Flick: Per la Consulta la pena non è vendetta. Si deve perseguire il reato non il nemico, mafioso o corrotto che sia


Intervista a Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte costituzionale. “La decisione che ha reso non assoluto il vincolo della collaborazione perché il detenuto ostativo possa ottenere permessi ricorda che si deve perseguire il reato, non il nemico: mafioso o corrotto che sia”.

“Avevo un timore. Devo ammetterlo. Nel leggere il primo comunicato della Corte costituzionale, diffuso subito dopo la camera di consiglio sui permessi ai detenuti ostativi, ho temuto che i giudici volessero un po’ mettere le mani avanti, di fronte all’uragano delle critiche, per non dire dei tentativi di pressione.

In particolare nel passaggio in cui si precisava come il perimetro della decisione fosse limitato ai soli permessi e non agli altri benefici. E invece, l’ampio comunicato della Consulta arrivato poche ore fa è esemplare nella forza con cui afferma che “è giusto premiare chi collabora, ma non si può punire chi non collabora”. Ricorda che non si può perché altrimenti si aggiunge ulteriore afflizione alla pena, si punisce lo pesudo-reato della non collaborazione, e si irroga dunque una pena disumana”.

Giovanni Maria Flick rilegge le motivazioni della sentenza costituzionale che ha dichiarato illegittima la presunzione assoluta secondo cui il detenuto ostativo che non collabora resta legato all’organizzazione criminale e quindi non può ottenere permessi. Il presidente emerito della Consulta se ne compiace non solo per passione civile ma anche per aver partecipato, da giudice delle leggi, a precedenti decisioni che non sempre avevano avuto la stessa coraggiosa determinazione in materia di esecuzione penale.

Adesso, Presidente Flick, il fronte allarmista paventa rischi eccessivi per i giudici di sorveglianza. Si ipotizza un collegio unico nazionale che sollevi i singoli magistrati. Che ne pensa?

“Come fa un collegio unico a valutare con accuratezza, magari da Roma, se un detenuto ostativo di Canicattì conserva o meno legami con il contesto criminale? Posso usare un’espressione antipatica, per dire cosa penso di simili argomentazioni?”.

Siamo qui per questo…

“E allora le dico che mi pare davvero una carità pelosa. Nel momento in cui non si trovano altri argomenti ci si aggrappa alla necessità di proteggere il giudice dal rischio della decisione. Si dimentica o si finge di dimenticare che il rischio della decisione è la sostanza ultima del “mestiere di giudice”. E poi mi chiedo: perché ci si preoccupa di sostituire il singolo magistrato con un collegio in fase di esecuzione e non si ha la stessa premura per il giudice che ordina le misure cautelari?”.

Perché nell’esecuzione il principio di umanità si impone in modo per qualcuno insopportabile?

“Ecco, ci arriviamo tra un attimo. Vorrei prima segnalare che tante preoccupazioni sono sorprendentemente, diciamo così, rivolte verso quello stesso giudice sul quale si scarica magari una funzione sussidiaria nelle tematiche relative al rapporto tra diritto penale ed economia. Non aggiungo altro se non il fatto che simili responsabilità finiscono per esondare dal carico istituzionale e costituzionale che in realtà spetta al giudice”.

Ma insomma, un giudice di sorveglianza è affidabile o no?

“Lei ironizza, evidentemente. Mi pare chiaro che dietro la preoccupazione per i presunti nuovi rischi a cui la sentenza sul 4bis esporrebbe i magistrati di sorveglianza vi sia tutto quello sfondo di sostanziale sfiducia nei confronti dei giudici che assumono decisioni ritenute troppo clementi, troppo buone. Vi è cioè quella ricerca di automatismo legislativo che sottrae al giudice il suo preciso compito di valutazione del caso concreto: si pensi alla riforma alla legittima difesa”.

Come quella sulla Rigopiano?

“Ecco, è l’altra faccia della stessa medaglia. È il motivo che mi spinge a parlare di carità pelosa. È doveroso che i giudici, tutti, siano adeguatamente protetti; non è accettabile diffidare di loro per il semplice fatto che si distaccano dalle aspettative dell’opinione pubblica”.

La sentenza sul 4bis ha riaffermato il principio di umanità della pena?

