Battisti: revoca 41 bis ? commutazione pena ? benefici penitenziari ? Qualche mio chiarimento …


In riferimento alla vicenda di Cesare Battisti ne sto leggendo di tutti i colori: chi scrive che abbia reso dichiarazioni confessorie al Pubblico Ministero di Milano per ottenere la “revoca del 41 bis”, la “commutazione della pena dell’ergastolo”, altri ancora scrivono che lo abbia fatto per ottenere “benefici penitenziari”, tipo la “libertà vigilata” ed il “lavoro esterno”. 

Qualche mio chiarimento ….

1) quanto alla “revoca del 41 bis”: Battisti, al pari di tutti gli altri detenuti “politici” condannati per analoghi fatti delittuosi, non è sottoposto al regime detentivo speciale 41 bis O.P. ma assegnato ad una Sezione di Alta Sicurezza (AS2) presso la Casa Circondariale di Oristano. Se ci fossero stati i presupposti per applicargli il regime speciale, la DDAA, la DNAA, il DAP ed il Ministero della Giustizia, avrebbero subito proceduto ad attivare il relativo procedimento per quanto di competenza;

2) quanto alla “commutazione della pena dell’ergastolo”: Battisti, tramite il suo difensore, ha correttamente proposto un “incidente di esecuzione” alla Corte di Assise di Appello di Milano cioè l’organo giurisdizionale che lo ha condannato e che è funzionalmente competente a conoscere ogni questione afferente l’esecuzione del provvedimento irrevocabile. Il Giudice dell’Esecuzione, al di là di quel che si legge da tutte le parti, non può “commutare la pena” poiché tale potere è attribuito, in via esclusiva, al Presidente della Repubblica, ex Art. 87 c. 11 della Costituzione. Quindi, nessuna “commutazione”, trasformazione, conversione o come altro la si voglia definire della pena dell’ergastolo compete all’Autorità Giudiziaria. Al Giudice dell’Esecuzione spetta conoscere ogni questione relativa al titolo esecutivo, quindi l’ordine di esecuzione della pena dell’ergastolo emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Milano. In particolare, nel caso in specie, la Corte di Assise di Milano, dovrà valutare se tale ordine di esecuzione sia corretto e, qualora non lo fosse, procedere alle correzioni, ordinando al PM la pena da far eseguire al condannato. Più volte, in occasione della cattura in Bolivia del latitante Battisti, ho evidenziato l’irregolarità delle procedure adottate per il suo trasferimento in Italia da parte della Bolivia e del Brasile (evidentemente su richiesta ed in accordo con il Governo Italiano). Per quanto mi riguarda – e su questo aspetto sarà il Giudice dell’Esecuzione a decidere – la pena dell’ergastolo è illegale, né la si può applicare né, altrettanto, la si può far eseguire. Battisti, cittadino residente legalmente in Brasile, è stato estradato da tale Stato, sotto la condizione – recepita dallo Stato Italiano ai sensi dell’Art. 720 c. 4 c.p.p. tramite il suo Ministro della Giustizia – che gli fosse applicata una pena detentiva temporanea massima di 30 anni di reclusione ed esclusa la pena dell’ergastolo, non esistente in Brasile, perché espressamente vietata dall’Art. 5 c. 47 n. 2 della Costituzione. La condizione posta dal Brasile ai fini della concessione dell’estradizione, come detto, è stata accettata e l’Art. 720 c. 4 c.p.p. stabilisce che “L’Autorità Giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni accettate”. Per cui, l’ordine di esecuzione (della condanna) che non rispetti tale “accordo vincolante”, è illegittimo e deve essere corretto per il tramite dell’incidente di esecuzione, attivato dal condannato, ex Artt. 666 e 670 c.p.p., riconducendo la pena a legalità. Quanto precede, anche perché l’inosservanza delle condizioni poste con l’estradizione, costituisce inadempimento agli obblighi internazionali convenzionali ex Art. 117 c. 1 Costituzione. Qualcuno obietta che l’estradando Battisti, sia stato “espulso” o comunque consegnato direttamente all’Italia dalla Bolivia, senza passare dal Brasile, per cui non debbano valere gli accordi presi col Brasile. A mio avviso non è così perché l’unico titolo valido per la cattura del Battisti era l’estradizione condizionata rilasciata del Brasile, Stato in cui era legalmente residente ed abitante. Inoltre, la procedura di espulsione o consegna diretta, da parte della Bolivia, come detto, è stata del tutto irregolare. Il difensore del Battisti, infine, ha sottolineato che negli atti che gli sono stati notificati dalla Polizia italiana, è scritto che «il connazionale Cesare Battisti è stato concesso in estradizione dalle autorità della Bolivia» ma tale circostanza non corrisponde al vero poiché nessuna domanda di estradizione è stata avanzata dalla Repubblica Italiana allo Stato Plurinazionale della Bolivia;

