La pena dell’ergastolo, le riflessioni di un Giudice della Corte di Assise di Appello di Catanzaro


Grazie al Dott. Fabrizio Cosentino, Consigliere della Corte di Assise di Appello di Catanzaro, per tutto quel che oggi ha scritto nel suo elaborato “Origine e giustificazione della pena dell’ergastolo”, contro la pena dell’ergastolo e di quella accessoria dell’isolamento diurno, nonché sulle recenti riforme del legislatore ed in particolare sul divieto di giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena perpetua, per il quale sono stati già promossi diversi incidenti di costituzionalità, pendenti davanti al Giudice delle Leggi.

«Oggi la pena dell’ergastolo è ancora presente nell’ordinamento italiano, anzi, in qualche modo è stata rivalutata e rafforzata, con le ipotesi di c.d. ergastolo ostativo, nonostante alcuni ordinamenti, pur espressione di società meno evolute della nostra dal punto di vista economico, ne richiedano la disapplicazione (lo ricorda la vicenda del terrorista Battisti, estradato dal Brasile, con il patto che l’ergastolo venga commutato in anni trenta di reclusione). Contro l’ergastolo militano, anzitutto, le stesse ragioni fatte valere contro la pena di morte. Non è sanzione che abbia maggior efficacia deterrente, rispetto ad una condanna a trenta anni di reclusione. È una sanzione priva di umanità, perché preclude al reo ogni speranza di redenzione e lo condanna ad una sorta di damnatio memoriae.

È una sanzione contraria al principio costituzionale dell’emenda, perché non si prevede, a priori, un preciso programma riabilitativo, mentre le pene devono per necessità costituzionale – e già in partenza – tendere alla rieducazione del condannato. È sin troppo palese che non esiste una rieducazione fine a sé stessa, dovendo necessariamente conseguire all’avvenuta risocializzazione un risultato pratico. L’odierna totale chiusura di fronte alla c.d. “grande criminalità” è in linea teorica ingiustificata, nella misura in cui concede al reo di crimini organizzati la sola alternativa della collaborazione, concetto che non combacia necessariamente con quello di pentimento. È una sanzione contraria alla Convenzione sui diritti dell’uomo, perché in contrasto con l’art. 3 del trattato («nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o a trattamenti inumani o degradanti»).

Sebbene sia sempre possibile riparare il danno di eventuali – neanche tanto infrequenti – errori giudiziari, l’ergastolo segregativo rende particolarmente doloroso riparare la ferita, spesso ad una intera vita di reclusione, attraverso il mero risarcimento pecuniario. Vale in buona misura anche per l’ergastolo l’osservazione secondo cui l’esecuzione della pena, «est irrévocable et peut etre infligée à un innocent». Per queste ragioni, si può dire che la sanzione dell’ergastolo condivide con la pena di morte l’accusa di rappresentare una pena crudele, inumana, degradante e che viola il diritto alla vita.»

Strasburgo, la Corte Europea respinge il ricorso dell’Italia. Definitiva la sentenza contro l’ergastolo ostativo



Sull’ergastolo “duro” ai mafiosi la Corte dei diritti umani di Strasburgo (Cedu) dà torto all’Italia e non accoglie il ricorso del governo contro la sentenza del 13 giugno che bocciava il cosiddetto “fine pena mai” in quanto – secondo la giurisprudenza della Corte – a chi è detenuto non si può togliere del tutto anche la speranza di un recupero, ma al soggetto in carcere va riconosciuta la possibilità di redimersi e di pentirsi ed avere quindi l’ultima chance di migliorare la propria condizione.
L’Italia, nel ricorso presentato a settembre aveva chiesto che il caso dell’ergastolo ostativo, previsto dall’Articolo 4bis dell’ordinamento penitenziario, fosse sottoposto al giudizio della Grand Chambre, l’organo della Cedu che affronta i casi la cui soluzione può riguardare tutti i paesi della Ue. Lì, ad esempio, fu esaminata la controversia di Berlusconi contro la legge Severino (poi archiviata a seguito della sua riabilitazione) che si riferiva al diritto alla eleggibilità di un parlamentare condannato, quindi un caso che poteva avere riflessi giuridici in tutti gli Stati dell’Unione. In questo caso invece l’Italia, nel suo ricorso, spiega la specificità criminale del nostro Paese, la pericolosità stravista delle mafie, Cosa nostra, camorra, ‘ndrangheta. Il ricorso motiva la ragione delle norme rigide sull’ergastolo spiegando che esse riguardano solo alcuni reati molto gravi – mafia, terrorismo, pedopornografia – e consentono una strategia severa contro chi, aderendo a un’organizzazione mafiosa o terroristica, si pone l’obiettivo di destabilizzare lo Stato.
Ma l’orientamento della Cedu va in tutt’altra direzione. Proprio come dimostra il caso specifico affrontato il 13 giugno e la decisione presa dalla Corte e contestata dall’Italia. Riguardava il ricorso a Strasburgo di Marcello Viola, un capocosca di Taurianova, detenuto per 4 ergastoli a seguito di omicidi, sequestri di persona, detenzione di armi. Ma per la Cedu quell’ergastolo “duro”, che la legge italiana battezza come “ostativo”, nel senso che impedisce la concessione di benefici, viola l’articolo 3 della Convenzione che vieta la tortura, le punizioni disumane e degradanti, soprattutto nega la possibilità di un percorso rieducativo. Da qui l’invito all’Italia a rivedere la legge. Un invito, si badi, che non ha carattere perentorio, non rappresenta un obbligo, ma produce però come conseguenza una serie di altri ricorsi di detenuti che lamentano condizioni disumane, tant’è che a Strasburgo ce ne sarebbero già altri 24. Inoltre anche la Corte costituzionale italiana, il 23 ottobre, dovrà trattare il caso di Sebastiano Cannizzaro, un altro detenuto per mafia, che protesta per las mancanza di permessi.
In realtà l’articolo 4bis dell’ordinamento penitenziario (unito al 58ter), più volte rivisto dall’ordinaria stesura del 1975, dà una possibilità al detenuto quando dice espressamente che i benefici – permessi premio, lavoro esterno, misure alternative al carcere, ma non la liberazione anticipata – possono essere concessi solo qualora chi sta in carcere decida di collaborare con la giustizia in modo da rompere in modo definitivo i suoi legami con l’organizzazione mafiosa. L’articolo dell’ordinamento specifica che “i benefici possono essere concessi anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata”. La ragione profonda dell’ergastolo “duro” sta proprio nel fatto che la specificità di un mafioso è quella di conservare per sempre, una volta affiliato a una famiglia criminale, il suo dovere di obbedienza.
La questione dell’ergastolo ostativo divide profondamente il mondo della cultura giuridica tra coloro che sostengono la necessità di un carcere umano – come l’ex pm di Mani Pulite Gherardo Colombo e l’ex senatore Luigi Manconi – e chi invece ritiene che aprire le maglie della carcerazione per i mafiosi significhi distruggere anni di politica contro le cosche. Sono soprattutto magistrati antimafia come Piero Grasso, Gian Carlo Caselli, Nino Di Matteo, Federico Cafiero De Raho, Sebastiano Ardita, Luca Tescaroli, a sostenere questa seconda strada. Su cui sono allineati il ministro della Giustizia Bonafede e quello degli Esteri Luigi Di Maio, i quali hanno tentato, negli ultimi giorni, di far comprendere il danno che ricadrebbe sulla lotta alla mafia se l’ergastolo ostativo viene cancellato. Tutti ricordano che Totò Riina, indiscusso capo di Cisa nostra vino alla sua morte, nel “papello” del 1993 in cui poneva le sue condizioni per negoziare con lo Stato citava espressamente l’ergastolo come misura da cancellare.

