La pena dell’ergastolo, le riflessioni di un Giudice della Corte di Assise di Appello di Catanzaro


Grazie al Dott. Fabrizio Cosentino, Consigliere della Corte di Assise di Appello di Catanzaro, per tutto quel che oggi ha scritto nel suo elaborato “Origine e giustificazione della pena dell’ergastolo”, contro la pena dell’ergastolo e di quella accessoria dell’isolamento diurno, nonché sulle recenti riforme del legislatore ed in particolare sul divieto di giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena perpetua, per il quale sono stati già promossi diversi incidenti di costituzionalità, pendenti davanti al Giudice delle Leggi.

«Oggi la pena dell’ergastolo è ancora presente nell’ordinamento italiano, anzi, in qualche modo è stata rivalutata e rafforzata, con le ipotesi di c.d. ergastolo ostativo, nonostante alcuni ordinamenti, pur espressione di società meno evolute della nostra dal punto di vista economico, ne richiedano la disapplicazione (lo ricorda la vicenda del terrorista Battisti, estradato dal Brasile, con il patto che l’ergastolo venga commutato in anni trenta di reclusione). Contro l’ergastolo militano, anzitutto, le stesse ragioni fatte valere contro la pena di morte. Non è sanzione che abbia maggior efficacia deterrente, rispetto ad una condanna a trenta anni di reclusione. È una sanzione priva di umanità, perché preclude al reo ogni speranza di redenzione e lo condanna ad una sorta di damnatio memoriae.

È una sanzione contraria al principio costituzionale dell’emenda, perché non si prevede, a priori, un preciso programma riabilitativo, mentre le pene devono per necessità costituzionale – e già in partenza – tendere alla rieducazione del condannato. È sin troppo palese che non esiste una rieducazione fine a sé stessa, dovendo necessariamente conseguire all’avvenuta risocializzazione un risultato pratico. L’odierna totale chiusura di fronte alla c.d. “grande criminalità” è in linea teorica ingiustificata, nella misura in cui concede al reo di crimini organizzati la sola alternativa della collaborazione, concetto che non combacia necessariamente con quello di pentimento. È una sanzione contraria alla Convenzione sui diritti dell’uomo, perché in contrasto con l’art. 3 del trattato («nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o a trattamenti inumani o degradanti»).

Sebbene sia sempre possibile riparare il danno di eventuali – neanche tanto infrequenti – errori giudiziari, l’ergastolo segregativo rende particolarmente doloroso riparare la ferita, spesso ad una intera vita di reclusione, attraverso il mero risarcimento pecuniario. Vale in buona misura anche per l’ergastolo l’osservazione secondo cui l’esecuzione della pena, «est irrévocable et peut etre infligée à un innocent». Per queste ragioni, si può dire che la sanzione dell’ergastolo condivide con la pena di morte l’accusa di rappresentare una pena crudele, inumana, degradante e che viola il diritto alla vita.»

Tolmezzo, detenuto calabrese muore in cella. Inchiesta della Procura


Detenuto muore nel carcere di massima sicurezza di Tolmezzo, in provincia di Udine. Si stratta di Giuseppe Lo Piano, nato a Fuscaldo (Cs) il 19 dicembre 1967. L’uomo condannato all’ergastolo, considerato dai giudici appartenente al clan Serpa ma con posizione giuridica di imputato (appellante e ricorrente), è stato rinvenuto privo di vita nella mattinata di ieri dal suo compagno di cella che ha dato subito l’allarme. I sanitari intervenuti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Giuseppe Lo Piano, era stato condannato, in primo e in secondo grado, all’ergastolo nel processo “Tela del ragno” in merito a numerosi omicidi avvenuti negli ultimi 20 anni lungo il Tirreno cosentino. Un’operazione condotta contro i presunti capi e gregari del clan Perna-Cicero di Cosenza, Gentile-Africano-Besaldo di Amantea, Scofano-Martello-Rosa-Serpa di Paola, e Carbone di San Lucido.

A novembre si sarebbe dovuta tenere l’udienza per l’accusa di omicidio innanzi alla Corte di Cassazione, mentre per quanto riguarda la sentenza di condanna per associazione mafiosa la Suprema Corte, accogliendo il ricorso degli avvocati dell’imputato Sabrina Mannarino e Giuseppe Bruno aveva deciso per l’annullamento con rinvio alla Corte d’Appello per un nuovo giudizio.

Lo Piano, da qualche tempo, accusava un malessere che lo stesso aveva comunicato sia ai suoi famigliari che ai suoi legali difensori. Un malessere che lo aveva portato a ricorrere alle cure ospedaliere sia di Udine che di Tolmezzo. L’ultimo ricovero presso il nosocomio di Udine risale a circa una quindicina di giorni fa e dal quale era stato dimesso dopo qualche giorno. L’uomo pare soffrisse di una patologia cardiaca pregressa, ma i medici sia dell’ospedale che del carcere, avevano ritenuto che le sua malattia fosse compatibile con il regime carcerario. Nei giorni successivi al rientro in carcere, dopo l’ultimo ricovero, le sue condizioni di salute non erano affatto migliorate. Lo stesso Lo Piano, infatti, aveva allertato sia la famiglia che i suoi avvocati, i quali si erano subito attivati. Ma non hanno fatto in tempo. Ieri mattina, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia dell’improvviso decesso.

