Carceri, illegittimo il termine di 24 ore per impugnare il rigetto del permesso premio. Reclamo consentito entro 15 giorni


Un termine di sole 24 ore per presentare reclamo contro il provvedimento sui permessi premio lede il diritto di difesa del detenuto e rappresenta un indebito ostacolo alla funzione rieducativa della pena, alla quale i permessi premio sono funzionali.

Lo ha affermato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 113/2020, depositata oggi (Presidente Marta Cartabia, Relatore Francesco Viganò), accogliendo la questione di legittimità costituzionale dell’Art. 30 bis comma 3, in relazione al successivo Art. 30 ter comma 7 dell’Ordinamento Penitenziario, per violazione degli Artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione, sollevata dalla Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, con Ordinanza del 13 novembre 2019, nella parte in cui prevedeva che il termine per proporre reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza in tema di permesso premio era pari a 24 ore, analogamente a quanto previsto per il reclamo contro i provvedimenti sui permessi di necessità previsti dall’Art. 30 dell’Ordinamento Penitenziario, legati a situazioni di imminente pericolo di vita di familiari o altri gravi eventi eccezionali, sebbene fossero diversi i presupposti e le finalità.

L’eccessiva brevità del termine era già stata portata all’esame della Consulta che, con la sentenza n. 235 del 1996, aveva rilevato l’irragionevolezza dell’identico termine per il reclamo contro due diversi tipi di permesso e tuttavia aveva ritenuto di fermarsi all’inammissibilità delle questioni prospettate, non riuscendo a rintracciare nell’ordinamento una soluzione costituzionalmente obbligata che potesse porre direttamente rimedio alla, pur riscontrata, eccessiva brevità del termine in esame.

In quell’occasione il Giudice delle Leggi aveva però invitato il legislatore a «provvedere, quanto più rapidamente, alla fissazione di un nuovo termine che contemperi la tutela del diritto di difesa con le esigenze di speditezza della procedura». Esaminando nuovamente la questione a distanza di ventiquattro anni da quel monito, rimasto inascoltato, la Corte ha ribadito la contrarietà alla Costituzione di un termine così breve, che rende assai difficile al detenuto far valere efficacemente le proprie ragioni, anche per l’oggettiva difficoltà di ottenere in così poco tempo l’assistenza tecnica di un difensore; e ha individuato nella disciplina generale del reclamo contro le decisioni del Magistrato di Sorveglianza, introdotta dal legislatore nel 2013, un preciso punto di riferimento per eliminare il vulnus riscontrato. Questa disciplina, costituita dall’Art. 35 bis comma 4 dell’Ordinamento Penitenziario, prevede oggi un termine di 15 giorni per il reclamo al Tribunale di Sorveglianza, che la Corte Costituzionale ha pertanto esteso anche al reclamo contro i provvedimenti concernenti i permessi premio proposti da parte del detenuto o del Pubblico Ministero. Resta ferma, ha precisato la Corte, la possibilità per il legislatore di individuare – nel rispetto dei principi costituzionali sopra richiamati – un altro termine, se ritenuto più congruo, per lo specifico reclamo in esame.

La Corte Costituzionale ha quindi dichiarato costituzionalmente illegittimo l’Art. 30 ter comma 7 dell’Ordinamento Penitenziario nella parte in cui prevede, mediante rinvio al precedente Art. 30 bis, che il provvedimento relativo ai permessi premio, è soggetto a reclamo al Tribunale di Sorveglianza entro 24 ore dalla sua comunicazione, anziché prevedere a tal fine il termine di 15 giorni.

Corte Costituzionale – Sentenza n. 113 del 2020 (clicca per leggere)

E’ illegittimo il divieto di scambio di oggetti di modico valore tra detenuti dello stesso gruppo di socialità al 41 bis


Cade il divieto assoluto di scambio di oggetti di modico valore, come generi alimentari o per l’igiene personale e della cella, per i detenuti sottoposti al regime del 41 bis appartenenti allo stesso “gruppo di socialità”. Il divieto legislativo, comprensibile tra detenuti assegnati a gruppi di socialità diversi, risulta invece irragionevole se esteso in modo indiscriminato anche ai componenti del medesimo gruppo. Resta fermo che l’Amministrazione Penitenziaria potrà disciplinare le modalità degli scambi nonché predeterminare eventuali limitazioni in determinati e peculiari casi, che saranno eventualmente vagliate dal magistrato di sorveglianza.

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale (Cartabia, Presidente, Zanon, Relatore) con la Sentenza n. 97 depositata oggi 22 maggio 2020, con la quale – in accoglimento delle questioni sollevate dalla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione con due Ordinanze di analogo tenore – ha dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli Artt. 3 e 27 comma 3 della Costituzione della Repubblica il divieto legislativo di scambiare oggetti tra detenuti sottoposti al regime dell’articolo 41 bis dell’Ordinamento Penitenziario appartenenti al medesimo “gruppo di socialità”.

Formati al massimo da quattro detenuti, in applicazione di una complessa serie di criteri, i gruppi di socialità servono a conciliare due esigenze potenzialmente contrapposte: da una parte, evitare che i detenuti più pericolosi possano mantenere vivi i propri collegamenti con i membri delle organizzazioni criminali di riferimento, sia reclusi in carcere che liberi (finalità essenziale del regime detentivo speciale), e, dall’altra, garantire anche a questi detenuti occasioni minimali di socialità.

La sentenza ricorda che gli appartenenti al medesimo gruppo di socialità trascorrono insieme alcune ore della giornata dentro il carcere e tra loro possono ovviamente comunicare, verbalmente e con gesti. Hanno così svariate occasioni di scambiare messaggi, non necessariamente ascoltati o conosciuti dalle autorità penitenziarie. Pertanto, la Corte ha rilevato che, se è ben comprensibile prevedere il divieto di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti assegnati a gruppi di socialità diversi, risulta invece irragionevole l’estensione indiscriminata del divieto anche ai componenti del medesimo gruppo. I quali, potendo già agevolmente comunicare in varie occasioni, non hanno di regola la necessità di ricorrere a forme nascoste o criptiche di comunicazione, come lo scambio di oggetti cui sia assegnato convenzionalmente un certo significato, da trasmettere successivamente all’esterno attraverso i colloqui con i familiari.

Così, da una parte, il divieto non serve ad accrescere le esigenze di sicurezza pubblica, dall’altra, impedisce una sia pur minima modalità di socializzazione: finisce anzi per presentarsi come regola irragionevole, in contrasto con l’Art. 3 della Costituzione, e inutilmente afflittiva, in contrasto con l’Art. 27 comma 3 della Costituzione.