La pena dell’ergastolo è contro la Costituzione. Lectio Magistralis del Prof. Moccia nel Carcere di Rossano


Giovedì scorso, dalle ore 10,30 in poi, presso la Casa di Reclusione di Rossano guidata dal Direttore in missione Dott.ssa Maria Luisa Mendicino, si è tenuta la Lectio Magistralis del Prof. Sergio Moccia, Emerito di Diritto Penale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, su “La pena come integrazione sociale: quale senso ha l’ergastolo ?”.

I lavori, moderati dal Prof. Mario Caterini, Associato di Diritto Penale dell’Università della Calabria, sono stati preceduti da una visita all’Istituto Penitenziario, insieme alla delegazione dei Radicali Italiani composta da Emilio Enzo Quintieri, Valentina Anna Moretti e Danilo Crusco, autorizzati dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia. La numerosa delegazione è stata accompagnata dal Vice Ispettore Damiano Cadicamo in forza al Reparto di Polizia Penitenziaria di Rossano, diretto dal Commissario Capo Dott.ssa Elisabetta Ciambriello.

Oltre al Prof. Moccia ed alla Dott.ssa Mendicino, sono intervenuti tanti altri relatori, tra cui la Prof.ssa Franca Garreffa, Aggregato di Sociologia Giuridica dell’Università della Calabria, la Prof.ssa Rossella Marzullo, Aggregato di Pedagogia Speciale dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, il Prof. Sabato Romano, Aggregato di Diritto Penale dell’Università della Calabria ed il Prof. Giuseppe Spadafora, Ordinario di Pedagogia Speciale dell’Università della Calabria. Non ha partecipato il Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Calabria Dott. Massimo Parisi poichè, nei giorni precedenti, è stato nominato Direttore Generale del Personale e delle Risorse dell’Amministrazione Penitenziaria. In sua vece è intervenuta la Dott.ssa Giuseppina Irrera, Direttore dell’Ufficio Detenuti e Trattamento del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Calabria.

All’iniziativa, tra gli altri, erano presenti non solo gli Studenti di Giurisprudenza dell’Università della Calabria, tutti i rappresentanti delle Forze di Polizia presenti sul territorio (Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza), ma anche gli stessi detenuti, diversi dei quali condannati definitivamente alla pena dell’ergastolo e ristretti proprio nell’Istituto Penitenziario di Rossano. In rappresentanza dei detenuti sono intervenuti Francesco Argentieri e Marcello Ramirez.

Alla fine dell’evento, organizzato grazie alla collaborazione dei Funzionari Giuridico Pedagogici della Casa di Reclusione Simona Piazzetta, Simona Carone e Simona Gitto, l’Istituto Professionale Alberghiero “Ettore Majorana” di Rossano, ha offerto a tutti i convenuti, un ottimo e ricco aperitivo. Era presente ai lavori anche il Dirigente Scolastico Prof.ssa Pina De Martino.

Spesso si sente dire : in Italia non c’è certezza della pena o, peggio ancora, l’ergastolo non esiste, non lo sconta nessuno perché dopo pochi anni sono tutti fuori. Naturalmente chi scrive e dice queste cose è un grandissimo ignorante !

Per alcune categorie di persone e, segnatamente, per gli ergastolani, soprattutto quelli ostativi, la pena è assolutamente certa e si conclude esclusivamente con la loro morte.

Oggi in Italia vi sono 1.748 condannati definitivi alla pena dell‘ergastolo, 109 dei quali sono stranieri. Sulla loro posizione giuridica è scritto : “FINE PENA:MAI” oppure un fine pena impossibile, tradotto nel linguaggio informatico penitenziario, con : “99/99/9999”.

Tra i 1.748 ergastolani, 1.200 sono ostativi, poiché condannati per uno dei delitti ricompresi nell’Art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario. Questi detenuti, molti dei quali reclusi da 30, 40 e 50 anni, non usciranno mai, nemmeno per un ora, se non collaboreranno utilmente con la Giustizia o se la loro dichiarazione non verrà dichiarata inesigibile. A loro è precluso ope legis qualunque beneficio premiale o misura alternativa alla detenzione inframuraria ivi compresa la liberazione condizionale.

Una volta, prima del 1991/1992, tutti gli ergastolani, dopo 26 anni di pena espiata, se ravveduti, potevano ottenere la liberazione condizionale; venivano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata per 5 anni decorsi positivamente i quali la pena veniva dichiarata estinta, ottenendo nuovamente la libertà.

Poco prima dell’approvazione dell’Art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario, i condannati all’ergastolo erano solo 341 (1991). Da quel momento, iniziarono ad aumentare sempre di più : 360 (1992), 380 (1993), 396 (1994), 501 (1997), 683 (1999), poi 868 (2001), 990 (2002), 1068 (2003), 1161 (2004), 1224 (2005), 1237 (2006), 1357 (2007), 1408 (2008), 1461 (2009), 1512 (2010) e poi ancora 1584 (2014), 1633 (2015), 1687 (2016), 1735 (2017) fino ad arrivare a 1748 (2018).

Se il fine della pena è la fine della pena, può essere considerata legittima una pena senza fine !?