Gli avvocati Mannarino e Bruno, nella stessa mattinata di ieri hanno fatto pervenire alla Procura di Udine una denuncia con la quale è stato richiesto il sequestro delle cartelle cliniche del detenuto. La morte di Giuseppe Lo Piano è stata segnalata dall’attivista radicale Emilio Quintieri all’Autorità Garante Nazionale dei Diritti delle persone detenute o private della libertà personale presso il Ministero della Giustizia. “Quel che è davvero intollerabile è che detto detenuto, nonostante da tempo versava in gravissime condizioni di salute, sia stato tenuto in carcere fino alla sua morte – dichiara l’attivista radicale in favore dei diritti dei detenuti Emilio Quintieri – La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine, avente giurisdizione sull’istituto penitenziario, ha già aperto un fascicolo e disposto, oltre al sequestro della salma, anche gli opportuni accertamenti medico legali”.

Maria Fiorella Squillaro

Il Quotidiano del Sud, 05/09/2020

Strasburgo condanna l’Italia per la morte di un detenuto. Vicenda analoga a quella avvenuta nel 2016 nel Carcere di Paola


Strasburgo condanna ancora l’Italia. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Prima Sezione, riunita in un Comitato composto da Armen Harutyunyan, Presidente, Pere Pastor Vilanova e Pauliine Koskelo, Giudici, nella causa promossa da Santo Citraro e Santa Molino contro Italia (Ricorso n. 50988/13), dopo aver deliberato in Camera di Consiglio il 28 aprile 2020, con Sentenza del 4 giugno 2020, ha dichiarato, all’unanimità, la Repubblica Italiana responsabile della violazione dell’elemento materiale dell’Articolo 2 della Convenzione condannandola anche al risarcimento dei danni (32 mila euro per danno morale e 900 euro per le spese, oltre alla maggioranza dovuta per eventuali imposte ed interessi) da versare, entro tre mesi, in favore dei ricorrenti.

I ricorrenti, signori Citraro e Molino, il 24 luglio 2013, introdussero un ricorso alla Corte di Strasburgo contro l’Italia, ai sensi dell’Art. 34 della Convenzione Europea, lamentando la violazione degli Articoli 2 e 3 della Convenzione, ritenendola responsabile del suicidio per impiccagione del loro figlio Antonio Citraro, 31 anni, di Terme Vigliatore, avvenuto nel tardo pomeriggio del 16 gennaio 2001, mentre era detenuto nella cella n. 2 del reparto “sosta”, presso la Casa Circondariale di Messina.

All’epoca dei fatti, la morte di Citraro, in un primo momento venne etichettata come un suicidio e subito dopo, grazie alle denunce della famiglia, come omicidio colposo: il Gup del Tribunale di Messina dispose il rinvio a giudizio del Direttore dell’Istituto, di sei Agenti della Polizia Penitenziaria e del Medico Psichiatra per i reati di favoreggiamento, falso per soppressione, omicidio colposo, abuso dei mezzi di correzione e lesioni personali. Ma gli imputati, in tutti i gradi di giudizio, vennero assolti da ogni accusa.

I genitori del giovane detenuto però non si arresero e, dopo aver esaurito i rimedi giurisdizionali interni, assistititi dall’Avvocato Giovambattista Freni del Foro di Messina, proposero ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che, nei giorni scorsi, dopo 19 anni, ha finalmente condannato l’Italia per le sue responsabilità. In particolare, i ricorrenti, lamentavano la violazione dell’Articolo 2 della Convenzione sostenendo, tra l’altro, che l’Amministrazione Penitenziaria, per mancanza di precauzioni e per negligenza, non avesse adottato le misure necessarie e adeguate idonee a impedire il suicidio del loro figlio, affetto da disturbi psichici, tant’è vero che in precedenza aveva più volte posto in essere atti di autolesionismo compresi tentativi di suicidio, che avevano portato il Magistrato di Sorveglianza di Messina a disporre il suo ricovero nell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, provvedimento rimasto inevaso (solo pochi minuti prima del decesso di Citraro dal Ministero della Giustizia arrivò l’ordine di traduzione presso l’Opg).

Ebbene, la Corte di Strasburgo, ha deciso di condannare la Repubblica Italiana ritenendola responsabile in quanto l’Art. 2 della Convenzione obbliga lo Stato non soltanto ad astenersi dal provocare la morte in maniera volontaria e irregolare, ma anche ad adottare le misure necessarie per la protezione della vita delle persone sottoposte alla sua giurisdizione. Tale obbligo sussiste, ancora di più, dal momento in cui le Autorità Penitenziarie siano a conoscenza di un rischio reale e immediato che la persona detenuta possa attentare alla propria vita.

Nel caso in questione, l’Amministrazione Penitenziaria, era perfettamente a conoscenza dei disturbi psichici e della gravità della malattia di cui era affetto il giovane detenuto, degli atti di autolesionismo e dei tentativi di suicidio che aveva posto in essere, dei suoi gesti e pensieri suicidi e dei segnali di malessere fisico o psichico (aveva completamente distrutto la cella, impedendo l’ingresso al personale, e faceva discorsi deliranti e paranoici).

Per tali motivi, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ha ritenuto che le Autorità Penitenziarie non abbiano adottato le misure ragionevoli che erano necessarie per assicurare l’integrità del detenuto Antonio Citraro. Infatti, nella sentenza, i Giudici Europei scrivono chiaramente che “… le Autorità si sono sottratte al loro obbligo positivo di proteggere il diritto alla vita di Antonio Citraro. Pertanto, vi è stata violazione dell’elemento materiale dell’Articolo 2 della Convenzione.”

