Battisti: revoca 41 bis ? commutazione pena ? benefici penitenziari ? Qualche mio chiarimento …


In riferimento alla vicenda di Cesare Battisti ne sto leggendo di tutti i colori: chi scrive che abbia reso dichiarazioni confessorie al Pubblico Ministero di Milano per ottenere la “revoca del 41 bis”, la “commutazione della pena dell’ergastolo”, altri ancora scrivono che lo abbia fatto per ottenere “benefici penitenziari”, tipo la “libertà vigilata” ed il “lavoro esterno”. 

Qualche mio chiarimento ….

1) quanto alla “revoca del 41 bis”: Battisti, al pari di tutti gli altri detenuti “politici” condannati per analoghi fatti delittuosi, non è sottoposto al regime detentivo speciale 41 bis O.P. ma assegnato ad una Sezione di Alta Sicurezza (AS2) presso la Casa Circondariale di Oristano. Se ci fossero stati i presupposti per applicargli il regime speciale, la DDAA, la DNAA, il DAP ed il Ministero della Giustizia, avrebbero subito proceduto ad attivare il relativo procedimento per quanto di competenza;

2) quanto alla “commutazione della pena dell’ergastolo”: Battisti, tramite il suo difensore, ha correttamente proposto un “incidente di esecuzione” alla Corte di Assise di Appello di Milano cioè l’organo giurisdizionale che lo ha condannato e che è funzionalmente competente a conoscere ogni questione afferente l’esecuzione del provvedimento irrevocabile. Il Giudice dell’Esecuzione, al di là di quel che si legge da tutte le parti, non può “commutare la pena” poiché tale potere è attribuito, in via esclusiva, al Presidente della Repubblica, ex Art. 87 c. 11 della Costituzione. Quindi, nessuna “commutazione”, trasformazione, conversione o come altro la si voglia definire della pena dell’ergastolo compete all’Autorità Giudiziaria. Al Giudice dell’Esecuzione spetta conoscere ogni questione relativa al titolo esecutivo, quindi l’ordine di esecuzione della pena dell’ergastolo emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Milano. In particolare, nel caso in specie, la Corte di Assise di Milano, dovrà valutare se tale ordine di esecuzione sia corretto e, qualora non lo fosse, procedere alle correzioni, ordinando al PM la pena da far eseguire al condannato. Più volte, in occasione della cattura in Bolivia del latitante Battisti, ho evidenziato l’irregolarità delle procedure adottate per il suo trasferimento in Italia da parte della Bolivia e del Brasile (evidentemente su richiesta ed in accordo con il Governo Italiano). Per quanto mi riguarda – e su questo aspetto sarà il Giudice dell’Esecuzione a decidere – la pena dell’ergastolo è illegale, né la si può applicare né, altrettanto, la si può far eseguire. Battisti, cittadino residente legalmente in Brasile, è stato estradato da tale Stato, sotto la condizione – recepita dallo Stato Italiano ai sensi dell’Art. 720 c. 4 c.p.p. tramite il suo Ministro della Giustizia – che gli fosse applicata una pena detentiva temporanea massima di 30 anni di reclusione ed esclusa la pena dell’ergastolo, non esistente in Brasile, perché espressamente vietata dall’Art. 5 c. 47 n. 2 della Costituzione. La condizione posta dal Brasile ai fini della concessione dell’estradizione, come detto, è stata accettata e l’Art. 720 c. 4 c.p.p. stabilisce che “L’Autorità Giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni accettate”. Per cui, l’ordine di esecuzione (della condanna) che non rispetti tale “accordo vincolante”, è illegittimo e deve essere corretto per il tramite dell’incidente di esecuzione, attivato dal condannato, ex Artt. 666 e 670 c.p.p., riconducendo la pena a legalità. Quanto precede, anche perché l’inosservanza delle condizioni poste con l’estradizione, costituisce inadempimento agli obblighi internazionali convenzionali ex Art. 117 c. 1 Costituzione. Qualcuno obietta che l’estradando Battisti, sia stato “espulso” o comunque consegnato direttamente all’Italia dalla Bolivia, senza passare dal Brasile, per cui non debbano valere gli accordi presi col Brasile. A mio avviso non è così perché l’unico titolo valido per la cattura del Battisti era l’estradizione condizionata rilasciata del Brasile, Stato in cui era legalmente residente ed abitante. Inoltre, la procedura di espulsione o consegna diretta, da parte della Bolivia, come detto, è stata del tutto irregolare. Il difensore del Battisti, infine, ha sottolineato che negli atti che gli sono stati notificati dalla Polizia italiana, è scritto che «il connazionale Cesare Battisti è stato concesso in estradizione dalle autorità della Bolivia» ma tale circostanza non corrisponde al vero poiché nessuna domanda di estradizione è stata avanzata dalla Repubblica Italiana allo Stato Plurinazionale della Bolivia;

