La Giunta delle Camere Penali Italiane: “C’è un’emergenza carceri e il Governo è l’unico a negare”


unione-camere-penaliPer contrastare la diffusione del coronavirus nelle carceri italiane è necessario diminuire il numero dei detenuti nelle carceri italiane. È quello che dichiara la delibera della Giunta dell’Unione delle Cameri Penali Italiane che esorta il Governo e il Parlamento ad agire in questa direzione.

La Giunta evidenzia più volte la “posizione negazionista” assunta dal “solo Governo”, al contrario di altre istituzioni interessate come il Consiglio Superiore della Magistratura, l’Associazione Nazionale Magistrati, i Presidenti dei più importanti Tribunali di Sorveglianza, l’Università, i Sindacati, il Volontariato e dell’appello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L’esecutivo è quindi invitato ad adottare misure efficaci provenienti nei confronti della situazione emergenziale nella quale versano le carceri. Criticato anche l’intervento del Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, che “ha fornito dati che sconcertano per mancanza di logica e di concretezza di intervento, quali la scarcerazione di 200 detenuti a fronte di 6.000 che si è indicato potrebbero godere delle misure varate, rinviando con noncuranza fino al mese di maggio le possibili applicazioni”.

Posto anche che il “Garante dei detenuti ha ineffabilmente chiarito che il c.d. isolamento all’interno delle carceri dei detenuti portatori di sintomi avviene con una media di tre persone per cella” la Giunta dichiara “che la vera ed indifferibile esigenza di prevenire ed evitare una massiva diffusione del contagio tra la popolazione carceraria può essere soddisfatta solo con una immediata e significativa diminuzione della stessa, in misura tale da eliminare il sovraffollamento rispetto ai posti disponibili e di assicurare anche all’interno degli istituti penitenziari la praticabilità delle misure di prevenzione del contagio che lo stesso Governo impone ai cittadini liberi”.

Tale misura, sottolinea il testo, è stato portato avanti all’estero e invece i provvedimenti adottati dal Governo appaiono (e tali sono ormai unanimemente giudicati) totalmente inadeguati ed addirittura paradossali, come la subordinazione della detenzione domiciliare all’applicazione di braccialetti elettronici che non sono disponibili”.

La Giunta dell’Unione delle Camere Penali chiede allora “con la massima urgenza al Governo ed al Parlamento, anche in sede di conversione in legge del decreto emanato, di adottare ben più incisivi interventi, che l’Unione delle Camere Penali Italiane è in grado di indicare (anche offrendosi per la elaborazione dei testi), ovviamente nei limiti quali-quantitativi che assicurino una applicazione a favore di persone detenute per reati di non rilevante allarme sociale, quali:

– la detenzione domiciliare, indipendentemente dalla disponibilità del braccialetto elettronico, per residui di pena inferiori a 2 anni

– la sospensione fino al 30 giugno della emissione degli ordini di carcerazione di pene fino a 4 anni divenute definitive

– la liberazione anticipata speciale, di 75 giorni a semestre, per buona condotta e l’estensione da 45 a 75 giorni per i semestri già oggetto di concessione

– la concessione di licenze speciali di 75 giorni ai detenuti semiliberi

– per i detenuti in attesa di giudizio, che rappresentano oltre un terzo della popolazione carceraria e che sono presunti innocenti dalla Costituzione, l’attribuzione al giudice competente di un termine di 5 giorni per riesaminare la situazione cautelare in funzione della concessione degli arresti domiciliari, tenendo in considerazione il pericolo alla loro salute in rapporto alla caratteristica di extrema ratio della detenzione cautelare”.

La Giunta auspica infine “un recupero di responsabilità e di umanità, non solo nei confronti della popolazione detenuta, degli agenti di custodia e di tutte le persone che operano nelle carceri, ma anche di tutti i cittadini, perché le strutture sanitarie attualmente sottoposte ad uno sforzo oltre ogni limite immaginabile, non potrebbero sopportare un ulteriore carico di pazienti, peraltro portatori di esigenze di controllo inattuabili”.