Emilio Enzo Quintieri

già Consigliere Nazionale Radicali Italiani

Quale senso ha l’ergastolo ? Lectio Magistralis del Prof. Sergio Moccia nel Carcere di Rossano


Quale senso ha l’ergastolo ? Se ne discuterà giovedì 16 maggio 2019 dalle ore 10,00 in poi presso il Teatro della Casa di Reclusione di Rossano. La Lectio Magistralis del Prof. Sergio Moccia, Emerito di Diritto Penale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, è stata organizzata dal Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche (Discag) unitamente al Dipartimento di Culture, Educazione e Società (Dices) dell’Università della Calabria (Unical), in collaborazione con il Polo Universitario Penitenziario (Pup), la Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari (Cnupp) e la Direzione della Casa di Reclusione di Rossano.

Alla Lectio Magistralis del Prof. Moccia, porteranno i saluti il Prof. Pietro Fantozzi, Delegato del Rettore Polo Universitario Penitenziario dell’Unical, la Dott.ssa Maria Luisa Mendicino, Direttore in missione della Casa di Reclusione di Rossano e la Dott.ssa Antonietta Dodaro, Magistrato di Sorveglianza di Cosenza. I lavori, che saranno introdotti e coordinati dal Prof. Mario Caterini, Docente di Diritto Penale Unical. vedranno la partecipazione e l’intervento della Prof.ssa Franca Garreffa, Aggregato di Sociologia Giuridica dell’Unical, della Prof.ssa Rossella Marzullo, Aggregato di Pedagogia Generale dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (Unirc), del Prof. Sabato Romano, Aggregato di Diritto Penale dell’Unical e del Prof. Giuseppe Spadafora, Ordinario di Pedagogia Speciale Unical.

E’ prevista, altresì, la partecipazione dei detenuti ristretti nella Casa di Reclusione di Rossano e degli Studenti di Giurisprudenza del Corso di Diritto Penale 1 dell’Università della Calabria. Gli altri interessati a partecipare, al fine di poter ottenere l’autorizzazione all’accesso nell’Istituto Penitenziario, da parte dell’Ufficio di Sorveglianza di Cosenza, debbono accreditarsi, entro e non oltre il 28 aprile 2019, inviando una mail alla Referente Unical Annarita Apolito : annarita.apolito@unical.it.

Locandina Lectio Magistralis CR Rossano del 16/05/2019  (clicca per scaricare)

Battisti: revoca 41 bis ? commutazione pena ? benefici penitenziari ? Qualche mio chiarimento …


In riferimento alla vicenda di Cesare Battisti ne sto leggendo di tutti i colori: chi scrive che abbia reso dichiarazioni confessorie al Pubblico Ministero di Milano per ottenere la “revoca del 41 bis”, la “commutazione della pena dell’ergastolo”, altri ancora scrivono che lo abbia fatto per ottenere “benefici penitenziari”, tipo la “libertà vigilata” ed il “lavoro esterno”. 

Qualche mio chiarimento ….

1) quanto alla “revoca del 41 bis”: Battisti, al pari di tutti gli altri detenuti “politici” condannati per analoghi fatti delittuosi, non è sottoposto al regime detentivo speciale 41 bis O.P. ma assegnato ad una Sezione di Alta Sicurezza (AS2) presso la Casa Circondariale di Oristano. Se ci fossero stati i presupposti per applicargli il regime speciale, la DDAA, la DNAA, il DAP ed il Ministero della Giustizia, avrebbero subito proceduto ad attivare il relativo procedimento per quanto di competenza;

2) quanto alla “commutazione della pena dell’ergastolo”: Battisti, tramite il suo difensore, ha correttamente proposto un “incidente di esecuzione” alla Corte di Assise di Appello di Milano cioè l’organo giurisdizionale che lo ha condannato e che è funzionalmente competente a conoscere ogni questione afferente l’esecuzione del provvedimento irrevocabile. Il Giudice dell’Esecuzione, al di là di quel che si legge da tutte le parti, non può “commutare la pena” poiché tale potere è attribuito, in via esclusiva, al Presidente della Repubblica, ex Art. 87 c. 11 della Costituzione. Quindi, nessuna “commutazione”, trasformazione, conversione o come altro la si voglia definire della pena dell’ergastolo compete all’Autorità Giudiziaria. Al Giudice dell’Esecuzione spetta conoscere ogni questione relativa al titolo esecutivo, quindi l’ordine di esecuzione della pena dell’ergastolo emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Milano. In particolare, nel caso in specie, la Corte di Assise di Milano, dovrà valutare se tale ordine di esecuzione sia corretto e, qualora non lo fosse, procedere alle correzioni, ordinando al PM la pena da far eseguire al condannato. Più volte, in occasione della cattura in Bolivia del latitante Battisti, ho evidenziato l’irregolarità delle procedure adottate per il suo trasferimento in Italia da parte della Bolivia e del Brasile (evidentemente su richiesta ed in accordo con il Governo Italiano). Per quanto mi riguarda – e su questo aspetto sarà il Giudice dell’Esecuzione a decidere – la pena dell’ergastolo è illegale, né la si può applicare né, altrettanto, la si può far eseguire. Battisti, cittadino residente legalmente in Brasile, è stato estradato da tale Stato, sotto la condizione – recepita dallo Stato Italiano ai sensi dell’Art. 720 c. 4 c.p.p. tramite il suo Ministro della Giustizia – che gli fosse applicata una pena detentiva temporanea massima di 30 anni di reclusione ed esclusa la pena dell’ergastolo, non esistente in Brasile, perché espressamente vietata dall’Art. 5 c. 47 n. 2 della Costituzione. La condizione posta dal Brasile ai fini della concessione dell’estradizione, come detto, è stata accettata e l’Art. 720 c. 4 c.p.p. stabilisce che “L’Autorità Giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni accettate”. Per cui, l’ordine di esecuzione (della condanna) che non rispetti tale “accordo vincolante”, è illegittimo e deve essere corretto per il tramite dell’incidente di esecuzione, attivato dal condannato, ex Artt. 666 e 670 c.p.p., riconducendo la pena a legalità. Quanto precede, anche perché l’inosservanza delle condizioni poste con l’estradizione, costituisce inadempimento agli obblighi internazionali convenzionali ex Art. 117 c. 1 Costituzione. Qualcuno obietta che l’estradando Battisti, sia stato “espulso” o comunque consegnato direttamente all’Italia dalla Bolivia, senza passare dal Brasile, per cui non debbano valere gli accordi presi col Brasile. A mio avviso non è così perché l’unico titolo valido per la cattura del Battisti era l’estradizione condizionata rilasciata del Brasile, Stato in cui era legalmente residente ed abitante. Inoltre, la procedura di espulsione o consegna diretta, da parte della Bolivia, come detto, è stata del tutto irregolare. Il difensore del Battisti, infine, ha sottolineato che negli atti che gli sono stati notificati dalla Polizia italiana, è scritto che «il connazionale Cesare Battisti è stato concesso in estradizione dalle autorità della Bolivia» ma tale circostanza non corrisponde al vero poiché nessuna domanda di estradizione è stata avanzata dalla Repubblica Italiana allo Stato Plurinazionale della Bolivia;

