Coronavirus, scarcerati oltre 4 mila detenuti. 37 detenuti, 158 Agenti e 5 Operatori Penitenziari positivi al Covid-19


Pol Pen Covid-19Sono oltre 4 mila i detenuti usciti dagli Istituti Penitenziari a partire dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. Lo riporta, in una nota, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Al 29 febbraio scorso, poco tempo dopo le prime indicazioni inviate dal DAP agli istituti per la prevenzione del contagio da Covid-19, erano presenti 61.230 detenuti. Alla mattina di oggi, 6 aprile, se ne contano 57.137: cioè 4.093 in meno.

Diversi i fattori che hanno inciso, in misura differente, sul calo di presenze: l’esecuzione della pena nel domicilio dovuta all’applicazione dell’art. 123 del decreto-legge 18/2020 e alla legge 199/2010; i motivi sanitari dovuti al contagio da coronavirus o a situazioni di incompatibilità con lo stato di salute del detenuto; il maggior ricorso di permessi ai semiliberi, che in tal modo possono evitare il rientro serale in istituto. Da segnalare anche l’improvvisa diminuzione dei reati che ha causato la conseguente riduzione degli arresti in flagranza.

Sul fronte dei contagi, 37 sono i detenuti che risultano al momento contagiati, di cui nove ricoverati presso strutture ospedaliere mentre sono 8 quelli già guariti. Sono 158 invece i soggetti positivi al tampone fra le quasi 38 mila unità di Polizia Penitenziaria, di cui sedici ricoverati, tutti dispensati dal servizio. Cinque invece i contagiati fra il personale dell’Amministrazione Penitenziaria appartenenti al comparto funzioni centrali.

Marco Belli

http://www.gnewsonline.it, 6 aprile 2020

La Giunta delle Camere Penali Italiane: “C’è un’emergenza carceri e il Governo è l’unico a negare”


unione-camere-penaliPer contrastare la diffusione del coronavirus nelle carceri italiane è necessario diminuire il numero dei detenuti nelle carceri italiane. È quello che dichiara la delibera della Giunta dell’Unione delle Cameri Penali Italiane che esorta il Governo e il Parlamento ad agire in questa direzione.

La Giunta evidenzia più volte la “posizione negazionista” assunta dal “solo Governo”, al contrario di altre istituzioni interessate come il Consiglio Superiore della Magistratura, l’Associazione Nazionale Magistrati, i Presidenti dei più importanti Tribunali di Sorveglianza, l’Università, i Sindacati, il Volontariato e dell’appello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L’esecutivo è quindi invitato ad adottare misure efficaci provenienti nei confronti della situazione emergenziale nella quale versano le carceri. Criticato anche l’intervento del Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, che “ha fornito dati che sconcertano per mancanza di logica e di concretezza di intervento, quali la scarcerazione di 200 detenuti a fronte di 6.000 che si è indicato potrebbero godere delle misure varate, rinviando con noncuranza fino al mese di maggio le possibili applicazioni”.

Posto anche che il “Garante dei detenuti ha ineffabilmente chiarito che il c.d. isolamento all’interno delle carceri dei detenuti portatori di sintomi avviene con una media di tre persone per cella” la Giunta dichiara “che la vera ed indifferibile esigenza di prevenire ed evitare una massiva diffusione del contagio tra la popolazione carceraria può essere soddisfatta solo con una immediata e significativa diminuzione della stessa, in misura tale da eliminare il sovraffollamento rispetto ai posti disponibili e di assicurare anche all’interno degli istituti penitenziari la praticabilità delle misure di prevenzione del contagio che lo stesso Governo impone ai cittadini liberi”.

Tale misura, sottolinea il testo, è stato portato avanti all’estero e invece i provvedimenti adottati dal Governo appaiono (e tali sono ormai unanimemente giudicati) totalmente inadeguati ed addirittura paradossali, come la subordinazione della detenzione domiciliare all’applicazione di braccialetti elettronici che non sono disponibili”.

La Giunta dell’Unione delle Camere Penali chiede allora “con la massima urgenza al Governo ed al Parlamento, anche in sede di conversione in legge del decreto emanato, di adottare ben più incisivi interventi, che l’Unione delle Camere Penali Italiane è in grado di indicare (anche offrendosi per la elaborazione dei testi), ovviamente nei limiti quali-quantitativi che assicurino una applicazione a favore di persone detenute per reati di non rilevante allarme sociale, quali:

– la detenzione domiciliare, indipendentemente dalla disponibilità del braccialetto elettronico, per residui di pena inferiori a 2 anni

– la sospensione fino al 30 giugno della emissione degli ordini di carcerazione di pene fino a 4 anni divenute definitive

– la liberazione anticipata speciale, di 75 giorni a semestre, per buona condotta e l’estensione da 45 a 75 giorni per i semestri già oggetto di concessione

– la concessione di licenze speciali di 75 giorni ai detenuti semiliberi

– per i detenuti in attesa di giudizio, che rappresentano oltre un terzo della popolazione carceraria e che sono presunti innocenti dalla Costituzione, l’attribuzione al giudice competente di un termine di 5 giorni per riesaminare la situazione cautelare in funzione della concessione degli arresti domiciliari, tenendo in considerazione il pericolo alla loro salute in rapporto alla caratteristica di extrema ratio della detenzione cautelare”.

La Giunta auspica infine “un recupero di responsabilità e di umanità, non solo nei confronti della popolazione detenuta, degli agenti di custodia e di tutte le persone che operano nelle carceri, ma anche di tutti i cittadini, perché le strutture sanitarie attualmente sottoposte ad uno sforzo oltre ogni limite immaginabile, non potrebbero sopportare un ulteriore carico di pazienti, peraltro portatori di esigenze di controllo inattuabili”.

Il Riformista, 29 marzo 2020

Domani nel Carcere di Cosenza “Giulieo e Rometta”, commedia teatrale in dialetto calabrese realizzata dai detenuti


Domani pomeriggio sarò nella Casa Circondariale di Cosenza “Sergio Cosmai”, invitato dall’Amministrazione Penitenziaria ed autorizzato dalla Magistratura di Sorveglianza, per partecipare alla commedia teatrale “Giuleo e Rometta” della regista Aurelia Carbone, rivisitazione in dialetto calabrese della più celebre “Romeo e Giulietta” scritta dal famoso William Shakespeare.

