Dopo 40 anni di carcere, la morte ha liberato Mario Trudu dall’ergastolo ostativo


Dopo 40 anni ininterrotti trascorsi in carcere (1979-2019), Mario Trudu, 69 anni, ergastolano ostativo condannato per due sequestri di persona, è morto all’Ospedale di Oristano.

Malato di tumore ed altro, dopo una lunga battaglia, pochi giorni fa aveva ottenuto la sospensione provvisoria della pena dal Magistrato di Sorveglianza di Cagliari. Ma non è riuscito a tornare a casa dalla sorella Raffaella che lo avrebbe ospitato, neanche per qualche ora. Né a beneficiare della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e della Corte Costituzionale che nei giorni scorsi ha dichiarato illegittimo l’ergastolo ostativo, pena senza fine.

“Signor Giudice non vi sto chiedendo di farmi uscire ma di farmi curare, sono malato” disse Mario al Magistrato di Sorveglianza. Ma il Pubblico Ministero non volle sentir ragioni: chiese il rigetto dell’istanza sostenendo che non avendo mai collaborato con la Giustizia nessun beneficio gli doveva esser concesso finché non collaborava.

Il Magistrato, alla fine, ha deciso di accogliere provvisoriamente la sua richiesta. L’udienza per la decisione definitiva si sarebbe dovuta tenere il prossimo 5 novembre. Ma Mario a quella udienza non ci andrà perché la libertà, quella eterna, l’ha ottenuta prima. E senza collaborare come pretendeva il Pubblico Ministero.

Ciao Mario, adesso goditi la libertà !

P.S. Questo è l’ergastolo ostativo, la “pena di morte mascherata” come la definisce Papa Francesco, spiegato “terra terra” a tutti coloro i quali continuano a non voler capire.

Emilio Enzo Quintieri

Battisti: revoca 41 bis ? commutazione pena ? benefici penitenziari ? Qualche mio chiarimento …


In riferimento alla vicenda di Cesare Battisti ne sto leggendo di tutti i colori: chi scrive che abbia reso dichiarazioni confessorie al Pubblico Ministero di Milano per ottenere la “revoca del 41 bis”, la “commutazione della pena dell’ergastolo”, altri ancora scrivono che lo abbia fatto per ottenere “benefici penitenziari”, tipo la “libertà vigilata” ed il “lavoro esterno”. 

Qualche mio chiarimento ….

1) quanto alla “revoca del 41 bis”: Battisti, al pari di tutti gli altri detenuti “politici” condannati per analoghi fatti delittuosi, non è sottoposto al regime detentivo speciale 41 bis O.P. ma assegnato ad una Sezione di Alta Sicurezza (AS2) presso la Casa Circondariale di Oristano. Se ci fossero stati i presupposti per applicargli il regime speciale, la DDAA, la DNAA, il DAP ed il Ministero della Giustizia, avrebbero subito proceduto ad attivare il relativo procedimento per quanto di competenza;

