Bortolato (Magistrato): l’opinione pubblica crede che il “fine pena mai” non esista. E’ vero il contrario !


Nell’opinione pubblica, anche qualificata, continua a essere diffusa l’idea che l’ergastolo sia una pena riducibile e che il “fine pena mai” non esista.

È vero il contrario. Mentre è in calo il numero dei reati, le condanne all’ergastolo aumentano e, tra esse, quelle all’ergastolo effettivamente senza right to hope, senza via di uscita. Ostativo, viene comunemente definito. Un Magistrato di Sorveglianza ci spiega bene cosa è e perché non dovrebbe avere cittadinanza nel nostro ordinamento, tanto più dopo la sentenza della Corte di Strasburgo Viola c. Italia. Lo pubblichiamo per sfatare luoghi comuni e false giustificazioni, in attesa che il 22 ottobre si pronunci la Corte costituzionale.

1. L’ergastolo ieri e oggi – La prima volta in cui mi imbattei nell’ergastolo fu quando venni chiamato, allora diciottenne, alle urne per il referendum abrogativo del 1981: non ebbi alcun dubbio, fui tra quei 7.114.719 favorevoli alla sua abolizione (cioè il 22,6% dei votanti), contro quei 24.330.954 (il 77,4%), che si erano espressi in senso contrario all’abolizione. La proposta venne bocciata, eppure nei contestuali referendum sull’abolizione delle norme sulla concessione del porto d’armi e sull’interruzione volontaria della gravidanza la risposta negativa, cioè il no all’abolizione, aveva raggiunto percentuali ben maggiori, che si attestavano tra l’85 e l’89%: ciò significa che circa il 10% di quelle stesse persone che si erano espresse in senso contrario all’abrogazione della legge Cossiga, concepita per affrontare l’emergenza terrorismo in Italia degli anni 70, si era espresso nello stesso giorno in senso favorevole all’abolizione dell’ergastolo.

La seconda volta fu quando – molto più tardi – assunsi le funzioni di Magistrato di Sorveglianza: a quel punto il problema non fu più l’ergastolo ma il suo ulteriore aggravamento, quella sofferenza aggiuntiva, quell’inasprimento sanzionatorio – perché di questo si tratta – che va sotto il nome di “ergastolo ostativo”: la pena senza speranza, un passato che schiaccia il presente e toglie ogni speranza al futuro. L’ergastolano “ostativo” ha la quotidiana sensazione di avere ben poche speranze di accorciare quel fine pena, la sensazione di morire giorno per giorno tanto da voler a volte desiderare che la condanna sia tramutata in pena di morte.

Il primo argomento da sfatare è che l’ergastolo sia una condanna simbolica che, si dice, di fatto non sconta più nessuno. Alcuni dati: 1700 circa oggi gli ergastolani di cui oltre 1200 “ostativi”: dal 2004 al 2014 vi è stato un incremento degli ergastoli del 38%, eppure da un anno all’altro diminuiscono gli omicidi (dal 2017 al 2018 il 16,3% in meno e quelli di criminalità organizzata da 48 a 30 dal 2016 al 2017; gli omicidi volontari in Italia nel 2018 sono stati 319 dei quali 134 in ambito familiare/affettivo e dunque al di fuori di un contesto di criminalità organizzata). L’incidenza percentuale degli ergastolani sul totale dei condannati definitivi tra il 1998 e il 2008 è passata dal 2,5% al 5,29%: una pena dunque tutt’altro che desueta.

2. Ergastolo e compatibilità con la Costituzione repubblicana – Il più grave problema che si pone per l’ergastolo è quello della sua compatibilità con il principio della finalizzazione rieducativa della pena scolpito nell’art. 27 Cost.: se infatti per rieducazione non si può non intendere che reintegrazione, seppur tendenziale, dell’individuo nel contesto sociale, una misura come l’ergastolo, destinata ad escluderlo definitivamente, non può che risultare incompatibile con tale principio.

La Corte Costituzionale, riaffermando invece la costituzionalità di tale sanzione, ha dovuto fare riferimento al fatto che l’ergastolo non è effettivamente tale – e cioè una pena perpetua – in quanto ammette il rientro nella società attraverso la liberazione condizionale (beneficio previsto non dall’ordinamento penitenziario ma dal codice penale all’art. 176 cp), incorrendo così in un evidente paradosso: quello di riaffermare la costituzionalità di un istituto in quanto lo stesso non sia effettivamente tale, quando avrebbe invece dovuto pronunciarsi sulla fondatezza e compatibilità dei principi, non sulla loro occasionale (e del tutto aleatoria) disapplicazione. Del resto si consideri che in termini percentuali gli accoglimenti dell’istanza di liberazione condizionale (per tutte le pene, anche temporanee) si aggirano intorno al 3% circa delle istanze, spiegabile proprio perché la liberazione condizionale è un beneficio che dal 1992 è soggetto alle stesse condizioni di ammissibilità dettate nell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario per le misure alternative, prima fra tutte il requisito della “collaborazione” la cui mancanza di fatto rende ostativa la pena perpetua.

Con la sentenza n. 264 del 22 novembre 1974 l’ergastolo viene dichiarato conforme alla Costituzione con il rilievo che la funzione rieducativa non è l’unica funzione cui la pena deve assolvere, affiancandosi a tale funzione anche quella dissuasiva, preventiva e di difesa sociale (è la teoria “polifunzionale” della pena).

Si è così arrivati in Italia all’ergastolo moderno, pena mantenuta nella sua perpetuità ma temperata dalla concessione di molti benefici penitenziari [1]. Si è assistito ad un’opera di progressiva spoliazione dell’istituto che non si è voluto fin qui eliminare nel tentativo di renderlo compatibile con la finalità rieducativa della pena: ma il limite dell’ergastolo ostativo (che costituisce la stragrande maggioranza degli ergastoli) nondimeno – da 27 anni – è ancora lì.

Oggi la questione, dopo la condanna in sede europea (CEDU: sentenza Viola c. Italia del 13 giugno 2019), è tornata nuovamente all’esame della Corte Costituzionale (sulle due questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis sollevate dalla prima Sezione della Corte di cassazione e dal Tribunale di sorveglianza di Perugia nei casi, rispettivamente, Cannizzaro e Pavone, la discussione è fissata il prossimo 22 ottobre) proprio perché il requisito della collaborazione rende di fatto inapplicabili tutti i benefici penitenziari. Non si è mai dunque spenta in Italia l’inquietudine, nonostante le passate stagioni terroristiche, la ferocia della criminalità organizzata e l’efferatezza di alcuni delitti, circa la compatibilità dell’ergastolo con le acquisizioni di civiltà maturate e, in particolare, sul nesso problematico che intercorre fra pena perpetua e diritti fondamentali, la prima irrimediabilmente intrecciata ad un retaggio millenario di vendetta sociale, del cui classico emblema (la pena di morte) essa ha preso ambiguamente il posto nei nostri tempi, i secondi proiettati invece verso il futuro e di fronte al quale l’alternativa ormai è tra la coscienza lacerata (i casi italiano e tedesco in cui l’istituto è mantenuto ma progressivamente sgretolato) [2] ovvero l’abolizione, secondo la strada imboccata da Spagna e Portogallo che, usciti da sanguinose dittature, hanno radicalmente rinnovato i propri ordinamenti cancellando nel sistema delle pene ogni residuo dei lasciti ancestrali. Il caso italiano, in particolare, tradisce ancora una volta il disagio a contemperare la pena massima con l’impianto della Carta: l’ergastolo si giustifica tanto quanto risulti abolito nei fatti, circostanza quest’ultima che, almeno per i 1255 ergastolani “ostativi”, non si verifica. Questa situazione non può durare a lungo risolvendosi in un’ipocrisia prolungata e per di più annidata in un istituto fortemente simbolico: non dimentichiamo che l’ergastolo infatti nasce (da Beccaria) come alternativa alla pena capitale, confermata dal fatto che esso è tuttora sconosciuto negli Stati in cui per i delitti più gravi è ancora in vigore la pena di morte.

3. L’ergastolo “ostativo” – L’ergastolo ostativo, l’ergastolo degli “uomini ombra”, dei “senza speranza”, crea disagio, prima di tutto nel Magistrato di Sorveglianza. Perché?

Perché di fronte all’ostatività (che discende dalla mancata collaborazione) appare del tutto irrilevante il percorso rieducativo del condannato: il giudice è impotente, nonostante l’approccio delle teorie della cd “nuova prevenzione” tenda a riproporre ampio spazio al riconoscimento della concretezza e della specificità delle situazioni in cui un reato avviene, delle caratteristiche e delle motivazioni dell’autore, della sua evoluzione personale; è sempre necessario avere il coraggio di guardare a fondo nella realtà dei fatti e delle persone coinvolte anche nei crimini più efferati e devastanti, evitando di rimuovere l’orrore con la durezza della sanzione che allontana e definitivamente seppellisce. Il giudice difronte all’ergastolo ostativo è espropriato del potere di decidere se accordare un qualche riconoscimento ai progressi del reo, progressi che possono non avere nulla a che vedere con la sua volontà di collaborare con la giustizia.