“Lo ha fatto nella misura in cui ha ricordato che la pena non può mai essere priva di speranza, altrimenti è appunto disumana e contraria alla dignità. Ma la Corte si è soprattutto allontanata da un’idea di esecuzione penale incentrata esclusivamente sull’inasprimento della sanzione, sulla vendetta. Inasprimento che troppo spesso non è tanto proporzionato alla gravità del fatto quanto ad altre finalità come quella di evitare la prescrizione. Ha implicitamente disvelato come una simile visione rischi di celarsi dietro alcune delle argomentazioni finora richiamate per difendere il nesso assoluto fra permessi e collaborazione: mi riferisco alla cosiddetta immodificabilità del dna mafioso. Ora, nel comunicato che riporta le motivazioni della Consulta, si ricorda che la pronuncia sui permessi riguarda tutti i reati assoggettati all’ostatività dell’articolo 4bis. E noi sappiamo che la categoria ormai comprende anche fattispecie del tutto estranee alla mafia, come la corruzione. La legge che ha esteso il regime ostativo alla corruzione segnala proprio quell’idea tutta basata sull’inasprimento delle pene di cui le dicevo”.

“Non si può punire chi non collabora”: esemplare. Ma perché la Corte ci arriva solo ora?

“La disumanità di una pena senza speranza era venuta da tempo all’attenzione della Corte, anche a proposito dell’ergastolo. In quel caso la si è superata in virtù di una contraddizione: nel senso che a un “fine pena mai” illegittimo nella sua dichiarazione si è contrapposta la legittimità della sua esecuzione, offerta dalla prospettiva della liberazione condizionale, quando sia meritata. Rispetto al 4bis, nel 2003 ricordo bene, da giudice costituzionale, le perplessità all’interno della Corte, che impedirono di accogliere la questione di legittimità costituzionale posta dalla Cassazione. Però nello stesso tempo si è passati poi progressivamente per le pronunce sui casi di collaborazione inesigibile e di ammissibilità alle misure alternative in casi come quello della madre che deve accudire figli piccoli. Certo, solo con la conclusione di questo percorso, la Corte costituzionale ha avuto ora il coraggio di quell’affermazione così netta: non puoi punire qualcuno solo perché non collabora”.

Quali sono gli altri pilastri della decisione?

“Il primo: la presunzione secondo cui chi non collabora conserva legami con l’organizzazione criminale non è irragionevole ma non può essere assoluta. Secondo: una simile presunzione impedisce al giudice di valutare in concreto il percorso del singolo condannato. Terzo: sempre quella presunzione assoluta si fondava su una presunzione statistica che non ammetteva controprova. Si escludeva che un detenuto ostativo potesse rifiutare la collaborazione per motivi diversi dal suo legame con la organizzazione criminale. Naturalmente la Corte ha indicato criteri rigorosissimi per la valutazione dell’effettiva rescissione di quel legame. Serve una prova che abbia la stessa forza di quel legame, basata anche su quel sistema di controlli da parte degli organi di polizia e di valutazioni dalla Procura nazionale antimafia che possono avere un rilievo ostativo molto rilevante, e che tengono conto anche del contesto esterno, non solo di quello personale in carcere”.

Ma la sentenza sui permessi è il primo passo verso il superamento dell’ergastolo ostativo?

“Non faccio pronostici da allibratore, mi perdoni. Penso, questo sì, che la tendenza debba essere quella di un superamento di una concezione che sta affermandosi e che non mi sembra condivisibile. Mi riferisco al paradosso per cui nell’accertamento processuale si dovrebbe giudicare il fatto e la pena e invece ora si giudica l’uomo, vale a dire il “mafioso” o il “corrotto”. Tanto è vero che le pene previste, ad esempio, per la corruzione impropria sono diventate ad esempio quasi più aspre di quelle previste per la corruzione propria, come se si guardasse appunto alla natura insuperabile di corruttore e non al fatto specifico. Allo stesso modo nella fase di esecuzione si è andati verso il rovesciamento del principio per cui occorre giudicare l’uomo e il suo percorso rieducativo: adesso si pretende di veder giudicata, nell’esecuzione, anche, se non soprattutto, la gravità del fatto in sé. Mi auguro questo sì, che la smettiamo di ragionare per apriorismi e per affermazioni di tipo dogmatico e torneremo a difenderci da chi viola un unico codice penale, e a farlo nei limiti delle regole del codice di rito e secondo la Costituzione. Senza distinguere tra codice penale e processuale per il nemico e codice per tutti gli altri”.

