Napoli: la maledizione del Carcere di Poggioreale “qui dentro si picchia ancora”


Carcere Poggioreale NapoliCerto non lo si può consigliare nelle guide turistiche. Eppure un giro nei pressi del carcere di Poggioreale può aiutare a conoscere Napoli almeno quanto una passeggiata in via Caracciolo. Bisogna fermarsi lì, davanti al bar “L’angolo della libertà”, un nome che dice tutto. Ci sono i familiari dei reclusi, una comunità solidale come poche. Non noterai i segni del dolore, la rabbia della privazione, ma una consuetudine che è fatalismo e spirito di adattamento.

Possibile che ci si rassegni anche ai pestaggi? Forse sì. Poggioreale è stata al centro di vicende gravissime negli anni scorsi, che nel 2014 hanno portato alla sostituzione di tutti i vertici: via la direttrice, il comandante della polizia penitenziaria, il direttore sanitario e il responsabile del Pedagogico. Ci si aspetterebbe anche un rinnovamento nella gestione dei reclusi. Ma le testimonianze raccolte lì, davanti all’ingresso di via Nuova Poggioreale riservato ai familiari, fanno temere che qualche scoria sia difficile da espellere.

Nella rassegnazione devi metterci anche la sentenza frettolosa di un signore sulla cinquantina, padre di un detenuto e a sua volta con un passato da recluso a Poggioreale. “Se hanno ricominciato a malmenarli? E perché ricominciato? Sono vent’anni che va avanti così”. S’infila nel cancello, non dice altro, rende l’idea di una terribile normalità. Informazioni più chiare le fornisce un uomo appena uscito dal penitenziario: “Sì, le guardie picchiano. Dipende anche dai padiglioni, ma certo ce ne sono alcuni dove le mani addosso alla gente le ho viste mettere”. Cosa succede esattamente? “Sono i sistemi che si usano soprattutto con i nuovi arrivati. Che vi devo dire, se si fa una fila e uno non sta perfettamente allineato, come sotto le armi, come minimo ti arriva uno scazzettone”. Uno schiaffo sulla nuca. “A chi è appena entrato in carcere danno una specie di benvenuto. Tu non sai che dentro devi rispettare regole di ferro come al militare: diciamo che te le fanno capire loro”.

Naturalmente non ci viene chiesto di sollevare un caso: fa tutto parte di una prassi ormai radicata. Continua l’ex recluso: “I padiglioni dove questo accade più spesso sono il Napoli e il Milano. Altri sono più tranquilli”. Altri come il Firenze, sostiene un signore sulla cinquantina che ha un fratello dentro e ha appena accompagnato la cognata: “Finora non ci ha raccontato niente di strano”. In effetti i padiglioni Firenze e Italia rappresentano un’eccezione positiva: sono gli unici in cui le celle restano aperte 8 ore al giorno.

Sul resto i numeri parlano chiaro. In giro ci sarà pure una tendenza alla decompressione, qui a Napoli est non sanno che significa: secondo i dati del Dap al 31 agosto si contavano 1.931 detenuti, 287 in più rispetto ai 1.644 posti della capienza “teorica”. Ma in pratica le cose vanno ancora peggio: c’è un’intera ala in ristrutturazione, il padiglione Genova. Fanno 111 posti in meno, come ricorda l’ultimo rapporto di Antigone. Vuol dire che i reclusi in sovrannumero raggiungono l’astronomica quota 400. E che Poggioreale è un carcere sovraffollato per oltre il 25 per cento.

In queste condizioni lavorare è difficilissimo anche per le guardie carcerarie. Una di loro descrive così la situazione: “I nuovi simil-camorristi sono ragazzetti di 18-20 anni. Gli ultimi morti a Napoli lo dimostrano. Il più delle volte hanno il cervello bruciato dalle droghe sintetiche, li guardi e ti chiedi com’è possibile definirli boss. Io non ho mai alzato le mani, non mi risulta alcun episodio, ma se a qualche collega fosse scappato uno schiaffo deve essere stato perché quando parli non ti capiscono nemmeno”.

Davanti all’ingresso dei familiari molti negano. Niente botte, dicono, mai arrivato un lamento, almeno su questo. Un padre si affanna verso l’entrata: “Mio figlio sta dall’altro ieri, ancora non ci ho parlato, non posso rispondere. Ma ‘e guagliune tenene ‘e cape ‘e merd”. Napoli è anche rassegnazione a una devianza giovanile più disperata che criminale. Eppure il dubbio resta: i tempi della “cella zero” – la gabbia liscia dove, come raccontò il pentito Fiore D’Avino, “ti picchiavano con le mazze coperte dagli asciugamani per non lasciarti i segni” – sono definitivamente andati o è rimasta una traccia? Su Poggioreale pesa una lontana maledizione: l’assassinio di Giuseppe Salvia, il vicedirettore che Raffaele Cutolo fece trucidare in Tangenziale nell’81. Due anni fa il penitenziario è stato intitolato proprio a Salvia. Con quell’atto ci si illuse di aver fermato la scia di repressione e rivolte seguita proprio alla bestiale vendetta di ‘o prufessore. Fu un’illusione appunto. E i fatti che nel 2014 hanno portato al trasferimento dell’ex direttrice Teresa Abate lo dimostrano. Ora qualcosa sembra cambiato davvero. Ma a Poggioreale c’è un virus sottile che nemmeno la gestione più rigorosa potrà mai allontanare del tutto.

Errico Novi

Il Garantista, 25 ottobre 2015

Giustizia: l’On. Enza Bruno Bossio (Pd) torna alla carica “l’ergastolo ostativo va abolito”


On_Vincenza_Bruno_BossioDetto, fatto. L’Onorevole Enza Bruno Bossio del Partito Democratico, dopo che la Commissione Giustizia, nelle scorse settimane, su proposta della Presidente Donatella Ferranti, aveva adottato come “testo base” il Disegno di Legge del Governo C. 2798 riguardante la riforma dell’Ordinamento Penitenziario, ha presentato alcune proposte emendative e tra queste quelle che ripropongono, sotto forma di criterio di delega, la revisione dell’Art. 4 bis della Legge Penitenziaria già contenute nel progetto di legge di cui è prima firmataria, comunque abbinato a quello del Governo.

Bruno Bossio che è anche membro della Commissione Bicamerale Antimafia, ha proposto con l’Emendamento 26.15 di sostituire l’articolo 26 comma 1, lettera C) del Disegno di Legge con il seguente “c) eliminazione di rigidi automatismi e di preclusioni che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l’individualizzazione del trattamento rieducativo e revisione della disciplina di accesso ai benefici penitenziari ed alle altre misure alternative alla detenzione per i condannati per taluno dei delitti di cui all’articolo 4 bis della Legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modifiche ed integrazioni nei casi in cui risulti che la mancata collaborazione dei predetti con la Giustizia ai sensi dell’articolo 58 ter della Legge medesima, non escluda il sussistere dei presupposti, diversi dalla predetta collaborazione, che consentono la concessione dei benefici e delle misure alternative in modo tale da permettere anche il superamento dell’ergastolo ostativo, cioè di numerose situazioni in cui il fine pena coincide necessariamente con il fine vita, e a trasformare l’attuale presunzione di non rieducatività in assenza di collaborazione da assoluta in relativa fermo restando che non siano stati acquisiti elementi conoscitivi concreti e specifici fondati su circostanze di fatto espressamente indicate che dimostrino in maniera certa l’attualità di collegamenti dei condannati con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva”.

Tale proposta, al momento, è una delle più sottoscritte di tutti i numerosi emendamenti (319, 52 quelli specifici sulla riforma dell’Ordinamento Penitenziario) presentati al progetto di legge del Governo Renzi all’esame, in sede referente, nella Commissione Giustizia di Palazzo Montecitorio. Oltre all’On. Bruno Bossio, hanno apposto la loro firma anche i Deputati Danilo Leva, Bruno Censore, Ernesto Preziosi, Luigi Lacquaniti (Partito Democratico), Daniele Farina, Celeste Costantino, Gianni Melilla (Sinistra Ecologia e Libertà) ed Elda Pia Locatelli (Partito Socialista Italiano).