La commedia teatrale, organizzata dalla Direzione dell’Istituto diretto dal Dirigente Penitenziario Maria Luisa Mendicino in collaborazione con l’Associazione Liberamente presieduta da Francesco Cosentini, già prevista nel progetto pedagogico dell’Istituto per il 2018, vedrà la partecipazione di 15 detenuti del Circuito della Media Sicurezza, che sono stati seguiti da alcuni volontari dell’Associazione con funzione di tutor.

Mi preme precisare che, questa, non è l’unica iniziativa trattamentale che viene positivamente realizzata e lo dico perché qualcuno, ripetutamente, anche di recente, ha lamentato che nell’Istituto Penitenziario di Cosenza non vi siano attività trattamentali o, che le stesse, siano “carenti” o “ridotte”. Sono numerose le attività che vengono effettuate tra mille difficoltà, in primo luogo per la carenza delle risorse economiche, umane e strumentali a disposizione dell’Amministrazione Penitenziaria.

Proprio nei giorni scorsi, nell’ambito della VI edizione della Rassegna Nazionale Teatro in Carcere “Destini Incrociati”, svoltasi quest’anno per la prima volta nella Regione Piemonte, presso il Teatro Civico “Magda Olivero” di Saluzzo, è stato messo in scena “Redemption Day” da otto attori detenuti della Casa Circondariale di Cosenza, guidati dall’attore e regista Adolfo Adamo. “Redemption Day”, liberamente ispirato al “Moby Dick” di Herman Melville, è finito alla ribalta nazionale dopo essere stato messo in scena il 19 luglio scorso a Cosenza presso il Teatro “Alfonso Rendano”, nell’ambito del Festival delle Invasioni, organizzato in collaborazione col Comune di Cosenza.

L’iniziativa “Destini Incrociati”, promossa dal Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere e dalla Compagnia Voci Erranti, con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, la partecipazione della Fondazione Piemonte dal Vivo e il sostegno della Compagnia di San Paolo, è stata realizzata a Saluzzo non per una casualità ma per un motivo ben preciso. Nella locale Casa di Reclusione “Rodolfo Morandi” da anni è attiva la Compagnia Voci Erranti, un gruppo di eccellenza diretto da Grazia Isoardi, già insignito lo scorso anno al Teatro “Argentina” di Roma, uno dei principali teatri della Capitale d’Italia, del Premio della Critica Anct/Teatri delle Diversità 2018.

Giovedì 19 dicembre, invece, sarò nella Casa di Reclusione di Rossano, non solo per una visita all’Istituto insieme ad una delegazione del Dipartimento di Lingue e Scienze dell’Educazione dell’Università della Calabria (Corso di Laurea Magistrale in Intelligence ed Analisi del Rischio) accompagnata dal Docente di Diritto Penale Prof. Avv. Mario Caterini, ma anche per partecipare ad una importante rappresentazione teatrale realizzata dai detenuti del Circuito di Alta Sicurezza a cui prenderanno parte, oltre alla delegazione visitante, tra gli altri, anche una delegazione del Consiglio Comunale della Città di Corigliano Rossano e, precisamente, i Consiglieri Avv. Francesco Madeo e Avv. Rosellina Madeo che, su mia sollecitazione, hanno già proposto l’istituzione del Garante dei Diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Ma di questa ulteriore iniziativa ne parlerò meglio nei prossimi giorni.

Emilio Enzo Quintieri

già Consigliere Nazionale Radicali Italiani

Flick: Per la Consulta la pena non è vendetta. Si deve perseguire il reato non il nemico, mafioso o corrotto che sia


Intervista a Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte costituzionale. “La decisione che ha reso non assoluto il vincolo della collaborazione perché il detenuto ostativo possa ottenere permessi ricorda che si deve perseguire il reato, non il nemico: mafioso o corrotto che sia”.

“Avevo un timore. Devo ammetterlo. Nel leggere il primo comunicato della Corte costituzionale, diffuso subito dopo la camera di consiglio sui permessi ai detenuti ostativi, ho temuto che i giudici volessero un po’ mettere le mani avanti, di fronte all’uragano delle critiche, per non dire dei tentativi di pressione.

In particolare nel passaggio in cui si precisava come il perimetro della decisione fosse limitato ai soli permessi e non agli altri benefici. E invece, l’ampio comunicato della Consulta arrivato poche ore fa è esemplare nella forza con cui afferma che “è giusto premiare chi collabora, ma non si può punire chi non collabora”. Ricorda che non si può perché altrimenti si aggiunge ulteriore afflizione alla pena, si punisce lo pesudo-reato della non collaborazione, e si irroga dunque una pena disumana”.

Giovanni Maria Flick rilegge le motivazioni della sentenza costituzionale che ha dichiarato illegittima la presunzione assoluta secondo cui il detenuto ostativo che non collabora resta legato all’organizzazione criminale e quindi non può ottenere permessi. Il presidente emerito della Consulta se ne compiace non solo per passione civile ma anche per aver partecipato, da giudice delle leggi, a precedenti decisioni che non sempre avevano avuto la stessa coraggiosa determinazione in materia di esecuzione penale.

Adesso, Presidente Flick, il fronte allarmista paventa rischi eccessivi per i giudici di sorveglianza. Si ipotizza un collegio unico nazionale che sollevi i singoli magistrati. Che ne pensa?

“Come fa un collegio unico a valutare con accuratezza, magari da Roma, se un detenuto ostativo di Canicattì conserva o meno legami con il contesto criminale? Posso usare un’espressione antipatica, per dire cosa penso di simili argomentazioni?”.