Vanno ricordate poi le enormi difficoltà dell’accertamento della collaborazione cd “impossibile” o “inesigibile” (alternativa alla collaborazione effettiva, essa consiste nell’impossibilità, riconosciuta dalla legge, di offrire una reale collaborazione poiché su quella vicenda penale ormai è stata fatta piena luce): si tratta di un accertamento rimesso a fattori esterni su cui il condannato non ha alcun dominio e che dipende perlopiù dai pareri delle Procure che hanno svolto le indagini.

Il Magistrato di Sorveglianza difronte all’ergastolo ostativo è inoltre consapevole dell”anima nera’ della preclusione dell’art. 4-bis: quel surplus di pena, quell’inasprimento sanzionatorio che rende la pena perpetua una pena senza speranza ed ha le mani legate perché non può nemmeno valutare le ragioni del silenzio di chi non vuole collaborare con la giustizia. Sia chiaro, la collaborazione è strumento strategico della lotta alla criminalità organizzata, insostituibile mezzo di repressione e prevenzione dei reati, e dove è “effettiva” consente ai condannati l’accesso anticipato alle misure alternative (a differenza di quella cd “impossibile”) ma le ragioni di una mancata collaborazione possono essere anche nobili o comunque comprensibili (la scelta morale di non voler barattare la propria libertà con quella degli altri, la paura di esporre i propri familiari a ritorsioni e vendette) eppure non sono valutabili dalla Magistratura di Sorveglianza che deve limitarsi a prenderne atto anche difronte alla dimostrazione, del tutto disgiunta dall’assenza di collaborazione, di una cessata pericolosità, magari dopo moltissimi anni dal reato.

Il problema è allora anche quello della libertà di autodeterminazione, che ha a che fare con la “dignità”, divenuto parametro costituzionale tout court: la preclusione derivante dalla mancata collaborazione non è solo irrazionale, è “violenta” perché coarta la libertà morale e rende l’uomo da fine a mezzo, il che significa usare gli strumenti della rieducazione per scopi che sono altri (assicurare alla giustizia ulteriori colpevoli) cioè negare in radice la funzione del Magistrato di Sorveglianza.

Dobbiamo inoltre chiederci se la mancata collaborazione sia effettivamente sempre e comunque sintomo di dissociazione dalle organizzazioni criminali di appartenenza. Non sono sconosciute da un lato collaborazioni del tutto strumentali ed anche “false” e, dall’altro, l’esistenza di più sicuri indici di rescissione dei legami. Si pensi che il “ravvedimento” (pieno riconoscimento della propria responsabilità ed assunzione di impegni riparatori, traduzione laica del concetto di “emenda”) è sufficiente per ottenere la liberazione condizionale (l’unico beneficio che può cancellare l’ergastolo) ma non basta per poter accedere ai benefici anche minori a chi non abbia collaborato pur ammettendo le proprie responsabilità. Con il ravvedimento il reo dimostra di aver raggiunto un grado di rieducazione tale da meritare il massimo beneficio ma se non fa i nomi dei correi non può accedervi: c’è qualcosa di fortemente irrazionale prima che ingiusto in questo meccanismo.

4. La quaestio di costituzionalità – Ci sono degli evidenti limiti nel petitum delle due questioni di costituzionalità sollevate e che verranno discusse il prossimo 22 ottobre: esse colpiscono infatti l’ostatività del solo permesso-premio, il primo beneficio che l’ergastolano può ottenere. Se esso costituisce lo “snodo” cruciale del trattamento, tuttavia la progressione trattamentale è l'”in sé” della rieducazione. Tutti i benefici – nell’ottica della preclusione – sono uguali, non si possono distinguere: se cadrà la preclusione tutti i benefici e le misure alternative saranno, senza distinzioni, ammissibili. È dunque necessario colpire la preclusione in sé, la sua irrazionalità intrinseca.

Spesso facendo il Giudice mi chiedo: ma cattivi si diventa? anch’io ne sarei capace? Vi sono studi criminologici che hanno passato in rassegna il genocidio in Ruanda, i suicidi e gli assassini di massa dei membri di diverse sette religiose, gli orrori dei campi di concentramento nazisti, la tortura praticata dalla polizia militare e civile e la violenza sessuale perpetrata su parrocchiani da sacerdoti cattolici. Si ricorda spesso il cd. “esperimento carcerario di Stanford”: nel 1971 sono stati reclutati con un annuncio su un giornale alcuni studenti “sani, intelligenti, di classe media, psicologicamente normali e senza alcun precedente violento”. L’esperimento doveva durare due settimane e coinvolgere i soggetti, suddivisi casualmente tra un gruppo di guardie ed uno di detenuti, in una simulazione di vita carceraria, allo scopo di mettere a fuoco le reazioni dei detenuti. Dopo soli cinque giorni, i lavori furono però interrotti: gli studenti che rivestivano il ruolo delle guardie si erano inaspettatamente trasformati in spietati aguzzini. È l'”effetto Lucifero”: la possibilità, cioè, che alcune particolari situazioni siano in grado di indurre persone ordinarie a compiere i peggiori crimini.

Il ricordo di quell’esperimento deve farci riflettere che certamente emergono situazioni difficili e per molti aspetti inquietanti, che esistono delitti assai efferati rispetto ai quali non sembra esservi alcuna pena idonea a compensare il male che hanno provocato, ma che, nel contempo, ogni situazione va sempre restituita alla sua complessità, alle sue caratteristiche reali e, soprattutto, alla sua effettiva possibilità di evoluzione. Ogni uomo va trattato come uomo: si tratta di una strada difficile, da praticare e svelare di caso in caso anche se questo è meno appagante della punizione esemplare.

Marcello Bortolato, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze

http://www.questionegiustizia.it, 20 ottobre 2019

(Testo dell’intervento al Convegno “Eppur si muove. Carcere, costituzione, speranza”, Reggio Calabria – 4 ottobre 2019).

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[1] La legge Gozzini del 1986 ha abbassato il tetto di ammissione alla liberazione condizionale da 28 a 26 anni: dopo cinque anni di libertà vigilata, la pena si estingue e l’ergastolano diviene persona del tutto libera; la stessa legge stabilisce che la pena dell’ergastolo debba essere espiata negli stessi istituti in cui si espiano le pene detentive a tempo e prevede la possibilità per l’ergastolano di essere ammesso all’esperienza dei permessi-premio e al lavoro all’esterno dopo 10 anni; prevede la concedibilità della misura alternativa della semilibertà dopo l’espiazione di almeno vent’anni di pena ed infine la concedibilità della liberazione anticipata, intesa come sconto di pena di giorni 45 per ogni semestre, anche all’ergastolano, stabilendo che detto beneficio sia computabile nella misura della pena che occorre avere espiato perché questi sia ammesso ai benefici dei permessi-premio, della semilibertà e della liberazione condizionale.

[2] Nel caso italiano, nell’ipotesi di integrale concessione della riduzione di pena per liberazione anticipata, l’ergastolano (purché non ostativo) può aspirare alla concessione del suo primo permesso-premio dopo 8 anni di pena, della semilibertà dopo 16 anni di pena e della liberazione condizionale dopo 21 anni di pena.

Prof. Pelissero (UniTorino): “si condanni alla galera e si butti via la chiave” non è compatibile con i principi fissati dalla Costituzione


Non è facile comprendere le dinamiche che sorreggono il diritto penale, specie quando si tratta di fatti lesivi di diritti fondamentali delle persone e dell’intera comunità associata; soprattutto, non è facile trasmettere le ragioni che stanno alla base di decisioni che appaiono, a prima vista, un’inaccettabile concessione in favore di chi ha commesso un reato, specie se efferato. Il fatto è che siamo tendenzialmente propensi ad identificarci con chi è vittima del reato e mai con chi ne è l’autore (salvo che l’autore sia colui che si difende da un’aggressione ingiusta, ed allora il discorso cambia completamente).

Il caso Viola deciso nel giugno di quest’anno dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, con sentenza divenuta definitiva, riguarda un condannato alla pena dell’ergastolo per reati gravi connessi alla criminalità organizzata; la vicenda giudiziaria ed il suo epilogo rappresentano un esempio emblematico della complessità delle questioni sottese alla pronuncia. È necessario provare a semplificare, senza banalizzare, il ragionamento seguito dai giudici di Strasburgo che hanno condannato l’Italia per violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti in relazione ad una specifica disciplina in tema di ergastolo.

