Revocata ab origine Sorveglianza Speciale a Quintieri, la Corte di Appello di Catanzaro boccia il Tribunale di Cosenza


C’è chi vince e c’è chi perde, chi resiste, impugna e non si arrende. La Giustizia è lenta, ma prima o poi arriva. Ringrazio la Sezione Misure di Prevenzione della Corte di Appello di Catanzaro, il Presidente Marco Petrini ed i Consiglieri Fabrizio Cosentino e Domenico Commodaro, per aver accolto la richiesta di revoca della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza impostami dal Tribunale di Cosenza, nonostante ormai cessata da tempo. Lo dice Emilio Enzo Quintieri, già Consigliere Nazionale di Radicali Italiani, candidato Garante Regionale dei Diritti dei Detenuti della Regione Calabria e prossimo alla laurea magistrale in Giurisprudenza. La Corte di Appello di Catanzaro, all’esito della Camera di Consiglio tenutasi il 20 febbraio, con Decreto n. 28/19 depositato oggi 7 marzo, si è pronunciata sul ricorso proposto da Quintieri, difeso dagli Avvocati Sabrina Mannarino e Carmine Curatolo del Foro di Paola, avverso il decreto del Tribunale di Cosenza del 31 gennaio 2018, con il quale è stata rigettata la richiesta di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per due anni, imposta dal medesimo Tribunale il 24 settembre 2014 ed eseguita dal 30 maggio 2015 al 30 maggio 2017.

Con la pronuncia del Tribunale di Cosenza, veniva respinta non solo la richiesta di revoca del Quintieri (01/03/2016) ma anche la proposta di aggravamento della Questura di Cosenza (13/05/2016) che chiedeva di prolungare la misura per il massimo del tempo (5 anni), aggravandola con l’obbligo di soggiorno in Cosenza, per l’insofferenza e il disinteresse con la quale veniva eseguita la misura essendo stati reiteratamente violati tutti i divieti e gli obblighi imposti. L’iter giudiziario è stato molto lungo e complesso con istanze, appelli e ricorsi in Cassazione ma Quintieri ed i suoi difensori non hanno mai mollato, anche dopo che la misura era stata tutta espiata, per ottenere l’annullamento di un provvedimento del tutto ingiusto ed illegittimo che, tra le altre cose, ha gravemente limitato la libertà personale per ben due anni. Il Tribunale di Cosenza, respingeva la richiesta di revoca, nonostante la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, su conforme richiesta della Procura Generale della Repubblica, con sentenza n. 39247/2017 del 16 maggio 2017, aveva accolto il ricorso proposto da Quintieri, annullando con rinvio i provvedimenti emessi dal Tribunale cosentino, all’epoca presieduto dal Giudice Enrico Di Dedda, trasferito da tempo alla Sezione Civile del Tribunale di Campobasso.

Secondo i giudici cosentini la revoca della misura per la originaria insussistenza dei presupposti legittimanti la sua applicazione doveva essere rigettata perché fondata sui carichi pendenti e sulle condanne e su una disamina della personalità incline al conflitto interpersonale e perché l’assoluzione del Quintieri nell’operazione antidroga “Scacco Matto” era stata pronunciata dal Tribunale di Paola con formula dubitativa per la ritrattazione dei testimoni mentre la revoca subordinata per la sopraggiunta cessazione dei presupposti non poteva essere più concessa perché ormai già cessata, prima della pronuncia del provvedimento. La Corte di Appello di Catanzaro ha accolto tutti i motivi di impugnazione presentati, bocciando le determinazioni assunte dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Cosenza nel 2018 presieduta dal Giudice Claudia Pingitore. “La perdita di efficacia della misura nel corso della procedura non esime il Giudice della prevenzione – in mancanza di espressa rinuncia alla trattazione da parte del ricorrente – dello stabilire se la misura di prevenzione trovasse solido fondamento negli elementi di causa e la valutazione dell’istanza difensiva finisce pertanto con il coincidere sotto entrambi gli aspetti temporali di validità dell’obbligo di prevenzione imposto a Quintieri, la cui posizione va pertanto valutata nella sua interezza” scrive nel decreto il Presidente della Corte catanzarese Petrini ed il Consigliere relatore Cosentino. “Anche la più recente vicenda giudiziaria (denominata localmente op. Scacco Matto) si è conclusa con un provvedimento dibattimentale definitivo favorevole per il ricorrente, assolto con formula perché il fatto non sussiste. Scolorano, in tale nuovo quadro della presunta pericolosità di Quintieri, le frequentazioni, che da sole e non meglio circostanziate, e anch’esse singolarmente contestate dalla difesa (molti soggetti in realtà incensurati o gravati da precedenti lontani nel tempo, che il giovane Quintieri non poteva conoscere) non possono fondare un giudizio oltre il mero sospetto di un abituale dedizione del proposto a traffici delittuosi.”