Siamo qui per questo…

“E allora le dico che mi pare davvero una carità pelosa. Nel momento in cui non si trovano altri argomenti ci si aggrappa alla necessità di proteggere il giudice dal rischio della decisione. Si dimentica o si finge di dimenticare che il rischio della decisione è la sostanza ultima del “mestiere di giudice”. E poi mi chiedo: perché ci si preoccupa di sostituire il singolo magistrato con un collegio in fase di esecuzione e non si ha la stessa premura per il giudice che ordina le misure cautelari?”.

Perché nell’esecuzione il principio di umanità si impone in modo per qualcuno insopportabile?

“Ecco, ci arriviamo tra un attimo. Vorrei prima segnalare che tante preoccupazioni sono sorprendentemente, diciamo così, rivolte verso quello stesso giudice sul quale si scarica magari una funzione sussidiaria nelle tematiche relative al rapporto tra diritto penale ed economia. Non aggiungo altro se non il fatto che simili responsabilità finiscono per esondare dal carico istituzionale e costituzionale che in realtà spetta al giudice”.

Ma insomma, un giudice di sorveglianza è affidabile o no?

“Lei ironizza, evidentemente. Mi pare chiaro che dietro la preoccupazione per i presunti nuovi rischi a cui la sentenza sul 4bis esporrebbe i magistrati di sorveglianza vi sia tutto quello sfondo di sostanziale sfiducia nei confronti dei giudici che assumono decisioni ritenute troppo clementi, troppo buone. Vi è cioè quella ricerca di automatismo legislativo che sottrae al giudice il suo preciso compito di valutazione del caso concreto: si pensi alla riforma alla legittima difesa”.

Come quella sulla Rigopiano?

“Ecco, è l’altra faccia della stessa medaglia. È il motivo che mi spinge a parlare di carità pelosa. È doveroso che i giudici, tutti, siano adeguatamente protetti; non è accettabile diffidare di loro per il semplice fatto che si distaccano dalle aspettative dell’opinione pubblica”.

La sentenza sul 4bis ha riaffermato il principio di umanità della pena?

“Lo ha fatto nella misura in cui ha ricordato che la pena non può mai essere priva di speranza, altrimenti è appunto disumana e contraria alla dignità. Ma la Corte si è soprattutto allontanata da un’idea di esecuzione penale incentrata esclusivamente sull’inasprimento della sanzione, sulla vendetta. Inasprimento che troppo spesso non è tanto proporzionato alla gravità del fatto quanto ad altre finalità come quella di evitare la prescrizione. Ha implicitamente disvelato come una simile visione rischi di celarsi dietro alcune delle argomentazioni finora richiamate per difendere il nesso assoluto fra permessi e collaborazione: mi riferisco alla cosiddetta immodificabilità del dna mafioso. Ora, nel comunicato che riporta le motivazioni della Consulta, si ricorda che la pronuncia sui permessi riguarda tutti i reati assoggettati all’ostatività dell’articolo 4bis. E noi sappiamo che la categoria ormai comprende anche fattispecie del tutto estranee alla mafia, come la corruzione. La legge che ha esteso il regime ostativo alla corruzione segnala proprio quell’idea tutta basata sull’inasprimento delle pene di cui le dicevo”.

“Non si può punire chi non collabora”: esemplare. Ma perché la Corte ci arriva solo ora?

“La disumanità di una pena senza speranza era venuta da tempo all’attenzione della Corte, anche a proposito dell’ergastolo. In quel caso la si è superata in virtù di una contraddizione: nel senso che a un “fine pena mai” illegittimo nella sua dichiarazione si è contrapposta la legittimità della sua esecuzione, offerta dalla prospettiva della liberazione condizionale, quando sia meritata. Rispetto al 4bis, nel 2003 ricordo bene, da giudice costituzionale, le perplessità all’interno della Corte, che impedirono di accogliere la questione di legittimità costituzionale posta dalla Cassazione. Però nello stesso tempo si è passati poi progressivamente per le pronunce sui casi di collaborazione inesigibile e di ammissibilità alle misure alternative in casi come quello della madre che deve accudire figli piccoli. Certo, solo con la conclusione di questo percorso, la Corte costituzionale ha avuto ora il coraggio di quell’affermazione così netta: non puoi punire qualcuno solo perché non collabora”.

Quali sono gli altri pilastri della decisione?

“Il primo: la presunzione secondo cui chi non collabora conserva legami con l’organizzazione criminale non è irragionevole ma non può essere assoluta. Secondo: una simile presunzione impedisce al giudice di valutare in concreto il percorso del singolo condannato. Terzo: sempre quella presunzione assoluta si fondava su una presunzione statistica che non ammetteva controprova. Si escludeva che un detenuto ostativo potesse rifiutare la collaborazione per motivi diversi dal suo legame con la organizzazione criminale. Naturalmente la Corte ha indicato criteri rigorosissimi per la valutazione dell’effettiva rescissione di quel legame. Serve una prova che abbia la stessa forza di quel legame, basata anche su quel sistema di controlli da parte degli organi di polizia e di valutazioni dalla Procura nazionale antimafia che possono avere un rilievo ostativo molto rilevante, e che tengono conto anche del contesto esterno, non solo di quello personale in carcere”.

Ma la sentenza sui permessi è il primo passo verso il superamento dell’ergastolo ostativo?

“Non faccio pronostici da allibratore, mi perdoni. Penso, questo sì, che la tendenza debba essere quella di un superamento di una concezione che sta affermandosi e che non mi sembra condivisibile. Mi riferisco al paradosso per cui nell’accertamento processuale si dovrebbe giudicare il fatto e la pena e invece ora si giudica l’uomo, vale a dire il “mafioso” o il “corrotto”. Tanto è vero che le pene previste, ad esempio, per la corruzione impropria sono diventate ad esempio quasi più aspre di quelle previste per la corruzione propria, come se si guardasse appunto alla natura insuperabile di corruttore e non al fatto specifico. Allo stesso modo nella fase di esecuzione si è andati verso il rovesciamento del principio per cui occorre giudicare l’uomo e il suo percorso rieducativo: adesso si pretende di veder giudicata, nell’esecuzione, anche, se non soprattutto, la gravità del fatto in sé. Mi auguro questo sì, che la smettiamo di ragionare per apriorismi e per affermazioni di tipo dogmatico e torneremo a difenderci da chi viola un unico codice penale, e a farlo nei limiti delle regole del codice di rito e secondo la Costituzione. Senza distinguere tra codice penale e processuale per il nemico e codice per tutti gli altri”.