L’ergastolo per essere compatibile con i principi costituzionali deve sempre assicurare al condannato effettive possibilità di interruzione della detenzione: la logica semplificatoria “si condanni alla galera e si butti via la chiave” non è compatibile con i principi fissati dalla Costituzione (le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, art. 27 comma 3) e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (divieti di trattamenti inumani e degradanti, art. 3): ogni detenuto ha diritto al riesame della sua personalità in corso di detenzione, perché ogni personalità non è statica, ma è destinata a mutare nel tempo in ragione delle esperienze vissute, tanto più dopo anni di vita in carcere.

Una volta che l’autorità giudiziaria abbia accertato le condizioni per ritenere il detenuto rieducato e privo di collegamenti con la criminalità organizzata, il mantenimento in carcere non avrebbe altro significato che quello di barbara ed inefficace vessazione. Per questa ragione anche l’ergastolano può accedere alle misure alternative alla detenzione e alla liberazione condizionale, sebbene con limitazioni temporali ben più gravose di quelle riservate agli altri detenuti.

Se non che la recrudescenza della criminalità organizzata all’inizio degli anni Novanta del secolo scorso, ha indotto il legislatore a condizionare, per i condannati a reati connessi a tale forma di criminalità, l’accesso ai benefici penitenziari alla collaborazione con l’autorità giudiziaria. La collaborazione è divenuta, dunque, condizione necessaria per vedere effettivamente interrotta la pena detentiva e inevitabilmente per i condannati alla pena dell’ergastolo la mancanza di collaborazione con l’autorità giudiziaria rende l’ergastolo pena destinata a non finire effettivamente mai (c.d. ergastolo ostativo).

Nella sentenza Viola contro Italia la Corte europea dei diritti dell’uomo rompe l’equazione “rieducazione-collaborazione”: vi possono essere, infatti, casi nei quali la collaborazione c’è, ma manca la rieducazione, perché il detenuto si decide a chiamate di correità semplicemente per beneficiare del premio della collaborazione; oppure vi possono essere situazioni – e sono le più – nelle quali la mancata collaborazione dipende dalla volontà di non voler far ricadere sui propri famigliari gli effetti di faide incrociate o di non voler coinvolgere altri nelle vicende giudiziarie. La Corte lacera il velo ipocrita di una rieducazione necessariamente condizionata alla collaborazione: la preclusione nell’accesso ai benefici penitenziari si traduce in un trattamento inumano e degradante.

Alla luce di questa pronuncia, credo che la Corte Costituzionale non possa che accogliere la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Cassazione in relazione all’impossibilità di accedere ai permessi premio per i condannati all’ergastolo per reati aggravati dal metodo o dalla finalità mafiosa. D’altra parte è la stessa sentenza Viola a richiamare nelle sue argomentazioni i più recenti orientamenti della Corte Costituzionale che hanno ribadito la costante centralità della funzione rieducativa della pena in fase esecutiva, con accenti molto critici sulla disciplina delle preclusioni nell’accesso ai benefici penitenziari.

Si tratta, sia chiaro, di una questione che non investe complessivamente la disciplina dell’ergastolo ostativo, perché interessa solo la concessione dei permessi premio (il vero banco di prova sarebbe l’accesso alla liberazione condizionale, l’unico istituto che consente all’ergastolano di uscire definitivamente dal carcere). Non di meno l’attesa pronuncia della Corte Costituzionale costituirà un banco di prova sulla tenuta dell’intera disciplina dell’ergastolo ostativo: quale senso, infatti, avrebbe ammettere gli ergastolani ai permessi premio, se fosse poi loro precluso l’accesso a misure che garantiscono più ampi spazi di libertà?

Sarà poi responsabilità del legislatore affrontare la revisione della disciplina dell’ergastolo ostativo, senza che ciò implichi l’abolizione della pena dell’ergastolo o l’apertura delle porte del carcere per tutti gli ergastolani (questo sì sarebbe un messaggio distorto, perché la sentenza della Corte europea non ha questo effetto). Ci sono ampi margini per formulare una nuova disciplina che assicuri il rispetto della dignità del detenuto, senza che questo implichi il mancato rispetto per le vittime dei reati ed il sacrificio delle esigenze di prevenzione della criminalità. La pena non può solo guardare al passato (il fatto commesso), ma deve guardare al futuro, sempre.

Marco PelisseroProfessore di Diritto Penale Università di Torino

Il Sole 24 Ore, 21 ottobre 2019

Prof. Fiandaca : Gli studiosi del Diritto Penale e Costituzionale salutano con favore la sentenza Cedu contro l’ergastolo ostativo


L’attesa pronuncia della Corte Costituzionale potrebbe essere l’occasione per precisare ulteriormente cosa debba intendersi per rieducazione. La sentenza della Corte di Strasburgo, che ha ravvisato un contrasto tra l’ergastolo ostativo e l’art. 3 della Cedu (divieto di trattamenti inumani e degradanti), ha suscitato reazioni di segno opposto. Gli studiosi di diritto penale e costituzionale la hanno salutata con prevalente favore, mentre dal fronte dei magistrati antimafia si è levato un allarmato coro di critiche e preoccupazioni: come se la bocciatura di questa forma di ergastolo equivalga, addirittura, a un cedimento dello Stato alle mafie.

Pur senza contestare l’esigenza prioritaria di contrastare il fenomeno mafioso, ho l’impressione che la magistratura antimafia assolutizzi la dimensione dell’efficacia degli strumenti di lotta, finendo col perdere di vista un punto sul quale anch’essa dovrebbe in teoria concordare: la politica criminale non può non soggiacere, anche nel settore della criminalità organizzata, ai limiti e ai vincoli che il costituzionalismo nazionale ed europeo oppone a garanzia dei fondamentali diritti individuali degli stessi delinquenti. Se quello della massima efficacia fosse l’unico parametro di valutazione, perché allora non ricorrere alla tortura per fare pentire i mafiosi o non impiegare mezzi bellici per scardinare le organizzazioni criminali?

Preoccupata soprattutto del rischio di indebolimento dell’azione di contrasto, l’antimafia giudiziaria ha dunque mostrato minore sensibilità per le ragioni di principio e valoriali poste alla base della sentenza europea. Eppure, si tratta di ragioni che affondano le radici in un retroterra di principi di fondo largamente consonanti con quelli che la Costituzione italiana stabilisce in materia di delitti e pene, e che la nostra Corte Costituzionale va progressivamente affinando di sua iniziativa o – come da qualche tempo accade – in dialogo con le Corti europee. A cominciare dal principio di rieducazione e da quello di umanità delle pene, che rappresentano sempre più due principi-cardine anche per l’odierna giurisprudenza di Strasburgo.

Appunto partendo da tali principi, i giudici europei hanno in sintesi ragionato così: richiedere la collaborazione giudiziaria – come fa l’ordinamento italiano, eccetto che nei casi di collaborazione impossibile o irrilevante – quale condizione necessaria per concedere agli ergastolani mafiosi (o terroristi) la liberazione condizionale o i cosiddetti benefici penitenziari, equivale a trascurare che i progressi sulla via della rieducazione sono possibili e accertabili anche in mancanza di collaborazione giudiziaria, per cui il disconoscerlo finisce col rinnegare il diritto alla speranza e col ledere la dignità umana dell’ergastolano non collaborante.

Rimane, tuttavia, ancora incerto il modo di intendere la rieducazione specie quando il condannato sia un boss mafioso autore di una pluralità di gravi delitti. Che non tutto sia chiaro emerge, ad esempio, dai provvedimenti giudiziari relativi al recente diniego della detenzione domiciliare al boss pluriomicida “pentito” Giovanni Brusca (condannato non all’ergastolo, ma a una lunga pena detentiva grazie agli effetti della collaborazione) e dai commenti anche in forma di interviste apparsi sulla stampa.

Mentre nell’ottica in particolare dei magistrati d’accusa l’avere fornito una collaborazione giudiziaria duratura ed efficace costituisce un affidabile criterio diagnostico di ravvedimento, nella diversa prospettiva di almeno una parte dei giudici di sorveglianza (e delle vittime di mafia) la rieducazione di un efferato mafioso implicherebbe qualcosa di più: cioè un mutamento profondo e sensibile della personalità, una sorta di ‘pentimento civile inclusivo di momenti di riconciliazione-riparazione anche simboliche nei confronti dei discendenti delle vittime. Ma un concetto così impegnativo di rieducazione, denso di implicazioni eticheggianti ed emozionali, va ben al di là della nozione più laica finora adottata dalla Consulta: la quale identifica il ravvedimento con l’acquisita capacità, da parte del condannato che interrompe lo stato detentivo, di rispettare le regole della convivenza sociale.

