Benefici e misure extramurarie ai detenuti minori anche se non collaborano con la Giustizia, illegittima la Riforma Bonafede


I detenuti minorenni e i giovani adulti, condannati per uno dei cosiddetti reati ostativi, possono accedere ai benefici penitenziari (misure penali di comunità, permessi premio e lavoro esterno) anche se, dopo la condanna, non hanno collaborato con la Giustizia. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale (Presidente Aldo Carosi, Relatore Giuliano Amato) con la Sentenza n. 263/2019 del 05/11/2019, depositata il 06/12/2019, accogliendo la questione di legittimità costituzionale promossa dal Tribunale dei Minorenni di Reggio Calabria in funzione di Tribunale di Sorveglianza (Presidente Estensore Roberto Di Bella), con Ordinanza del 28/12/2018, relativa all’applicazione dell’Art. 4 bis c. 1 e 1 bis dell’Ordinamento Penitenziario nei confronti dei condannati minorenni e giovani adulti, cioè del meccanismo ostativo all’accesso ai benefici penitenziari ed alle altre misure alternative alla detenzione in assenza di collaborazione con la Giustizia.

Questa sentenza, che ha dichiarato illegittimo l’Art. 2 c. 3 del D. Lgs.vo n. 121/2018 («fermo quanto previsto all’articolo 1, comma 1, ai fini della concessione delle misure penali di comunità e dei permessi premio e per l’assegnazione al lavoro esterno si applica l’articolo 4-bis, commi 1 e 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni») per violazione degli Artt. 76, 27 c. 3 e 31 c. 2 della Costituzione, è la prima sul nuovo Ordinamento Penitenziario Minorile recentemente approvato su proposta del Ministro della Giustizia On. Alfonso Bonafede. Il Governo Conte, infatti, aveva fatto l’esatto contrario di quanto delegato dal Parlamento con la Legge n. 103/2017: all’Art. 1 c. 85 lett. p) n. 5 e 6 era prescritto il divieto di automatismi e la necessità di un trattamento di favore e individualizzato per i minorenni ed i giovani adulti, non la estensione delle preclusioni assolute previste per gli adulti dall’Art. 4 bis O.P., peraltro ripetutamente censurate dall’autorevole giurisprudenza del Giudice delle Leggi. Per dirla con le parole della Consulta “La disposizione censurata appare in aperta distonia non solo rispetto al senso complessivo dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di esecuzione penale minorile, ma anche con le direttive impartite dal legislatore delegante”.

Oltre all’eccesso di delega di cui all’Art. 76 Cost., la Corte Costituzionale, richiamando la precedente giurisprudenza sulla finalità rieducativa della pena e sulle implicazioni nei confronti dei minori, ha ritenuto che la disposizione censurata contrastava anche con gli Artt. 27 c. 3 e 31 c. 2 Cost., perché l’automatismo legislativo si basa su una presunzione assoluta di pericolosità che si fonda soltanto sul titolo di reato commesso e impedisce perciò alla Magistratura di Sorveglianza una valutazione individualizzata dell’idoneità della misura a conseguire le preminenti finalità di risocializzazione, che devono presiedere all’esecuzione penale minorile.

La Consulta, nella sentenza, ha richiamato la sua recente pronuncia sul cosiddetto ergastolo ostativo: “questa Corte, con sentenza n. 253 del 2019, relativa sia pure ai soli permessi premio, ha ritenuto che il meccanismo introdotto dall’art. 4-bis, anche laddove applicato nei confronti di detenuti adulti, contrasta con gli Artt. 3 e 27 Cost. sia «perché all’assolutezza della presunzione sono sottese esigenze investigative, di politica criminale e di sicurezza collettiva che incidono sull’ordinario svolgersi dell’esecuzione della pena, con conseguenze afflittive ulteriori a carico del detenuto non collaborante», sia «perché tale assolutezza impedisce di valutare il percorso carcerario del condannato, in contrasto con la funzione rieducativa della pena, intesa come recupero del reo alla vita sociale, ai sensi dell’Art. 27, terzo comma, Cost.». Nell’esecuzione della pena nei confronti dei condannati per fatti commessi da minorenni, il contrasto di questo modello decisorio con il ruolo riconosciuto alla finalità rieducativa del condannato si pone in termini ancora più gravi. Con riferimento ai soggetti minori di età, infatti, questa finalità «è da considerarsi, se non esclusiva, certamente preminente» (sentenza n. 168 del 1994).”

La Corte Costituzionale ha chiarito che “Dal superamento del meccanismo preclusivo che osta alla concessione delle misure extramurarie non deriva in ogni caso una generale fruibilità dei benefici, anche per i soggetti condannati per i reati elencati all’Art. 4 bis O.P. Al Tribunale di Sorveglianza compete, infatti, la valutazione caso per caso dell’idoneità e della meritevolezza delle misure extramurarie, secondo il progetto educativo costruito sulle esigenze del singolo. Solo attraverso il necessario vaglio giudiziale è possibile tenere conto, ai fini dell’applicazione dei benefici penitenziari, delle ragioni della mancata collaborazione, delle condotte concretamente riparative e dei progressi compiuti nell’ambito del percorso riabilitativo, secondo quanto richiesto dagli Artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost.”.

Corte Costituzionale – Sentenza n. 263/2019 (clicca per scaricare)

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