Errico Novi

Il Dubbio, 6 dicembre 2019

Corte Costituzionale Sentenza n. 253 del 2019 (clicca per scaricare)

Benefici e misure extramurarie ai detenuti minori anche se non collaborano con la Giustizia, illegittima la Riforma Bonafede


I detenuti minorenni e i giovani adulti, condannati per uno dei cosiddetti reati ostativi, possono accedere ai benefici penitenziari (misure penali di comunità, permessi premio e lavoro esterno) anche se, dopo la condanna, non hanno collaborato con la Giustizia. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale (Presidente Aldo Carosi, Relatore Giuliano Amato) con la Sentenza n. 263/2019 del 05/11/2019, depositata il 06/12/2019, accogliendo la questione di legittimità costituzionale promossa dal Tribunale dei Minorenni di Reggio Calabria in funzione di Tribunale di Sorveglianza (Presidente Estensore Roberto Di Bella), con Ordinanza del 28/12/2018, relativa all’applicazione dell’Art. 4 bis c. 1 e 1 bis dell’Ordinamento Penitenziario nei confronti dei condannati minorenni e giovani adulti, cioè del meccanismo ostativo all’accesso ai benefici penitenziari ed alle altre misure alternative alla detenzione in assenza di collaborazione con la Giustizia.

Questa sentenza, che ha dichiarato illegittimo l’Art. 2 c. 3 del D. Lgs.vo n. 121/2018 («fermo quanto previsto all’articolo 1, comma 1, ai fini della concessione delle misure penali di comunità e dei permessi premio e per l’assegnazione al lavoro esterno si applica l’articolo 4-bis, commi 1 e 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni») per violazione degli Artt. 76, 27 c. 3 e 31 c. 2 della Costituzione, è la prima sul nuovo Ordinamento Penitenziario Minorile recentemente approvato su proposta del Ministro della Giustizia On. Alfonso Bonafede. Il Governo Conte, infatti, aveva fatto l’esatto contrario di quanto delegato dal Parlamento con la Legge n. 103/2017: all’Art. 1 c. 85 lett. p) n. 5 e 6 era prescritto il divieto di automatismi e la necessità di un trattamento di favore e individualizzato per i minorenni ed i giovani adulti, non la estensione delle preclusioni assolute previste per gli adulti dall’Art. 4 bis O.P., peraltro ripetutamente censurate dall’autorevole giurisprudenza del Giudice delle Leggi. Per dirla con le parole della Consulta “La disposizione censurata appare in aperta distonia non solo rispetto al senso complessivo dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di esecuzione penale minorile, ma anche con le direttive impartite dal legislatore delegante”.

Oltre all’eccesso di delega di cui all’Art. 76 Cost., la Corte Costituzionale, richiamando la precedente giurisprudenza sulla finalità rieducativa della pena e sulle implicazioni nei confronti dei minori, ha ritenuto che la disposizione censurata contrastava anche con gli Artt. 27 c. 3 e 31 c. 2 Cost., perché l’automatismo legislativo si basa su una presunzione assoluta di pericolosità che si fonda soltanto sul titolo di reato commesso e impedisce perciò alla Magistratura di Sorveglianza una valutazione individualizzata dell’idoneità della misura a conseguire le preminenti finalità di risocializzazione, che devono presiedere all’esecuzione penale minorile.

La Consulta, nella sentenza, ha richiamato la sua recente pronuncia sul cosiddetto ergastolo ostativo: “questa Corte, con sentenza n. 253 del 2019, relativa sia pure ai soli permessi premio, ha ritenuto che il meccanismo introdotto dall’art. 4-bis, anche laddove applicato nei confronti di detenuti adulti, contrasta con gli Artt. 3 e 27 Cost. sia «perché all’assolutezza della presunzione sono sottese esigenze investigative, di politica criminale e di sicurezza collettiva che incidono sull’ordinario svolgersi dell’esecuzione della pena, con conseguenze afflittive ulteriori a carico del detenuto non collaborante», sia «perché tale assolutezza impedisce di valutare il percorso carcerario del condannato, in contrasto con la funzione rieducativa della pena, intesa come recupero del reo alla vita sociale, ai sensi dell’Art. 27, terzo comma, Cost.». Nell’esecuzione della pena nei confronti dei condannati per fatti commessi da minorenni, il contrasto di questo modello decisorio con il ruolo riconosciuto alla finalità rieducativa del condannato si pone in termini ancora più gravi. Con riferimento ai soggetti minori di età, infatti, questa finalità «è da considerarsi, se non esclusiva, certamente preminente» (sentenza n. 168 del 1994).”

La Corte Costituzionale ha chiarito che “Dal superamento del meccanismo preclusivo che osta alla concessione delle misure extramurarie non deriva in ogni caso una generale fruibilità dei benefici, anche per i soggetti condannati per i reati elencati all’Art. 4 bis O.P. Al Tribunale di Sorveglianza compete, infatti, la valutazione caso per caso dell’idoneità e della meritevolezza delle misure extramurarie, secondo il progetto educativo costruito sulle esigenze del singolo. Solo attraverso il necessario vaglio giudiziale è possibile tenere conto, ai fini dell’applicazione dei benefici penitenziari, delle ragioni della mancata collaborazione, delle condotte concretamente riparative e dei progressi compiuti nell’ambito del percorso riabilitativo, secondo quanto richiesto dagli Artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost.”.

Corte Costituzionale – Sentenza n. 263/2019 (clicca per scaricare)

Anche Cosenza con “Redemption Day” alla Rassegna Nazionale del Teatro in Carcere “Destini Incrociati”


Anche il Carcere di Cosenza alla Rassegna Nazionale di Teatro in Carcere “Destini Incrociati”, giunta alla VI Edizione, che si terrà nella Città di Saluzzo (CN) dal 12 al 14 dicembre 2019.