2) quanto alla “commutazione della pena dell’ergastolo”: Battisti, tramite il suo difensore, ha correttamente proposto un “incidente di esecuzione” alla Corte di Assise di Appello di Milano cioè l’organo giurisdizionale che lo ha condannato e che è funzionalmente competente a conoscere ogni questione afferente l’esecuzione del provvedimento irrevocabile. Il Giudice dell’Esecuzione, al di là di quel che si legge da tutte le parti, non può “commutare la pena” poiché tale potere è attribuito, in via esclusiva, al Presidente della Repubblica, ex Art. 87 c. 11 della Costituzione. Quindi, nessuna “commutazione”, trasformazione, conversione o come altro la si voglia definire della pena dell’ergastolo compete all’Autorità Giudiziaria. Al Giudice dell’Esecuzione spetta conoscere ogni questione relativa al titolo esecutivo, quindi l’ordine di esecuzione della pena dell’ergastolo emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Milano. In particolare, nel caso in specie, la Corte di Assise di Milano, dovrà valutare se tale ordine di esecuzione sia corretto e, qualora non lo fosse, procedere alle correzioni, ordinando al PM la pena da far eseguire al condannato. Più volte, in occasione della cattura in Bolivia del latitante Battisti, ho evidenziato l’irregolarità delle procedure adottate per il suo trasferimento in Italia da parte della Bolivia e del Brasile (evidentemente su richiesta ed in accordo con il Governo Italiano). Per quanto mi riguarda – e su questo aspetto sarà il Giudice dell’Esecuzione a decidere – la pena dell’ergastolo è illegale, né la si può applicare né, altrettanto, la si può far eseguire. Battisti, cittadino residente legalmente in Brasile, è stato estradato da tale Stato, sotto la condizione – recepita dallo Stato Italiano ai sensi dell’Art. 720 c. 4 c.p.p. tramite il suo Ministro della Giustizia – che gli fosse applicata una pena detentiva temporanea massima di 30 anni di reclusione ed esclusa la pena dell’ergastolo, non esistente in Brasile, perché espressamente vietata dall’Art. 5 c. 47 n. 2 della Costituzione. La condizione posta dal Brasile ai fini della concessione dell’estradizione, come detto, è stata accettata e l’Art. 720 c. 4 c.p.p. stabilisce che “L’Autorità Giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni accettate”. Per cui, l’ordine di esecuzione (della condanna) che non rispetti tale “accordo vincolante”, è illegittimo e deve essere corretto per il tramite dell’incidente di esecuzione, attivato dal condannato, ex Artt. 666 e 670 c.p.p., riconducendo la pena a legalità. Quanto precede, anche perché l’inosservanza delle condizioni poste con l’estradizione, costituisce inadempimento agli obblighi internazionali convenzionali ex Art. 117 c. 1 Costituzione. Qualcuno obietta che l’estradando Battisti, sia stato “espulso” o comunque consegnato direttamente all’Italia dalla Bolivia, senza passare dal Brasile, per cui non debbano valere gli accordi presi col Brasile. A mio avviso non è così perché l’unico titolo valido per la cattura del Battisti era l’estradizione condizionata rilasciata del Brasile, Stato in cui era legalmente residente ed abitante. Inoltre, la procedura di espulsione o consegna diretta, da parte della Bolivia, come detto, è stata del tutto irregolare. Il difensore del Battisti, infine, ha sottolineato che negli atti che gli sono stati notificati dalla Polizia italiana, è scritto che «il connazionale Cesare Battisti è stato concesso in estradizione dalle autorità della Bolivia» ma tale circostanza non corrisponde al vero poiché nessuna domanda di estradizione è stata avanzata dalla Repubblica Italiana allo Stato Plurinazionale della Bolivia;

3) quanto ai “benefici penitenziari”: non compete alla Procura della Repubblica di Milano o alla Corte di Assise di Appello di Milano, concedere benefici (o “vantaggi” come li definisce qualche altro) di qualunque genere e tipo al condannato Battisti. Tale prerogativa appartiene alla Magistratura di Sorveglianza, nella specie all’Ufficio di Sorveglianza di Cagliari ed al Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, competenti per l’Istituto Penitenziario di Oristano ove il Battisti si trova attualmente ristretto. Ed in ogni caso, i “benefici penitenziari”, non si ottengono con le dichiarazioni confessorie del condannato;

4) quanto alla “libertà vigilata”: la libertà vigilata non è un beneficio penitenziario ma una misura di sicurezza personale non detentiva che viene disposta dal Magistrato di Sorveglianza, al termine della pena, se la persona è ancora socialmente pericolosa, ed affidata all’Autorità di Pubblica Sicurezza, per la sorveglianza, ed all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, per il sostegno e l’assistenza. Tale misura, inoltre, deve essere ordinata dal Tribunale di Sorveglianza, nel caso in cui al condannato sia concessa la liberazione condizionale ex Art. 176 c.p. Nessuna competenza, anche in questo caso, appartiene alla Procura della Repubblica di Milano od alla Corte di Assise di Appello di Milano;

5) quanto al “lavoro esterno”: l’assegnazione al lavoro esterno non viene concessa dalla Procura della Repubblica di Milano o dalla Corte di Assise di Appello di Milano. Il detenuto può essere assegnato al lavoro esterno ex Art. 21 O.P., dopo l’esecuzione di un quantum di pena stabilito dalla Legge Penitenziaria, su disposizione del Direttore dell’Istituto Penitenziario, dopo l’approvazione del Magistrato di Sorveglianza.

Quintieri (Radicali): Battisti ha diritto ad avere in cella la foto del figlio. Non esiste tale divieto


Leggo sulla stragrande maggior parte degli organi di informazione, locale e nazionale, che al detenuto Cesare Battisti, ergastolano sottoposto anche alla pena accessoria dell’isolamento diurno per 6 mesi, ristretto nella Casa di Reclusione di Oristano “Salvatore Soro”, sarebbe stato vietato dall’Amministrazione Penitenziaria di tenere con sé la foto del figlio Raul.

Tale notizia, insieme a tante altre diffuse in questi giorni, ha dell’incredibile poiché non esiste nessuna norma legislativa o regolamentare che impedisca al detenuto Battisti ed a qualsivoglia detenuto, anche in regime detentivo speciale ex Art. 41 bis O.P., di tenere con sé, nella propria camera di pernottamento, delle foto riproducenti luoghi e/o familiari, parenti ed amici. Pertanto, qualora dovesse corrispondere al vero un simile divieto, adottato dall’Amministrazione Penitenziaria, centrale o periferica, sarebbe illegittimo ed annullabile dal Magistrato di Sorveglianza di Cagliari, all’esito di reclamo giurisdizionale ex Art. 35 bis O.P.

