Battisti: revoca 41 bis ? commutazione pena ? benefici penitenziari ? Qualche mio chiarimento …


In riferimento alla vicenda di Cesare Battisti ne sto leggendo di tutti i colori: chi scrive che abbia reso dichiarazioni confessorie al Pubblico Ministero di Milano per ottenere la “revoca del 41 bis”, la “commutazione della pena dell’ergastolo”, altri ancora scrivono che lo abbia fatto per ottenere “benefici penitenziari”, tipo la “libertà vigilata” ed il “lavoro esterno”. 

Qualche mio chiarimento ….

1) quanto alla “revoca del 41 bis”: Battisti, al pari di tutti gli altri detenuti “politici” condannati per analoghi fatti delittuosi, non è sottoposto al regime detentivo speciale 41 bis O.P. ma assegnato ad una Sezione di Alta Sicurezza (AS2) presso la Casa Circondariale di Oristano. Se ci fossero stati i presupposti per applicargli il regime speciale, la DDAA, la DNAA, il DAP ed il Ministero della Giustizia, avrebbero subito proceduto ad attivare il relativo procedimento per quanto di competenza;

2) quanto alla “commutazione della pena dell’ergastolo”: Battisti, tramite il suo difensore, ha correttamente proposto un “incidente di esecuzione” alla Corte di Assise di Appello di Milano cioè l’organo giurisdizionale che lo ha condannato e che è funzionalmente competente a conoscere ogni questione afferente l’esecuzione del provvedimento irrevocabile. Il Giudice dell’Esecuzione, al di là di quel che si legge da tutte le parti, non può “commutare la pena” poiché tale potere è attribuito, in via esclusiva, al Presidente della Repubblica, ex Art. 87 c. 11 della Costituzione. Quindi, nessuna “commutazione”, trasformazione, conversione o come altro la si voglia definire della pena dell’ergastolo compete all’Autorità Giudiziaria. Al Giudice dell’Esecuzione spetta conoscere ogni questione relativa al titolo esecutivo, quindi l’ordine di esecuzione della pena dell’ergastolo emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Milano. In particolare, nel caso in specie, la Corte di Assise di Milano, dovrà valutare se tale ordine di esecuzione sia corretto e, qualora non lo fosse, procedere alle correzioni, ordinando al PM la pena da far eseguire al condannato. Più volte, in occasione della cattura in Bolivia del latitante Battisti, ho evidenziato l’irregolarità delle procedure adottate per il suo trasferimento in Italia da parte della Bolivia e del Brasile (evidentemente su richiesta ed in accordo con il Governo Italiano). Per quanto mi riguarda – e su questo aspetto sarà il Giudice dell’Esecuzione a decidere – la pena dell’ergastolo è illegale, né la si può applicare né, altrettanto, la si può far eseguire. Battisti, cittadino residente legalmente in Brasile, è stato estradato da tale Stato, sotto la condizione – recepita dallo Stato Italiano ai sensi dell’Art. 720 c. 4 c.p.p. tramite il suo Ministro della Giustizia – che gli fosse applicata una pena detentiva temporanea massima di 30 anni di reclusione ed esclusa la pena dell’ergastolo, non esistente in Brasile, perché espressamente vietata dall’Art. 5 c. 47 n. 2 della Costituzione. La condizione posta dal Brasile ai fini della concessione dell’estradizione, come detto, è stata accettata e l’Art. 720 c. 4 c.p.p. stabilisce che “L’Autorità Giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni accettate”. Per cui, l’ordine di esecuzione (della condanna) che non rispetti tale “accordo vincolante”, è illegittimo e deve essere corretto per il tramite dell’incidente di esecuzione, attivato dal condannato, ex Artt. 666 e 670 c.p.p., riconducendo la pena a legalità. Quanto precede, anche perché l’inosservanza delle condizioni poste con l’estradizione, costituisce inadempimento agli obblighi internazionali convenzionali ex Art. 117 c. 1 Costituzione. Qualcuno obietta che l’estradando Battisti, sia stato “espulso” o comunque consegnato direttamente all’Italia dalla Bolivia, senza passare dal Brasile, per cui non debbano valere gli accordi presi col Brasile. A mio avviso non è così perché l’unico titolo valido per la cattura del Battisti era l’estradizione condizionata rilasciata del Brasile, Stato in cui era legalmente residente ed abitante. Inoltre, la procedura di espulsione o consegna diretta, da parte della Bolivia, come detto, è stata del tutto irregolare. Il difensore del Battisti, infine, ha sottolineato che negli atti che gli sono stati notificati dalla Polizia italiana, è scritto che «il connazionale Cesare Battisti è stato concesso in estradizione dalle autorità della Bolivia» ma tale circostanza non corrisponde al vero poiché nessuna domanda di estradizione è stata avanzata dalla Repubblica Italiana allo Stato Plurinazionale della Bolivia;

3) quanto ai “benefici penitenziari”: non compete alla Procura della Repubblica di Milano o alla Corte di Assise di Appello di Milano, concedere benefici (o “vantaggi” come li definisce qualche altro) di qualunque genere e tipo al condannato Battisti. Tale prerogativa appartiene alla Magistratura di Sorveglianza, nella specie all’Ufficio di Sorveglianza di Cagliari ed al Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, competenti per l’Istituto Penitenziario di Oristano ove il Battisti si trova attualmente ristretto. Ed in ogni caso, i “benefici penitenziari”, non si ottengono con le dichiarazioni confessorie del condannato;

4) quanto alla “libertà vigilata”: la libertà vigilata non è un beneficio penitenziario ma una misura di sicurezza personale non detentiva che viene disposta dal Magistrato di Sorveglianza, al termine della pena, se la persona è ancora socialmente pericolosa, ed affidata all’Autorità di Pubblica Sicurezza, per la sorveglianza, ed all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, per il sostegno e l’assistenza. Tale misura, inoltre, deve essere ordinata dal Tribunale di Sorveglianza, nel caso in cui al condannato sia concessa la liberazione condizionale ex Art. 176 c.p. Nessuna competenza, anche in questo caso, appartiene alla Procura della Repubblica di Milano od alla Corte di Assise di Appello di Milano;

5) quanto al “lavoro esterno”: l’assegnazione al lavoro esterno non viene concessa dalla Procura della Repubblica di Milano o dalla Corte di Assise di Appello di Milano. Il detenuto può essere assegnato al lavoro esterno ex Art. 21 O.P., dopo l’esecuzione di un quantum di pena stabilito dalla Legge Penitenziaria, su disposizione del Direttore dell’Istituto Penitenziario, dopo l’approvazione del Magistrato di Sorveglianza.