Spoleto, Illegittime le restrizioni per i detenuti 41 bis sui prodotti acquistabili al sopravvitto e sugli orari per cucinare


Lo scorso 9 maggio 2017 il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, Fabio Gianfilippi, con Ordinanza n. 772/2017, sollevava questione di legittimità costituzionale dell’Art. 41 bis c. 2 quater lett. f) O.P. nella parte in cui prevedeva l’assoluto divieto di cuocere i cibi per le persone detenute sottoposte al regime detentivo speciale per contrasto con gli Artt. 3 e 27 della Costituzione. Il 26 settembre 2018 la Corte Costituzionale (Presidente Giorgio Lattanzi, Redattore Nicolò Zanon), con Sentenza n. 186/2018, ha ritenuto fondata la questione sollevata dal Magistrato di Sorveglianza di Spoleto e, per l’effetto, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’Art. 41 bis c. 2 quater lett. f) O.P. Il 18 ottobre 2018 il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale, emana una Circolare, che modifica quella del 2 ottobre 2017, con la quale consente l’acquisto di un numero limitato di generi alimentari da cuocere, acquistabili al sopravvitto, affidando il compito alle Direzioni degli Istituti Penitenziari, di regolamentare il tempo in cui sarà consentito ai detenuti sottoposti al regime ex Art. 41 bis O.P. di cucinare, secondo due fasce orarie, una per il pranzo ed una per la cena, per preservare la salubrità degli ambienti, la salvaguardia dell’ordinata convivenza, il rispetto del lavoro del personale e non condizionare i tempi previsti per le attività trattamentali. Subito dopo, la Direzione della Casa di Reclusione di Spoleto (come tutti gli altri Istituti Penitenziari dotati di Sezioni 41 bis O.P.), ha adottato apposito ordine di servizio con il quale ha stabilito che le fasce orarie per cucinare siano: 11,00-14,00 per il pranzo e 16,30-19,00 per la cena.

Il 13 aprile 2019, Vincenzo Bonaddio, un detenuto calabrese ristretto nella Casa di Reclusione di Spoleto e sottoposto al regime speciale ex Art. 41 bis O.P., difeso dall’Avvocato Carmine Curatolo del Foro di Paola, ha proposto reclamo giurisdizionale ex Art. 35 bis e 69 c. 6 lett. b) O.P. al Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, lamentandosi delle limitazioni di cuocere i cibi al di fuori delle fasce orarie (11,00-14,00 e 16,30-19,00) e negli acquisti di generi alimentari al sopravvitto, suscettibili di cottura, disposte dall’Amministrazione Penitenziaria.

Il 1 luglio 2019, al termine dell’udienza, il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, Grazia Manganaro, con Ordinanza n. 1577/2019, ha ritenuto fondato il reclamo e, per l’effetto, lo ha accolto ordinando al Direttore della Casa di Reclusione di Spoleto di emettere nuovo ordine di servizio nel quale, disapplicate sul punto le circolari ministeriali contrastanti, sia consentito al detenuto reclamante di acquistare dal sopravvitto gli stessi cibi acquistabili presso le altre Sezioni dell’Istituto Penitenziario, e gli sia consentito di cucinarli senza previsione di fasce orarie particolari ad eccezione del limite già previsto della restituzione degli oggetti alle ore 20,00 e sino alle ore 7,00 di ogni giorno, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento con obbligo di informare il Magistrato di Sorveglianza dell’avvenuta ottemperanza.

Nel provvedimento, veniva precisato che la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 186/2018 aveva stabilito che la materia relativa alla limitazione della cottura dei cibi era tout court considerata al di fuori delle finalità proprie del regime differenziato, notoriamente volto ad impedire collegamenti del detenuto con posizioni di vertice in una consorteria criminale con i sodali ristretti o in libertà. Pertanto, occorreva garantire che i detenuti in regime differenziato siano sotto questo profilo particolare, assimilati in tutto ai detenuti delle Sezioni comuni e alta sicurezza. Non trovava alcuna giustificazione l’elenco dei generi alimentari da cuocersi acquistabili al sopravvitto più ristretto rispetto a quello in uso nelle Sezioni ordinarie perché discriminatorio e, allo stesso modo, essendo già prevista una fascia oraria delimitata nell’ambito della quale i ristretti in 41 bis sono dotati di strumenti per cucinare (7,00-20,00), dovendo poi restituirli, ulteriori fasce orarie prestabilite, non contemplate per i detenuti ristretti nelle Sezioni comuni o alta sicurezza dell’Istituto Penitenziario, si appalesavano analogamente discriminatorie (oltre a determinare proprio i pericoli che l’Amministrazione intenderebbe evitare in quanto i medesimi orari si sovrappongono, in tutto o in parte, con le pur limitate attività trattamentali svolte: ore all’aperto, colloquio mensile coi familiari, orari per effettuare la doccia, santa messa, di fatto limitando ulteriormente il tempo per cucinare i cibi). Inoltre, nessun problema vi era per quanto riguarda la salubrità degli ambienti, posto che i detenuti dispongono di stanze singole dotate di finestra e non disturbano, con eventuali odori o rumori, altri compagni, come invece ben può accadere, senza che perciò siano limitati i tempi in cui è possibile cucinare, in una Sezione ordinaria con stanza multipla. Per la stessa ragione, l’assenza di ulteriori fasce orarie, non sembra comportare un particolare aggravio delle attività di controllo sulla sicurezza, che si appuntano peculiarmente nella quotidiana restituzione degli oggetti atti a cucinare alle 20,00 e nella riconsegna alle 7,00 del mattino.

Come avviene sempre in questi casi, trattandosi di Ordinanza favorevole al detenuto, il Dipartimento l’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, ha provveduto immediatamente ad impugnarla senza darvi esecuzione (nonostante il reclamo non produca alcun effetto sospensivo ex Artt. 35 bis O.P. e 666 c.p.p.), proponendo reclamo innanzi al Tribunale di Sorveglianza di Perugia. L’11 giugno 2020, al termine dell’udienza, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, Presidente ed Estensore Nicla Flavia Restivo, con Ordinanza n. 712/2020, pronunciandosi sul reclamo proposto dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, sulle conformi conclusioni della Procura Generale della Repubblica di Perugia, lo ha ritenuto infondato ed immeritevole di accoglimento e, per l’effetto, rigettato, confermando integralmente l’Ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto.

Probabilmente, anzi sicuramente, anche il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Perugia non verrà eseguito e sarà impugnato dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, con ricorso presso la Corte di Cassazione.

Emilio Enzo Quintieri

Cassazione: Divieto di scambio di oggetti tra detenuti al 41 bis illegittimo. Intervenga la Corte Costituzionale


Il regime detentivo speciale ex Art. 41 bis O.P. torna davanti alla Corte Costituzionale. Ancora una volta per gli assurdi ed irragionevoli divieti imposti ai detenuti che nulla hanno a che vedere con le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna sottese al regime speciale. Circa un anno fa la Consulta con Sentenza n. 186/2018 (Presidente Giorgio Lattanzi, Relatore Nicolò Zanon) pronunciandosi sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Magistrato di Sorveglianza di Spoleto Fabio Gianfilippi, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’Art. 41 bis c. 2 quater lett. f) O.P., nella parte in cui prevedeva il divieto, per i detenuti sottoposti al regime differenziato, di cuocere cibi, per contrasto con gli Artt. 3 e 27 della Costituzione. La quaestio legitimitatis è stata ritenuta fondata dalla Corte, poiché il divieto di cuocere cibi è un divieto «privo di ragionevole giustificazione», «incongruo e inutile alla luce degli obbiettivi cui tendono le misure restrittive autorizzate dalla disposizione in questione». Per il Giudice delle Leggi non si trattava di «affermare, né per i detenuti comuni, nè per quelli assegnati al regime differenziato, l’esistenza di un “diritto fondamentale a cuocere i cibi nella propria cella”: si tratta, piuttosto di riconoscere che anche chi si trova ristretto secondo le modalità dell’Art. 41 bis O.P. deve conservare la possibilità di accedere a piccoli gesti di normalità quotidiana, tanto più preziosi in quanto costituenti gli ultimi residui in cui può espandersi la libertà individuale».