3) quanto ai “benefici penitenziari”: non compete alla Procura della Repubblica di Milano o alla Corte di Assise di Appello di Milano, concedere benefici (o “vantaggi” come li definisce qualche altro) di qualunque genere e tipo al condannato Battisti. Tale prerogativa appartiene alla Magistratura di Sorveglianza, nella specie all’Ufficio di Sorveglianza di Cagliari ed al Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, competenti per l’Istituto Penitenziario di Oristano ove il Battisti si trova attualmente ristretto. Ed in ogni caso, i “benefici penitenziari”, non si ottengono con le dichiarazioni confessorie del condannato;

4) quanto alla “libertà vigilata”: la libertà vigilata non è un beneficio penitenziario ma una misura di sicurezza personale non detentiva che viene disposta dal Magistrato di Sorveglianza, al termine della pena, se la persona è ancora socialmente pericolosa, ed affidata all’Autorità di Pubblica Sicurezza, per la sorveglianza, ed all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, per il sostegno e l’assistenza. Tale misura, inoltre, deve essere ordinata dal Tribunale di Sorveglianza, nel caso in cui al condannato sia concessa la liberazione condizionale ex Art. 176 c.p. Nessuna competenza, anche in questo caso, appartiene alla Procura della Repubblica di Milano od alla Corte di Assise di Appello di Milano;

5) quanto al “lavoro esterno”: l’assegnazione al lavoro esterno non viene concessa dalla Procura della Repubblica di Milano o dalla Corte di Assise di Appello di Milano. Il detenuto può essere assegnato al lavoro esterno ex Art. 21 O.P., dopo l’esecuzione di un quantum di pena stabilito dalla Legge Penitenziaria, su disposizione del Direttore dell’Istituto Penitenziario, dopo l’approvazione del Magistrato di Sorveglianza.

Caso Battisti: manca il “dolo intenzionale”, archiviazione per Salvini e Bonafede. Resta indagato Basentini


Secondo quanto trapelato, il Tribunale dei Ministri di Roma, nei giorni scorsi, in accoglimento della richiesta avanzata dalla locale Procura della Repubblica, avrebbe disposto l’archiviazione del Procedimento Penale originato da una mia denuncia, nei confronti dei Ministri dell’Interno e della Giustizia Sen. Matteo Salvini ed On. Alfonso Bonafede, per mancanza del “dolo intenzionale”, una forma di dolo più intensa rispetto a quella generica, richiesta affinché si perfezioni il reato di abuso d’ufficio ex Art. 323 del Codice Penale, per quanto concerne il video effettuato durante la traduzione del detenuto Cesare Battisti, l’ex terrorista dei pac arrestato in Bolivia nel gennaio scorso.

In effetti, il reato di abuso d’ufficio, punisce il Pubblico Ufficiale che, nello svolgimento delle proprie funzioni, intenzionalmente procura a sé stesso o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o reca ad altri un danno ingiusto in violazione di leggi o di regolamenti. Nel caso in specie, non è bastato che i due Ministri del Governo Conte, Salvini e Bonafede, con la loro condotta, abbiano violato leggi e regolamenti perché per procedere contro di loro il legislatore prevede – espressamente – che lo facciano “intenzionalmente”. E non vi sono elementi – sia secondo la Procura della Repubblica che il Tribunale dei Ministri – che possano dimostrare l’intenzione certa di cagionare un danno ingiusto al detenuto Battisti, al di là della condotta illecita posta in essere.