È auspicabile che la Corte Costituzionale, in occasione della prossima pronuncia sul caso dell’ergastolano mafioso non collaborante Sebastiano Cannizzaro, precisi ulteriormente cosa debba intendersi per rieducazione, e non si limiti a prendere in esame il nodo dei rapporti tra rieducazione e collaborazione.

Giovanni Fiandaca – Professore Ordinario di Diritto Penale Università di Palermo

Il Sole 24 Ore, 18 ottobre 2019

Prof. Sergio Moccia: Lo Stato di diritto non conosce eccezione alle regole che pone. L’ergastolo ostativo è incostituzionale


La Grand Chambre della Corte europea per i diritti dell’uomo ha deciso di invitare l’Italia a modificare la legge che dispone l’ergastolo ostativo, quello, cioè, effettivamente senza fine, a meno che il recluso non decida di collaborare. In realtà la Grand Chambre ha ribadito quanto la Corte aveva già stabilito in una decisione del giugno scorso, contro cui il Governo italiano aveva presentato ricorso evidenziando, tra l’altro, la conformità della sanzione alla Costituzione italiana, stabilita nel 2003 da una decisione “tartufesca” della Corte costituzionale, che grida vendetta per la sua inconsistenza argomentativa.

In poche parole, secondo la Corte l’ammissione al beneficio è l’esito di una “libera scelta del condannato” di collaborare e quindi non viene in discussione l’art.27 c. 3 Cost.; ma la Corte non tiene conto che questa libera scelta può essere condizionata dai possibili riflessi sui familiari e del fatto che chi sia innocente, eppur condannato, non abbia alcun modo di “collaborare”, a meno di inventarsi qualcosa.

Tre, invece, gli argomenti – di ben altra consistenza, civile e giuridica – alla base della decisione della Corte europea dei Diritti umani (Cedu): in primo luogo, il contrasto con il principio di difesa della dignità umana di una norma che non consente a chi sia privato della libertà di poterla, a determinate condizioni, riacquistare; quindi, l’inconsistenza della presunzione di pericolosità a fronte della mancata collaborazione, senza considerare i progressi del singolo sulla via della legalità; ed infine il dubbio forte sulla libertà della scelta, tenuto conto delle possibili gravi conseguenze nei confronti di terzi.

Originariamente, a norma dell’art. 4-bis ord. penit., non è consentita l’applicazione dei benefici penitenziari, tra cui la liberazione anticipata, per gli “irriducibili” di mafia e terrorismo, per il solo fatto della mancata “collaborazione”. Inoltre, l’art. 41-bis ord. penit., per “gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica”, dà la facoltà di sospendere il trattamento rieducativo, ben oltre quanto richiesto da legittime esigenze di isolamento dall’esterno: il che altro non significa che l’adozione del carcere duro. Le due norme tracciano orientamenti rigoristico-deterrenti che poco hanno a che vedere con le disposizioni costituzionali in materia.

In generale, la via per ottenere i benefici per gli ergastolani è prevista valutando il percorso rieducativo e di reinserimento (formazione professionale, attività lavorativa e così via) a cui il recluso partecipa durante la permanenza in carcere. A questo punto non ha alcun fondamento razionale la presunzione assoluta secondo cui la mancata “collaborazione” sia in ogni caso ascrivibile all’assenza di progressi nella direzione della rieducazione. D’altro canto, come fa notare la Cedu, punire la mancata “collaborazione” non ha altro significato che effettuare violenza alla libertà morale del recluso, in palese violazione dell’art. 3 Cedu, che vincola anche l’Italia: norma posta a presidio della dignità umana, di cui è componente essenziale la libertà morale. A ciò si aggiunga che l’art. 27 c. 3, oltre al basilare principio di rieducazione, nella prima parte sancisce solennemente il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità.

Si replica diffusamente, anche da parte di chi dovrebbe avere contezza di Costituzione e Convenzioni, che il superamento della micidiale combinazione normativa, che dà vita all’ergastolo “ostativo duro”, sarebbe visto come un segnale di debolezza e pregiudicherebbe la lotta alle mafie, laddove la coazione a collaborare – in spregio alla normativa costituzionale e convenzionale vigente – rappresenterebbe uno strumento vincente.

Ma, a questo punto, visto che per esigenze di sicurezza o di ordine si possono impunemente violare norme fondamentali, viene da chiedersi perché non utilizzare mezzi più efficaci, più sbrigativi al fine di “ottimizzare” le “collaborazioni”.

Chi stabilisce qual è il limite della violazione della dignità umana? La verità è che lo stato di diritto non conosce eccezione alle regole che pone, pena la sua stessa credibilità. Insomma, si abbia il coraggio di abrogare l’art.27 c. 3 e si rinunci alla Cedu, se si vogliono perseguire in materia penale prospettive diverse dallo stato di diritto.

Il sistema penale a fondamento costituzionale ha la finalità di assicurare il singolo e la pacifica coesistenza fra i consociati, ma non di adottare qualsiasi mezzo ritenuto idoneo al suo perseguimento, altrimenti verrebbe in discussione uno dei due compiti fondamentali: la tutela del singolo. In altri termini è consentito l’intervento penale, ma sempre nel rispetto assoluto di predeterminate garanzie, dettate dalla Costituzione e dalle Convenzioni.

Ciò di cui si discute non è la convenienza dello scopo, ma la conformità dei mezzi adoperati rispetto all’assetto fondamentale dell’ordinamento giuridico.

In questa prospettiva l’intervento penale si giustifica se riesce ad armonizzare la sua necessità per il bene della società con il diritto, anch’esso da garantire, del soggetto al rispetto dell’autonomia, dunque della libertà e della dignità della sua persona.

Sergio MocciaEmerito di Diritto Penale Università degli Studi di Napoli Federico II

Il Manifesto, 18 ottobre 2019

Biondi (UniMilano), La collaborazione con la Giustizia all’esame della Consulta: le difficoltà della decisione


La Corte è chiamata a valutare se la mancata collaborazione con la giustizia sia una preclusione all’accesso ai benefici penitenziari fondata sulla constatazione per cui gli appartenenti al sodalizio mafioso si distaccano dalla realtà criminale solo rinnegandola o se essa comprima il ruolo del giudice nel favorire il percorso rieducativo. Dopo anni di silenzio l’istituto della collaborazione con la giustizia è al centro del dibattito pubblico, sia per effetto della condanna inflittaci dalla Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza Viola, sia per l’attesa della decisione della Corte costituzionale che, il prossimo 22 ottobre, è chiamata a pronunciarsi su una questione “affine”.

“Affine”, e non identica, perché la Corte europea si è occupata del c.d. “ergastolo ostativo”, ossia dell’impossibilità per gli ergastolani che non collaborano di accedere alla liberazione condizionale rendendo così la loro pena perpetua non solo de iure, ma anche de facto, mentre la Corte italiana dovrà valutare se contrasta con gli artt. 3 e 27 della Costituzione la norma che impedisce ai condannati per gravi reati non collaboranti di ottenere un permesso premio.

Non è una decisione facile quella che attende la Corte costituzionale.

Da un lato, certamente pesano gli argomenti spesi dalla Corte Cedu, per la quale la collaborazione non può essere condizione preclusiva alla liberazione condizionale, ossia all’unico istituto che rende l’ergastolo pena conforme al principio rieducativo. Secondo la Corte europea non si può subordinare alla collaborazione l’aspirazione dell’ergastolano ad uscire dal carcere: poiché la mancata collaborazione può essere dettata da varie ragioni (ad esempio, per non mettere a repentaglio la vita i propri cari), la valutazione sulla pericolosità sociale del detenuto dovrebbe essere sempre solo rimessa al giudice caso per caso.

Dall’altro, però, la Corte costituzionale è giudice “italiano” e bene conosce le ragioni che, dopo la strage di Capaci, indussero il Governo a presentare il decreto legge n. 306 del 1992 con cui fu appunto introdotto, solo per alcuni specifici reati (associazione mafiosa, traffico di stupefacenti e sequestro a scopo di estorsione), l’obbligo di collaborare con la giustizia quale condizione per l’accesso ai benefici penitenziari. Significative le parole dell’allora Ministro della Giustizia Claudio Martelli, che, durante i lavori parlamentari, vide nella collaborazione l’arma più efficace per contrastare la criminalità organizzata, visto che “praticamente tutti i processi che hanno ottenuto qualche risultato (..) sono stati fondati sulla collaborazione di ex appartenenti alle associazioni di stampo mafioso”.