Tra l’altro, forme unidirezionali di scambio di oggetti, sempre in favore di singoli detenuti, idonee a segnalare simbolicamente la loro posizione di supremazia all’interno del gruppo, ben possono essere impedite con l’applicazione delle ordinarie regole carcerarie e condurre alla tempestiva modifica della composizione del gruppo di socialità. La Corte ha precisato, infine, che a risultare costituzionalmente illegittimo, per le ragioni illustrate, è l’applicazione necessaria ex lege del divieto. Anche dopo la presente sentenza, dunque, l’Amministrazione Penitenziaria potrà disciplinare le modalità degli scambi tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo nonché predeterminare le condizioni per introdurre eventuali limitazioni in determinati e peculiari casi. L’applicazione di queste limitazioni dovrà così risultare giustificata da precise esigenze, espressamente motivate, e sotto questi profili potrà essere eventualmente controllata, in relazione al caso concreto, dal magistrato di sorveglianza.

Corte Costituzionale – Sentenza n. 97 del 2020 (clicca per scaricare)

Divieto di scambio di oggetti tra detenuti al regime 41 bis, domani deciderà la Corte Costituzionale


Domani la Corte Costituzionale (Marta Cartabia Presidente – Nicolò Zanon, Relatore)  esaminerà le questioni di legittimità costituzionale dell’Articolo 41 bis comma 2 quater lett. f) dell’Ordinamento Penitenziario per contrasto con gli Articoli 3 e 27 della Costituzione della Repubblica sollevate dalla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione (Adriano Iasillo Presidente – Carlo Renoldi Relatore) con le Ordinanze n. 222 e 223 del 23 ottobre 2019. Le questioni sollevate passeranno direttamente in decisione in Camera di Consiglio, senza alcuna discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi della lettera c), punto 1, del Decreto del Presidente della Corte Costituzionale del 20 aprile 2020. La Corte di Cassazione, con due Ordinanze di analogo tenore, ha sollevato, in riferimento agli Articoli 3 e 27 della Costituzione, questioni di legittimità dell’Articolo 41 bis comma 2 quater, lett. f) dell’Ordinamento Penitenziario, nella parte in cui prevede che siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di scambiare oggetti per i detenuti in regime detentivo speciale appartenenti al medesimo gruppo di socialità.

La Corte rimettente, anzitutto, ricorda che la disposizione censurata prevede, testualmente, l’adozione di «tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata l’assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi». Il Giudice rimettente ricorda, poi, l’interpretazione di tale disposizione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui deve ritenersi, soprattutto in considerazione dell’inserimento del segno di interpunzione della virgola fra le parole “socialità” e “scambiare”, che le varie proposizioni riferite a comportamenti dei detenuti, in ordine ai quali va perseguita la “assoluta impossibilità” di realizzazione, siano costituiti, per un verso, dalla comunicazione fra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità e, per altro verso, dallo scambio di oggetti e dalla cottura di cibi.

Ciò posto, il rimettente, affermando di condividere tale interpretazione, ritiene che il divieto di scambio di oggetti tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità determinerebbe, in violazione dell’Articolo 3 della Costituzione, una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai detenuti in regime ordinario. Tale divieto, soggiunge il rimettente a supporto della sua tesi, avrebbe esclusivamente portata afflittiva, non potendo ritenersi funzionale a rescindere i collegamenti ancora attuali sia tra i detenuti che appartengano a determinate organizzazioni criminali, sia tra gli stessi e gli altri componenti del sodalizio che si trovano in libertà. Proprio la comune appartenenza al medesimo gruppo di socialità, infatti, secondo il Giudice, consentirebbe a monte lo scambio di qualunque contenuto informativo. Ad avviso del rimettente il divieto di scambio di oggetti tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità sarebbe in contrasto anche con il principio della finalità rieducativa della pena, enunciato dall’Articolo 27, comma 3, della Costituzione, in quanto impedirebbe anche quelle forme “minime” di socialità che si estrinsecano nello scambio di oggetti di scarso valore e di immediata utilità o di generi alimentari tra persone che si frequentano “senza filtri” ogni giorno e in una prospettiva di normalità di rapporti interpersonali.

Negli anni passati, il Giudice delle Leggi, con sentenza n. 186 del 2018 (Giorgio Lattanzi, Presidente – Nicolò Zanon, Relatore) ha ritenuto fondata analoga questione di legittimità costituzionale dell’Articolo 41 bis comma 2 quater, lettera f) dell’Ordinamento Penitenziario sollevata dal Magistrato di Sorveglianza di Spoleto Fabio Gianfilippi, dichiarandone la illegittimità costituzionale nella parte in cui prevedeva, in via generale ed astratta, il divieto di cottura dei cibi, in quanto privo di ragionevole giustificazione alla luce degli obiettivi cui tendono le misure restrittive autorizzate dalla normativa in questione. Per tale ragione, molto probabilmente, la Corte Costituzionale, dichiarerà fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di Cassazione, poiché il divieto di scambio di oggetti tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità, appare assolutamente ingiustificato ed inutile oltre ad essere meramente ed ulteriormente afflittivo e quindi non funzionale alle finalità proprie del regime detentivo speciale, notoriamente volto ad impedire collegamenti dei detenuti con posizione di vertice in una consorteria criminale con i sodali ristretti o in libertà.

Detenuti ex Art. 41 bis O.P., il semplice saluto tra persone di diverso gruppo di socialità non costituisce illecito disciplinare


L’Art. 41 bis c. 2 quater lett. f) dell’Ordinamento Penitenziario prevede, tra le altre cose, «la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità» sottoposti al regime detentivo speciale ex Art. 41 bis c. 2 O.P. Sulla base di tale divieto, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia con la Circolare n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017, all’Art. 4, stabiliva che “E’ vietata ogni forma di dialogo e comunicazione tra detenuti/internati appartenenti a gruppi di socialità diversi. Eventuali violazioni saranno valutate in sede disciplinare”.

Tali indicazioni, relative al divieto di comunicazione tra persone in regime detentivo speciale non appartenenti allo stesso gruppo di socialità, come peraltro rilevato dal Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale nel Rapporto tematico sul regime detentivo speciale 2016-2018 dell’8 gennaio 2019, «sono interpretate in maniera estremamente rigida ed estensiva» nella Casa Circondariale di L’Aquila, Istituto ove sono ristretti numerosi detenuti sottoposti al predetto regime. In tale Istituto anche salutare una persona facendo seguire al saluto anche il nome di battesimo viene considerato una violazione del divieto di comunicazione da sanzionare con la sanzione della esclusione dalle attività in comune cd. isolamento. Infatti, la Direzione della Casa Circondariale di L’Aquila, il 6 novembre 2016, prima ancora della emanazione della Circolare Ministeriale del 2 ottobre 2017, aveva diffuso un avviso a tutta la popolazione detenuta ristretta presso le Sezioni 41 bis O.P. comunicando che: «Come previsto dal comma quater, lettera f, dell’Art. 41 bis della Legge n. 354 del 1975, si rammenta alla popolazione detenuta il divieto di comunicare con appartenenti ad altri gruppi di socialità anche sotto forma di semplice saluto. Si evidenzia altresì, che l’inosservanza di tale divieto comporta responsabilità disciplinare in caso di violazione.» A tal proposito, il Garante Nazionale, che ha visitato tutte le Sezioni a regime detentivo speciale tra il 2016 e il 2018, ha potuto comunque osservare che «il divieto di saluto con il nome non è applicato in tutti gli Istituti in maniera omogenea e che soltanto nell’Istituto abruzzese comporta un numero elevato di sanzioni disciplinari.»

