Prof. Pelissero (UniTorino): “si condanni alla galera e si butti via la chiave” non è compatibile con i principi fissati dalla Costituzione


Non è facile comprendere le dinamiche che sorreggono il diritto penale, specie quando si tratta di fatti lesivi di diritti fondamentali delle persone e dell’intera comunità associata; soprattutto, non è facile trasmettere le ragioni che stanno alla base di decisioni che appaiono, a prima vista, un’inaccettabile concessione in favore di chi ha commesso un reato, specie se efferato. Il fatto è che siamo tendenzialmente propensi ad identificarci con chi è vittima del reato e mai con chi ne è l’autore (salvo che l’autore sia colui che si difende da un’aggressione ingiusta, ed allora il discorso cambia completamente).

Il caso Viola deciso nel giugno di quest’anno dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, con sentenza divenuta definitiva, riguarda un condannato alla pena dell’ergastolo per reati gravi connessi alla criminalità organizzata; la vicenda giudiziaria ed il suo epilogo rappresentano un esempio emblematico della complessità delle questioni sottese alla pronuncia. È necessario provare a semplificare, senza banalizzare, il ragionamento seguito dai giudici di Strasburgo che hanno condannato l’Italia per violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti in relazione ad una specifica disciplina in tema di ergastolo.

L’ergastolo per essere compatibile con i principi costituzionali deve sempre assicurare al condannato effettive possibilità di interruzione della detenzione: la logica semplificatoria “si condanni alla galera e si butti via la chiave” non è compatibile con i principi fissati dalla Costituzione (le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, art. 27 comma 3) e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (divieti di trattamenti inumani e degradanti, art. 3): ogni detenuto ha diritto al riesame della sua personalità in corso di detenzione, perché ogni personalità non è statica, ma è destinata a mutare nel tempo in ragione delle esperienze vissute, tanto più dopo anni di vita in carcere.

Una volta che l’autorità giudiziaria abbia accertato le condizioni per ritenere il detenuto rieducato e privo di collegamenti con la criminalità organizzata, il mantenimento in carcere non avrebbe altro significato che quello di barbara ed inefficace vessazione. Per questa ragione anche l’ergastolano può accedere alle misure alternative alla detenzione e alla liberazione condizionale, sebbene con limitazioni temporali ben più gravose di quelle riservate agli altri detenuti.

Se non che la recrudescenza della criminalità organizzata all’inizio degli anni Novanta del secolo scorso, ha indotto il legislatore a condizionare, per i condannati a reati connessi a tale forma di criminalità, l’accesso ai benefici penitenziari alla collaborazione con l’autorità giudiziaria. La collaborazione è divenuta, dunque, condizione necessaria per vedere effettivamente interrotta la pena detentiva e inevitabilmente per i condannati alla pena dell’ergastolo la mancanza di collaborazione con l’autorità giudiziaria rende l’ergastolo pena destinata a non finire effettivamente mai (c.d. ergastolo ostativo).

Nella sentenza Viola contro Italia la Corte europea dei diritti dell’uomo rompe l’equazione “rieducazione-collaborazione”: vi possono essere, infatti, casi nei quali la collaborazione c’è, ma manca la rieducazione, perché il detenuto si decide a chiamate di correità semplicemente per beneficiare del premio della collaborazione; oppure vi possono essere situazioni – e sono le più – nelle quali la mancata collaborazione dipende dalla volontà di non voler far ricadere sui propri famigliari gli effetti di faide incrociate o di non voler coinvolgere altri nelle vicende giudiziarie. La Corte lacera il velo ipocrita di una rieducazione necessariamente condizionata alla collaborazione: la preclusione nell’accesso ai benefici penitenziari si traduce in un trattamento inumano e degradante.

Alla luce di questa pronuncia, credo che la Corte Costituzionale non possa che accogliere la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Cassazione in relazione all’impossibilità di accedere ai permessi premio per i condannati all’ergastolo per reati aggravati dal metodo o dalla finalità mafiosa. D’altra parte è la stessa sentenza Viola a richiamare nelle sue argomentazioni i più recenti orientamenti della Corte Costituzionale che hanno ribadito la costante centralità della funzione rieducativa della pena in fase esecutiva, con accenti molto critici sulla disciplina delle preclusioni nell’accesso ai benefici penitenziari.

Si tratta, sia chiaro, di una questione che non investe complessivamente la disciplina dell’ergastolo ostativo, perché interessa solo la concessione dei permessi premio (il vero banco di prova sarebbe l’accesso alla liberazione condizionale, l’unico istituto che consente all’ergastolano di uscire definitivamente dal carcere). Non di meno l’attesa pronuncia della Corte Costituzionale costituirà un banco di prova sulla tenuta dell’intera disciplina dell’ergastolo ostativo: quale senso, infatti, avrebbe ammettere gli ergastolani ai permessi premio, se fosse poi loro precluso l’accesso a misure che garantiscono più ampi spazi di libertà?

Sarà poi responsabilità del legislatore affrontare la revisione della disciplina dell’ergastolo ostativo, senza che ciò implichi l’abolizione della pena dell’ergastolo o l’apertura delle porte del carcere per tutti gli ergastolani (questo sì sarebbe un messaggio distorto, perché la sentenza della Corte europea non ha questo effetto). Ci sono ampi margini per formulare una nuova disciplina che assicuri il rispetto della dignità del detenuto, senza che questo implichi il mancato rispetto per le vittime dei reati ed il sacrificio delle esigenze di prevenzione della criminalità. La pena non può solo guardare al passato (il fatto commesso), ma deve guardare al futuro, sempre.