3) quanto ai “benefici penitenziari”: non compete alla Procura della Repubblica di Milano o alla Corte di Assise di Appello di Milano, concedere benefici (o “vantaggi” come li definisce qualche altro) di qualunque genere e tipo al condannato Battisti. Tale prerogativa appartiene alla Magistratura di Sorveglianza, nella specie all’Ufficio di Sorveglianza di Cagliari ed al Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, competenti per l’Istituto Penitenziario di Oristano ove il Battisti si trova attualmente ristretto. Ed in ogni caso, i “benefici penitenziari”, non si ottengono con le dichiarazioni confessorie del condannato;

4) quanto alla “libertà vigilata”: la libertà vigilata non è un beneficio penitenziario ma una misura di sicurezza personale non detentiva che viene disposta dal Magistrato di Sorveglianza, al termine della pena, se la persona è ancora socialmente pericolosa, ed affidata all’Autorità di Pubblica Sicurezza, per la sorveglianza, ed all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, per il sostegno e l’assistenza. Tale misura, inoltre, deve essere ordinata dal Tribunale di Sorveglianza, nel caso in cui al condannato sia concessa la liberazione condizionale ex Art. 176 c.p. Nessuna competenza, anche in questo caso, appartiene alla Procura della Repubblica di Milano od alla Corte di Assise di Appello di Milano;

5) quanto al “lavoro esterno”: l’assegnazione al lavoro esterno non viene concessa dalla Procura della Repubblica di Milano o dalla Corte di Assise di Appello di Milano. Il detenuto può essere assegnato al lavoro esterno ex Art. 21 O.P., dopo l’esecuzione di un quantum di pena stabilito dalla Legge Penitenziaria, su disposizione del Direttore dell’Istituto Penitenziario, dopo l’approvazione del Magistrato di Sorveglianza.

Paola, Espulsione revocata per due giovani detenuti albanesi. Radicali soddisfatti


“Dichiara non attuale la pericolosità sociale di Nikolli Lod e Nikolli Martin e dispone la revoca dell’ordinanza di applicazione nei confronti dei medesimi della misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato emessa il 16/02/2017.” Questa è quanto deciso dal Magistrato di Sorveglianza di Cosenza Paola Lucente, all’esito della Camera di Consiglio del 20/06/2017, in ordine alla richiesta avanzata il 24/05/2017 dall’Avvocato Sabrina Mannarino del Foro di Paola, in nome e per conto di Nikolli Lod e Nikolli Martin, due giovani detenuti di nazionalità albanese, attualmente ristretti nella Casa Circondariale di Paola per il reato di furto aggravato in concorso commesso in Ancona nel 2015, ai quali su richiesta della Procura della Repubblica di Cosenza era stata confermata la misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato, una volta terminata la pena il prossimo 16/07/2017, per la ritenuta attualità della loro pericolosità sociale.

Soddisfatti per l’esito del procedimento sono i Radicali Italiani che, durante una delle visite effettuate presso la Casa Circondariale di Paola guidate da Emilio Enzo Quintieri, avevano raccolto l’istanza dei due giovani albanesi e promesso il loro sostegno per valutare la possibilità di ottenere la revoca della misura di sicurezza dell’espulsione disposta dall’Ufficio di Sorveglianza di Cosenza, atteso che non erano “clandestini” come erroneamente ipotizzato, avevano tenuto sempre una condotta regolare inframuraria tanto da ottenere tutta la liberazione anticipata e col parere favorevole del Direttore dell’Istituto Caterina Arrotta, anche alcuni permessi premio presso la Casa di Accoglienza gestita da Padre Aurelio Marino, Cappellano della Casa Circondariale di Paola, senza mai incorrere in nessuna infrazione disciplinare o violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

La Delegazione dei Radicali Italiani otteneva, come sempre, la disponibilità dello Studio Legale Mannarino, a patrocinare gratuitamente entrambi i detenuti stranieri innanzi alla Magistratura di Sorveglianza al fin di ottenere la revoca della misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato e, in subordine, la trasformazione della stessa con quella della libertà vigilata per il periodo minimo previsto dalla Legge, quest’ultima da eseguirsi presso le abitazioni dei loro familiari site in Montalto di Castro in Provincia di Viterbo ed a Cassano D’Adda in Provincia di Milano. L’Avvocato Mannarino, con articolate istanze, suffragate da documentazione, chiedeva in via principale la revoca dell’espulsione ritenendo che i due cugini Nikolli non fossero socialmente pericolosi ed in alternativa la libertà vigilata per un anno con la imposizione delle prescrizioni idonee ad evitare o limitare le occasioni di commissione di nuovi reati da parte degli stessi.

Il Giudice di Sorveglianza Lucente, premesso che la difesa ha dedotto nuovi elementi e circostanze oggetto di verifica istruttoria da parte della Polizia Giudiziaria, che militano per la rivalutazione e la revoca dell’ordinanza precedentemente adottata, poiché entrambi i condannati sono “delinquenti primari”, fruitori di permessi premio, positivamente gestiti ed hanno la comprovata presenza sul territorio nazionale di riferimenti logistici e di progettualità lavorative lecite idonee a supportare un’eventuale integrazione in Italia che rende inopportuna l’applicazione della misura di sicurezza ordinata in sentenza, in accoglimento delle istanze difensive, ha revocato la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato, dichiarando cessata la pericolosità sociale degli stessi con la conseguenza che, una volta espiata la pena, potranno regolarmente restare in Italia.