Il Garante Nazionale, nel suo Rapporto, aveva sottolineato «la necessità di mantenere rigorosamente la chiara differenza tra il divieto di possibile comunicazione e il divieto di parola: l’osservata attivazione di procedimento disciplinare per chi saluti – chiamandola per nome – una persona non del proprio gruppo di socialità, sembra avvicinarsi più a questa seconda ipotesi che non al necessario controllo sulla prima.» Pertanto, aveva provveduto a raccomandare che «sia dismessa la pratica constatata in alcuni Istituti di sanzionare disciplinarmente, anche con la sospensione dalle attività comuni, le persone detenute che si limitano a salutare un’altra persona ristretta pur chiamandola per nome, a meno che non ci siano elementi fondati e specifici che portino ad attribuire a tale gesto un significato diverso dal mero saluto.» e che «le procedure disciplinari siano sempre usate come meccanismi di ultimo impiego e l’isolamento solo in casi eccezionali, così come affermato dalle Regole Penitenziarie Europee.»

Purtroppo, la Casa Circondariale di L’Aquila, nonostante i numerosi provvedimenti irrogativi della sanzione disciplinare della esclusione dalle attività in comune – su reclamo giurisdizionale dei detenuti ex Art. 35 bis e 69 c. 6 lett. a) O.P. – siano stati tutti annullati dal Magistrato di Sorveglianza di L’Aquila e nonostante le precise raccomandazioni formulate dal Garante Nazionale dei Diritti delle persone detenute o private della libertà personale, non solo non ha smesso di infliggere ai detenuti la più grave delle sanzioni disciplinari ex Art. 39 c. 1 n. 5 O.P. ma ha provveduto ad impugnare, persino innanzi alla Corte di Cassazione tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, le decisioni della Magistratura di Sorveglianza favorevoli ai detenuti, chiedendone l’annullamento per la erronea applicazione della legge. I primi ricorsi sottoposti allo scrutinio del Giudice di legittimità sono stati quelli relativi ai reclami accolti dal Magistrato di Sorveglianza di L’Aquila e poi confermati dal Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila a carico del calabrese L.F.S., ristretto nell’Area Riservata denominata “Sezione Rossa” della Casa Circondariale abruzzese. Detto detenuto era stato, ripetutamente, punito dal Consiglio di Disciplina con la sanzione della esclusione dalle attività in comune perché alcune volte aveva salutato un’altro detenuto appartenente a un diverso gruppo di socialità.

La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in merito, ha però dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia. Anche la Procura Generale della Repubblica presso detta Corte nella sua requisitoria aveva chiesto il rigetto dei ricorsi. La Cassazione, con le Sentenze n. 4378/2020 e 4379/2020 del 20 dicembre 2019, entrambe depositate il 3 febbraio 2020, ha ritenuto corrette le Ordinanze n. 2530/2018 e 2529/2018 del 14 maggio 2019 del Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila, che avevano rigettato il reclamo del Dap avverso i provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza di L’Aquila che avevano accolto i reclami avanzati dal detenuto L.F.S, poiché il divieto di comunicazione tra detenuti sottoposti al regime ex Art. 41 bis O.P. appartenenti a diversi gruppi di socialità, «serviva ad evitare uno scambio di notizie e doveva essere costituito da uno scambio di contenuti: il mero saluto era, invece, una forma espressiva neutra, da cui non poteva evincersi il tipo di informazione scambiata. Lo scambio di un mero saluto non poteva essere assimilato ad una trasmissione verbale di contenuti ed informazioni, vietata appunto dalla normativa specifica.»

Emilio Enzo Quintieri

Cass. Pen., Sez. I, Sent. n. 4378 del 2020 (clicca per scaricare)

Cass. Pen. Sez. I, Sent. n. 4379 del 2020 (clicca per scaricare)

Asti, Pestarono un detenuto per futili motivi: condanne definitive per due Poliziotti Penitenziari


Definitiva la condanna per lesioni personali aggravate nei confronti di due Poliziotti Penitenziari in servizio presso la Casa di Reclusione di Asti riconosciuti responsabili, in tutti i gradi di giudizio, di aver pestato il 27 maggio 2010, all’interno dell’Infermeria dell’Istituto e per futili motivi, un detenuto affidato alla loro custodia, colpendolo ripetutamente con calci alle gambe, alla schiena ed alla gola, pugni al petto ed altro ancora.

Nei giorni scorsi, la Corte Suprema di Cassazione, su conforme richiesta della Procura Generale della Repubblica, ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da Carmelo Rositano e Nicola Sgarra, Sovrintendente ed Assistente del Corpo di Polizia Penitenziaria, rispettivamente difesi dagli Avvocati Gaetano Antonio Scalise e Maurizio La Matina, confermando la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Torino il 25 ottobre 2016. In primo grado, il 5 dicembre 2014, all’esito del giudizio abbreviato, il Giudice Monocratico del Tribunale di Asti Giulio Corato, aveva condannato – senza nemmeno concedergli le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena – il Sovrintendente Rositano, calabrese, alla pena di 2 anni e 8 mesi e l’Assistente Sgarra, pugliese, alla pena di 2 anni e 2 mesi ed al pagamento di 10 mila euro come risarcimento danni, nei confronti della persona offesa costituita parte civile Carlos Eduardo Mohamed Gola, 28 anni, all’epoca dei fatti detenuto presso la Casa di Reclusione di Asti, difeso dall’Avvocato Guido Cardello, per il “pestaggio assolutamente gratuito” (così è stato definito in sentenza), riconoscendoli responsabili di lesioni personali aggravate, ingiuria, violenza privata e vilipendio alla religione.

La Corte di Appello di Torino, il 25 ottobre 2016, assolvendoli dalle imputazioni di ingiuria perché abrogata nel 2016, dalla violenza privata e dal vilipendio alla religione, ha confermato la condanna per lesioni personali aggravate, riducendo la pena ad 1 anno di reclusione, concedendo il beneficio della sospensione condizionale, ed il risarcimento danni a 5 mila euro, somma già corrisposta all’ex detenuto italiano di origini brasiliane, convertitosi all’Islam. Altri due Agenti di Polizia Penitenziaria, invece, sono riusciti a farla franca non essendo stato possibile identificarli; uno dei due, al momento dei fatti, era persino in abiti civili ed aveva il volto coperto da mefisto.