Marco PelisseroProfessore di Diritto Penale Università di Torino

Il Sole 24 Ore, 21 ottobre 2019

Zagrebelsky: Ergastolo ostativo non superabile, impedisce al Giudice di valutare la posizione del detenuto nel suo complesso


La questione sull’ergastolo ostativo riguarda il diritto a che il giudice possa prendere in esame la posizione del detenuto nel suo complesso, in tutti gli aspetti che in concreto presenta nel corso dell’esecuzione della pena. Le polemiche che hanno accompagnato la sentenza della Corte europea dei diritti umani sull'”ergastolo ostativo” possono ora essere accantonate in attesa della prossima decisione della Corte costituzionale, che deciderà se il regime di quel tipo di pena contrasti con l’art. 27 della Costituzione.

La sentenza della Corte costituzionale sarà certo accolta da critiche di un segno o dell’altro a seconda del suo tenore. Ma almeno non si potrà dire – come con leggerezza è stato fatto per la Corte europea – che la sua sentenza dimostra che quei giudici non conoscono la realtà italiana e giudicano su cose che ignorano.

Il quesito cui risponderà la Corte Costituzionale, infatti, è stato sollevato da giudici italiani, specificamente competenti nella materia. Si tratta della Corte Cassazione e del Tribunale di Sorveglianza di Perugia, per casi di diniego dei permessi premio che l’art. 30-ter dell’Ordinamento penitenziario ammette come “parte integrante del programma di trattamento”, ma che sono esclusi per i condannati per una serie di reati (di mafia e terrorismo, ma anche contro la pubblica amministrazione e altri ancora, che nulla hanno a che vedere con mafia e terrorismo), a meno che il condannato non collabori con l’autorità, ricostruendo pienamente i fatti e indicando i suoi complici.

La possibilità di ammissione a permessi premio del detenuto che se li merita, è funzionale del programma di rieducazione. Nello stesso senso si sono da tempo pronunciate sia la Corte costituzionale, che la Corte europea. L’art. 27 della Costituzione stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Il caso deciso dalla Corte europea dei diritti umani riguardava invece l’impossibilità per il condannato all’ergastolo di vedere esaminata dal giudice la sua domanda di liberazione condizionale (dopo 26 anni di detenzione) per la sola ragione, assolutamente impeditiva, che non ha collaborato con l’autorità. Assolutamente impeditiva significa che qualunque altra considerazione, relativa al caso concreto, è irrilevante.

La questione che la Corte Costituzionale deciderà è in sostanza la stessa affrontata dalla Corte europea, anche se le norme di riferimento (della Costituzione e della Convezione europea dei diritti umani) sono diverse. Per la Corte costituzionale si tratta del contrasto con la finalità rieducativa della pena e per la Corte europea del carattere inumano di un ergastolo che esclude il condannato dalla possibilità di accesso a quell’aspetto del trattamento rieducativo che è rappresentato dai benefici penitenziari e rende irrilevante ogni progresso che il detenuto compia, a meno che non collabori con l’autorità. È l’irrilevanza di ogni risultato del processo rieducativo, organizzato dall’amministrazione penitenziaria e cui il detenuto deve partecipare, che rende quel tipo di ergastolo “senza speranza” e quindi, secondo la giurisprudenza della Corte europea, inumano.

Nel giudizio avanti la Corte Costituzionale, come in quello della Corte europea non si tratta naturalmente di decidere se i condannati abbiano diritto ai permessi premio o alla libertà condizionale. La questione riguarda il diritto a che il giudice possa prendere in esame la posizione del detenuto nel suo complesso, in tutti gli aspetti che in concreto presenta nel corso dell’esecuzione della pena. Secondo la Corte europea la mancata collaborazione è certo un elemento rilevante, ma può essere equivoca in concreto, per esempio perché motivata dal timore di ritorsioni da parte dell’ambiente criminale cui il detenuto ha appartenuto o perché solo opportunistica.

L’inidoneità della mancata collaborazione a offrire una prova non equivoca di pericolosità e di persistente appartenenza al gruppo criminoso, in ogni caso e a prescindere dalla possibile esistenza di prove di segno diverso, è la ragione per cui la Corte europea ha ritenuta eccessiva, rispetto allo scopo legittimo di prevenzione del crimine, la condizione non superabile in alcun modo di collaborazione con l’autorità. È cioè l’esclusione della valutazione del giudice competente nella materia, che produce una non giustificata esclusione dei detenuti da momenti importanti del trattamento rieducativo e rende irrilevante ogni sviluppo della personalità, nel corso dei lunghi anni di carcere.

Dirà la Corte costituzionale se l’esclusione senza eccezione e senza valutazione giudiziaria dai benefici che sono funzionali alla rieducazione contrasta con la finalità propria di ogni pena. Per la Corte europea nei casi di ergastolo ostativo quando non vi sia stata collaborazione con l’autorità, l’inumanità di quel tipo di pena deriva dalla troppo rigida e automatica esclusione dei benefici che fanno parte del trattamento del detenuto e di ogni rilevanza di qualunque progresso rieducativo eventualmente dimostrato da fatti diversi dalla collaborazione con l’autorità.

Vladimiro Zagrebelsky

Magistrato, già Giudice presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

Il Sole 24 Ore, 15 ottobre 2019

“Così ho vinto la battaglia contro il fine pena mai”. Parla l’Avv. Antonella Mascia difensore di Marcello Viola


A 58 anni, la veronese Antonella Mascia è l’avvocato che ha seguito il caso del mafioso Marcello Viola di fronte alla Corte europea dei diritti dell’Uomo. Già nel giugno scorso, Strasburgo le aveva dato ragione: gli articoli 4bis e 58ter dell’ordinamento penitenziario (che vietano permessi e semilibertà a chi non collabora con la Giustizia) violano i diritti umani. Ora la Grande Chambre ha respinto l’opposizione dell’Italia, che chiedeva un nuovo giudizio. Capitolo chiuso, e il nostro Paese dovrà tenerne conto.

Piaccia o meno la decisione dei giudici, resta che a discutere di diritti dei detenuti con questa donna – una pasionaria alla Erin Brockovich – si finisce con l’affrontare temi molto più ampi, compresa la difficoltà che incontrano tantissime donne a coniugare figli e carriera. Ma prima della vita privata, ci sono gli echi delle polemiche scatenate dalla decisione della Grande Chambre. E l’avvocato Mascia sembra voler subito ribattere a chi l’accusa di aver fatto un favore ai boss della criminalità organizzata.