Errico Novi

Il Dubbio, 6 dicembre 2019

Corte Costituzionale Sentenza n. 253 del 2019 (clicca per scaricare)

Flick, Presidente Emerito della Consulta: “Ci hanno ordinato di non violare la dignità”


Il Presidente emerito della Consulta: “L’articolo 117 della Costituzione vincola lo Stato italiano a rispettare la Convenzione europea dei Diritti umani e le sentenze della Corte di Strasburgo”. A ricordarlo è il presidente emerito della Consulta Giovanni Maria Flick.

C’è un po’ di Giovanni Maria Flick, del Pesidente emerito della Consulta che è stato anche guardasigilli, in una sentenza storica come quella sull’ergastolo ostativo. “Insieme con altri studiosi, avevo trasmesso alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo una valutazione in veste di amicus curiae, come avviene spesso per i casi sottoposti ai giudici di Strasburgo.

Ebbene, ci eravamo permessi di sollevare un aspetto forse non sempre considerato, ossia la lesione che l’ergastolo ostativo produce anche rispetto alla competenza del giudice nella valutazione sull’effettivo recupero del condannato.

E proprio la restituzione di tale piena potestà valutativa al giudice di sorveglianza è non solo un ritorno ai principi costituzionali, ma anche l’esclusione di qualsiasi rischio di mettere fuori i boss, come sento dire”. Flick, naturalmente, non si sente affatto corresponsabile di una tremenda minaccia per la Repubblica: in una giornata storica per la civiltà del diritto, sa di aver cooperato a riaffermare il principio inviolabile della dignità.

Ma l’Italia potrebbe sottrarsi al rispetto di questa sentenza?

Secondo l’articolo 117 della Costituzione siamo sottoposti agli obblighi derivanti dalla sottoscrizione di trattati internazionali. La Convenzione europea dei Diritti umani è un architrave di tale ordinamento sovranazionale: ne siamo vincolati e siamo dunque vincolati ad applicare le sentenze della Corte di Strasburgo. Nel caso specifico, considerato che il collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso italiano, si afferma non un diritto di singole persone, ma un’indicazione vincolante a cui lo Stato deve uniformarsi. L’accesso ai benefici, per chi è condannato all’ergastolo, non potrà essere subordinato alla collaborazione.

E se comunque lo Stato italiano non si uniformasse?

Ci sarebbe la possibilità di ricorrere al giudice affinché sollevi la questione di costituzionalità delle norme sull’ergastolo ostativo. Peraltro la stessa Corte costituzionale è già investita della valutazione sull’articolo 4bis dell’ordinamento penitenziario, che preclude l’accesso ai benefici per alcuni reati, e già in quella sede, tra pochi giorni, potrà esprimere una valutazione adeguata. Ma posso muovere un’obiezione alla sua stessa domanda?

In che senso?

Nel senso che trovo difficile una contestazione formale dello Stato italiano rispetto a un giudizio con cui la Corte di Strasburgo evoca il problema della dignità.

Al centro della pronuncia sull’ergastolo ostativo c’è la dignità?

La Corte dice che va contro la dignità della persona offrire un’unica alternativa al carcere a vita individuata nella collaborazione con la magistratura.

Tale previsione, secondo la commissione Diritti umani presieduta da Manconi, configurerebbe persino una tortura di Stato…

Non so fine a che punto sia una considerazione compatibile con quanto previsto dalla Convenzione di New York contro la tortura. E comunque non credo sia necessario spingersi fino a tal punto. Anche perché la Corte ha richiamato l’Italia al rispetto di un ulteriore cardine del diritto penale, qual è la competenza esclusiva del giudice sulla valutazione del percorso rieducativo del condannato e sul suo possibile reinserimento.

Con l’ergastolo ostativo tale competenza era stata disconosciuta?

Evidentemente sì: subordinare l’effettivo reinserimento sociale del condannato alla sua eventuale collaborazione significa avocare la valutazione che dovrebbe competere al giudice naturale precostituito, se possiamo così definirlo, che nel caso del detenuto è il giudice di sorveglianza. Si tratta di un’affermazione che risponde anche alla presunta grande incognita che questa sentenza, per alcuni, dischiuderebbe.

A cosa si riferisce?

Al fatto che riconoscere la competenza del giudice di sorveglianza fa giustizia dei timori di veder liberate fiumane di mafiosi: sarà il magistrato, in ciascun singolo caso, a valutare se è effettivamente compiuto un processo di recupero.