L’espulsione al termine della pena, commenta il radicale Quintieri, era ingiusta poiché avrebbe posto nel nulla la funzione stessa della pena e del positivo trattamento rieducativo predisposto dall’Amministrazione Penitenziaria poiché, entrambi i cugini Nikolli, sarebbero stati privati di una concreta possibilità di reinserimento sociale in Italia, nonostante non vi fossero profili di pericolosità sociale muniti del requisito dell’attualità. Ringrazio l’Avvocato Sabrina Mannarino per la sua disponibilità ed il Magistrato di Sorveglianza Paola Lucente per la sensibilità dimostrata nel rivedere i provvedimenti precedentemente intrapresi.

Riforma legge sugli Stupefacenti, la proposta degli On. Bruno Bossio e Stumpo (Pd)


Cannabis legaleCannabis legale, un ulteriore prezioso contributo alla discussione parlamentare in materia di legalizzazione della cannabis e dei suoi derivati e riforma del Testo Unico sugli Stupefacenti (D.P.R. n. 309/1990) da parte degli Onorevoli Enza Bruno Bossio e Nico Stumpo, Deputati del Partito Democratico eletti in Calabria. Rispetto alle altre iniziative legislative presentate in Parlamento, propone la riduzione del trattamento sanzionatorio (pene detentive e pecuniarie) – nello specifico la reclusione da 1 a 4 anni e della multa da euro 1.000 a euro 5.000 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle I e III previste dall’articolo 14 c.d. “droghe pesanti” e la reclusione da 6 mesi a 3 anni e della multa da euro 500 a euro 2.500 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dal medesimo art. 14 c.d. “droghe leggere” – per i fatti di lieve entità (Art. 73 c. 5) a prescindere dal tipo di sostanza, ribadendo l’applicabilità della non punibilità per la particolare tenuità del fatto (Art. 131 bis cp) e della sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato (Art. 168 bis cp).

L’atto di iniziativa parlamentare, abbinato a quello dell’Intergruppo Cannabis legale e ad altre proposte di legge, prevede espressamente la depenalizzazione dell’uso personale di gruppo degli stupefacenti (Art. 73 c. 7 ter); stabilisce la perentorietà del termine concesso al Prefetto (40 giorni) per l’adozione dei provvedimenti per gli illeciti amministrativi e la non applicabilità delle sanzioni, in automatico, a chi giustifichi di non aver potuto ottemperare a presentarsi al colloquio dal Prefetto (Art. 75 c. 4); abolisce completamente le misure di prevenzione (Art. 75 bis); propone l’abolizione completa delle pene accessorie, diverse dalla confisca, per i condannati al termine della pena detentiva (divieto di espatrio, revoca patente di guida, etc) in ossequio al principio costituzionale di finalizzazione rieducativa della pena (Art. 85); prevede la riforma della misura di sicurezza dell’espulsione dallo Stato nei confronti dello straniero condannato a pena espiata se risulti socialmente pericoloso all’esito di una procedura giurisdizionale camerale partecipata avanti al Magistrato di Sorveglianza e che la revoca della misura escluda o faccia cessare gli effetti di altre eventuali espulsioni amministrative. Viene, in sostanza, recepita l’indicazione della Corte Costituzionale circa la necessità di applicare la misura di sicurezza, al termine della pena, soltanto qualora il condannato sia concretamente ed attualmente socialmente pericoloso. Inoltre, ai commi successivi, è sancito che la revoca della misura pronunciata dal Giudice escluda o faccia cessare gli effetti di altri provvedimenti di espulsione di natura amministrativa e che dei provvedimenti adottati dalla Magistratura di Sorveglianza venga data immediata comunicazione, a cura della cancelleria, alla Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza competente (Art. 86).

Commissione Giustizia Camera DeputatiLa proposta dei Deputati Bruno Bossio e Stumpo, introduce il diritto di Sindacato Ispettivo di varie Autorità (Parlamentari, Consiglieri Regionali, Magistrati, etc.) e per i loro accompagnatori nelle Comunità Terapeutiche pubbliche e private convenzionate nonché la possibilità di accesso alle predette strutture, previa autorizzazione da parte dei Responsabili, dei Ministri del Culto cattolico e di altri Culti (Art. 135 bis). La proposta di legge AC 3447 del 24/11/2015 degli On. Enza Bruno Bossio e Nico Stumpo è stata assegnata alle Commissioni riunite Giustizia e Affari Sociali che si sono riunite giovedì 26 Novembre 2015 alle ore 16 presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati (Relatori On. Daniele Farina di Sel e Anna Margherita Miotto del Pd) per avviare l’esame in sede referente prima di approdare all’esame dell’Aula nel prossimo mese di dicembre, ove conclusi i lavori delle Commissioni Parlamentari.

Proposta di Legge n. 3447 On. Bruno Bossio e Stumpo (clicca per scaricare)

Resoconto Commissioni riunite Giustizia e Affari Sociali Camera dei Deputati del 26 Novembre 2015 (clicca per scaricare)