3) quanto ai “benefici penitenziari”: non compete alla Procura della Repubblica di Milano o alla Corte di Assise di Appello di Milano, concedere benefici (o “vantaggi” come li definisce qualche altro) di qualunque genere e tipo al condannato Battisti. Tale prerogativa appartiene alla Magistratura di Sorveglianza, nella specie all’Ufficio di Sorveglianza di Cagliari ed al Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, competenti per l’Istituto Penitenziario di Oristano ove il Battisti si trova attualmente ristretto. Ed in ogni caso, i “benefici penitenziari”, non si ottengono con le dichiarazioni confessorie del condannato;

4) quanto alla “libertà vigilata”: la libertà vigilata non è un beneficio penitenziario ma una misura di sicurezza personale non detentiva che viene disposta dal Magistrato di Sorveglianza, al termine della pena, se la persona è ancora socialmente pericolosa, ed affidata all’Autorità di Pubblica Sicurezza, per la sorveglianza, ed all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, per il sostegno e l’assistenza. Tale misura, inoltre, deve essere ordinata dal Tribunale di Sorveglianza, nel caso in cui al condannato sia concessa la liberazione condizionale ex Art. 176 c.p. Nessuna competenza, anche in questo caso, appartiene alla Procura della Repubblica di Milano od alla Corte di Assise di Appello di Milano;

5) quanto al “lavoro esterno”: l’assegnazione al lavoro esterno non viene concessa dalla Procura della Repubblica di Milano o dalla Corte di Assise di Appello di Milano. Il detenuto può essere assegnato al lavoro esterno ex Art. 21 O.P., dopo l’esecuzione di un quantum di pena stabilito dalla Legge Penitenziaria, su disposizione del Direttore dell’Istituto Penitenziario, dopo l’approvazione del Magistrato di Sorveglianza.

Quintieri (Radicali): Battisti ha diritto ad avere in cella la foto del figlio. Non esiste tale divieto


Leggo sulla stragrande maggior parte degli organi di informazione, locale e nazionale, che al detenuto Cesare Battisti, ergastolano sottoposto anche alla pena accessoria dell’isolamento diurno per 6 mesi, ristretto nella Casa di Reclusione di Oristano “Salvatore Soro”, sarebbe stato vietato dall’Amministrazione Penitenziaria di tenere con sé la foto del figlio Raul.

Tale notizia, insieme a tante altre diffuse in questi giorni, ha dell’incredibile poiché non esiste nessuna norma legislativa o regolamentare che impedisca al detenuto Battisti ed a qualsivoglia detenuto, anche in regime detentivo speciale ex Art. 41 bis O.P., di tenere con sé, nella propria camera di pernottamento, delle foto riproducenti luoghi e/o familiari, parenti ed amici. Pertanto, qualora dovesse corrispondere al vero un simile divieto, adottato dall’Amministrazione Penitenziaria, centrale o periferica, sarebbe illegittimo ed annullabile dal Magistrato di Sorveglianza di Cagliari, all’esito di reclamo giurisdizionale ex Art. 35 bis O.P.

Invero, il detenuto Battisti, alla stregua degli altri detenuti, ha il diritto di tenere all’interno della propria camera, la foto del figlio (e qualunque altra foto voglia), essendo espressamente consentito dal Regolamento di Esecuzione Penitenziaria (D.P.R. n. 230/2000). Infatti, a norma dell’Art. 10 comma 3, “E’ ammesso il possesso di oggetti di particolare valore morale o affettivo qualora non abbiano un consistente valore economico e non siano incompatibili con l’ordinato svolgimento della vita nell’Istituto.“.

Inoltre, la quasi totalità dei Regolamenti interni degli Istituti Penitenziari (quelli che ne sono dotati), ex Artt. 16 O.P. e 36 Reg. Es. O.P., prevedono che “Nelle camere di pernottamento, nello spazio di propria pertinenza, è consentita l’affissione di immagini, foto, scritti e disegni, purché non siano offensivi della morale, non siano pregiudizievoli per l’ordine, la disciplina o la sicurezza, non impediscano al personale di custodia di effettuare i controlli e siano realizzate in modo tale da non arrecare danno alcuno ai beni mobili ed immobili dell’Amministrazione.”

Solo per i detenuti sottoposti al regime detentivo speciale ex Art. 41 bis O.P. esiste qualche “restrizione” (peraltro assurda, in parte già disapplicata a seguito di reclami giurisdizionali) poiché “E’ consentito tenere nella propria camera immagini e simboli delle proprie confessioni religiose, nonché fotografie in numero non superiore a 30 e di dimensione non superiore a 20×30. Per ragioni connesse alla sicurezza interna, le fotografie dovranno essere appoggiate sul mobilio con modalità tali da non recare danno allo stesso. Fatto salvo che per una singola immagine o fotografia di un familiare, è vietata l’affissione alle pareti e su qualsivoglia superficie di immagini, fogli, fotografie e quant’altro possa essere ostativo allo svolgimento dei prescritti e necessari controlli da parte del personale penitenziario ovvero possa recare danno ai beni dell’Amministrazione. Ogni violazione sarà sanzionata in via disciplinare.”

Negli anni passati, la Corte Suprema di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in merito, a seguito di un reclamo proposto da un detenuto sottoposto al regime detentivo speciale ex Art. 41 bis nella Casa Circondariale di Viterbo, al quale la Direzione dell’Istituto aveva impedito di tenere,nella propria camera, una fotografia della madre deceduta, sol perché eccedente (18×15) le misure massime (10×15) stabilite dal Regolamento interno, ha stabilito che il “diritto soggettivo della persona reclusa, individuabile in quello alla cura delle relazioni affettive, da ritenersi esercitabile anche attraverso la conservazione di immagini riproducenti le persone care, specie se decedute. In simili casi, infatti, è da ritenersi che il diritto in questione comprenda quello alla conservazione dell’immagine che riproduce la persona defunta, sorta di diritto al “mantenimento della memoria” attraverso la visione dell’immagine medesima, aspetto che rientra nel mantenimento della dignità della persona. Non vi è dubbio, infatti, circa il riconoscimento e la tutela – anche nell’ambito delle leggi di Ordinamento Penitenziario, di simile posizione giuridica (diritto alla affettività nei limiti di compatibilità con la condizione), come proiezione essenziale dei diritti della persona, in quanto tale fruibile da parte del detenuto.” (Cass. Pen. Sez. I, n. 54117/2017 del 14/06/2017, dep. il 30/11/2017, Ric. Costa).