Giovedì 12 dicembre alle ore 21,15 al Teatro Civico “Magda Olivero” di Saluzzo andrà in scena “Redemption Day”, lo spettacolo teatrale con gli attori detenuti della Casa Circondariale di Cosenza “Sergio Cosmai” guidati dall’attore e regista Adolfo Adamo.

Gli attori che si trovano ancora detenuti o sottoposti ad altre misure restrittive della libertà personale, sono stati autorizzati dall’Autorità Giudiziaria competente (Magistrato di Sorveglianza e Giudice della Prevenzione) e saranno accompagnati dall’Associazione Liberamente, dal Dirigente Penitenziario Maria Luisa Mendicino e dai Funzionari Giuridico Pedagogici del Carcere di Cosenza.

4 attori, sono ancora ristretti in carcere, 1 altro si trova affidato in una comunità, 1 altro in detenzione domiciliare, 1 altro libero ma sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ed 1 altro ancora libero, il quale si recherà autonomamente a Saluzzo dalla Città di Londra ove risiede.

La Rassegna “Destini Incrociati” è promossa dal “Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere” che raggruppa 33 Compagnie Teatrali provenienti da 16 Regioni d’Italia e dalla Compagnia “Voci Erranti” di Savigliano. Quest’anno, tra i selezionati, vi sono le Carceri di Cosenza, Livorno, Pesaro e, ovviamente, Saluzzo. Inoltre, saranno proiettati, gli spettacoli realizzati da altri 15 Istituti Penitenziari del Paese.

Purtroppo, anche questa importante iniziativa, è stata completamente snobbata da tutte le Istituzioni Pubbliche (dal Comune di Cosenza alla Regione Calabria) e realizzata solo grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Penitenziaria, la Magistratura di Sorveglianza, l’attore e regista Adolfo Adamo e le altre Associazioni di Volontariato che operano nel settore penitenziario.

Mi auguro che sia l’ultima volta che si debba lavorare in queste condizioni e che tutte le Istituzioni calabresi ed in particolare modo la Regione Calabria, supportino queste iniziative, anche economicamente visto che ci sono appositi fondi per il teatro, perché oltre alla loro valenza rieducativa ed inclusiva, sono rilevanti anche in termini di sicurezza poiché è noto che per chi fa teatro in carcere, la recidiva si riduce sensibilmente dal 65 al 6%.

Congratulazioni a tutti per gli straordinari risultati sino ad ora ottenuti, nonostante le difficoltà di cui ho parlato, e buon prosieguo !

Emilio Enzo Quintieri

già Consigliere Nazionale di Radicali Italiani

Domanda di accesso agli atti per i detenuti, decide il Magistrato di Sorveglianza e non il Tar


Spetta al Magistrato di Sorveglianza e non al Giudice Amministrativo decidere in merito all’eventuale diniego opposto dall’Amministrazione Penitenziaria alla richiesta di un detenuto di accedere agli atti amministrativi che lo riguardano. Lo ha spiegato il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Seconda Sezione (Pres. Testori, Est. Malanetto), con la Sentenza n. 1045/2019 del 07 ottobre 2019, decidendo sul ricorso proposto da un detenuto che si era visto rigettare dalla Direzione dell’Istituto Penitenziario in cui si trovava ristretto una istanza di “accesso alla posizione giuridica integrale”. Il ricorrente aveva precisato che tale documentazione gli occorreva poiché aveva intenzione di proporre un incidente di esecuzione per l’estinzione delle pene e per l’applicazione dell’istituto della continuazione.

L’Amministrazione Penitenziaria, invece, respingeva l’istanza sostenendo che la richiesta non riguardava documentazione esistente presso l’Istituto in quanto la “posizione giuridica” era una elaborazione di dati predisposta a proprio uso interno per cui non poteva essere oggetto di una istanza di accesso. Il Tar del Piemonte all’esito della Camera di Consiglio del 2 ottobre 2019, pur non ritenendo illogica la risposta dell’Amministrazione Penitenziaria non emergendo in concreto quali documenti il detenuto abbia richiesto, ha rilevato d’ufficio un difetto di giurisdizione, dichiarando il ricorso inammissibile, sussistendo la giurisdizione del Giudice Ordinario individuato nel Magistrato di Sorveglianza.

Infatti, secondo il Collegio giudicante, la peculiare posizione di restrizione carceraria che caratterizza il ricorrente, il quale chiedeva di fatto al Tar di ingerirsi nei rapporti tra il medesimo e l’Amministrazione Penitenziaria, se da un lato non comprime o estingue ex se le posizioni giuridiche soggettive di cui il detenuto resta certamente titolare, le conforma secondo una gestione compatibile con l’ambiente carcerario e la funzione rieducativa della pena. Il rapporto carcerario vede il proprio Giudice naturale nel Magistrato di Sorveglianza che, di tale rapporto, ha una necessaria gestione complessiva. Invero, con colpevole ritardo (D.L. n. 146/2013) il Legislatore è intervenuto sul combinato disposto degli Artt. 69 e 35 dell’Ordinamento Penitenziario, prevedendo un apposito rimedio giurisdizionale (Art. 35 bis) innanzi alla Magistratura di Sorveglianza relativamente ai reclami dei detenuti in generale e concernente il pregiudizio a diritti che possano loro occorrere nel contesto della detenzione. Nonostante il disposto normativo si limiti a parlare di “diritti”, sia la dottrina che la giurisprudenza, ritengono che siano giustiziabili innanzi al Magistrato di Sorveglianza tutte le posizioni giuridiche soggettive dei detenuti ed inerenti il rapporto carcerario, prescindendo dalla loro qualificazione in termini di diritti.

Pertanto, i Giudici Amministrativi, hanno denegato la propria competenza, ritenendo competente il Magistrato di Sorveglianza poiché Giudice specializzato per la gestione delle posizioni giuridiche soggettive dei detenuti in contesto di detenzione, proprio per la specifica funzione di detta Magistratura e la particolare e bilanciata valutazione che le eventuali problematiche richiedono in ottica di corretta gestione della pena. Ciò resta tanto più vero là dove la posizione giuridica soggettiva azionata è l’accesso, devoluta ad una cognizione di giurisdizione esclusiva nelle ipotesi di ordinario rapporto privato/pubblica amministrazione.