Presso la Procura della Repubblica di Roma, allo stato, pende un’altro fascicolo per il reato di omissione d’atti d’ufficio ex Art. 328 del Codice Penale, nei confronti del Dott. Francesco Basentini, Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia (anche lui era stato denunciato per abuso d’ufficio in concorso con i Ministri Salvini e Bonafede e con i Sottosegretari di Stato alla Giustizia Vittorio Ferraresi e Jacopo Morrone).

Basentini, quale Capo dell’Amministrazione Penitenziaria e Superiore del Gruppo Operativo Mobile della Polizia Penitenziaria che ha eseguito la traduzione del detenuto Battisti, avrebbe dovuto adottare tutte le opportune cautele per proteggere lo stesso dalla curiosità del pubblico e da ogni altra specie di pubblicità al fine di ridurne i disagi, come previsto dalla Legge Penitenziaria e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed in particolare dall’Art. 42 bis c. 1 e 4 dell’Ordinamento Penitenziario e dall’Art. 114 c. 6 bis del Codice di Procedura Penale.

Inoltre, dal punto di vista pratico – operativo, l’Amministrazione Penitenziaria, durante le traduzioni ha l’obbligo di proteggere i soggetti detenuti, arrestati o comunque in condizioni di restrizione della libertà personale, “al fine di tutelare più efficacemente l’inviolabile diritto di ciascun individuo al rispetto della propria dignità e della propria riservatezza come disposto dalla Circolare n. 558 del 08/04/1993 del Ministro di Grazia e Giustizia On. Giovanni Conso, a seguito delle modifiche all’Ordinamento Penitenziario introdotte dal Parlamento con l’Art. 2 della Legge n. 492 del 12/12/1992.

Secondo la Circolare del Ministro di Grazia e Giustizia (successivamente trasmessa a tutto il personale dell’Amministrazione Penitenziaria con nota Prot. n. 116242/3-891 del 07/05/1993 a firma del Vice Direttore Generale del Dipartimento per “pronta, doverosa e scrupolosa applicazione”) “.. E’ indubbio, peraltro, che la nuova normativa, proprio per la ratio che la ispira, impone a chi esegue la traduzione di operare in modo che l’attività di accompagnamento coattivo non sia, nè appaia degradante o lesiva della dignità della persona umana. Occorre evitare che si debba assistere alla divulgazione, soprattutto attraverso il mezzo televisivo, di scene raffiguranti imputati o “indagati” in manette letteralmente aggrediti da fotografi ed operatori televisivi in occasione delle loro traduzione negli Istituti Penitenziari o nelle aule di giustizia. Al riguardo, va richiamata l’attenzione degli organi responsabili della vigilanza e della custodia delle persone fermate, arrestate o comunque detenute affinché nel corso delle traduzioni provvedano alla scrupolosa osservanza delle previsioni del quarto comma dell’Art. 42 bis L. 354/1975, adottando, anche per non incorrere in condotte costituenti illecito disciplinare, ogni opportuna cautela finalizzata a proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, evitando ad essi inutili disagi. La necessità di evitare alle persone da tradurre inutili disagi si collega al principio generale, costituzionalmente garantito, secondo il quale non è consentito il ricorso a mezzi di coercizione non giustificati o non necessari nei confronti di persone sottoposte a restrizione della libertà.”

Inoltre, più recentemente, per quanto riguarda il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, la Circolare n. 3643/6093 del Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria relativa a “Modello Operativo – Traduzioni e Piantonamenti” diffusa con nota Prot. n. GDAP-0094125-2013 del 14/03/2013, ha ribadito nuovamente che “Nel corso delle traduzioni devono essere adottate tutte le opportune cautele per proteggere i detenuti o gli internati dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità al fine di ridurne i disagi, secondo l’esempio che dette il glorioso Patrono del Corpo, S. Basilide.”

Quanto al reato di omissione d’atti d’ufficio, a differenza dell’abuso d’ufficio, non occorre il “dolo intenzionale” ma esclusivamente il “dolo generico” cioè la semplice coscienza e volontà di rifiutare l’atto non ritardabile che il Pubblico Ufficiale sapeva di dover compiere.

Vedremo, più in là, come si determinerà la Procura della Repubblica di Roma in ordine a tale ulteriore accusa nei confronti del Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria o di altro personale ritenuto responsabile che sarà identificato nel corso delle attività investigative.