Analoga proposta, più o meno, è stata avanzata da Forza Italia con l’Emendamento 26.16. Prima firmataria l’Onorevole Jole Santelli, Deputato di Forza Italia ed ex Sottosegretario alla Giustizia nel secondo e terzo Governo Berlusconi, calabrese anche lei come l’On. Bruno Bossio. All’Art. 26 comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente : “e) eliminazione di automatismi che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati l’individualizzazione del trattamento rieducativo, anche a seguito di revoca di benefìci penitenziari, secondo i principi di ragionevolezza, uguaglianza e finalizzazione rieducativa della pena; rimozione di generalizzati sbarramenti preclusivi all’accesso ai benefici al fine di conformare l’esecuzione penale all’evoluzione della personalità del condannato ed alla concreta pericolosità sociale, presenza di perduranti collegamenti con le organizzazioni criminali di riferimento; revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell’ergastolo per i reati di matrice mafiosa e terroristica individuando nella prova positiva della dissociazione il superamento della presunzione relativa di pericolosità.” In questo caso, oltre alla firma della Santelli, vi è apposta quella di Massimo Parisi e Luca D’Alessandro, Deputati di Forza Italia, tutti membri della Commissione Giustizia della Camera. Decisamente contraria è invece la Lega Nord che con l’Emendamento 26.14 ha proposto di sopprimere tutta la lettera c) dell’Articolo 26 del Disegno di Legge. Primo firmatario l’Onorevole Nicola Molteni, Capogruppo del Partito in Commissione Giustizia insieme al collega Deputato Massimiliano Fedriga. Addirittura gli Onorevoli Molteni e Fedriga hanno presentato un altro Emendamento (il 13.12) sul processo penale con il quale, in sostanza, riprendono il contenuto della proposta di legge C. 1129 dell’On. Molteni ed altri per la modifica degli Articoli 438 e 442 del Codice di Procedura Penale per l’inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo, pur preferendo l’approvazione della stessa. In pratica, con la proposta, vengono esclusi dal giudizio abbreviato i procedimenti per i delitti di competenza della Corte di Assise e viene soppressa la possibilità per il Giudice di infliggere, in luogo della pena dell’ergastolo, quella della reclusione di 30 anni o, in luogo dell’ergastolo con l’isolamento diurno nei casi di concorso di reati o di reato continuato, quella del solo ergastolo. Molteni ha, inoltre, espressamente chiesto che tale proposta di legge sia inserita nel calendario dei lavori dell’Assemblea per il mese di luglio.

Commissione Giustizia Camera DeputatiContrario anche il Gruppo Parlamentare del Movimento Cinque Stelle che ha presentato, per il caso specifico, due distinti emendamenti. Il 26.19 con il quale propone, all’Art. 26 comma 1 lett. c) di sopprimere le parole “e revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell’ergastolo” ed il 26.20 con il quale propone di modificare la predetta lettera c), aggiungendo dopo le parole “per i condannati alla pena dell’ergastolo” le seguenti “eccetto per i condannati per i reati di cui all’articolo 51 comma 3 bis c.p.p.”. Entrambe le proposte emendative sono state sottoscritte oltre dall’On. Giulia Sarti, anche dagli altri Deputati pentastellati Vittorio Ferraresi, Andrea Colletti, Donatella Agostinelli, Alfonso Bonafede e Francesca Businarolo.

La Presidente della Commissione, Donatella Ferranti (Pd) e relatrice del progetto di legge, ha proposto, invece, per quanto riguarda la lettera c), con l’Emendamento 26.17 di aggiungere dopo la parola “eliminazione” le seguenti parole “salvo i casi di eccezionale gravità e pericolosità”. Infine, la Ferranti, ha convocato la conferenza dei Presidenti di Gruppo, per definire i tempi e le modalità di organizzazione dei lavori, riservandosi di valutare l’ammissibilità degli emendamenti presentati e facendo presente che, in ogni caso, nel corso della prossima settimana, si potrà procedere alla discussione sul complesso delle proposte emendative presentate, anche ai fini di una più efficace interlocuzione tra i gruppi e con il Governo, rappresentato in Commissione dal Vice Ministro della Giustizia On. Enrico Costa.

Emilio Quintieri (Radicali italiani)

Il Garantista, 28 giugno 2015

Carceri, Per l’ex Presidente Napolitano ed il Ministro Orlando “sono criminogene”


Ministro Orlando (2)Il Presidente Emerito si affida a Mattarella: “avrà a cuore la questione penitenziaria”. Il ministro: “norme da rifare”. Non capita tutti i giorni di ascoltare un ministro della Giustizia che definisce “criminogene” le carceri.

Né di sentire un Presidente Emerito della Repubblica come Giorgio Napolitano pregare il suo successore Sergio Mattarella di “avere al centro della sua attenzione la questione penitenziaria”. Sono proprio queste però le espressione pronunciate ieri nel corso del seminario “Il carcere dei diritti, verso gli Stati Generali”, organizzato dal Garante per i detenuti della Campania, Adriana Tocco, insieme con la Fondazione Mezzogiorno Europa.

“Il tema del sovraffollamento non dico è stato completamente risolto ma sicuramente oggi siamo in condizioni migliori di un anno fa”, esordisce Orlando. Che spiega come l’attenuarsi dell’emergenza di tipo strettamente “numerico” sia proprio il presupposto utile per affacciarsi sulla nuova sfida, ossia “il tema del trattamento e dell’esecuzione della pena”, che poi è proprio l’oggetto centrale degli Stati generali, che si svolgeranno in vari “tavoli” fino al prossimo autunno.

Il guardasigilli ha ricordato che nei prossimi giorni sarà a Strasburgo per illustrare i “progressi compiuti” alla Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, l’organismo chiamato a verificare l’attuazione degli ammonimenti seguiti alla sentenza Torreggiani “Rappresenteremo cosa l’Italia ha fatto nel corso di quest’anno, pur nella consapevolezza che c’è ancora molto da fare”. I numeri d’altronde dicono che la forbice tra reclusi e posti disponibile nelle carceri si è molto assottigliata, con 53mila reclusi per una capienza di 49mila, ma non siamo ancora all’allineamento.

Ma appunto Orlando lascia nell’uditorio una certa impressione soprattutto quando dichiara apertamente che “oggi il carcere come è in Italia produce crimine e non riduce le potenzialità criminali nel Paese”. Un’affermazione pesantissima proprio perché fatta dal ministro della Giustizia, in linea d’altronde con le posizioni sempre più nette assunte dal numero uno di via Arenula su questo tema negli ultimi tempi. La valutazione si trasforma in atto d’accusa quando il guardasigilli dice che “chi ha utilizzato la paura ha davvero generato paura”.

Non si tratta però solo di propaganda. A parte le chiassate di partiti come la Lega, nel nostro Paese c’è un problema strutturale, dovuto a “norme cancerogene. Spendiamo tre miliardi di euro l’anno per l’esecuzione delle pene e abbiamo i tassi di recidiva più alti d’Europa”. Si cercherà di rimediare proprio con le proposte che verranno fuori dagli Stati generali dell’esecuzione penale, destinate a dare corpo alla legge delega sulla riforma dell’ordinamento penitenziario: “Dobbiamo riempirla di contenuti e porci la domanda su quale sia la chiave di volta per cambiare l’opinione comune”, dice ancora il ministro.

La commozione di Napolitano

Giorgio Napolitano cella NapoliNel corso del suo intervento, Giorgio Napolitano non riesce a nascondere la commozione. Parte “da lontano”: “È importante fare le leggi con audacia, ma oggi non ci troviamo di fronte solo ad un problema normativo, ma anche e soprattutto culturale. Noto un impoverimento sul piano dei valori della società italiana”, sono le parole del presidente emerito della Repubblica. Che ribadisce quindi l’urgenza della questione specifica alla base del convegno, la riforma penitenziaria: “Nel nostro Paese non sono state fatte le riforme necessarie. Penso che sia arrivato il momento di cambiare la legge del 1975.

Il presidente Mattarella, che degnamente esercita la funzione di Capo dello Stato, avrà sicuramente al centro della sua attenzione la questione penitenziaria”, è la previsione di Napolitano, che nel corso del proprio mandato a mostrato di aver così a cuore l’argomento da farne oggetto del suo unico messaggio alle Camere con il suo intervento nel 2013 dopo la condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, ed è qui che arriva la commozione.

“Ci sono stati dei miglioramenti, come ricorrere a pene alternative in certi casi. Molto ancora non è stato, penso agli gli stranieri che finiscono in carcere solo per aver violato la legge sull’immigrazione clandestina”.

Non manca un pur misurato atto d’accusa al sistema mediatico: “L’informazione adesso partecipa alla polemica sulle riforme, quelle in particolare che riguardano il Senato, si preoccupano del fatto che questa modifica potrebbe indebolire la democrazia parlamentare, ma quanto spazio hanno dedicato all’attività stessa del Parlamento? Zero. Quello che fanno le Camere”, fa notare il presidente emerito, “non viene pubblicato.

