La pena dell’ergastolo, le riflessioni di un Giudice della Corte di Assise di Appello di Catanzaro


Grazie al Dott. Fabrizio Cosentino, Consigliere della Corte di Assise di Appello di Catanzaro, per tutto quel che oggi ha scritto nel suo elaborato “Origine e giustificazione della pena dell’ergastolo”, contro la pena dell’ergastolo e di quella accessoria dell’isolamento diurno, nonché sulle recenti riforme del legislatore ed in particolare sul divieto di giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena perpetua, per il quale sono stati già promossi diversi incidenti di costituzionalità, pendenti davanti al Giudice delle Leggi.

«Oggi la pena dell’ergastolo è ancora presente nell’ordinamento italiano, anzi, in qualche modo è stata rivalutata e rafforzata, con le ipotesi di c.d. ergastolo ostativo, nonostante alcuni ordinamenti, pur espressione di società meno evolute della nostra dal punto di vista economico, ne richiedano la disapplicazione (lo ricorda la vicenda del terrorista Battisti, estradato dal Brasile, con il patto che l’ergastolo venga commutato in anni trenta di reclusione). Contro l’ergastolo militano, anzitutto, le stesse ragioni fatte valere contro la pena di morte. Non è sanzione che abbia maggior efficacia deterrente, rispetto ad una condanna a trenta anni di reclusione. È una sanzione priva di umanità, perché preclude al reo ogni speranza di redenzione e lo condanna ad una sorta di damnatio memoriae.

È una sanzione contraria al principio costituzionale dell’emenda, perché non si prevede, a priori, un preciso programma riabilitativo, mentre le pene devono per necessità costituzionale – e già in partenza – tendere alla rieducazione del condannato. È sin troppo palese che non esiste una rieducazione fine a sé stessa, dovendo necessariamente conseguire all’avvenuta risocializzazione un risultato pratico. L’odierna totale chiusura di fronte alla c.d. “grande criminalità” è in linea teorica ingiustificata, nella misura in cui concede al reo di crimini organizzati la sola alternativa della collaborazione, concetto che non combacia necessariamente con quello di pentimento. È una sanzione contraria alla Convenzione sui diritti dell’uomo, perché in contrasto con l’art. 3 del trattato («nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o a trattamenti inumani o degradanti»).

Sebbene sia sempre possibile riparare il danno di eventuali – neanche tanto infrequenti – errori giudiziari, l’ergastolo segregativo rende particolarmente doloroso riparare la ferita, spesso ad una intera vita di reclusione, attraverso il mero risarcimento pecuniario. Vale in buona misura anche per l’ergastolo l’osservazione secondo cui l’esecuzione della pena, «est irrévocable et peut etre infligée à un innocent». Per queste ragioni, si può dire che la sanzione dell’ergastolo condivide con la pena di morte l’accusa di rappresentare una pena crudele, inumana, degradante e che viola il diritto alla vita.»

Spoleto, Illegittime le restrizioni per i detenuti 41 bis sui prodotti acquistabili al sopravvitto e sugli orari per cucinare


Lo scorso 9 maggio 2017 il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, Fabio Gianfilippi, con Ordinanza n. 772/2017, sollevava questione di legittimità costituzionale dell’Art. 41 bis c. 2 quater lett. f) O.P. nella parte in cui prevedeva l’assoluto divieto di cuocere i cibi per le persone detenute sottoposte al regime detentivo speciale per contrasto con gli Artt. 3 e 27 della Costituzione. Il 26 settembre 2018 la Corte Costituzionale (Presidente Giorgio Lattanzi, Redattore Nicolò Zanon), con Sentenza n. 186/2018, ha ritenuto fondata la questione sollevata dal Magistrato di Sorveglianza di Spoleto e, per l’effetto, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’Art. 41 bis c. 2 quater lett. f) O.P. Il 18 ottobre 2018 il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale, emana una Circolare, che modifica quella del 2 ottobre 2017, con la quale consente l’acquisto di un numero limitato di generi alimentari da cuocere, acquistabili al sopravvitto, affidando il compito alle Direzioni degli Istituti Penitenziari, di regolamentare il tempo in cui sarà consentito ai detenuti sottoposti al regime ex Art. 41 bis O.P. di cucinare, secondo due fasce orarie, una per il pranzo ed una per la cena, per preservare la salubrità degli ambienti, la salvaguardia dell’ordinata convivenza, il rispetto del lavoro del personale e non condizionare i tempi previsti per le attività trattamentali. Subito dopo, la Direzione della Casa di Reclusione di Spoleto (come tutti gli altri Istituti Penitenziari dotati di Sezioni 41 bis O.P.), ha adottato apposito ordine di servizio con il quale ha stabilito che le fasce orarie per cucinare siano: 11,00-14,00 per il pranzo e 16,30-19,00 per la cena.

Il 13 aprile 2019, Vincenzo Bonaddio, un detenuto calabrese ristretto nella Casa di Reclusione di Spoleto e sottoposto al regime speciale ex Art. 41 bis O.P., difeso dall’Avvocato Carmine Curatolo del Foro di Paola, ha proposto reclamo giurisdizionale ex Art. 35 bis e 69 c. 6 lett. b) O.P. al Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, lamentandosi delle limitazioni di cuocere i cibi al di fuori delle fasce orarie (11,00-14,00 e 16,30-19,00) e negli acquisti di generi alimentari al sopravvitto, suscettibili di cottura, disposte dall’Amministrazione Penitenziaria.

Il 1 luglio 2019, al termine dell’udienza, il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, Grazia Manganaro, con Ordinanza n. 1577/2019, ha ritenuto fondato il reclamo e, per l’effetto, lo ha accolto ordinando al Direttore della Casa di Reclusione di Spoleto di emettere nuovo ordine di servizio nel quale, disapplicate sul punto le circolari ministeriali contrastanti, sia consentito al detenuto reclamante di acquistare dal sopravvitto gli stessi cibi acquistabili presso le altre Sezioni dell’Istituto Penitenziario, e gli sia consentito di cucinarli senza previsione di fasce orarie particolari ad eccezione del limite già previsto della restituzione degli oggetti alle ore 20,00 e sino alle ore 7,00 di ogni giorno, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento con obbligo di informare il Magistrato di Sorveglianza dell’avvenuta ottemperanza.