La vicenda della morte di Antonio Citraro è analoga a quella di tanti altri detenuti, parimenti affetti da disturbi psichici, verificatasi negli Istituti Penitenziari d’Italia. Tra le tante morti similari, ricordo particolarmente quella di Maurilio Pio Morabito, 46 anni, avvenuta il 29 aprile 2016, a poche settimane dal suo fine pena (30 giugno 2016), mentre era detenuto presso la Casa Circondariale di Paola. Morabito, come Citraro, si è impiccato nella cella n. 9 del reparto di isolamento, dopo aver posto in essere diversi atti di autolesionismo, tentativi di suicidio, rifiutato di assumere i farmaci per timore di essere avvelenato ed anche di recarsi a colloquio con i propri familiari. Aveva finanche incendiato e distrutto, ripetutamente, le altre celle in cui era precedentemente allocato e per tale ragione era stato posto per diversi giorni in una cella liscia (cioè priva di ogni suppellettile), sporca e maleodorante, senza nemmeno essere sorvegliato a vista, lasciandogli addosso solo le mutande ed una coperta. Proprio utilizzando quest’ultima, che è stata annodata a forma di cappio alla grata della finestra della cella, di notte, è riuscito a togliersi la vita.

Per la vicenda di Morabito, i familiari, non hanno ottenuto giustizia in sede penale, in quanto il procedimento è stato archiviato dal Gip del Tribunale di Paola su conforme richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica. Recentemente però, assistiti dagli Avvocati Corrado Politi e Valentino Mazzeo del Foro di Reggio Calabria, hanno citato in giudizio il Ministero della Giustizia per sentirlo condannare al risarcimento dei danni. La causa attualmente è in corso presso il Giudice Civile del Tribunale di Reggio Calabria (ed io sono tra le persone che verranno sentite in merito dall’Autorità Giudiziaria).

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – Causa Citraro e Molino contro l’Italia (clicca per leggere)

Detenuto 32enne con fine pena a novembre si impicca nel Carcere di Aversa. E’ il sedicesimo del 2020


agente penitenziario cancelloAncora un suicidio negli Istituti Penitenziari d’Italia. Un detenuto romeno, Emil V., 32 anni, si è tolto la vita impiccandosi con delle lenzuola all’alba nella sua cella che condivideva con altri quattro compagni. L’uomo era ristretto presso la Casa di Reclusione di Aversa “Filippo Saporito”, in Provincia di Caserta, per espiare una condanna definitiva per rapina che avrebbe terminato a novembre, tra pochi mesi. Purtroppo, nonostante i soccorsi immediati da parte del personale di Polizia Penitenziaria addetto alla sorveglianza, per il 32enne non c’è stato niente da fare.

In questo tempo così disperato e così intenso si continua a morire di carcere e in carcere. Emil era detenuto per rapina e sarebbe uscito a novembre. Non faceva colloqui, non aveva mai avuto sanzioni disciplinari. Gli altri suoi quattro compagni di cella non si sono accorti del suo gesto disperato. Sebbene il fenomeno dei suicidi in carcere sia in diminuzione, e aumentano i casi di autolesionismo, il suicidio di una persona privata della libertà, in particolare, costituisce, da un lato, il fallimento più evidente del ruolo punitivo dello Stato. E la politica e l’opinione pubblica vivono l’indifferenza. Lo dice Samuele Ciambriello, Garante Regionale dei Diritti dei Detenuti della Campania.

La questione penale è seria e per essere concretamente valutata necessita di verità, trasparenza e di una riconsiderazione complessiva, e l’autolesionismo e in casi estremi il suicidio, rappresentano l’ultima residuale forma di reclamo, di richiesta di attenzioni da parte di un universo di disperati che, nella gran parte dei casi, non possiede molte altre alternative per far sentire la propria presenza.

Il carcere di Aversa – aggiunge il Garante Regionale dei Diritti dei Detenuti – in questi giorni aveva attirato la mia attenzione, positivamente, per i provvedimenti fatti dal Magistrato di Sorveglianza per la detenzione domiciliare in seguito al Decreto 123, erano usciti 8 detenuti, altri 12 aspettano i fantomatici braccialetti e nove relazioni sanitarie sono in attesa delle decisioni del Magistrato. Il carcere è una lente particolare attraverso cui guardare la nostra società e, per tale ragione, chiedersi anche che fare dopo le restrizioni dei contatti con l’esterno causa corona virus non riguarda soltanto la vita dei detenuti, ma quella degli Agenti di Polizia Penitenziaria, dell’area educativa, delle direzioni delle carceri e degli operatori socio sanitari, conclude Ciambriello.

Con il decesso di Emil V. salgono a 48 i detenuti morti negli Istituti Penitenziari d’Italia dall’inizio dell’anno di cui 16 per suicidio.

Cascini (Csm): «Ci illudiamo di tenere il virus chiuso nelle carceri: e se la bomba esplodesse?»


«Conosciamo la dinamica. Non è nuova: il carcere come zona altra, separata. L’illusione del muro che ci dividerebbe da chi è dentro: dentro ci sono solo i cattivi, fuori i buoni. Io sono fra i buoni, pensano molti, e non voglio sapere cosa avviene al di là del muro. Ecco in sintesi la drammatica, assurda logica in base alla quale ancora una volta trattiamo il carcere. Anche stavolta, anche di fronte all’emergenza coronavirus. Noi consiglieri di Area abbiamo cercato di portare in plenum un contributo di pragmatismo. Non siamo riusciti a ottenere fino in fondo tale esito».