Nei giorni scorsi, la Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, con le Ordinanze n. 43436/2019 e n. 43437/2019 (Presidente Adriano Iasillo, Relatore Carlo Renoldi) nell’ambito dei ricorsi proposti dal Ministero della Giustizia, per mezzo dell’Avvocatura dello Stato, nei Procedimenti relativi a Gennaro Gallucci e Carmelo Giambò, entrambi sottoposti al regime detentivo speciale, il primo nella Casa di Reclusione di Spoleto ed il secondo nella Casa Circondariale di Terni, contro le Ordinanze del Tribunale di Sorveglianza di Perugia n. 1115/2018 e n. 1105/2018, che aveva accolto i reclami ex Art. 35 bis O.P. proposti dai due detenuti a seguito del divieto imposto dall’Amministrazione Penitenziaria di potersi scambiare oggetti di qualunque genere, ivi compresi i generi alimentari provenienti dai consueti canali (pacco famiglia, acquisti effettuati attraverso il circuito interno dell’istituto penitenziario in base al cd. mod. 72) anche se appartenenti al medesimo “gruppo di socialità”. Infatti, secondo i detenuti reclamanti, dallo scambio di oggetti, non poteva configurarsi alcun rischio per le finalità previste dall’Art. 41 bis O.P., considerato che i detenuti interessati dallo scambio, appartenendo al medesimo gruppo, erano già stati ammessi a fruire in comune la cd. socialità.

Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, accolse i reclami e, per l’effetto, disapplicò le determinazioni assunte dall’Amministrazione Penitenziaria (Circolari e Ordini di Servizio) ordinandole di emettere un Ordine di Servizio volto a consentire il passaggio di oggetti e di generi alimentari tra i detenuti facenti parte del medesimo gruppo di socialità, soprattutto perché essendo lo scambio di oggetti comunque limitato, in base alla previsione generale dell’Art. 15 del Reg. Es. O.P., a quelli di “modico valore”, con conseguente impossibilità di configurare alcuna “posizione di supremazia” tra i detenuti, il divieto di scambio tra soggetti del medesimo gruppo di socialità non poteva essere giustificato da ragioni di sicurezza, non rilevandosi alcuna congruità tra lo stesso e il fine perseguito dal regime differenziato, costituito dalla necessità di recidere i collegamenti tra il detenuto e l’associazione criminale di appartenenza. Infatti, dal momento che i detenuti riferibili al medesimo gruppo di socialità possono incontrarsi liberamente, doveva escludersi che, attraverso il divieto di scambio di oggetti di modico valore (e finanche di generi alimentari), potesse essere neutralizzato il pericolo per l’ordine e la sicurezza costituito dal passaggio di comunicazioni non consentite, potendo le stesse essere trasmesse oralmente. Su tali premesse, il Collegio ritenne, dunque, che il divieto in discussione si palesasse come «meramente vessatorio», tale da determinare una irragionevole disparità di trattamento tra detenuti ordinari e detenuti sottoposti al regime dell’Art. 41 bis O.P., con conseguente violazione del principio affermato dall’Art. 3 della Costituzione, coerentemente agli arresti della giurisprudenza costituzionale.

Il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione Paolo Canevelli, con requisitoria scritta, condividendo l’Ordinanza impugnata per aver interpretato la norma restrittiva in maniera rispettosa dei fondamentali principi costituzionali, così come ricostruiti dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale la quale, in più occasioni, ha affermato la ingiustificata disparità di trattamento tra detenuti ordinari e detenuti sottoposti al regime penitenziario differenziato in tutti i casi in cui le limitazioni imposte a questi ultimi non siano funzionali all’obiettivo primario del regime ex Art. 41 bis O.P., costituito dall’escludere i contatti tra il detenuto e il gruppo criminale di riferimento, ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti dal Ministero della Giustizia.

La Corte di Cassazione, atteso che la funzione della sospensione del regime penitenziario ordinario ex Art. 41 bis O.P. deve essere individuata, secondo quanto più volte sottolineato dalla Corte Costituzionale, nella necessità di rescindere i collegamenti ancora attuali sia tra i detenuti che appartengano a determinate organizzazioni criminali, sia tra gli stessi e gli altri componenti del sodalizio che si trovano in libertà, ha ritenuto di dover sollevare d’ufficio, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli Artt. 3 e 27 della Costituzione, dell’Art. 41 bis c. 2 quater lett. f) O.P. Per la Cassazione, mentre la previsione secondo cui l’Amministrazione Penitenziaria deve assicurare il divieto assoluto di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità appare effettivamente funzionale a garantire gli obiettivi di prevenzione della misura, l’ulteriore disposizione, concernente il divieto di scambio di oggetti, indifferentemente, a tutti gli altri ristretti, ancorché appartenenti al medesimo gruppo di socialità, non può, invece, ritenersi funzionale a fronteggiare alcun pericolo per la sicurezza pubblica, assumendo «una portata meramente afflittiva». Mentre nel primo caso, infatti, lo scambio di oggetti potrebbe consentire di veicolare informazioni tra soggetti che, in quanto assegnati a differenti gruppi di socialità, l’Amministrazione ha ritenuto, sulla base di una valutazione in concreto, non debbano essere ammessi a comunicare proprio per interrompere ogni forma di relazione e per ovviare al pericolo della circolazione di determinate conoscenze, nella seconda ipotesi tale essenziale esigenza è, per definizione, inesistente, dal momento che proprio la comune appartenenza al medesimo gruppo consentirebbe, a monte, lo scambio di qualunque contributo informativo; e ciò senza dover ricorrere, appunto, allo scambio di oggetti. Nè potrebbe ritenersi che il divieto di scambio di oggetti possa giustificarsi in rapporto alla necessità di impedire che taluno dei soggetti del sinallagma possa, attraverso tale operazione, acquisire una posizione di supremazia nel contesto penitenziario.

Per tali ragioni, la Corte di Cassazione, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’Art. 41 bis c. 2 quater lett. f) O.P., con riferimento agli Artt. 3 e 27 della Costituzione, «nella parte in cui prevede che siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di scambiare oggetti per i detenuti in regime differenziato appartenenti al medesimo gruppo di socialità», disponendo la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo i giudizi in corso, nonché la notifica al ricorrente Ministero della Giustizia, ai detenuti reclamanti, al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Emilio Enzo Quintieri

Cass. Pen., Sez. I, Ord. n. 43436 del 2019 (clicca per scaricare)

Cass. Pen., Sez. I, Ord. n. 43437 del 2019 (clicca per scaricare)

L’ex Pm Carofiglio : la scelta di collaborare, in un Paese civile, può essere sollecitata ma non imposta


Dopo la bocciatura di Strasburgo, mercoledì è attesa la pronuncia della Consulta sull’ergastolo ostativo che nega i benefici a chi non collabora. “Sì alla speranza dopo una lunghissima detenzione e un radicale ravvedimento. Ma l’ergastolo deve restare”.

