La pena dell’ergastolo, le riflessioni di un Giudice della Corte di Assise di Appello di Catanzaro


Grazie al Dott. Fabrizio Cosentino, Consigliere della Corte di Assise di Appello di Catanzaro, per tutto quel che oggi ha scritto nel suo elaborato “Origine e giustificazione della pena dell’ergastolo”, contro la pena dell’ergastolo e di quella accessoria dell’isolamento diurno, nonché sulle recenti riforme del legislatore ed in particolare sul divieto di giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena perpetua, per il quale sono stati già promossi diversi incidenti di costituzionalità, pendenti davanti al Giudice delle Leggi.

«Oggi la pena dell’ergastolo è ancora presente nell’ordinamento italiano, anzi, in qualche modo è stata rivalutata e rafforzata, con le ipotesi di c.d. ergastolo ostativo, nonostante alcuni ordinamenti, pur espressione di società meno evolute della nostra dal punto di vista economico, ne richiedano la disapplicazione (lo ricorda la vicenda del terrorista Battisti, estradato dal Brasile, con il patto che l’ergastolo venga commutato in anni trenta di reclusione). Contro l’ergastolo militano, anzitutto, le stesse ragioni fatte valere contro la pena di morte. Non è sanzione che abbia maggior efficacia deterrente, rispetto ad una condanna a trenta anni di reclusione. È una sanzione priva di umanità, perché preclude al reo ogni speranza di redenzione e lo condanna ad una sorta di damnatio memoriae.

È una sanzione contraria al principio costituzionale dell’emenda, perché non si prevede, a priori, un preciso programma riabilitativo, mentre le pene devono per necessità costituzionale – e già in partenza – tendere alla rieducazione del condannato. È sin troppo palese che non esiste una rieducazione fine a sé stessa, dovendo necessariamente conseguire all’avvenuta risocializzazione un risultato pratico. L’odierna totale chiusura di fronte alla c.d. “grande criminalità” è in linea teorica ingiustificata, nella misura in cui concede al reo di crimini organizzati la sola alternativa della collaborazione, concetto che non combacia necessariamente con quello di pentimento. È una sanzione contraria alla Convenzione sui diritti dell’uomo, perché in contrasto con l’art. 3 del trattato («nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o a trattamenti inumani o degradanti»).

Sebbene sia sempre possibile riparare il danno di eventuali – neanche tanto infrequenti – errori giudiziari, l’ergastolo segregativo rende particolarmente doloroso riparare la ferita, spesso ad una intera vita di reclusione, attraverso il mero risarcimento pecuniario. Vale in buona misura anche per l’ergastolo l’osservazione secondo cui l’esecuzione della pena, «est irrévocable et peut etre infligée à un innocent». Per queste ragioni, si può dire che la sanzione dell’ergastolo condivide con la pena di morte l’accusa di rappresentare una pena crudele, inumana, degradante e che viola il diritto alla vita.»

Revocata ab origine Sorveglianza Speciale a Quintieri, la Corte di Appello di Catanzaro boccia il Tribunale di Cosenza


C’è chi vince e c’è chi perde, chi resiste, impugna e non si arrende. La Giustizia è lenta, ma prima o poi arriva. Ringrazio la Sezione Misure di Prevenzione della Corte di Appello di Catanzaro, il Presidente Marco Petrini ed i Consiglieri Fabrizio Cosentino e Domenico Commodaro, per aver accolto la richiesta di revoca della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza impostami dal Tribunale di Cosenza, nonostante ormai cessata da tempo. Lo dice Emilio Enzo Quintieri, già Consigliere Nazionale di Radicali Italiani, candidato Garante Regionale dei Diritti dei Detenuti della Regione Calabria e prossimo alla laurea magistrale in Giurisprudenza. La Corte di Appello di Catanzaro, all’esito della Camera di Consiglio tenutasi il 20 febbraio, con Decreto n. 28/19 depositato oggi 7 marzo, si è pronunciata sul ricorso proposto da Quintieri, difeso dagli Avvocati Sabrina Mannarino e Carmine Curatolo del Foro di Paola, avverso il decreto del Tribunale di Cosenza del 31 gennaio 2018, con il quale è stata rigettata la richiesta di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per due anni, imposta dal medesimo Tribunale il 24 settembre 2014 ed eseguita dal 30 maggio 2015 al 30 maggio 2017.