Giuseppe Cascini, Procuratore Aggiunto a Roma finché non è stato eletto al Csm per il gruppo di Area, appunto, non è un buonista. Non è tra quelli che lui stesso definisce «l’altro estremo della dialettica con gli ultra rigoristi, costituito da vorrebbe sempre risparmiare la sanzione». Cascini non è un buonista ma è pragmatico: «Davvero sappiamo come fare a gestire l’eventuale esplosione di una bomba epidemiologica dietro le sbarre? E se non c’è un piano chiaro, non sarebbe meglio consentire una concessione dei domiciliari a chi ha residui di pena bassi anche più ampia dell’attuale, e rinviare gli ordini di carcerazione di 6 mesi per le condanne entro i 4 anni?».

Sì, forse sarebbe meglio. E invece l’Italia, per il resto apprezzata in tutto il mondo quanto a misure di contrasto dell’emergenza, solo nel gestire la parte relativa al carcere sembra farsi superare dall’Iran: perché?

Dall’Iran, certo. Anche dalla Somalia. Pochi giorni fa ha liberato un buon numero di detenuti.

E com’è possibile?

Perché quando si discute del carcere lo si fa col classico schema del dialogo fra sordi. Prevale l’ideologia, si accantona il pragmatismo.

Forse i rigoristi pensano che se aumentassero i contagiati in carcere, ci sarebbe la possibilità di isolarli.

Dove? Non mi risulta che il nostro sistema penitenziario disponga di spazi liberi. Se ci fossero, non saremmo stati condannati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per l’inumano sovraffollamento dei nostri istituti.

Andiamo dritti verso la catastrofe?

Vorrei solo porre alcuni interrogativi. Parto dalle premesse, dai dati noti. I nostri detenuti non alloggiano in camere singole con bagno. Dormono in camere multiple, dividono i servizi, spesso cucinano e consumano pasti sempre all’interno di quello spazio. Dividono in tanti quegli spazi comuni che non sono certo smisurati, sono costantemente a stretto contatto con gli agenti di polizia penitenziaria. Se dunque noi che viviamo fuori, me compreso, ci siamo giustamente autoconsegnati all’isolamento domestico, con eccezione per poche assolute necessità, è altrettanto chiaro che chi si trova in un penitenziario non può osservare la prescrizione del distanziamen-to di un metro.

E questa è la premessa.

Aggiungo che se le carceri fossero meno affollate sarebbe comunque difficile evitare che vi si diffonda il contagio. Ma sarebbe o no un po’ meno difficile? Ciò detto, parliamo della salute di tutti, non solo dei reclusi. Parliamo di una possibile bomba epidemiologica, che potrebbe esplodere

Crede si sottovaluti l’inevitabile osmosi fra dentro e fuori dal carcere? Che ci si dimentichi per esempio degli agenti, i quali dormono pu sempre a casa, e dei detenuti che nelle prossime settimane finiranno di scontare la pena e torneranno fra noi?

È l’illusione di cui le ho detto prima: l’illusione del carcere come mondo chiuso. Secondo cui potremmo lasciarli là dentro chiusi col loro virus: non verranno a infettare anche noi. No, non è così. Gli agenti entrano ed escono, tutti i giorni. Così come gli psicologi, i volontari, i cappellani. La realtà è assai diversa dall’illusione: così come i problemi del carcere infettano la società, perché un detenuto a cui non sia stato assicurato un trattamento davvero rieducativo, risocializzante, torna fuori più criminale di com’era entrato in carcere, così è per il virus. Non si può impedire che la quota di reclusi destinata fisiologicamente a uscire per fine pena veicoli all’esterno l’eventuale contagio diffusosi dietro le sbarre. E oltre che di salute in senso stretto, è anche un problema di sicurezza.

Perché?

Immaginiamo cosa accadrebbe se aumentasse notevolmente il numero dei contagiati fra gli agenti penitenziari: dovrebbero andare in quarantena, in congedo per malattia. E chi gestirebbe la sicurezza dentro gli istituti? Proprio le rivolte di inizio marzo dimostrano come i detenuti possano impadronirsi di una struttura. Immaginiamo cosa accadrebbe se cominciasse a diffondersi il virus tra di loro e, appunto, nella polizia.

E invece chi al Csm non condivide la sua linea ribatte che non si può concedere nulla ai rivoltosi.

Dico di più: non mi allineo alla visione per cui in carcere ci vanno solo i poveracci. No. Ci vanno persone responsabili di atti criminali. Ma mi chiedo: visto che noi consiglieri di Area proponiamo di concedere i domiciliari a chiunque abbia un residuo fino a 24 mesi di pena, anche senza il vincolo del braccialetto e con l’esclusione dei reati ex articolo 4 bis, chi si dice contrario davvero pensa che una persona a cui resta poco da scontare trovi conveniente darsi alla fuga? O davvero credete che nelle circostanze di paralisi della vita collettiva come l’attuale, ci siano significativi rischi di reiterazione dei reati? A me pare che non vi sia neppure la materia per commetterli, i reati.