Emilio Enzo Quintieri

L’ex Pm Carofiglio : la scelta di collaborare, in un Paese civile, può essere sollecitata ma non imposta


Dopo la bocciatura di Strasburgo, mercoledì è attesa la pronuncia della Consulta sull’ergastolo ostativo che nega i benefici a chi non collabora. “Sì alla speranza dopo una lunghissima detenzione e un radicale ravvedimento. Ma l’ergastolo deve restare”.

Dice così a Repubblica Gianrico Carofiglio, romanziere ed ex pm. La Corte di Strasburgo ha bocciato l’ergastolo “duro”, detto “ostativo”, che fissa un principio, nessun beneficio a chi non collabora.

In attesa della decisione della Corte Costituzionale giuristi, opinionisti e magistrati si dividono. Lei da che parte sta?

“Non condivido l’idea di irrigidire la diversità di opinioni su un argomento così delicato. Dunque mi permetta di dire che non sto da nessuna parte o meglio, sto dalla parte della Costituzione che all’articolo 27 prevede che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

“Fine pena mai”: non è un giusto deterrente per chi ha soppresso scientemente una vita?

“Non sono favorevole all’abolizione dell’ergastolo. Ci sono reati di eccezionale gravità che richiedono pene altrettanto gravi. Deve però essere prevista la possibilità che anche i condannati all’ergastolo, dopo un lunghissimo periodo di detenzione in cui abbiano mostrato un radicale ravvedimento, possano avere una speranza”.

Strasburgo è contro una detenzione “inumana e degradante”. Ma chi è entrato a far parte di Cosa nostra, dove l’omicidio è la regola, e magari ha compiuto una strage, ha diritto a una riabilitazione?

“Non lo dico io, lo dice la Costituzione. Naturalmente rispetto a certi reati come quelli di mafia e di terrorismo i criteri per valutare l’eventuale ravvedimento devono essere particolarmente severi”.

Tra i diritti dei singoli e la tutela e la sicurezza della collettività non è obbligatorio scegliere la seconda?

“Attenzione: dire che si debba scegliere fra diritti dei singoli e tutela della collettività ci mette su una china pericolosissima. Alla fine di questa china ci sono i giudizi sommari senza garanzie e lo stato di polizia. Bisogna garantire la sicurezza della collettività senza violare i diritti costituzionalmente garantiti”.

Magistrati come Grasso, Scarpinato, Di Matteo, Cafiero De Raho, Roberti, Tartaglia, considerano la richiesta di Strasburgo un antistorico cedimento alla mafia. E con loro stanno i parenti delle vittime. Gli si può dar torto?

“Mi sono occupato di criminalità mafiosa, come pm, per oltre dodici anni. Su mia richiesta sono stati comminati centinaia di anni di carcere e decine di ergastoli. Si figuri se non sono sensibile al tema e alle ragioni dei familiari delle vittime. Ciò detto: la giusta, severa punizione di gravi reati non deve trasformarsi in spietata vendetta contraria al senso di umanità e alla Costituzione. Non si può negare a priori un beneficio a chi dopo aver scontato decine di anni di carcere provi di aver compiuto un proficuo percorso rieducativo e di aver troncato i collegamenti con le realtà criminose di provenienza. Bene sottolineare poi che la sussistenza di questi presupposti sarà sempre sottoposta al controllo di un Magistrato di Sorveglianza, senza la cui autorizzazione nessuno potrà ottenere benefici penitenziari”.

Ha letto le parole di Elvio Fassone su Repubblica? Dopo aver comminato un ergastolo questo giudice ritiene che a quel detenuto non si possa precludere comunque un futuro…

“Sono completamente d’accordo con Fassone. È stato uno straordinario magistrato ed è un uomo di grande cultura non solo giuridica”.

Riina chiedeva nel1993, mentre pianificava le stragi di Roma, Firenze e Milano, e dopo aver ucciso Falcone e Borsellino, che lo Stato cedesse su ergastolo e 41bis. Non basta per rendersi conto che resiste una specificità criminale italiana da cui non si può prescindere?

“Infatti di questa specificità criminale bisogna tenere conto. I criteri per l’eventuale attenuazione dell’ergastolo ostativo, devono essere particolarmente stringenti. Io credo si debba istituire, in questa materia, quello che in gergo tecnico si chiama “presunzione relativa”. Tradotto per i non addetti ai lavori: sì presume che un condannato per mafia o per terrorismo sia comunque pericoloso a meno che non venga fornita la “prova” del contrario. Il Giudice di Sorveglianza potrebbe concedere dei benefici solo dopo un lungo periodo di detenzione, in presenza di una radicale critica del passato criminale e una sicura cessazione di ogni rapporto coni contesti di provenienza”.

Perché non è sufficiente la clausola dell’articolo 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario per cui l’accesso ai benefici è possibile solo se il detenuto collabora rompendo per sempre con il suo passato?

“Perché, a tacere d’altro, ci sono molti casi, dopo anni di detenzione, in cui la collaborazione è impossibile. E perché ci sono casi in cui un soggetto ha deciso di non collaborare (e la scelta di collaborare, in un paese civile, può essere sollecitata ma non imposta) ma ha comunque cambiato vita, troncando i rapporti con l’ambiente criminale di origine”.

Ammorbidire l’ergastolo non rende inutile la spinta stessa a collaborare?

“Nessuno vuole ammorbidire l’ergastolo. Bisogna solo rendere la normativa antimafia compatibile con la Costituzione. Chi decide di collaborare seriamente lo fa per un concorso di ragioni. Anche evitare lunghissimi anni di carcere duro. E questa motivazione rimarrà del tutto integra anche dopo un eventuale intervento su questa normativa. Non dimentichiamo che tutto il discorso fatto non riguarda il 41 bis, la norma che prevede il carcere duro per i mafiosi. La norma è fondamentale per il contrasto delle mafie e rimane, giustamente, intatta e operativa”.