Nel provvedimento, veniva precisato che la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 186/2018 aveva stabilito che la materia relativa alla limitazione della cottura dei cibi era tout court considerata al di fuori delle finalità proprie del regime differenziato, notoriamente volto ad impedire collegamenti del detenuto con posizioni di vertice in una consorteria criminale con i sodali ristretti o in libertà. Pertanto, occorreva garantire che i detenuti in regime differenziato siano sotto questo profilo particolare, assimilati in tutto ai detenuti delle Sezioni comuni e alta sicurezza. Non trovava alcuna giustificazione l’elenco dei generi alimentari da cuocersi acquistabili al sopravvitto più ristretto rispetto a quello in uso nelle Sezioni ordinarie perché discriminatorio e, allo stesso modo, essendo già prevista una fascia oraria delimitata nell’ambito della quale i ristretti in 41 bis sono dotati di strumenti per cucinare (7,00-20,00), dovendo poi restituirli, ulteriori fasce orarie prestabilite, non contemplate per i detenuti ristretti nelle Sezioni comuni o alta sicurezza dell’Istituto Penitenziario, si appalesavano analogamente discriminatorie (oltre a determinare proprio i pericoli che l’Amministrazione intenderebbe evitare in quanto i medesimi orari si sovrappongono, in tutto o in parte, con le pur limitate attività trattamentali svolte: ore all’aperto, colloquio mensile coi familiari, orari per effettuare la doccia, santa messa, di fatto limitando ulteriormente il tempo per cucinare i cibi). Inoltre, nessun problema vi era per quanto riguarda la salubrità degli ambienti, posto che i detenuti dispongono di stanze singole dotate di finestra e non disturbano, con eventuali odori o rumori, altri compagni, come invece ben può accadere, senza che perciò siano limitati i tempi in cui è possibile cucinare, in una Sezione ordinaria con stanza multipla. Per la stessa ragione, l’assenza di ulteriori fasce orarie, non sembra comportare un particolare aggravio delle attività di controllo sulla sicurezza, che si appuntano peculiarmente nella quotidiana restituzione degli oggetti atti a cucinare alle 20,00 e nella riconsegna alle 7,00 del mattino.

Come avviene sempre in questi casi, trattandosi di Ordinanza favorevole al detenuto, il Dipartimento l’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, ha provveduto immediatamente ad impugnarla senza darvi esecuzione (nonostante il reclamo non produca alcun effetto sospensivo ex Artt. 35 bis O.P. e 666 c.p.p.), proponendo reclamo innanzi al Tribunale di Sorveglianza di Perugia. L’11 giugno 2020, al termine dell’udienza, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, Presidente ed Estensore Nicla Flavia Restivo, con Ordinanza n. 712/2020, pronunciandosi sul reclamo proposto dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, sulle conformi conclusioni della Procura Generale della Repubblica di Perugia, lo ha ritenuto infondato ed immeritevole di accoglimento e, per l’effetto, rigettato, confermando integralmente l’Ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto.

Probabilmente, anzi sicuramente, anche il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Perugia non verrà eseguito e sarà impugnato dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, con ricorso presso la Corte di Cassazione.

Emilio Enzo Quintieri

Carceri, illegittimo il termine di 24 ore per impugnare il rigetto del permesso premio. Reclamo consentito entro 15 giorni


Un termine di sole 24 ore per presentare reclamo contro il provvedimento sui permessi premio lede il diritto di difesa del detenuto e rappresenta un indebito ostacolo alla funzione rieducativa della pena, alla quale i permessi premio sono funzionali.

Lo ha affermato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 113/2020, depositata oggi (Presidente Marta Cartabia, Relatore Francesco Viganò), accogliendo la questione di legittimità costituzionale dell’Art. 30 bis comma 3, in relazione al successivo Art. 30 ter comma 7 dell’Ordinamento Penitenziario, per violazione degli Artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione, sollevata dalla Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, con Ordinanza del 13 novembre 2019, nella parte in cui prevedeva che il termine per proporre reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza in tema di permesso premio era pari a 24 ore, analogamente a quanto previsto per il reclamo contro i provvedimenti sui permessi di necessità previsti dall’Art. 30 dell’Ordinamento Penitenziario, legati a situazioni di imminente pericolo di vita di familiari o altri gravi eventi eccezionali, sebbene fossero diversi i presupposti e le finalità.

L’eccessiva brevità del termine era già stata portata all’esame della Consulta che, con la sentenza n. 235 del 1996, aveva rilevato l’irragionevolezza dell’identico termine per il reclamo contro due diversi tipi di permesso e tuttavia aveva ritenuto di fermarsi all’inammissibilità delle questioni prospettate, non riuscendo a rintracciare nell’ordinamento una soluzione costituzionalmente obbligata che potesse porre direttamente rimedio alla, pur riscontrata, eccessiva brevità del termine in esame.

In quell’occasione il Giudice delle Leggi aveva però invitato il legislatore a «provvedere, quanto più rapidamente, alla fissazione di un nuovo termine che contemperi la tutela del diritto di difesa con le esigenze di speditezza della procedura». Esaminando nuovamente la questione a distanza di ventiquattro anni da quel monito, rimasto inascoltato, la Corte ha ribadito la contrarietà alla Costituzione di un termine così breve, che rende assai difficile al detenuto far valere efficacemente le proprie ragioni, anche per l’oggettiva difficoltà di ottenere in così poco tempo l’assistenza tecnica di un difensore; e ha individuato nella disciplina generale del reclamo contro le decisioni del Magistrato di Sorveglianza, introdotta dal legislatore nel 2013, un preciso punto di riferimento per eliminare il vulnus riscontrato. Questa disciplina, costituita dall’Art. 35 bis comma 4 dell’Ordinamento Penitenziario, prevede oggi un termine di 15 giorni per il reclamo al Tribunale di Sorveglianza, che la Corte Costituzionale ha pertanto esteso anche al reclamo contro i provvedimenti concernenti i permessi premio proposti da parte del detenuto o del Pubblico Ministero. Resta ferma, ha precisato la Corte, la possibilità per il legislatore di individuare – nel rispetto dei principi costituzionali sopra richiamati – un altro termine, se ritenuto più congruo, per lo specifico reclamo in esame.

La Corte Costituzionale ha quindi dichiarato costituzionalmente illegittimo l’Art. 30 ter comma 7 dell’Ordinamento Penitenziario nella parte in cui prevede, mediante rinvio al precedente Art. 30 bis, che il provvedimento relativo ai permessi premio, è soggetto a reclamo al Tribunale di Sorveglianza entro 24 ore dalla sua comunicazione, anziché prevedere a tal fine il termine di 15 giorni.

Corte Costituzionale – Sentenza n. 113 del 2020 (clicca per leggere)

E’ illegittimo il divieto di scambio di oggetti di modico valore tra detenuti dello stesso gruppo di socialità al 41 bis


Cade il divieto assoluto di scambio di oggetti di modico valore, come generi alimentari o per l’igiene personale e della cella, per i detenuti sottoposti al regime del 41 bis appartenenti allo stesso “gruppo di socialità”. Il divieto legislativo, comprensibile tra detenuti assegnati a gruppi di socialità diversi, risulta invece irragionevole se esteso in modo indiscriminato anche ai componenti del medesimo gruppo. Resta fermo che l’Amministrazione Penitenziaria potrà disciplinare le modalità degli scambi nonché predeterminare eventuali limitazioni in determinati e peculiari casi, che saranno eventualmente vagliate dal magistrato di sorveglianza.

