Carceri, illegittimo il termine di 24 ore per impugnare il rigetto del permesso premio. Reclamo consentito entro 15 giorni


Un termine di sole 24 ore per presentare reclamo contro il provvedimento sui permessi premio lede il diritto di difesa del detenuto e rappresenta un indebito ostacolo alla funzione rieducativa della pena, alla quale i permessi premio sono funzionali.

Lo ha affermato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 113/2020, depositata oggi (Presidente Marta Cartabia, Relatore Francesco Viganò), accogliendo la questione di legittimità costituzionale dell’Art. 30 bis comma 3, in relazione al successivo Art. 30 ter comma 7 dell’Ordinamento Penitenziario, per violazione degli Artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione, sollevata dalla Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, con Ordinanza del 13 novembre 2019, nella parte in cui prevedeva che il termine per proporre reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza in tema di permesso premio era pari a 24 ore, analogamente a quanto previsto per il reclamo contro i provvedimenti sui permessi di necessità previsti dall’Art. 30 dell’Ordinamento Penitenziario, legati a situazioni di imminente pericolo di vita di familiari o altri gravi eventi eccezionali, sebbene fossero diversi i presupposti e le finalità.

L’eccessiva brevità del termine era già stata portata all’esame della Consulta che, con la sentenza n. 235 del 1996, aveva rilevato l’irragionevolezza dell’identico termine per il reclamo contro due diversi tipi di permesso e tuttavia aveva ritenuto di fermarsi all’inammissibilità delle questioni prospettate, non riuscendo a rintracciare nell’ordinamento una soluzione costituzionalmente obbligata che potesse porre direttamente rimedio alla, pur riscontrata, eccessiva brevità del termine in esame.

In quell’occasione il Giudice delle Leggi aveva però invitato il legislatore a «provvedere, quanto più rapidamente, alla fissazione di un nuovo termine che contemperi la tutela del diritto di difesa con le esigenze di speditezza della procedura». Esaminando nuovamente la questione a distanza di ventiquattro anni da quel monito, rimasto inascoltato, la Corte ha ribadito la contrarietà alla Costituzione di un termine così breve, che rende assai difficile al detenuto far valere efficacemente le proprie ragioni, anche per l’oggettiva difficoltà di ottenere in così poco tempo l’assistenza tecnica di un difensore; e ha individuato nella disciplina generale del reclamo contro le decisioni del Magistrato di Sorveglianza, introdotta dal legislatore nel 2013, un preciso punto di riferimento per eliminare il vulnus riscontrato. Questa disciplina, costituita dall’Art. 35 bis comma 4 dell’Ordinamento Penitenziario, prevede oggi un termine di 15 giorni per il reclamo al Tribunale di Sorveglianza, che la Corte Costituzionale ha pertanto esteso anche al reclamo contro i provvedimenti concernenti i permessi premio proposti da parte del detenuto o del Pubblico Ministero. Resta ferma, ha precisato la Corte, la possibilità per il legislatore di individuare – nel rispetto dei principi costituzionali sopra richiamati – un altro termine, se ritenuto più congruo, per lo specifico reclamo in esame.

La Corte Costituzionale ha quindi dichiarato costituzionalmente illegittimo l’Art. 30 ter comma 7 dell’Ordinamento Penitenziario nella parte in cui prevede, mediante rinvio al precedente Art. 30 bis, che il provvedimento relativo ai permessi premio, è soggetto a reclamo al Tribunale di Sorveglianza entro 24 ore dalla sua comunicazione, anziché prevedere a tal fine il termine di 15 giorni.

Corte Costituzionale – Sentenza n. 113 del 2020 (clicca per leggere)

Veneto: manca la Rems, 14 detenuti psichiatrici restano nell’ex Opg di Reggio Emilia


OPG Reggio Emilia - DAPSu reclamo dei detenuti veneti, infatti, il magistrato ha deciso che non potendo essere trasferiti alle Rems dovesse essere comunque tolta la vigilanza delle guardie carcerarie. Ma per il Garante delle persone private della libertà personale dell’Emilia-Romagna “si tratta di un carcere e servono misure di sicurezza che non possono essere affidate al personale sanitario, già peraltro insufficiente”.

I ritardi delle Regioni nell’applicazione della normativa sulla chiusura degli ex Opg e l’attivazione delle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (Rems) rischiano di creare gravi problemi in Emilia Romagna. Infatti, mentre questa Regione ha ottemperato agli obblighi di legge trasferendo, entro il 31 marzo 2015, nelle due Rems già istituite (una a Casale di Mezzani, nel parmense, e l’altra a Bologna) tutti gli internati residenti nel territorio emiliano-romagnolo che non potevano essere dimessi dall’ex Opg di Reggio Emilia, lo stesso non è potuto accadere con i 20 internati ospitati dall’Opg di Reggio Emilia ma provenienti da altre Regioni (14 dal Veneto, 5 dalla Lombardia e 1 dalla Toscana). Nelle due Rems emiliane, infatti, non c’è più posto, e in Veneto le Rems non esistono ancora.