Invero, il detenuto Battisti, alla stregua degli altri detenuti, ha il diritto di tenere all’interno della propria camera, la foto del figlio (e qualunque altra foto voglia), essendo espressamente consentito dal Regolamento di Esecuzione Penitenziaria (D.P.R. n. 230/2000). Infatti, a norma dell’Art. 10 comma 3, “E’ ammesso il possesso di oggetti di particolare valore morale o affettivo qualora non abbiano un consistente valore economico e non siano incompatibili con l’ordinato svolgimento della vita nell’Istituto.“.

Inoltre, la quasi totalità dei Regolamenti interni degli Istituti Penitenziari (quelli che ne sono dotati), ex Artt. 16 O.P. e 36 Reg. Es. O.P., prevedono che “Nelle camere di pernottamento, nello spazio di propria pertinenza, è consentita l’affissione di immagini, foto, scritti e disegni, purché non siano offensivi della morale, non siano pregiudizievoli per l’ordine, la disciplina o la sicurezza, non impediscano al personale di custodia di effettuare i controlli e siano realizzate in modo tale da non arrecare danno alcuno ai beni mobili ed immobili dell’Amministrazione.”

Solo per i detenuti sottoposti al regime detentivo speciale ex Art. 41 bis O.P. esiste qualche “restrizione” (peraltro assurda, in parte già disapplicata a seguito di reclami giurisdizionali) poiché “E’ consentito tenere nella propria camera immagini e simboli delle proprie confessioni religiose, nonché fotografie in numero non superiore a 30 e di dimensione non superiore a 20×30. Per ragioni connesse alla sicurezza interna, le fotografie dovranno essere appoggiate sul mobilio con modalità tali da non recare danno allo stesso. Fatto salvo che per una singola immagine o fotografia di un familiare, è vietata l’affissione alle pareti e su qualsivoglia superficie di immagini, fogli, fotografie e quant’altro possa essere ostativo allo svolgimento dei prescritti e necessari controlli da parte del personale penitenziario ovvero possa recare danno ai beni dell’Amministrazione. Ogni violazione sarà sanzionata in via disciplinare.”

Negli anni passati, la Corte Suprema di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in merito, a seguito di un reclamo proposto da un detenuto sottoposto al regime detentivo speciale ex Art. 41 bis nella Casa Circondariale di Viterbo, al quale la Direzione dell’Istituto aveva impedito di tenere,nella propria camera, una fotografia della madre deceduta, sol perché eccedente (18×15) le misure massime (10×15) stabilite dal Regolamento interno, ha stabilito che il “diritto soggettivo della persona reclusa, individuabile in quello alla cura delle relazioni affettive, da ritenersi esercitabile anche attraverso la conservazione di immagini riproducenti le persone care, specie se decedute. In simili casi, infatti, è da ritenersi che il diritto in questione comprenda quello alla conservazione dell’immagine che riproduce la persona defunta, sorta di diritto al “mantenimento della memoria” attraverso la visione dell’immagine medesima, aspetto che rientra nel mantenimento della dignità della persona. Non vi è dubbio, infatti, circa il riconoscimento e la tutela – anche nell’ambito delle leggi di Ordinamento Penitenziario, di simile posizione giuridica (diritto alla affettività nei limiti di compatibilità con la condizione), come proiezione essenziale dei diritti della persona, in quanto tale fruibile da parte del detenuto.” (Cass. Pen. Sez. I, n. 54117/2017 del 14/06/2017, dep. il 30/11/2017, Ric. Costa).

Ne consegue che, il detenuto Cesare Battisti, ha il pieno diritto – eventualmente reclamabile innanzi al Magistrato di Sorveglianza di Cagliari avente giurisdizione sull’Istituto Penitenziario di Oristano, di aver restituita la foto del figlio e di tenerla con sé, non essendoci nessuna disposizione legislativa o regolamentare, che lo proibisca. Eventuali limitazioni al godimento di tale diritto, imposte dall’Amministrazione Penitenziaria, possono essere disapplicate dal Magistrato di Sorveglianza perché in contrasto con quanto prescrive la Legge Penitenziaria e la Costituzione.