In una proposta di emendamento inoltrata al ministro della Giustizia, il Cnf chiede di sospendere in modo esplicito il termine dei 30 giorni che, una volta ordinata la carcerazione, consente di chiedere le pene alternative. Pare tanto più sensato se si considera che i servizi sociali a cui chiedere l’affidamento in prova ora sono chiusi.

Certo, assolutamente. Si rischia di sottoporre alla misura inframuraria anche chi avrebbe potuto scontare la pena all’esterno ed evitare così di contribuire a sovraffollare ulteriormente le carceri. In realtà a me sembrerebbe indiscutibile che, una volta sospesi tutti i termini processuali, anche quelli relativi agli ordini di esecuzione smettano di correre. Ma vede, siamo all’altra proposta che noi consiglieri di Area abbiamo avanzato per la definizione del parere del Csm, e che non ha trovato il necessario ascolto: abbiamo chiesto di non eseguire affatto, per 6 mesi, gli ordini di esecuzione rispetto a tutte le condanne entro i 4 anni, escluso sempre il 4 bis. Al di là del nodo sospensione, sappiate che ci sono molti reati a bassa pericolosità per i quali la richiesta di misure alternative non è prevista, a cominciare dai furti. Avremmo avuto un po’ meno ingressi. E invece no. Continuiamo a chiudere gli occhi su cosa potrebbe avvenire se dentro le carceri quella bomba epidemiologica esplodesse davvero.

Errico Novi

Il Dubbio, 28 marzo 2020

Coronavirus, l’Onu striglia l’Italia: liberate i detenuti, specie quelli più anziani e malati o non pericolosi


pol pen sorveglianza regiaAnche l’Onu chiede ai governi mondiali di porre in atto tutte le misure possibili per ridurre il numero delle persone detenute in carcere, tra le più vulnerabili in caso di contagio. La richiesta è arrivata mercoledì da Michelle Bachelet, due volte presidente del Cile e attualmente Alto commissario Onu per i diritti umani.

Intervenendo da Ginevra, la Bachelet ha chiesto disposizione in particolare per le persone più anziane, malate, o non pericolose. “Il Covid-19 ha iniziato a colpire carceri, prigioni, centri di detenzione per migranti, case di cura e ospedali psichiatrici, e rischia di essere devastante per le popolazioni estremamente vulnerabili di tali istituzioni. I governi dovrebbero rilasciare ogni persona detenuta senza una base giuridica sufficiente, compresi prigionieri politici e altri detenuti semplicemente per aver espresso opinioni critiche o dissenzienti”, è stato l’appello della Bachelet.

E l’Italia? Ai deputati che lo hanno interpellato durante il question time a Montecitorio, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha spiegato che a sette giorni dall’entrata in vigore del decreto “sono 50 i detenuti” che hanno beneficiato degli arresti domiciliari, mentre sono 150 “quelli in semilibertà cui è stata concessa una licenza in modo da non farli rientrare in carcere la sera”. Intanto i casi di contagio in carcere ci sono, eccome. “Ce ne sono quindici”, è costretto ad ammettere il Guardasigilli. E dove vengono messi? “In isolamento”, si limita a dire Bonafede.

Intanto però i casi di contagio in carcere ci sono, eccome. «Ce ne sono quindici», è costretto ad ammettere il Guardasigilli. E dove vengono messi? «In isolamento», si limita a dire Bonafede.

Il tutto mentre solo pochi giorni fa rivolte scoppiavano in decine di carceri in tutta Italia, con 15 detenuti morti tra Modena, Rieti e Bologna mentre erano sotto la custodia e la responsabilità dello Stato.

Per fare un esempio nella vicina Francia il ministro della giustizia ha annunciato il rilascio di 5.000 detenuti. Nel Paese del presidente Macron sono sette i detenuti risultati positivi al coronavirus, uno è morto e 315 sono in prigione.

Il Riformista – 26 marzo 2020

http://www.ilriformista.it

Flick: Per la Consulta la pena non è vendetta. Si deve perseguire il reato non il nemico, mafioso o corrotto che sia


Intervista a Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte costituzionale. “La decisione che ha reso non assoluto il vincolo della collaborazione perché il detenuto ostativo possa ottenere permessi ricorda che si deve perseguire il reato, non il nemico: mafioso o corrotto che sia”.

“Avevo un timore. Devo ammetterlo. Nel leggere il primo comunicato della Corte costituzionale, diffuso subito dopo la camera di consiglio sui permessi ai detenuti ostativi, ho temuto che i giudici volessero un po’ mettere le mani avanti, di fronte all’uragano delle critiche, per non dire dei tentativi di pressione.

In particolare nel passaggio in cui si precisava come il perimetro della decisione fosse limitato ai soli permessi e non agli altri benefici. E invece, l’ampio comunicato della Consulta arrivato poche ore fa è esemplare nella forza con cui afferma che “è giusto premiare chi collabora, ma non si può punire chi non collabora”. Ricorda che non si può perché altrimenti si aggiunge ulteriore afflizione alla pena, si punisce lo pesudo-reato della non collaborazione, e si irroga dunque una pena disumana”.

Giovanni Maria Flick rilegge le motivazioni della sentenza costituzionale che ha dichiarato illegittima la presunzione assoluta secondo cui il detenuto ostativo che non collabora resta legato all’organizzazione criminale e quindi non può ottenere permessi. Il presidente emerito della Consulta se ne compiace non solo per passione civile ma anche per aver partecipato, da giudice delle leggi, a precedenti decisioni che non sempre avevano avuto la stessa coraggiosa determinazione in materia di esecuzione penale.