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale (Cartabia, Presidente, Zanon, Relatore) con la Sentenza n. 97 depositata oggi 22 maggio 2020, con la quale – in accoglimento delle questioni sollevate dalla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione con due Ordinanze di analogo tenore – ha dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli Artt. 3 e 27 comma 3 della Costituzione della Repubblica il divieto legislativo di scambiare oggetti tra detenuti sottoposti al regime dell’articolo 41 bis dell’Ordinamento Penitenziario appartenenti al medesimo “gruppo di socialità”.

Formati al massimo da quattro detenuti, in applicazione di una complessa serie di criteri, i gruppi di socialità servono a conciliare due esigenze potenzialmente contrapposte: da una parte, evitare che i detenuti più pericolosi possano mantenere vivi i propri collegamenti con i membri delle organizzazioni criminali di riferimento, sia reclusi in carcere che liberi (finalità essenziale del regime detentivo speciale), e, dall’altra, garantire anche a questi detenuti occasioni minimali di socialità.

La sentenza ricorda che gli appartenenti al medesimo gruppo di socialità trascorrono insieme alcune ore della giornata dentro il carcere e tra loro possono ovviamente comunicare, verbalmente e con gesti. Hanno così svariate occasioni di scambiare messaggi, non necessariamente ascoltati o conosciuti dalle autorità penitenziarie. Pertanto, la Corte ha rilevato che, se è ben comprensibile prevedere il divieto di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti assegnati a gruppi di socialità diversi, risulta invece irragionevole l’estensione indiscriminata del divieto anche ai componenti del medesimo gruppo. I quali, potendo già agevolmente comunicare in varie occasioni, non hanno di regola la necessità di ricorrere a forme nascoste o criptiche di comunicazione, come lo scambio di oggetti cui sia assegnato convenzionalmente un certo significato, da trasmettere successivamente all’esterno attraverso i colloqui con i familiari.

Così, da una parte, il divieto non serve ad accrescere le esigenze di sicurezza pubblica, dall’altra, impedisce una sia pur minima modalità di socializzazione: finisce anzi per presentarsi come regola irragionevole, in contrasto con l’Art. 3 della Costituzione, e inutilmente afflittiva, in contrasto con l’Art. 27 comma 3 della Costituzione.

Tra l’altro, forme unidirezionali di scambio di oggetti, sempre in favore di singoli detenuti, idonee a segnalare simbolicamente la loro posizione di supremazia all’interno del gruppo, ben possono essere impedite con l’applicazione delle ordinarie regole carcerarie e condurre alla tempestiva modifica della composizione del gruppo di socialità. La Corte ha precisato, infine, che a risultare costituzionalmente illegittimo, per le ragioni illustrate, è l’applicazione necessaria ex lege del divieto. Anche dopo la presente sentenza, dunque, l’Amministrazione Penitenziaria potrà disciplinare le modalità degli scambi tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo nonché predeterminare le condizioni per introdurre eventuali limitazioni in determinati e peculiari casi. L’applicazione di queste limitazioni dovrà così risultare giustificata da precise esigenze, espressamente motivate, e sotto questi profili potrà essere eventualmente controllata, in relazione al caso concreto, dal magistrato di sorveglianza.

Corte Costituzionale – Sentenza n. 97 del 2020 (clicca per scaricare)

Divieto di scambio di oggetti tra detenuti al regime 41 bis, domani deciderà la Corte Costituzionale


Domani la Corte Costituzionale (Marta Cartabia Presidente – Nicolò Zanon, Relatore)  esaminerà le questioni di legittimità costituzionale dell’Articolo 41 bis comma 2 quater lett. f) dell’Ordinamento Penitenziario per contrasto con gli Articoli 3 e 27 della Costituzione della Repubblica sollevate dalla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione (Adriano Iasillo Presidente – Carlo Renoldi Relatore) con le Ordinanze n. 222 e 223 del 23 ottobre 2019. Le questioni sollevate passeranno direttamente in decisione in Camera di Consiglio, senza alcuna discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi della lettera c), punto 1, del Decreto del Presidente della Corte Costituzionale del 20 aprile 2020. La Corte di Cassazione, con due Ordinanze di analogo tenore, ha sollevato, in riferimento agli Articoli 3 e 27 della Costituzione, questioni di legittimità dell’Articolo 41 bis comma 2 quater, lett. f) dell’Ordinamento Penitenziario, nella parte in cui prevede che siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di scambiare oggetti per i detenuti in regime detentivo speciale appartenenti al medesimo gruppo di socialità.

La Corte rimettente, anzitutto, ricorda che la disposizione censurata prevede, testualmente, l’adozione di «tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata l’assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi». Il Giudice rimettente ricorda, poi, l’interpretazione di tale disposizione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui deve ritenersi, soprattutto in considerazione dell’inserimento del segno di interpunzione della virgola fra le parole “socialità” e “scambiare”, che le varie proposizioni riferite a comportamenti dei detenuti, in ordine ai quali va perseguita la “assoluta impossibilità” di realizzazione, siano costituiti, per un verso, dalla comunicazione fra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità e, per altro verso, dallo scambio di oggetti e dalla cottura di cibi.

Ciò posto, il rimettente, affermando di condividere tale interpretazione, ritiene che il divieto di scambio di oggetti tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità determinerebbe, in violazione dell’Articolo 3 della Costituzione, una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai detenuti in regime ordinario. Tale divieto, soggiunge il rimettente a supporto della sua tesi, avrebbe esclusivamente portata afflittiva, non potendo ritenersi funzionale a rescindere i collegamenti ancora attuali sia tra i detenuti che appartengano a determinate organizzazioni criminali, sia tra gli stessi e gli altri componenti del sodalizio che si trovano in libertà. Proprio la comune appartenenza al medesimo gruppo di socialità, infatti, secondo il Giudice, consentirebbe a monte lo scambio di qualunque contenuto informativo. Ad avviso del rimettente il divieto di scambio di oggetti tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità sarebbe in contrasto anche con il principio della finalità rieducativa della pena, enunciato dall’Articolo 27, comma 3, della Costituzione, in quanto impedirebbe anche quelle forme “minime” di socialità che si estrinsecano nello scambio di oggetti di scarso valore e di immediata utilità o di generi alimentari tra persone che si frequentano “senza filtri” ogni giorno e in una prospettiva di normalità di rapporti interpersonali.

