Detenuti ex Art. 41 bis O.P., il semplice saluto tra persone di diverso gruppo di socialità non costituisce illecito disciplinare


L’Art. 41 bis c. 2 quater lett. f) dell’Ordinamento Penitenziario prevede, tra le altre cose, «la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità» sottoposti al regime detentivo speciale ex Art. 41 bis c. 2 O.P. Sulla base di tale divieto, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia con la Circolare n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017, all’Art. 4, stabiliva che “E’ vietata ogni forma di dialogo e comunicazione tra detenuti/internati appartenenti a gruppi di socialità diversi. Eventuali violazioni saranno valutate in sede disciplinare”.

Tali indicazioni, relative al divieto di comunicazione tra persone in regime detentivo speciale non appartenenti allo stesso gruppo di socialità, come peraltro rilevato dal Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale nel Rapporto tematico sul regime detentivo speciale 2016-2018 dell’8 gennaio 2019, «sono interpretate in maniera estremamente rigida ed estensiva» nella Casa Circondariale di L’Aquila, Istituto ove sono ristretti numerosi detenuti sottoposti al predetto regime. In tale Istituto anche salutare una persona facendo seguire al saluto anche il nome di battesimo viene considerato una violazione del divieto di comunicazione da sanzionare con la sanzione della esclusione dalle attività in comune cd. isolamento. Infatti, la Direzione della Casa Circondariale di L’Aquila, il 6 novembre 2016, prima ancora della emanazione della Circolare Ministeriale del 2 ottobre 2017, aveva diffuso un avviso a tutta la popolazione detenuta ristretta presso le Sezioni 41 bis O.P. comunicando che: «Come previsto dal comma quater, lettera f, dell’Art. 41 bis della Legge n. 354 del 1975, si rammenta alla popolazione detenuta il divieto di comunicare con appartenenti ad altri gruppi di socialità anche sotto forma di semplice saluto. Si evidenzia altresì, che l’inosservanza di tale divieto comporta responsabilità disciplinare in caso di violazione.» A tal proposito, il Garante Nazionale, che ha visitato tutte le Sezioni a regime detentivo speciale tra il 2016 e il 2018, ha potuto comunque osservare che «il divieto di saluto con il nome non è applicato in tutti gli Istituti in maniera omogenea e che soltanto nell’Istituto abruzzese comporta un numero elevato di sanzioni disciplinari.»

Il Garante Nazionale, nel suo Rapporto, aveva sottolineato «la necessità di mantenere rigorosamente la chiara differenza tra il divieto di possibile comunicazione e il divieto di parola: l’osservata attivazione di procedimento disciplinare per chi saluti – chiamandola per nome – una persona non del proprio gruppo di socialità, sembra avvicinarsi più a questa seconda ipotesi che non al necessario controllo sulla prima.» Pertanto, aveva provveduto a raccomandare che «sia dismessa la pratica constatata in alcuni Istituti di sanzionare disciplinarmente, anche con la sospensione dalle attività comuni, le persone detenute che si limitano a salutare un’altra persona ristretta pur chiamandola per nome, a meno che non ci siano elementi fondati e specifici che portino ad attribuire a tale gesto un significato diverso dal mero saluto.» e che «le procedure disciplinari siano sempre usate come meccanismi di ultimo impiego e l’isolamento solo in casi eccezionali, così come affermato dalle Regole Penitenziarie Europee.»

Purtroppo, la Casa Circondariale di L’Aquila, nonostante i numerosi provvedimenti irrogativi della sanzione disciplinare della esclusione dalle attività in comune – su reclamo giurisdizionale dei detenuti ex Art. 35 bis e 69 c. 6 lett. a) O.P. – siano stati tutti annullati dal Magistrato di Sorveglianza di L’Aquila e nonostante le precise raccomandazioni formulate dal Garante Nazionale dei Diritti delle persone detenute o private della libertà personale, non solo non ha smesso di infliggere ai detenuti la più grave delle sanzioni disciplinari ex Art. 39 c. 1 n. 5 O.P. ma ha provveduto ad impugnare, persino innanzi alla Corte di Cassazione tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, le decisioni della Magistratura di Sorveglianza favorevoli ai detenuti, chiedendone l’annullamento per la erronea applicazione della legge. I primi ricorsi sottoposti allo scrutinio del Giudice di legittimità sono stati quelli relativi ai reclami accolti dal Magistrato di Sorveglianza di L’Aquila e poi confermati dal Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila a carico del calabrese L.F.S., ristretto nell’Area Riservata denominata “Sezione Rossa” della Casa Circondariale abruzzese. Detto detenuto era stato, ripetutamente, punito dal Consiglio di Disciplina con la sanzione della esclusione dalle attività in comune perché alcune volte aveva salutato un’altro detenuto appartenente a un diverso gruppo di socialità.

La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in merito, ha però dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia. Anche la Procura Generale della Repubblica presso detta Corte nella sua requisitoria aveva chiesto il rigetto dei ricorsi. La Cassazione, con le Sentenze n. 4378/2020 e 4379/2020 del 20 dicembre 2019, entrambe depositate il 3 febbraio 2020, ha ritenuto corrette le Ordinanze n. 2530/2018 e 2529/2018 del 14 maggio 2019 del Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila, che avevano rigettato il reclamo del Dap avverso i provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza di L’Aquila che avevano accolto i reclami avanzati dal detenuto L.F.S, poiché il divieto di comunicazione tra detenuti sottoposti al regime ex Art. 41 bis O.P. appartenenti a diversi gruppi di socialità, «serviva ad evitare uno scambio di notizie e doveva essere costituito da uno scambio di contenuti: il mero saluto era, invece, una forma espressiva neutra, da cui non poteva evincersi il tipo di informazione scambiata. Lo scambio di un mero saluto non poteva essere assimilato ad una trasmissione verbale di contenuti ed informazioni, vietata appunto dalla normativa specifica.»

Emilio Enzo Quintieri

Cass. Pen., Sez. I, Sent. n. 4378 del 2020 (clicca per scaricare)

Cass. Pen. Sez. I, Sent. n. 4379 del 2020 (clicca per scaricare)

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