Caso Cucchi, “Morto perché drogato”: da La Russa a Salvini, nove anni di infamie


Così la difesa dell’Arma è diventata un atto d’accusa verso la vittima. Per oltre nove anni, il corpo di Stefano Cucchi, la sua memoria, la battaglia civile della sorella Ilaria e della sua famiglia hanno conosciuto l’oltraggio di una Colonna Infame alimentata da alcune delle voci della destra italiana.

Qualcuna destinata ai giardinetti, come quella dell’ex senatore e ministro Pdl Carlo Giovanardi. Qualcun’altra all’irrilevanza, i senatori Maurizio Gasparri e Ignazio La Russa. Altre ancora, al contrario, alle fortune del presente, come l’ex segretario generale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap) e oggi deputato leghista Gianni Tonelli e, soprattutto, come il Ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini. Parliamo di una compagnia di giro che ha alternato la propria tribuna del dileggio tra i banchi del Parlamento e i divani dei talk show, per declinare un copione che – oggi lo sappiamo dagli atti dell’inchiesta della Procura di Roma – era la fedele trasposizione dei falsi cucinati all’interno dell’Arma per coprire le responsabilità dei propri militari nell’omicidio.

Ed era dunque funzionale a costruire consenso all’impunità. Guardiamo Ignazio La Russa. È il primo a spendersi pochi giorni dopo la morte di Stefano. È ministro della Difesa ed è imboccato dall’appunto con cui il generale Vittorio Tomasone, allora comandante provinciale di Roma, mette subito in fila tre falsi. Che l’Arma è estranea a quella morte. Che Stefano è un tossico sieropositivo e anoressico. I129 ottobre 2009, La Russa decide dunque di chiudere la faccenda prima ancora che si apra. “La sola cosa di cui sono certo – dice – è il comportamento assolutamente corretto dei carabinieri”.

Di più e di meglio fa Carlo Giovanardi. Diciamo pure che è il paziente zero della “narrazione” imbastita sui falsi dell’Arma. Non a caso, nel tempo, viene speso e si spende ogni qual volta l’inchiesta giudiziaria conosce una svolta che possa inchiodarne i militari. Martella dunque da subito per smontare l’evidenza che le lesioni sul corpo di Stefano sono gli esiti di un pestaggio.

“Le lesioni? La causa è la malnutrizione. Il povero Cucchi aveva una vita sfortunata. Era un tossico e uno spacciatore. È stato ricoverato 16 volte, ma polizia e carabinieri non c’entravano”. Quando poi le perizie accertano che il corpo di Stefano presenta due vertebre fratturate da evento traumatico, aggiusta il tiro: “Quella della vertebra L3 é una vecchia frattura. È la tossicodipendenza a poter aver svolto un ruolo causale. Se Cucchi non si fosse drogato, non sarebbe morto. Ilaria Cucchi dice che il decesso è stato provocato dalle fratture? Non credo agli asini che volano”.

Né si arrende, quando (2017) la responsabilità dei carabinieri è stata ormai accertata dalla Procura. E per farlo deve nuovamente giocare a mano libera sul nesso di causalità tra pestaggio e morte. “La strada dell’omicidio preterintenzionale – dice – cadrà visto che tutte le perizie hanno escluso qualsiasi nesso tra la morte e le botte”.

Giocano al contrario su un terreno laterale ai fatti, ma capace di arrivare dritto alla pancia e ai rancori del Paese la Lega e qualche suo portatore d’acqua come Gasparri. Dice il deputato Tonelli: “Se uno ha disprezzo di sé e conduce una vita dissoluta, ne paga le conseguenze”. Gli fa eco Gasparri: “Se la famiglia lo avesse aiutato con la droga, sarebbe ancora vivo”.

Tira le conclusioni politiche Matteo Salvini, in quel momento non ancora Ministro dell’Interno: “Mi fa schifo”, dice, riferendosi al post Facebook con cui Ilaria si è scagliata contro il carabiniere Tedesco (quello che poi si pentirà).

E aggiunge: “Mi sembra difficile pensare che ci siano stati poliziotti e carabinieri che abbiano pestato Cucchi per il gusto di pestare. Se così fosse, chi lo ha fatto dovrebbe pagare. Ma bisogna aspettare la sentenza. Anche se della giustizia italiana non mi fido”.