I fatti, come detto, si sono svolti il 27 maggio 2010 alle ore 10,40 del mattino, nel Reparto Infermeria dell’Istituto Penitenziario ove il detenuto Gola era stato accompagnato per una visita. Approfittando dell’assenza del personale sanitario, gli Agenti Penitenziari, lo hanno insultato con frasi del tipo “bastardo”, “stronzo” e “musulmano di merda” tagliandogli con delle forbici pure una ciocca della sua barba puzzolente, e poi dopo avergli tappato la bocca con del nastro da pacchi, coperto il volto con un sacchetto di plastica e denudato, con una corda lo hanno appeso alla grata della finestra legandogli i polsi, aggredendolo fisicamente, provocandogli delle lesioni corporali, guarite in 1 mese, riscontrate da quattro Medici in servizio all’Ospedale di Quarto e da un Medico Legale nominato dal difensore del detenuto.

In tutti i gradi di giudizio, gli Agenti Penitenziari, tramite dei loro difensori, hanno provato a difendersi sostenendo che il detenuto era inattendibile e non credibile, che la sua versione fosse inverosimile e che si trattava di un sacco di frottole, ma tutti i Magistrati, requirenti e giudicanti, che si sono occupati del caso hanno ritenuto le dichiarazioni della persona offesa fossero complessivamente attendibili anche perché suffragate da ulteriori riscontri.

Gli agenti condannati sono stati subito allontanati dal Carcere astigiano: mentre il Sovrintendente Rositano è stato posto in quiescenza, l’Assistente Sgarra continua a svolgere servizio presso la Casa Circondariale di Alessandria. Stante la gravità dei fatti, per i quali ormai vi è condanna irrevocabile, sarebbe opportuno che, nei confronti dello Sgarra, ancora in servizio, venga avviato il procedimento disciplinare per la sua destituzione dal Corpo della Polizia Penitenziaria.

Emilio Enzo Quintieri

Cassazione: Divieto di scambio di oggetti tra detenuti al 41 bis illegittimo. Intervenga la Corte Costituzionale


Il regime detentivo speciale ex Art. 41 bis O.P. torna davanti alla Corte Costituzionale. Ancora una volta per gli assurdi ed irragionevoli divieti imposti ai detenuti che nulla hanno a che vedere con le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna sottese al regime speciale. Circa un anno fa la Consulta con Sentenza n. 186/2018 (Presidente Giorgio Lattanzi, Relatore Nicolò Zanon) pronunciandosi sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Magistrato di Sorveglianza di Spoleto Fabio Gianfilippi, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’Art. 41 bis c. 2 quater lett. f) O.P., nella parte in cui prevedeva il divieto, per i detenuti sottoposti al regime differenziato, di cuocere cibi, per contrasto con gli Artt. 3 e 27 della Costituzione. La quaestio legitimitatis è stata ritenuta fondata dalla Corte, poiché il divieto di cuocere cibi è un divieto «privo di ragionevole giustificazione», «incongruo e inutile alla luce degli obbiettivi cui tendono le misure restrittive autorizzate dalla disposizione in questione». Per il Giudice delle Leggi non si trattava di «affermare, né per i detenuti comuni, nè per quelli assegnati al regime differenziato, l’esistenza di un “diritto fondamentale a cuocere i cibi nella propria cella”: si tratta, piuttosto di riconoscere che anche chi si trova ristretto secondo le modalità dell’Art. 41 bis O.P. deve conservare la possibilità di accedere a piccoli gesti di normalità quotidiana, tanto più preziosi in quanto costituenti gli ultimi residui in cui può espandersi la libertà individuale».

Nei giorni scorsi, la Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, con le Ordinanze n. 43436/2019 e n. 43437/2019 (Presidente Adriano Iasillo, Relatore Carlo Renoldi) nell’ambito dei ricorsi proposti dal Ministero della Giustizia, per mezzo dell’Avvocatura dello Stato, nei Procedimenti relativi a Gennaro Gallucci e Carmelo Giambò, entrambi sottoposti al regime detentivo speciale, il primo nella Casa di Reclusione di Spoleto ed il secondo nella Casa Circondariale di Terni, contro le Ordinanze del Tribunale di Sorveglianza di Perugia n. 1115/2018 e n. 1105/2018, che aveva accolto i reclami ex Art. 35 bis O.P. proposti dai due detenuti a seguito del divieto imposto dall’Amministrazione Penitenziaria di potersi scambiare oggetti di qualunque genere, ivi compresi i generi alimentari provenienti dai consueti canali (pacco famiglia, acquisti effettuati attraverso il circuito interno dell’istituto penitenziario in base al cd. mod. 72) anche se appartenenti al medesimo “gruppo di socialità”. Infatti, secondo i detenuti reclamanti, dallo scambio di oggetti, non poteva configurarsi alcun rischio per le finalità previste dall’Art. 41 bis O.P., considerato che i detenuti interessati dallo scambio, appartenendo al medesimo gruppo, erano già stati ammessi a fruire in comune la cd. socialità.

Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, accolse i reclami e, per l’effetto, disapplicò le determinazioni assunte dall’Amministrazione Penitenziaria (Circolari e Ordini di Servizio) ordinandole di emettere un Ordine di Servizio volto a consentire il passaggio di oggetti e di generi alimentari tra i detenuti facenti parte del medesimo gruppo di socialità, soprattutto perché essendo lo scambio di oggetti comunque limitato, in base alla previsione generale dell’Art. 15 del Reg. Es. O.P., a quelli di “modico valore”, con conseguente impossibilità di configurare alcuna “posizione di supremazia” tra i detenuti, il divieto di scambio tra soggetti del medesimo gruppo di socialità non poteva essere giustificato da ragioni di sicurezza, non rilevandosi alcuna congruità tra lo stesso e il fine perseguito dal regime differenziato, costituito dalla necessità di recidere i collegamenti tra il detenuto e l’associazione criminale di appartenenza. Infatti, dal momento che i detenuti riferibili al medesimo gruppo di socialità possono incontrarsi liberamente, doveva escludersi che, attraverso il divieto di scambio di oggetti di modico valore (e finanche di generi alimentari), potesse essere neutralizzato il pericolo per l’ordine e la sicurezza costituito dal passaggio di comunicazioni non consentite, potendo le stesse essere trasmesse oralmente. Su tali premesse, il Collegio ritenne, dunque, che il divieto in discussione si palesasse come «meramente vessatorio», tale da determinare una irragionevole disparità di trattamento tra detenuti ordinari e detenuti sottoposti al regime dell’Art. 41 bis O.P., con conseguente violazione del principio affermato dall’Art. 3 della Costituzione, coerentemente agli arresti della giurisprudenza costituzionale.

Il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione Paolo Canevelli, con requisitoria scritta, condividendo l’Ordinanza impugnata per aver interpretato la norma restrittiva in maniera rispettosa dei fondamentali principi costituzionali, così come ricostruiti dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale la quale, in più occasioni, ha affermato la ingiustificata disparità di trattamento tra detenuti ordinari e detenuti sottoposti al regime penitenziario differenziato in tutti i casi in cui le limitazioni imposte a questi ultimi non siano funzionali all’obiettivo primario del regime ex Art. 41 bis O.P., costituito dall’escludere i contatti tra il detenuto e il gruppo criminale di riferimento, ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti dal Ministero della Giustizia.