Ne consegue che, il detenuto Cesare Battisti, ha il pieno diritto – eventualmente reclamabile innanzi al Magistrato di Sorveglianza di Cagliari avente giurisdizione sull’Istituto Penitenziario di Oristano, di aver restituita la foto del figlio e di tenerla con sé, non essendoci nessuna disposizione legislativa o regolamentare, che lo proibisca. Eventuali limitazioni al godimento di tale diritto, imposte dall’Amministrazione Penitenziaria, possono essere disapplicate dal Magistrato di Sorveglianza perché in contrasto con quanto prescrive la Legge Penitenziaria e la Costituzione.

Battisti e la “strana” espulsione diretta dalla Bolivia per mandarlo all’ergastolo in Italia


Cesare Battisti, ex terrorista dei Pac (Proletari Armati per il Comunismo), condannato in Italia all’ergastolo per quattro omicidi avvenuti tra il 1978 ed il 1979 dei quali si è detto sempre innocente, latitante, recentemente estradato dal Brasile su richiesta dell’Italia, viene catturato dall’Interpol italiana, brasiliana e boliviana a Santa Cruz de la Sierra, la città più popolosa della Bolivia. Anziché essere arrestato e consegnato al Brasile, per la successiva estradizione in Italia è stato subito consegnato direttamente all’Italia, previa espulsione amministrativa “decisiòn administrativa” ai sensi della Ley de Migraciòn n. 370/2013 per ingresso irregolare di cittadino straniero nel territorio nazionale “ingreso irregular de persona migrante extranjera al territorio nacional” che prevede l’immediato ritorno nel Paese d’origine “inmediato retorno al pais de origen” senza possibilità di presentare alcun ricorso “contra esta decisiòn non procede recurso ulterior alguno”.

Vediamo il perché è stata adottata questa “strana” procedura …

La Costituzione della Repubblica Federale del Brasile, all’Art. 5 c. 47 n. 2, prevede, fra le altre cose, che sono vietate pene “di carattere perpetuo”, come la pena dell’ergastolo, presente nell’ordinamento giuridico italiano. Proprio per tale motivo, negli anni passati, il Brasile, per concedere l’estradizione, aveva imposto all’Italia, la condizione di non applicare al Battisti, alcuna pena perpetua. Condizione poi ufficialmente accettata dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando.

Parimenti, la Costituzione dello Stato Plurinazionale della Bolivia, all’Art. 118 c. 2, prevede che “la màxima sanciòn penal serà de treinta anòs de privaciòn de libertad, sin decrecho a indulto” cioè che la massima sanzione penale può essere di 30 anni di privazione della libertà. Anche qui, dunque, nessuna “pena perpetua” come in Brasile. Per tale ragione, qualora il Battisti, fosse stato arrestato e presentato all’Autorità Giudiziaria della Bolivia, ai fini estradizionali, all’Italia sarebbe stata imposta la stessa condizione del Brasile. Cioè quella di non applicare l’ergastolo ma 30 anni di reclusione.

Il Governo italiano (e, soprattutto, i Ministri dell’Interno Matteo Salvini e della Giustizia Alfonso Bonafede), non vedeva l’ora di riavere il Battisti “in manette per fargli scontare l’ergastolo”, per cui bisognava evitare ulteriori perdite di tempo che avrebbero potuto comportare “problemi” per quanto riguarda la sua estradizione in Italia. In particolare, in Brasile, i difensori dell’ex terrorista, privi di ogni autorità in un altro Paese, avrebbero potuto studiare un nuovo ricorso e rischiare di bloccare nuovamente tutta la procedura. In Bolivia, invece, con la procedura di estradizione, ci sarebbero stati problemi con l’ergastolo. L’unica cosa da fare era quella di farlo espellere dalla Bolivia come un semplice clandestino, perché entrato irregolarmente sul loro territorio. In tal modo, il Battisti, “l’assassino comunista” arrivando direttamente dalla Bolivia, senza transitare per il Brasile, nel giro di qualche ora, poteva giungere in Italia per essere tradotto in un Istituto Penitenziario per espiare la pena dell’ergastolo, “fino all’ultimo dei suoi giorni”.

Eppure, nelle circostanze di tempo e di luogo, il Battisti, come detto, non era un semplice straniero irregolare da espellere ma un criminale latitante, estradato dal Brasile per essere consegnato all’Italia. Andava trattato in tutt’altra maniera e seguita tutt’altra procedura. Ma il Governo boliviano guidato dal Presidente Evo Morales, politicamente molto distante da quello brasiliano di Jair Bolsonaro, ha deciso di sbarazzarsi velocemente dell’ex terrorista italiano, non cercando – in alcun modo – di complicare la vicenda, rinsaldando i rapporti di “amicizia” e di “affari” col Brasile e con l’Italia.

Cesare Battisti, appena giunto all’aeroporto militare di Ciampino in Italia, è stato ricevuto ed esposto al pubblico come un “trofeo di guerra” dai Ministri dell’Interno e della Giustizia Salvini e Bonafede, soprattutto a mezzo Social Network in diretta Facebook . Successivamente è stato preso in consegna dal Gruppo Operativo Mobile del Corpo della Polizia Penitenziaria che, unitamente alle altre Forze di Polizia, dopo una breve sosta presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia, “per ragioni di sicurezza”, sostiene il Ministro Bonafede, lo ha tradotto in Sardegna presso la Casa Circondariale di Oristano nella Sezione As2, un Reparto dell’Alta Sicurezza destinato ai detenuti condannati per terrorismo. Al Battisti, più volte definito dal Ministro Salvini “vigliacco infame assassino comunista” è stato applicato l’ergastolo con l’isolamento diurno per 6 mesi.

41 bis, ergastolo e semilibertà in Italia: parla Carmelo Musumeci, uno che ci è passato


carmelo-musumeciIn carcere da 25 anni e dopo un’esperienza al 41 bis, a Carmelo Musumeci è stata concessa la semilibertà.

Nel 1991, l’allora 36enne Carmelo Musumeci è stato arrestato con l’accusa di omicidio e di essere organizzatore di un’associazione mafiosa che si occupava di bische, delitti contro il patrimonio e spaccio di cocaina. Un anno dopo, è arrivata la sentenza definitiva che lo ha condannato all’ergastolo. 