“La mafia è una cosa orribile. Ma uno Stato civile non può fare delle leggi che calpestano la dignità delle persone, decidendo a priori che “se un criminale non collabora allora è pericoloso”. E se non lo facesse perché è innocente? Oppure per il timore di ritorsioni? Senza contare che c’è chi entra nel programma di collaborazione solo per ottenere sconti di pena. Insomma, pentiti e redenti non sempre coincidono”.

Dicono che se un giorno alcuni criminali come il boss Leoluca Bagarella o la brigatista Nadia Lioce otterranno dei permessi premio, la colpa sarà soltanto sua…

“Già. Mi ha sorpreso la superficialità di alcuni commenti politici, ma anche il livore dimostrato da alcuni giuristi che sembrano voler soffiare sulla paura, invece di fare chiarezza”.

Doveva metterlo in conto: in fondo ora l’Italia dovrà modificare l’ergastolo ostativo, che è il cardine della lotta alla mafia…

“Il timore è che senza lo spauracchio del “fine pena mai”, i mafiosi non collaboreranno più. In realtà non esiste alcun automatismo: semplicemente all’ergastolano andrà riconosciuto il diritto di chiedere permessi premio o altri benefici. Se accogliere o meno questa domanda, però, lo deciderà il giudice: nel caso rappresenti ancora un pericolo per la società, il detenuto rimarrà in carcere. Insomma, è stata una battaglia per garantire dei diritti, non per conquistare dei privilegi”.

Ne è valsa la pena?

“Certo. E vedrà che prima o poi lo capiranno”

Capiranno che cosa?

“Che ho reso un grande servizio al mio Paese”.

Come c’è finita un’avvocatessa veronese a combattere al fianco di un condannato per mafia?

“Mi interessava la sua battaglia. Ormai da tempo mi sento libera di occuparmi esclusivamente di cause legali che riguardano i diritti civili, la salvaguardia dell’ambiente, la salute…”.

Un’idealista…

“Sì, mi batto per degli ideali. Quando lavoravo a Verona mi occupavo di tutelare i diritti dei migranti per conto della Cgil ed ero l’avvocato di Legambiente. Oggi che ho uno studio a Strasburgo faccio causa allo Stato per non aver impedito l’avvelenamento della Terra dei Fuochi, mi occupo di maltrattamenti da parte delle forze dell’ordine e di come portare di fronte alla Corte europea l’inquinamento da Pfas che ha colpito il Veneto”.

Perché proprio Strasburgo?

“Perché sento di poter fare la differenza. Le sentenze della Corte europea incidono sulla vita di milioni di persone. E poi perché qui riesco a coniugare lavoro e vita privata”.

A Verona non ci riusciva?

“L’Italia ha ancora tanta strada da fare sul fronte del diritto di vivere appieno l’essere genitore. Nel 2000 mi sono ritrovata di fronte a un’evidenza: realizzarmi professionalmente significava dover trascurare il mio bambino, non potergli stare accanto e guidarlo nella crescita come avrei voluto. Insomma, non riuscivo a fare bene sia la mamma che l’avvocato. Così, quando mio marito ha ricevuto la proposta di lavorare in Francia, ho accettato di seguirlo”.

Ha ricominciato da zero…

“Per un anno e mezzo mi sono concentrata sulla famiglia. Poi è arrivata l’opportunità di uno stage di tre mesi alla Corte europea dei diritti dell’Uomo. Avevo 42 anni e gli altri stagisti erano tutti giovanissimi. Me la sono cavata bene e sono arrivati dei contratti a tempo determinato. Lì ho capito quanto sia importante l’Europa e il suo apparato giudiziario”.

Quando è tornata a indossare la toga?

“Mentre lavoravo ho cominciato ad approfondire gli argomenti di cui mi occupavo tutti giorni. Così ho conseguito un master in Diritto internazionale e Diritti dell’Uomo, presso l’Università Shuman di Strasburgo. Giorno dopo giorno, sentivo il bisogno di mettere a frutto ciò che stavo imparando. Tradotto: ho capito di voler tornare a fare l’avvocato. Ci sono riuscita nel 2010, quando ormai ero sulla soglia della cinquantina: ho aperto il mio ufficio legale a Strasburgo, iniziando a collaborare con alcuni studi in Italia”.

Oggi riesce a conciliare l’essere una mamma e un avvocato?

“Ora mio figlio è un adulto e io riesco a dedicare molto più tempo al lavoro. Ma intanto ho imparato a bilanciare le esigenze personali e quelle professionali. Spero che altre colleghe ci riescano. Anche in Italia”.

Andrea Priante

Corriere di Verona, 10 ottobre 2019

La Corte di Strasburgo boccia l’ergastolo ostativo. Il Dap : su 1.633 ergastolani, 1.106 sono ostativi, 156 dei quali al 41 bis


Il Collegio della Grande Chambre della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo, nella sua ultima seduta del 7 ottobre, ha deciso di respingere il ricorso proposto dal Governo Italiano contro la sentenza pronunciata il 13 giugno 2019 nella causa Marcello Viola contro Italia (ricorso n. 77633/16) dalla Prima Sezione della stessa Corte, presieduta dal Presidente, il greco Linos-Alexandre Sicilianos, con la quale veniva dichiarata la illegittimità convenzionale del carcere a vita, cd. “ergastolo ostativo” con l’Art. 3 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali che proibisce, in termini assoluti, la tortura ed ogni altro trattamento o pena inumana e degradante.