Video Battisti, indagato Basentini, Capo del Dap, per omissione d’atti d’ufficio


Video di Battisti, la Procura della Repubblica di Roma ha chiesto l’archiviazione per i Ministri dell’Interno e della Giustizia Sen. Matteo Salvini e On. Alfonso Bonafede perché ritiene che non vi sia il dolo intenzionale, cioè l’elemento soggettivo, richiesto dalla norma incriminatrice per la configurabilità del reato di abuso d’ufficio ex Art. 323 cp, ma prosegue l’indagine sull’operato dell’Amministrazione Penitenziaria.

Per il momento il Capo del Dipartimento Francesco Basentini, Magistrato in aspettativa, a seguito della mia denuncia, è sottoposto ad indagini preliminari per il reato di omissione d’atti d’ufficio ex Art. 328 cp in quanto Capo dell’Amministrazione e diretto Superiore Gerarchico del Gruppo Operativo Mobile della Polizia Penitenziaria che ha gestito la traduzione del detenuto Battisti, per non aver disposto le opportune cautele a tutela della dignità umana del detenuto traducendo, stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il Capo del Dap Basentini, come ho già scritto alla Procura di Roma, è stato sempre presente ai fatti – come dimostrano alcune foto in cui è perfettamente ripreso tra cui questa – peraltro non impedendo ai Ministri Salvini e Bonafede (ed altri soggetti) di fare foto e filmati al detenuto mentre veniva tradotto.

Nella denuncia, tra l’altro, ho chiesto all’Autorità Giudiziaria di accertare eventuali ulteriori responsabilità, penali e disciplinari, del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria valutando, in modo particolare, la condotta tenuta dal Responsabile del Nucleo e dal Capo Scorta.

Sulla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura della Repubblica di Roma, si dovranno pronunciare i Giudici del Tribunale dei Ministri di Roma.

Caso Battisti, il fascicolo contro Salvini e Bonafede aperto dopo la denuncia del radicale Quintieri


Sono stato io a denunciare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma i Ministri dell’Interno e della Giustizia Matteo Salvini ed Alfonso Bonafede, i Sottosegretari alla Giustizia Jacopo Morrone e Vittorio Ferraresi ed il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Francesco Basentini, per quanto accaduto all’arrivo del detenuto Cesare Battisti all’Aeroporto Militare di Roma Ciampino e poi durante la traduzione dello stesso. Lo sostiene Emilio Enzo Quintieri, già Consigliere Nazionale dei Radicali Italiani e candidato Garante Regionale dei Diritti dei Detenuti della Regione Calabria.

L’esposto, presentato il 17 gennaio scorso, nell’immediatezza dei fatti, e pervenuto alla Procura della Repubblica di Roma, il successivo 23 gennaio, ipotizzava i reati di abuso d’ufficio (per i Ministri dell’Interno e della Giustizia ed i Sottosegretari alla Giustizia) ed omissione d’atti d’ufficio (per il Capo dell’Amministrazione Penitenziaria) previsti e puniti dagli Articoli 323 e 328 del Codice Penale, in relazione a quanto stabilito dall’Art. 42 bis c. 1 e 4 dell’Ordinamento Penitenziario, dall’Art. 114 c. 6 bis del Codice di Procedura Penale, dall’Art. 45 c. 1 delle Regole Minime per il trattamento dei detenuti approvate dalle Nazioni Unite, dall’Art. 32 c. 1 delle Regole Penitenziarie Europee approvate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa e dell’Art. 73 c. 1 delle Regole sullo standard minimo per il trattamento penitenziario dei detenuti approvate dalle Nazioni Unite.

In occasione dell’arrivo dalla Bolivia dell’ex terrorista Cesare Battisti all’Aeroporto di Ciampino e poi durante la sua traduzione, il predetto è stato continuamente ripreso dai Ministri dell’Interno e della Giustizia e dai Sottosegretari alla Giustizia e le relative immagini-video sono state diffuse, condivise e pubblicate sui social network nonché sulle pagine ufficiali del Ministero della Giustizia e del Corpo di Polizia Penitenziaria, sottoponendolo al pubblico ludibrio, creandogli inutili disagi e sofferenze e violando la sua dignità umana – prosegue il radicale Quintieri.