Dice così a Repubblica Gianrico Carofiglio, romanziere ed ex pm. La Corte di Strasburgo ha bocciato l’ergastolo “duro”, detto “ostativo”, che fissa un principio, nessun beneficio a chi non collabora.

In attesa della decisione della Corte Costituzionale giuristi, opinionisti e magistrati si dividono. Lei da che parte sta?

“Non condivido l’idea di irrigidire la diversità di opinioni su un argomento così delicato. Dunque mi permetta di dire che non sto da nessuna parte o meglio, sto dalla parte della Costituzione che all’articolo 27 prevede che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

“Fine pena mai”: non è un giusto deterrente per chi ha soppresso scientemente una vita?

“Non sono favorevole all’abolizione dell’ergastolo. Ci sono reati di eccezionale gravità che richiedono pene altrettanto gravi. Deve però essere prevista la possibilità che anche i condannati all’ergastolo, dopo un lunghissimo periodo di detenzione in cui abbiano mostrato un radicale ravvedimento, possano avere una speranza”.

Strasburgo è contro una detenzione “inumana e degradante”. Ma chi è entrato a far parte di Cosa nostra, dove l’omicidio è la regola, e magari ha compiuto una strage, ha diritto a una riabilitazione?

“Non lo dico io, lo dice la Costituzione. Naturalmente rispetto a certi reati come quelli di mafia e di terrorismo i criteri per valutare l’eventuale ravvedimento devono essere particolarmente severi”.

Tra i diritti dei singoli e la tutela e la sicurezza della collettività non è obbligatorio scegliere la seconda?

“Attenzione: dire che si debba scegliere fra diritti dei singoli e tutela della collettività ci mette su una china pericolosissima. Alla fine di questa china ci sono i giudizi sommari senza garanzie e lo stato di polizia. Bisogna garantire la sicurezza della collettività senza violare i diritti costituzionalmente garantiti”.

Magistrati come Grasso, Scarpinato, Di Matteo, Cafiero De Raho, Roberti, Tartaglia, considerano la richiesta di Strasburgo un antistorico cedimento alla mafia. E con loro stanno i parenti delle vittime. Gli si può dar torto?

“Mi sono occupato di criminalità mafiosa, come pm, per oltre dodici anni. Su mia richiesta sono stati comminati centinaia di anni di carcere e decine di ergastoli. Si figuri se non sono sensibile al tema e alle ragioni dei familiari delle vittime. Ciò detto: la giusta, severa punizione di gravi reati non deve trasformarsi in spietata vendetta contraria al senso di umanità e alla Costituzione. Non si può negare a priori un beneficio a chi dopo aver scontato decine di anni di carcere provi di aver compiuto un proficuo percorso rieducativo e di aver troncato i collegamenti con le realtà criminose di provenienza. Bene sottolineare poi che la sussistenza di questi presupposti sarà sempre sottoposta al controllo di un Magistrato di Sorveglianza, senza la cui autorizzazione nessuno potrà ottenere benefici penitenziari”.

Ha letto le parole di Elvio Fassone su Repubblica? Dopo aver comminato un ergastolo questo giudice ritiene che a quel detenuto non si possa precludere comunque un futuro…

“Sono completamente d’accordo con Fassone. È stato uno straordinario magistrato ed è un uomo di grande cultura non solo giuridica”.

Riina chiedeva nel1993, mentre pianificava le stragi di Roma, Firenze e Milano, e dopo aver ucciso Falcone e Borsellino, che lo Stato cedesse su ergastolo e 41bis. Non basta per rendersi conto che resiste una specificità criminale italiana da cui non si può prescindere?

“Infatti di questa specificità criminale bisogna tenere conto. I criteri per l’eventuale attenuazione dell’ergastolo ostativo, devono essere particolarmente stringenti. Io credo si debba istituire, in questa materia, quello che in gergo tecnico si chiama “presunzione relativa”. Tradotto per i non addetti ai lavori: sì presume che un condannato per mafia o per terrorismo sia comunque pericoloso a meno che non venga fornita la “prova” del contrario. Il Giudice di Sorveglianza potrebbe concedere dei benefici solo dopo un lungo periodo di detenzione, in presenza di una radicale critica del passato criminale e una sicura cessazione di ogni rapporto coni contesti di provenienza”.

Perché non è sufficiente la clausola dell’articolo 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario per cui l’accesso ai benefici è possibile solo se il detenuto collabora rompendo per sempre con il suo passato?

“Perché, a tacere d’altro, ci sono molti casi, dopo anni di detenzione, in cui la collaborazione è impossibile. E perché ci sono casi in cui un soggetto ha deciso di non collaborare (e la scelta di collaborare, in un paese civile, può essere sollecitata ma non imposta) ma ha comunque cambiato vita, troncando i rapporti con l’ambiente criminale di origine”.

Ammorbidire l’ergastolo non rende inutile la spinta stessa a collaborare?

“Nessuno vuole ammorbidire l’ergastolo. Bisogna solo rendere la normativa antimafia compatibile con la Costituzione. Chi decide di collaborare seriamente lo fa per un concorso di ragioni. Anche evitare lunghissimi anni di carcere duro. E questa motivazione rimarrà del tutto integra anche dopo un eventuale intervento su questa normativa. Non dimentichiamo che tutto il discorso fatto non riguarda il 41 bis, la norma che prevede il carcere duro per i mafiosi. La norma è fondamentale per il contrasto delle mafie e rimane, giustamente, intatta e operativa”.

Liana Milella

La Repubblica, 21 ottobre 2019

Prof. Sergio Moccia: Lo Stato di diritto non conosce eccezione alle regole che pone. L’ergastolo ostativo è incostituzionale


La Grand Chambre della Corte europea per i diritti dell’uomo ha deciso di invitare l’Italia a modificare la legge che dispone l’ergastolo ostativo, quello, cioè, effettivamente senza fine, a meno che il recluso non decida di collaborare. In realtà la Grand Chambre ha ribadito quanto la Corte aveva già stabilito in una decisione del giugno scorso, contro cui il Governo italiano aveva presentato ricorso evidenziando, tra l’altro, la conformità della sanzione alla Costituzione italiana, stabilita nel 2003 da una decisione “tartufesca” della Corte costituzionale, che grida vendetta per la sua inconsistenza argomentativa.

In poche parole, secondo la Corte l’ammissione al beneficio è l’esito di una “libera scelta del condannato” di collaborare e quindi non viene in discussione l’art.27 c. 3 Cost.; ma la Corte non tiene conto che questa libera scelta può essere condizionata dai possibili riflessi sui familiari e del fatto che chi sia innocente, eppur condannato, non abbia alcun modo di “collaborare”, a meno di inventarsi qualcosa.

Tre, invece, gli argomenti – di ben altra consistenza, civile e giuridica – alla base della decisione della Corte europea dei Diritti umani (Cedu): in primo luogo, il contrasto con il principio di difesa della dignità umana di una norma che non consente a chi sia privato della libertà di poterla, a determinate condizioni, riacquistare; quindi, l’inconsistenza della presunzione di pericolosità a fronte della mancata collaborazione, senza considerare i progressi del singolo sulla via della legalità; ed infine il dubbio forte sulla libertà della scelta, tenuto conto delle possibili gravi conseguenze nei confronti di terzi.