Il ricorrente, Marcello Viola, di Taurianova (Reggio Calabria), condannato all’ergastolo con due anni e due mesi di isolamento diurno per diversi omicidi, associazione a delinquere di stampo mafioso, sequestro di persona, occultamento di cadavere ed altro (anche se lui si è sempre proclamato innocente), ininterrottamente detenuto dal 1996 ed attualmente ristretto presso la Casa di Reclusione di Sulmona (L’Aquila), è stato rappresentato dall’Avvocato Antonella Mascia del Foro di Verona e dagli Avvocati Barbara Randazzo e Valerio Onida del Foro di Milano. Viola, per circa 6 anni (per la precisione dal 22 luglio 2000 al 23 marzo 2006), è stato sottoposto anche al regime detentivo speciale 41 bis, poi revocato a seguito della decisione emessa dal Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila (il 14 marzo 2006). In più occasioni (nel 2011 e nel 2015) ha chiesto alla Magistratura di Sorveglianza di L’Aquila di poter fruire dei permessi premio previsti dall’Art. 30 ter dell’Ordinamento Penitenziario nonché della liberazione condizionale, istituto previsto dall’Art. 176 del Codice Penale. Ma ogni sua richiesta è stata rigettata (anche dalla Corte di Cassazione nel 2016) poiché, pur avendo espiato il quantum di pena stabilito, mantenuto regolare condotta e partecipato al trattamento rieducativo predisposto dall’Amministrazione Penitenziaria (tra l’altro si è laureato in biologia, medicina e chirurgia e, da ultimo, si è iscritto al corso di laurea in economia aziendale), non aveva mai inteso collaborare con la Giustizia ex Articolo 58 ter dell’Ordinamento Penitenziario, condizione indispensabile sia per essere ammesso ai benefici premiali che alla liberazione condizionale, secondo quanto stabilito dall’Art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario. L’ergastolano Marcello Viola, in circa 30 anni della sua carcerazione, è stato detenuto negli Istituti Penitenziari di Reggio Calabria, Vibo Valentia, Asinara, Palmi, Messina, Livorno, Novara, Torino, Ascoli Piceno, L’Aquila e Sulmona.

A questo punto, il ricorrente, atteso che l’Italia non offriva alcuna possibilità di riduzione della pena per i condannati all’ergastolo per uno dei reati di cui all’Art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario, avendo esaurito le vie giurisdizionali interne, si è rivolto alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo per lamentare che la sua detenzione era in contrasto con l’Art. 3 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali. Viola, nel suo ricorso, rappresentava alla Corte di Strasburgo che non aveva la possibilità di ottenere nemmeno la grazia, prevista dall’Art. 174 del Codice Penale, poiché il Presidente della Repubblica non ha mai utilizzato tale potere nei confronti di nessuno dei condannati all’ergastolo ostativo, circostanza che non è stata smentita in alcun modo dal Governo Italiano il quale, durante il giudizio, ha cercato di contestare le affermazioni del ricorrente sostenendo che la pena dell’ergastolo era de jure e de facto riducibile e non perpetua, come peraltro ribadito in diverse sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione italiana.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, premesso che la dignità umana, che si trova al centro stesso del sistema messo in atto dalla Convenzione, impedisce di privare una persona della sua libertà in maniera coercitiva senza operare nel contempo per il suo reinserimento e senza fornirgli una possibilità di recuperare un giorno tale libertà, ha ritenuto che la pena dell’ergastolo inflitta al ricorrente, in applicazione dell’Articolo 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario, detta «ergastolo ostativo», limiti eccessivamente la prospettiva di liberazione dell’interessato e la possibilità di un riesame della sua pena. Pertanto, tale pena perpetua, contrariamente a quanto sostenuto dal Governo Italiano, non può essere definita riducibile ai fini dell’Articolo 3 della Convenzione e, per l’effetto, rigettate le eccezioni formulate dal Governo Italiano, ha dichiarato a sei voti contro uno (quello del Giudice polacco Krzysztof Wojtyczek), cioè a larghissima maggioranza, che vi è stata violazione all’Art. 3 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali, condannando l’Italia, anche al pagamento delle spese sostenute dal ricorrente, quantificate in 6.000 euro, da versare entro tre mesi dal momento in cui la sentenza diverrà definitiva.

Secondo il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, attualmente negli Istituti Penitenziari italiani, sono ristretti 60.894 detenuti, di cui 36.903 con posizione giuridica definitiva. Tra questi, gli ergastolani “puri” (cioè quelli condannati alla pena dell’ergastolo su cui non pende alcun altro giudizio definitivo) sono 1.633, di cui 1.106 sono ergastolani “ostativi”, ai sensi dell’Art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario. Inoltre, dei 1.633 ergastolani definitivi, 773 sono in carcere da oltre 20 anni e 454 da oltre 25 anni; dei 1.106 ergastolani ostativi, 628 sono in carcere da oltre 20 anni e 375 da oltre 25 anni. Infine, gli ergastolani definitivi condannati anche per associazione a delinquere di stampo mafioso ex Art. 416 bis del Codice Penale sono 944, quelli ai quali è applicato anche il 41 bis sono 101 in carcere da oltre 20 anni e 55 in carcere da oltre 25 anni. Alla pena in concreto espiata, deve aggiungersi anche la liberazione anticipata ex Articolo 54 dell’Ordinamento Penitenziario per cui gli ergastolani ristretti da oltre 20 anni, hanno superato i 25 anni di carcerazione, mentre quelli ristretti da oltre 25 anni, hanno superato i 30 anni di reclusione.

Nelle prossime settimane e, più precisamente, il 22 ottobre 2019, a seguito di due ordinanze remissive sollevate dalla Corte di Cassazione il 20 dicembre 2018 e dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia il 28 maggio 2019, la Corte Costituzionale (Giudice Relatore Nicolò Zanon) all’esito della Udienza Pubblica in cui, tra gli altri, interverranno il Garante Nazionale dei Diritti delle persone detenute o private della libertà personale, l’Associazione Radicale Nessuno Tocchi Caino e l’Unione delle Camere Penali Italiane, si dovrà pronunciare sulla legittimità costituzionale dell’Articolo 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario ritenuto in contrasto con gli Articoli 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui esclude che il condannato all’ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’Articolo 416 bis del Codice Penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste di cui sia stato partecipe, che non abbia collaborato con la Giustizia, possa essere ammesso alla fruizione di un permesso premio.