È una costruzione dì “senso” che deve rendere maggioritaria l’idea che per i “diversi” – migranti, tossici, gay, neri – le garanzie dell’habeas corpus non valgano. Che scontino un naturale pregiudizio di colpevolezza. E che, se qualcosa va storto, se la siano cercata. Nessuno infatti chiederà scusa. Né sembra intenzionato a farlo. Come Giovanardi, interpellato ieri dalla “Zanzara” su Radio24: “Cucchi? Non è un benemerito. Spacciava. Non è Cavour o Garibaldi”. È vero. Era solo un innocente in attesa di giudizio la cui sentenza di condanna a morte è stata pronunciata ed eseguita senza processo.

Carlo Bonini

La Repubblica, 10 aprile 2019

Droga, Corte Costituzionale: Sproporzionata la pena minima di 8 anni per i fatti non lievi


E’ sproporzionata la pena minima edittale di 8 anni di reclusione prevista per i reati non lievi in materia di sostanze stupefacenti. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale (Presidente Lattanzi, Relatore Cartabia) che, con la Sentenza n. 40 del 23/01/2019, depositata oggi 08/03/2019, ha dichiarato illegittimo l’Art. 73 c. 1 del Testo Unico sugli Stupefacenti (D.P.R. n. 309/1990) la’ dove prevede come pena minima edittale la reclusione di 8 anni invece che di 6. Rimane inalterata la misura massima della pena, fissata dal legislatore in 20 anni di reclusione, applicabile ai fatti più gravi.

In particolare, la Corte Costituzionale ha rilevato che la differenza di ben 4 anni tra il minimo di pena previsto per la fattispecie ordinaria (8 anni) e il massimo della pena stabilito per quella di lieve entità (4 anni) costituisce un’anomalia sanzionatoria in contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità’, ragionevolezza (Art. 3 della Costituzione), oltre che con il principio della funzione rieducativa della pena (Art. 27 della Costituzione).

Una decisione importante che arriva proprio mentre il Ministro dell’Interno Sen. Matteo Salvini (Lega Nord) con un Disegno di Legge ha proposto un’ulteriore inasprimento delle sanzioni in materia di stupefacenti (fino a 6 anni di reclusione) per i fatti di lieve entità ex Art. 73 c. 5 D.P.R. n. 309/1990.

La dichiarazione di incostituzionalità arriva dopo che la Consulta, con la Sentenza n. 179 del 2017 aveva invitato “in modo pressante” il legislatore a risanare la frattura che separa le pene per i fatti lievi e per i fatti non lievi, previste, rispettivamente, dai c. 5 e 1 dell’Art. 73 del Testo Unico. Quell’invito è rimasto però inascoltato, così la Corte ha ritenuto “ormai indifferibile” il proprio intervento per correggere “l’irragionevole sproporzione, più volte segnalata dai giudici di merito e di legittimità”. “La soluzione sanzionatoria adottata – si legge in una nota della Corte – non costituisce un’opzione costituzionalmente obbligata e quindi rimane possibile un diverso apprezzamento da parte del legislatore, nel rispetto del principio di proporzionalità”.

Sentenza n. 40 del 2019 – Corte Costituzionale    (clicca per leggere)

Caso Battisti: manca il “dolo intenzionale”, archiviazione per Salvini e Bonafede. Resta indagato Basentini


Secondo quanto trapelato, il Tribunale dei Ministri di Roma, nei giorni scorsi, in accoglimento della richiesta avanzata dalla locale Procura della Repubblica, avrebbe disposto l’archiviazione del Procedimento Penale originato da una mia denuncia, nei confronti dei Ministri dell’Interno e della Giustizia Sen. Matteo Salvini ed On. Alfonso Bonafede, per mancanza del “dolo intenzionale”, una forma di dolo più intensa rispetto a quella generica, richiesta affinché si perfezioni il reato di abuso d’ufficio ex Art. 323 del Codice Penale, per quanto concerne il video effettuato durante la traduzione del detenuto Cesare Battisti, l’ex terrorista dei pac arrestato in Bolivia nel gennaio scorso.