Si restituisce dignità all’uomo. Persino se è stato mafioso…

Anche in relazione a una conseguenza, sottovalutata direi, dell’ergastolo ostativo. Vede, nel nostro ordinamento, nella nostra tradizione, il processo di cognizione ha come oggetto il fatto. La gravità della lesione al bene giuridico offeso. A essere giudicato non è il mafioso o il corrotto, ma il fatto. L’uomo viene in considerazione solo con l’esecuzione della pena. Con l’ergastolo ostativo si opera un capovolgimento, perché nella fase di esecuzione si continua a giudicare non l’uomo e il suo percorso, ma ancora il fatto. Solo che così un Paese trasfigura i connotati stessi del diritto penale.

Una perdita di civiltà?

Tanto più perché simmetricamente connessa al cosiddetto diritto penale del nemico. Al mantra del buttare la chiave, in cui il carcere non è estrema ratio, ma soluzione abituale e, inevitabilmente, discarica sociale. In tal modo il processo di cognizione, a sua volta, non giudica più il fatto ma l’uomo, mafioso o corrotto che sia, in quanto nemico a prescindere.

Un sistema da Stato d’eccezione: la Cedu ci sollecita a superarlo?

In un momento di eccezionalità qual è stato il 1993 forse l’ostatività poteva avere una spiegazione: ora non la si può comprendere. Così come mi sono sempre sentito in compagnia del Santo Padre, di Moro, di Napolitano, nel ritenere che l’ergastolo fosse una pena illegittima nella formulazione ma legittima nell’esecuzione finché è possibile avere una prospettiva di uscirne con la liberazione condizionale, quando si ritiene ragionevolmente che il condannato si sia rieducato. Con la scomparsa, provocata dal regime ostativo, di quel recupero di legittimità, io proprio non riuscivo ad accettare quell’illegittima dichiarazione che è il fine pena mai.

Errico Novi

Il Dubbio, 9 ottobre 2019

Candido (Radicali) : La pena perpetua uccide la speranza e ci pone fuori dalla Costituzione


TGiuseppe Candidora qualche giorno saremo costretti a pagare il canone alla TV concessionaria per il sevizio pubblico radiotelevisivo. Anzi, da quest’anno lo pagheremo direttamente con la bolletta della luce, e chi si è visto si è visto. Ma se è e deve essere pubblico servizio radiotelevisivo, allora mi domando perché ai cittadini non sia consentito di poter conoscere (e quindi di poter deliberare, di scegliere) sulle diverse proposte e le diverse iniziative politiche presenti in “campo”.

Mentre le TV i telegiornali e i giornali, che pur dovrebbero svolger il loro servizio nell’ottica di servizio pubblico quando macinano carta grazie ai contributi che lo stato finanzia loro, erano pieni di titoli, di servizi e di approfondimenti sul fatto che il ministro Maria Elena Boschi avesse ottenuto la fiducia dei suoi (come si poteva dubitarne?), nulla si è detto invece ai cittadini di un congresso svoltosi, nei giorni del 18 e del 19 dicembre, nella casa circondariale di Opera organizzato da un’associazione politica radicale che si chiama “Nessuno Tocchi Caino”.

Un congresso al quale hanno partecipato oltre che esponenti Radicali di livello nazionale e di spicco come Emma Bonino, Marco Pannella, Sergio D’Elia, Rita Bernardini da sempre ostracizzati dall’informazione, anche esponenti di istituzioni importanti come il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Santi Consolo che, tra l’altro ha portato un messaggio importante e inedito (se non fosse che si può riascoltare sul sito di radio radicale) del Ministro della Giustizia Andrea Orlando.

Un congresso organizzato dall’associazione Nessuno Tocchi Caino impegnata col Partito Radicale da decenni, anche con successi importanti per l’Italia alle Nazioni Unite come quella per la moratoria capitale, e che si batte per l’abolizione della pena di morte nel mondo ma anche contro la pena fino alla morte nel nostro Paese. Il titolo del congresso a cui hanno partecipato – seduti accanto – il capo del DAP, il Presidente emerito della Corte Costituzionale Gianni Maria Flick e più di un centinaio di detenuti ed ergastolani provenienti dalle carceri di tutta Italia; un congresso di cui gli italiani non hanno potuto sapere nulla. Un titolo che da solo poteva esser già notizia: “spes contram spem”, in riferimento esplicito al passaggio di Paolo di Tarso, l’Apostolo delle genti, che sulla incrollabile fede di Abramo disse che “ebbe fede sperando contro ogni speranza e così divenne padre dei nostri popoli”. E pure l’argomento stesso era notizia: perché si parlava di abolizione della pena di morte e della pena fino alla morte, di abolire cioè l’ergastolo ostativo, quello che porta la dicitura: “fine pena mai” e che è stato più volte detto durante il congresso è contrario alla finalità rieducativa e di reinserimento sociale prevista dall’articolo 27 della nostra Costituzione per la pena detentiva.