La Corte di Cassazione, atteso che la funzione della sospensione del regime penitenziario ordinario ex Art. 41 bis O.P. deve essere individuata, secondo quanto più volte sottolineato dalla Corte Costituzionale, nella necessità di rescindere i collegamenti ancora attuali sia tra i detenuti che appartengano a determinate organizzazioni criminali, sia tra gli stessi e gli altri componenti del sodalizio che si trovano in libertà, ha ritenuto di dover sollevare d’ufficio, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli Artt. 3 e 27 della Costituzione, dell’Art. 41 bis c. 2 quater lett. f) O.P. Per la Cassazione, mentre la previsione secondo cui l’Amministrazione Penitenziaria deve assicurare il divieto assoluto di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità appare effettivamente funzionale a garantire gli obiettivi di prevenzione della misura, l’ulteriore disposizione, concernente il divieto di scambio di oggetti, indifferentemente, a tutti gli altri ristretti, ancorché appartenenti al medesimo gruppo di socialità, non può, invece, ritenersi funzionale a fronteggiare alcun pericolo per la sicurezza pubblica, assumendo «una portata meramente afflittiva». Mentre nel primo caso, infatti, lo scambio di oggetti potrebbe consentire di veicolare informazioni tra soggetti che, in quanto assegnati a differenti gruppi di socialità, l’Amministrazione ha ritenuto, sulla base di una valutazione in concreto, non debbano essere ammessi a comunicare proprio per interrompere ogni forma di relazione e per ovviare al pericolo della circolazione di determinate conoscenze, nella seconda ipotesi tale essenziale esigenza è, per definizione, inesistente, dal momento che proprio la comune appartenenza al medesimo gruppo consentirebbe, a monte, lo scambio di qualunque contributo informativo; e ciò senza dover ricorrere, appunto, allo scambio di oggetti. Nè potrebbe ritenersi che il divieto di scambio di oggetti possa giustificarsi in rapporto alla necessità di impedire che taluno dei soggetti del sinallagma possa, attraverso tale operazione, acquisire una posizione di supremazia nel contesto penitenziario.

Per tali ragioni, la Corte di Cassazione, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’Art. 41 bis c. 2 quater lett. f) O.P., con riferimento agli Artt. 3 e 27 della Costituzione, «nella parte in cui prevede che siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di scambiare oggetti per i detenuti in regime differenziato appartenenti al medesimo gruppo di socialità», disponendo la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo i giudizi in corso, nonché la notifica al ricorrente Ministero della Giustizia, ai detenuti reclamanti, al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Emilio Enzo Quintieri

Cass. Pen., Sez. I, Ord. n. 43436 del 2019 (clicca per scaricare)

Cass. Pen., Sez. I, Ord. n. 43437 del 2019 (clicca per scaricare)

Prof. Pelissero (UniTorino): “si condanni alla galera e si butti via la chiave” non è compatibile con i principi fissati dalla Costituzione


Non è facile comprendere le dinamiche che sorreggono il diritto penale, specie quando si tratta di fatti lesivi di diritti fondamentali delle persone e dell’intera comunità associata; soprattutto, non è facile trasmettere le ragioni che stanno alla base di decisioni che appaiono, a prima vista, un’inaccettabile concessione in favore di chi ha commesso un reato, specie se efferato. Il fatto è che siamo tendenzialmente propensi ad identificarci con chi è vittima del reato e mai con chi ne è l’autore (salvo che l’autore sia colui che si difende da un’aggressione ingiusta, ed allora il discorso cambia completamente).

Il caso Viola deciso nel giugno di quest’anno dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, con sentenza divenuta definitiva, riguarda un condannato alla pena dell’ergastolo per reati gravi connessi alla criminalità organizzata; la vicenda giudiziaria ed il suo epilogo rappresentano un esempio emblematico della complessità delle questioni sottese alla pronuncia. È necessario provare a semplificare, senza banalizzare, il ragionamento seguito dai giudici di Strasburgo che hanno condannato l’Italia per violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti in relazione ad una specifica disciplina in tema di ergastolo.

L’ergastolo per essere compatibile con i principi costituzionali deve sempre assicurare al condannato effettive possibilità di interruzione della detenzione: la logica semplificatoria “si condanni alla galera e si butti via la chiave” non è compatibile con i principi fissati dalla Costituzione (le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, art. 27 comma 3) e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (divieti di trattamenti inumani e degradanti, art. 3): ogni detenuto ha diritto al riesame della sua personalità in corso di detenzione, perché ogni personalità non è statica, ma è destinata a mutare nel tempo in ragione delle esperienze vissute, tanto più dopo anni di vita in carcere.

Una volta che l’autorità giudiziaria abbia accertato le condizioni per ritenere il detenuto rieducato e privo di collegamenti con la criminalità organizzata, il mantenimento in carcere non avrebbe altro significato che quello di barbara ed inefficace vessazione. Per questa ragione anche l’ergastolano può accedere alle misure alternative alla detenzione e alla liberazione condizionale, sebbene con limitazioni temporali ben più gravose di quelle riservate agli altri detenuti.

Se non che la recrudescenza della criminalità organizzata all’inizio degli anni Novanta del secolo scorso, ha indotto il legislatore a condizionare, per i condannati a reati connessi a tale forma di criminalità, l’accesso ai benefici penitenziari alla collaborazione con l’autorità giudiziaria. La collaborazione è divenuta, dunque, condizione necessaria per vedere effettivamente interrotta la pena detentiva e inevitabilmente per i condannati alla pena dell’ergastolo la mancanza di collaborazione con l’autorità giudiziaria rende l’ergastolo pena destinata a non finire effettivamente mai (c.d. ergastolo ostativo).

Nella sentenza Viola contro Italia la Corte europea dei diritti dell’uomo rompe l’equazione “rieducazione-collaborazione”: vi possono essere, infatti, casi nei quali la collaborazione c’è, ma manca la rieducazione, perché il detenuto si decide a chiamate di correità semplicemente per beneficiare del premio della collaborazione; oppure vi possono essere situazioni – e sono le più – nelle quali la mancata collaborazione dipende dalla volontà di non voler far ricadere sui propri famigliari gli effetti di faide incrociate o di non voler coinvolgere altri nelle vicende giudiziarie. La Corte lacera il velo ipocrita di una rieducazione necessariamente condizionata alla collaborazione: la preclusione nell’accesso ai benefici penitenziari si traduce in un trattamento inumano e degradante.