In effetti, il reato di abuso d’ufficio, punisce il Pubblico Ufficiale che, nello svolgimento delle proprie funzioni, intenzionalmente procura a sé stesso o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o reca ad altri un danno ingiusto in violazione di leggi o di regolamenti. Nel caso in specie, non è bastato che i due Ministri del Governo Conte, Salvini e Bonafede, con la loro condotta, abbiano violato leggi e regolamenti perché per procedere contro di loro il legislatore prevede – espressamente – che lo facciano “intenzionalmente”. E non vi sono elementi – sia secondo la Procura della Repubblica che il Tribunale dei Ministri – che possano dimostrare l’intenzione certa di cagionare un danno ingiusto al detenuto Battisti, al di là della condotta illecita posta in essere.

Presso la Procura della Repubblica di Roma, allo stato, pende un’altro fascicolo per il reato di omissione d’atti d’ufficio ex Art. 328 del Codice Penale, nei confronti del Dott. Francesco Basentini, Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia (anche lui era stato denunciato per abuso d’ufficio in concorso con i Ministri Salvini e Bonafede e con i Sottosegretari di Stato alla Giustizia Vittorio Ferraresi e Jacopo Morrone).

Basentini, quale Capo dell’Amministrazione Penitenziaria e Superiore del Gruppo Operativo Mobile della Polizia Penitenziaria che ha eseguito la traduzione del detenuto Battisti, avrebbe dovuto adottare tutte le opportune cautele per proteggere lo stesso dalla curiosità del pubblico e da ogni altra specie di pubblicità al fine di ridurne i disagi, come previsto dalla Legge Penitenziaria e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed in particolare dall’Art. 42 bis c. 1 e 4 dell’Ordinamento Penitenziario e dall’Art. 114 c. 6 bis del Codice di Procedura Penale.

Inoltre, dal punto di vista pratico – operativo, l’Amministrazione Penitenziaria, durante le traduzioni ha l’obbligo di proteggere i soggetti detenuti, arrestati o comunque in condizioni di restrizione della libertà personale, “al fine di tutelare più efficacemente l’inviolabile diritto di ciascun individuo al rispetto della propria dignità e della propria riservatezza come disposto dalla Circolare n. 558 del 08/04/1993 del Ministro di Grazia e Giustizia On. Giovanni Conso, a seguito delle modifiche all’Ordinamento Penitenziario introdotte dal Parlamento con l’Art. 2 della Legge n. 492 del 12/12/1992.

Secondo la Circolare del Ministro di Grazia e Giustizia (successivamente trasmessa a tutto il personale dell’Amministrazione Penitenziaria con nota Prot. n. 116242/3-891 del 07/05/1993 a firma del Vice Direttore Generale del Dipartimento per “pronta, doverosa e scrupolosa applicazione”) “.. E’ indubbio, peraltro, che la nuova normativa, proprio per la ratio che la ispira, impone a chi esegue la traduzione di operare in modo che l’attività di accompagnamento coattivo non sia, nè appaia degradante o lesiva della dignità della persona umana. Occorre evitare che si debba assistere alla divulgazione, soprattutto attraverso il mezzo televisivo, di scene raffiguranti imputati o “indagati” in manette letteralmente aggrediti da fotografi ed operatori televisivi in occasione delle loro traduzione negli Istituti Penitenziari o nelle aule di giustizia. Al riguardo, va richiamata l’attenzione degli organi responsabili della vigilanza e della custodia delle persone fermate, arrestate o comunque detenute affinché nel corso delle traduzioni provvedano alla scrupolosa osservanza delle previsioni del quarto comma dell’Art. 42 bis L. 354/1975, adottando, anche per non incorrere in condotte costituenti illecito disciplinare, ogni opportuna cautela finalizzata a proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, evitando ad essi inutili disagi. La necessità di evitare alle persone da tradurre inutili disagi si collega al principio generale, costituzionalmente garantito, secondo il quale non è consentito il ricorso a mezzi di coercizione non giustificati o non necessari nei confronti di persone sottoposte a restrizione della libertà.”

Inoltre, più recentemente, per quanto riguarda il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, la Circolare n. 3643/6093 del Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria relativa a “Modello Operativo – Traduzioni e Piantonamenti” diffusa con nota Prot. n. GDAP-0094125-2013 del 14/03/2013, ha ribadito nuovamente che “Nel corso delle traduzioni devono essere adottate tutte le opportune cautele per proteggere i detenuti o gli internati dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità al fine di ridurne i disagi, secondo l’esempio che dette il glorioso Patrono del Corpo, S. Basilide.”