Negli anni passati, il Giudice delle Leggi, con sentenza n. 186 del 2018 (Giorgio Lattanzi, Presidente – Nicolò Zanon, Relatore) ha ritenuto fondata analoga questione di legittimità costituzionale dell’Articolo 41 bis comma 2 quater, lettera f) dell’Ordinamento Penitenziario sollevata dal Magistrato di Sorveglianza di Spoleto Fabio Gianfilippi, dichiarandone la illegittimità costituzionale nella parte in cui prevedeva, in via generale ed astratta, il divieto di cottura dei cibi, in quanto privo di ragionevole giustificazione alla luce degli obiettivi cui tendono le misure restrittive autorizzate dalla normativa in questione. Per tale ragione, molto probabilmente, la Corte Costituzionale, dichiarerà fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di Cassazione, poiché il divieto di scambio di oggetti tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità, appare assolutamente ingiustificato ed inutile oltre ad essere meramente ed ulteriormente afflittivo e quindi non funzionale alle finalità proprie del regime detentivo speciale, notoriamente volto ad impedire collegamenti dei detenuti con posizione di vertice in una consorteria criminale con i sodali ristretti o in libertà.

Corte Costituzionale: il Magistrato di Sorveglianza può concedere la semilibertà in via provvisoria per pene fino a 4 anni


Il Magistrato di Sorveglianza può applicare, in via provvisoria, la misura della semilibertà al condannato a una pena detentiva non superiore a quattro anni, senza dover aspettare la decisione definitiva del Tribunale di Sorveglianza. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale presieduta da Marta Cartabia nella sentenza n. 74/2020 (redattore Francesco Viganò), depositata oggi, con la quale è stata ritenuta fondata una questione di legittimità costituzionale dell’Art. 50 comma 6 dell’Ordinamento Penitenziario «nella parte in cui prevede che il Magistrato di sorveglianza può applicare in via provvisoria la semilibertà solo in caso di pena detentiva non superiore a sei mesi» per violazione degli Artt. 3 comma 1 e 27 comma 3 della Costituzione, sollevata dal Magistrato di Sorveglianza di Avellino con Ordinanza del 12 marzo 2019.

La Corte ha osservato che la vigente legge sull’Ordinamento Penitenziario già consente al Magistrato di Sorveglianza di concedere in via provvisoria la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale al condannato che debba espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni. È allora irragionevole non consentirgli anche di anticipare la concessione della meno favorevole misura alternativa della semilibertà, quando il percorso rieducativo compiuto dal condannato non giustifichi ancora la sua completa uscita dal carcere, ma già consenta di ammetterlo a trascorrere parte della giornata fuori dall’Istituto Penitenziario. La necessità di attendere la decisione del Tribunale di Sorveglianza potrebbe infatti arrecare un grave pregiudizio al percorso rieducativo del condannato, soprattutto quando la sua istanza sia motivata da un’offerta di lavoro all’esterno del carcere, che normalmente ha una durata limitata nel tempo.

Per queste ragioni, la Corte Costituzionale, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’Art. 50 comma 6 dell’Ordinamento Penitenziario, nella parte in cui non consente al Magistrato di Sorveglianza di applicare in via provvisoria la semilibertà, ai sensi dell’Art. 47 comma 4 dell’Ordinamento Penitenziario, in quanto compatibile, anche nell’ipotesi prevista dal terzo periodo del comma 2 dello stesso Art. 50 (e dunque quando la pena detentiva da espiare sia superiore a 6 mesi, ma non a 4 anni).

Corte Costituzionale, Sentenza n. 74 del 2020 (clicca per leggere)

Fiandaca: la riforma Bonafede cancella la prescrizione, un istituto giuridico di grande civiltà


Perché la riforma Bonafede cancella un istituto di grande civiltà. Rischio pastrocchio con i “correttivi” del Pd. Specie nell’ottica di un anziano professore di diritto penale, l’attuale conflitto politico sulla prescrizione appare sorprendente e al tempo stesso molto preoccupante.

Siamo arrivati al punto, nel nostro paese, di rischiare di stravolgere un istituto giuridico di grande civiltà perché il movimento pentastellato, in nome di presunte sue ragioni identitarie, pretende di imporne una riforma ispirata a un punitivismo smodato?

Oltretutto, questa ossessione punitiva appare politicamente opportunistica in quanto strumentalizza, per lucrare consensi elettorali, pulsioni emotive di punizione alimentate da sentimenti collettivi di paura, rabbia, frustrazione, indignazione, invidia sociale, rancore, risentimento e rivalsa diffusi in periodi di crisi e insicurezza come quello in cui viviamo.

Che l’idea grillina di bloccare in via definitiva la prescrizione dopo la sentenza di primo grado nasca, in fondo, da un avallo politico del bisogno emotivo di rendere imprescrittibile ogni illecito penale – come a volere “eternare” la riprovevolezza e la castigabilità degli autori di reato additati quali nemici del popolo – è una ipotesi esplicativa tutt’altro che azzardata o peregrina.

Come studi di filosofia e psicologia della punizione da tempo mettono in evidenza, infatti, il diritto penale e la punizione coinvolgono (anche a livello inconscio) meccanismi psichici profondi, canalizzando in forma istituzionalizzata tendenze aggressivo-ritorsive insite negli atteggiamenti punitivi declinati in chiave prevalentemente retributiva.

Se così è, fa benissimo ora il Pd a cercare di porre argine al fanatismo repressivo dei Cinque stelle. Ma, stando alle cronache giornalistiche di questi giorni, le linee ispiratrici della proposta dem non risultano ancora chiare. E incombe per di più il rischio che, nel tentativo di trovare una soluzione di compromesso col mantenimento del blocco della prescrizione così come voluto da Bonafede, ne esca fuori alla fine un complessivo pastrocchio.

Affrontare in un articolo di giornale complicate questioni tecnico-giuridiche non è, certo, possibile. Anche limitandosi all’essenziale, non si può peraltro prescindere da una premessa e da qualche rilievo di massima. Cominciando dalla premessa, va ricordato che l’istituto della prescrizione deve la sua genesi alla presa d’atto che la repressione dei reati non può costituire un obiettivo prioritario a ogni costo.

Piuttosto, sono in gioco rilevanti interessi ed esigenze concorrenti, che vengono appunto in rilievo per effetto del decorrere del tempo rispetto al reato commesso, e che vanno perciò bilanciati con l’interesse a punire. Beninteso, si tratta di preoccupazioni concorrenti che si collocano a monte del problema dell’efficiente funzionamento della macchina giudiziaria e dei tempi del processo, che occorrerebbe accorciare perché spesso in Italia troppo lunghi.

Anche se il dibattito corrente si concentra soprattutto sulle lungaggini del processo, non bisognerebbe infatti trascurare che le ragioni “classiche” della prescrizione hanno in primo luogo a che fare col diritto penale sostanziale e con gli stessi fini della pena, come ha sinora più volte riconosciuto pure la Corte costituzionale.