Da poco sono rientrato e non sono entusiasta di ciò che ho trovato”. Napolitano è accompagnato dalla moglie e compagna di sempre Clio, e approfitta dunque della sua Napoli per lanciare un monito agli organi di informazione e alla politica stessa: “Oggi si pensa a condannare un intercettato, prima ancora che si arrivi alla conclusione delle indagini, o che ci sia un rinvio a giudizio.

Mi dispiace dirlo, ma oltre a rivolgermi ad un anello fondamentale come quello dell’informazione, chiamo in causa la politica. Non voglio soffermarmi sul solito tema della decadenza della politica, ma proprio la politica deve essere capace di rilanciare il Paese e soprattutto deve essere portatrice di valori sani”. Parole che pesano, e che forse alla politica, a questo punto, non conviene più ignorare.

Errico Novi

Il Garantista, 10 giugno 2015

Sono illegali le udienze a “porte chiuse” nei Tribunali di Sorveglianza se i detenuti chiedono “il pubblico”


Corte CostituzionaleLa Consulta: diritti umani negati se non c’è il “pubblico”. Processi “aperti” se l’imputato lo chiede e si deve decidere sulle misure alternative, dice la Corte Costituzionale.

Sarà pure delicata la condizione in cui si svolgono le udienze pressi i magistrati di sorveglianza, ma questo non può impedire che il procedimento si svolga in forma pubblica, qualora l’imputato lo richieda e nel caso in cui si debba decidere sulle misure cautelari, è quanto afferma una sentenza della Corte costituzionale destinata a cambiare in modo radicale le procedure previste per i detenuti.

E peraltro a ritenere non infondata l’eccezione di costituzionalità, e a rimettere gli atti alla Consulta, è stato proprio un magistrato di sorveglianza, sei Tribunale di Napoli, che si è trovato ad ascoltare le ragioni della difesa in un’udienza relativa a una richiesta di concessione dei domiciliari.

Vengono dunque cancellati perché incompatibili con la Carta gli articoli 666, comma 3, e 678 al primo comma, del Codice di procedura penale “nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento davanti al tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza si svolga nelle forme dell’udienza pubblica”.

Nel caso sollevato, il Tribunale eccepiva il contrasto tra gli articoli del codice e la Convenzione europea sui diritti dell’ uomo. La Consulta, dopo aver rilevato che anche “la Corte europea dei diritti dell’uomo ha già avuto modo di ritenere in contrasto con l’indicata garanzia convenzionale taluni procedimenti giurisdizionali dei quali la legge italiana prevedeva la trattazione in forma camerale”, sottolinea che “per un verso la posta in gioco nel procedimento in questione è elevata” e “per altro verso non si è neppure di fronte ad un contenzioso a carattere spiccatamente tecnico, rispetto al quale il controllo del pubblico sull’esercizio dell’attività giurisdizionale possa ritenersi non necessario alla luce della peculiare natura delle questioni trattate. Deve, di conseguenza, concludersi che, anche nel caso in esame, ai fini del rispetto della garanzia prevista dall’articolo 6, paragrafo 1, della Cedu, occorre che le persone coinvolte nel procedimento abbiano la possibilità di chiedere il suo svolgimento in forma pubblica”.

Il Garantista, 6 Giugno 2015

Corte Costituzionale, Sent. n. 97 del 2015, Criscuolo, Presidente, Frigo, Relatore

Cappato (Radicali) : Inutile inasprire le pene, rappresenta soltanto l’impotenza dello Stato


On. Marco CappatoIn un articolo sugli “Eccessi di riforma” della giustizia italiana, apparso su Il Messaggero di lunedì 25 maggio, Carlo Nordio censura l’incompetenza del legislatore. Ha ragione da vendere, Nordio: nel complesso e articolato quadro dei problemi che affliggono la giustizia nel Paese, l’incapacità professionale di chi ha la responsabilità di dettare le regole viene prima di qualsiasi valutazione politica.

Nel diritto penale sostanziale e processuale, di questi tempi l’incompetenza del legislatore si esprime in una specifica inclinazione a produrre leggi che, da un lato, inaspriscono le pene e, dall’altro, allungano i tempi della prescrizione. In realtà, chi è propenso ad attività delittuose non se ne astiene al pensiero dell’entità della pena che rischia, ma se mai a quello di una giustizia che funziona e che, anzitutto per questo, induce rispetto. L’inasprimento delle pene più che altro esprime dunque l’impotenza dello Stato che, quanto meno sarà in grado di punire, tanto più mostrerà i denti con i quali morderebbe se fosse in grado. In particolare, come ha detto e scritto Mario Baldassarri ad altro proposito, l’aumento delle pene comminabili per il reato di corruzione farà aumentare il prezzo della condotta del reo, ma non modificherà le statistiche della commissione del reato.

E l’allungamento dei tempi della prescrizione, in parte come effetto legale automatico dell’aumento delle pene, in parte per diretta disposizione, produce come unico risultato che i cittadini imputati di reati possono trovarsi a do-vere attendere tempi ancora più lunghi prima che i processi si concludano – peraltro di frequente non con la pronuncia di una sentenza definitiva, ma, come in precedenza, con il compimento della prescrizione.

Il legislatore sa che dell’inefficienza della giustizia spesso si avvalgono gli avvocati, contribuendo volontariamente a che il processo penale duri fino a che il reato del quale è imputato il cliente si estingua in esito al maturare del termine di prescrizione; al che il legislatore reagisce allungando il tempo a disposizione della magistratura per completare il processo prima che il termine maturi, forse pensando che la paradossale irraggiungibilità della tartaruga da parte di Achille non sia poi tanto irrealistica, se la corsa viene resa praticamente infinita.

Di nuovo, dunque, il legislatore fornisce denti da mostrare, che il magistrato potrà usare proprio sul presupposto dell’abnorme durata dei processi penali, in qualche modo confermato come normale e del quale anzi gli è implicitamente rivolto l’invito ad approfittare. Un paio di settimane addietro, nel corso di un incontro presso l’associazione radicale milanese Enzo Tortora, il parlamentare membro della Commissione giustizia Stefano Dambruoso ha diffusamente parlato, appunto, del progetto relativo all’aumento delle pene e all’allungamento dei tempi di prescrizione del reato di corruzione.

Nell’occasione, alla quale ero presente, ho esposto quanto nuovamente espongo qui, citando anche il pensiero di un bravo giudice che ho conosciuto in tempi ormai lontani, il cui assunto centrale è che, riguardo alla prescrizione del reato nel processo penale, il legislatore dovrebbe adottare una disciplina analoga a quella che vige riguardo alla prescrizione del diritto azionato nel processo civile.

In sede civile, la prescrizione di un diritto è interrotta dall’inizio di un giudizio, o dalla domanda proposta nel corso di un giudizio già iniziato, e dall’interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione che, peraltro, non corre fino al momento in cui il giudizio è definito con sentenza passata in giudicato; dunque, il trascorrere del tempo nel quale si svolge la vicenda processuale non influenza la prescrizione del diritto – salvo rimanendo il caso che il processo si estingua in esito ad abbandono per inattività delle parti, o a loro rinuncia in ragione di intervenuti accordi conciliativi, o ad altro.

In sede penale, invece, dall’interruzione la prescrizione comincia nuovamente a correre e, raggiunti determinati traguardi, si compie determinando l’estinzione del reato; indipendentemente dalla condotta sia dei giudici che degli imputati, per il solo trascorrere del tempo. C’è da chiedersi il perché delle due differenti discipline della prescrizione, quali siano gli effetti di quella in sede penale e cosa, in un’ottica riformatrice, si potrebbe ipotizzare di cambiare.

Alla prima domanda, l’usuale risposta è che il cittadino imputato non può rimanere indefinitamente in attesa di giudizio, mentre l’attore e il convenuto in sede civile se la possono vedere tra di loro, arrangiandosi in qualche modo; alla quale considerazione viene spesso aggiunto che, se venisse meno il rischio del compimento della prescrizione durante lo svolgimento del giudizio penale, verrebbe anche meno qualunque propensione dei giudici ad adoperarsi, lavorando duramente, al fine di sventarlo, con conseguente aumento dell’inefficienza del sistema giudiziario. Lode dunque al Codice Rocco del 1930, che ha dettato i principi ancora oggi vigenti in tema di prescrizione del reato – elaborati, comunque, in epoca nella quale il numero delle prescrizioni era infinitamente minore di quello odierno.

La replica viene in primo luogo dalla Carta costituzionale: il cui art. 111, nel dettare ai commi I e II che “la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge” la quale “ne assicura la ragionevole durata”, non si riferisce, come invece distintamente fanno i commi che seguono, al processo penale, ma al processo tout court e quindi non solo al processo penale, ma anche a quello civile; né tanto meno attribuisce all’imputato una tutela “privilegiata” rispetto a quella della parte di un processo civile.