L’Amministrazione Penitenziaria e, nella specie, il Capo del Dipartimento Francesco Basentini, primo responsabile del Gruppo Operativo Mobile della Polizia Penitenziaria, che è stato sempre presente sul posto, avrebbe dovuto adottare tutte le opportune cautele per la protezione del detenuto Battisti durante l’attività di traduzione, in ottemperanza agli obblighi imposti dalla Legge. Tali “cautele”, anche in considerazione della particolare posizione giuridica e penitenziaria nonché della caratura criminale del traducente, alla luce di quanto accaduto, non sono state disposte né risulta che sia stato impedito ai membri del Governo o ad altri soggetti di riprendere la persona traducente per evitare di essere esposte come un “trofeo di caccia” ed essere oggetto di gogna pubblica, assicurando un trattamento non contrario al senso di umanità ed evitando ogni violenza fisica e morale, nel rispetto di quanto stabilito dagli Artt. 27 c. 3 e 13 c. 4 della Costituzione nonché dell’Art. 1 c. 1 e 3 dell’Ordinamento Penitenziario e dalle altre norme internazionali vigenti. Vi erano obblighi precisi in capo all’Amministrazione Penitenziaria – conclude l’ex Consigliere Nazionale dei Radicali Italiani, in corsa per la carica di Garante Regionale dei Diritti dei Detenuti in Calabria – che sono stati disattesi, il che costituisce omissione d’atti d’ufficio. Anzi, al contrario, è stato completamente favorito e consentito ai membri del Governo (ed a chiunque altro fosse presente), di fare fotografie e filmati al detenuto, mentre era privato della libertà, di rivolgere insulti, creando pubblicità e disagi di notevole spessore.

Secondo quanto trapelato, la Procura della Repubblica di Roma, ha chiesto l’archiviazione del Procedimento Penale per assenza di dolo cioè l’elemento psicologico del reato, trasmettendo gli atti al Tribunale dei Ministri di Roma per la conseguente decisione.

Quintieri (Radicali): Battisti ha diritto ad avere in cella la foto del figlio. Non esiste tale divieto


Leggo sulla stragrande maggior parte degli organi di informazione, locale e nazionale, che al detenuto Cesare Battisti, ergastolano sottoposto anche alla pena accessoria dell’isolamento diurno per 6 mesi, ristretto nella Casa di Reclusione di Oristano “Salvatore Soro”, sarebbe stato vietato dall’Amministrazione Penitenziaria di tenere con sé la foto del figlio Raul.

Tale notizia, insieme a tante altre diffuse in questi giorni, ha dell’incredibile poiché non esiste nessuna norma legislativa o regolamentare che impedisca al detenuto Battisti ed a qualsivoglia detenuto, anche in regime detentivo speciale ex Art. 41 bis O.P., di tenere con sé, nella propria camera di pernottamento, delle foto riproducenti luoghi e/o familiari, parenti ed amici. Pertanto, qualora dovesse corrispondere al vero un simile divieto, adottato dall’Amministrazione Penitenziaria, centrale o periferica, sarebbe illegittimo ed annullabile dal Magistrato di Sorveglianza di Cagliari, all’esito di reclamo giurisdizionale ex Art. 35 bis O.P.

Invero, il detenuto Battisti, alla stregua degli altri detenuti, ha il diritto di tenere all’interno della propria camera, la foto del figlio (e qualunque altra foto voglia), essendo espressamente consentito dal Regolamento di Esecuzione Penitenziaria (D.P.R. n. 230/2000). Infatti, a norma dell’Art. 10 comma 3, “E’ ammesso il possesso di oggetti di particolare valore morale o affettivo qualora non abbiano un consistente valore economico e non siano incompatibili con l’ordinato svolgimento della vita nell’Istituto.“.