Il punto essenziale è questo: a misura che aumenta la distanza temporale tra il reato commesso e il momento in cui interviene la condanna, decresce la necessità pratica di punire dal duplice punto di vista della prevenzione generale e della prevenzione speciale. Ciò sia perché col passare degli anni sfuma l’allarme sociale, e viene meno il pericolo che altri siano per suggestione imitativa indotti a compiere delitti simili; sia perché col trascorrere del tempo il reo può essere diventato un’altra persona, può essersi spontaneamente ravveduto, per cui non avrebbe più senso e scopo applicargli una pena in chiave rieducativa. Si aggiunga inoltre, da un punto di vista probatorio, che quanto più un caso è lontano nel tempo, tanto più difficile ne risulta la prova nell’ambito del processo.

Questi fondamenti classici della prescrizione sono divenuti, ormai, obsoleti a causa di un riemergente retribuzionismo intransigente e rabbioso, per cui la maggioranza dei cittadini oggi esige che tutti i reati (dai più gravi ai più lievi) vengano perseguiti e sanzionati “senza se e senza ma”?

Certo è che i suddetti fondamenti stanno alla base anche del modello di disciplina della prescrizione così come previsto in origine nel nostro codice penale, e come poi riveduto (in maniera, peraltro, non poco discutibile) con la riforma Cirielli del 2005. Si tratta, invero, di un modello che riflette esigenze repressive modulate sulla differente gravità dei reati, per cui i termini prescrizionali dipendono dalle soglie di pena legislativamente riferite alle diverse figure criminose. (E va esplicitato che esso non viene abrogato dalla riforma Bonafede, che piuttosto vi si sovrappone dall’esterno con effetti – come vedremo tra poco – distorsivi).

È vero che, in anni più recenti, sono andate affiorando preoccupazioni ancorate soprattutto al principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), con un tendenziale spostamento dell’attenzione riformatrice sul terreno processuale. Privilegiato soprattutto dai processualisti e dal mondo della prassi giudiziaria, questo tipo di approccio ha ispirato la riforma Orlando del 2017 nella parte in cui questa ha previsto tempi massimi di sospensione della prescrizione in rapporto a distinte fasi processuali (nella misura di tre anni complessivi nel periodo intercorrente tra la sentenza di primo grado e quelle dei due gradi successivi).

La riforma Bonafede approvata quest’anno, che ha invece stabilito il blocco definitivo della prescrizione dopo la sentenza di primo grado e che è destinata a entrare il vigore il 1° gennaio 2020 (quindi tra meno di un mese), è stata in realtà concepita così affrettatamente, da non lasciare tempo sufficiente per verificare i concreti effetti della ancora recente riforma Orlando. Questo non è certo un modo di legiferare razionale e responsabile. Ma l’obiezione principale è di merito più che di metodo, e fa leva sulle implicazioni gravemente distorsive del sistema penale che la concreta entrata in vigore del blocco recherebbe con sé.

Come si è infatti già rilevato in sede specialistica (alludo, in particolare, ad acuti commenti critici di Domenico Pulitanò), la eguale imprescrittibilità di reati eterogenei rispetto ai quali l’art. 157 del codice penale (destinato comunque a restare invariato) continuerebbe in linea di principio a prevedere, in ragione del corrispondente livello di gravità, tempi di prescrizione differenziati, porrebbe serissimi problemi di compatibilità costituzionale: innanzitutto, col principio di eguaglianza-ragionevolezza; e, in secondo luogo, col principio di rieducazione nelle ipotesi di condanne a parecchi anni di distanza dal reato commesso (problemi di compatibilità che sfocerebbero in ricorsi alla Corte costituzionale nei casi concreti di sentenze divenute, appunto, definitive dopo la scadenza del termine di prescrizione previsto in astratto dal diritto penale sostanziale).

Bene dunque hanno fatto le Camere penali a lanciare un allarmato appello pubblico del seguente tenore: “Il penale perpetuo, che si appresta ad entrare in vigore, appiattisce indiscriminatamente la misura del tempo dell’oblio, uniformando dopo il primo grado tanto i delitti più gravi, quanto le più bagatellari delle contravvenzioni”.

Le proposte correttive del Pd si preoccupano di rimediare in qualche modo alla irrazionalità costituzionalmente sindacabile di un tale indiscriminato appiattimento? Si legge sulla stampa che i dem intenderebbero conciliare il blocco della prescrizione voluto da Bonafede con nuove soluzioni normative finalizzate ad accorciare i tempi del processo. Ma in quali forme si pensa di potere tecnicamente tradurre questo compromesso?

Può essere ragionevole perseguire compromessi funzionali alla tenuta di questo traballante governo. Ma, se il contrasto sulla prescrizione non giustifica forse una crisi governativa, è pur vero che la complessità e la rilevanza anche costituzionale del tema non vanno sottovalutate. Il modo di affrontarlo incide infatti in ogni caso, e in misura assai rilevante, sulle libertà, i diritti e financo le prospettive esistenziali dei cittadini in carne e ossa.

Giovanni Fiandaca – Professore di Diritto Penale presso l’Università di Palermo

Il Foglio, 12 dicembre 2019

Flick: Per la Consulta la pena non è vendetta. Si deve perseguire il reato non il nemico, mafioso o corrotto che sia


Intervista a Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte costituzionale. “La decisione che ha reso non assoluto il vincolo della collaborazione perché il detenuto ostativo possa ottenere permessi ricorda che si deve perseguire il reato, non il nemico: mafioso o corrotto che sia”.

“Avevo un timore. Devo ammetterlo. Nel leggere il primo comunicato della Corte costituzionale, diffuso subito dopo la camera di consiglio sui permessi ai detenuti ostativi, ho temuto che i giudici volessero un po’ mettere le mani avanti, di fronte all’uragano delle critiche, per non dire dei tentativi di pressione.

In particolare nel passaggio in cui si precisava come il perimetro della decisione fosse limitato ai soli permessi e non agli altri benefici. E invece, l’ampio comunicato della Consulta arrivato poche ore fa è esemplare nella forza con cui afferma che “è giusto premiare chi collabora, ma non si può punire chi non collabora”. Ricorda che non si può perché altrimenti si aggiunge ulteriore afflizione alla pena, si punisce lo pesudo-reato della non collaborazione, e si irroga dunque una pena disumana”.

Giovanni Maria Flick rilegge le motivazioni della sentenza costituzionale che ha dichiarato illegittima la presunzione assoluta secondo cui il detenuto ostativo che non collabora resta legato all’organizzazione criminale e quindi non può ottenere permessi. Il presidente emerito della Consulta se ne compiace non solo per passione civile ma anche per aver partecipato, da giudice delle leggi, a precedenti decisioni che non sempre avevano avuto la stessa coraggiosa determinazione in materia di esecuzione penale.

Adesso, Presidente Flick, il fronte allarmista paventa rischi eccessivi per i giudici di sorveglianza. Si ipotizza un collegio unico nazionale che sollevi i singoli magistrati. Che ne pensa?