Dunque, sul piano dei principi, è sensato concepire che la ragionevole durata di ogni tipo di processo (anche amministrativo, tributario, eccetera) sia regolata in modo omogeneo anche per quanto concerne la prescrizione dei diritti che in esso si facciano valere, compresi quelli dello Stato. Inoltre, a sostegno dell’opportunità di una conforme disciplina degli effetti del decorso del tempo nei vari tipi di processo, sul piano pratico non va trascurato il fatto che l’estenuante durata di un importante processo civile può rappresentare per un cittadino un problema non meno grave della perdurante pendenza di un importante processo penale e, anzi, molto più grave di quella di un processo penale per fatti di modesto rilievo o, comunque, senza carcerazione preventiva.

Né, con riferimento al preteso aumento dell’inefficienza del sistema giudiziario, sembra potersi immaginare qualcosa di peggio di una situazione come quella che si produrrebbe con l’entrata in vigore di una legge come quella allo studio sul reato di corruzione, nella quale il corso dei nuovi termini prescrizionali coprirebbe in molti casi una porzione fondamentale della vita dell’imputato, poco distinguibile da una situazione caratterizzata dall’assenza di termini.

L’attuale disciplina della prescrizione in sede penale, ha innegabilmente l’effetto di indurre gli imputati ad adottare una linea difensiva che spesso ha il centrale obbiettivo di fare trascorrere il tempo necessario affinché maturi la prescrizione del reato. Tale risultato è perseguibile in quanto un termine di prescrizione che possa maturare durante il processo esista, per quanto lontano: se tale termine mancasse, come manca nel diritto civile, le difese dilatorie perderebbero la loro ragione di essere.

L’assenza di un termine di prescrizione del reato che possa maturare durante il processo penale, in primo luogo, consentirebbe ai magistrati di disporre di tempo per la gestione dei processi senza essere “incalzati” dal termine di prescrizione, evidentemente ancor più che potendo contare su un termine di prescrizione di grande lontananza; in secondo luogo, l’assenza del corso della prescrizione dei reati durante i processi accelererebbe la speditezza di quelli pendenti e ne ridurrebbe notevolmente il numero.

In altri termini, se divenisse operativo il principio per cui, come il diritto fatto valere in un processo civile, anche il reato oggetto di un processo penale non si può prescrivere durante il relativo corso, avrebbe luogo senza alcun costo un importante effetto deflattivo sia delle condotte difensive dilatorie nei processi di primo grado, che della promozione dei processi di secondo grado e di legittimità avanti alla Corte di cassazione, alle quali gli imputati che mirano alla prescrizione del reato loro ascritto non avrebbero più alcun interesse.

Al che il legislatore potrebbe aggiungere la previsione di depenalizzazioni, di sanzioni alternative, di nuovi tipi di “patteggiamento” e di altri riti alternativi attuabili in qualunque stadio anche avanzato del processo, unitamente a una completa riorganizzazione dei servizi: così indicando e iniziando a percorrere una strada riformatrice ben più promettente di quella, velleitaria e inconcludente, dell’inasprimento delle pene e dell’allungamento dei termini di prescrizione.

Marco Cappato

Il Garantista, 3 giugno 2015

Due detenuti su tre stanno male: il carcere italiano è un’istituzione malata


cella detenuti 1E’ allarme salute per i detenuti negli istituti penitenziari italiani: 2 su 3 sono malati, nel 48% dei casi per malattie infettive, il 32% ha disturbi psichiatrici. L’epatite colpisce 1 detenuto malato su 3, mentre sono in riduzione i sieropositivi per Hiv. È la fotografia scattata dagli esperti Società italiana di Medicina e sanità penitenziaria (Simpse) per la tutela delle condizioni di salute dei detenuti italiani per il congresso nazionale che si aprirà oggì a Cagliari.

Sono 199 gli istituti penitenziari aperti, con una capienza totale di 49.493, nonostante i detenuti presenti siano 53.498, per un sovraffollamento di 4.628, che equivale ad un +8,1%. I detenuti stranieri rappresentano il 32,6% del totale, pari a 17.430, mentre le donne sono 2.309, ossia il 4,3%. Secondo l’ indagine, che sarà presentata durante il congresso di oggi, almeno una patologia è presente nel 60-80% dei casi. Questo significa che almeno due persone su tre sono malate.

Tra le malattie più frequenti, proprio quelle infettive, che interessano il 48% dei presenti. A seguire i disturbi psichiatrici (32%), le malattie osteoarticolari (17%), quelle cardiovascolari (16%), problemi metabolici (11%) e dermatologici (10%). Una situazione che, nonostante l’appello di cui la Simspe si è fatta portavoce negli ultimi anni, non ha sortito l’effetto sperato. Gli ultimi dati sulle epatiti, infatti, hanno rilevato la presenza di un malato di questa patologia ogni tre persone residenti in carcere. Mentre sono in calo i sieropositivi per Hiv.

«Bisogna ricordare che il paziente detenuto di oggi, è il cittadino libero di domani – afferma Sergio Babudieri, presidente della Simpse – Tutte le informazioni di tipo scientifico ed epidemiologico, sia in Italia che all’estero, indicano sempre lo stesso punto, ossia che in carcere si concentrano persone che hanno comportamenti di vita che sono a rischio dell’acquisizione di una serie di malattie non solo infettive, ma anche di tipo metabolico, come ad esempio obesità, fumo, alcolismo; da ciò si evince evidentemente che il carcere è un ambito in cui la sanità pubblica può più facilmente intercettare persone che, una volta invece diluite nella popolazione generale, è più difficile incontrare, anche perché per il loro stile di vita spesso non hanno il bene salute nei primi posti della loro scala dei valori».

La popolazione detenuta in Italia è cresciuta negli ultimi dieci anni dell’ 80% – ricordano i medici penitenziari – La maggior parte delle carceri ha dei tratti comuni: bagno e cucina nello stesso locale, cambio di lenzuola ogni 15 giorni, bagno alla turca o water separati gli uni dagli altri da un muretto alto appena un metro, strutture fatiscenti. Il personale è insufficiente, gli assistenti sociali sempre meno del necessario. L’assistenza sanitaria, come si può facilmente intuire da questo quadro, può risultare spesso di pessima qualità.

Infine, secondo l’indagine della Simpse, che ha studiato i singoli casi dei detenuti che si sono sottoposti a test e controlli (circa il 56%), il tasso di trasmissione stimato dalle persone positive all’ Hiv consapevoli si aggira tra l’ 1,7% e il 2,4%. Molto più alto, quasi 6 volte superiore, quello stimato dalle persone Hiv positive inconsapevoli, che raggiunge il 10%.

Il Garantista, 03 Giugno 2015

La proposta dell’On. Bruno Bossio (Pd) ? Una modifica costituzionalmente orientata


Alcuni detenuti sono più detenuti degli altri e non possono accedere al percorsi di rieducazione. Critico anche il Ministro della Giustizia Orlando.

L’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario stabilisce che alcune categorie di reati siano sottratte per legge alla rieducazione ed al reinserimento nella società. Ma nessuna pena può essere costituzionalmente legittima se non è proiettata al raggiungimento della libertà. Nessuna punizione può essere utile se manca lo scopo del subirla.

Per questo è importante la proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati dall’onorevole Enza Bruno Bossio una modifica costituzionalmente orientata dell’art. 4 bis della legge penitenziaria.

Il senso della pena, della restrizione di un uomo in carcere, dell’inflizione allo stesso della privazione del bene supremo della libertà, deve essere la restituzione alla società. Il carcere non può, non deve, essere la facile soddisfazione offerta a pance dolenti per le troppe afflizioni del vivere quotidiano, il pronto ristoro per biechi populismi vendicativi, uno specchietto per allodole avvizzite dal bisogno cieco di giustizia sociale e di legalità. Il senso della pena deve essere la riabilitazione e la proiezione al ritorno alla vita. L’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario stabilisce che alcune categorie di reati – ergo, alcune categorie di persone – siano sottratte per legge alla rieducazione e al reinserimento nella società.

Per le persone condannate a pene temporanee, nega la possibilità di ripristino graduale e progressivo alla vita nella società polche preclude l’accesso ad ogni beneficio penitenziario e a qualunque alternativa alla pena detentiva. Per le persone condannate alla pena perpetua, recide definitivamente ogni speranza, toglie ogni senso al carcere che rende non proiezione alla “restituzione” ma silenziosa, inerme, indolente attesa della morte. Nessuna pena può essere costituzionalmente legittima se non è proiettata al raggiungimento della libertà.