Emilio Enzo Quintieri

Corte Edu, I sez., sent. 13 giugno 2019, Viola c. Italia (clicca per scaricare)

Comunicato della Cancelleria della Corte sulla decisione della Grande Chambre del 08 ottobre 2019 (clicca per scaricare)

Resoconto della visita ispettiva alla Casa Circondariale di Napoli Poggioreale


Delegazione visitante il Carcere di PoggiorealeNei giorni scorsi e, più precisamente, lunedì 8 febbraio, una delegazione dei Radicali Italiani e dell’Associazione Giovani Giuristi Vesuviani composta da Emilio Enzo Quintieri, esponente radicale calabrese ed ex membro del Comitato Nazionale di Radicali Italiani e dagli Avvocati Penalisti Salvatore Del Giudice, Alessandro Maresca, Michele Coppola e Domenico La Gatta, grazie all’autorizzazione concessa dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia nella persona del Vice Capo Dott. Massimo De Pascalis, su richiesta dell’Onorevole Rita Bernardini, già Deputata e Segretaria Nazionale del Movimento dei Radicali Italiani, ha effettuato per tutta la mattinata una visita ispettiva alla “famigerata” Casa Circondariale di Napoli Poggioreale “Giuseppe Salvia”.

Lo scopo della visita era quello di accertare “de visu” le condizioni di vita dei detenuti, la conformità del trattamento penitenziario ad umanità ed al rispetto della dignità della persona così come prevede la Costituzione Repubblicana, la Legge Penitenziaria e le altre norme europee ed internazionali vigenti in materia penitenziaria e di salvaguardia dei diritti umani fondamentali.

Secondo i più recenti dati diramati dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, alla data del 31/01/2016, nel Carcere di Poggioreale, a fronte di una capienza regolamentare di 1.640 posti, vi erano ristretti 1.928 detenuti, 289 dei quali di nazionalità straniera.

Dopo i controlli di rito all’ingresso della struttura, una delle più grandi d’Europa, la delegazione è stata accompagnata dal personale di Polizia Penitenziaria presso gli Uffici della Direzione ove, stante l’assenza del Direttore dell’Istituto Dott. Antonio Fullone, è stata accolta dai due Vice Direttori presenti e da un Funzionario della Polizia Penitenziaria, poiché il Comandante di Reparto, il Commissario Capo Gaetano Diglio, non era in Ufficio. Subito dopo una lunga chiacchierata la delegazione unitamente al personale dell’Amministrazione Penitenziaria, ha iniziato la visita agli spazi detentivi.

Sono stati accuratamente ispezionati quasi tutti i Padiglioni detentivi che prendono il nome da Città italiane (Firenze, Roma, Avellino, Livorno, Milano, Salerno, Italia e Napoli) nonché il Padiglione “San Paolo” che ospita il Centro Diagnostico Terapeutico, i locali destinati all’area trattamentale (Scuole, Laboratori), i cortili passeggio e le altre aree di pertinenza dell’Istituto. E nell’ambito del giro ispettivo, in ogni reparto, ci si è intrattenuti a dialogare con numerosi detenuti, entrando anche direttamente nelle celle e negli attigui servizi igienici per verificare le condizioni delle stesse. In alcuni Padiglioni la doccia è in un vano attiguo alla cella mentre in altri ancora si trova in locali comuni posti fuori dalle celle in violazione di quanto prevede il Regolamento di Esecuzione Penitenziaria. Alcuni locali doccia sono stati trovati in condizioni inappropriate ed indecorose a causa dell’umidità e della muffa presente.

Non ci sono state particolari lamentele o problematiche che sono state segnalate dai detenuti e, nei pochi casi rilevati, si è avuto l’immediato intervento risolutore o l’impegno della Direzione a risolvere le criticità evidenziate, in alcuni casi nemmeno di stretta competenza dell’Amministrazione Penitenziaria ma del Servizio Sanitario Regionale poiché la Medicina Penitenziaria non è più di competenza dello Stato ma delle Regioni e, nel caso in esame, della Regione Campania. In particolare, un detenuto recentemente operato di tumore, aveva segnalato di attendere da circa due mesi una visita in una struttura sanitaria esterna ed una volta recatici nella Direzione Sanitaria la delegazione ha potuto verificare che erano state esperite tutte le procedure previste e che, per la fine del mese, quel detenuto sarebbe stato tradotto presso un Ospedale di Napoli per essere sottoposto ad un accertamento diagnostico che non era possibile effettuare intramoenia. Nell’Istituto vi sono due servizi di Pronto Soccorso : uno solo per il Padiglione “San Paolo” e l’altro  per tutta la restante popolazione detenuta.

Tutti gli spazi detentivi sono apparsi puliti ed in buone condizioni (naturalmente vi sono celle e locali che avrebbero bisogno di manutenzione straordinaria) eccetto qualche Padiglione come il “Napoli” che è uno dei più vecchi della Casa Circondariale e che, a breve, sarà ristrutturato. Attualmente, è in fase di completamento, il rifacimento del Padiglione “Genova”.

Uno dei Padiglioni “attenzionati” è stato l'”Avellino” (lato destro) poiché erano giunte segnalazioni circa la presenza di detenuti, sofferenti psichici, in regime di isolamento ed in “celle lisce” cioè prive dell’arredo ministeriale. Al momento della visita non è stata accertata alcuna violazione delle norme penitenziarie afferenti la collocazione e la durata temporale dei detenuti in isolamento così come non è stata constatata la presenza di “celle lisce”. Vi erano pochi detenuti per motivi giudiziari, disciplinari ed uno solo per motivi sanitari poiché affetto dalla scabbia ed in cura farmacologica. A Poggioreale non esiste un Reparto di Osservazione Psichiatrica o per detenuti affetti da disturbi mentali ma, comunque, nell’Istituto vi erano 5 detenuti con patologie psichiatriche.