Quanto al reato di omissione d’atti d’ufficio, a differenza dell’abuso d’ufficio, non occorre il “dolo intenzionale” ma esclusivamente il “dolo generico” cioè la semplice coscienza e volontà di rifiutare l’atto non ritardabile che il Pubblico Ufficiale sapeva di dover compiere.

Vedremo, più in là, come si determinerà la Procura della Repubblica di Roma in ordine a tale ulteriore accusa nei confronti del Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria o di altro personale ritenuto responsabile che sarà identificato nel corso delle attività investigative.

Video Battisti, indagato Basentini, Capo del Dap, per omissione d’atti d’ufficio


Video di Battisti, la Procura della Repubblica di Roma ha chiesto l’archiviazione per i Ministri dell’Interno e della Giustizia Sen. Matteo Salvini e On. Alfonso Bonafede perché ritiene che non vi sia il dolo intenzionale, cioè l’elemento soggettivo, richiesto dalla norma incriminatrice per la configurabilità del reato di abuso d’ufficio ex Art. 323 cp, ma prosegue l’indagine sull’operato dell’Amministrazione Penitenziaria.

Per il momento il Capo del Dipartimento Francesco Basentini, Magistrato in aspettativa, a seguito della mia denuncia, è sottoposto ad indagini preliminari per il reato di omissione d’atti d’ufficio ex Art. 328 cp in quanto Capo dell’Amministrazione e diretto Superiore Gerarchico del Gruppo Operativo Mobile della Polizia Penitenziaria che ha gestito la traduzione del detenuto Battisti, per non aver disposto le opportune cautele a tutela della dignità umana del detenuto traducendo, stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il Capo del Dap Basentini, come ho già scritto alla Procura di Roma, è stato sempre presente ai fatti – come dimostrano alcune foto in cui è perfettamente ripreso tra cui questa – peraltro non impedendo ai Ministri Salvini e Bonafede (ed altri soggetti) di fare foto e filmati al detenuto mentre veniva tradotto.

Nella denuncia, tra l’altro, ho chiesto all’Autorità Giudiziaria di accertare eventuali ulteriori responsabilità, penali e disciplinari, del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria valutando, in modo particolare, la condotta tenuta dal Responsabile del Nucleo e dal Capo Scorta.

Sulla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura della Repubblica di Roma, si dovranno pronunciare i Giudici del Tribunale dei Ministri di Roma.

Caso Battisti, il fascicolo contro Salvini e Bonafede aperto dopo la denuncia del radicale Quintieri


Sono stato io a denunciare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma i Ministri dell’Interno e della Giustizia Matteo Salvini ed Alfonso Bonafede, i Sottosegretari alla Giustizia Jacopo Morrone e Vittorio Ferraresi ed il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Francesco Basentini, per quanto accaduto all’arrivo del detenuto Cesare Battisti all’Aeroporto Militare di Roma Ciampino e poi durante la traduzione dello stesso. Lo sostiene Emilio Enzo Quintieri, già Consigliere Nazionale dei Radicali Italiani e candidato Garante Regionale dei Diritti dei Detenuti della Regione Calabria.

L’esposto, presentato il 17 gennaio scorso, nell’immediatezza dei fatti, e pervenuto alla Procura della Repubblica di Roma, il successivo 23 gennaio, ipotizzava i reati di abuso d’ufficio (per i Ministri dell’Interno e della Giustizia ed i Sottosegretari alla Giustizia) ed omissione d’atti d’ufficio (per il Capo dell’Amministrazione Penitenziaria) previsti e puniti dagli Articoli 323 e 328 del Codice Penale, in relazione a quanto stabilito dall’Art. 42 bis c. 1 e 4 dell’Ordinamento Penitenziario, dall’Art. 114 c. 6 bis del Codice di Procedura Penale, dall’Art. 45 c. 1 delle Regole Minime per il trattamento dei detenuti approvate dalle Nazioni Unite, dall’Art. 32 c. 1 delle Regole Penitenziarie Europee approvate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa e dell’Art. 73 c. 1 delle Regole sullo standard minimo per il trattamento penitenziario dei detenuti approvate dalle Nazioni Unite.