Volendo sintetizzare le questioni che dovrà sciogliere, si può dire che la Corte è oggi chiamata a valutare se la mancata collaborazione con la giustizia sia una preclusione all’accesso ai benefici penitenziari ragionevolmente fondata sulla constatazione per cui gli appartenenti al sodalizio mafioso si distaccano dalla realtà criminale in cui sono nati e vissuti solo rinnegandola (come in questi giorni affermato da molti magistrati impegnati nella lotta alle mafie) ovvero se essa, impedendo una valutazione complessiva del detenuto, comprima il ruolo del giudice nel favorire il percorso rieducativo (come invece perlopiù sostenuto dalla dottrina e dalla magistratura di sorveglianza).

La Corte costituzionale potrebbe però anche considerare che lo Stato, imponendo la collaborazione, non ha inteso solo assicurarsi che il condannato si sia distaccato dal contesto criminale di provenienza, ma ha voluto anche ottenere informazioni utili per ragioni di politica criminale.

Il ragionamento sarebbe diverso: vero che, come chiedeva Kant, non si dovrebbe “strumentalizzare” una persona per fini non suoi, ma sarebbe in gioco la sicurezza pubblica … In questa prospettiva, la Corte sarebbe allora chiamata a svolgere un giudizio di proporzionalità tra mezzo utilizzato (obbligo di collaborare al fine di acquisire informazioni necessarie a combattere la criminalità) ed entità del sacrificio dei principi costituzionali (rieducazione e libertà morale), a valutare se questa strategia sia ancora “attuale”, se, nel corso del tempo, abbia prodotto, o meno, dei risultati.

In definitiva, vista la complessità dei temi sul tappeto, è difficile prevedere l’esito della decisione della Corte. Quale che sia, dobbiamo però confidare che le riflessioni suscitate da queste vicende sulle “ragioni” della collaborazione con la giustizia con riferimento ai condannati per reati “di mafia” abbiano eco anche in Parlamento, dove nel corso degli anni si è invece persa memoria dell’origine dell’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario e tale disposizione è stata irragionevolmente riempita di reati che nulla hanno a che vedere con la lotta alle mafie. Inoltre – ma su questo la Corte ha per fortuna già avuto occasione incidere – spesso i condannati per tutti reati oggi elencati nell’art. 4 bis, collaboranti o no, sono stati automaticamente esclusi, ex lege, dall’accesso da benefici penitenziari, con scelte, queste sì, facilmente ascrivibili al populismo giudiziario.

Francesca Biondi – Professoressa di Diritto Costituzionale Università degli Studi di Milano

Il Sole 24 Ore, 19 ottobre 2019

Lonati (UniBocconi) : Il carcere a vita riemerge nella sua variante più crudele: l’ergastolo ostativo


L’auspicio è che la Corte costituzionale torni ad affermare l’unico criterio costituzionalmente vincolante soprattutto in materia penitenziaria: l’esclusione di rigidi automatismi normativi. Scadenza pena definitiva: 31.12.9999. Così è indicata la parola “mai” nella casella del fine pena dei condannati all’ergastolo. Eppure quella data che sta a indicare una pena destinata a coincidere, nella sua durata, con l’intera vita del condannato, può assumere un significato ancora più crudele: senza speranza.

Vi sono, infatti, nel nostro ordinamento due tipologie di ergastolo e altrettante di ergastolani: i comuni e, accanto ad essi, i peggiori tra i peggiori, gli ostativi. I primi sono condannati a scontare una pena perpetua: costoro, tuttavia, conservano il diritto a che il protrarsi della pretesa punitiva dello Stato sia periodicamente riesaminata e, qualora abbiano dato prova di partecipare efficacemente al programma rieducativo, possono progressivamente accedere a quegli istituti trattamentali per un graduale reinserimento nel mondo libero.

Gli altri, i cosiddetti uomini ombra, sono invece destinati a scontare un ergastolo che preclude qualsiasi possibilità di ritorno alla società: una pena perpetua, immutabile e sempre uguale a se stessa, da cui è possibile sottrarsi solo collaborando utilmente con la giustizia. Per costoro, in forza di una presunzione legale di persistente pericolosità sociale derivante esclusivamente dall’omessa collaborazione, la possibilità di fruire dei benefici penitenziari non si collega all’effettiva partecipazione al trattamento rieducativo ed ai progressi compiuti in vista del reinserimento sociale, ma unicamente alla disponibilità ad un atteggiamento processuale (in concreto: la denuncia di altri) che, con il parametro costituzionale della rieducazione, ha davvero poco a che spartire. Per costoro, e solo per costoro, ogni giorno trascorso è un giorno in più (e non in meno) di detenzione.

Senza speranza, appunto. Eppure, qualcosa si muove. Lo scorso 7 ottobre, la Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell’uomo ha respinto il ricorso avanzato dal Governo italiano contro la sentenza Viola c. Italia n. 2, che è divenuta così definitiva. Secondo la Corte di Strasburgo, quindi, l’ergastolo ostativo previsto dal nostro ordinamento penitenziario è contrario al principio della dignità umana e, conseguentemente viola l’art. 3 della Cedu perché in forza di una presunzione assoluta di perdurante pericolosità sociale – rigidamente ancorata al “tipo di reato” commesso ed alla assenza di una fattiva collaborazione con l’Autorità Giudiziaria – priva il condannato del diritto alla speranza, ossia, della possibilità di riguadagnare, un giorno, la propria libertà.

Sia chiaro: ciò che hanno censurato i giudici europei non è la scelta di considerare la collaborazione con la giustizia come una condizione per l’accesso ai benefici penitenziari ma di considerarla come l’unica alternativa capace di escludere tutte le altre. Le censure della Corte si sono infatti concentrate sulla eccessiva rigidità dell’equazione normativa “collaborazione con la giustizia: ravvedimento del condannato” alla base del congegno ostativo e rivelatasi fallace in entrambe le direzioni di osservazione. Perché la collaborazione è una scelta processuale, mentre il ravvedimento è uno stato interiore. Perché collaborare con la giustizia non è sempre sicuro indice di ravvedimento, potendo tale scelta anche dipendere da valutazioni utilitaristiche. Perché, in definitiva, esiste silenzio e silenzio e, quindi, non si può ritenere che la scelta di non collaborare con la giustizia sia sempre indice di mancato ravvedimento del reo, ben potendo dipendere da fattori personali per niente affatto sindacabili ma, all’opposto, sintomatici di un’effettiva resipiscenza del condannato (il rischio per la propria incolumità e per quella dei propri congiunti, il rifiuto morale di rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di persone a lui legate da vincoli affettivi o amicali, o il ripudio di una collaborazione che rischi di apparire strumentale alla concessione di un beneficio).

Breve: è la scelta di fare della collaborazione con la giustizia la condicio sine qua non per l’accesso alle misure premiali ciò che non ha convinto i Giudici europei i quali non ci chiedono di superare il regime ostativo, ma di trasformare da assoluta in relativa la presunzione legale di pericolosità sociale derivante dalla scelta di non collaborare.

“Le sole cose che siano sicure, in questo mondo, sono le coincidenze”, amava ripetere Leonardo Sciascia. Coincidenza o meno, rimane il fatto che, a pochi giorni dalla decisione europea, anche la nostra Corte costituzionale, il prossimo 22 ottobre, è chiamata a misurarsi con la legittimità del c.d. ergastolo ostativo. L’occasione è di quelle destinate a segnare una tappa importante nell’evoluzione dei diritti dell’uomo: si tratta di verificare, una volta per tutte, la compatibilità con la nostra Costituzione di una pena che i giudici europei ritengono, per come è oggi disciplinata, contraria al senso di umanità. Oggetto di discussione è la legittimità, rispetto agli artt. 3 e 27 Cost, della presunzione legale assoluta in forza della quale una limitata categoria di ergastolani sono esclusi dall’accesso ai permessi premio se, pur potendolo, non collaborano con la giustizia.

L’auspicio è che la Corte costituzionale torni ad affermare l’unico criterio costituzionalmente vincolante soprattutto in materia penitenziaria: l’esclusione di rigidi automatismi normativi. Ciò non solo in adesione alla prospettiva della finalità rieducativa della pena e del principio di responsabilità penale personale, che rifiuta presunzioni assolute di pericolosità tipiche di un diritto penale per tipi di autore.

Ad essere in gioco è la stessa dignità del detenuto, qui declinata nella necessità di considerare il caso nelle sue peculiarità: perché se è vero che “il carcere è pena per castigare certi gesti che non andavano compiuti, è altrettanto vero che la persona non è mai tutta in un gesto che compie, buono o cattivo che sia”. Questo significa che la persona, nella sua irripetibile identità, deve essere trattata per quello che è realmente e per i fatti realmente commessi, nella sua contestualità storica e sociale.

In tal modo, la regola resterebbe quella dell’esclusione dal beneficio penitenziario in assenza di collaborazione ma, se non altro, tale esclusione non sarebbe più incontrovertibile e automatica, potendo essere superata qualora il magistrato di sorveglianza, in base a una valutazione individualizzata, ritenga di poter escludere la pericolosità sociale del detenuto in assenza di collaborazione.