Pietro Ioia ed Emilio Quintieri davanti al Carcere di PoggiorealeDalla visita, è emerso che l’Istituto Penitenziario napoletano, costruito agli inizi del novecento, attualmente, tolte le celle inagibili, ha una capienza regolamentare di 1.500 posti ed i detenuti presenti erano 1.915, 268 dei quali stranieri. Negli anni passati, invece, i detenuti “ospitati” erano circa 3.000 (con la capienza regolamentare ancora inferiore a quella odierna). Nonostante il numero dei detenuti sia notevolmente diminuito, ancora oggi il problema del sovraffollamento non è stato risolto completamente (anche a causa dei Padiglioni chiusi e non utilizzati) poiché vi sono 415 detenuti oltre la capienza regolamentare. La delegazione visitante ha constatato che in ogni cella, al massimo, vi sono allocate 4 ed in alcuni casi 5 persone (in passato, diversamente, c’erano celle occupate dalle 8 alle 12 persone).

Dei 1.915 detenuti presenti : 1.755 sono “comuni” cioè appartenenti al Circuito Penitenziario della Media Sicurezza mentre 161 appartengono al Circuito Penitenziario dell’Alta Sicurezza e, più precisamente, al Sottocircuito dell’AS3 cioè per reati di criminalità organizzata. Questi ultimi, sono allocati soltanto nel Padiglione “Avellino”.

Relativamente alle posizioni giuridiche dei detenuti presenti, 547 di questi erano “definitivi” mentre 1.369 erano “giudicabili” e, nel dettaglio, 741 in attesa di primo giudizio, 391 appellanti e 237 ricorrenti. Per quanto riguarda, invece, le ulteriori “caratteristiche” della popolazione detenuta, è stato verificato che nella struttura penitenziaria vi erano ristretti 557 tossicodipendenti, 86 dei quali in terapia metadonica, 32 sieropositivi e 246 affetti da epatite C. Sia i tossicodipendenti, quelli in trattamento metadonico ed i sieropositivi, sono leggermente diminuiti rispetto al passato mentre i soggetti affetti da epatite C, sono notevolmente aumentati. Ed ancora : 66 sono i detenuti che risiedono fuori dalla Regione Campania : 57 appartenenti al circuito della Media Sicurezza e 9 a quello dell’Alta Sicurezza.

Contrariamente a quanto avveniva in passato che i detenuti stavano rinchiusi per 22 ore al giorno su 24 in cella (avevano diritto a due ore d’aria al giorno, una al mattino e una al pomeriggio, nei cortili adibiti al passeggio), oggi il trattamento penitenziario è molto più “attenuato” ed infatti 500 detenuti godono del “regime aperto” con le celle aperte per 8 ore al giorno con possibilità di permanere nel corridoio del reparto e di fare socialità. A breve, inoltre, grazie all’impegno della Direzione che, in ogni singolo Reparto, tramite la conversione di alcune celle, ha creato una sala comune, saranno attive delle Palestre attrezzate con il materiale (panche, cyclette, etc.) donato gratuitamente dalla Chiesa Valdese di Napoli. Entro fine mese, saranno già funzionanti quelle dei Padiglioni Firenze e Livorno. All’esterno, invece, i detenuti possono usufruire del campo di calcetto mentre la permanenza all’aria aperta è assicurata nei 12 cortili passeggio, utilizzati anche per attività sportiva.

Per quanto riguarda il lavoro, i detenuti lavoranti alle dipendenze dell’Amministrazione Penitenziaria sono 254 (negli ultimi anni c’è stato un leggero incremento delle unità lavorative) con rotazione trimestrale. Vi sono dei laboratori di falegnameria, tipografia, sartoria ed un officina fabbri dove vengono impiegati i detenuti con rotazione mensile.

Relativamente agli “eventi critici” nel 2015 c’è stato 1 suicidio di un detenuto (nel 2014 c’è ne furono invece 3), 4 i decessi per cause naturali (anche 4 nel 2014) e 205 atti di autolesionismo (207 nel 2014). Nessuna aggressione da parte dei detenuti sia nel 2014 che nel 2015 in danno degli Agenti di Polizia Penitenziaria e nessun caso di suicidio – in entrambi gli anni – da parte di questi ultimi.

Nell’istituto vi sono 12 sale colloquio, recentemente ristrutturate e tutte a norma del Regolamento di Esecuzione Penitenziaria oltre ad un area verde per i colloqui. A tal proposito i detenuti che effettuano colloqui regolari con i familiari sono 1.600 : 1.470 detenuti sono “comuni” (Media Sicurezza) e 130 quelli del Circuito Alta Sicurezza.

Per quanto riguarda il Reparto di Polizia Penitenziaria, a fronte di una pianta organica di 946 unità, 847 sono gli Agenti assegnati e 764 quelli realmente in servizio (155 sono quelli distaccati da Poggioreale in altre sedi e 78 sono quelli distaccati da altri Istituti Penitenziari a Poggioreale).

Una delle criticità è costituita dalla scarsa presenza dei Funzionari della professionalità giuridico – pedagogica : infatti, sono presenti solo 19 Educatori mentre ve ne dovrebbero essere 28. Ogni Educatore, facendo riferimento alla pianta organica ed al numero dei detenuti presenti, dovrebbe seguire circa 70 detenuti ed invece ne deve seguire oltre 100. Ed infatti, per esempio, il numero dei detenuti “permessanti” cioè quelli che usufruiscono di permessi premio fuori dall’Istituto sono soltanto 33.