Ministro OrlandoNessuna punizione può essere utile se manca lo scopo del subirla. L’ergastolo ostativo sottrae senso perfino al pentimento, quello dell’anima, all’analisi dei propri errori, alla rivisitazione dei propri percorsi deviati. Crea un tempo circolare destinato ad un infinito ed immutabile ripetersi. Immutabile e inutile. L’ergastolo è una pena di morte nascosta.

La sola speranza di una detenzione finalizzata al recupero del sé e, per le categorie di persone condannate per reati di cui all’art. 4 bis, la collaborazione con la giustizia. Mercanteggiare la libertà di un uomo con la sua collaborazione è, però, uno strumento pericoloso e drammaticamente dannoso: si può tradurre in delazioni del tutto fasulle che hanno il solo scopo, per chi le esprime, di conseguire la libertà.

Non solo. Il ricatto della collaborazione può essere una tragedia ulteriore per chi si trovi in carcere ingiustamente condannato. E ancora: è la negazione e la mortificazione di un diritto, quello di proclamare e difendere, anche a dispetto di una sentenza di condanna, la propria innocenza. Nessuno può essere coartato all’autoaccusa, ad affermare la propria responsabilità penale; nessuno può essere privato del diritto di professarsi innocente. È una tutela offerta dalla costituzione e racchiusa nei principi di inviolabilità del diritto di difesa e di non colpevolezza posti a presidio della libertà – da intendersi come valore assoluto e preminente – ma anche del decoro e della reputazione del soggetto nel contesto in cui il vive.

La correlazione tra aspirazione all’accesso ai benefici penitenziari e obbligatorio approdo a condotte auto ed etera accusatorie – quando non meramente debitorie – si pone in feroce contrapposizione con il diritto di qualunque soggetto, perfino condannato con sentenza definitiva, a proclamare la propria innocenza.

Nella effettività ri educati va della pena si proietta la delega di governo depositata il 23 dicembre 2014 dal ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell’interno, e con il ministro dell’economia e delle finanze.

L’art. 26 del disegno di legge elabora “Princìpi e criteri direttivi per la riforma dell’ordinamento penitenziario” e propone al legislatore “l’eliminazione dì automatismi e di preclusioni che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l’individualizzazione del trattamento rieducativo e revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell’ergastolo”, E un passo in avanti, un passo importante che risponde ad una impellente urgenza costituzionale ed a un monito europeo di rispetto dell’art. 3 della Convenzione dei Diritti dell’Uomo che vieta la tortura ed i trattamenti inumani e degradanti.

E tortura, stabilisce la Corte Europea nelle sentenze Vinter c/Regno Unito e Trabelsi c/Belgio, la pena perpetua che non contempli la possibilità di revisione del proprio percorso di vita e di conseguente aspirazione alla libertà, “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte” (art. 27, comma 3 della Costituzione). “Un articolo per lungo tempo inattuato”, afferma il ministro della giustizia, Orlando, al convegno tenutosi a Roma il 7 maggio sulla delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario e ricorda che “il tema della pena e delle condizioni della sua esecuzione rappresentano una priorità di assoluto rilievo” anche in virtù della cogente necessità di “colmare il divario tra il dettato costituzionale e il sistema penale”.

La strada intrapresa, anche a fronte delle pesanti bacchettate inflitte e promesse dalla Corte Europea, è nella direzione di un ricorso sempre minore al carcere (riforma della custodia cautelare) e nel sempre maggiore potenziamento delle misure alternative alla detenzione. La condanna di Strasburgo, sottolinea il ministro, è stata “l’occasione per l’avvio di un complesso di interventi, non in chiave meramente emergenziale e difensiva, ma per un generale ripensamento della politica della sanzione penale e della detenzione nel nostro Paese”. Un sistema, quello cui aspira il ministro Orlando, nel quale la costrizione e la privazione della libertà non costituiscano lo sbocco naturale per qualsiasi reato e che “sia pienamente finalizzato alla riabilitazione ed al recupero del condannato”.

Maggiore pena, maggiore afflizione, non equivalgono a maggior sicurezza, anzi! L’incoerenza della afflizione genera la ricaduta nel crimine e l’incancrenirsi di atteggiamenti deviati. Si impone, allora, “un allineamento dell’ordinamento penitenziario agli ultimi pronunciamenti della corte costituzionale che ha più volte affermato l’incostituzionalità di un sistema sanzionarono che si fondi su automatismi o preclusioni assolute”.

Orlando non reputa di poter smantellare l’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario ma ravvisa la concreta esigenza che se ne rivisiti il contenuto in una proiezione di legittimità costituzionale e di aderenza agli scopi della sanzione penale. In tale direzione si muove la proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati dall’on. Enza Bruno Bossio, deputato del Partito Democratico e membro della Commissione Bicamerale Antimafia: una modifica costituzionalmente orientata dell’Art. 4 bis della legge penitenziaria.

On. Enza Bruno BossioAl momento, oltre dall’on. Walter Verini, Capogruppo del Pd in Commissione Giustizia alla Camera, la proposta è stata sottoscritta anche da altri deputati: Danilo Leva, Gea Schirò, Luigi Lacquaniti, Chiara S cu vera, Roberto Rampi, Mario Tulio, Federico Massa, Cristina Bargero, Ernesto Magorno, Romina Mura, Camilla Sgambato, Alfredo Bazoli, Vanna lori, Edoardo Patriarca, Ernesto Preziosi (Pd), Pia Elda Locatelli (Partito Socialista Italiano), Franco Bruno (Alleanza per l’Italia) Paola Pinna (Scelta Civica per l’Italia) Daniele Farina, Celeste Costantino e Gianni Melilla, deputati di Sinistra Ecologia e Libertà.

È un progetto importante teso ad inserire nell’ordinamento meccanismi di superamento di preclusioni e sbarramenti assoluti all’accesso ai benefìci penitenziari, proiettato, conformemente agli obiettivi della delega, a restituire al carcere, senza eccezioni, una prospettiva di rieducazione, di reinserimento, di recupero sociale della persona condannata.

È una proposta che contempla, in aderenza al dato reale, possibilità per il recluso, anche diverse dalla collaborazione con la giustizia, dì dimostrare il ripudio di scelte criminali (esemplificativamente vengono indicate la dissociazione esplicita; le prese di posizione pubbliche; l’adesione fattiva a modelli sociali di legalità; l’impegno profuso per risarcire le vittime; il radicamento in diversi contesti territoriali). Una proposta che, in aderenza alla giurisprudenza della Corte Europea, è coerente al principio in virtù del quale “a tutti i detenuti, compresi gli ergastolani, deve essere offerta la possibilità di rehabilitation” (Vinter c/Regno Unito), che nessun uomo può giungere al pentimento, quello autentico, se non sarà mai perdonato; nessuna spinta positiva può esercitare una pena che non ha fine né emenda.

Avv. Maria Brucale

Il Garantista, 13 Maggio 2015

Carceri, i Radicali Italiani scrivono al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa


Consiglio d'Europa 2Dopo la sentenza Torreggiani, la Corte di Strasburgo ci ha chiesto di fare passi avanti. ecco cosa manca. Riportiamo il documento inviato dai Radicali italiani al Comitato dei Ministri dei Consiglio d’Europa riguardo all’incompiuta attuazione da parte dello Stato italiano delle prescrizione imposte dalla Corte europea in seguito alla sentenza Torreggiani sul sovraffollamento delle carceri. Tali informazioni sono messe a disposizione in virtù dell’articolo 9 comma 2 del Regolamento del Comitato dei Ministri per la sorveglianza dell’esecuzione delle sentenze e dei termini di conciliazione amichevoli.

Come noto con la sentenza resa dalla Corte europea dei Diritti dell’uomo nel caso Torreggiani, i giudici di Strasburgo, con la procedura della sentenza pilota, hanno accertato il carattere strutturale della violazione dell’articolo 3 della Convenzione da parte dello Stato Italiano a causa dello strutturale sovraffollamento carcerario e perciò hanno impartito una serie di raccomandazioni ed ordini che si possono sintetizzare così. Primo: adottare misure legislative volte a ridurre il sovraffollamento strutturale e perciò a rispettare il precetto di cui all’articolo 3 della Convenzione europea.