Alla luce di questa pronuncia, credo che la Corte Costituzionale non possa che accogliere la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Cassazione in relazione all’impossibilità di accedere ai permessi premio per i condannati all’ergastolo per reati aggravati dal metodo o dalla finalità mafiosa. D’altra parte è la stessa sentenza Viola a richiamare nelle sue argomentazioni i più recenti orientamenti della Corte Costituzionale che hanno ribadito la costante centralità della funzione rieducativa della pena in fase esecutiva, con accenti molto critici sulla disciplina delle preclusioni nell’accesso ai benefici penitenziari.

Si tratta, sia chiaro, di una questione che non investe complessivamente la disciplina dell’ergastolo ostativo, perché interessa solo la concessione dei permessi premio (il vero banco di prova sarebbe l’accesso alla liberazione condizionale, l’unico istituto che consente all’ergastolano di uscire definitivamente dal carcere). Non di meno l’attesa pronuncia della Corte Costituzionale costituirà un banco di prova sulla tenuta dell’intera disciplina dell’ergastolo ostativo: quale senso, infatti, avrebbe ammettere gli ergastolani ai permessi premio, se fosse poi loro precluso l’accesso a misure che garantiscono più ampi spazi di libertà?

Sarà poi responsabilità del legislatore affrontare la revisione della disciplina dell’ergastolo ostativo, senza che ciò implichi l’abolizione della pena dell’ergastolo o l’apertura delle porte del carcere per tutti gli ergastolani (questo sì sarebbe un messaggio distorto, perché la sentenza della Corte europea non ha questo effetto). Ci sono ampi margini per formulare una nuova disciplina che assicuri il rispetto della dignità del detenuto, senza che questo implichi il mancato rispetto per le vittime dei reati ed il sacrificio delle esigenze di prevenzione della criminalità. La pena non può solo guardare al passato (il fatto commesso), ma deve guardare al futuro, sempre.

Marco PelisseroProfessore di Diritto Penale Università di Torino

Il Sole 24 Ore, 21 ottobre 2019

Ergastolo ostativo, domani la Corte Costituzionale deciderà se gli automatismi sono legittimi


Domani la Corte Costituzionale deciderà sull’ergastolo ostativo, che a mafiosi e terroristi impedisce anche solo di chiedere misure alternative. C’è di nuovo chi – come e quasi più di Berlusconi nel suo ventennio – sta sfiduciando i magistrati, vuole legare le mani ai giudici, e pretende di azzerarne la discrezionalità imprigionandola nelle gabbie di inderogabili automatismi dettati da rigide presunzioni legali di immutabilità: solo che quel “qualcuno” non è più il leader politico di turno, insofferente al controllo di legalità, ma paradossalmente sono proprio i magistrati.

O, almeno, quella schiera per lo più di Pm (in carica, in pensione, datisi alla politica o prestati ad altre amministrazioni) che, meglio accolti dal circuito mediatico-sociale in virtù dei crediti acquisiti con le proprie valorose indagini, da un mese stanno (come e più di politici quali Alfonso Bonafede e Matteo Salvini) sventagliando sui giornali e in tv una formidabile contraerea preventiva all’udienza di domani dei giudici della Corte Costituzionale: chiamata dalla Cassazione a decidere la norma che a ergastolani mafiosi o terroristi impedisce (salvo collaborino o la collaborazione sia impossibile) di poter dopo molti anni anche solo domandare ai Tribunali di Sorveglianza di valutare richieste di misure alternative contrasti o meno con gli articoli 3 e 27 della Costituzione.

E cioè se far discendere dalla collaborazione con la giustizia la prova legale della cessata pericolosità sociale del condannato impedisca alla magistratura di sorveglianza di valutare in concreto l’evoluzione personale del detenuto, e vanifichi così la finalità rieducativa della pena. Tema confinante con quello affrontato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo prima il 13 giugno e poi l’8 ottobre, quando la Cedu ha ritenuto che l’ostatività dell’ergastolo, se agganciata alla mancata collaborazione, violi il divieto di “trattamenti inumani o degradanti”; che la collaborazione non sia (come peraltro sperimentato nell’opportunismo di parecchi condannati) di per sé prova automatica della cessata pericolosità; e che l’Italia debba quindi modificare la norma.

Tra le istruttive munizioni argomentative sciorinate appunto dagli scandalizzati dal verdetto della Cedu in vista di quello della Consulta, spicca l’uso cinico del morto. Non soltanto l’uso avvoltoiesco del dolore di molti parenti delle vittime, fingendo di dimenticare che altrettanti familiari spieghino invece, pur con pari dignità di sofferenza, di non sentirsi vendicati o risarciti dall’ergastolo ostativo. Ma anche l’appropriazione indebita (e talvolta usurpata) dell'”ipse dixit” di assassinati illustri, secondo diverse sfumature di strumentalità che dal “Così si cancella un caposaldo di Falcone” approdano sino al più disinvolto “Hanno riammazzato Falcone e Borsellino”, titolo di una prima pagina sotto la faccia dei giudici di Strasburgo tacciati di “non sapere cosa sia la mafia” e di “armare di nuovo i boss”.

Poi c’è il classico ricatto del “così si demolisce la lotta alla mafia” e “si esaudisce una delle richieste di Riina nel papello”, giacché la sola prospettiva teorica di poter non morire in carcere rilegittimerebbe il comando dei boss dal carcere: tesi contraddittoria in quanti, per motivare il no alla scarcerazione di Provenzano morente, argomentavano che proprio dall’ergastolo al 41 bis continuasse a esercitare il proprio ruolo.

Neppure si teme il ridicolo di spargere terrorismo psicologico con l’allarme che “rischino di uscire mille ergastolani”. Pura mistificazione, perché la decisione della Consulta, come quella della Corte europea dei diritti dell’uomo, non solo non libererebbe i 1.106 ergastolani ostativi (sui 1.633 ergastolani definitivi), ma soprattutto consentirebbe soltanto che siano sempre e comunque i giudici dei Tribunali di Sorveglianza a poter valutare, caso per caso, il percorso rieducativo e la rescissione dei legami con la criminalità prospettati dai condannati dopo molti anni di carcere: esame individualizzato sulla scorta anche dei pareri delle Procure Antimafia, e nel quale è immaginabile che la mancata collaborazione continuerebbe a pesare in partenza come indice tendenzialmente negativo.

Ma proprio qui si coglie il nervo scoperto di una parte di magistratura che, sotto la postura muscolare che inscena, in realtà tradisce una inaspettata fragilità, cercando nelle preclusioni automatiche e nelle rigide presunzioni di permanente pericolosità una “coperta di Linus” con la quale difendersi dal rischio di dover decidere, dalla complessità di dover fare una prognosi sul cambiamento o meno di una persona in carcere, dal travaglio di doversi assumere una responsabilità.

Con l’unica attenuante, va riconosciuto, di vedersi poi pregiudizialmente massacrare dalla politica e dai mass media quella dolorosa volta (pur statisticamente infrequente) in cui a ricommettere un grave reato sia proprio un detenuto ammesso a qualche beneficio. Ma anche con l’aggravante “culturale” di alimentare inconsapevolmente, di automatismo in automatismo, quell’eterogeneo frullatore nel quale (si tratti di ostatività dell’ergastolo, di difesa “sempre” legittima in casa, o di sorteggio al Csm contro le nomine egemonizzate dalle degenerazioni correntizie) l’ingrediente-base è ormai l’abdicare alla funzione del magistrato, barattata con una qualche polizza di rassicurazione.