Da allora sono passati 25 anni: Musumeci ha girato diversi penitenziari italiani, preso due lauree in giurisprudenza e una in filosofia, e infine nel novembre del 2016, mentre era nel penitenziario di Padova gli è stata concessa la semilibertà, da lui richiesta tramite istanza. Nonostante l’ergastolo, grazie al regime della semilibertà ha la possibilità di uscire durante le ore diurne per prestare attività di volontariato (nel suo caso, sostegno scolastico e ricreativo a persone portatrici di handicap presso una struttura).  

Negli ultimi tempi, Musumeci ha pubblicato diversi libri, l’ultimo dei quali intitolato L’urlo di un uomo ombra. Da anni tiene anche un diario sul suo sito, e si spende per una campagna contro la formula detentiva dell’ergastolo: è così che è diventato una delle figure pubbliche più note per chi si trova nella sua stessa condizione.

Per capire cosa si prova a scontare una pena a vita e mettere piede fuori dal cacere dopo 25 anni di reclusione, ho incontrato Musumeci in una delle sue ore di semilibertà—cercando di sospendere il giudizio sui reati che ha commesso per parlare liberamente di sistema penitenziario, del concetto di ergastolo e di come ha ritrovato il mondo che aveva lasciato.

VICE: Raccontami come sei finito in carcere.

Carmelo Musumeci: Sono cresciuto in un paesino ai piedi dell’Etna. Eravamo poveri, e io ho cominciato a nutrirmi della cultura di strada già da piccolo. Mia nonna, per esempio, mi ha insegnato a rubare al supermercato quando ero ancora un bambino, e così la prima volta sono finito in carcere che ero ancora minorenne. 

Intorno ai 15 anni i miei genitori si sono separati e sono stato mandato in un collegio al nord. Là ho iniziato a covare rabbia nei confronti del mondo e delle istituzioni, e quando poi sono tornato a casa ho trovato le stesse difficoltà economiche che avevo lasciato: in quel momento, forse inconsapevolmente, avevo già imboccato le strade sbagliate. Ho iniziato con una serie di piccoli reati e poi, dopo aver visto che si poteva guadagnare, ho alzato il tiro: nel 1972 sono stato arrestato durante una rapina in un ufficio postale.  

Quando sono uscito mi sono ributtato in quel mondo. Fino a una sera del 1990 in cui, in uno scontro tra bande rivali, mi beccai sei pallottole. Sono sopravvissuto, ma quello era un ambiente in cui o ammazzi o vieni ammazzato. Così poi è successo quello che è successo.

A cosa hai pensato quando ti è arrivata la sentenza definitiva?

Quando sono stato arrestato sono stato considerato un criminale di spessore, e quindi nel 1991 sono stato sottoposto al 41bis. Mentre stavo in isolamento per un anno e sei mesi, in una cella buia con l’impossibilità di parlare con qualcuno, mi è arrivato il telegramma della mia compagna che confermava l’ergastolo. Be’, inutile dire come mi è crollato il mondo addosso: avevo la consapevolezza che non sarei mai più uscito da là. 

Il 41 bis è il regime carcerario più duro del nostro ordinamento, è l’isolamento totale: personalmente non riesco a pensare a come ci si possa convivere. Com’è stato?

Erano gli anni in seguito alla strage di Capaci e lo Stato era in lotta con l’anti-stato, la mafia: io, tra le accuse, avevo anche quella di associazione mafiosa, e quell’articolo permetteva dei trattamenti più duri per creare collaboratori di giustizia. In pratica vivevo in una cella quasi totalmente buia, ricevevo da mangiare da uno spioncino, avevo poca acqua e sono stato offeso da guardie sbronze. Venivo torturato.  

Non hai mai pensato di ucciderti?

Ci ho pensato costantemente: sarebbe stata la via di fuga più facile. Mi sento anche di dire che chi pensa a togliersi la vita non è vero che non l’ama: chi si toglie la vita in quelle condizione ama la vita talmente tanto che non vuole vedersela appassire. Ho sempre ammirato chi ha avuto il coraggio di farcela perché anche oggi soffro per quello che ho vissuto in quei giorni. 

Mi fa ancora male parlarne, non perché ero innocente ma perché ho sofferto per nulla, e tutto questo non aiutava né lo Stato né i parenti delle vittime. Ma quando hai dei figli, hai una responsabilità. Non potevo andarmene così.

Nel tuo diario online definisci le notti passate in carcere, dopo una giornata di quasi libertà, il tuo “ritorno all’inferno.” Quali sono le cose più brutte che hai visto?

Paradossalmente, le cose che ti succedono intorno. Quella che forse mi fa ancora male è del 1992, quando ho visto il trattamento ai ragazzi della strage di Gela [la faida tra gruppi criminali che nel giro di poche ore, nel novembre del 1990, innescò una catena di agguati mortali]. Erano ancora dei ragazzini, non credo sapessero quello che stavano facendo: ho visto strappargli la vita per sempre in quelle mura. Quello che voglio dire è che il carcere dovrebbe far capire al condannato dove ha sbagliato, ma l’unica cosa che vedevo in quegli anni era un processo che portava al “io ho ucciso ma tu [il carcere] mi stai uccidendo lentamente, giorno dopo giorno.” 

Penso che la cosa che fa più paura a un criminale è il perdono sociale, perché perdi tutti gli alibi e dici “cazzo, ho fatto del male e queste persone mi stanno perdonando.” Quando invece vieni trattato male ogni singolo giorno ti dimentichi del male che hai fatto, e quello che provi non è certamente il rimorso. 

Quanto a te, come si svolgeva una tua regolare giornata in carcere?

Dopo i primi anni ho cambiato carcere spesso: ogni carcere è uno stato a sé, con le proprie regole e i propri ritmi. Ma in generale è tutto molto piatto: mi svegliavo verso l’alba e iniziavo a studiare, nell’ora d’aria facevo una corsetta, e poi verso mezzogiorno mangiavo a mensa. Il pomeriggio rientravo in cella e la sera mi cucinavo qualcosa da mangiare. Questo per migliaia e migliaia di giornate.  

È scontato da dire, ma immagino che in una situazione del genere trovare uno scopo ti aiuti ad affrontare le giornate. Come nel caso dello studio. Come funzionava, e come ti procuravi i libri necessari?

Sì, se non fosse stato per lo studio sarei impazzito. Ho anche iniziato a scrivere, oltre a studiare per laurearmi in giurisprudenza e filosofia: penso che in Italia manchi una letteratura sociale carceraria. Voglio dire, la letteratura è l’anima e la storia di un paese, per questo m’illudo di crearne una con i miei romanzi.