Adesso, Presidente Flick, il fronte allarmista paventa rischi eccessivi per i giudici di sorveglianza. Si ipotizza un collegio unico nazionale che sollevi i singoli magistrati. Che ne pensa?

“Come fa un collegio unico a valutare con accuratezza, magari da Roma, se un detenuto ostativo di Canicattì conserva o meno legami con il contesto criminale? Posso usare un’espressione antipatica, per dire cosa penso di simili argomentazioni?”.

Siamo qui per questo…

“E allora le dico che mi pare davvero una carità pelosa. Nel momento in cui non si trovano altri argomenti ci si aggrappa alla necessità di proteggere il giudice dal rischio della decisione. Si dimentica o si finge di dimenticare che il rischio della decisione è la sostanza ultima del “mestiere di giudice”. E poi mi chiedo: perché ci si preoccupa di sostituire il singolo magistrato con un collegio in fase di esecuzione e non si ha la stessa premura per il giudice che ordina le misure cautelari?”.

Perché nell’esecuzione il principio di umanità si impone in modo per qualcuno insopportabile?

“Ecco, ci arriviamo tra un attimo. Vorrei prima segnalare che tante preoccupazioni sono sorprendentemente, diciamo così, rivolte verso quello stesso giudice sul quale si scarica magari una funzione sussidiaria nelle tematiche relative al rapporto tra diritto penale ed economia. Non aggiungo altro se non il fatto che simili responsabilità finiscono per esondare dal carico istituzionale e costituzionale che in realtà spetta al giudice”.

Ma insomma, un giudice di sorveglianza è affidabile o no?

“Lei ironizza, evidentemente. Mi pare chiaro che dietro la preoccupazione per i presunti nuovi rischi a cui la sentenza sul 4bis esporrebbe i magistrati di sorveglianza vi sia tutto quello sfondo di sostanziale sfiducia nei confronti dei giudici che assumono decisioni ritenute troppo clementi, troppo buone. Vi è cioè quella ricerca di automatismo legislativo che sottrae al giudice il suo preciso compito di valutazione del caso concreto: si pensi alla riforma alla legittima difesa”.

Come quella sulla Rigopiano?

“Ecco, è l’altra faccia della stessa medaglia. È il motivo che mi spinge a parlare di carità pelosa. È doveroso che i giudici, tutti, siano adeguatamente protetti; non è accettabile diffidare di loro per il semplice fatto che si distaccano dalle aspettative dell’opinione pubblica”.

La sentenza sul 4bis ha riaffermato il principio di umanità della pena?

“Lo ha fatto nella misura in cui ha ricordato che la pena non può mai essere priva di speranza, altrimenti è appunto disumana e contraria alla dignità. Ma la Corte si è soprattutto allontanata da un’idea di esecuzione penale incentrata esclusivamente sull’inasprimento della sanzione, sulla vendetta. Inasprimento che troppo spesso non è tanto proporzionato alla gravità del fatto quanto ad altre finalità come quella di evitare la prescrizione. Ha implicitamente disvelato come una simile visione rischi di celarsi dietro alcune delle argomentazioni finora richiamate per difendere il nesso assoluto fra permessi e collaborazione: mi riferisco alla cosiddetta immodificabilità del dna mafioso. Ora, nel comunicato che riporta le motivazioni della Consulta, si ricorda che la pronuncia sui permessi riguarda tutti i reati assoggettati all’ostatività dell’articolo 4bis. E noi sappiamo che la categoria ormai comprende anche fattispecie del tutto estranee alla mafia, come la corruzione. La legge che ha esteso il regime ostativo alla corruzione segnala proprio quell’idea tutta basata sull’inasprimento delle pene di cui le dicevo”.

“Non si può punire chi non collabora”: esemplare. Ma perché la Corte ci arriva solo ora?

“La disumanità di una pena senza speranza era venuta da tempo all’attenzione della Corte, anche a proposito dell’ergastolo. In quel caso la si è superata in virtù di una contraddizione: nel senso che a un “fine pena mai” illegittimo nella sua dichiarazione si è contrapposta la legittimità della sua esecuzione, offerta dalla prospettiva della liberazione condizionale, quando sia meritata. Rispetto al 4bis, nel 2003 ricordo bene, da giudice costituzionale, le perplessità all’interno della Corte, che impedirono di accogliere la questione di legittimità costituzionale posta dalla Cassazione. Però nello stesso tempo si è passati poi progressivamente per le pronunce sui casi di collaborazione inesigibile e di ammissibilità alle misure alternative in casi come quello della madre che deve accudire figli piccoli. Certo, solo con la conclusione di questo percorso, la Corte costituzionale ha avuto ora il coraggio di quell’affermazione così netta: non puoi punire qualcuno solo perché non collabora”.

Quali sono gli altri pilastri della decisione?

“Il primo: la presunzione secondo cui chi non collabora conserva legami con l’organizzazione criminale non è irragionevole ma non può essere assoluta. Secondo: una simile presunzione impedisce al giudice di valutare in concreto il percorso del singolo condannato. Terzo: sempre quella presunzione assoluta si fondava su una presunzione statistica che non ammetteva controprova. Si escludeva che un detenuto ostativo potesse rifiutare la collaborazione per motivi diversi dal suo legame con la organizzazione criminale. Naturalmente la Corte ha indicato criteri rigorosissimi per la valutazione dell’effettiva rescissione di quel legame. Serve una prova che abbia la stessa forza di quel legame, basata anche su quel sistema di controlli da parte degli organi di polizia e di valutazioni dalla Procura nazionale antimafia che possono avere un rilievo ostativo molto rilevante, e che tengono conto anche del contesto esterno, non solo di quello personale in carcere”.