Luigi Ferrarella

Corriere della Sera, 21 ottobre 2019

Zagrebelsky: Ergastolo ostativo non superabile, impedisce al Giudice di valutare la posizione del detenuto nel suo complesso


La questione sull’ergastolo ostativo riguarda il diritto a che il giudice possa prendere in esame la posizione del detenuto nel suo complesso, in tutti gli aspetti che in concreto presenta nel corso dell’esecuzione della pena. Le polemiche che hanno accompagnato la sentenza della Corte europea dei diritti umani sull'”ergastolo ostativo” possono ora essere accantonate in attesa della prossima decisione della Corte costituzionale, che deciderà se il regime di quel tipo di pena contrasti con l’art. 27 della Costituzione.

La sentenza della Corte costituzionale sarà certo accolta da critiche di un segno o dell’altro a seconda del suo tenore. Ma almeno non si potrà dire – come con leggerezza è stato fatto per la Corte europea – che la sua sentenza dimostra che quei giudici non conoscono la realtà italiana e giudicano su cose che ignorano.

Il quesito cui risponderà la Corte Costituzionale, infatti, è stato sollevato da giudici italiani, specificamente competenti nella materia. Si tratta della Corte Cassazione e del Tribunale di Sorveglianza di Perugia, per casi di diniego dei permessi premio che l’art. 30-ter dell’Ordinamento penitenziario ammette come “parte integrante del programma di trattamento”, ma che sono esclusi per i condannati per una serie di reati (di mafia e terrorismo, ma anche contro la pubblica amministrazione e altri ancora, che nulla hanno a che vedere con mafia e terrorismo), a meno che il condannato non collabori con l’autorità, ricostruendo pienamente i fatti e indicando i suoi complici.

La possibilità di ammissione a permessi premio del detenuto che se li merita, è funzionale del programma di rieducazione. Nello stesso senso si sono da tempo pronunciate sia la Corte costituzionale, che la Corte europea. L’art. 27 della Costituzione stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Il caso deciso dalla Corte europea dei diritti umani riguardava invece l’impossibilità per il condannato all’ergastolo di vedere esaminata dal giudice la sua domanda di liberazione condizionale (dopo 26 anni di detenzione) per la sola ragione, assolutamente impeditiva, che non ha collaborato con l’autorità. Assolutamente impeditiva significa che qualunque altra considerazione, relativa al caso concreto, è irrilevante.

La questione che la Corte Costituzionale deciderà è in sostanza la stessa affrontata dalla Corte europea, anche se le norme di riferimento (della Costituzione e della Convezione europea dei diritti umani) sono diverse. Per la Corte costituzionale si tratta del contrasto con la finalità rieducativa della pena e per la Corte europea del carattere inumano di un ergastolo che esclude il condannato dalla possibilità di accesso a quell’aspetto del trattamento rieducativo che è rappresentato dai benefici penitenziari e rende irrilevante ogni progresso che il detenuto compia, a meno che non collabori con l’autorità. È l’irrilevanza di ogni risultato del processo rieducativo, organizzato dall’amministrazione penitenziaria e cui il detenuto deve partecipare, che rende quel tipo di ergastolo “senza speranza” e quindi, secondo la giurisprudenza della Corte europea, inumano.

Nel giudizio avanti la Corte Costituzionale, come in quello della Corte europea non si tratta naturalmente di decidere se i condannati abbiano diritto ai permessi premio o alla libertà condizionale. La questione riguarda il diritto a che il giudice possa prendere in esame la posizione del detenuto nel suo complesso, in tutti gli aspetti che in concreto presenta nel corso dell’esecuzione della pena. Secondo la Corte europea la mancata collaborazione è certo un elemento rilevante, ma può essere equivoca in concreto, per esempio perché motivata dal timore di ritorsioni da parte dell’ambiente criminale cui il detenuto ha appartenuto o perché solo opportunistica.

L’inidoneità della mancata collaborazione a offrire una prova non equivoca di pericolosità e di persistente appartenenza al gruppo criminoso, in ogni caso e a prescindere dalla possibile esistenza di prove di segno diverso, è la ragione per cui la Corte europea ha ritenuta eccessiva, rispetto allo scopo legittimo di prevenzione del crimine, la condizione non superabile in alcun modo di collaborazione con l’autorità. È cioè l’esclusione della valutazione del giudice competente nella materia, che produce una non giustificata esclusione dei detenuti da momenti importanti del trattamento rieducativo e rende irrilevante ogni sviluppo della personalità, nel corso dei lunghi anni di carcere.

Dirà la Corte costituzionale se l’esclusione senza eccezione e senza valutazione giudiziaria dai benefici che sono funzionali alla rieducazione contrasta con la finalità propria di ogni pena. Per la Corte europea nei casi di ergastolo ostativo quando non vi sia stata collaborazione con l’autorità, l’inumanità di quel tipo di pena deriva dalla troppo rigida e automatica esclusione dei benefici che fanno parte del trattamento del detenuto e di ogni rilevanza di qualunque progresso rieducativo eventualmente dimostrato da fatti diversi dalla collaborazione con l’autorità.

Vladimiro Zagrebelsky

Magistrato, già Giudice presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

Il Sole 24 Ore, 15 ottobre 2019

Per i Prof. Galliani e Santoro: “Rivedere l’ergastolo ostativo non vuol dire rimettere i boss in libertà”


Parlano il costituzionalista Davide Galliani e il filosofo del diritto Emilio Santoro. Il 22 ottobre la sentenza della Consulta. La Cedu, Corte europea dei diritti dell’uomo, ieri ha bocciato il ricorso del governo sull’ergastolo ostativo.

Una decisione che è stata accompagnata, nei giorni precedenti, da allarmi sui “regali alla mafia” e sul rischio che “decine e decine di mafiosi possano uscire dal carcere”. Il prossimo 22 ottobre la Corte costituzionale dovrà decidere, a partire da un caso simile, sulla legittimità del 4bis rispetto però ai permessi premio (nella sentenza Viola era rispetto alla liberazione condizionale). E anche in quel caso, immaginiamo, si moltiplicherà il terrorismo psicologico. Davide Galliani, costituzionalista ed estensore di un amicus curiae nel caso Viola contro Italia alla Cedu, ci spiega perché dietro questi allarmi ci sia anche della malafede.