Con la pronuncia del Tribunale di Cosenza, veniva respinta non solo la richiesta di revoca del Quintieri (01/03/2016) ma anche la proposta di aggravamento della Questura di Cosenza (13/05/2016) che chiedeva di prolungare la misura per il massimo del tempo (5 anni), aggravandola con l’obbligo di soggiorno in Cosenza, per l’insofferenza e il disinteresse con la quale veniva eseguita la misura essendo stati reiteratamente violati tutti i divieti e gli obblighi imposti. L’iter giudiziario è stato molto lungo e complesso con istanze, appelli e ricorsi in Cassazione ma Quintieri ed i suoi difensori non hanno mai mollato, anche dopo che la misura era stata tutta espiata, per ottenere l’annullamento di un provvedimento del tutto ingiusto ed illegittimo che, tra le altre cose, ha gravemente limitato la libertà personale per ben due anni. Il Tribunale di Cosenza, respingeva la richiesta di revoca, nonostante la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, su conforme richiesta della Procura Generale della Repubblica, con sentenza n. 39247/2017 del 16 maggio 2017, aveva accolto il ricorso proposto da Quintieri, annullando con rinvio i provvedimenti emessi dal Tribunale cosentino, all’epoca presieduto dal Giudice Enrico Di Dedda, trasferito da tempo alla Sezione Civile del Tribunale di Campobasso.

Secondo i giudici cosentini la revoca della misura per la originaria insussistenza dei presupposti legittimanti la sua applicazione doveva essere rigettata perché fondata sui carichi pendenti e sulle condanne e su una disamina della personalità incline al conflitto interpersonale e perché l’assoluzione del Quintieri nell’operazione antidroga “Scacco Matto” era stata pronunciata dal Tribunale di Paola con formula dubitativa per la ritrattazione dei testimoni mentre la revoca subordinata per la sopraggiunta cessazione dei presupposti non poteva essere più concessa perché ormai già cessata, prima della pronuncia del provvedimento. La Corte di Appello di Catanzaro ha accolto tutti i motivi di impugnazione presentati, bocciando le determinazioni assunte dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Cosenza nel 2018 presieduta dal Giudice Claudia Pingitore. “La perdita di efficacia della misura nel corso della procedura non esime il Giudice della prevenzione – in mancanza di espressa rinuncia alla trattazione da parte del ricorrente – dello stabilire se la misura di prevenzione trovasse solido fondamento negli elementi di causa e la valutazione dell’istanza difensiva finisce pertanto con il coincidere sotto entrambi gli aspetti temporali di validità dell’obbligo di prevenzione imposto a Quintieri, la cui posizione va pertanto valutata nella sua interezza” scrive nel decreto il Presidente della Corte catanzarese Petrini ed il Consigliere relatore Cosentino. “Anche la più recente vicenda giudiziaria (denominata localmente op. Scacco Matto) si è conclusa con un provvedimento dibattimentale definitivo favorevole per il ricorrente, assolto con formula perché il fatto non sussiste. Scolorano, in tale nuovo quadro della presunta pericolosità di Quintieri, le frequentazioni, che da sole e non meglio circostanziate, e anch’esse singolarmente contestate dalla difesa (molti soggetti in realtà incensurati o gravati da precedenti lontani nel tempo, che il giovane Quintieri non poteva conoscere) non possono fondare un giudizio oltre il mero sospetto di un abituale dedizione del proposto a traffici delittuosi.”

Inoltre, la Corte di Appello di Catanzaro, “quanto infine alla mancanza di attività lavorativa, di per sé la stessa non è indice di uno stile di vita irregolare, avendo oltretutto la difesa esposto come Quintieri sia uno studente universitario, allegando le dichiarazioni reddituali ISEE della famiglia intervenute negli anni, mostratasi in grado di mantenerlo agli studi. Infine, il rigetto della proposta di aggravamento, da parte del medesimo giudice cosentino, rafforza il convincimento che la misura adottata nei confronti di Quintieri fosse già ab origine dotata di insufficiente fondamento.” Infine, quanto all’assoluzione del Quintieri ritenuta “dubitativa” dal Tribunale di Cosenza, il Collegio giudicante catanzarese, ha stabilito che “né può essere concesso rilevare che l’assoluzione per il principale procedimento penale affrontato dall’imputato sia basata su esiti di testimonianze sospettate di falsità o reticenza in quanto in contrasto con le dichiarazioni predibattimentali, e per l’aver il collegio rimesso gli atti al PM: non vale inferire attraverso tale via la commissione della condotta esclusa. Per questi motivi, in accoglimento del ricorso, revoca la misura di prevenzione imposta a Quintieri Emilio Enzo.” Nel corso della misura, che ho sistematicamente violato, sono stato ripetutamente denunciato dai Carabinieri e dalla Polizia di Stato, conclude l’ormai ex “sorvegliato speciale” Quintieri. La maggior parte dei Procedimenti sono stati archiviati dal Gip del Tribunale di Cosenza ed altri sono in corso di dibattimento presso il Tribunale di Cosenza. Per altri ancora vi è stata condanna in primo grado ed ho proposto appello. Ora, con la revoca ex tunc disposta dalla Corte di Appello, tutte quelle denunce sono diventate “carta straccia” perché divieti ed obblighi impostimi erano illegittimi e non ero dunque tenuto a rispettarli.