Liana Milella

La Repubblica, 21 ottobre 2019

Prof. Pelissero (UniTorino): “si condanni alla galera e si butti via la chiave” non è compatibile con i principi fissati dalla Costituzione


Non è facile comprendere le dinamiche che sorreggono il diritto penale, specie quando si tratta di fatti lesivi di diritti fondamentali delle persone e dell’intera comunità associata; soprattutto, non è facile trasmettere le ragioni che stanno alla base di decisioni che appaiono, a prima vista, un’inaccettabile concessione in favore di chi ha commesso un reato, specie se efferato. Il fatto è che siamo tendenzialmente propensi ad identificarci con chi è vittima del reato e mai con chi ne è l’autore (salvo che l’autore sia colui che si difende da un’aggressione ingiusta, ed allora il discorso cambia completamente).

Il caso Viola deciso nel giugno di quest’anno dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, con sentenza divenuta definitiva, riguarda un condannato alla pena dell’ergastolo per reati gravi connessi alla criminalità organizzata; la vicenda giudiziaria ed il suo epilogo rappresentano un esempio emblematico della complessità delle questioni sottese alla pronuncia. È necessario provare a semplificare, senza banalizzare, il ragionamento seguito dai giudici di Strasburgo che hanno condannato l’Italia per violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti in relazione ad una specifica disciplina in tema di ergastolo.

L’ergastolo per essere compatibile con i principi costituzionali deve sempre assicurare al condannato effettive possibilità di interruzione della detenzione: la logica semplificatoria “si condanni alla galera e si butti via la chiave” non è compatibile con i principi fissati dalla Costituzione (le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, art. 27 comma 3) e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (divieti di trattamenti inumani e degradanti, art. 3): ogni detenuto ha diritto al riesame della sua personalità in corso di detenzione, perché ogni personalità non è statica, ma è destinata a mutare nel tempo in ragione delle esperienze vissute, tanto più dopo anni di vita in carcere.

Una volta che l’autorità giudiziaria abbia accertato le condizioni per ritenere il detenuto rieducato e privo di collegamenti con la criminalità organizzata, il mantenimento in carcere non avrebbe altro significato che quello di barbara ed inefficace vessazione. Per questa ragione anche l’ergastolano può accedere alle misure alternative alla detenzione e alla liberazione condizionale, sebbene con limitazioni temporali ben più gravose di quelle riservate agli altri detenuti.

Se non che la recrudescenza della criminalità organizzata all’inizio degli anni Novanta del secolo scorso, ha indotto il legislatore a condizionare, per i condannati a reati connessi a tale forma di criminalità, l’accesso ai benefici penitenziari alla collaborazione con l’autorità giudiziaria. La collaborazione è divenuta, dunque, condizione necessaria per vedere effettivamente interrotta la pena detentiva e inevitabilmente per i condannati alla pena dell’ergastolo la mancanza di collaborazione con l’autorità giudiziaria rende l’ergastolo pena destinata a non finire effettivamente mai (c.d. ergastolo ostativo).

Nella sentenza Viola contro Italia la Corte europea dei diritti dell’uomo rompe l’equazione “rieducazione-collaborazione”: vi possono essere, infatti, casi nei quali la collaborazione c’è, ma manca la rieducazione, perché il detenuto si decide a chiamate di correità semplicemente per beneficiare del premio della collaborazione; oppure vi possono essere situazioni – e sono le più – nelle quali la mancata collaborazione dipende dalla volontà di non voler far ricadere sui propri famigliari gli effetti di faide incrociate o di non voler coinvolgere altri nelle vicende giudiziarie. La Corte lacera il velo ipocrita di una rieducazione necessariamente condizionata alla collaborazione: la preclusione nell’accesso ai benefici penitenziari si traduce in un trattamento inumano e degradante.

Alla luce di questa pronuncia, credo che la Corte Costituzionale non possa che accogliere la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Cassazione in relazione all’impossibilità di accedere ai permessi premio per i condannati all’ergastolo per reati aggravati dal metodo o dalla finalità mafiosa. D’altra parte è la stessa sentenza Viola a richiamare nelle sue argomentazioni i più recenti orientamenti della Corte Costituzionale che hanno ribadito la costante centralità della funzione rieducativa della pena in fase esecutiva, con accenti molto critici sulla disciplina delle preclusioni nell’accesso ai benefici penitenziari.

Si tratta, sia chiaro, di una questione che non investe complessivamente la disciplina dell’ergastolo ostativo, perché interessa solo la concessione dei permessi premio (il vero banco di prova sarebbe l’accesso alla liberazione condizionale, l’unico istituto che consente all’ergastolano di uscire definitivamente dal carcere). Non di meno l’attesa pronuncia della Corte Costituzionale costituirà un banco di prova sulla tenuta dell’intera disciplina dell’ergastolo ostativo: quale senso, infatti, avrebbe ammettere gli ergastolani ai permessi premio, se fosse poi loro precluso l’accesso a misure che garantiscono più ampi spazi di libertà?

Sarà poi responsabilità del legislatore affrontare la revisione della disciplina dell’ergastolo ostativo, senza che ciò implichi l’abolizione della pena dell’ergastolo o l’apertura delle porte del carcere per tutti gli ergastolani (questo sì sarebbe un messaggio distorto, perché la sentenza della Corte europea non ha questo effetto). Ci sono ampi margini per formulare una nuova disciplina che assicuri il rispetto della dignità del detenuto, senza che questo implichi il mancato rispetto per le vittime dei reati ed il sacrificio delle esigenze di prevenzione della criminalità. La pena non può solo guardare al passato (il fatto commesso), ma deve guardare al futuro, sempre.