“Anzitutto – dice Galliani al Foglio – è interessante notare come si siano allarmati tutti quanti adesso, quando in realtà la sentenza Viola è stata depositata il 13 giugno. È passata abbastanza inosservata, ma ora che il governo ha deciso di rivolgersi alla Grande Camera, tutti hanno iniziato a dire la propria, al di là del merito. Dal punto di vista giuridico e anche per come funziona la Corte di Strasburgo, il panel di cinque giudici doveva decidere se mandare la sentenza Viola in Grande Camera o meno, non stava decidendo nel merito. Né stava mettendo in discussione, come qualcuno ha detto, il regime di 41bis”. Questa levata di scudi tardiva “dunque fa riflettere. Sono passati tre mesi, dove sono stati finora?”.

A un certo punto, però, politici e magistrati si sono svegliati. Da Luigi Di Maio ad Alfonso Bonafede, a Nino Di Matteo. Tutti a parlare di mafiosi in libertà e duro colpo allo stato da parte dell’Europa. Anche se, dice il professor Galliani, “io escluderei che tutti i politici abbiano letto veramente la sentenza Viola. Basta leggere che cosa c’è scritto nel cosiddetto Spazza-corrotti, che estende il regime ostativo anche per reati che non sono associativi. Pensi al peculato. Lei mi può spiegare che collaborazione potrà mai dare un vigile urbano che si è intascato 300 euro?

Chi ha scritto questa norma non capisce che il regime ostativo al massimo può avere un senso nei confronti di reati associativi, come la mafia. Ma come può avere senso tanto per la mafia quanto per il peculato? Mi verrebbe da dire “perdonateli perché non sanno quello che fanno”.

I magistrati invece è difficile pensare che siano ignoranti, anzi. Quindi quando parlano lo fanno, si suppone, con cognizione di causa. “Lasciamo stare la politica, ma un magistrato non può dire che la Cedu va a intaccare il carcere duro. Semplicemente non è vero, quindi se lo dice è in malafede”. Insomma, dice Galliani “è una strumentalizzazione quella cui stiamo assistendo. La sentenza Viola non riguarda il carcere duro. E non si può certo dire che chi nutre delle perplessità sull’ergastolo ostativo sarebbe un fiancheggiatore della mafia. Papa Francesco è contro l’ergastolo, dunque sarebbe colluso con la mafia?”.

Dunque, è “giusto esprimere liberamente delle perplessità di natura giuridica (come hanno fatto la Cassazione e la sorveglianza sollevando le questioni di costituzionalità, senza essere tacciati di stare, anche solo indirettamente, dalla parte della mafia. Purtroppo è questo il messaggio che sta passando”. Sono molti i messaggi sbagliati che sono emersi in questi giorni. Dal fatto che adesso “decine di mafiosi usciranno” al fatto che Strasburgo non conosce bene i problemi dell’Italia.

“Ma niente di questo è vero. Dire che “usciranno tutti i boss” non ha alcun senso. Strasburgo dice semplicemente una cosa: durante una detenzione ultradecennale – più di vent’anni, poniamo – è possibile che una persona cambi, nonostante le nostre carceri facciano schifo. Il giudice deve poter prendere atto del cambiamento, ma non è detto che apra le porte del carcere. Il carcere ostativo nega i benefici penitenziari, dal permesso premio fino alla liberazione condizionale, a meno che un condannato collabori con la giustizia. Se non collabora, è considerato socialmente pericoloso, sempre e comunque”.

La Cedu vuole semplicemente restituire al giudice la possibilità di decidere. E poi, aggiunge Galliani, “basta con la strumentalizzazione di Giovanni Falcone sul carcere ostativo, davvero insopportabile. Falcone merita di meglio. Bisogna portargli rispetto. Mentre sul 41bis sappiamo che tanto Falcone quanto Paolo Borsellino erano tendenzialmente favorevoli, sull’ergastolo ostativo non possono esserci strumentalizzazioni. E sa perché?

Perché quando è stato introdotto il regime del quale parliamo, Falcone era già morto. Quindi o qualcuno mi prova che aveva scritto qualcosa a favore del carcere ostativo, oppure, siccome non lo puoi dimostrare, vuol dire strumentalizzare il suo nome. Io lo lascerei davvero in pace. Possiamo usare altri argomenti, ma non questo”.

Per giorni, come detto, Nino Di Matteo & soci hanno lanciato allarmi sulla libera uscita dei mafiosi dal carcere grazie all’imminente decisione della Cedu. Eppure, proprio questa settimana la Cassazione ha respinto la richiesta dei legali di Giovanni Brusca di ottenere la detenzione domiciliare. Brusca continuerà dunque a scontare la sua pena nel carcere di Rebibbia. Per Emilio Santoro, filosofo del diritto, è la dimostrazione che non è vero che adesso ci sarà il via libera ai mafiosi.

“Non è che la Cedu abolisce il carcere ostativo, ma consente al magistrato di sorveglianza di valutare, dal percorso riabilitativo di un reo, se può uscire dal carcere oppure no. Nel caso di Brusca, contro il parere della Dia, la Cassazione ha stabilito per l’appunto che Brusca non può uscire dal carcere. Grazie alla Cedu torniamo semplicemente a questo: il magistrato di sorveglianza valuta se tenere un mafioso in carcere oppure no.

L’ostatività che la Cedu ha abolito impediva al magistrato di sorveglianza di valutare il detenuto. Quando Di Matteo dice che adesso i mafiosi usciranno dal carcere, significa che non ha nessuna fiducia nei confronti dei magistrati di sorveglianza”.

Adesso si attende la Corte costituzionale del 22 ottobre e “tra i giuristi è ormai pacifico ritenere illegittimo l’ergastolo ostativo, a parte qualche magistrato – come Ardita o Di Matteo – nessuno più sostiene il contrario. Quindi io penso che la Corte costituzionale non farà altro che ribadire lo stesso concetto stabilito dalla Cedu. Quello che fa la Cedu è ribadire, in linea con la giurisprudenza consolidata, che negare la possibilità di rilasciare un detenuto sottoposto a ergastolo è una forma di tortura.

Io capisco la lotta alla mafia, ma un paese civile può condurre questa lotta rimanendo in linea con gli standard europei dei diritti umani, senza ricorrere alla tortura. Un tempo ci si chiedeva se fosse giusto torturare o meno un terrorista, e si è stabilito di no. Oggi è la stessa cosa”.

La cosa assurda, dice Santoro, “è che quando c’è stata la sentenza Viola, a giugno, nessuno ha detto nulla. Nemmeno Salvini, che pure era ministro dell’Interno e di solito è il primo ad attaccare l’Europa. Abbiamo dovuto aspettare un governo, in cui ci sono anche il Pd e Leu, che brontolasse contro la riaffermazione di un principio: non si tortura nessuno, ma si valutano i comportamenti delle persone”.

“Nessuno aveva detto niente dopo la sentenza Viola, nemmeno Salvini, sempre il primo ad attaccare l’Europa. Abbiamo dovuto aspettare un governo, con il Pd e Leu, che brontolasse contro la riaffermazione di un principio: non si tortura nessuno, ma si valutano i comportamenti delle persone”.

David Allegranti

Il Foglio, 9 ottobre 2019