Ma la sentenza sui permessi è il primo passo verso il superamento dell’ergastolo ostativo?

“Non faccio pronostici da allibratore, mi perdoni. Penso, questo sì, che la tendenza debba essere quella di un superamento di una concezione che sta affermandosi e che non mi sembra condivisibile. Mi riferisco al paradosso per cui nell’accertamento processuale si dovrebbe giudicare il fatto e la pena e invece ora si giudica l’uomo, vale a dire il “mafioso” o il “corrotto”. Tanto è vero che le pene previste, ad esempio, per la corruzione impropria sono diventate ad esempio quasi più aspre di quelle previste per la corruzione propria, come se si guardasse appunto alla natura insuperabile di corruttore e non al fatto specifico. Allo stesso modo nella fase di esecuzione si è andati verso il rovesciamento del principio per cui occorre giudicare l’uomo e il suo percorso rieducativo: adesso si pretende di veder giudicata, nell’esecuzione, anche, se non soprattutto, la gravità del fatto in sé. Mi auguro questo sì, che la smettiamo di ragionare per apriorismi e per affermazioni di tipo dogmatico e torneremo a difenderci da chi viola un unico codice penale, e a farlo nei limiti delle regole del codice di rito e secondo la Costituzione. Senza distinguere tra codice penale e processuale per il nemico e codice per tutti gli altri”.

Errico Novi

Il Dubbio, 6 dicembre 2019

Corte Costituzionale Sentenza n. 253 del 2019 (clicca per scaricare)

Catanzaro, detenuto psichiatrico tenta il suicidio. Ricoverato in rianimazione


Di nuovo il carcere diventa teatro di una tragedia. Di nuovo il sistema insiste nel voler tenere in gabbia una persona gravemente affette da disturbi psichiatrici, bisognose di cura ed assistenza.

La trama è questa: prima il carcere di Paola, poi il “Panzera” di Reggio Calabria, dopo l’istituto penitenziario del capoluogo e infine l’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Si evolve così la tragica storia di un detenuto di origine cosentina che nei giorni scorsi ha tentato il suicidio nel carcere di Catanzaro. Ed oltre al danno la beffa: a quanto pare, sembrerebbe che alla moglie sia stata negata la possibilità di avere un colloquio con suo marito.

A farlo sapere è Emilio Quintieri (Radicali Italiani), che proprio tempo fa ha chiesto all’Amministrazione penitenziaria un’adeguata sorveglianza custodiale e un sostegno morale e psicologico per il detenuto.

Ma accade quello che si voleva evitare: l’uomo, 49 anni e condannato per estorsione, cerca di mettere fine alla propria vita. Immediato il trasporto d’urgenza al nosocomio catanzarese, dove ora è ricoverato in rianimazione.

Non è finita, perché tra i protagonisti della vicenda c’è anche la moglie del detenuto. E’ lei che, appena saputo di quanto successo, si precipita nell’ospedale catanzarese. La Polizia Penitenziaria, però, le avrebbe negato di poterlo vedere ed avere dai medici notizie sulle condizioni di salute dell’uomo ricoverato, nonostante fosse stato autorizzata.

Quintieri ha inviato una informativa al Garante Nazionale dei Diritti dei Detenuti, Mauro Palma, sollecitando una visita ispettiva con la massima urgenza.

Edoardo Corasaniti

La Nuova Calabria – 4 novembre 2019

Dopo 40 anni di carcere, la morte ha liberato Mario Trudu dall’ergastolo ostativo


Dopo 40 anni ininterrotti trascorsi in carcere (1979-2019), Mario Trudu, 69 anni, ergastolano ostativo condannato per due sequestri di persona, è morto all’Ospedale di Oristano.

Malato di tumore ed altro, dopo una lunga battaglia, pochi giorni fa aveva ottenuto la sospensione provvisoria della pena dal Magistrato di Sorveglianza di Cagliari. Ma non è riuscito a tornare a casa dalla sorella Raffaella che lo avrebbe ospitato, neanche per qualche ora. Né a beneficiare della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e della Corte Costituzionale che nei giorni scorsi ha dichiarato illegittimo l’ergastolo ostativo, pena senza fine.

“Signor Giudice non vi sto chiedendo di farmi uscire ma di farmi curare, sono malato” disse Mario al Magistrato di Sorveglianza. Ma il Pubblico Ministero non volle sentir ragioni: chiese il rigetto dell’istanza sostenendo che non avendo mai collaborato con la Giustizia nessun beneficio gli doveva esser concesso finché non collaborava.

Il Magistrato, alla fine, ha deciso di accogliere provvisoriamente la sua richiesta. L’udienza per la decisione definitiva si sarebbe dovuta tenere il prossimo 5 novembre. Ma Mario a quella udienza non ci andrà perché la libertà, quella eterna, l’ha ottenuta prima. E senza collaborare come pretendeva il Pubblico Ministero.

Ciao Mario, adesso goditi la libertà !

P.S. Questo è l’ergastolo ostativo, la “pena di morte mascherata” come la definisce Papa Francesco, spiegato “terra terra” a tutti coloro i quali continuano a non voler capire.