Battisti e la “strana” espulsione diretta dalla Bolivia per mandarlo all’ergastolo in Italia


Cesare Battisti, ex terrorista dei Pac (Proletari Armati per il Comunismo), condannato in Italia all’ergastolo per quattro omicidi avvenuti tra il 1978 ed il 1979 dei quali si è detto sempre innocente, latitante, recentemente estradato dal Brasile su richiesta dell’Italia, viene catturato dall’Interpol italiana, brasiliana e boliviana a Santa Cruz de la Sierra, la città più popolosa della Bolivia. Anziché essere arrestato e consegnato al Brasile, per la successiva estradizione in Italia è stato subito consegnato direttamente all’Italia, previa espulsione amministrativa “decisiòn administrativa” ai sensi della Ley de Migraciòn n. 370/2013 per ingresso irregolare di cittadino straniero nel territorio nazionale “ingreso irregular de persona migrante extranjera al territorio nacional” che prevede l’immediato ritorno nel Paese d’origine “inmediato retorno al pais de origen” senza possibilità di presentare alcun ricorso “contra esta decisiòn non procede recurso ulterior alguno”.

Vediamo il perché è stata adottata questa “strana” procedura …

La Costituzione della Repubblica Federale del Brasile, all’Art. 5 c. 47 n. 2, prevede, fra le altre cose, che sono vietate pene “di carattere perpetuo”, come la pena dell’ergastolo, presente nell’ordinamento giuridico italiano. Proprio per tale motivo, negli anni passati, il Brasile, per concedere l’estradizione, aveva imposto all’Italia, la condizione di non applicare al Battisti, alcuna pena perpetua. Condizione poi ufficialmente accettata dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando.

Parimenti, la Costituzione dello Stato Plurinazionale della Bolivia, all’Art. 118 c. 2, prevede che “la màxima sanciòn penal serà de treinta anòs de privaciòn de libertad, sin decrecho a indulto” cioè che la massima sanzione penale può essere di 30 anni di privazione della libertà. Anche qui, dunque, nessuna “pena perpetua” come in Brasile. Per tale ragione, qualora il Battisti, fosse stato arrestato e presentato all’Autorità Giudiziaria della Bolivia, ai fini estradizionali, all’Italia sarebbe stata imposta la stessa condizione del Brasile. Cioè quella di non applicare l’ergastolo ma 30 anni di reclusione.

Il Governo italiano (e, soprattutto, i Ministri dell’Interno Matteo Salvini e della Giustizia Alfonso Bonafede), non vedeva l’ora di riavere il Battisti “in manette per fargli scontare l’ergastolo”, per cui bisognava evitare ulteriori perdite di tempo che avrebbero potuto comportare “problemi” per quanto riguarda la sua estradizione in Italia. In particolare, in Brasile, i difensori dell’ex terrorista, privi di ogni autorità in un altro Paese, avrebbero potuto studiare un nuovo ricorso e rischiare di bloccare nuovamente tutta la procedura. In Bolivia, invece, con la procedura di estradizione, ci sarebbero stati problemi con l’ergastolo. L’unica cosa da fare era quella di farlo espellere dalla Bolivia come un semplice clandestino, perché entrato irregolarmente sul loro territorio. In tal modo, il Battisti, “l’assassino comunista” arrivando direttamente dalla Bolivia, senza transitare per il Brasile, nel giro di qualche ora, poteva giungere in Italia per essere tradotto in un Istituto Penitenziario per espiare la pena dell’ergastolo, “fino all’ultimo dei suoi giorni”.

Eppure, nelle circostanze di tempo e di luogo, il Battisti, come detto, non era un semplice straniero irregolare da espellere ma un criminale latitante, estradato dal Brasile per essere consegnato all’Italia. Andava trattato in tutt’altra maniera e seguita tutt’altra procedura. Ma il Governo boliviano guidato dal Presidente Evo Morales, politicamente molto distante da quello brasiliano di Jair Bolsonaro, ha deciso di sbarazzarsi velocemente dell’ex terrorista italiano, non cercando – in alcun modo – di complicare la vicenda, rinsaldando i rapporti di “amicizia” e di “affari” col Brasile e con l’Italia.

Cesare Battisti, appena giunto all’aeroporto militare di Ciampino in Italia, è stato ricevuto ed esposto al pubblico come un “trofeo di guerra” dai Ministri dell’Interno e della Giustizia Salvini e Bonafede, soprattutto a mezzo Social Network in diretta Facebook . Successivamente è stato preso in consegna dal Gruppo Operativo Mobile del Corpo della Polizia Penitenziaria che, unitamente alle altre Forze di Polizia, dopo una breve sosta presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia, “per ragioni di sicurezza”, sostiene il Ministro Bonafede, lo ha tradotto in Sardegna presso la Casa Circondariale di Oristano nella Sezione As2, un Reparto dell’Alta Sicurezza destinato ai detenuti condannati per terrorismo. Al Battisti, più volte definito dal Ministro Salvini “vigliacco infame assassino comunista” è stato applicato l’ergastolo con l’isolamento diurno per 6 mesi.