Quello che mi chiedo è se sia giusto che i cittadini non possano saper nulla di ciò che è avvenuto nel carcere di Opera durante quella due giorni congressuale, di ciò che si sia detto e, soprattuto, chi ha detto cosa. Perché se lo dice il Papa, o se lo dice Marco Pannella che l’ergastolo è sia inumano sia anticostituzionale, anche questa, come quella della Boschi che trova i numeri per non esser sfiduciata, sono delle “non notizie”. Nel giornalismo, la regola dovrebbe essere che non è il cane che morde l’uomo la notizia ma, al contrario, l’uomo che morde il cane. Quindi, se il capo del DAP dice che l’ergastolo ostativo ci porta fuori dalla costituzione, questa dovrebbe diventare subito notizia. In un Paese normale ci sarebbero stati titoli, ultim’ora, approfondimenti, e in un Paese democratico si dovrebbe quantomeno aprire un dibattito. Un’intervista almeno a chi queste affermazioni le ha fatte. Invece c’è il silenzio. Un silenzio così assordante di notizie inesistenti, spesso trovate apposta per coprire, magari, qualcosa che non deve esser detto, che non deve esser comunicato.

Non si dice nulla del fatto che il direttore di un carcere come quello di Opera con presenti oltre 150 ergastolani, il dott. Giacinto Siciliano abbia detto che è possibile cambiare e conciliare il rispetto della sicurezza con quello dei diritti umani. Nulla si fa conoscere ai cittadini delle parole contenute nel messaggio del Presidente Mattarella inviato a Marco Pannella, agli organizzatori e ai congressisti tutti, un messaggio letto da Rita Bernardini udito solo dai congressisti e gli abituali di radio radicale; né delle parole contenute nel messaggio del Ministro Andrea Orlando che ha affidato il suo scritto a Santi Consolo.

Nulla si è saputo di un congresso che ha per titolo quello che, lo stesso Sergio D’Elia segretario riconfermato specifica non essere solo un titolo, ma un vero e proprio progetto, qualcosa che, dice, “allo stesso tempo, è metodo e merito, forma e sostanza, mezzo e fine, cioè un obbiettivo: spes contram spem. Un obbiettivo nel quale c’è anche a fondamento un metodo di lotta politica e civile che è quello di essere noi stessi speranza contro l’avere speranza, contro le tante speranze”.

Una cosa dirompente detta a dei detenuti con fine pena mai: Pannella dice agli ergastolani e ai detenuti: dovete voi esser speranza non solo per voi stessi, ma anche per i vostri familiari, per chi vi ama. Speranza per lo Stato che diventi Stato di diritto rispettoso della sua stessa Costituzione. Essere speranza contro quello che è stato definito “un marchio indelebile col quale lo Stato dice: tu non cambierai mai”. Nulla di tutto ciò è stato raccontato ai cittadini, e nulla delle parole del capo del DAP Santi Consolo sono filtrate dalla cortina di ferro dell’informazione di regime: sull’ergastolo ostativo, dice Santi Consolo, “la mia posizione è nota perché ho già dato parere favorevole a questa abolizione” aggiungendo che “molte cose stanno cambiando in positivo”. Il titolo del congresso, dice ai Radicali che l’hanno scelto, “vi rende vicini e sostenitori dell’opera di cambiamento che la Polizia penitenziaria sta portando avanti” ricordando che anche la Polizia penitenziaria ha cambiato motto: despondere spem munus nostrum. Assicurare la speranza, questo è il ruolo, la missione della nostra amministrazione”. Poi Consoli, saltando indietro nel tempo, ricorda ai presenti come nacque in Italia l’ergastolo ostativo che ci porta fuori dalla nostra costituzione.