Originariamente, a norma dell’art. 4-bis ord. penit., non è consentita l’applicazione dei benefici penitenziari, tra cui la liberazione anticipata, per gli “irriducibili” di mafia e terrorismo, per il solo fatto della mancata “collaborazione”. Inoltre, l’art. 41-bis ord. penit., per “gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica”, dà la facoltà di sospendere il trattamento rieducativo, ben oltre quanto richiesto da legittime esigenze di isolamento dall’esterno: il che altro non significa che l’adozione del carcere duro. Le due norme tracciano orientamenti rigoristico-deterrenti che poco hanno a che vedere con le disposizioni costituzionali in materia.

In generale, la via per ottenere i benefici per gli ergastolani è prevista valutando il percorso rieducativo e di reinserimento (formazione professionale, attività lavorativa e così via) a cui il recluso partecipa durante la permanenza in carcere. A questo punto non ha alcun fondamento razionale la presunzione assoluta secondo cui la mancata “collaborazione” sia in ogni caso ascrivibile all’assenza di progressi nella direzione della rieducazione. D’altro canto, come fa notare la Cedu, punire la mancata “collaborazione” non ha altro significato che effettuare violenza alla libertà morale del recluso, in palese violazione dell’art. 3 Cedu, che vincola anche l’Italia: norma posta a presidio della dignità umana, di cui è componente essenziale la libertà morale. A ciò si aggiunga che l’art. 27 c. 3, oltre al basilare principio di rieducazione, nella prima parte sancisce solennemente il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità.

Si replica diffusamente, anche da parte di chi dovrebbe avere contezza di Costituzione e Convenzioni, che il superamento della micidiale combinazione normativa, che dà vita all’ergastolo “ostativo duro”, sarebbe visto come un segnale di debolezza e pregiudicherebbe la lotta alle mafie, laddove la coazione a collaborare – in spregio alla normativa costituzionale e convenzionale vigente – rappresenterebbe uno strumento vincente.

Ma, a questo punto, visto che per esigenze di sicurezza o di ordine si possono impunemente violare norme fondamentali, viene da chiedersi perché non utilizzare mezzi più efficaci, più sbrigativi al fine di “ottimizzare” le “collaborazioni”.

Chi stabilisce qual è il limite della violazione della dignità umana? La verità è che lo stato di diritto non conosce eccezione alle regole che pone, pena la sua stessa credibilità. Insomma, si abbia il coraggio di abrogare l’art.27 c. 3 e si rinunci alla Cedu, se si vogliono perseguire in materia penale prospettive diverse dallo stato di diritto.

Il sistema penale a fondamento costituzionale ha la finalità di assicurare il singolo e la pacifica coesistenza fra i consociati, ma non di adottare qualsiasi mezzo ritenuto idoneo al suo perseguimento, altrimenti verrebbe in discussione uno dei due compiti fondamentali: la tutela del singolo. In altri termini è consentito l’intervento penale, ma sempre nel rispetto assoluto di predeterminate garanzie, dettate dalla Costituzione e dalle Convenzioni.

Ciò di cui si discute non è la convenienza dello scopo, ma la conformità dei mezzi adoperati rispetto all’assetto fondamentale dell’ordinamento giuridico.

In questa prospettiva l’intervento penale si giustifica se riesce ad armonizzare la sua necessità per il bene della società con il diritto, anch’esso da garantire, del soggetto al rispetto dell’autonomia, dunque della libertà e della dignità della sua persona.

Sergio MocciaEmerito di Diritto Penale Università degli Studi di Napoli Federico II

Il Manifesto, 18 ottobre 2019

“Così ho vinto la battaglia contro il fine pena mai”. Parla l’Avv. Antonella Mascia difensore di Marcello Viola


A 58 anni, la veronese Antonella Mascia è l’avvocato che ha seguito il caso del mafioso Marcello Viola di fronte alla Corte europea dei diritti dell’Uomo. Già nel giugno scorso, Strasburgo le aveva dato ragione: gli articoli 4bis e 58ter dell’ordinamento penitenziario (che vietano permessi e semilibertà a chi non collabora con la Giustizia) violano i diritti umani. Ora la Grande Chambre ha respinto l’opposizione dell’Italia, che chiedeva un nuovo giudizio. Capitolo chiuso, e il nostro Paese dovrà tenerne conto.

Piaccia o meno la decisione dei giudici, resta che a discutere di diritti dei detenuti con questa donna – una pasionaria alla Erin Brockovich – si finisce con l’affrontare temi molto più ampi, compresa la difficoltà che incontrano tantissime donne a coniugare figli e carriera. Ma prima della vita privata, ci sono gli echi delle polemiche scatenate dalla decisione della Grande Chambre. E l’avvocato Mascia sembra voler subito ribattere a chi l’accusa di aver fatto un favore ai boss della criminalità organizzata.

“La mafia è una cosa orribile. Ma uno Stato civile non può fare delle leggi che calpestano la dignità delle persone, decidendo a priori che “se un criminale non collabora allora è pericoloso”. E se non lo facesse perché è innocente? Oppure per il timore di ritorsioni? Senza contare che c’è chi entra nel programma di collaborazione solo per ottenere sconti di pena. Insomma, pentiti e redenti non sempre coincidono”.

Dicono che se un giorno alcuni criminali come il boss Leoluca Bagarella o la brigatista Nadia Lioce otterranno dei permessi premio, la colpa sarà soltanto sua…

“Già. Mi ha sorpreso la superficialità di alcuni commenti politici, ma anche il livore dimostrato da alcuni giuristi che sembrano voler soffiare sulla paura, invece di fare chiarezza”.

Doveva metterlo in conto: in fondo ora l’Italia dovrà modificare l’ergastolo ostativo, che è il cardine della lotta alla mafia…

“Il timore è che senza lo spauracchio del “fine pena mai”, i mafiosi non collaboreranno più. In realtà non esiste alcun automatismo: semplicemente all’ergastolano andrà riconosciuto il diritto di chiedere permessi premio o altri benefici. Se accogliere o meno questa domanda, però, lo deciderà il giudice: nel caso rappresenti ancora un pericolo per la società, il detenuto rimarrà in carcere. Insomma, è stata una battaglia per garantire dei diritti, non per conquistare dei privilegi”.

Ne è valsa la pena?

“Certo. E vedrà che prima o poi lo capiranno”

Capiranno che cosa?

“Che ho reso un grande servizio al mio Paese”.

Come c’è finita un’avvocatessa veronese a combattere al fianco di un condannato per mafia?

“Mi interessava la sua battaglia. Ormai da tempo mi sento libera di occuparmi esclusivamente di cause legali che riguardano i diritti civili, la salvaguardia dell’ambiente, la salute…”.

Un’idealista…

“Sì, mi batto per degli ideali. Quando lavoravo a Verona mi occupavo di tutelare i diritti dei migranti per conto della Cgil ed ero l’avvocato di Legambiente. Oggi che ho uno studio a Strasburgo faccio causa allo Stato per non aver impedito l’avvelenamento della Terra dei Fuochi, mi occupo di maltrattamenti da parte delle forze dell’ordine e di come portare di fronte alla Corte europea l’inquinamento da Pfas che ha colpito il Veneto”.

Perché proprio Strasburgo?

“Perché sento di poter fare la differenza. Le sentenze della Corte europea incidono sulla vita di milioni di persone. E poi perché qui riesco a coniugare lavoro e vita privata”.

A Verona non ci riusciva?

“L’Italia ha ancora tanta strada da fare sul fronte del diritto di vivere appieno l’essere genitore. Nel 2000 mi sono ritrovata di fronte a un’evidenza: realizzarmi professionalmente significava dover trascurare il mio bambino, non potergli stare accanto e guidarlo nella crescita come avrei voluto. Insomma, non riuscivo a fare bene sia la mamma che l’avvocato. Così, quando mio marito ha ricevuto la proposta di lavorare in Francia, ho accettato di seguirlo”.