Inoltre, la quasi totalità dei Regolamenti interni degli Istituti Penitenziari (quelli che ne sono dotati), ex Artt. 16 O.P. e 36 Reg. Es. O.P., prevedono che “Nelle camere di pernottamento, nello spazio di propria pertinenza, è consentita l’affissione di immagini, foto, scritti e disegni, purché non siano offensivi della morale, non siano pregiudizievoli per l’ordine, la disciplina o la sicurezza, non impediscano al personale di custodia di effettuare i controlli e siano realizzate in modo tale da non arrecare danno alcuno ai beni mobili ed immobili dell’Amministrazione.”

Solo per i detenuti sottoposti al regime detentivo speciale ex Art. 41 bis O.P. esiste qualche “restrizione” (peraltro assurda, in parte già disapplicata a seguito di reclami giurisdizionali) poiché “E’ consentito tenere nella propria camera immagini e simboli delle proprie confessioni religiose, nonché fotografie in numero non superiore a 30 e di dimensione non superiore a 20×30. Per ragioni connesse alla sicurezza interna, le fotografie dovranno essere appoggiate sul mobilio con modalità tali da non recare danno allo stesso. Fatto salvo che per una singola immagine o fotografia di un familiare, è vietata l’affissione alle pareti e su qualsivoglia superficie di immagini, fogli, fotografie e quant’altro possa essere ostativo allo svolgimento dei prescritti e necessari controlli da parte del personale penitenziario ovvero possa recare danno ai beni dell’Amministrazione. Ogni violazione sarà sanzionata in via disciplinare.”

Negli anni passati, la Corte Suprema di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in merito, a seguito di un reclamo proposto da un detenuto sottoposto al regime detentivo speciale ex Art. 41 bis nella Casa Circondariale di Viterbo, al quale la Direzione dell’Istituto aveva impedito di tenere,nella propria camera, una fotografia della madre deceduta, sol perché eccedente (18×15) le misure massime (10×15) stabilite dal Regolamento interno, ha stabilito che il “diritto soggettivo della persona reclusa, individuabile in quello alla cura delle relazioni affettive, da ritenersi esercitabile anche attraverso la conservazione di immagini riproducenti le persone care, specie se decedute. In simili casi, infatti, è da ritenersi che il diritto in questione comprenda quello alla conservazione dell’immagine che riproduce la persona defunta, sorta di diritto al “mantenimento della memoria” attraverso la visione dell’immagine medesima, aspetto che rientra nel mantenimento della dignità della persona. Non vi è dubbio, infatti, circa il riconoscimento e la tutela – anche nell’ambito delle leggi di Ordinamento Penitenziario, di simile posizione giuridica (diritto alla affettività nei limiti di compatibilità con la condizione), come proiezione essenziale dei diritti della persona, in quanto tale fruibile da parte del detenuto.” (Cass. Pen. Sez. I, n. 54117/2017 del 14/06/2017, dep. il 30/11/2017, Ric. Costa).

Ne consegue che, il detenuto Cesare Battisti, ha il pieno diritto – eventualmente reclamabile innanzi al Magistrato di Sorveglianza di Cagliari avente giurisdizione sull’Istituto Penitenziario di Oristano, di aver restituita la foto del figlio e di tenerla con sé, non essendoci nessuna disposizione legislativa o regolamentare, che lo proibisca. Eventuali limitazioni al godimento di tale diritto, imposte dall’Amministrazione Penitenziaria, possono essere disapplicate dal Magistrato di Sorveglianza perché in contrasto con quanto prescrive la Legge Penitenziaria e la Costituzione.

Battisti e la “strana” espulsione diretta dalla Bolivia per mandarlo all’ergastolo in Italia


Cesare Battisti, ex terrorista dei Pac (Proletari Armati per il Comunismo), condannato in Italia all’ergastolo per quattro omicidi avvenuti tra il 1978 ed il 1979 dei quali si è detto sempre innocente, latitante, recentemente estradato dal Brasile su richiesta dell’Italia, viene catturato dall’Interpol italiana, brasiliana e boliviana a Santa Cruz de la Sierra, la città più popolosa della Bolivia. Anziché essere arrestato e consegnato al Brasile, per la successiva estradizione in Italia è stato subito consegnato direttamente all’Italia, previa espulsione amministrativa “decisiòn administrativa” ai sensi della Ley de Migraciòn n. 370/2013 per ingresso irregolare di cittadino straniero nel territorio nazionale “ingreso irregular de persona migrante extranjera al territorio nacional” che prevede l’immediato ritorno nel Paese d’origine “inmediato retorno al pais de origen” senza possibilità di presentare alcun ricorso “contra esta decisiòn non procede recurso ulterior alguno”.