Di fatto, quindi, l’Opg di Reggio, che doveva chiudere i battenti lo scorso 31 marzo, non è stato ancora chiuso. Ma rischia di restare senza servizio di sorveglianza della Polizia Penitenziaria. Il magistrato di Reggio Emilia, accogliendo il reclamo degli internati veneti, ha infatti disposto l’allontanamento del personale di Polizia Penitenziaria dall’Opg di Reggio in esecuzione della nuova normativa che prevede che la gestione delle misure di sicurezza psichiatriche detentive debba essere “a carattere esclusivamente sanitario”.

Una decisione che ha allarmato il Garante delle persone private della libertà personale dell’Emilia-Romagna, Desi Bruno, secondo la quale “non è pensabile che negli attuali spazi possa declinarsi una gestione esclusivamente sanitaria degli internati perché la struttura non è autonoma dal resto dell’istituto in cui l’amministrazione penitenziaria sovrintende a tutta una serie di attività, dai colloqui alla cucina, dal controllo esterno agli ingressi, che non possono essere svolte dal personale sanitario che, peraltro, è del tutto insufficiente in termini numerici”. Il tutto mentre nella struttura risultano essere presenti anche 19 condannati con infermità psichica sopravvenuta durante l’esecuzione della pena e 27 minorati psichici.

A fornire al nostro giornale i dettagli della vicenda è proprio il Garante Desi Bruno, che lo scorso 26 novembre ha visitato gli spazi detentivi del settore dell’istituto psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia raccogliendo l’allarme del personale. L’attuale situazione, spiega infatti il Garante, “rischia di mettere a dura prova l’attuale organizzazione del lavoro negli spazi detentivi dell’ospedale psichiatrico giudiziario. Stiamo parlando di un carcere, non possiamo pensare che a gestirlo sia solo il personale sanitario”. Per Bruno, la decisione del magistrato mira, di fatto, a trasformare l’Opg in una Rems. “Ma la Rems è una struttura sanitaria che risponde a particolari requisiti e standard. Non basta togliere la Polizia Penitenziaria a un Opg per realizzare una Rems”.

Se le Rems non sono pronte, trovare una soluzione non sarà però semplice. Come detto, la normativa vigente prevede infatti che dal 31 marzo 2015 l’internamento debba essere eseguito esclusivamente nelle strutture sanitarie denominate Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, le Rems. Per il magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, dunque, nell’Opg di Reggio “l’attuale internamento sta avvenendo in violazione di legge, con un pregiudizio grave e attuale dei diritti degli internati che hanno il pieno diritto all’esecuzione delle misure di sicurezza operata esclusivamente mediante il ricovero nelle Rems”. Tuttavia, non spetta all’Emilia Romagna garantire questo diritto agli internati provenienti da altre Regioni. L’Accordo Stato-Regioni-Provincie Autonome del 26/2/2015 attuativo della legge di soppressione degli Ospedali psichiatrici prevede infatti che “le Regioni e le Provincie Autonomie devono garantire l’accoglienza nella proprie Rems di persone sottoposte a misura di sicurezza detentiva residenti nel proprio ambito territoriale”. Di conseguenza, non può essere contestato al Dipartimento l’utilizzo del criterio primario della “regionalizzazione” nella scelta degli internati da traferire né può essere accusato di pregiudizi nei confronti degli internati rimasti di Reggio Emilia.

Il magistrato di sorveglianza ha dunque ordinato al presidente della Giunta regionale veneta di “porre rimedio al pregiudizio degli internati adottando i necessari provvedimenti nel termine di 15 giorni”, ma nel frattempo ha ordinato anche all’amministrazione penitenziaria “di esonerare il personale della Polizia penitenziaria dal servizio nel settore dell’ospedale psichiatrico giudiziario”, sempre nel termine di 15 giorni. Il problema è che, in sede di udienza, la Regione Veneto ha fatto sapere che, pur essendo in fase di attuazione una Rems a Nogara che potrà ospitare 40 pazienti, questa non potrà essere pronta però prima dell’ottobre del 2016. E così, nell’attesa dell’attivazione della Rems veneta, l’Opg di Reggio rischia di dover trattenere gli internati di altre Regioni restando, tuttavia, sfornita di personale di Polizia Penitenziaria.

Nelle prossime settimane saranno decisi anche altri reclami giurisdizionali presentati contro l’illegittimo internamento dagli altri internati residenti in Regione che non hanno ancora attuato le Rems. Intanto Bruno sollecita la magistratura ha riconsiderare il provvedimento, magari prorogandone i tempi, “che comunque devono essere stretti. La Regione Veneto – spiega il Garante – ha comunicato che è in fase di attuazione una Rems a Nogara che potrà ospitare 40 pazienti, pronta però non prima dell’ottobre del 2016. Parliamo di un anno, un periodo troppo lungo, che va assolutamente ridotto. Aspettiamo di vedere come risponderà alla diffida che gli è stata recapitata”. Dal Garante, infine, un appello al Governo affinché venga imposta una scadenza in tempi brevi per la realizzazione delle Rems, anche attraverso il commissariamento delle Regioni. “È stato ventilato tante volte, forse è arrivato il momento che venga messo in atto”.

ilfarmacistaonline.it, 4 dicembre 2015

Toscana: per il Tribunale di Sorveglianza l’Opg di Montelupo è “fuorilegge”, serve Rems


OPG Montelupo FiorentinoAccolto il ricorso firmato da 47 internati ospitati dalla struttura che doveva chiudere lo scorso 1 aprile e trasferire i detenuti. Ma la Regione è in ritardo. Da qui l’ordine dei giudici: “Entro tre mesi il presidente della giunta ponga rimedio al pregiudizio e adotti i necessari provvedimenti”.