Ha ricominciato da zero…

“Per un anno e mezzo mi sono concentrata sulla famiglia. Poi è arrivata l’opportunità di uno stage di tre mesi alla Corte europea dei diritti dell’Uomo. Avevo 42 anni e gli altri stagisti erano tutti giovanissimi. Me la sono cavata bene e sono arrivati dei contratti a tempo determinato. Lì ho capito quanto sia importante l’Europa e il suo apparato giudiziario”.

Quando è tornata a indossare la toga?

“Mentre lavoravo ho cominciato ad approfondire gli argomenti di cui mi occupavo tutti giorni. Così ho conseguito un master in Diritto internazionale e Diritti dell’Uomo, presso l’Università Shuman di Strasburgo. Giorno dopo giorno, sentivo il bisogno di mettere a frutto ciò che stavo imparando. Tradotto: ho capito di voler tornare a fare l’avvocato. Ci sono riuscita nel 2010, quando ormai ero sulla soglia della cinquantina: ho aperto il mio ufficio legale a Strasburgo, iniziando a collaborare con alcuni studi in Italia”.

Oggi riesce a conciliare l’essere una mamma e un avvocato?

“Ora mio figlio è un adulto e io riesco a dedicare molto più tempo al lavoro. Ma intanto ho imparato a bilanciare le esigenze personali e quelle professionali. Spero che altre colleghe ci riescano. Anche in Italia”.

Andrea Priante

Corriere di Verona, 10 ottobre 2019

La Corte di Strasburgo boccia l’ergastolo ostativo. Il Dap : su 1.633 ergastolani, 1.106 sono ostativi, 156 dei quali al 41 bis


Il Collegio della Grande Chambre della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo, nella sua ultima seduta del 7 ottobre, ha deciso di respingere il ricorso proposto dal Governo Italiano contro la sentenza pronunciata il 13 giugno 2019 nella causa Marcello Viola contro Italia (ricorso n. 77633/16) dalla Prima Sezione della stessa Corte, presieduta dal Presidente, il greco Linos-Alexandre Sicilianos, con la quale veniva dichiarata la illegittimità convenzionale del carcere a vita, cd. “ergastolo ostativo” con l’Art. 3 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali che proibisce, in termini assoluti, la tortura ed ogni altro trattamento o pena inumana e degradante.

Il ricorrente, Marcello Viola, di Taurianova (Reggio Calabria), condannato all’ergastolo con due anni e due mesi di isolamento diurno per diversi omicidi, associazione a delinquere di stampo mafioso, sequestro di persona, occultamento di cadavere ed altro (anche se lui si è sempre proclamato innocente), ininterrottamente detenuto dal 1996 ed attualmente ristretto presso la Casa di Reclusione di Sulmona (L’Aquila), è stato rappresentato dall’Avvocato Antonella Mascia del Foro di Verona e dagli Avvocati Barbara Randazzo e Valerio Onida del Foro di Milano. Viola, per circa 6 anni (per la precisione dal 22 luglio 2000 al 23 marzo 2006), è stato sottoposto anche al regime detentivo speciale 41 bis, poi revocato a seguito della decisione emessa dal Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila (il 14 marzo 2006). In più occasioni (nel 2011 e nel 2015) ha chiesto alla Magistratura di Sorveglianza di L’Aquila di poter fruire dei permessi premio previsti dall’Art. 30 ter dell’Ordinamento Penitenziario nonché della liberazione condizionale, istituto previsto dall’Art. 176 del Codice Penale. Ma ogni sua richiesta è stata rigettata (anche dalla Corte di Cassazione nel 2016) poiché, pur avendo espiato il quantum di pena stabilito, mantenuto regolare condotta e partecipato al trattamento rieducativo predisposto dall’Amministrazione Penitenziaria (tra l’altro si è laureato in biologia, medicina e chirurgia e, da ultimo, si è iscritto al corso di laurea in economia aziendale), non aveva mai inteso collaborare con la Giustizia ex Articolo 58 ter dell’Ordinamento Penitenziario, condizione indispensabile sia per essere ammesso ai benefici premiali che alla liberazione condizionale, secondo quanto stabilito dall’Art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario. L’ergastolano Marcello Viola, in circa 30 anni della sua carcerazione, è stato detenuto negli Istituti Penitenziari di Reggio Calabria, Vibo Valentia, Asinara, Palmi, Messina, Livorno, Novara, Torino, Ascoli Piceno, L’Aquila e Sulmona.

A questo punto, il ricorrente, atteso che l’Italia non offriva alcuna possibilità di riduzione della pena per i condannati all’ergastolo per uno dei reati di cui all’Art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario, avendo esaurito le vie giurisdizionali interne, si è rivolto alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo per lamentare che la sua detenzione era in contrasto con l’Art. 3 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali. Viola, nel suo ricorso, rappresentava alla Corte di Strasburgo che non aveva la possibilità di ottenere nemmeno la grazia, prevista dall’Art. 174 del Codice Penale, poiché il Presidente della Repubblica non ha mai utilizzato tale potere nei confronti di nessuno dei condannati all’ergastolo ostativo, circostanza che non è stata smentita in alcun modo dal Governo Italiano il quale, durante il giudizio, ha cercato di contestare le affermazioni del ricorrente sostenendo che la pena dell’ergastolo era de jure e de facto riducibile e non perpetua, come peraltro ribadito in diverse sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione italiana.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, premesso che la dignità umana, che si trova al centro stesso del sistema messo in atto dalla Convenzione, impedisce di privare una persona della sua libertà in maniera coercitiva senza operare nel contempo per il suo reinserimento e senza fornirgli una possibilità di recuperare un giorno tale libertà, ha ritenuto che la pena dell’ergastolo inflitta al ricorrente, in applicazione dell’Articolo 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario, detta «ergastolo ostativo», limiti eccessivamente la prospettiva di liberazione dell’interessato e la possibilità di un riesame della sua pena. Pertanto, tale pena perpetua, contrariamente a quanto sostenuto dal Governo Italiano, non può essere definita riducibile ai fini dell’Articolo 3 della Convenzione e, per l’effetto, rigettate le eccezioni formulate dal Governo Italiano, ha dichiarato a sei voti contro uno (quello del Giudice polacco Krzysztof Wojtyczek), cioè a larghissima maggioranza, che vi è stata violazione all’Art. 3 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali, condannando l’Italia, anche al pagamento delle spese sostenute dal ricorrente, quantificate in 6.000 euro, da versare entro tre mesi dal momento in cui la sentenza diverrà definitiva.

Secondo il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, attualmente negli Istituti Penitenziari italiani, sono ristretti 60.894 detenuti, di cui 36.903 con posizione giuridica definitiva. Tra questi, gli ergastolani “puri” (cioè quelli condannati alla pena dell’ergastolo su cui non pende alcun altro giudizio definitivo) sono 1.633, di cui 1.106 sono ergastolani “ostativi”, ai sensi dell’Art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario. Inoltre, dei 1.633 ergastolani definitivi, 773 sono in carcere da oltre 20 anni e 454 da oltre 25 anni; dei 1.106 ergastolani ostativi, 628 sono in carcere da oltre 20 anni e 375 da oltre 25 anni. Infine, gli ergastolani definitivi condannati anche per associazione a delinquere di stampo mafioso ex Art. 416 bis del Codice Penale sono 944, quelli ai quali è applicato anche il 41 bis sono 101 in carcere da oltre 20 anni e 55 in carcere da oltre 25 anni. Alla pena in concreto espiata, deve aggiungersi anche la liberazione anticipata ex Articolo 54 dell’Ordinamento Penitenziario per cui gli ergastolani ristretti da oltre 20 anni, hanno superato i 25 anni di carcerazione, mentre quelli ristretti da oltre 25 anni, hanno superato i 30 anni di reclusione.