Luigi Mazzotta, Radicali NapoliL’Ufficio di Sorveglianza di Napoli tramite i propri Magistrati di Sorveglianza, secondo le informazioni riferite alla delegazione dalla Direzione dell’Istituto Penitenziario, si recherebbe frequentemente in Carcere anche per effettuare l’ispezione dei locali ove sono ristretti i detenuti : l’ultima visita effettuata dal Magistrato di Sorveglianza risalirebbe al 29/01/2016 e la frequenza delle visite sarebbe di 6 volte al mese. A tal riguardo, c’è da segnalare, che diversi detenuti hanno lamentato di non riuscire ad effettuare colloqui con i Magistrati di Sorveglianza e che questi ultimi spesso non rispondono alle loro istanze in tempo oppure non rispondono proprio.

Anche l’Azienda Sanitaria Locale, stando a quanto riferito alla delegazione, svolgerebbe l’attività ispettiva (semestrale) prevista dall’Ordinamento Penitenziario; l’ultima ispezione igienico – sanitaria è stata effettuata il 13/12/2015.

All’esito della visita ispettiva il giudizio espresso dall’esponente radicale Emilio Enzo Quintieri e condiviso da tutti i membri della Delegazione, per una serie di considerazioni, in parte richiamate nel resoconto, è stato abbastanza positivo, fermo restando che nella Casa Circondariale di Napoli Poggioreale, permangono criticità e problematiche di varia natura, molte delle quali – come quelle di tipo sanitario – non dipendono dalla Direzione Penitenziaria ma di altre Amministrazioni.

Le condizioni di detenzione, stante la notevole diminuzione dei detenuti e la possibilità per gli stessi di intrattenersi per più ore ai passeggi all’aria aperta, ad attività ricreative, sportive e trattamentali in luoghi esterni alla cella, alla libera circolazione nel reparto per gran parte della giornata ed il fatto che le celle da “camere di detenzione” siano finalmente divenute (come prevede l’Ordinamento Penitenziario) “camere di pernottamento” destinate al riposo notturno, sono sensibilmente migliorate rispetto agli anni passati, tempi in cui nel Carcere di Poggioreale venivano sistematicamente violati i diritti umani fondamentali proprio per le condizioni detentive crudeli e degradanti, contrarie al principio di umanità della pena sancito dall’Art. 27 della Costituzione Repubblicana.

Per completezza di informazione, si segnala che il giudizio positivo sul miglioramento delle condizioni della struttura penitenziaria, viene riconosciuto anche dallo storico radicale napoletano Luigi Mazzotta, Presidente dell’Associazione Radicale “Per La Grande Napoli” e membro del Comitato Nazionale di Radicali Italiani nonché da Pietro Ioia, Presidente dell’Associazione degli Ex Detenuti Organizzati di Napoli da anni impegnato concretamente per la tutela dei diritti dei cittadini detenuti.

Chiaramente resta ancora molto da fare a Poggioreale e, nel frattempo, non si deve abbassare in alcun modo la guardia sia su questo stabilimento penitenziario che su tanti altri in Campania ed in altre Regioni d’Italia !

Questionario visita ispettiva Casa Circondariale di Napoli Poggioreale (clicca per leggere)

Campailla (Ergastolano) : Trattare le persone con maggiore umanità è la strada più efficace per vincere il male


Biagio CampaillaIl carcere duro per chi ha commesso reati nell’ambito della criminalità organizzata viene visto come necessario, e nessuno o quasi ha il coraggio di metterlo in discussione. Noi vogliamo provare a farlo, nella convinzione che uno Stato debba avere la forza di trattare da esseri umani anche i più feroci delinquenti.

Solo così si sconfigge davvero la cultura mafiosa, non “imitando” i metodi dei criminali, ma rifiutandoli e dando ai loro figli la sensazione che le istituzioni sono forti perché rifiutano la violenza, SEMPRE. Quella che segue è la storia di un detenuto che per anni è stato trattato come un animale, e stava diventando realmente un mostro, poi per fortuna qualcosa è cambiato, qualcuno ha capito che trattare le persone con umanità è la strada per vincere il male.

Dalla pena di tortura al reinserimento vero

Durante i 17 anni in cui ho vissuto in carcere in regimi durissimi (41 bis e Alta Sicurezza), ero diventato una persona “animalesca”. Non pensavo ad altro che a come fare sempre del male, soprattutto a certe persone delle istituzioni, volevo solo vendicarmi del male che avevo ricevuto durante la mia detenzione in quei regimi. Il mio cambiamento vero è avvenuto nel momento in cui sono giunto alla Casa di reclusione di Padova. Dopo un paio di mesi circa dal mio trasferimento riesco a entrare a far parte della redazione di Ristretti Orizzonti e mi viene data la possibilità di fare un percorso unico nel suo genere. Dopo qualche mese di attività vengo inserito in uno dei progetti della redazione, “Il carcere entra a scuola, le scuole entrano in carcere”.

Un progetto che cambia radicalmente la mia vita. Ascolto i miei compagni mentre si confrontano con gli studenti con tanta sincerità, affronto una riflessione interiore. Inizio a chiedermi se davanti a quei ragazzi dovevo rimanere sempre quel mostro che ero diventato. In quel periodo ero impegnato a capire se ero così cattivo da continuare a mentire di fronte agli studenti e tenermi addosso quella maschera da duro. Ma non è possibile raccontare bugie davanti a quelle persone, non puoi dare dei brutti esempi, e il motivo è semplice, come per i tuoi figli non vuoi correre il rischio che un ragazzo provi ad imitarti. Se lo influenzi negativamente portandolo a sbagliare, porterai sulla coscienza questo tuo atto.

Io non volevo avere ancora degli altri sensi di colpa. Questa è la spinta che mi porta a confrontarmi anch’io con quei ragazzi. Inizio a parlare con sincerità, finché comincio a percepire che stavo bene con me stesso, non ero più nervoso, riuscivo ad avere un approccio alla vita diverso. Poi iniziano le domande complicate degli studenti, dove vogliono delle spiegazioni. È stato il momento più difficile della mia vita, ma non potevo essere disonesto! Allora mi metto in gioco, trovo la forza di raccontare la mia vita, vedo che mi ascoltano con tanta attenzione, vedo nel loro viso trapelare espressioni di comprensione nei miei confronti, mi fanno sentire una persona, ero ancora qualcuno, un essere umano! Si, qualcuno di diverso da prima. Mi sentivo davvero libero, mi sentivo in pace con me stesso. Ho riconquistato il coraggio di parlare in pubblico, non sentendomi colpevole per sempre.