Marco PelisseroProfessore di Diritto Penale Università di Torino

Il Sole 24 Ore, 21 ottobre 2019

Prof. Galliani (UniMilano): Non si può essere contrari alla pena di morte e favorevoli all’ergastolo ostativo


L’ergastolo ostativo è equivalente al traino dei battelli controcorrente imposto nel 1778 dall’imperatore austriaco in seguito all’abolizione della pena di morte. Ecco perché. L’imperatore austriaco, nel 1778, abolisce la pena di morte. Per tenere alta la deterrenza, introduce: la detenzione, da trenta a cento anni, con cerchio di ferro al torace, ferri ai piedi, letto di assi, nutrimento a pane e acqua, isolamento; l’incatenazione, con totale impossibilità di movimento, che, una volta all’anno, per pubblico esempio, comprende anche delle bastonate; il traino dei battelli controcorrente sul Danubio.

Questo terzo surrogato della pena capitale era già stato testato. Durante un viaggio, il nostro si accorge della difficoltà di trasportare viveri, merci e armi sul Danubio. La corrente contraria è troppo forte: le navi devono essere trainate da uomini appostati sulla riva, grazie a lunghe corde. Così nasce il traino dei battelli e subito inizia la conta dei morti: informato, il sovrano incolpa le febbri palustri.

Dei 1.173 uomini al traino dei battelli dal 1784 al 1789, nel 1790 ne sopravvivono 452. Per cinque anni, ogni anno muoiono un numero doppio di uomini di quanti erano stati giustiziati negli anni precedenti. Il 17 luglio 1790, un decreto di Pietro Leopoldo, succeduto al fratello, abolisce il traino dei battelli.

Sono passati più di due secoli. Come dirci contrari alla pena di morte e favorevoli al moderno traino dei battelli, l’ergastolo ostativo? Proviamo a spiegare questa pena con un esempio, che non contiene tutti i casi, ma buona parte.

Famiglia e contesto disagiati. Assenza completa dello Stato. Smetti di cercare te stesso. Pensi che realizzarsi non dipenda anche da te, ma solo da altri, che ti cercano e non respingi. Spari e poi ancora spari. Uccidi, quasi senza farci caso. Vuoi essere riconosciuto. Falsi valori, ipocrisia, niente conta: sei finalmente uno di loro. Anche se hai solo venti anni, hai già perso amici, parenti e di lì a poco perderai anche la tua libertà, quella fisica. Inevitabile e giusta, inizia finalmente la detenzione. Capisci però che il carcere a qualcosa serve: hai un attimo per stare con te stesso, finalmente un attimo di libertà, anche se dietro le sbarre.

Lo Stato, prima assente, ora è presente. Non si preoccupa di te. Vuole che tu collabori con la giustizia. Se ti va bene, se i fatti sono tutti accertati, la collaborazione sarà impossibile. Non di meno, è una rarità: tu eri dentro un sistema, la mafia, dove di solito non si uccide per impulso, ma quasi sempre per utilità. Non usa la vendetta, di norma. Usa il calcolo, del quale tu nulla o quasi sapevi: quelli erano la pistola e l’obbiettivo, hai sparato, magari insieme a qualcuno di altro, perché così ti è stato detto di fare da tizio, incaricato da caio, con il via libera di sempronio.

In poche parole, non hai scampo. Certo che puoi fare qualche nome, ma sei sovrastato dalle paure. La fiducia, lo Stato, se la deve meritare e i collaboratori morti ammazzati non sono una rarità. Ci vuole una bella fiducia per fidarsi di questo Stato, che non riesce ad essere più forte della mafia. Non solo. Non vuoi far arrestare tuo fratello o una persona che è uscita dal giro, scontata la pena. Che fare: baratto la sua detenzione con la mia possibilità di libertà?

Qui inizia la storia, anzi finisce. Questo è l’ergastolo ostativo. I motivi che ti hanno spinto a non collaborare non cambiano nel tempo. Ma qualcosa succede. Eri quasi analfabeta, ora leggi romanzi, hai preso un diploma, poi una laurea. Ti sei impegnato in carcere e ora magari sai coltivare un orto. Hai iniziato a riscoprire te stesso: ti sei allontanato dall’uomo del reato. Inizi a capire chi sei. Solo così, riconoscendo te stesso, riconosci gli altri, quindi anche la società. Arriva poi la duplice svolta.

Ripercorri la tua vita, ti ricredi, fai di tutto perché altri non commettano i tuoi stessi errori. La mafia “fa schifo”: lo dici una, due, tre, tante volte. Ovvio che quando parli sei sempre sulla linea di confine tra l’ammettere gli errori, nel senso di ripercorrere ricredendoti la tua esistenza, e il giustificarli. Ma lo dici: non ti stai giustificando, stai solo raccontando la tua storia, sbagliata, ma sempre la tua storia, per quella che è: anche questo è legalità. La seconda svolta. Chiedi scusa, al quartiere dove sei nato, alla comunità e alle persone che hai ferito, ai parenti delle persone che hai ucciso. A volte dici: “se però fossi nato altrove”. Anche questo sembra giustificazione, ma è rivedere criticamente la propria esistenza.

L’uomo del reato, oggi, è cambiato. Ti senti pronto per andare di fronte ad un giudice: il percorso fatto è positivo, oppure manca qualcosa? Tutto qui. Quello che vorresti sarebbe questa possibilità. Senza mai nessuno che ti possa giudicare, ti sembrerebbe di morire, giorno dopo giorno, lentamente. Preferisci la pena di morte. Non sopporti che la tua pericolosità sia desunta e presunta, automatica, per via di quello che hai fatto quando eri ragazzino. Tanto vale farla finita subito: giustiziatemi.

La collaborazione con la giustizia è importante, ma non può essere l’unica cosa da considerare. E se il giudice si convincesse, non ci sarebbe alcun automatismo. Leggerà le relazioni del carcere, le informative della polizia, i pareri della procura antimafia. Se qualcosa non torna, prevale la pericolosità rispetto alla rieducazione. Come il nostro protagonista, ce ne sono circa 1.200, gli ergastolani ostativi italiani. Non possiamo attendere che uno ad uno escano dal carcere nell’unico modo oggi possibile, da morti, come quelli che trainavano i battelli sul Danubio.

Davide GallianiProfessore di Diritto Pubblico Università degli Studi di Milano

Il Sole 24 Ore, 21 ottobre 2019