Nelle prossime settimane e, più precisamente, il 22 ottobre 2019, a seguito di due ordinanze remissive sollevate dalla Corte di Cassazione il 20 dicembre 2018 e dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia il 28 maggio 2019, la Corte Costituzionale (Giudice Relatore Nicolò Zanon) all’esito della Udienza Pubblica in cui, tra gli altri, interverranno il Garante Nazionale dei Diritti delle persone detenute o private della libertà personale, l’Associazione Radicale Nessuno Tocchi Caino e l’Unione delle Camere Penali Italiane, si dovrà pronunciare sulla legittimità costituzionale dell’Articolo 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario ritenuto in contrasto con gli Articoli 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui esclude che il condannato all’ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’Articolo 416 bis del Codice Penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste di cui sia stato partecipe, che non abbia collaborato con la Giustizia, possa essere ammesso alla fruizione di un permesso premio.

Emilio Enzo Quintieri

Corte Edu, I sez., sent. 13 giugno 2019, Viola c. Italia (clicca per scaricare)

Comunicato della Cancelleria della Corte sulla decisione della Grande Chambre del 08 ottobre 2019 (clicca per scaricare)

Il Garante Nazionale dei Detenuti Palma: “Gli arresti non servono, se manca la rieducazione non c’è più sicurezza”


Il Garante nazionale dei detenuti lancia l’allarme: “Senza reinserimento le azioni politiche sono destinate al fallimento”. “In cella c’è tutto ciò che non affrontiamo più. Dalle malattie mentali alla povertà, dalle dipendenze alle diseguaglianze”.

Quando si parla di sicurezza, si pensa solo ad arrestare la gente. E spesso ci si dimentica una cosa delle persone in galera: prima o poi usciranno. E se non facciamo niente per recuperarli, il problema non è solo loro, ma anche nostro, perché ritorneranno a delinquere”.

Mauro Palma, matematico e giurista, già fondatore e presidente dell’associazione Antigone, del Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e del Consiglio europeo per la cooperazione penalistica, è l’attuale Garante nazionale dei detenuti.

È abituato a navigare controcorrente, come quando pubblicò un rapporto molto critico sul regime del 41bis, il carcere duro per i mafiosi. “So che parlare di temi come la rieducazione e il recupero dei carcerati non va molto di moda ma il mio non è un discorso buonista: io parlo di prevenzione della sicurezza”.

Cosa intende, professore?

“Non possiamo solo occuparci di come rinchiudere le persone. È fondamentale, anche per la sicurezza delle nostre città, accompagnarne il percorso di ritorno alla vita civile. Altrimenti è un circuito vizioso. Sento invocare spesso la galera. Attenzione: questo approccio non è la soluzione, ma un rinvio dei problemi”.

Può spiegare meglio?

“È semplice: il 70% delle persone che scontano una pena in cella, nell’arco di 5 anni torna a commettere reati. In carceri modello, come Bollate, dove i detenuti lavorano e le celle non sono chiuse, questa percentuale scende al 18-20%”.

Una delle critiche a questo argomento mette in luce il fatto che quei detenuti sono selezionati a monte.

“È vero. Io non affermo che tutti possano essere rieducati. Penso però che potremmo limitare, e molto, i danni. Tra il 70 e il 20% c’è un mondo”.

Chi c’è oggi è in prigione?

“Purtroppo il carcere è un contenitore di questioni irrisolte”.

A cosa si riferisce?

“Parlo di povertà, di dipendenze, di malattie mentali. Più lo Stato si indebolisce, e rende più fragili le strutture sul territorio, il welfare, più deleghiamo tutto alla repressione. Ma è un’illusione”.

Qual è la fotografia delle carceri oggi?

“Quella di un mondo diseguale. Basta guardare i numeri: bassa alfabetizzazione, spesso nessun posto dove andare. È chiaro che una volta fuori, senza un accompagnamento, sostegno, si troveranno disorientate. Oggi stiamo ritornando a una situazione simile a quella del Regno d’Italia: in carcere c’è soprattutto marginalità”.

Che tipo di reati scontano i carcerati in Italia?

“La metà dei 60mila detenuti italiani sono in carcere per droga. Cinque su sei, parliamo di circa 50mila persone, se aggiungiamo a questa popolazione chi ha commesso reati contro il patrimonio o predatori. Droga, furti, rapine. Ovvero i reati con la più alta percentuale di recidiva”.

Quali sono le sue ricette?

“Prima di tutto bisogna ridare responsabilità ai detenuti. Il lavoro è un modo di affrancarsi, ma le percentuali sono molto basse. Ciò che accade spesso è il contrario: l’infantilizzazione di queste persone. Se trattiamo degli adulti come fossero bambini, se li teniamo a non fare niente, non usciranno mai dalla mentalità assistenzialista. Una volta fuori, si aspetteranno un sostegno che non arriverà. E quindi ritorneranno sulla vecchia strada”.

Cosa manca?

“Percorsi che indirizzino la seconda fase, il reinserimento. Penso a commissioni che seguano il detenuto, lo supportino ed eventualmente valutino se merita o no di compiere un percorso di riabilitazione. Una sorta di libertà vigilata, un organo di supporto e controllo. E fino a questo punto non ho ancora fatto cenno a un altro aspetto: che la pena debba tendere alla rieducazione lo dice la nostra Costituzione”.

Ritorniamo alla questione sicurezza. I reati diminuiscono, ma aumenta l’insicurezza. Come lo spiega?

“Da un lato è un meccanismo psicologico. La società italiana di trent’anni fa era molto più violenta, c’erano il doppio degli omicidi. Oggi ci sono meno crimini violenti. E l’allarme sociale arriva dalla minaccia alle cose. Un fenomeno tipico di una società che si è arricchita”.

Le periferie sono in forte sofferenza…

“Quando dico che non si può pensare di risolvere il problema sicurezza solo con il carcere, penso soprattutto alle periferie. Un tempo c’erano le parrocchie, i partiti. Oggi tutto questo non c’è più. Dobbiamo trovare vie per rendere il territorio vivo, ricreare un senso di comunità”.

Esistono soluzioni?

“Dovremmo investire nella battaglia contro la dispersione scolastica, finanziare chi intercetta ragazzini che stanno sulla strada invece di andare a scuola. Dovremmo lavorare sulle dipendenze, sostenere il lavoro e le strutture sul territorio. Più questi presidi vanno in difficoltà, più il senso di insicurezza crescerà. La scorciatoia repressiva piace perché è più rassicurante e immediata. In inglese è più facile che in italiano, dove l’ambiguità è anche linguistica. Sicurezza si dice con due parole: “security” e “safety”. Noi pensiamo molto alla prima, sperando che arrivi anche la seconda. Mai due concetti sono diversi. Non saremo più “safe” solo con politiche securitarie”.