Secondo: istituire un ricorso o un insieme di ricorsi interni effettivi idonei a prevenire i trattamenti inumani e degradanti e ad offrire una riparazione adeguata e sufficiente in caso di sovraffollamento carcerario, e ciò conformemente ai principi della Convenzione come stabiliti nella giurisprudenza della Corte. Codesto Comitato, chiamato a sorvegliare l’esecuzione delle sentenza della Corte Edu da parte degli Stati aderenti alla Cedu, nel corso del mese di maggio del 2014, decorso l’anno di tempo (dal momento in cui la sentenza è divenuta definitiva) concesso dalla Corte al fine di apprestare i rimedi voluti dai giudici di Strasburgo, ha preso atto degli interventi legislativi adottati dallo Stato Italiano per far fronte alle censure della Corte e ha rinviato di un ulteriore anno la propria valutazione definitiva, al fine di verificare l’effettività dei rimedi e più in generale l’impatto che la nuova normativa ha avuto per la risoluzione dei problemi accertati. Per il tramite delle presenti note, il Movimento Politico Radicali Italiani intende evidenziare quanto segue.

Sovraffollamento e rispetto della Convenzione europea

Lo Stato Italiano lo scorso anno ha presentato a Codesto Comitato una serie di provvedimenti legislativi, adottati o in via di adozione, finalizzati a ridurre il numero delle persone detenute. Sul punto v’è da evidenziare che se per un verso è vero che il numero complessivo della popolazione detenuta è diminuito nel corso dell’ultimo anno, per altro verso è altresì vero che il sovraffollamento carcerario persiste a tutt’oggi, attesa la capienza complessiva degli Istituti presenti sul territorio nazionale, come attestato dai dati forniti dal Ministero della Giustizia. In particolare si evidenzia come per ben 58 Istituti penitenziari si registri ad oggi ancora un sovraffollamento strutturale tra il 130% e il 200% rispetto alla capienza regolamentare degli Istituti. Il dato che precede, tra l’altro, evidenzia come sia a tutt’oggi l’intero sistema carcerario ad essere strutturalmente inadeguato a sostenere il numero della popolazione penitenziaria, residuando sacche di sovraffollamento complessivamente coinvolgenti migliaia di detenuti.

I meriti? Sono della Consulta più che del governo

Ad onore del vero occorre evidenziare come il più incisivo effetto, in termini di calo della popolazione penitenziaria, sia dovuto non all’azione di Governo e legislativa dello Stato Italiano, bensì alla dichiarazione di incostituzionalità dell’articolo 73 della legge 309 del 1990 (la cosiddetta legge Fini-Giovanardi) in materia di sostanze stupefacenti, da parte della Corte Costituzionale italiana.

Difatti il sistema precedente, dichiarato incostituzionale, equiparava – quanto alle pene edittali relative al traffico e/o alla cessione – le droghe pesanti (per esempio eroina e cocaina) a quelle leggere (hashish e marijuana) assegnando per la cessione di tutte le sostanze stupefacenti le stesse pene edittali minime e massime che andavano dai 6 ai 20 anni di reclusione. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale numero 32 del 25.02.2014, le pene riguardanti i reati legati alle sostanze stupefacenti leggere sono passate a minimi e massimi edittali racchiusi fra i 2 e i 6 anni. Per effetto, poi, di altre decisioni della Suprema Corte di Cassazione che hanno imposto la rideterminazione della pena per le condanne relative alla cessione di sostanze stupefacenti leggere si è avuto, secondo i dati forniti dal Dap per il 2014, il più ingente calo della popolazione detenuta dall’emanazione dell’indulto del 2006: 8.913 detenuti in meno.

V’è infine da evidenziare come al calo degli indici di sovraffollamento non corrisponda affatto il rispetto del precetto di cui all’articolo 3 della Cedu. La Corte Edu, quanto all’osservanza del precetto di cui all’articolo 3 Cedu, ha più volte evidenziato il necessario rispetto di un requisito minimo consistente nella disponibilità in cella, per la persona privata della libertà, di almeno 3 mq al netto dello spazio occupato dal mobilio (letti, tavolini, ecc.).

La Corte ha chiarito che al di sotto di questo spazio minimo vitale v’è sempre la violazione dell’art. 3 Cedu, senza che vi sia la necessità di andare ad indagare altri parametri. La Corte ha però specificato che qualora lo spazio vitale garantito in detenzione sia superiore ai 3 mq – soprattutto per i casi in cui questo spazio sia comunque inferiore ai 7 mq individuati dal Comitato Europeo per la prevenzione della Tortura e dei Trattamenti Inumani e degradanti come superficie minima da garantire ad ogni persona ristretta – è necessario andare ad indagare altri fattori quali l’aria a disposizione, la luce, le condizioni igieniche della cella, le condizioni di igiene garantite al detenuto, ecc.

Ebbene, nonostante le carceri italiane non garantiscano affatto condizioni igieniche sanitarie decenti e più in generale condizioni di vivibilità appena degne per un essere umano, lo Stato Italiano sul punto è stato totalmente inerte. La circostanza appare assai grave in considerazione del fatto che lo Stato Italiano pur con la popolazione attuale complessivamente detenuta, non può garantire e non garantisce affatto almeno 7 mq per detenuto, cosicché assumono un particolare rilievo gli altri parametri individuati dalla Corte Edu che vengono però semplicemente ignorati dallo Stato Italiano, con l’effetto di determinare la persistente strutturale violazione dell’articolo 3 Cedu attraverso l’esecuzione di pene e misure cautelari tecnicamente “illegali”.

Un riscontro di quanto sopra evidenziato lo si desume dai dati sui suicidi in carcere che, in percentuale alla popolazione detenuta sono addirittura aumentati, se è vero, com’è vero, che nel 2013 sono stati 49, 44 nel 2014 e 15 nei primi 4 mesi del 2015. Riportando questi dati in termini percentuali rispetto al numero complessivo della popolazione penitenziaria si ricava un aumento dei suicidi (in carcere il numero dei suicidi è, in proporzione, venti volte superiore ai suicidi di soggetti liberi): nel 2013, 49 suicidi su una presenza media di 65.070 detenuti equivalgono ad 1 suicidio ogni 1.328 detenuti; nel 2014, 44 suicidi su una presenza media di 57.029 detenuti equivalgono ad 1 suicidio ogni 1.296 detenuti; nel 2015, 15 suicidi nei primi 4 mesi (45 nell’anno se si mantiene il macabro trend) su una presenza media di 53.998 detenuti equivalgono ad 1 suicidio ogni 1.199 detenuti. Probabilmente se il Legislatore Italiano avesse seriamente dato seguito alla sentenza Torreggiani, oltreché al messaggio formale alle Camere indirizzato l’8 ottobre 2013, ai sensi dell’articolo 87 della Costituzione, dall’allora Presidente della Repubblica on. Giorgio Napolitano, ad oggi la situazione sarebbe molto diversa.

In ordine ai rimedi preventivi

Lo Stato Italiano per far fronte alle censure sul punto della Corte Edu ha introdotto l’articolo 35 bis dell’ordinamento penitenziario, titolato “Reclamo giurisdizionale”. La censura della Corte nasceva proprio dalla constatazione dell’assenza nell’ordinamento italiano di uno strumento che permettesse al detenuto di denunciare le condizioni inumane e degradanti vissute nell’attualità nel corso della detenzione.

Occorre ricordare che lo Stato Italiano nell’ambito dell’istruttoria del caso Torreggiani, con memorie ad hoc, aveva garantito alla Corte l’esistenza nel sistema di un rimedio interno che, a giudizio dello Stato Italiano, permetteva già al detenuto di denunciare le condizioni inumane e degradanti vissute nell’attualità nel corso della detenzione. Tale rimedio era, secondo lo Stato Italiano, da individuarsi nell’articolo 35 dell’ordinamento penitenziario, titolato diritto al reclamo.

La Corte, con la sentenza Torreggiani, non accettò la prospettazione del Governo sulla base della constatata ineffettività del rimedio, incapace di porre termine ad una detenzione in atto inumana e degradante, attesa la mancata esecuzione da parte del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria degli ordini impartiti dall’Autorità Giudiziaria competente (magistrato di sorveglianza) ad esaminare il reclamo. Sennonché, occorre evidenziare la circostanza per la quale l’ineffettività del precedente rimedio dipendeva non già dalla volontà del Dap di non eseguire gli ordini impartiti dal magistrato di sorveglianza volti a far cessare la detenzione inumana e degradante, bensì dalla impossibilità, in fatto, atteso il sovraffollamento strutturale, di garantire una detenzione rispettosa del precetto di cui all’articolo 3 Cedu. In altri termini appare evidente come l’effettività del rimedio giurisdizionale dipende dalla possibilità materiale che il sistema penitenziario, amministrato dal Dap, ha di dare risposte positive rispetto all’ordine impartito dal magistrato”.

Per tutto quanto già evidenziato nel paragrafo che precede e relativo al persistente dato di sovraffollamento strutturale e alla strutturale incapacità del sistema penitenziario italiano di garantire l’esecuzione di pene e misure cautelari in carcere in linea con il dettato di cui all’articolo 3 Cedu, anche il rimedio introdotto con l’articolo 35 bis dell’ordinamento penitenziario, indipendentemente dal fatto che sia stato qualificato come rimedio giurisdizionale, si caratterizza a tutt’oggi per essere un rimedio incapace di garantire e prevenire trattamenti inumani e degradanti e perciò per essere un rimedio non effettivo.