Per quanto riguarda i libri, dopo il 41 bis ho potuto averne, fortunatamente. A volte non dovevano essere più di tre, non potevano avere la copertina dura e nonostante fossi iscritto all’università mi mancavano sempre dei manuali. Il solo fatto che cambiavo spesso carcere rendeva sempre difficilissimo l’iter universitario.  

A cosa erano dovuti i costanti spostamenti di carcere?

Diciamo che ero un detenuto scomodo. Dopo un po’ che studiavo chiedevo sempre più cose che mi appartenevano come diritto, e questo può dare fastidio ai dirigenti. Era un attivismo scomodo e infatti a chiunque dovesse andare in carcere consiglio assolutamente di procurarsi un codice per capire i propri diritti che spesso vengono trascurati.

Nel tuo caso però a un certo punto sei riuscito a ottenere la semilibertà, caso raro per un ergastolo ex ostativo, per prestare servizio in una comunità. Qual è stata la prima cosa a cui hai pensato?

Ero sicuro di non avere speranza e di morire in carcere. Quando dopo svariati tentativi mi è stata concessa la semilibertà, non so cosa ho provato qualcosa di inspiegabile, forse, ma molto simile all’ansia e alla paura. Ho pensato alla mia famiglia, ai miei nipoti…

E quando sei effettivamente uscito cosa ti ha sorpreso di più?

Le piccole cose, paradossalmente, come affacciarsi a una finestra o guardarmi allo specchio in carcere ci sono solo specchi piccolissimi. Mi sono guardato allo specchio e ho visto tutto il mio corpo, ma non era più il mio corpo. Era quello di una persona che non sapevo chi fosse. Poi un’infinità di sensazioni e cose di cui mi ero completamente dimenticato cose come percepire la sabbia tra le dita dei piedi, l’odore del mare, la pelle dei miei figli. 

In che modo hai trovato cambiato il mondo ? Voglio dire, ti sei perso l’esplosione di Internet…

Quando sono uscito la prima volta mi sono fermato, e per un po’ mi sono guardato intorno immobile. Tutto mi sembrava irreale e diverso da come mi ricordavo il mondo. Le persone sono cambiate, così il modo di vivere e adesso anche prendere un semplice treno, con le persone connesse ai loro pc è come guardare un film di fantascienza. Insomma, è tutto molto strano e mi ci sto abituando piano piano, ma sono dannatamente felice di doverlo fare. 

Leon Benz

http://www.vice.com – 01 febbraio 2017

Presidente lei mi ha dato l’ergastolo perché lo dice la legge ma son sicuro che il suo cuore era contrario


braccio cellaIl giudice Fassone e un suo ergastolano si sono scritti per 26 anni. Esperienza condensata in un libro. “Presidente, io di libri non ne ho letti mai, ho letto solo atti processuali, ma questo mi sforzerò di leggerlo e anche di capirlo” (…) Verso la fine della lettera mi tramortisce: “Presidente, io lo so che lei mi ha dato l’ergastolo perché così dice la legge, ma lei nel suo cuore non me lo voleva dare”.
Tramortisce anche noi questa riflessione che il giovane ergastolano Salvatore affida alla lettera con cui risponde a quella inviatagli dal giudice che lo ha condannato. Letta la sentenza che pone fine a venti mesi di maxi processo alla mafia catanese, il presidente della Corte d’Assise Elvio Fassone torna a casa, ma la notte lo sorprende inquieto, popolando il sonno di immagini e frasi spezzate: “Uno di questi fotogrammi rifiuta di spegnersi, quello di Salvatore che mi dice: “Se io nascevo dove è nato suo figlio, ora…”.
Nell’atmosfera un po’ drogata di questo sonno malato formulo un pensiero: “domani gli scrivo”. Un’irrequietezza che non si attenua se non quando il giudice, il mattino successivo, si mette al computer e incomincia con l’attacco di prammatica “Caro Salvatore”.
Tra quelli della sua biblioteca, inoltre, cerca un libro con cui accompagnare il messaggio, e sceglie Siddharta perché alla mente gli ritorna un suo passo: “Mai un uomo, o un atto, è tutto samsara o tutto nirvana, mai un uomo è interamente santo o interamente peccatore”. È da questo scambio epistolare che nasce Fine pena: ora (Sellerio, 2015) il libro di Elvio Fassone (Torino, 1938), che è stato magistrato e componente del Consiglio superiore della magistratura.
Senatore per due legislature, è autore di numerose pubblicazioni in materia penitenziaria e su temi politico-istituzionali (Piccola grammatica della grande crisi, 2009; Una costituzione amica, 2012). Nel 1985 a Torino si celebra un maxi processo alla mafia catanese che dura quasi due anni. Tra i condannati all’ergastolo c’è Salvatore con il quale il presidente della Corte d’Assise stabilisce un rapporto di reciproco rispetto, che poi si approfondisce attraverso una corrispondenza durata 26 anni, e che continua tuttora.
Il 14 dicembre alle 20.30 al Museo diocesano tridentino una lettura scenica di “Fine pena: ora” porterà il pubblico tra le pieghe di una storia che si interroga su come conciliare la domanda di sicurezza sociale e la detenzione a vita con il dettato costituzionale del valore riabilitativo della pena, senza dimenticare l’attenzione al percorso umano di qualsiasi condannato. Insieme a Fassone interverrà Enrico Franco, direttore del Corriere del Trentino, Corriere dell’Alto Adige, Corriere di Bologna, mentre la lettura scenica sarà a cura di Maura Pettorruso e Stefano Pietro Detassis. L’iniziativa si colloca nell’ambito della mostra Fratelli e sorelle. Racconti dal carcere, in corso al Diocesano fino al 27 marzo.

Presidente, il “Fine pena: ora” evocato dal titolo del libro capovolge il punto di vista del “fine pena: mai” scolpito nella scheda personale di Salvatore. Perché, dopo tanti anni, ha deciso di scrivere questa storia?

“Quando ho appreso del tentato suicidio di Salvatore mi sono chiesto se e come io potessi fare qualche cosa per lui, e raccontare la sua storia, illuminante e coinvolgente, mi è parsa la sola via. In un primo tempo Salvatore si è mostrato abbastanza restio ad acconsentire, però gli ho fatto presente che doveva fare i conti con una situazione giuridica pesante: era diventato un “ostativo”, non in relazione ai fatti per cui ebbe la condanna dalla nostra Corte di Assise, che erano anteriori alla legge del 1992″.

Che cosa dispone questa legge, conseguente gli assassinii di Falcone e Borsellino?