In occasione dell’arrivo dalla Bolivia dell’ex terrorista Cesare Battisti all’Aeroporto di Ciampino e poi durante la sua traduzione, il predetto è stato continuamente ripreso dai Ministri dell’Interno e della Giustizia e dai Sottosegretari alla Giustizia e le relative immagini-video sono state diffuse, condivise e pubblicate sui social network nonché sulle pagine ufficiali del Ministero della Giustizia e del Corpo di Polizia Penitenziaria, sottoponendolo al pubblico ludibrio, creandogli inutili disagi e sofferenze e violando la sua dignità umana – prosegue il radicale Quintieri.

L’Amministrazione Penitenziaria e, nella specie, il Capo del Dipartimento Francesco Basentini, primo responsabile del Gruppo Operativo Mobile della Polizia Penitenziaria, che è stato sempre presente sul posto, avrebbe dovuto adottare tutte le opportune cautele per la protezione del detenuto Battisti durante l’attività di traduzione, in ottemperanza agli obblighi imposti dalla Legge. Tali “cautele”, anche in considerazione della particolare posizione giuridica e penitenziaria nonché della caratura criminale del traducente, alla luce di quanto accaduto, non sono state disposte né risulta che sia stato impedito ai membri del Governo o ad altri soggetti di riprendere la persona traducente per evitare di essere esposte come un “trofeo di caccia” ed essere oggetto di gogna pubblica, assicurando un trattamento non contrario al senso di umanità ed evitando ogni violenza fisica e morale, nel rispetto di quanto stabilito dagli Artt. 27 c. 3 e 13 c. 4 della Costituzione nonché dell’Art. 1 c. 1 e 3 dell’Ordinamento Penitenziario e dalle altre norme internazionali vigenti. Vi erano obblighi precisi in capo all’Amministrazione Penitenziaria – conclude l’ex Consigliere Nazionale dei Radicali Italiani, in corsa per la carica di Garante Regionale dei Diritti dei Detenuti in Calabria – che sono stati disattesi, il che costituisce omissione d’atti d’ufficio. Anzi, al contrario, è stato completamente favorito e consentito ai membri del Governo (ed a chiunque altro fosse presente), di fare fotografie e filmati al detenuto, mentre era privato della libertà, di rivolgere insulti, creando pubblicità e disagi di notevole spessore.

Secondo quanto trapelato, la Procura della Repubblica di Roma, ha chiesto l’archiviazione del Procedimento Penale per assenza di dolo cioè l’elemento psicologico del reato, trasmettendo gli atti al Tribunale dei Ministri di Roma per la conseguente decisione.

Diciotti, “Salvare le vite in mare è un obbligo dello Stato”. Per il Tribunale dei Ministri, Salvini deve essere processato


Salvini deve essere processato. E’ la decisione del Tribunale dei Ministri di Catania in ordine al caso Diciotti, per il quale la Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, lo scorso 29 ottobre 2018 (e, poi, successivamente, il 26 novembre 2018), aveva avanzato richiesta di archiviazione del Procedimento Penale pendente contro il Senatore Matteo Salvini, Ministro dell’Interno, per il delitto di sequestro di persona aggravato in danno dei 177 migranti a bordo della Nave Militare Italiana “Umberto Diciotti”, per infondatezza della notizia di reato.

Secondo il Procuratore della Repubblica di Catania Carmelo Zuccaro, il ritardo nello sbarco dei migranti a bordo della Diciotti fu “giustificato dalla scelta politica, non sindacabile dal giudice penale per la separazione dei poteri, di chiedere in sede Europea la distribuzione dei migranti in un caso in cui, secondo la convenzione Sar internazionale, sarebbe spettato a Malta indicare il porto sicuro”.