Inoltre, la Corte di Appello di Catanzaro, “quanto infine alla mancanza di attività lavorativa, di per sé la stessa non è indice di uno stile di vita irregolare, avendo oltretutto la difesa esposto come Quintieri sia uno studente universitario, allegando le dichiarazioni reddituali ISEE della famiglia intervenute negli anni, mostratasi in grado di mantenerlo agli studi. Infine, il rigetto della proposta di aggravamento, da parte del medesimo giudice cosentino, rafforza il convincimento che la misura adottata nei confronti di Quintieri fosse già ab origine dotata di insufficiente fondamento.” Infine, quanto all’assoluzione del Quintieri ritenuta “dubitativa” dal Tribunale di Cosenza, il Collegio giudicante catanzarese, ha stabilito che “né può essere concesso rilevare che l’assoluzione per il principale procedimento penale affrontato dall’imputato sia basata su esiti di testimonianze sospettate di falsità o reticenza in quanto in contrasto con le dichiarazioni predibattimentali, e per l’aver il collegio rimesso gli atti al PM: non vale inferire attraverso tale via la commissione della condotta esclusa. Per questi motivi, in accoglimento del ricorso, revoca la misura di prevenzione imposta a Quintieri Emilio Enzo.” Nel corso della misura, che ho sistematicamente violato, sono stato ripetutamente denunciato dai Carabinieri e dalla Polizia di Stato, conclude l’ormai ex “sorvegliato speciale” Quintieri. La maggior parte dei Procedimenti sono stati archiviati dal Gip del Tribunale di Cosenza ed altri sono in corso di dibattimento presso il Tribunale di Cosenza. Per altri ancora vi è stata condanna in primo grado ed ho proposto appello. Ora, con la revoca ex tunc disposta dalla Corte di Appello, tutte quelle denunce sono diventate “carta straccia” perché divieti ed obblighi impostimi erano illegittimi e non ero dunque tenuto a rispettarli.

Nessun traffico di droga, assolto il radicale Quintieri. Chiederà 500 mila euro di danni


Emilio Quintieri - Luigi MazzottaNel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle ore 17,30, il Tribunale di Paola in composizione collegiale (Del Giudice, Presidente, Paone e Mesiti, Giudici a latere), in nome del popolo italiano, ha pronunciato la sentenza di primo grado nell’ambito dell’Operazione Antidroga “Scacco Matto”, istruita dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Paola su delega della locale Procura della Repubblica e che portò all’arresto, tra gli altri, anche del cetrarese Emilio Quintieri, in quel periodo candidato nella circoscrizione calabrese alla Camera dei Deputati con la Lista Radicale “Amnistia, Giustizia e Libertà” promossa da Marco Pannella ed Emma Bonino.