L’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Montelupo è “fuorilegge”. Lo ha stabilito il Tribunale di sorveglianza accogliendo un ricorso firmato da 47 detenuti internati nella struttura che, per legge, avrebbe dovuto chiudere lo scorso 1 aprile. Gli internati avrebbero dovuto essere trasferiti già da tempo nelle Rems, ma la Regione è in ritardo. Pur avendo individuato la sede della Rems nell’ex manicomio di Volterra, di fatto non è pronta per il trasferimento dei pazienti. Da qui l’ordine dei giudici: “Entro tre mesi il presidente della giunta ponga rimedio al pregiudizio e adotti i necessari provvedimenti”.

“La Regione Toscana viola la legge sulla pelle dei malati psichiatrici, che continuano a restare nell’Opg di Montelupo nonostante la sua chiusura fosse prevista per lo scorso 1 aprile. Sette mesi di ritardo ingiustificato che adesso è stato condannato anche dal Tribunale di Sorveglianza e per cui la Regione meriterebbe il commissariamento sul tema Opg, così come previsto dal piano nazionale di superamento di queste strutture”. Così la parlamentari di Sel Marisa Nicchi e Alessia Petraglia commentano la notizia della condanna.

“È da anni – aggiungono Nicchi e Petraglia – che il Governo chiede alla Regioni di chiudere gli Opg. Eppure, nonostante tutto questo tempo, la Toscana non si è ancora attrezzata per un serio superamento di queste strutture ormai anacronistiche. Adesso, senza perdere ulteriore tempo prezioso, vanno aperte immediatamente le Rems e qui vanno trasferiti i pazienti psichiatrici, che stanno subendo i ritardi della politica continuando a vivere in condizioni legalmente inadeguate”. “Il ritardo – concludono – è reso ancor più grave dal fatto che difficilmente si potrà immaginare di superare gli Opg con un tocco di bacchetta magica. Occorre avviare un lavoro lungo di coinvolgimento delle realtà del territorio, creando percorsi e strutture incentrate sulla cura e sul reinserimento dei detenuti”.

quotidianosanita.it, 7 novembre 2015

Milano, il Giudice Crosti : i detenuti malati restano in cella perché mancano le strutture


cella detenuti 1Troppi detenuti non vengono scarcerati per motivi di salute e non hanno delle strutture idonee. A denunciare questo problema non sono le solite associazioni che si occupano dei diritti, ma la giudice del Tribunale di Sorveglianza di Milano, Beatrice Crosti.

“È capitato spesso di dover tenere persone in carcere perché non si sapeva dove mandarle. Oppure di ritardare scarcerazioni per riuscire a trovare una soluzione”, così la giudice Beatrice Crosti ha sintetizzato il più grosso problema del sistema penitenziario di Milano. Mancano le strutture adeguate per detenuti che hanno bisogno di un ospedalizzazione una volta usciti dal carcere, così capita che alcuni di loro, i più gravi, restino in infermeria nel penitenziario nell’attesa che si liberi un posto in qualche hospice.

È la denuncia che emerge dall’incontro “Il carcere e la città. Promuovere buoni processi di inclusione sociale e di sostegno all’autonomia”, nell’ambito del Forum delle Politiche sociali del Comune di Milano. Il Tribunale dei Sorveglianza – secondo l’agenzia Redattore Sociale – fa quanto può per alleggerire con pene alternative da scontare fuori dal carcere.

E, sempre secondo la testata giornalistica sui temi sociali, i risultati sono apprezzabili: nel 2013 le richieste accolte di affidamento ai servizi sociali sono state 1.116 e 111 le respinte. Nel 2014 1.463 accolte e 100 respinte e nei primi due mesi del 2015 le richieste accolte sono state 184 e 12 respinte. Gli ultimi numeri dell’Uepe (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) di Milano indicano che i casi di affidamento sono stati 1.423, altri 820 i casi di detenzione domiciliare e 190 quelli in libertà vigilata. Numeri che evidenziano l’impegno della magistratura milanese a tenere, chi può, fuori dal carcere. Almeno quando ci sono le condizioni. I problemi sorgono anche nei confronti dei detenuti ai domiciliari: capita spesso che il ristretto a fine pena o che deve espiare a casa sua non possa rientrare nella sua vecchia abitazione perché inquilino abusivo.

E cosa accade? A spiegarlo è Alessandra Naldi, la garante dei detenuti di Milano: “Il più delle volte gli ex detenuti tornano a casa dai loro familiari, evento che spesso crea nuovi conflitti in famiglia”. Per questo la giudice Crosti propone di creare “un centro di smistamento di chi va preso in carico fuori dal carcere, per evitare che si debba ricorrere sempre alla buona volontà di qualcuno o ai propri contatti”. Una proposta accolta anche dalla Garante dei detenuti.