“Lo Stato, a quel punto, ritenne indispensabile dare un giro di vite alla disciplina e prescrisse che coloro che venissero condannati per reato di associazione mafiosa non fossero più ammissibili a tutti i benefici penitenziari, a meno che non diventassero dei collaboratori di giustizia. Pochissimi accettarono questa via, perché anche i detenuti hanno un codice di onore: “Io non posso barattare la mia libertà con la galera di un altro”, questo il senso che lo sorregge, e che magari non approviamo”.

Nel libro lei parla di una sorta di gioco di specchi in cui lo sforzo di prevenire genera costrizione e rabbia, la rabbia altra prevenzione, in una spirale che si autoalimenta.

“Il male ha la diabolica capacità di perpetuarsi, producendone dell’altro, e ciò accade anche a livello istituzionale. La sanzione penale non è un’iniquità in sé, certi fatti chiedono una risposta della comunità. Il singolo può essere sollecitato a perdonare secondo il suo livello di moralità, la comunità non credo possa essere richiesta subito di perdonare, nel rispetto del binomio “c’è un tempo del fatto e poi un tempo dell’uomo” che espia e detta la flessibilità, il perdono collettivo e anche istituzionale”.

Un movimento di opinione crescente chiede di ripensare non tanto l’ergastolo in sé ma quello ostativo. Qual è il suo pensiero in proposito?

“È bene alimentare questo movimento di opinione riflessiva che si contrappone al movimento di autodifesa esasperata. Non possiamo dimenticare che avvengono fatti di tale gravita e atrocità che sommuovono il pensiero di uomini e donne comuni, e producono un atteggiamento sintetizzato nell’espressione “bisogna rinchiuderli e buttare via la chiave”. Per fortuna, di fronte a questo movimento di reazione scomposta, si sta incrementando quello che chiede alla pena di essere giusta, per evitare che lo Stato, che è giusto nel momento in cui sanziona, diventi ingiusto”.

Gabriella Brugnara

Corriere della Sera, 8 dicembre 2016

Padova, L’ergastolo ti fa morire tutti i giorni, Said ha preferito farlo una volta e basta


cc-padovaIn un risveglio di una domenica come tante, in carcere dove le giornate hanno tutte lo stesso peso, ancora imbambolati di sonno, nei corridoi gira voce che stanotte si è impiccato un detenuto, dopo pochi minuti si scopre anche il nome, “È morto Said”, un ragazzo egiziano che noi tutti conoscevamo perché lavorava al casellario dove vengono smistati gli oggetti personali dei detenuti. Ancora increduli, io e i miei compagni ci guardavamo in faccia per capire perché. Alla tv se ne sentono tante di notizie che dei detenuti provano o riescono a togliersi la vita, ed è sempre un colpo preso da vicino per chi vive il carcere sulla propria pelle, quando invece la notizia ci colpisce da più vicino ancora e si conosce il detenuto di persona l’effetto è travolgente ed angosciante.

Questa mattina come ogni domenica si è celebrata la messa all’interno dell’istituto, ma non era la solita messa, era una giornata in memoria di tante persone andate via da questo mondo in questa settimana, quando è stato nominato Said da un altro compagno detenuto, che ha voluto ricordarlo tenendo in mano una sua foto e descrivendo a chi non lo conosceva che persona buona era quel ragazzo sempre timido e taciturno, è stato un momento davvero straziante.
Mentre si celebrava la messa avevo il volto di Said impresso nella mente, e mi domandavo perché avesse preso questa decisione di farla finita, fra le tante domande che ognuno di noi si pone in questi casi è che condanna avesse, se avesse cominciato ad andare in permesso, se avesse famiglia o altro. Il nostro amico Said era un ergastolano da 20 anni in carcere, probabilmente per arrivare a questa decisione forse non aveva avuto ancora neppure un’ora di permesso? E invece no, da un po’ di tempo i permessi gli erano stati dati. Allora mi dico perché? Il perché poi l’ho compreso, credo, Said non aveva proprio nessuno che lo aspettava fuori di qui, durante i permessi di cui usufruiva rimaneva in compagnia dei volontari nella struttura dei Piccoli passi che ospita i detenuti.

Penso che per Said lì fuori, senza qualcuno che ti ama veramente, questo posto era diventato uguale a tutti gli altri e forse ha pensato che non valeva la pena pagare un debito senza alcun familiare che ti aspetti e ti aiuti a ricostruire quello che rimane degli affetti dopo 20 interminabili anni di galera. Una persona condannata all’ergastolo dice spesso che una condanna così ti fa morire tutti i giorni, lui ha preferito farlo una volta e basta, morendo in carcere definitivamente e restituendo per intero il debito che aveva verso l’istituzione, quell’istituzione che invece gli aveva dato una condanna che lo avrebbe fatto morire lentamente. Ma all’azione materiale di farsi la corda e stringersela al collo ci ha pensato lui stesso, un pensiero che forse cresce piano piano nel corso della detenzione col passare degli anni, dopo aver perso tutto dalla vita. Quello che mi spaventa realmente è che lui era una persona che non dimostrava di poter arrivare a tal punto, di solito chi arriva a questi estremi ha dei precedenti squilibri, dei disagi, lui sembrava l’opposto, sempre per i fatti suoi, invadente solo nel suo silenzio che alla fine ha spiazzato tutti. Ancora non posso crederci: un ragazzo pieno di educazione, sorridente a suo modo e con molto altro di bello, a quanto pare è stato bravo a nascondere il suo diabolico piano di togliersi la vita, stavolta ha vinto lui non l’istituzione che non è riuscita a fermalo prima.

Ma tanto chi se ne fregherà di queste persone, se si toglieranno la vita o meno, in tanti che sentiranno una notizia del genere sicuramente diranno “uno in meno”, ed uno in meno a cui pagare il fitto di una casa sbarrata che doveva farlo morire ugualmente, ma giorno dopo giorno. Mi sento di dire a queste persone che la morte di tutti noi detenuti messi insieme non vi libererà dal vostro odio, quello vi accompagnerà sempre. Said era un bravo ragazzo per quanto mi riguarda, non conoscevo i suoi reati e neanche il suo passato. Io ho conosciuto Said dopo tanti anni, quello che conta è che non era più la persona di quando ha commesso i suoi gravi reati. È facile giudicare una persona senza conoscerla, dovevate guardare il suo sguardo da agnello smarrito e poi forse fareste altre valutazioni, ormai è troppo tardi nessuno potrà più guardarlo da vivo, ha preferito oltrepassare il mondo e provare a ricominciare da capo a ricostruirsi i suoi affetti vicino ai suoi cari lassù. Ciao Said, sarai nei nostri ricordi, nelle nostre preghiere e sempre in mezzo a noi con il tuo sorriso.

Raffaele Delle Chiaie

Ristretti Orizzonti, 26 ottobre 2016