Vediamo il perché è stata adottata questa “strana” procedura …

La Costituzione della Repubblica Federale del Brasile, all’Art. 5 c. 47 n. 2, prevede, fra le altre cose, che sono vietate pene “di carattere perpetuo”, come la pena dell’ergastolo, presente nell’ordinamento giuridico italiano. Proprio per tale motivo, negli anni passati, il Brasile, per concedere l’estradizione, aveva imposto all’Italia, la condizione di non applicare al Battisti, alcuna pena perpetua. Condizione poi ufficialmente accettata dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando.

Parimenti, la Costituzione dello Stato Plurinazionale della Bolivia, all’Art. 118 c. 2, prevede che “la màxima sanciòn penal serà de treinta anòs de privaciòn de libertad, sin decrecho a indulto” cioè che la massima sanzione penale può essere di 30 anni di privazione della libertà. Anche qui, dunque, nessuna “pena perpetua” come in Brasile. Per tale ragione, qualora il Battisti, fosse stato arrestato e presentato all’Autorità Giudiziaria della Bolivia, ai fini estradizionali, all’Italia sarebbe stata imposta la stessa condizione del Brasile. Cioè quella di non applicare l’ergastolo ma 30 anni di reclusione.

Il Governo italiano (e, soprattutto, i Ministri dell’Interno Matteo Salvini e della Giustizia Alfonso Bonafede), non vedeva l’ora di riavere il Battisti “in manette per fargli scontare l’ergastolo”, per cui bisognava evitare ulteriori perdite di tempo che avrebbero potuto comportare “problemi” per quanto riguarda la sua estradizione in Italia. In particolare, in Brasile, i difensori dell’ex terrorista, privi di ogni autorità in un altro Paese, avrebbero potuto studiare un nuovo ricorso e rischiare di bloccare nuovamente tutta la procedura. In Bolivia, invece, con la procedura di estradizione, ci sarebbero stati problemi con l’ergastolo. L’unica cosa da fare era quella di farlo espellere dalla Bolivia come un semplice clandestino, perché entrato irregolarmente sul loro territorio. In tal modo, il Battisti, “l’assassino comunista” arrivando direttamente dalla Bolivia, senza transitare per il Brasile, nel giro di qualche ora, poteva giungere in Italia per essere tradotto in un Istituto Penitenziario per espiare la pena dell’ergastolo, “fino all’ultimo dei suoi giorni”.

Eppure, nelle circostanze di tempo e di luogo, il Battisti, come detto, non era un semplice straniero irregolare da espellere ma un criminale latitante, estradato dal Brasile per essere consegnato all’Italia. Andava trattato in tutt’altra maniera e seguita tutt’altra procedura. Ma il Governo boliviano guidato dal Presidente Evo Morales, politicamente molto distante da quello brasiliano di Jair Bolsonaro, ha deciso di sbarazzarsi velocemente dell’ex terrorista italiano, non cercando – in alcun modo – di complicare la vicenda, rinsaldando i rapporti di “amicizia” e di “affari” col Brasile e con l’Italia.

Cesare Battisti, appena giunto all’aeroporto militare di Ciampino in Italia, è stato ricevuto ed esposto al pubblico come un “trofeo di guerra” dai Ministri dell’Interno e della Giustizia Salvini e Bonafede, soprattutto a mezzo Social Network in diretta Facebook . Successivamente è stato preso in consegna dal Gruppo Operativo Mobile del Corpo della Polizia Penitenziaria che, unitamente alle altre Forze di Polizia, dopo una breve sosta presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia, “per ragioni di sicurezza”, sostiene il Ministro Bonafede, lo ha tradotto in Sardegna presso la Casa Circondariale di Oristano nella Sezione As2, un Reparto dell’Alta Sicurezza destinato ai detenuti condannati per terrorismo. Al Battisti, più volte definito dal Ministro Salvini “vigliacco infame assassino comunista” è stato applicato l’ergastolo con l’isolamento diurno per 6 mesi.