Una tesi che però non ha convinto il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Catania composto dai Giudici Nicola La Mantia, Sandra Levanti e Paolo Corda che, con relazione deliberata il 7 dicembre 2018 e depositata il 22 gennaio 2019, ha restituito gli atti alla Procura della Repubblica, per l’avvio della procedura prevista dall’Art. 9 della Legge Costituzionale n. 1 del 1989, ai fini del rilascio dell’autorizzazione a procedere contro il Senatore della Repubblica Matteo Salvini, in ordine al reato previsto e punito dall’Art. 605 c. 1 e 2 n. 2 e 3 del Codice Penale “per avere nella sua qualità di Ministro dell’Interno, abusando dei suoi poteri, privato della libertà personale 177 migranti di varie nazionalità giunti al Porto di Catania a bordo dell’unità navale di soccorso “U. Diciotti” della Guardia Costiera Italiana alle ore 23,49 del 20 agosto 2018. In particolare, il Sen. Matteo Salvini, nella sua qualità di Ministro, violando le Convenzioni internazionali in materia di soccorso in mare e le correlate norme di attuazione nazionali (Convenzione SAR, Risoluzione MSC 167-78, Direttiva SOP 009/15), non consentendo senza giustificato motivo al competente Dipartimento per le Libertà Civili e per l’Immigrazione – costituente articolazione del Ministero dell’Interno – di esitare tempestivamente la richiesta di POS (place of safety) presentata formalmente da IMRCC (Italian Maritime Rescue Coordination Center) alle ore 22,30 del 17 agosto 2018, bloccava la procedura di sbarco dei migranti, così determinando consapevolmente l’illegittima privazione della libertà personale di questi ultimi, costretti a rimanere in condizioni psico-fisiche critiche a bordo della nave “U. Diciotti” ormeggiata nel Porto di Catania dalle ore 23,49 del 20 agosto e fino alla tarda serata del 25 agosto, momento in cui veniva autorizzato lo sbarco. Fatto aggravato dall’essere stato commesso da un Pubblico Ufficiale e con abuso dei poteri inerenti alle funzioni esercitate, nonchè per essere stato commesso anche in danno di soggetti minori di età. Fatto commesso in Catania, dal 20 al 25 agosto 2018″. 

Per il Tribunale dei Ministri di Catania, presieduto dal Giudice La Mantia, “l’obbligo di salvare la vita in mare costituisce un preciso dovere degli Stati e prevale su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell’immigrazione irregolare. Le Convenzioni internazionali in materia, cui l’Italia ha aderito, costituiscono un limite alla potestà legislativa dello Stato e, in base agli Artt. 10, 11 e 117 della Costituzione, non possono costituire oggetto di deroga da parte di valutazioni discrezionali dell’Autorità politica (“pacta sunt servanda”), assumendo un rango gerarchico superiore rispetto alla disciplina interna (l’Art. 117 Cost. prevede che la potestà legislativa è esercitata nel rispetto, tra l’altro, dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.).

Il Presidente del Senato della Repubblica Maria Elisabetta Alberti Casellati, ricevuti gli atti, provvederà a trasmetterli alla Giunta per le autorizzazioni a procedere che poi dovrà relazionare all’Assemblea, la quale entro due mesi potrà negare l’autorizzazione a procedere – nel caso in cui, a maggioranza assoluta, ritenga insindacabilmente che il Ministro dell’Interno indagato abbia agito «per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante» – o concederla.

I Radicali Italiani con il Segretario Nazionale On. Riccardo Magi, Deputato di + Europa con Emma Bonino, avevano ispezionato la Nave Militare Diciotti ed all’esito, il 23 agosto 2018, presentato un dettagliato esposto denuncia alla Procura della Repubblica di Catania, chiedendo di procedere a termini di Legge contro tutti i responsabili per l’indebito trattenimento dei migranti. Anche una delegazione del Garante Nazionale dei Diritti delle persone detenute o private della libertà personale si recò nel Porto di Catania sulla Nave Militare Diciotti e, successivamente, inviò due circostanziate informative alla Procura della Repubblica di Catania ed a quella di Agrigento.