Il Collegio giudicante, disattendendo la richiesta avanzata dal Pubblico Ministero Valeria Teresa Grieco che concludeva per la condanna dell’esponente radicale alla pena di 3 anni di reclusione e 6.000 euro di multa, riqualificati i fatti come di lieve entità ex Art. 73 comma 5 D.P.R. nr. 309/1990 (quasi il massimo atteso che la pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 4 anni e la multa da euro 1.032 ad euro 10.329), ha riconosciuto l’innocenza dell’imputato assolvendolo con la formula più ampia “perché il fatto non sussiste” per tutti e cinque i capi di imputazione (capi 3, 10, 11, 12 e 20) che gli erano stati ascritti nell’ordinanza custodiale e nel decreto di giudizio immediato, provvedimenti entrambi firmati dal Gip del Tribunale di Paola Carmine De Rose. L’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere era stata persino confermata dal Tribunale del Riesame di Catanzaro (Perri, Presidente, Natale e Tarantino, Giudici a latere) che aveva rigettato il ricorso proposto dall’Avvocato Sabrina Mannarino del Foro di Paola, difensore di fiducia del Quintieri, con il quale veniva diffusamente contestato il quadro indiziario e cautelare e, per l’effetto, chiesto l’annullamento e la revoca della misura o, in subordine, la sostituzione della stessa con altra meno afflittiva. Su questa specifica questione, l’imputato Quintieri, che è intervenuto personalmente in udienza, si è soffermato per stigmatizzare l’operato dei Giudici catanzaresi leggendo brevi passi dell’ordinanza da loro vergata, che già all’epoca dei fatti non aveva alcun fondamento. Ed infatti, secondo il Riesame nei confronti del Quintieri vi era la sussistenza della “gravità indiziaria” per i delitti a lui ascritti nella imputazione provvisoria, poiché dagli atti di indagine e, in particolare, dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali svolte dagli inquirenti – rituali e pienamente utilizzabili – il cui contenuto appariva esplicito ed univoco, nonché dalle attività di riscontro (osservazioni, pedinamenti e sommarie informazioni di tossicodipendenti) posti in essere dagli organi di Polizia Giudiziaria, emergevano gravi indizi di colpevolezza a suo carico, senza necessità di altri riscontri esterni. “Vorrei sapere dove sono queste intercettazioni telefoniche ed ambientali visto che negli atti non ve né traccia così come vorrei sapere chi ha compiuto queste osservazioni e pedinamenti visto che i Carabinieri quando sono stati sentiti in aula hanno riferito tutt’altro.” Per quanto riguarda, invece, i cinque tossicodipendenti – sulla cui posizione il Tribunale ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica per quanto di competenza – l’esponente radicale, ha detto che questi soggetti sono “inattendibili ed inaffidabili” e che le dichiarazioni rese nei suoi confronti sono tutte “false e calunniose” e prive di ogni minimo riscontro, anzi smentite da altri dati acquisiti durante l’istruttoria dibattimentale, lamentando altresì che “non si possono fare processi in queste condizioni”.

Per Quintieri, complessivamente, la “carcerazione preventiva” è durata un anno venendo ristretto in carcere, prima a Paola e poi a Cosenza (dal 13/02/2013) poi sottoposto agli arresti domiciliari “aggravati” in Fagnano Castello (dal 04/09/2013) e, successivamente, scarcerato e sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per tre volte alla settimana (dal 23/12/2013 al 13/02/2014). Attualmente, per gli stessi fatti, è sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza che gli impone particolari divieti e restrizioni anche alla libertà personale, misura per la quale, a breve, chiederà la revoca.

Visto che il Codice di Procedura Penale, in adempimento di un preciso obbligo posto dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, riconosce all’imputato il diritto di ottenere un’equa riparazione per la ingiustizia sostanziale della custodia cautelare subita e per gli ulteriori danni morali arrecati sul piano familiare sociale e fisico, considerato anche che al momento dell’arresto Emilio Quintieri era candidato al Parlamento, non appena l’assoluzione diverrà irrevocabile, chiederà alla Corte di Appello di Catanzaro la condanna dello Stato a 500.000 euro di risarcimento, il massimo previsto attualmente dalla legge, non lasciando nulla di intentato nei confronti di chiunque altro abbia sbagliato, abusando delle proprie funzioni.

In poche ore, all’esponente dei Radicali Italiani, è pervenuta la solidarietà di oltre 500 persone tra cui numerosi Deputati e Senatori, Sindaci, Consiglieri Regionali, Funzionari dell’Amministrazione Penitenziaria, Giuristi, Magistrati, Docenti Universitari e Presidenti di Associazioni impegnate nella difesa dei diritti umani.