Oggi non mi nascondo più dalla responsabilità del reato che ho commesso. Grazie a questo percorso trovo il coraggio di assumermi le responsabilità dei miei errori davanti alle mie figlie. Grazie a questo percorso ho ritrovato la vita, e con essa la speranza di un futuro. Svolgendo un’azione di volontariato mi sento di poter essere utile in qualcosa. Cerco di “assolvermi” un po’ dentro me stesso del male che ho provocato, mi sento ancora una persona che possa dare aiuto e sostegno a qualcuno.

La differenza di una detenzione diversa

Oggi dopo 17 anni di detenzione sono stato rivalutato da persone competenti, che in quella persona cattiva che ero trovano anche qualcosa di buono. E mi hanno concesso un permesso di necessità per incontrare la mia anziana madre ammalata. Non avrei mai creduto di poter pranzare ancora una volta con la mia famiglia. Mi ero convinto che mia mamma l’avrei rivista solamente al suo funerale. Di conseguenza immaginavo che non avrei mai conosciuto fuori “in libertà” i miei nipotini, men che meno vederli pranzare con me. Gioia immensa è stata rivedere mia figlia Veronica non in carcere, era piccolina l’ultima volta che abbiamo pranzato insieme.

È stato come rinascere di nuovo. Il giorno del permesso arrivo nella Casa di accoglienza “Piccoli passi”, incontro Egidio, il direttore della struttura. Mi offre un caffè in una tazza di porcellana. Sensazione strana bere il caffe in quel modo. Arriva l’ora di pranzo, a vedermi accerchiato da tutta la mia famiglia mi sentivo in un altro mondo. E che strano pranzare con posate di acciaio in piatti di porcellana!

Il rumore delle posate che sbattevano sui piatti, per le mie orecchie erano tutti rumori nuovi.

In questa occasione speciale, agognata da anni, mi sentivo pieno di gioia. Ma, nello stesso tempo, percepivo qualcosa di strano. Mi stavo accorgendo che stavo fingendo. Sembravo un ragazzo che doveva fare il perfettino davanti a delle persone a cui desideravo mostrarmi in una certa maniera, mi sono accorto allora che i miei familiari erano come degli estranei. Tutto questo diventa più evidente nel momento in cui arrivano a pranzare con noi tanti volontari che ho conosciuto in carcere. È allora che inizio a sentirmi veramente felice. Inizio a scherzare, quell’ironia che mi fa essere me stesso. La mia mamma si accorge di questo mio cambiamento e mi dice: “Figlio mio, devi capire che ora come ora hai più confidenza con loro, voi vivete tutti i giorni insieme, il sentimento di affetto ti lega più a loro che a noi”. Nel frattempo mi ricorda un suo modo di dire: “Il genitore non è chi ti concepisce o ti fa nascere, ma chi ti cresce con la convivenza quotidiana. Figlio mio, tu sei cresciuto con loro, adesso devi abituarti a rientrare in un contatto di affetto vero con noi che siamo i tuoi cari”.

Un forte imbarazzo e tanta vergogna a dare spiegazioni ai miei nipotini

Arriva il momento che mia figlia Veronica mi chiede di dare delle spiegazioni ai suoi figli e a suo marito, perché non sono stato mai presente nel loro matrimonio, non ci sono stato quando lei ha dato alla luce i suoi figli, non sono stato presente a un loro compleanno o durante una festa.

Questa volta mi sono messo davanti ai miei occhi quei ragazzi delle scuole a cui tante volte parlo e ho capito che devo affrontare anche questo ostacolo. Ci sediamo intorno a un tavolo, c’erano i miei nipotini, Biagio junior e Domenico, mio genero e mia figlia Veronica. Inizio a spiegare il perché della mia assenza da 17 anni, il motivo per cui mi ritrovavo in carcere, per aver commesso un crimine, Domenico mi chiede che tipo di crimine, la mia risposta è stata che non importa il tipo di crimine, per il motivo che qualunque tipo di crimine si commette non è buono e porta la vita di una persona a deragliare. L’importante è non rimanere incastrato in certe circostanze della vita, non mettere il dio denaro al primo posto. Vedevo che mia figlia Veronica piangeva, ricordava il passato, le sue sofferenze. Allo stesso tempo si era liberata di un peso: quello di dover dare lei delle spiegazioni ai suoi figli e a suo marito. Mio nipote Domenico è andato via facendosi mille domande, ma prima di andarsene mi ha detto: “Nonno, adesso devi fare il bravo in modo che non ti perda ancora l’affetto della famiglia, devi venire per giocare con noi, ci devi accompagnare a scuola in modo che possiamo far vedere ai nostri compagni che nonno giovane abbiamo”.

Ma il contatto con mia mamma è stato il più commovente. La mia mamma è affetta da una grave malattia, la sua patologia principale è il diabete, deve fare di continuo l’insulina per mantenere la glicemia al di sotto di 300. Quel giorno le ero vicino mentre controllava il diabete: era nella media di 120. Così lei mi ha detto: “Sei tu che mi fai stare bene”. Questo mentre me la curavo e la coccolavo come una bambina. Le massaggiavo le gambe che spesso le si gonfiano. Penso sia stato uno dei momenti più felici della sua vita. Poverina, mi è sempre stata vicina in tutti questi anni di detenzione. Sono convinto che il dolore più grande per un genitore è il perdere i propri figli. Mia mamma ne ha persi tre, di cui due deceduti. Oggi ne ritrova uno.

Biagio Campailla – Ergastolano detenuto a Padova

Il Mattino di Padova, 24 agosto 2015