“Come fa un collegio unico a valutare con accuratezza, magari da Roma, se un detenuto ostativo di Canicattì conserva o meno legami con il contesto criminale? Posso usare un’espressione antipatica, per dire cosa penso di simili argomentazioni?”.

Siamo qui per questo…

“E allora le dico che mi pare davvero una carità pelosa. Nel momento in cui non si trovano altri argomenti ci si aggrappa alla necessità di proteggere il giudice dal rischio della decisione. Si dimentica o si finge di dimenticare che il rischio della decisione è la sostanza ultima del “mestiere di giudice”. E poi mi chiedo: perché ci si preoccupa di sostituire il singolo magistrato con un collegio in fase di esecuzione e non si ha la stessa premura per il giudice che ordina le misure cautelari?”.

Perché nell’esecuzione il principio di umanità si impone in modo per qualcuno insopportabile?

“Ecco, ci arriviamo tra un attimo. Vorrei prima segnalare che tante preoccupazioni sono sorprendentemente, diciamo così, rivolte verso quello stesso giudice sul quale si scarica magari una funzione sussidiaria nelle tematiche relative al rapporto tra diritto penale ed economia. Non aggiungo altro se non il fatto che simili responsabilità finiscono per esondare dal carico istituzionale e costituzionale che in realtà spetta al giudice”.

Ma insomma, un giudice di sorveglianza è affidabile o no?

“Lei ironizza, evidentemente. Mi pare chiaro che dietro la preoccupazione per i presunti nuovi rischi a cui la sentenza sul 4bis esporrebbe i magistrati di sorveglianza vi sia tutto quello sfondo di sostanziale sfiducia nei confronti dei giudici che assumono decisioni ritenute troppo clementi, troppo buone. Vi è cioè quella ricerca di automatismo legislativo che sottrae al giudice il suo preciso compito di valutazione del caso concreto: si pensi alla riforma alla legittima difesa”.

Come quella sulla Rigopiano?

“Ecco, è l’altra faccia della stessa medaglia. È il motivo che mi spinge a parlare di carità pelosa. È doveroso che i giudici, tutti, siano adeguatamente protetti; non è accettabile diffidare di loro per il semplice fatto che si distaccano dalle aspettative dell’opinione pubblica”.

La sentenza sul 4bis ha riaffermato il principio di umanità della pena?

“Lo ha fatto nella misura in cui ha ricordato che la pena non può mai essere priva di speranza, altrimenti è appunto disumana e contraria alla dignità. Ma la Corte si è soprattutto allontanata da un’idea di esecuzione penale incentrata esclusivamente sull’inasprimento della sanzione, sulla vendetta. Inasprimento che troppo spesso non è tanto proporzionato alla gravità del fatto quanto ad altre finalità come quella di evitare la prescrizione. Ha implicitamente disvelato come una simile visione rischi di celarsi dietro alcune delle argomentazioni finora richiamate per difendere il nesso assoluto fra permessi e collaborazione: mi riferisco alla cosiddetta immodificabilità del dna mafioso. Ora, nel comunicato che riporta le motivazioni della Consulta, si ricorda che la pronuncia sui permessi riguarda tutti i reati assoggettati all’ostatività dell’articolo 4bis. E noi sappiamo che la categoria ormai comprende anche fattispecie del tutto estranee alla mafia, come la corruzione. La legge che ha esteso il regime ostativo alla corruzione segnala proprio quell’idea tutta basata sull’inasprimento delle pene di cui le dicevo”.

“Non si può punire chi non collabora”: esemplare. Ma perché la Corte ci arriva solo ora?

“La disumanità di una pena senza speranza era venuta da tempo all’attenzione della Corte, anche a proposito dell’ergastolo. In quel caso la si è superata in virtù di una contraddizione: nel senso che a un “fine pena mai” illegittimo nella sua dichiarazione si è contrapposta la legittimità della sua esecuzione, offerta dalla prospettiva della liberazione condizionale, quando sia meritata. Rispetto al 4bis, nel 2003 ricordo bene, da giudice costituzionale, le perplessità all’interno della Corte, che impedirono di accogliere la questione di legittimità costituzionale posta dalla Cassazione. Però nello stesso tempo si è passati poi progressivamente per le pronunce sui casi di collaborazione inesigibile e di ammissibilità alle misure alternative in casi come quello della madre che deve accudire figli piccoli. Certo, solo con la conclusione di questo percorso, la Corte costituzionale ha avuto ora il coraggio di quell’affermazione così netta: non puoi punire qualcuno solo perché non collabora”.

Quali sono gli altri pilastri della decisione?

“Il primo: la presunzione secondo cui chi non collabora conserva legami con l’organizzazione criminale non è irragionevole ma non può essere assoluta. Secondo: una simile presunzione impedisce al giudice di valutare in concreto il percorso del singolo condannato. Terzo: sempre quella presunzione assoluta si fondava su una presunzione statistica che non ammetteva controprova. Si escludeva che un detenuto ostativo potesse rifiutare la collaborazione per motivi diversi dal suo legame con la organizzazione criminale. Naturalmente la Corte ha indicato criteri rigorosissimi per la valutazione dell’effettiva rescissione di quel legame. Serve una prova che abbia la stessa forza di quel legame, basata anche su quel sistema di controlli da parte degli organi di polizia e di valutazioni dalla Procura nazionale antimafia che possono avere un rilievo ostativo molto rilevante, e che tengono conto anche del contesto esterno, non solo di quello personale in carcere”.

Ma la sentenza sui permessi è il primo passo verso il superamento dell’ergastolo ostativo?

“Non faccio pronostici da allibratore, mi perdoni. Penso, questo sì, che la tendenza debba essere quella di un superamento di una concezione che sta affermandosi e che non mi sembra condivisibile. Mi riferisco al paradosso per cui nell’accertamento processuale si dovrebbe giudicare il fatto e la pena e invece ora si giudica l’uomo, vale a dire il “mafioso” o il “corrotto”. Tanto è vero che le pene previste, ad esempio, per la corruzione impropria sono diventate ad esempio quasi più aspre di quelle previste per la corruzione propria, come se si guardasse appunto alla natura insuperabile di corruttore e non al fatto specifico. Allo stesso modo nella fase di esecuzione si è andati verso il rovesciamento del principio per cui occorre giudicare l’uomo e il suo percorso rieducativo: adesso si pretende di veder giudicata, nell’esecuzione, anche, se non soprattutto, la gravità del fatto in sé. Mi auguro questo sì, che la smettiamo di ragionare per apriorismi e per affermazioni di tipo dogmatico e torneremo a difenderci da chi viola un unico codice penale, e a farlo nei limiti delle regole del codice di rito e secondo la Costituzione. Senza distinguere tra codice penale e processuale per il nemico e codice per tutti gli altri”.