Sempre secondo i dati snocciolati da Redattore Sociale, ci sono notizie migliori invece per quanto riguarda il sovraffollamento delle carceri: “In tutte le strutture milanesi – ha spiegato il provveditore lombardo Aldo Fabozzi – sono garantiti i tre metri quadri a detenuto, in alcuni casi si arriva anche a quattro”. La situazione migliorerà ulteriormente con l’aggiunta di 75 posti nel carcere di Busto Arsizio e un altro reparto a Cremona.

Damiano Aliprandi

Il Garantista, 5 marzo 2015

Rossano, Ergastolano vince battaglia contro il Carcere ed il Magistrato di Sorveglianza di Cosenza


Carcere di RossanoFinalmente, uno dei tanti abusi commessi nel Carcere di Rossano, in Provincia di Cosenza, grazie alla pervicace azione di denuncia di un ergastolano, è stato censurato. Nelle scorse settimane, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro (Onorati, Presidente, Cerra, Giud. Est.) ha, infatti, annullato i provvedimenti adottati dal Comandante di Reparto Facente Funzioni della Polizia Penitenziaria, poi ratificati dal Direttore dell’Istituto e infine confermati dal Magistrato di Sorveglianza di Cosenza Sergio Caliò. A darne notizia è l’esponente radicale calabrese Emilio Quintieri che unitamente all’Onorevole Enza Bruno Bossio, Deputato del Partito Democratico e membro della Commissione Bicamerale Antimafia, segue da tempo (anche) la situazione del penitenziario rossanese. Lo scorso mese di Agosto, Vincenzo Rucci, detenuto appartenente al Circuito dell’Alta Sicurezza (As3), precedentemente ristretto presso la Casa Circondariale di Catanzaro, giusta disposizione ministeriale, faceva ingresso nella Casa di Reclusione di Rossano. Essendo un ergastolano ostativo con fine pena “mai” e dovendo espiare la sanzione penale dell’isolamento diurno ancora per un anno, su disposizione del Comandante Facente Funzioni della Polizia Penitenziaria veniva allocato nel Reparto di Isolamento poiché a causa del sovraffollamento non vi era la possibilità di allocare lo stesso, da solo, in alcuna camera detentiva poichè tutte occupate da altri ergastolani e da detenuti con problematiche di carattere psichiatrico. Per tale motivo il sottufficiale della Polizia Penitenziaria chiedeva al Direttore di ratificare il provvedimento adottato in via d’urgenza e di intercedere con l’Autorità Giudiziaria affinchè la pena accessoria dell’isolamento diurno venisse temporaneamente sospesa in attesa che in quella Casa di Reclusione vi fossero le condizioni idonee per garantire al detenuto la continuazione dell’esecuzione della sanzione penale.

Il Direttore, previa ratifica e condivisione del provvedimento adottato, chiedeva ed otteneva dal Magistrato di Sorveglianza di Cosenza, con Decreto n. 3121/2014 del 13/08/2014, la sospensione dell’isolamento diurno per la restante parre di sanzione non ancora eseguita e, comunque, fino alla decisione definitiva del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro a cui venivano trasmessi gli atti. Il Magistrato di Sorveglianza accoglieva la richiesta del Direttore in virtù di quanto disposto dall’Art. 684 comma 2 del Codice di Procedura Penale.

Il detenuto Rucci, immediatamente, proponeva reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, denunciando la irritualità ed illegalità del provvedimento adottato dal Magistrato di Sorveglianza su richiesta del Direttore del Carcere in quanto la norma invocata non aveva nulla a che vedere con l’isolamento diurno ma riguardava tutt’altro per cui era inammissibile. Chiedeva, quindi, di annullare il provvedimento impugnato ripristinando immediatamente l’isolamento diurno considerando tutto il periodo trascorso come sanzione penale espiata. Il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, all’esito di una Camera di Consiglio, con Ordinanza nr. 1150/2014 del 02/10/2014, accoglieva il reclamo proposto dal detenuto Vincenzo Rucci, poiché non ricorrevano i presupposti per la sospensione dell’isolamento diurno e, pertanto, revocava con efficacia ex tunc il provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Cosenza in data 13/08/2014 ritenendo come sanzione espiata il periodo trascorso durante la sospensione illegale.

L’isolamento diurno è una vera e propria sanzione penale e non una modalità di esecuzione della pena detentiva. Non essendo, quindi, una modalità di vita o di disciplina carceraria, ma una risposta sanzionatoria per i delitti concorrenti con qello punito con l’ergastolo, il Magistrato di Sorveglianza non può disporre modalità esecutive tali da renderlo privo di contenuto effettivo. Nella fattispecie sia il Direttore del Carcere che il Magistrato di Sorveglianza – dichiara l’esponente radicale Emilio Quintieri – hanno travalicato le loro competenze occupandosi di una modalità esecutiva dell’isolamento diurno che non gli competeva. Anche in presenza di gravi ragioni ostative, ivi compreso il sovraffollamento, l’Amministrazione Penitenziaria è tenuta a dare obbligatoriamente attuazione all’esecuzione delle sanzioni penali legalmente disposte dall’Autorità Giudiziaria non essendo prevista dall’Ordinamento alcuna discrezionalità al riguardo.