Marco Grasso

Il Secolo XIX, 4 giugno 2019

Battisti: revoca 41 bis ? commutazione pena ? benefici penitenziari ? Qualche mio chiarimento …


In riferimento alla vicenda di Cesare Battisti ne sto leggendo di tutti i colori: chi scrive che abbia reso dichiarazioni confessorie al Pubblico Ministero di Milano per ottenere la “revoca del 41 bis”, la “commutazione della pena dell’ergastolo”, altri ancora scrivono che lo abbia fatto per ottenere “benefici penitenziari”, tipo la “libertà vigilata” ed il “lavoro esterno”. 

Qualche mio chiarimento ….

1) quanto alla “revoca del 41 bis”: Battisti, al pari di tutti gli altri detenuti “politici” condannati per analoghi fatti delittuosi, non è sottoposto al regime detentivo speciale 41 bis O.P. ma assegnato ad una Sezione di Alta Sicurezza (AS2) presso la Casa Circondariale di Oristano. Se ci fossero stati i presupposti per applicargli il regime speciale, la DDAA, la DNAA, il DAP ed il Ministero della Giustizia, avrebbero subito proceduto ad attivare il relativo procedimento per quanto di competenza;

2) quanto alla “commutazione della pena dell’ergastolo”: Battisti, tramite il suo difensore, ha correttamente proposto un “incidente di esecuzione” alla Corte di Assise di Appello di Milano cioè l’organo giurisdizionale che lo ha condannato e che è funzionalmente competente a conoscere ogni questione afferente l’esecuzione del provvedimento irrevocabile. Il Giudice dell’Esecuzione, al di là di quel che si legge da tutte le parti, non può “commutare la pena” poiché tale potere è attribuito, in via esclusiva, al Presidente della Repubblica, ex Art. 87 c. 11 della Costituzione. Quindi, nessuna “commutazione”, trasformazione, conversione o come altro la si voglia definire della pena dell’ergastolo compete all’Autorità Giudiziaria. Al Giudice dell’Esecuzione spetta conoscere ogni questione relativa al titolo esecutivo, quindi l’ordine di esecuzione della pena dell’ergastolo emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Milano. In particolare, nel caso in specie, la Corte di Assise di Milano, dovrà valutare se tale ordine di esecuzione sia corretto e, qualora non lo fosse, procedere alle correzioni, ordinando al PM la pena da far eseguire al condannato. Più volte, in occasione della cattura in Bolivia del latitante Battisti, ho evidenziato l’irregolarità delle procedure adottate per il suo trasferimento in Italia da parte della Bolivia e del Brasile (evidentemente su richiesta ed in accordo con il Governo Italiano). Per quanto mi riguarda – e su questo aspetto sarà il Giudice dell’Esecuzione a decidere – la pena dell’ergastolo è illegale, né la si può applicare né, altrettanto, la si può far eseguire. Battisti, cittadino residente legalmente in Brasile, è stato estradato da tale Stato, sotto la condizione – recepita dallo Stato Italiano ai sensi dell’Art. 720 c. 4 c.p.p. tramite il suo Ministro della Giustizia – che gli fosse applicata una pena detentiva temporanea massima di 30 anni di reclusione ed esclusa la pena dell’ergastolo, non esistente in Brasile, perché espressamente vietata dall’Art. 5 c. 47 n. 2 della Costituzione. La condizione posta dal Brasile ai fini della concessione dell’estradizione, come detto, è stata accettata e l’Art. 720 c. 4 c.p.p. stabilisce che “L’Autorità Giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni accettate”. Per cui, l’ordine di esecuzione (della condanna) che non rispetti tale “accordo vincolante”, è illegittimo e deve essere corretto per il tramite dell’incidente di esecuzione, attivato dal condannato, ex Artt. 666 e 670 c.p.p., riconducendo la pena a legalità. Quanto precede, anche perché l’inosservanza delle condizioni poste con l’estradizione, costituisce inadempimento agli obblighi internazionali convenzionali ex Art. 117 c. 1 Costituzione. Qualcuno obietta che l’estradando Battisti, sia stato “espulso” o comunque consegnato direttamente all’Italia dalla Bolivia, senza passare dal Brasile, per cui non debbano valere gli accordi presi col Brasile. A mio avviso non è così perché l’unico titolo valido per la cattura del Battisti era l’estradizione condizionata rilasciata del Brasile, Stato in cui era legalmente residente ed abitante. Inoltre, la procedura di espulsione o consegna diretta, da parte della Bolivia, come detto, è stata del tutto irregolare. Il difensore del Battisti, infine, ha sottolineato che negli atti che gli sono stati notificati dalla Polizia italiana, è scritto che «il connazionale Cesare Battisti è stato concesso in estradizione dalle autorità della Bolivia» ma tale circostanza non corrisponde al vero poiché nessuna domanda di estradizione è stata avanzata dalla Repubblica Italiana allo Stato Plurinazionale della Bolivia;

3) quanto ai “benefici penitenziari”: non compete alla Procura della Repubblica di Milano o alla Corte di Assise di Appello di Milano, concedere benefici (o “vantaggi” come li definisce qualche altro) di qualunque genere e tipo al condannato Battisti. Tale prerogativa appartiene alla Magistratura di Sorveglianza, nella specie all’Ufficio di Sorveglianza di Cagliari ed al Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, competenti per l’Istituto Penitenziario di Oristano ove il Battisti si trova attualmente ristretto. Ed in ogni caso, i “benefici penitenziari”, non si ottengono con le dichiarazioni confessorie del condannato;

4) quanto alla “libertà vigilata”: la libertà vigilata non è un beneficio penitenziario ma una misura di sicurezza personale non detentiva che viene disposta dal Magistrato di Sorveglianza, al termine della pena, se la persona è ancora socialmente pericolosa, ed affidata all’Autorità di Pubblica Sicurezza, per la sorveglianza, ed all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, per il sostegno e l’assistenza. Tale misura, inoltre, deve essere ordinata dal Tribunale di Sorveglianza, nel caso in cui al condannato sia concessa la liberazione condizionale ex Art. 176 c.p. Nessuna competenza, anche in questo caso, appartiene alla Procura della Repubblica di Milano od alla Corte di Assise di Appello di Milano;

5) quanto al “lavoro esterno”: l’assegnazione al lavoro esterno non viene concessa dalla Procura della Repubblica di Milano o dalla Corte di Assise di Appello di Milano. Il detenuto può essere assegnato al lavoro esterno ex Art. 21 O.P., dopo l’esecuzione di un quantum di pena stabilito dalla Legge Penitenziaria, su disposizione del Direttore dell’Istituto Penitenziario, dopo l’approvazione del Magistrato di Sorveglianza.

Offese al Garante dei Detenuti sul 41 bis, il Sindacato dei Dirigenti Penitenziari “Identificate i Poliziotti e sanzionateli”


Il Si.Di.Pe., sindacato maggiormente rappresentativo dei Dirigenti Penitenziari, con una nota a firma del suo Segretario Nazionale Rosario Tortorella, interpretando anche i sentimenti di tutti i Dirigenti, esprime al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Prof. Mauro Palma, la propria solidarietà per le ignobili offese e le gravi minacce perpetrate nei giorni scorsi a suo danno sulla pagina Facebook della rivista “Polizia Penitenziaria – Società, Giustizia & Sicurezza” a seguito della sua relazione relativa al 41 bis O.P..