Questo approccio appare l’unico compatibile con la considerazione che la personalità del condannato non resta segnata dal reato commesso in passato, fosse anche il più orribile, ma rimane aperta alla prospettiva di un cambiamento. Prospettiva, quest’ultima, che se da un lato coinvolge la responsabilità individuale del condannato – tenuto ad intraprendere un cammino di revisione critica del proprio passato e di ricostruzione della propria personalità – dall’altro riguarda la responsabilità dello Stato chiamato a stimolare il condannato nell’intraprendere tale cammino. Così come del legislatore e dei giudici, tenuti alla astratta previsione e alla concreta concessione di quei benefici che, gradualmente e prudentemente, in risposta al percorso di cambiamento già avviato, attenuino il rigore della sanzione per il reato commesso, favorendo il progressivo reinserimento del condannato nella società. Il diritto alla speranza, appunto.

Simone LonatiAvvocato, Docente di Procedura Penale Università Bocconi di Milano

Il Sole 24 Ore, 19 ottobre 2019

Ergastolo ostativo, Pugiotto: Caino che si fa speranza contro ogni speranza. E’ più utile la risocializzazione che le manette


La sentenza della Corte europea dei diritti nasce dal ricorso di Marcello Viola, ergastolano ostativo ristretto a Sulmona. È grazie a lui che i giudici a Strasburgo, per la prima volta, si sono pronunciati sull’italico “fine pena mai”, condannandolo perché pena perpetua de facto non riducibile.

Pena fino alla morte, l’ergastolo ostativo è salito alla ribalta nei giorni scorsi in ragione di due decisioni. La prima, ora definitiva, è la sua condanna a Strasburgo perché nega dell’ergastolano la dignità umana, che non si acquista per meriti né si perde per demeriti.

La seconda è l’attesa sentenza della Consulta, chiamata a misurarne la conformità alla Costituzione secondo cui tutte le pene devono sempre tendere alla rieducazione e non possono mai essere inumane o degradanti. Ho riletto la (spesso sguaiatamente urlata) rassegna stampa di questi giorni, rilevandone il silenzio su un aspetto decisivo. Provo a colmare la lacuna.

La sentenza della Corte europea dei diritti nasce dal ricorso di Marcello Viola, ergastolano ostativo ristretto a Sulmona. Chiede due volte il beneficio del permesso premio, senza esito. Domanda la liberazione condizionale, senza esito. Ogni volta prospetta al suo giudice l’incostituzionalità dell’ergastolo ostativo, sempre senza esito. Ci sarà pure un giudice, si chiede testardamente, e lo trova: non a Berlino, ma a Strasburgo.

È grazie a lui che la Corte europea, per la prima volta, si è pronunciata su questo italico “fine pena mai”, condannandolo perché pena perpetua de facto non riducibile.

E se il legislatore non ne modificherà tempestivamente la disciplina, la natura strutturale del problema provocherà una slavina di ricorsi da parte degli attuali 1.255 ergastolani ostativi (il 70,1% dei 1.790 condannati a vita). Oggi, per gli ergastolani senza scampo, viola è il colore della speranza.

Anche Sebastiano Cannizzaro è un ergastolano ostativo, ristretto a L’Aquila, in galera da ventiquattro anni.

Gli è negata l’ammissione al permesso premio, prima dal magistrato e poi dal tribunale di sorveglianza. Gli stessi respingono anche l’ipotesi di un’impugnazione costituzionale della legge che vieta ogni beneficio penitenziario a chi non collabora con la giustizia. Ricorre allora in Cassazione che, finalmente, solleva la quaestio. Si deve alla sua cocciutaggine se, il 22 ottobre prossimo, la Consulta sarà chiamata a misurare la conformità dell’ergastolo ostativo alla Costituzione.

Tutto ciò ci racconta del protagonismo di Caino nel rimettere sui binari di una ritrovata legalità non solo sé stesso, ma l’intero ordinamento.

La cella di un condannato, addirittura a vita, è l’ultimo posto dove si poteva immaginare di avviare una simile rivoluzione copernicana. Invece, è proprio da lì che tutto nasce, grazie all’uso del diritto (lex) in funzione dei diritti (jura), adoperato da chi pure il diritto e i diritti ha calpestato in passato.

Non sono casi così a testimoniare la metanoia del reo? Le molteplici definizioni che la Corte costituzionale ha dato della finalità rieducativa della pena convergono, tutte, nella necessità di favorire il recupero del reo ad una vita nella società, rispettosa dell’ordinamento democratico configurato in Costituzione. Di ciò, quale segnale è più tangibile che quello di Caino che sostituisce alla violenza l’arma nonviolenta del diritto?

Si badi. La Corte europea non ha riconosciuto a Viola alcuna somma a titolo di indennizzo. E se la Consulta gli darà ragione, Cannizzaro non tornerà libero: potrà solo domandare al suo giudice se la sua condotta carceraria e l’assenza di pericolosità sociale giustificano la concessione di un permesso di qualche ora, dopo un quarto di secolo di galera. Entrambi, dunque, hanno agito non tanto per interesse individuale, ma nell’interesse generale o, perlomeno, di tutti quelli che ancora pensano che l’unica pena giusta sia quella conforme a Costituzione.

Spes contra spem, Caino che si fa speranza contro ogni speranza: questo è accaduto. È una buona notizia: a impedire la recidiva e a proteggere la società, infatti, è più utile la risocializzazione che le manette.

Andrea Pugiotto (Professore di Diritto Costituzionale all’Università di Ferrara)

Il Manifesto, 16 ottobre 2019

Burić (Segretario Coe) al Ministro Bonafede “Nessuna scarcerazione automatica per gli ergastolani ostativi”


Nel quadro della Conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa a Strasburgo, Marija Pejčinović Burić, Segretario Generale del Consiglio d’Europa (la principale organizzazione internazionale a difesa dei diritti umani e dello stato di diritto), ha incontrato il Ministro della Giustizia italiano Alfonso Bonafede.

Nell’incontro, la Buric, ha spiegato a Bonafede che : “La sentenza della Corte di Strasburgo sull’ergastolo ostativo, non significa che il detenuto deve essere rilasciato automaticamente. Spetta alle Autorità nazionali valutare caso per caso e decidere in ogni situazione come reagire e dare esecuzione alla sentenza. Capisco benissimo che la decisione della Corte sia difficile da comprendere nel Paese che ha sofferto cosi tanto a causa della mafia”, aggiungendo che l’Italia “ha il nostro pieno appoggio nella lotta alla mafia”.

Quanto a Bonafede, il Ministro ha ribadito che “la posizione dell’Italia su questa sentenza è nota a tutti, c’è una non condivisione della decisione presa dalla Corte di Strasburgo. Riguardo a quanto l’Italia farà, io non voglio scavalcare il Parlamento italiano e so che le forze politiche hanno già reso nota la loro posizione che e’ praticamente unanime” ha aggiunto il Ministro della Giustizia. “Era mio dovere incontrare il Segretario Generale del Consiglio d’Europa e farle presente la posizione dell’Italia e le preoccupazioni del Paese per questa decisione”.

Il Giudice Bortolato: “L’ergastolo ostativo toglie ogni speranza al futuro: se non collabori non potrai uscire, mai”


E’ necessario un punto di equilibrio che non può che riporsi nella dignità dell’uomo. L’ergastolo ostativo nasce nel 1992, dopo le stragi di mafia, quale strumento di lotta alla criminalità organizzata. Serviva per indurre i colpevoli degli omicidi a collaborare con la giustizia in cambio del diritto di accedere, una volta condannati, ai benefici previsti anche in caso di pena perpetua.

L’accesso alle misure non può essere precluso del tutto, poiché ciò renderebbe l’ergastolo incompatibile con la Costituzione risolvendosi in una pena senza speranza, contraria all’art. 27 Cost. che vuole tutte le pene, sempre, finalizzate al reinserimento sociale.

Il diritto di accedere non significa certezza di essere ammessi, un conto è l’ammissibilità, un altro il merito, essendo i requisiti richiesti del tutto diversi: solo il “sicuro ravvedimento” previsto dall’art. 176 c.p. consente la liberazione condizionale, misura amplissima che cancella l’ergastolo dopo 26 anni. Questo non vale però per l’ergastolo ostativo che si configura, come una pena aggiuntiva in cui il passato schiaccia il presente e toglie ogni speranza al futuro: se non collabori non potrai uscire, mai.

Non si può mettere in dubbio che la collaborazione sia ancora uno strumento strategico nella lotta alla criminalità organizzata, dove è “effettiva” e “utile” premia i condannati consentendo loro di accedere anticipatamente alle misure alternative, ma le ragioni di una mancata collaborazione non possono oggi essere sindacate dalla magistratura di sorveglianza che, pur apprezzando il processo rieducativo del reo, deve limitarsi a prenderne atto.