Domanda di autorizzazione a procedere contro il Sen. Matteo Salvini (clicca per leggere)

Battisti e la “strana” espulsione diretta dalla Bolivia per mandarlo all’ergastolo in Italia


Cesare Battisti, ex terrorista dei Pac (Proletari Armati per il Comunismo), condannato in Italia all’ergastolo per quattro omicidi avvenuti tra il 1978 ed il 1979 dei quali si è detto sempre innocente, latitante, recentemente estradato dal Brasile su richiesta dell’Italia, viene catturato dall’Interpol italiana, brasiliana e boliviana a Santa Cruz de la Sierra, la città più popolosa della Bolivia. Anziché essere arrestato e consegnato al Brasile, per la successiva estradizione in Italia è stato subito consegnato direttamente all’Italia, previa espulsione amministrativa “decisiòn administrativa” ai sensi della Ley de Migraciòn n. 370/2013 per ingresso irregolare di cittadino straniero nel territorio nazionale “ingreso irregular de persona migrante extranjera al territorio nacional” che prevede l’immediato ritorno nel Paese d’origine “inmediato retorno al pais de origen” senza possibilità di presentare alcun ricorso “contra esta decisiòn non procede recurso ulterior alguno”.

Vediamo il perché è stata adottata questa “strana” procedura …

La Costituzione della Repubblica Federale del Brasile, all’Art. 5 c. 47 n. 2, prevede, fra le altre cose, che sono vietate pene “di carattere perpetuo”, come la pena dell’ergastolo, presente nell’ordinamento giuridico italiano. Proprio per tale motivo, negli anni passati, il Brasile, per concedere l’estradizione, aveva imposto all’Italia, la condizione di non applicare al Battisti, alcuna pena perpetua. Condizione poi ufficialmente accettata dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando.

Parimenti, la Costituzione dello Stato Plurinazionale della Bolivia, all’Art. 118 c. 2, prevede che “la màxima sanciòn penal serà de treinta anòs de privaciòn de libertad, sin decrecho a indulto” cioè che la massima sanzione penale può essere di 30 anni di privazione della libertà. Anche qui, dunque, nessuna “pena perpetua” come in Brasile. Per tale ragione, qualora il Battisti, fosse stato arrestato e presentato all’Autorità Giudiziaria della Bolivia, ai fini estradizionali, all’Italia sarebbe stata imposta la stessa condizione del Brasile. Cioè quella di non applicare l’ergastolo ma 30 anni di reclusione.

Il Governo italiano (e, soprattutto, i Ministri dell’Interno Matteo Salvini e della Giustizia Alfonso Bonafede), non vedeva l’ora di riavere il Battisti “in manette per fargli scontare l’ergastolo”, per cui bisognava evitare ulteriori perdite di tempo che avrebbero potuto comportare “problemi” per quanto riguarda la sua estradizione in Italia. In particolare, in Brasile, i difensori dell’ex terrorista, privi di ogni autorità in un altro Paese, avrebbero potuto studiare un nuovo ricorso e rischiare di bloccare nuovamente tutta la procedura. In Bolivia, invece, con la procedura di estradizione, ci sarebbero stati problemi con l’ergastolo. L’unica cosa da fare era quella di farlo espellere dalla Bolivia come un semplice clandestino, perché entrato irregolarmente sul loro territorio. In tal modo, il Battisti, “l’assassino comunista” arrivando direttamente dalla Bolivia, senza transitare per il Brasile, nel giro di qualche ora, poteva giungere in Italia per essere tradotto in un Istituto Penitenziario per espiare la pena dell’ergastolo, “fino all’ultimo dei suoi giorni”.

Eppure, nelle circostanze di tempo e di luogo, il Battisti, come detto, non era un semplice straniero irregolare da espellere ma un criminale latitante, estradato dal Brasile per essere consegnato all’Italia. Andava trattato in tutt’altra maniera e seguita tutt’altra procedura. Ma il Governo boliviano guidato dal Presidente Evo Morales, politicamente molto distante da quello brasiliano di Jair Bolsonaro, ha deciso di sbarazzarsi velocemente dell’ex terrorista italiano, non cercando – in alcun modo – di complicare la vicenda, rinsaldando i rapporti di “amicizia” e di “affari” col Brasile e con l’Italia.

Cesare Battisti, appena giunto all’aeroporto militare di Ciampino in Italia, è stato ricevuto ed esposto al pubblico come un “trofeo di guerra” dai Ministri dell’Interno e della Giustizia Salvini e Bonafede, soprattutto a mezzo Social Network in diretta Facebook . Successivamente è stato preso in consegna dal Gruppo Operativo Mobile del Corpo della Polizia Penitenziaria che, unitamente alle altre Forze di Polizia, dopo una breve sosta presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia, “per ragioni di sicurezza”, sostiene il Ministro Bonafede, lo ha tradotto in Sardegna presso la Casa Circondariale di Oristano nella Sezione As2, un Reparto dell’Alta Sicurezza destinato ai detenuti condannati per terrorismo. Al Battisti, più volte definito dal Ministro Salvini “vigliacco infame assassino comunista” è stato applicato l’ergastolo con l’isolamento diurno per 6 mesi.