Carceri, Radicali : i risarcimenti ai detenuti sono un fallimento, porteremo le prove alla Corte di Strasburgo


Isernia 1Ieri sera a Radio Carcere (la trasmissione condotta da Riccardo Arena su Radio Radicale) la Segretaria di Radicali Italiani, Rita Bernardini, ha parlato dello stop ai ricorsi pronunciato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per violazione dell’art. 3 della Convenzione (trattamenti inumani e degradanti).

Secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, la Corte Edu nel respingere 19 ricorsi provenienti dall’Italia, ha dichiarato di “non avere prove per ritenere che il rimedio preventivo e quello compensativo introdotti dal governo con i decreti legge 146/2013 e 92/2014, non funzionino”. La Corte di Strasburgo ha inoltre deciso di mettere uno stop anche ai quasi 4.000 ricorsi ricevuti in questi anni dai detenuti delle carceri italiane.

“Come abbiamo già documentato al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa con il nostro dossier del 22 maggio (non consegnato per tempo ai delegati dalla burocrazia europea) – ha dichiarato la Segretaria di Radicali italiani, Rita Bernardini – proveremo che i rimedi previsti dal Governo italiano non solo sono umilianti per chi ha subito trattamenti equiparabili alla tortura, ma nemmeno funzionano per come è organizzata oggi la Magistratura di sorveglianza, inadeguata persino a rispondere alle istanze di ordinaria amministrazione avanzate dalla popolazione detenuta. Toccherà ancora una volta a noi e alle associazioni del mondo penitenziario armarsi di nonviolenza e di molta precisione e pazienza per impedire che la “peste italiana” della negazione di diritti umani fondamentali si diffonda anche in Europa. Lo faremo con i detenuti e le loro famiglie”.

http://www.radicali.it, 1 ottobre 2014

Nuovo Decreto Carceri, approvato dal Parlamento sotto dettatura dei Magistrati


carcere_latina-2Il Ministro della Giustizia Orlando impone il voto di fiducia sul decreto carceri, che passa al Senato: ora il provvedimento è legge. Ma con la forzatura di sabato scorso è stata cancellata la modifica approvata dalla commissione Giustizia del Senato, che aveva eliminato la norma sui Tribunali di Sorveglianza affidati ai giudici ragazzini.

Il governo aveva mostrato molta più disponibilità, quando si era trattato di accogliere le rettifiche imposte, alla Camera, dall’Anm. A inizio seduta i senatori di opposizione sono assaliti da quelli che il ragionier Fantozzi definirebbe “vaghissimi sospetti”.

Le voci di un maxiemendamento dell’esecutivo sul decreto carceri circolano già da giovedì. Poi una passeggiata per i corridoi di Palazzo Madama toglie ogni dubbio: molti colleghi di maggioranza sono arrivati armati di trolley, pronti a volare verso una domenica di relax. Due indizi bastano in questo caso a fare una prova: il provvedimento sui detenuti sarà risolto con maxiemendamento governativo e fiducia, niente discussioni lunghe. Così il calendario, già alleggerito dal “canguro”, si libera.

E lascia spazio per un mini week end, prima dello sprint sulla riforma costituzionale. Così è: a un’oretta dall’inizio dell’esame in aula il ministro per le Riforme Maria Elena Boschi comunica che l’esecutivo pone la fiducia sul decreto detenuti. Proteste dell’opposizione, uno striscione vecchia maniera della curva leghista (“Il governo sta dalla parte dei criminali”). Contestuale comunicazione che la capigruppo ha revocato a maggioranza la seduta fissata, con orario 9-24, anche per oggi. Altre proteste, stavolta soprattutto del capogruppo cinque stelle Vito Petrocelli. I suoi fotografano i trolley e li postano sul blog di Grillo. Ma finisce secondo previsioni: la fiducia viene votata e il decreto è convertito in legge, con 162 favorevoli, 39 contrari e nessun astenuto.

Due obiettivi in un colpo solo, per Renzi. Evitare di stressare ulteriormente un’aula attesa dalla fase finale dell’esame sulla riforma della Costituzione. E tagliare corto sulla questione carceri, diventata fastidiosissima per il premier e il guardasigilli Orlando, dopo l’emendamento fatto passare dalle opposizioni in commissione Giustizia. Una modifica che avrebbe costretto a sottoporre di nuovo il provvedimento all’esame di Montecitorio, con il rischio di vederlo decadere. Disciplina ripristinata, rapporti di forza chiariti. Anche se a costo di insistere su un decreto carceri che rischia di essere bocciato in sede europea, per l’esiguità del risarcimento da 8 euro al giorno. E con la possibilità che la Consulta lo dichiari incostituzionale, dopo i dubbi sollevati dal Csm.

Riforme, si tratta

D’altronde l’aula si presenta vuota per un terzo, segno che le voci sulla fiducia sono considerate sufficientemente affidabili da indurre a un’ampia diserzione. Il riflettori si spostano subito sulle riforme. Partita in cui resta da definire ancora qualche nodo. Potrebbe essere perfezionato l’armistizio tra Pd e Sei, dopo il ritorno in aula dei vendoliani.