Errico Novi

Il Dubbio, 6 dicembre 2019

Corte Costituzionale Sentenza n. 253 del 2019 (clicca per scaricare)

Benefici e misure extramurarie ai detenuti minori anche se non collaborano con la Giustizia, illegittima la Riforma Bonafede


I detenuti minorenni e i giovani adulti, condannati per uno dei cosiddetti reati ostativi, possono accedere ai benefici penitenziari (misure penali di comunità, permessi premio e lavoro esterno) anche se, dopo la condanna, non hanno collaborato con la Giustizia. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale (Presidente Aldo Carosi, Relatore Giuliano Amato) con la Sentenza n. 263/2019 del 05/11/2019, depositata il 06/12/2019, accogliendo la questione di legittimità costituzionale promossa dal Tribunale dei Minorenni di Reggio Calabria in funzione di Tribunale di Sorveglianza (Presidente Estensore Roberto Di Bella), con Ordinanza del 28/12/2018, relativa all’applicazione dell’Art. 4 bis c. 1 e 1 bis dell’Ordinamento Penitenziario nei confronti dei condannati minorenni e giovani adulti, cioè del meccanismo ostativo all’accesso ai benefici penitenziari ed alle altre misure alternative alla detenzione in assenza di collaborazione con la Giustizia.

Questa sentenza, che ha dichiarato illegittimo l’Art. 2 c. 3 del D. Lgs.vo n. 121/2018 («fermo quanto previsto all’articolo 1, comma 1, ai fini della concessione delle misure penali di comunità e dei permessi premio e per l’assegnazione al lavoro esterno si applica l’articolo 4-bis, commi 1 e 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni») per violazione degli Artt. 76, 27 c. 3 e 31 c. 2 della Costituzione, è la prima sul nuovo Ordinamento Penitenziario Minorile recentemente approvato su proposta del Ministro della Giustizia On. Alfonso Bonafede. Il Governo Conte, infatti, aveva fatto l’esatto contrario di quanto delegato dal Parlamento con la Legge n. 103/2017: all’Art. 1 c. 85 lett. p) n. 5 e 6 era prescritto il divieto di automatismi e la necessità di un trattamento di favore e individualizzato per i minorenni ed i giovani adulti, non la estensione delle preclusioni assolute previste per gli adulti dall’Art. 4 bis O.P., peraltro ripetutamente censurate dall’autorevole giurisprudenza del Giudice delle Leggi. Per dirla con le parole della Consulta “La disposizione censurata appare in aperta distonia non solo rispetto al senso complessivo dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di esecuzione penale minorile, ma anche con le direttive impartite dal legislatore delegante”.

Oltre all’eccesso di delega di cui all’Art. 76 Cost., la Corte Costituzionale, richiamando la precedente giurisprudenza sulla finalità rieducativa della pena e sulle implicazioni nei confronti dei minori, ha ritenuto che la disposizione censurata contrastava anche con gli Artt. 27 c. 3 e 31 c. 2 Cost., perché l’automatismo legislativo si basa su una presunzione assoluta di pericolosità che si fonda soltanto sul titolo di reato commesso e impedisce perciò alla Magistratura di Sorveglianza una valutazione individualizzata dell’idoneità della misura a conseguire le preminenti finalità di risocializzazione, che devono presiedere all’esecuzione penale minorile.

La Consulta, nella sentenza, ha richiamato la sua recente pronuncia sul cosiddetto ergastolo ostativo: “questa Corte, con sentenza n. 253 del 2019, relativa sia pure ai soli permessi premio, ha ritenuto che il meccanismo introdotto dall’art. 4-bis, anche laddove applicato nei confronti di detenuti adulti, contrasta con gli Artt. 3 e 27 Cost. sia «perché all’assolutezza della presunzione sono sottese esigenze investigative, di politica criminale e di sicurezza collettiva che incidono sull’ordinario svolgersi dell’esecuzione della pena, con conseguenze afflittive ulteriori a carico del detenuto non collaborante», sia «perché tale assolutezza impedisce di valutare il percorso carcerario del condannato, in contrasto con la funzione rieducativa della pena, intesa come recupero del reo alla vita sociale, ai sensi dell’Art. 27, terzo comma, Cost.». Nell’esecuzione della pena nei confronti dei condannati per fatti commessi da minorenni, il contrasto di questo modello decisorio con il ruolo riconosciuto alla finalità rieducativa del condannato si pone in termini ancora più gravi. Con riferimento ai soggetti minori di età, infatti, questa finalità «è da considerarsi, se non esclusiva, certamente preminente» (sentenza n. 168 del 1994).”

La Corte Costituzionale ha chiarito che “Dal superamento del meccanismo preclusivo che osta alla concessione delle misure extramurarie non deriva in ogni caso una generale fruibilità dei benefici, anche per i soggetti condannati per i reati elencati all’Art. 4 bis O.P. Al Tribunale di Sorveglianza compete, infatti, la valutazione caso per caso dell’idoneità e della meritevolezza delle misure extramurarie, secondo il progetto educativo costruito sulle esigenze del singolo. Solo attraverso il necessario vaglio giudiziale è possibile tenere conto, ai fini dell’applicazione dei benefici penitenziari, delle ragioni della mancata collaborazione, delle condotte concretamente riparative e dei progressi compiuti nell’ambito del percorso riabilitativo, secondo quanto richiesto dagli Artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost.”.

Corte Costituzionale – Sentenza n. 263/2019 (clicca per scaricare)

Cassazione: Divieto di scambio di oggetti tra detenuti al 41 bis illegittimo. Intervenga la Corte Costituzionale


Il regime detentivo speciale ex Art. 41 bis O.P. torna davanti alla Corte Costituzionale. Ancora una volta per gli assurdi ed irragionevoli divieti imposti ai detenuti che nulla hanno a che vedere con le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna sottese al regime speciale. Circa un anno fa la Consulta con Sentenza n. 186/2018 (Presidente Giorgio Lattanzi, Relatore Nicolò Zanon) pronunciandosi sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Magistrato di Sorveglianza di Spoleto Fabio Gianfilippi, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’Art. 41 bis c. 2 quater lett. f) O.P., nella parte in cui prevedeva il divieto, per i detenuti sottoposti al regime differenziato, di cuocere cibi, per contrasto con gli Artt. 3 e 27 della Costituzione. La quaestio legitimitatis è stata ritenuta fondata dalla Corte, poiché il divieto di cuocere cibi è un divieto «privo di ragionevole giustificazione», «incongruo e inutile alla luce degli obbiettivi cui tendono le misure restrittive autorizzate dalla disposizione in questione». Per il Giudice delle Leggi non si trattava di «affermare, né per i detenuti comuni, nè per quelli assegnati al regime differenziato, l’esistenza di un “diritto fondamentale a cuocere i cibi nella propria cella”: si tratta, piuttosto di riconoscere che anche chi si trova ristretto secondo le modalità dell’Art. 41 bis O.P. deve conservare la possibilità di accedere a piccoli gesti di normalità quotidiana, tanto più preziosi in quanto costituenti gli ultimi residui in cui può espandersi la libertà individuale».