Eppure queste ragioni potrebbero essere anche “nobili” o ben comprensibili (la scelta morale di non voler barattare la propria libertà con quella degli altri, la paura di esporre i propri familiari a ritorsioni e vendette), non necessariamente esse sono indice della volontà di rimanere “intraneo”. Si dirà che lo Stato protegge il collaboratore ed anche i suoi familiari, ma oltre ad essere un argomento “de facto” (i requisiti del programma di protezione sono assai restrittivi) si scontra con la realtà di uno Stato che spesso non è nemmeno in grado di proteggere i semplici testimoni, comunque a pagare sarebbero sempre degli innocenti (i familiari costretti a cambiare identità).

Ma il nodo centrale dell’ostatività sta nell’esproprio della funzione del giudizio sulla persona, che la legge affida in via esclusiva al magistrato di sorveglianza, perché difronte a quella appaiono del tutto irrilevanti i traguardi rieducativi nel frattempo raggiunti: il giudice è impotente, nonostante la legge gli affidi ampio spazio al riconoscimento della concretezza e della specificità delle situazioni in cui un reato avviene, delle motivazioni dell’autore e soprattutto della sua evoluzione personale. Del resto i progressi del detenuto possono non avere nulla a che vedere con la sua volontà di collaborare con la giustizia, che può essere strumentale o addirittura ‘falsa’, mentre la dimostrazione della sua cessata pericolosità può desumersi da altro.

L’assenza di collaborazione non è di per sé sintomo di mancata dissociazione: è una presunzione che nella sua assolutezza ha ormai scarse ragioni d’essere, tanto più a molti anni di distanza dai fatti. Esistono indici ben più sicuri di rescissione dei legami: si pensi che il ‘ravvedimento’ (pieno riconoscimento della propria responsabilità ed assunzione di impegni riparatori) è sufficiente per ottenere la liberazione condizionale (unico beneficio che può cancellare l’ergastolo) ma non basta per accedere ai benefici anche minori a chi, pur non collaborando, abbia ammesso le proprie responsabilità.

L’ergastolano ostativo, pur ravveduto, non può andare in permesso se non fa il nome dei correi, eppure con il ravvedimento (traduzione laica del concetto di “emenda”) egli dimostra di aver raggiunto un grado di rieducazione tale da meritarlo. L’equiparazione ‘collaborazione = ravvedimento’ è irragionevole se non addirittura smentita da molti fatti di cronaca.

A chi obietta che la risocializzazione del detenuto, dimostrata in modi differenti dalla collaborazione, possa essere il frutto di un’abile strategia di dissimulazione e non il sincero punto di arrivo di un ripensamento critico delle proprie scelte di vita, si può rispondere che anche la collaborazione, come molte vicende processuali dimostrano, analogamente può essere il prodotto di un’abile strategia dissimulatoria volta a coinvolgere degli innocenti per salvare se stessi. Non si comprende perché solo il disvelamento della seconda strategia debba essere affidato a dei giudici e non anche quello della prima: forse perché i magistrati di sorveglianza sono meno giudici degli altri?

Perché il tema dell’ergastolo ostativo divide così profondamente? Perché da un lato non si è mai spenta in Italia l’inquietudine, circa la compatibilità dell’ergastolo con le acquisizioni di civiltà maturate e, in particolare, sul nesso problematico che intercorre fra pena perpetua (irrimediabilmente intrecciata ad un retaggio millenario di vendetta sociale, del cui classico emblema, la pena di morte, essa ha preso ambiguamente il posto) e diritti fondamentali (proiettati invece verso il futuro) e, dall’altro, perché non si possono negare gli indubbi meriti della collaborazione che ha consentito nel tempo di raggiungere risultati investigativi di enorme portata ma che, anche in caso di accoglimento delle questioni, è bene ribadirlo, non verrà affatto cancellata (rimarrà sia per i condannati al fine di accedere ai benefici prima degli altri, che per i collaboratori di giustizia tout court la cui legislazione speciale non verrà minimamente intaccata).

E tuttavia va individuato un punto di equilibrio che non può che riporsi nella dignità dell’uomo, in quel nucleo incomprimibile di diritti che nemmeno la pena più grave può cancellare del tutto: questo ci insegna la Corte di Strasburgo, a cui pur appartengono Giudici provenienti da Paesi che hanno conosciuto tristi stagioni terroristiche e di sangue per le strade.

La decisione della Corte Costituzionale è ormai imminente e su di essa può avere qualche influenza la sentenza Viola della Cedu, non fosse altro perché l’art. 117 della Costituzione obbliga il nostro Paese al rispetto della Convenzioni internazionali e dunque anche alle decisioni della Corte europea.

Ma le conseguenze sul piano pratico dell’una e dell’altra pronuncia saranno principalmente due: riaffidare alla magistratura di sorveglianza, che nulla può temere dall’abbattimento delle preclusioni se non di riacquistare la dignità del decidere, il potere di valutare i progressi – se ci sono – dell’ergastolano (in una parola: la sua “persona” e non il suo “reato”) e, infine, restituire ogni caso umano alla sua complessità, alle sue caratteristiche reali e, soprattutto, alla sua effettiva possibilità di evoluzione.

È una strada difficile, da praticare anche se meno appagante della punizione esemplare. È sempre necessario avere il coraggio, senza il comodo paravento delle preclusioni e delle presunzioni assolute, di guardare a fondo nella realtà dei fatti e delle persone coinvolte anche nei crimini più efferati e devastanti, evitando di rimuovere l’orrore con la durezza della sanzione che allontana e definitivamente seppellisce.

Marcello Bortolato Magistrato, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze

Il Sole 24 Ore, 15 ottobre 2019

Prof. Pagliano (Unicampania), Ergastolo ostativo ? Sulla sentenza Cedu Viola c. Italia “allarmismo ingiustificato”


La Cedu ha stabilito che l’ergastolo ostativo viola la Convenzione europea sui diritti umani. Il senso vero di una sentenza, fuori dagli allarmismi. La Corte europea dei diritti dell’uomo torna alla ribalta dell’opinione pubblica e della politica dai proclami allarmistici alimentati, con un po’ troppa disinvoltura, dalla consueta giostra della disinformazione.

Occorre fare un po’ di chiarezza e ragionare così su quanto accaduto con pacata serenità. Nei giorni scorsi, la Grande camera della Cedu ha respinto il ricorso presentato dall’Italia contro la sentenza del 13 giugno 2019 con la quale i giudici di Strasburgo hanno stabilito che il così detto ergastolo ostativo viola l’articolo 3 della Convenzione europea sui diritti umani. La decisione, innescata da un ricorso presentato da un affiliato alla ‘ndrangheta, tal Marcello Viola, ha prodotto un’enorme attenzione mediatica sul presupposto che la sentenza aprirà le porte del carcere di 957 persone che in Italia stanno scontando condanne all’ergastolo per reati di mafia e terrorismo.

Cerchiamo allora di capirne di più, provando a fare un po’ di chiarezza per diradare timori ingiustificati. Inevitabile partire col chiarire cosa sia l’ergastolo ostativo. Esso altro non è che la condanna al carcere a vita caratterizzato però dall’impossibilità, a differenza del regime ordinario dell’ergastolo, di poter accedere a permessi e benefici previsti invece dalla legge per i detenuti comuni, pur se appunto ergastolani semplici.

L’ergastolo ostativo preclude soprattutto l’accesso al beneficio della liberazione condizionale che il giudice può accordare dopo 26 anni considerando positivamente il percorso riabilitativo del detenuto. Nel nostro sistema, quindi, colui il quale viene condannato all’ergastolo, ovvero quella condanna che comporta il “fine pena mai”, sa che in realtà quel mai può sfumare, trasformandosi in un fine pena a termine. Mantenendo infatti una buona condotta detentiva e partecipando ai percorsi di reinserimento sociale, l’ergastolano ordinario può contare su una sorta di attenuazione di quel mai. Per una precisa scelta del legislatore, l’ergastolo ordinario può trasformarsi, evolversi, facendo lentamente dischiudere le porte del carcere.

Questi benefici, tuttavia, non si applicano a coloro i quali sono condannati per reati non comuni, ovvero quelli legati alla criminalità organizzata o al terrorismo, a meno che l’ergastolano, oltre a comportarsi bene durante la detenzione, non decida di collaborare con la giustizia ovvero dimostri che, pur volendolo fare, non può più svelare altri fatti e scenari non noti all’autorità giudiziaria.