Sul tavolo c’è la disponibilità offerta dal ministro Boschi per “modifiche migliorative sugli articoli del ddl di riforma che vanno dal 2 al 40”. Le concessioni potrebbero estendersi fino alla soppressione dell’immunità. Con una valvola di sicurezza: se saltasse la trattativa il premier potrebbe additare all’opinione pubblica chi ha causato la sopravvivenza del privilegio. Dopodiché il vero punto di caduta dell’accordo resta la legge elettorale. Il partito del governatore pugliese chiede soglie di sbarramento meno severe. È lì lo snodo che può consentire di arrivare alla “quadra” sull’italicum.

Lo strappo

Intanto il combinato disposto tra la norma canguro e la determinazione cieca di Renzi riportano l’equilibrio in favore dell’esecutivo. Che riesce a liquidare in tempi più rapidi del previsto anche l’insidiosa questione del decreto detenuti. Un po’ la scena iniziale inganna. Perché il Pd Beppe Lumia fa un discorso spiazzante. Del tipo: “Sull’impiego dei magistrati appena vincitori di concorso nei tribunali di sorveglianza sono emerse molte perplessità”.

E vero che all’inizio dell’esame in Commissione anche il relatore democratico Felice Casson aveva espresso dubbi. Poi però è bastato che il viceministro Costa inarcasse le sopracciglia perché lo stesso Casson desistesse. Tanto da limitarsi a uscire dall’auletta al momento del voto. A governo battuto, Lumia se l’è presa con l’unico senatore di maggioranza ad aver votato l’emendamento, Susta di Scelta civica. Perciò a sentirgli pronunciare quell'”abbiamo espresso perplessità” per un attimo fa pensare che la fiducia e il ritorno al testo della Camera non siano scontati.

Invece finisce proprio così. Con Orlando che rivendica la necessità del decreto detenuti di fronte agli impegni assunti in Europa dopo la sentenza Torreggiani: “Dobbiamo evitare il rischio di una condanna europea sulle carceri nel pieno del semestre di presidenza italiano”. Viene dunque ripristinata e approvata la versione del provvedimento in cui compare anche la norma sui giovani magistrati di sorveglianza. Ma lo stesso Orlando si impegna a riproporne l’eliminazione “nel primo provvedimento utile”. Nessun ripensamento, neppure postumo, sul risarcimento da 8 euro a chi è detenuto “in condizioni inumane e degradanti”.

È il vero cuore del provvedimento. Un ristoro che il Csm ha bocciato come insufficiente e iniquo, addirittura a rischio incostituzionalità. Ma anche su questo il governo tira dritto. C’è da piantare la bandiera delle riforme, e la piccola bandierina delle carceri rischiava di essere un intralcio. Che poi da qui a qualche mese il Consiglio d’Europa possa sollevare obiezioni sulla “idoneità” della misura, o che la Corte costituzionale italiana possa cancellarla, è problema che ci si porrà dopo.

Enrico Novi

Il Garantista, 5 agosto 2014

Milano: Detenuto disabile incompatibile con il Carcere. 9 mesi per trovare una soluzione


Cella carcereSecondo il Tribunale di Milano le sue condizioni sono incompatibili con la detenzione, ma per il giovane romano, che vive sulla sedia a rotelle, solo ieri l’uscita da Opera. Colpa della mancanza di strutture in grado di accoglierlo e burocrazia.

Poteva essere scarcerato, ma dietro le sbarre c’è rimasto per altri nove mesi. Per la mancanza di strutture in grado di accoglierlo e per colpa della burocrazia. L.V. è un giovane romeno, che ha tentato due volte il suicidio in cella ed è semi-paralizzato. Vive sulla sedia a rotelle. Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha stabilito, nel novembre dell’anno scorso, che le sue condizioni sono incompatibili con la detenzione.

Ma dal carcere di Opera è uscito solo ieri, quando finalmente il Comune di Milano e il garante per i detenuti sono riusciti a trovargli un posto all’Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone. Il suo caso era stato denunciato dalla stesso direttore del carcere, Giacinto Siciliano, durante un’audizione alla sottocommissione carcere di Palazzo Marino: “Abbiamo percorso tutte le strade possibili perché qualche struttura esterna se ne occupi – aveva detto – ma nessuno vuole prenderlo in carico”.

Il paradosso è che quando la struttura è stata trovata, non si riusciva a farlo uscire per problemi burocratici. “L’attuale normativa prevede infatti che debba essere garantita l’assistenza sanitaria a tutte le persone detenute o sottoposte a misure alternative alla detenzione – racconta Alessandra Naldi, garante per i detenuti del Comune di Milano. Ma L.V. non è in nessuna di queste due situazioni perché il Tribunale di sorveglianza gli ha concesso il differimento pena per motivi di salute. Il differimento pena non è formalmente una misura alternativa alla detenzione, e quindi non rientra tra le situazioni in cui è esplicitamente prevista la garanzia dell’assistenza sanitaria anche ai cittadini stranieri”.