“L’articolo 176 del Codice penale era compatibile con l’articolo 27 della Costituzione e nel nostro sistema, noi per primi, l’Italia, abbiamo concepito un articolo che parla di umanità. E che significa umanità? Significa speranza e lo esplicita l’articolo 27 laddove dice che la pena deve tendere alla rieducazione e se non si ha speranza come si può migliorare?”. “Perché è successo tutto questo?”, si chiede. “Perché abbiamo avuto gli anni di piombo e ricordo i dibattiti: la collaborazione, l’incentivare la legislazione premiale. Perché? Perché eravamo impreparati a comprendere un fenomeno” – spiega Santi Consolo – “perché non lo sapevamo contrastare e, allora, dovevamo premiare chi ci dava informazioni.

E poi,” – aggiunge ancora – “c’è stato il trionfalismo: abbiamo vinto e, su quella scia, abbiamo utilizzato gli stessi moduli, le stesse strategie per contrastare la criminalità organizzata” e “non ci siamo resi conto che la società aveva bisogno di opportunità, di modelli di vita alternativa che tenessero lontani i nostri consociati dal delitto, dal delitto che non paga mai. Ci siamo calati, da un lato, in un regime differenziato, il 41bis, e dall’altro in una accentuazione, in un’incentivazione della legislazione premiale che è giunta, ed è lì il vulnus dell’intero sistema, lì la violazione della nostra Costituzione che ci porta ad essere incostituzionali”.

È lì, a quel punto, che scoppia l’applauso degli ergastolani al capo del DAP. “Siamo arrivati ad affermare” – dice ancora il capo del DAP – “che c’è uno sbarramento all’accesso alla liberazione condizionale laddove non c’è collaborazione utile che si deve sostanziare in: o un contributo per evitare che il reato sia portato avanti ad ulteriori conseguenze, ovvero, ma questo si può fare nell’immediatezza, ci deve essere un ravvedimento immediato; e se questo ravvedimento immediato non c’è? Se l’autore del reato viene perseguito dopo molto tempo dalla commissione del reato? O il reato di per sé non offre questa opportunità? Allora bisogna dare un contributo utile o per l’individuazione degli autori o per perseguire nuovi autori”. Poi aggiunge che nel legiferare “bisogna essere consapevoli di che cosa è la criminalità organizzata o la criminalità terroristica”. E ancora: “Se l’organizzazione è stata sgominata. Quando tutti gli appartenenti a quell’organizzazione sono stati perseguiti, quale possibilità è data al singolo di collaborare. Ad impossibilia nemo tenetur”. “Non si può esigere un comportamento collaborativo”, dice il capo del DAP, “da chi, de facto e de iure, non può oggettivamente darlo. E, allora, trasformiamo la pena detentiva in pena perpetua che uccide la speranza”.

La pena perpetua che uccide la speranza e che ci pone fuori dalla nostra costituzione. Parole del capo del DAP cui fanno eco quelle del presidente emerito della Corte costituzionale Flick. Riflessioni importanti su temi importanti cui non solo i cittadini dovrebbero poter conoscere attraverso giornali e telegiornali, ma su cui si dovrebbe fare approfondimento. Argomenti che dovrebbero discutersi persino nelle scuole perché “Riflessioni” con la R maiuscola a cui i giovani cittadini, in primis i giovani, avrebbero diritto di conoscere per comprendere quei valori fondanti della nostra Carta.

Un congresso come quello di Nessuno Tocchi Caino dovrebbe essere approfondito da trasmissioni televisive e persino fatto conoscere ai ragazzi delle scuole, trascritto in atti da studiare come si fa per i convegni importanti e non invece dimenticato, ignorato così come si sta facendo, lasciato negli archivi a futura memoria. La televisione avrebbe il compito fondamentale di far conoscere ed educare i cittadini al rispetto dei diritti e a conoscere temi come l’abolizione della pena di morte o della pena fino alla morte; l’abolizione di quell’ergastolo ostativo che uomini dello Stato del calibro di Consoli ci dicono essere anticostituzionale. Meritoriamente qualche giornale è stato attento a non censurare del tutto, ma è qualche mosca bianca in mezzo al mare nero dell’informazione radiotelevisiva e non basta. Servirebbe una TV interamente dedicata ai diritti umani, un TV che aiutasse, assieme alla scuola, a formare cittadini consapevoli e non semplici sudditi. E servirebbe una TV in grado di far conoscere tutte le alternative. Altrimenti i populismi forcaioli trionferanno.

Giuseppe Candido

L’Opinione, 29 dicembre 2015