Sentenza Cedu sul regime 41 bis al boss Provenzano, giusta severità sì ma disumanità mai


La notizia è di quelle che di primo acchito fanno arricciare il pelo. L’Italia condannata a Strasburgo per il regime di massima sicurezza inflitto a uni dei più spietati boss mafiosi, Bernardo Provenzano… come può essere? E giù immediati commenti, irritati e sprezzanti per il nuovo colpo basso inferto al nostro Paese da un’Europa, stavolta addirittura connivente o succube di “cosa nostra”.

Forse, è il caso di fare un po’ di chiarezza. Per cominciare, la Corte europea dei diritti umani, che ha emesso la sentenza sotto accusa, non c’entra nulla con l’Unione Europea dei 28, ma è un organo di quel Consiglio d’Europa, che riunisce un numero maggiore di Stati e che trova le sue radici nei primi anni del secondo dopoguerra novecentesco.

È un tribunale di cui, nelle cause che coinvolgono l’Italia, fa parte anche un giudice italiano; come tutti i giudici può essere legittimamente criticato e lo è stato, anche su queste colonne, a esempio per certe discutibili espansioni del “diritto alla vita privata” a detrimento di altri diritti e princìpi fondamentali; ma non merita le rozze definizioni, che si sono sentite in queste ore anche da alcuni nostri ministri, come “inutile baraccone” (Salvini) o come insieme di persone “che non sanno di cosa parlano” (Di Maio). In secondo luogo, quella sentenza – pronunciata all’unanimità dalla sezione della Corte cui la causa era stata affidata – non mette affatto in discussione, sotto alcun aspetto, il regime del 41bis.

Lo ha fatto, la Corte europea, in altre occasioni, sotto aspetti più o meno marginali (e lo ha fatto anche la nostra Corte costituzionale), senza peraltro mai negare il diritto degli Stati, e in particolare dello Stato italiano, di adottare strumenti, anche duri come questo, per la difesa dalle più pericolose insidie di una criminalità organizzata priva di scrupoli e di umanità. Stavolta non si è neppure spinta a tanto.

Si è limitata a censurare il fatto che negli ultimi mesi della sua vita il boss di Corleone fosse stato tenuto in condizioni restrittive non più giustificate dal suo stato di salute fisica e psichica avendo perso finanche le più essenziali facoltà cognitive; e ha giudicato che ciò comportasse un trattamento inumano e degradante in contrasto con l’articolo 3 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo, stipulata a Roma nel 1950; contemporaneamente la sentenza ha respinto le richieste dei familiari di Zu Binnu, di estendere la condanna agli anni di detenzione precedentemente trascorsi da lui in carcere.

Si potrà discutere se, di fatto, le premesse circa le condizioni di salute della persona fossero proprio quelle; e verosimilmente ed ineccepibilmente lo potrà fare il Governo italiano contestando il verdetto davanti a quello che nell’organigramma di Strasburgo può essere considerato una sorta di organo d’appello: la Grand Chambre (la “Grande Camera”).

Ma se si grida oggi che “il 41bis non si tocca” si sbaglia obiettivo. Ciò che, in realtà, d’importante la Corte europea ci ricorda con questa sentenza è un’altra esigenza, tanto più opportunamente quanto essa torna a essere oscurata nell’imbarbarimento di questi tempi.

Ed è che neppure al peggiore dei delinquenti, una volta privato dalla natura della possibilità di nuocere, si devono infliggere sofferenze ingiustificate: ne va del senso di umanità e del riconoscimento della dignità di ogni essere umano in quanto tale. Pensare e agire altrimenti non è giustizia e non è nemmeno il modo più efficace per fare guerra alla mafia; è soltanto cedere alla logica della vendetta. E irridere chi la pensa diversamente è una vergogna.

Mario Chiavario

Avvenire, 26 ottobre 2018