In ordine ai rimedi risarcitori

Lo Stato Italiano per far fronte alle censure sul punto della Corte Edu ha introdotto l’articolo 35 ter dell’ordinamento penitenziario, titolato “Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’articolo 3 della Cedu”. La censura della Corte nasceva proprio dalla constatazione dell’assenza nell’ordinamento italiano di uno strumento che permettesse al detenuto di essere risarcito per essere stato e/o essere sottoposto ad una detenzione in violazione dell’articolo 3 Cedu. Anche per tale strumento con la presente si denuncia la incontrovertibile ineffettività del rimedio, in particolar modo per i soggetti detenuti.

Secondo il dettato dell’articolo 35 ter dell’Ordinamento Penitenziario, in estrema sintesi: a) la persona sottoposta nell’attualità alla detenzione dovrebbe attivare il rimedio davanti al magistrato di sorveglianza; b) la persona non più in stato di detenzione dovrebbe rivolgersi al Tribunale Civile. Indipendentemente dal merito del provvedimento legislativo – a forte sospetto di incostituzionalità nel momento in cui va a pre-determinare l’entità del risarcimento nella misura di 8 euro al giorno, per tutti ed indipendentemente da una valutazione da compiersi per ciascun caso – ciò che in questa sede va sottolineato è la totale disapplicazione dell’istituto da parte della quasi totalità dei magistrati di sorveglianza.

Ad oggi, difatti, i dati forniti dall’Unione delle Camere Penali Italiane (l’organismo rappresentativo a livello nazionale degli avvocati penalisti italiani), elaborati sulla base dei dati localmente forniti dai Presidenti e dai Referenti delle Camere Penali territoriali dislocate su tutto il territorio nazionale, evidenziano il radicale fallimento del nuovo strumento. L’indagine elaborata dall’Ucpi sulle istanze depositate al 27 novembre 2014, è lapidaria: istanze iscritte 18.104, definite 7.351, pendenti 10.753. Delle definite ne sono state dichiarate inammissibili 6.395 (87%) ed accolte solo 87 (1,2%). Ciò in totale spregio delle chiare prescrizioni fornite dalla Corte Edu con la sentenza pilota Torreggiani, che aveva intimato allo Stato Italiano di apprestare rimedi risarcitori effettivi, rapidi ed efficaci.

Perché il decreto sugli “8 euro” non viene applicato

Quanto sopra, in particolar modo il clamoroso dato sulla inammissibilità dell’87% dei ricorsi, è maturato sulla base di un orientamento interpretativo sin da subito sposato dalla grande maggioranza dei magistrati di sorveglianza, che trova la sua origine in un pessimo drafting normativo. Vero è, in ogni caso, che tra più possibili interpretazioni della norma di cui al nuovo articolo 35 ter, la magistratura di sorveglianza, in modo compatto, ha scelto l’interpretazione meno garantista dei diritti dei detenuti e perciò meno in linea con quanto richiesto dalla Corte Edu. Sul punto sono state depositate due interrogazioni parlamentari, una dal Vice Presidente della Camera on. Roberto Giachetti, della maggioranza di Governo, ed un’altra dall’on. Saverio Romano, dell’opposizione.

In entrambe le interrogazioni i parlamentari interroganti hanno chiesto al Governo di intervenire con una interpretazione autentica della norma, ma il Governo, rispondendo all’atto parlamentare dell’on. Romano, per mezzo del Vice Ministro della Giustizia Enrico Costa, si è riservato di farlo in seguito.

In realtà dalla risposta del Governo si evince quale sia il maggior problema del nuovo istituto, problema espresso formalmente anche dal Conams (Coordinamento Nazionale Magistrati di Sorveglianza) con una nota inviata al Ministro della Giustizia già nel Novembre 2014.

Nella nota, i magistrati evidenziano di non essere affatto attrezzati per poter far fronte alle nuove competenze denunciando che “a causa delle incertezze e lacune del testo normativo, dei gravi contrasti giurisprudenziali, della complessità delle istruttorie e della assoluta inadeguatezza delle risorse e dei mezzi di cui dispongono gli Uffici di sorveglianza preposti, è facile prevedere che sarà molto esiguo il numero dei casi decisi e risolti secondo gli standard prescritti dalla Giustizia europea in termini di effettività, rapidità ed efficacia dei rimedi accordati”. Sono parole pesantissime poiché provengono dagli stessi soggetti chiamati nell’ordinamento Italiano ad assicurare gli standard pretesi dalla Corte Edu con la sentenza pilota Torreggiani.

Conclusioni

Alla luce di tutto quanto sopra, pertanto, appare evidente come lo sforzo compiuto dallo Stato Italiano per far fronte ai richiami della Corte Edu, e compendiatosi nei provvedimenti legislativi presentati dal Governo lo scorso anno anche a Codesto Comitato – deputato a sorvegliare sulla corretta esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo da parte degli Stati contraenti – sia risultato ad un anno di distanza del tutto inadeguato, incapace di garantire preventivamente il rispetto dell’articolo 3 Cedu, oltreché di garantire un adeguato, effettivo e rapido ristoro dei danni patiti dalle decine di migliaia di detenuti che ingiustamente sono stati sottoposti a pene, misure e trattamenti inumani e degradanti. Tanto si mette a disposizione di Codesto Comitato per le determinazioni che lo stesso vorrà assumere in relazione alle proprie competenze istituzionali.

*Documento preparato in collaborazione con Giuseppe Rossodivita, Segretario del Comitato radicale per la Giustizia “Piero Calamandrei”

Rita Bernardini, Segretaria di Radicali Italiani

Il Garantista, 8 maggio 2015

Intervista all’Avv. Giuseppe Rossodivita, Segretario del Comitato Radicale “Piero Calamandrei”

Giustizia: cancelliamo il 4 bis della Legge Penitenziaria, è contro la Costituzione


281778_203223483069863_6404471_nDi qualunque condanna si tratti, è inammissibile una carcerazione non protesa alla riammissione in società. C’è una norma nell’ordinamento penitenziario che è stigmate, preclusione di speranza, mutilazione di rieducazione, negazione di umanità.

C’è una norma che spezza ogni anelito dì cambiamento a coloro che sono stati condannati per una determinata categoria di reati, salvo che collaborino con la giustizia. C’è una norma che e incostituzionale e deve essere abrogata.

E’ l’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario. E una nonna tarlata da stridenti contraddizioni rispetto al dettato costituzionale, scaturigine di indirizzi giurisprudenziali schizofrenici. I giudici di legittimità esprimono principi assoluti e inderogabili afferenti alla proiezione di ogni pena alla rieducazione del condannato per poi stravolgerli ineluttabilmente a fronte dello sbarramento cieco dei reati ostativi alla concessione di qualsivoglia beneficio intramurario ad eccezione della liberazione anticipata.

Si impone, dunque, un adeguamento normativo della legislazione ordinaria a quella di rango costituzionale reso più cogente da imperativi comunitari che ricordano come sia inammissibile una carcerazione non protesa alla riammissione della persona detenuta nel tessuto sociale, alla aspirazione alla libertà, alla speranza di restituzione alla vita (Vinter c. Regno Unito).

Occorre una visione costituzionalmente orientata dell’accesso alle misure alternative alla carcerazione attraverso verifiche del percorso compiuto dalla persona ristretta avulse da meccanismi mercimoniosi; una “valutazione della condotta complessiva – per usare le parole della Cassazione – che consenta di verificare che l’azione rieducativa svolta abbia condotto il detenuto ad una revisione critica della vita anteatta”; una valutazione che non radichi il giudizio sul compiuto ravvedimento del condannato a logiche auto od eteroaccusatorie che si scontrano con principi anch’essi di valore e rango costituzionale, ma adotti criteri personalistici ed esuli da logiche preconcette ed aprioristiche.

“Nemo tenetur se detergere” è principio cui è improntato l’intero sistema ordinamentale e da esso trae sostanza la giurisprudenza di legittimità che con indirizzo costante afferma: “la concessione delle misure alternative alla detenzione non presuppone la confessione del condannato”. Nessuno può essere coartato all’autoaccusa, ad affermare la propria responsabilità penale; nessuno può essere privato del diritto di professarsi innocente (magari perfino di esserlo!). É una tutela offerta dalla Costituzione e racchiusa nei principi di inviolabilità del diritto di difesa e di non colpevolezza posti a presidio della libertà – da intendersi come valore assoluto e preminente – ma anche del decoro e della reputazione del soggetto nel contesto in cui il vive.