Emilio Enzo Quintieri

Prof. Palazzo (UniFirenze): Imporre agli ergastolani di collaborare è da Stato di Polizia, non da Stato di Diritto


Ancor prima di quella collegata alla rieducazione vi è più prosaicamente l’anima utilitaristica di spingere il condannato a rendere più agevole e penetrante il compito investigativo delle autorità.

L’ergastolo ostativo, originariamente previsto per alcuni reati associativi molto gravi, è stato esteso successivamente, mediante una serie di aggiunzioni, a reati che possono non avere niente a che fare con le organizzazioni criminali.

Il punto centrale della sua disciplina (che gli è valsa la qualificazione di “ostativo”) è noto: salve le ipotesi di collaborazione impossibile (perché il condannato niente sa) o irrilevante (perché l’autorità già sa tutto), l’accesso agli istituti di progressiva risocializzazione presuppone che il condannato “collabori” – magari a distanza di anni dal fatto – con l’autorità rivelando ciò che sa, segnatamente in ordine alla partecipazione di eventuali correi.

Solitamente si pensa che il requisito della collaborazione sia giustificato in ragione del fatto che senza di essa sarebbe impensabile la dissociazione del reo dall’originario ambiente criminoso e dunque impossibile un giudizio diagnostico/prognostico di cessata pericolosità. In sostanza, si collega funzionalmente la collaborazione a quella finalità rieducativa che non mancherebbe neppure nell’ergastolo in quanto, appunto, suscettibile di aperture progressive alla libertà.

A ben vedere le cose, però, il fondamento giustificativo della collaborazione come chiave di accesso ai “benefici” ha una doppia anima. Forse ancor prima di quella collegata alla rieducazione vi è più prosaicamente l’anima utilitaristica di spingere così il condannato – specie se intraneo ad organizzazioni criminose – a rendere più agevole e penetrante il compito investigativo delle autorità. Se si assume chiara consapevolezza di questa doppia anima dell’ostatività, ne discendono rilevanti conseguenze in punto di costituzionalità della preclusione. Fino a che quelle due anime vanno d’accordo, nel senso che la mancata collaborazione esprime nel caso concreto la persistenza della pericolosità ostacolando nello stesso tempo l’esauriente accertamento processuale, nulla quaestio (legitimitatis), essendo giustificata la perpetuità della pena sulla base dell’ormai consolidata giurisprudenza costituzionale e Cedu in materia di ergastolo.

Ma quando le due anime si dividono perché la mancata collaborazione non esprime la persistenza della pericolosità, essendo ad esempio motivata dalla volontà di non esporre sé o i propri congiunti a vendette o ritorsioni o essendo ispirata a ragioni morali di non nuocere ad altri, avendo però il condannato percorso positivamente il suo itinerario rieducativo, allora le cose cambiano radicalmente. È chiaro, infatti, che in tali ipotesi l’ostatività non può che fondarsi sull’esclusiva anima dell’agevolazione dell’accertamento processuale.

È come dire: tu puoi collaborare ma non lo fai, e allora non m’interessa se hai già raggiunto il risultato risocializzativo che sarebbe sufficiente ad uscire dal carcere e a rompere la perpetuità della pena. Ciò significa, in breve, che l’anima “processuale” dell’ostatività prevale su quella “rieducativa”. Ma questo bilanciamento è palesemente contrario alla Costituzione: mentre, infatti, la rieducazione è un valore espresso in Costituzione e dalla Corte costituzionale affermato in termini sempre più perentori e ricollegato dalla Corte di Strasburgo addirittura alla stessa dignità umana, l’agevolazione processuale coatta non solo non trova riconoscimento in Costituzione ma un suo sistematico uso quale strumento ormai pressoché ordinario per l’accertamento dei reati dovrebbe suscitare serissime perplessità. In fondo, si profilerebbe la trasformazione dello Stato di diritto in uno Stato di polizia, quasi esonerando l’autorità dal suo compito d’accertamento per trasferirlo coattivamente sui cittadini.

Questo è lo sfondo inquietante su cui si pone la quaestio legitimitatis dell’ergastolo ostativo. Ma non c’è nemmeno bisogno che la Corte costituzionale s’impegni expressis verbis su tale piano. Infatti, anche accreditando l’ostatività di un’anima (nobile) in funzione esclusivamente rieducativa, la preclusione si rivela chiaramente affetta da un’intrinseca irrazionalità.

Che senso ha precludere i benefici a chi rifiuta di collaborare per ragioni che non solo non siano incompatibili con la cessazione della pericolosità, ma che – tutto al contrario – possono addirittura essere espressione e conferma dell’avvenuto processo di risocializzazione? Sembra poi addirittura superfluo precisare che l’abolizione della presunzione assoluta non significherebbe rimettere tout court in libertà schiere di pericolosi mafiosi o incalliti delinquenti: è chiaro che l’ammissione ai benefici presuppone pur sempre un accertamento in concreto da parte del giudice di sorveglianza dell’assenza di pericolosità, costituendo indubbiamente la mancata collaborazione un importante indicatore negativo, ma niente di più e niente di meno di un indicatore. Se poi non ci si fidasse dei giudici, allora sarebbe un altro discorso: alla fine del quale, però, si staglierebbe nuovamente l’ombra dello Stato di polizia.

Francesco Palazzo, Emerito di Diritto Penale Università degli Studi di Firenze

Il Sole 24 Ore, 16 ottobre 2019