Nei giorni scorsi, la Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, con le Ordinanze n. 43436/2019 e n. 43437/2019 (Presidente Adriano Iasillo, Relatore Carlo Renoldi) nell’ambito dei ricorsi proposti dal Ministero della Giustizia, per mezzo dell’Avvocatura dello Stato, nei Procedimenti relativi a Gennaro Gallucci e Carmelo Giambò, entrambi sottoposti al regime detentivo speciale, il primo nella Casa di Reclusione di Spoleto ed il secondo nella Casa Circondariale di Terni, contro le Ordinanze del Tribunale di Sorveglianza di Perugia n. 1115/2018 e n. 1105/2018, che aveva accolto i reclami ex Art. 35 bis O.P. proposti dai due detenuti a seguito del divieto imposto dall’Amministrazione Penitenziaria di potersi scambiare oggetti di qualunque genere, ivi compresi i generi alimentari provenienti dai consueti canali (pacco famiglia, acquisti effettuati attraverso il circuito interno dell’istituto penitenziario in base al cd. mod. 72) anche se appartenenti al medesimo “gruppo di socialità”. Infatti, secondo i detenuti reclamanti, dallo scambio di oggetti, non poteva configurarsi alcun rischio per le finalità previste dall’Art. 41 bis O.P., considerato che i detenuti interessati dallo scambio, appartenendo al medesimo gruppo, erano già stati ammessi a fruire in comune la cd. socialità.

Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, accolse i reclami e, per l’effetto, disapplicò le determinazioni assunte dall’Amministrazione Penitenziaria (Circolari e Ordini di Servizio) ordinandole di emettere un Ordine di Servizio volto a consentire il passaggio di oggetti e di generi alimentari tra i detenuti facenti parte del medesimo gruppo di socialità, soprattutto perché essendo lo scambio di oggetti comunque limitato, in base alla previsione generale dell’Art. 15 del Reg. Es. O.P., a quelli di “modico valore”, con conseguente impossibilità di configurare alcuna “posizione di supremazia” tra i detenuti, il divieto di scambio tra soggetti del medesimo gruppo di socialità non poteva essere giustificato da ragioni di sicurezza, non rilevandosi alcuna congruità tra lo stesso e il fine perseguito dal regime differenziato, costituito dalla necessità di recidere i collegamenti tra il detenuto e l’associazione criminale di appartenenza. Infatti, dal momento che i detenuti riferibili al medesimo gruppo di socialità possono incontrarsi liberamente, doveva escludersi che, attraverso il divieto di scambio di oggetti di modico valore (e finanche di generi alimentari), potesse essere neutralizzato il pericolo per l’ordine e la sicurezza costituito dal passaggio di comunicazioni non consentite, potendo le stesse essere trasmesse oralmente. Su tali premesse, il Collegio ritenne, dunque, che il divieto in discussione si palesasse come «meramente vessatorio», tale da determinare una irragionevole disparità di trattamento tra detenuti ordinari e detenuti sottoposti al regime dell’Art. 41 bis O.P., con conseguente violazione del principio affermato dall’Art. 3 della Costituzione, coerentemente agli arresti della giurisprudenza costituzionale.

Il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione Paolo Canevelli, con requisitoria scritta, condividendo l’Ordinanza impugnata per aver interpretato la norma restrittiva in maniera rispettosa dei fondamentali principi costituzionali, così come ricostruiti dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale la quale, in più occasioni, ha affermato la ingiustificata disparità di trattamento tra detenuti ordinari e detenuti sottoposti al regime penitenziario differenziato in tutti i casi in cui le limitazioni imposte a questi ultimi non siano funzionali all’obiettivo primario del regime ex Art. 41 bis O.P., costituito dall’escludere i contatti tra il detenuto e il gruppo criminale di riferimento, ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti dal Ministero della Giustizia.

La Corte di Cassazione, atteso che la funzione della sospensione del regime penitenziario ordinario ex Art. 41 bis O.P. deve essere individuata, secondo quanto più volte sottolineato dalla Corte Costituzionale, nella necessità di rescindere i collegamenti ancora attuali sia tra i detenuti che appartengano a determinate organizzazioni criminali, sia tra gli stessi e gli altri componenti del sodalizio che si trovano in libertà, ha ritenuto di dover sollevare d’ufficio, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli Artt. 3 e 27 della Costituzione, dell’Art. 41 bis c. 2 quater lett. f) O.P. Per la Cassazione, mentre la previsione secondo cui l’Amministrazione Penitenziaria deve assicurare il divieto assoluto di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità appare effettivamente funzionale a garantire gli obiettivi di prevenzione della misura, l’ulteriore disposizione, concernente il divieto di scambio di oggetti, indifferentemente, a tutti gli altri ristretti, ancorché appartenenti al medesimo gruppo di socialità, non può, invece, ritenersi funzionale a fronteggiare alcun pericolo per la sicurezza pubblica, assumendo «una portata meramente afflittiva». Mentre nel primo caso, infatti, lo scambio di oggetti potrebbe consentire di veicolare informazioni tra soggetti che, in quanto assegnati a differenti gruppi di socialità, l’Amministrazione ha ritenuto, sulla base di una valutazione in concreto, non debbano essere ammessi a comunicare proprio per interrompere ogni forma di relazione e per ovviare al pericolo della circolazione di determinate conoscenze, nella seconda ipotesi tale essenziale esigenza è, per definizione, inesistente, dal momento che proprio la comune appartenenza al medesimo gruppo consentirebbe, a monte, lo scambio di qualunque contributo informativo; e ciò senza dover ricorrere, appunto, allo scambio di oggetti. Nè potrebbe ritenersi che il divieto di scambio di oggetti possa giustificarsi in rapporto alla necessità di impedire che taluno dei soggetti del sinallagma possa, attraverso tale operazione, acquisire una posizione di supremazia nel contesto penitenziario.

Per tali ragioni, la Corte di Cassazione, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’Art. 41 bis c. 2 quater lett. f) O.P., con riferimento agli Artt. 3 e 27 della Costituzione, «nella parte in cui prevede che siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di scambiare oggetti per i detenuti in regime differenziato appartenenti al medesimo gruppo di socialità», disponendo la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo i giudizi in corso, nonché la notifica al ricorrente Ministero della Giustizia, ai detenuti reclamanti, al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Emilio Enzo Quintieri

Cass. Pen., Sez. I, Ord. n. 43436 del 2019 (clicca per scaricare)

Cass. Pen., Sez. I, Ord. n. 43437 del 2019 (clicca per scaricare)