Si può anche non essere d’accordo con il Garante ma è assolutamente inaccettabile che possa essere destinatario di insulti e minacce per aver espresso, nell’esercizio del proprio incarico istituzionale, le proprie valutazioni sul 41-bis . Espressioni come “Ma vaffanculo delinquente legalizzato”, “Lui dovrebbe andare al 41 ter”, “garante di delinquenti”, “Sei un fango”, “anche tu che li difendi dovresti essere chiuso”, “Vai a cagare stronzo”, “Buffone vatti a buttare da uno strapiombo, cretino”, “Prendete questo garante e mettetelo una settimana in mezzo a queste persone”, “Vai a lavorare come si deve”, “Pancio Villa per i delinquenti”, “Ma perché non ti fai ammazzare coglione”, “Ma chi cazzo lo a messo questo stupido”, “Ma vai a cagare garante dei miei stivali”, “Ma che vada in Africa anche lui”, “Mettete al 41 bis il garante”, “Non mi stupirei se si scoprisse che è stipendiato da qualche mafia”, “Ammazzati indegno”, “Spero ti ammazzino un figlio”, “Questo garante parassita è molto pericoloso”, “fai solo pena….vomitevole che nessuno prenda provvedimenti… verso un soggetto così vomitevole”, “Ma chi cazzo si crede di essere questo camoscio”, “vergognosamente schifoso… non è che è pure garante della mafia?”, sono parole gravi e inammissibili per la loro inaudita violenza verbale nei confronti di un soggetto istituzionale e lo sarebbero ancor più se fosse accertato che provengono da operatori di polizia penitenziaria il cui mandato professionale è quello di garantire che l’esecuzione delle pene detentive e delle altre misure restrittive della libertà personale avvenga sempre nel pieno rispetto della Costituzione e dell’ordinamento penitenziario.

Per questa ragione tali espressioni, pur provenendo da una minoranza, per un verso offendono i principi democratici del nostro Paese, quei principi che pure hanno determinato l’istituzione del Garante, e per altro verso offendono anche l’assoluta maggioranza degli operatori penitenziari, compresi quelli di polizia penitenziaria, che quotidianamente e con profondo spirito di sacrificio ed inarrestabile abnegazione operano nelle carceri per assicurare che in esse regnino l’ordine e la sicurezza nel rispetto più assoluto della dignità umana, nonostante le enormi difficoltà, i pesanti rischi e la scarsità di risorse. Per questa ragione il Si.Di.Pe. nel rinnovare la propria solidarietà al Garante auspica che i responsabili siano identificati e sanzionati.

Sindacato Dirigenti Penitenziari – Solidarietà Garante Nazionale Detenuti (clicca per scaricare)

Quintieri (Radicali): Battisti ha diritto ad avere in cella la foto del figlio. Non esiste tale divieto


Leggo sulla stragrande maggior parte degli organi di informazione, locale e nazionale, che al detenuto Cesare Battisti, ergastolano sottoposto anche alla pena accessoria dell’isolamento diurno per 6 mesi, ristretto nella Casa di Reclusione di Oristano “Salvatore Soro”, sarebbe stato vietato dall’Amministrazione Penitenziaria di tenere con sé la foto del figlio Raul.

Tale notizia, insieme a tante altre diffuse in questi giorni, ha dell’incredibile poiché non esiste nessuna norma legislativa o regolamentare che impedisca al detenuto Battisti ed a qualsivoglia detenuto, anche in regime detentivo speciale ex Art. 41 bis O.P., di tenere con sé, nella propria camera di pernottamento, delle foto riproducenti luoghi e/o familiari, parenti ed amici. Pertanto, qualora dovesse corrispondere al vero un simile divieto, adottato dall’Amministrazione Penitenziaria, centrale o periferica, sarebbe illegittimo ed annullabile dal Magistrato di Sorveglianza di Cagliari, all’esito di reclamo giurisdizionale ex Art. 35 bis O.P.

Invero, il detenuto Battisti, alla stregua degli altri detenuti, ha il diritto di tenere all’interno della propria camera, la foto del figlio (e qualunque altra foto voglia), essendo espressamente consentito dal Regolamento di Esecuzione Penitenziaria (D.P.R. n. 230/2000). Infatti, a norma dell’Art. 10 comma 3, “E’ ammesso il possesso di oggetti di particolare valore morale o affettivo qualora non abbiano un consistente valore economico e non siano incompatibili con l’ordinato svolgimento della vita nell’Istituto.“.

Inoltre, la quasi totalità dei Regolamenti interni degli Istituti Penitenziari (quelli che ne sono dotati), ex Artt. 16 O.P. e 36 Reg. Es. O.P., prevedono che “Nelle camere di pernottamento, nello spazio di propria pertinenza, è consentita l’affissione di immagini, foto, scritti e disegni, purché non siano offensivi della morale, non siano pregiudizievoli per l’ordine, la disciplina o la sicurezza, non impediscano al personale di custodia di effettuare i controlli e siano realizzate in modo tale da non arrecare danno alcuno ai beni mobili ed immobili dell’Amministrazione.”

Solo per i detenuti sottoposti al regime detentivo speciale ex Art. 41 bis O.P. esiste qualche “restrizione” (peraltro assurda, in parte già disapplicata a seguito di reclami giurisdizionali) poiché “E’ consentito tenere nella propria camera immagini e simboli delle proprie confessioni religiose, nonché fotografie in numero non superiore a 30 e di dimensione non superiore a 20×30. Per ragioni connesse alla sicurezza interna, le fotografie dovranno essere appoggiate sul mobilio con modalità tali da non recare danno allo stesso. Fatto salvo che per una singola immagine o fotografia di un familiare, è vietata l’affissione alle pareti e su qualsivoglia superficie di immagini, fogli, fotografie e quant’altro possa essere ostativo allo svolgimento dei prescritti e necessari controlli da parte del personale penitenziario ovvero possa recare danno ai beni dell’Amministrazione. Ogni violazione sarà sanzionata in via disciplinare.”

Negli anni passati, la Corte Suprema di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in merito, a seguito di un reclamo proposto da un detenuto sottoposto al regime detentivo speciale ex Art. 41 bis nella Casa Circondariale di Viterbo, al quale la Direzione dell’Istituto aveva impedito di tenere,nella propria camera, una fotografia della madre deceduta, sol perché eccedente (18×15) le misure massime (10×15) stabilite dal Regolamento interno, ha stabilito che il “diritto soggettivo della persona reclusa, individuabile in quello alla cura delle relazioni affettive, da ritenersi esercitabile anche attraverso la conservazione di immagini riproducenti le persone care, specie se decedute. In simili casi, infatti, è da ritenersi che il diritto in questione comprenda quello alla conservazione dell’immagine che riproduce la persona defunta, sorta di diritto al “mantenimento della memoria” attraverso la visione dell’immagine medesima, aspetto che rientra nel mantenimento della dignità della persona. Non vi è dubbio, infatti, circa il riconoscimento e la tutela – anche nell’ambito delle leggi di Ordinamento Penitenziario, di simile posizione giuridica (diritto alla affettività nei limiti di compatibilità con la condizione), come proiezione essenziale dei diritti della persona, in quanto tale fruibile da parte del detenuto.” (Cass. Pen. Sez. I, n. 54117/2017 del 14/06/2017, dep. il 30/11/2017, Ric. Costa).

Ne consegue che, il detenuto Cesare Battisti, ha il pieno diritto – eventualmente reclamabile innanzi al Magistrato di Sorveglianza di Cagliari avente giurisdizione sull’Istituto Penitenziario di Oristano, di aver restituita la foto del figlio e di tenerla con sé, non essendoci nessuna disposizione legislativa o regolamentare, che lo proibisca. Eventuali limitazioni al godimento di tale diritto, imposte dall’Amministrazione Penitenziaria, possono essere disapplicate dal Magistrato di Sorveglianza perché in contrasto con quanto prescrive la Legge Penitenziaria e la Costituzione.