Per dirla allora in breve, se io uccido un paio di vicini di casa e mi becco l’ergastolo, cosa di per sé già difficile (e non per la mia personalità bonaria ma per il sistema processuale in sé), posso serenamente coltivare il progetto di recuperare comunque la mia libertà. Se invece ho ucciso nella qualità di affiliato a un clan di criminalità organizzata, quella speranza sarà assai più flebile in quanto subordinata, esclusivamente, al fatto di dover collaborare a far arrestare i miei sodali e se essi sono già tutti detenuti, dovrò io dimostrare che la mia collaborazione con la giustizia non potrebbe portare alcun beneficio per queste ragioni.

Così individuato quale sia l’oggetto della sentenza e del relativo dibattito mediatico, cerchiamo ora di capire cosa ha stabilito la Corte europea, provando per quanto possibile a non indugiare in eccessivi tecnicismi.

Condannato a quattro ergastoli per omicidi plurimi, occultamento di cadavere, sequestro di persona e detenzione di armi, in base all’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario, tal Viola, affiliato alla criminalità organizzata calabrese, non aveva ottenuto accesso nel corso della sua detenzione all’assegnazione ai benefici come il lavoro all’esterno e i permessi premio e alle misure alternative alla detenzione, visto che non ha offerto alcuna collaborazione, anche quella che risulta oggettivamente irrilevante alle indagini. Ritenendo che la normativa italiana fosse violativa della Convenzione europea dei diritti dell’uomo in quanto integrante un “trattamento inumano e degradante”, il condannato ergastolano si è rivolto ai giudici di Strasburgo e questi, non proprio a sorpresa, gli hanno dato ragione. Contro questa decisione, il nostro governo ha prontamente proposto ricorso alla Grande camera, la quale, a sua volta, pochi giorni fa ha confermato quella decisione respingendo il ricorso dell’Italia.

La Grande camera della corte europea dei diritti umani, respingendo il ricorso presentato dall’Italia, ha così definitivamente confermato che l’ergastolo ostativo previsto dalle nostre leggi viola l’articolo 3 della Convenzione europea sui diritti umani. Se questo è vero, il punto è comprendere quale sia il reale effetto di questa decisione soprattutto rispetto a quanto troppo superficialmente si è da troppe voci affermato.

Procediamo con ordine. Non vi è dubbio che si tratti di una sentenza di rilievo anche perché nelle condizioni del ricorrente ci sono alcune centinaia di mafiosi, boss e gregari, condannati fra l’altro per le stragi, per terrorismo, senza evidentemente che essi abbiano mai inteso collaborare in alcun modo con la giustizia.

Tuttavia, occorre fare attenzione, e qui veniamo al punto. Per comprendere bene gli effetti di questa decisione e capire bene cosa ha scritto la Corte europea, è necessario andare oltre i facili proclami e andare a leggere nel dettaglio la motivazione della sentenza.

Ebbene, nel dettaglio, i giudici di Strasburgo hanno affermato che “lo Stato deve mettere a punto, preferibilmente su iniziativa legislativa, una riforma del regime della reclusione a vita che garantisca la possibilità di un riesame della pena”. Quanto appena riportato risulta essere cosa assai diversa dall’affermazione che si imputa alla decisione di Strasburgo ovvero di aver cancellato l’ergastolo ostativo. La Corte europea non ha quindi prescritto la cancellazione dal nostro sistema dell’ergastolo ostativo. Al contrario, la Corte chiede al nostro paese una “riforma” della normativa che introduca una possibilità da parte del giudice della sorveglianza di procedere a un “riesame” dell’ostatività dell’ergastolo, permettendogli di determinare se, durante l’esecuzione della pena stessa, il detenuto si sia evoluto e abbia fatto progressi tali da non giustificare più il suo mantenimento in detenzione, non necessariamente essendo costretto a collaborare con la giustizia. La Corte europea, inoltre, pur ammettendo che lo Stato possa pretendere la dimostrazione della dissociazione dall’ambiente mafioso, ha evidenziato che tale rottura può esprimersi anche in modo diverso dalla collaborazione con la giustizia e senza l’automatismo legislativo attualmente vigente.

Pare quindi evidente che la campagna mediatica cui abbiamo assistito in questi giorni risulta fuorviante e non corrispondente alle statuizioni contenute nella sentenza di cui ci stiamo occupando. Riformare la legge sull’ergastolo ostativo, cioè, ripetiamo, quel regime che non prevede benefici né sconti di pena per i condannati al carcere a vita, nei sensi appena chiariti, non vuol dire affatto cancellare l’istituto in questione, ma solo dare al giudice un maggiore margine di valutazione ovvero ciò che l’ordine giudiziario sempre reclama di fronte alle occasioni in cui esso viene ristretto dal legislatore.

Conseguentemente, non corrisponde affatto al vero che la decisione dei giudici di Strasburgo abbia riflessi diretti e immediati sulla situazione di 957 persone che in Italia stanno scontando condanne all’ergastolo ostativo per reati di mafia e terrorismo.

Occorre piuttosto che il nostro legislatore, cioè la politica, quella dei facili proclami, intervenga presto a recepire il principio affermato dalla Corte europea, evitando quindi che i predetti ergastolani possano chiedere di accedere ai benefici previsti e avanzare poi ricorso nel caso i giudici di sorveglianza dovessero negarglieli. Niente affatto scontato inoltre, come pure detto da molti con un po’ troppa leggerezza, che i boss di Cosa nostra, ‘ndrangheta e camorra, i terroristi neri e rossi, i pluriomicidi e gli stragisti potrebbero vedersi riconoscere un indennizzo da parte dello Stato.

Diverse, e senza dubbio legittime, quelle osservazioni formulate da persone altamente qualificate come il procuratore Scarpinato, che per esempio ha sostenuto che la sentenza della Corte europea contiene la pericolosa affermazione che i condannati all’ergastolo ostativo non sono liberi di collaborare con la giustizia perché ciò comporta riconoscere implicitamente che lo Stato non sarebbe in grado di tutelare chi decida di collaborare con esso. Non è questa la sede per sviscerare il tema della dissociazione e quello della collaborazione con lo Stato, ma il punto focale resta il fatto che la Corte europea non ci ha imposto di abolire un istituto importante nella lotta alla criminalità, ci ha solo segnalato la necessità di superare l’attuale automatismo fra revoca della ostatività e collaborazione.

Il pallino, dopo le scelte che farà il legislatore, resterà nelle mani del giudice, al quale esprimerei la piena fiducia nella sua capacità di valutazione caso per caso delle eventuali condizioni in presenza delle quali poter o meno revocare il regime ostativo dell’ergastolano. La severità del giudizio non viene in alcun modo messa in discussione dalla Corte europea. La guardia resta alta e il fronte della lotta alla criminalità non può essere messo in crisi da queste decisioni che invece devono essere lette nell’ottica di attribuire maggior responsabilità decisionale a chi ricopre quel ruolo di giudice e tutore della legge e che ha sempre giustamente criticato il ricorso della politica a meccanismi di presunzione in grado di restringere la piena autonomia di valutazione.

Piuttosto, il 22 ottobre sullo stesso tema si esprimerà la Corte costituzionale. Dopo aver già dichiarato costituzionale l’ergastolo ostativo in passato, la Consulta dovrà ora decidere su un altro ricorso di un condannato per associazione mafiosa. Sarà interessante verificare che posizione prenderanno i nostri giudici delle leggi e se si creerà o meno un conflitto fra le Corti, ma questo è tutto un altro scenario di cui ci dovremo occupare in altre sedi.

Ciò che tuttavia occorre qui ribadire è che la decisione della Corte europea non induce alcun automatismo nella valutazione sulla permanenza del regime ostativo che di per sé non viene minimamente messo in discussione. Si tratterà di verificare come il nostro legislatore, quindi il Parlamento, riterrà di operare. Resta in ogni caso fatta salva la discrezionalità dei giudici e nessun automatismo abolitivo si profila all’orizzonte. Ogni allarmismo sulla decisione della Corte europea appare, lo ripetiamo, del tutto ingiustificato.

Come affermato dal portavoce di Amnesty International, i sentimenti dei familiari delle vittime di crimini orribili restano al primo posto tra le nostre preoccupazioni, condividendo le legittime esigenza di sicurezza espresse da più parti. Nondimeno, i diritti umani si devono applicare a tutti, tutti, non potendo che biasimare l’idea che a determinate persone non debba trovare applicazione il criterio della rieducazione della pena. L’auspicio è che le questioni delicate come queste conoscano adeguati approfondimenti da parte dei protagonisti della nostra vita pubblica e politica prima di formulare sentenze. Contro le quali non si può, ahi noi, ricorrere neanche alla Corte europea.

Antonio Pagliano (Professore in Diritto Processuale Penale, Università della Campania)

http://www.ilsussidiario.net – 14 ottobre 2019