Risultato: l’Asl non concedeva la tessera sanitaria perché formalmente L.V. non era più un detenuto. Allo stesso tempo però la Sacra Famiglia non poteva ricoverarlo perché non aveva la tessera sanitaria e quindi il carcere di Opera non poteva lasciarlo libero. Un gatto che si morde la coda, insomma. La situazione si è sbloccata quando il Comune di Milano è intervenuto e ha garantito per il giovane L.V.. “È una storia che fa anche rabbia – commenta Alessandra Naldi, perché la lentezza e le incongruenze della burocrazia a volte creano situazioni paradossali. Per questo a fine giugno abbiamo istituito un tavolo con Asl, Regione, Comune e amministrazione carceraria per creare un protocollo che colmi questi vuoti che impediscono ai detenuti di usufruire di benefici di cui hanno diritto”.

Dario Paladini

Redattore Sociale, 2 agosto 2014

I decreti sulle Carceri e lo “scandalo” dei Tribunali di Sorveglianza


Aula Udienza TribunaleSi occupano degli sconti di pena e dei permessi. Ma gli ultimi due decreti, cosiddetti svuota-carceri, vengono applicati in maniera diversa da città a città. E ora vengono assunte anche persone non preparate.

Il decreto legge Cancellieri, il primo inopinatamente denominato “svuota carceri”, ha dato il via ad una situazione di caos devastante negli uffici di Sorveglianza di tutta Italia. Nel decreto si stabiliva, tra le misure per mitigare l’insostenibile sovraffollamento carcerario, dopo le sonore bacchettate della Corte Europea, la concessione ai detenuti meritevoli per buona condotta, di uno sconto di pena ulteriore: non più 45 giorni ogni sei mesi, bensì 75. Nella prima stesura del decreto, il beneficio è esteso indiscriminatamente a tutti i detenuti. I ristretti per reati più gravi dovranno aver dimostrato una concreta volontà di recupero sociale.

In sede di conversione, però, lo spauracchio della sicurezza, sventolato ad arte da alcune forze politiche e dai compiacenti canali di informazione, prevale su ogni buon senso e si stabilisce per legge che se la detenzione inumana e degradante è patita da chi ha commesso reati di particolare allarme, è cosa buona e giusta.

Naturalmente, però, nella vigenza del decreto prima della conversione, una valanga di istanze raggiunge i singoli magistrati di Sorveglianza, Alcuni le decidono subito, tutte, a volte concedendo altre negando il beneficio. Altri aspettano lasciando spirare i sessanta giorni di vita del decreto e subentrare la disciplina penalizzante introdotta dalla legge di conversione e, pedissequamente rigettano le richieste dei detenuti per i reati successivamente esclusi (previsti dall’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario).

Altri ancora, pur dopo la conversione, continuano ad applicare la maggiore decurtazione di pena anche a chi espia pene per i reati non più ammessi purché abbia proposto istanza nel periodo di vigenza del decreto. Dalla valanga di istanze scaturisce una valanga dì reclami diretti stavolta al Tribunale di Sorveglianza, Il lavoro aumenta, il caos pure. Ogni collegio decidente partorisce una sua interpretazione della norma, perfino all’interno dello stesso tribunale, Tanti indirizzi giurisprudenziali quante teste. E così nessuno sa se avrà la sperata riduzione di sanzione, dipende da che giudice ti capita, dalla sua lettura della norma.

Gli uffici si ingolfano e tutte le attese e le speranze dei carcerati – richieste di permessi premio, dì permessi di necessità per far visita a un familiare morente, istanze di accesso a misure alternative, alla detenzione domiciliare, al lavoro all’esterno – rimangono sospese e dolenti per tempi via via più dilatati.

Il decreto Cancellieri non ha risolto nulla. La situazione carceraria permane drammatica. Il ministro entrante, Orlando, ha il compito di convincere l’Europa che saremo in grado di ripristinare nelle nostre prigioni la legalità attraverso una relazione programmatica che illustri soluzioni concrete e in tempi determinati. E il 30 maggio l’Europa sospende la pena nei confronti dell’Italia. Ancora un anno di tempo e la pressante richiesta di repentine misure risarcitorie in favore dei detenuti che hanno vissuto la carcerazione in spazi asfittici ed angusti, in situazioni di sostanziale brutalità assimilabili alla tortura.

È la volta del nuovo decreto “svuota carceri”, appena approvato dalla Camera e transitato al Senato. Ai detenuti che hanno subito una carcerazione in violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, spetta una riduzione pena pari a un giorno ogni dieci. Chi non è più ristretto, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, potrà chiedere “ben” 8 euro per ogni giorno di tortura.

Naturalmente le domande andranno vagliate dal Magistrato di Sorveglianza che dovrà valutare la sussistenza dei requisiti e, dunque, l’effettività di una detenzione subita in condizioni trattamentali disumane, in ambiti spaziali del tutto inadeguati con margini di discrezionalità e di interpretazione che il decreto ha lasciato del tutto aperti. È inevitabile che ne derivi la paralisi definitiva dei Tribunali e degli Uffici di Sorveglianza.