La correlazione tra aspirazione all’accesso ai benefici penitenziari e obbligatorio approdo a condotte auto ed etero accusatorie – quando non meramente delatorie – contrasta con violenza con i principi evocati e si pone in feroce contrapposizione con il diritto di qualunque soggetto, perfino condannato con sentenza definitiva, a proclamare la propria innocenza.

La Corte Costituzionale ha offerto uno spunto di cambiamento, un segnale positivo affermando l’esistenza di “un criterio costituzionalmente vincolante” che impone di “escludere rigidi automatismi” nella materia dei benefici penitenziari, ossia divieti aprioristici all’accesso ai benefìci premiali e alle misure alternative al carcere tratti dal tipo di reato.

Esiste, dunque, una vistosa separazione tra compimento del percorso rieducativo e collaborazione con la giustizia per cui è, deve essere, del tutto ammissibile che un percorso di reinserimento nel tessuto sociale possa dirsi compiuto anche in difetto di approdo alla scelta collaborativa. Nessun uomo può giungere al pentimento, quello autentico dell’anima, se non sarà mai perdonato. Nessuna spinta positiva esercita una pena che non ha fine né emenda. Il 4 bis è una norma che deve essere cancellata. Lo chiede la Costituzione, lo chiede la ragione.

Avv. Maria Brucale

Il Garantista, 30 aprile 2015

“Togliete i bambini ai condannati per mafia”, la proposta choc dell’On. Carbone (Pd)


Ernesto Carbone, Deputato PdCon un emendamento, Ernesto Carbone, Pd, vorrebbe proporre una sconcertante novità normativa: togliere la potestà genitoriale a chi sia stato condannato per reati di mafia, di terrorismo, di riduzione in schiavitù, di traffico di sostanze stupefacenti. Chi abbia riportato una condanna definitiva per i reati menzionati, non sarebbe in grado di fare il genitore. La suggestione è forte e benpensanti, manettari, giudici senza appello potrebbero coglierla. Cattivi uomini ergo cattivi genitori. Ma le semplificazioni sono sempre subdole.

Si impone una prima riflessione. Importante, urgente, rabbiosa. Che fare di questi uomini che hanno riportato gravi condanne con sentenza definitiva? Sono pregiudicati. I loro errori devono avere un’emenda? Una speranza di perdono? Un’aspirazione di oblio? Le loro vite devono muoversi all’indietro ripercorrendo in un solco immutabile i propri passi?

Deve essere loro concesso di tornare uomini, di ricostruirsi, di essere restituiti alla società, alla libertà? C’è, ci può essere libertà con un marchio scavato e impresso per sempre nella propria esistenza che compromette ogni dignità, ogni anelito di recupero? Rieducazione e reinserimento. Povera Costituzione! Povera legge! Poveri noi!

Nel percorso di vita in carcere un detenuto è osservato, soggetto al trattamento penitenziario. Il suo comportamento è oggetto di verifica e tra i momenti salienti di tale verifica c’è il rapporto con la famiglia, la capacità di mantenere solide relazioni con i propri congiunti, di rapportarsi a loro in una prospettiva di continuità di vicinanza e di unione nella proiezione del definitivo ripristino del vivere insieme dopo la scarcerazione. Questo percorso, nella tragica eventualità del prospettato cambiamento normativo, verrebbe meno, perderebbe senso e sostanza. Un uomo, scontata la condanna che gli è stata inflitta avrebbe

perso tutto, anche la capacità di essere padre per i suoi figli. Che presa in giro la “rieducazione”, che desolante ipocrisia la tensione di qualunque carcerazione al ripristino della vita in società, al ritorno alla vita! Che uomo può diventare quello a cui è tolta perfino la possibilità di vivere i suoi affetti più cari? Non solo. La potestà genitoriale è un diritto, un diritto del genitore, un diritto del fanciullo, per Costituzione. Per l’articolo 2 della Costituzione, la Repubblica garantisce e riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Non si può dubitare che tra i diritti inviolabili del fanciullo vi sia quello di crescere con i genitori e di essere educati da questi, e, al pari, tra quelli del genitore, la possibilità di educare e accompagnare i propri figli nella crescita. Anche dal diritto internazionale si trae conferma di tale elementare principio.

La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, attribuisce al bambino il diritto di conoscere i genitori e di essere da loro allevato, mentre il successivo art. 8 obbliga gli Stati a preservare le relazioni familiari del fanciullo, sempre fermo restando il suo interesse superiore (art. 3), a tutela del quale è possibile adottare, di volta in volta, provvedimenti di allontanamento o di ablazione della potestà genitoriale. Ma qual è l’interesse superiore del fanciullo? Può un emendamento certificarlo per legge, in modo aprioristico, ottuso, assoluto?

Il Tribunale di Milano ha sollevato in passato, nel 2012, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 569 del codice penale, nella parte in cui prevede “l’applicazione automatica della pena accessoria della perdita della potestà genitoriale a seguito della commissione del reato di cui all’art. 567 c.p.”.

Nel rimettere la questione alla Corte Costituzionale il collegio riteneva evidente che, per tutelare i preminenti interessi del minore, gli eventuali provvedimenti di sospensione o di decadenza dalla potestà genitoriale dovessero essere adottati caso per caso, all’esito di un capillare esame di tutte le peculiarità della fattispecie, al fine di stabilire se quei provvedimenti corrispondessero effettivamente nel caso concreto al preminente interesse del minore. Irragionevole dunque qualunque automatismo.

I provvedimenti di sospensione o decadenza dalla potestà genitoriale, attribuiti al tribunale per i minorenni devono, infatti, essere adottati all’esito di approfondita analisi, “solo quando vi sia la ricorrenza di un pregiudizio agito dai genitori nei confronti dei figli derivante da una mancata osservanza dei doveri nascenti dalla titolarità della potestà”.

Il pregiudizio deve essere valutato con estrema cautela perché la famiglia è la formazione per eccellenza in cui il minore svolge la sua personalità. L’istruzione, l’educazione e il mantenimento si esprimono nell’alveo della potestà genitoriale.

Il principio, pur codificato dalla legge ordinaria, ha chiara valenza costituzionale – art. 30, primo comma, Cost. “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”. Dovere e Diritto! È evidente, dunque, che la potestà genitoriale, se correttamente esercitata, risponde all’ interesse morale e materiale del minore, il quale, dunque, è inevitabilmente coinvolto da una statuizione che di quella potestà sancisca la perdita.

È possibile, e la stessa Costituzione lo prevede (art. 30, secondo comma), che uno o entrambi i genitori si rivelino incapaci di assolvere ai loro compiti, con conseguente necessità per il legislatore di disporre interventi sostitutivi. E tuttavia, proprio perché la pronunzia di decadenza dalla potestà genitoriale incide sull’interesse del minore, sulla sua vita, sulla sua formazione, sulla sua psiche, non è conforme al principio di ragionevolezza, e contrasta quindi con il dettato dell’art. 3 Cost., il disposto di una norma che, come quella posta all’attenzione della Corte Costituzionale, ignorando tale interesse, statuisce la perdita della potestà sulla base di un mero automatismo e preclude al giudice ogni possibilità di valutazione e di bilanciamento, nel caso concreto, tra l’interesse stesso e la necessità di applicare comunque la pena accessoria.

Nel caso indicato, la corte costituzionale, riteneva fondata la questione di legittimità valutando preminente l’interesse del figlio minore a vivere e a crescere nell’ambito della propria famiglia, a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione ed istruzione, un interesse complesso, articolato in diverse situazioni giuridiche, che hanno trovato riconoscimento e tutela sia nell’ordinamento internazionale sia in quello interno.

In virtù di tale preminenza, la corte costituzionale riteneva irragionevole e, quindi, in contrasto con l’art. 3 Cost., l’applicazione automatica della pena accessoria della decadenza dalla potestà genitoriale e dichiarava, conseguentemente, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 569 del codice penale, nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato, previsto dall’articolo 567, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto.

La pronuncia del giudice delle leggi afferma un principio assai importante: la potestà genitoriale non è solo diritto-dovere del genitore, ma è, ancor prima, un diritto del fanciullo. E ancora: i rapporti familiari non consentono valutazioni astratte ed aprioristiche con la cieca attribuzione ad un padre o ad una madre che abbiano commesso un reato, pur grave, della stigmate di cattivi genitori. La famiglia è prima di tutto un luogo di amore, un amore che può essere offerto e corrisposto da un pregiudicato che è ancora, è prima di tutto, un uomo.

Maria Brucale, Avvocato

Il Garantista, 31 marzo 2015