Le migliaia di richieste di graduale ritorno alla vita dei detenuti sono destinate ad attese impensabili. Il decreto prevede quale soluzione un male peggiore, la nomina veloce per i magistrati di Sorveglianza. Il Consiglio superiore della magistratura potrà attribuire le funzioni di magistrato di Sorveglianza, al termine del tirocinio, anche prima del conseguimento della prima valutazione dì professionalità.

La novità riguarda i 370 nuovi magistrati ordinari assegnati con il decreto ministeriale del 20 febbraio 2014 in casi di scopertura superiore al 20% dei posti di Magistrato di Sorveglianza in organico. In effetti, di magistrati di Sorveglianza meno formati e preparati si sentiva davvero il bisogno.

Avv. Maria Brucale

Il Garantista, 29 Luglio 2014

Liberazione anticipata “speciale” a condannati per gravi reati. Divisa la Magistratura di Sorveglianza


Giustizia 2Tribunali in ordine sparso sulla liberazione anticipata “speciale”. La possibilità di concessione ai condannati per i reati gravi (art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario), ammessa nella versione iniziale del Dl 146/13, è stata poi cancellata.

Sulla concessione o meno del beneficio della maggiore detrazione di giorni di pena da scontare (da 45 a 75) per ogni semestre già passato in carcere, misura prevista dal decreto legge 146 del 2013, i tribunali di sorveglianza stanno adottando scelte diverse. In discussione c’è l’applicazione del regime più favorevole ai condannati per reati gravi. Quelli previsti dall’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario, tra cui, criminalità organizzata terrorismo, traffico di stupefacenti). La possibilità, ammessa ma non in maniera automatica nella versione iniziale del decreto, venne poi eliminata in sede di conversione.

Ora l’autorità giudiziaria si interroga sul trattamento da riservare a chi, mentre era in vigore il testo iniziale del decreto, ha presentato domanda per accedere al diverso calcolo. A rappresentare le due linee possibili due pronunce. La prima, del Tribunale di Sorveglianza di Milano, del 30 maggio, contraria all’attribuzione del beneficio; la seconda del Magistrato di Sorveglianza di Vercelli, favorevole alla richiesta del detenuto.

Vediamole più nel dettaglio. La prima pronuncia, quella milanese, sradica nettamente la possibilità di usufruire della norma più favorevole nell’ipotesi di successione di leggi penali. Per i giudici va tenuto presente quanto sancito dalla Corte Costituzionale nel 1985, quando venne ribadito, in aderenza con l’articolo 77 della Costituzione, che i decreti legge perdono efficacia, sin dall’inizio se non convertiti, anche solo parzialmente. A essere richiamato è anche l’orientamento delle Sezioni unite penali che, più recentemente, nel 2011, hanno precisato che il principio della prevalenza della legge più favorevole non rappresenta un cardine dell’ordinamento processuale neppure nell’ambito delle misure cautelari.

Orientamento che copre, nella lettura dei giudici, tutte le misure sullo status libertatis e quindi anche quelle sull’esecuzione della pena. E allora la questione va decisa sulla base del principio tempus regit actum, sulla base della regola in vigore al momento della decisione e non di quella applicabile al momento della presentazione della domanda.

No anche alla possibilità di scorporo della pena, con lo scioglimento del cumulo: quando sì tratta di misure, come nel caso in questione, che non puntano tanto ad adattare la pena al percorso di rieducazione, quanto piuttosto a decongestionare le carceri, lo scorporo non è possibile.

Il tribunale di Vercelli, adotta invece una linea diversa e concede la liberazione anticipata speciale, valorizzando la “necessità sotto il profilo costituzionale e convenzionale di applicare la legge più favorevole vigente al momento della presentazione dell’istanza di liberazione anticipata speciale, formulata da un condannato con riferimento a condizioni di ammissibilità e presupposti di concedibilità del benefìcio stesso che si erano già compiutamente realizzati al momento dell’istanza stessa”, in coerenza con il principio di divieto di regressione incolpevole del trattamento penitenziario e tenendo presente la legittima aspettativa del condannato nella concessione del benefìcio richiesto.

Deve cioè essere considerato il divieto di vanificazione ex post, per effetto di “una mera successione delle leggi nel tempo” degli sforzi compiuti dal condannato per raggiungere l’obiettivo costituzionale della rieducazione. La liberazione anticipata speciale rappresenta e osi esplicitamente un beneficio di natura rieducativa e premiale, che si sviluppa nel tempo. A corroborare questa tesi viene poi citata la più vicina giurisprudenza della Corte di giustizia europea.

La chiusura

Per il Tribunale di Sorveglianza di Milano la liberazione anticipata speciale, 75 giorni invece di 60 per ogni semestre scontato, introdotta a fine 2013, non può mai essere applicata nei confronti di chi si è reso colpevole di reati gravi. La situazione va affrontata sulla base del principio tempus regit actum, trattandosi di misura procedurale.

L’apertura

Per il giudice di sorveglianza di Vercelli, invece, la misura può essere applicata anche agli autori di gravi delitti. A prevalere in questo caso è la necessità di non compromettere il percorso di rieducazione cui si è sottoposta la persona sanzionata.

Giovanni Negri

Il Sole 24 Ore, 24 luglio 2014