Il Riformista, 29 marzo 2020

Carceri, i Dirigenti Penitenziari restano i superiori gerarchici dei Comandanti di Reparto della Polizia Penitenziaria


Le Commissioni Parlamentari Riunite Affari Costituzionali e Difesa della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica hanno espresso il loro parere sullo schema di Decreto Legislativo approvato dal Governo (Atto n. 119) in attuazione dell’Art. 1 della Legge n. 132/2018, relativo al riordino delle carriere delle Forze di Polizia dello Stato. Il Governo Conte, nelle Commissioni Riunite sia alla Camera che al Senato, era rappresentato dal Sottosegretario di Stato all’Interno Sen. Vito Crimi (M5S).

Ebbene, le Commissioni Parlamentari Riunite I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e degli Interni) e IV (Difesa) della Camera dei Deputati presiedute dall’On. Giuseppe Brescia (M5S), durante la seduta n. 292 del 10/12/2019, esaminato lo schema del Decreto Legislativo e considerati gli elementi emersi nel corso dell’ampio ciclo di audizioni svolto, “rilevato, con riferimento al Capo IV, afferente alla Polizia penitenziaria, come gli articoli da 29 a 33 dello schema intervengano sulla complessa materia dei rapporti tra, da un lato, vertice amministrativo del carcere e, dall’altro, polizia penitenziaria, ai cui appartenenti è giustamente riconosciuto un più visibile sviluppo di carriera; tuttavia, le nuove disposizioni il nuovo comma 1-bis dell’articolo 9 della legge n.  395 del 1990, come introdotto dall’articolo 29, comma 1, lettera c), numero 2), dello schema, non appaiono sufficientemente coordinate con i principi regolatori dell’organizzazione e della gestione degli istituti penitenziari, i quali hanno diretta derivazione dai principi costituzionali (articolo 27, terzo comma) del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e del carattere tendenzialmente rieducativo della pena; pertanto tali interventi possono trovare la loro sede propria in un eventuale ulteriore provvedimento, che affronti in modo organico la richiamata tematica” hanno espresso il loro parere favorevole, alle seguenti condizioni : “39) con riferimento alle disposizioni dello schema che intervengono sul rapporto gerarchico tra direttore del carcere e appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria e sulle relative conseguenze sui poteri disciplinari e sull’impiego dell’armamento, provveda il Governo a sopprimere l’articolo 29, comma 1, lettera c), numero 1), lettera e) e numero 2); l’articolo 30, comma 1, lettera f), l’articolo 31, comma 1, lettera a), l’articolo 32 e l’articolo 39, comma 1, lettera b), capoverso 14-octies; provveda conseguentemente il Governo a espungere altresì dal testo dello schema di decreto le modifiche apportate all’attuale assetto ordinamentale per i profili che, anche indirettamente, hanno riflessi sulle funzioni dirigenziali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 63 del 2006, conservando integralmente le competenze dei dirigenti penitenziari”.

Analogamente, le Commissioni Parlamentari Riunite I (Affari Costituzionali) e IV (Difesa) del Senato della Repubblica presiedute dalla Sen. Daniela Donno (M5S), durante la 10° seduta del 09/12/2019, esaminato lo schema del Decreto Legislativo e considerati gli elementi emersi nel corso dell’ampio ciclo di audizioni svolto, rilevato, con riferimento al Capo IV, afferente alla Polizia penitenziaria, come gli articoli da 29 a 33 dello schema intervengano sulla complessa materia dei rapporti tra vertice amministrativo del carcere e polizia penitenziaria, ai cui appartenenti è giustamente riconosciuto un più visibile sviluppo di carriera: la norma di delegazione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1) della legge 7 agosto 2015, n. 124 non prevede tuttavia alcun riferimento ad una riforma dell’ordinamento penitenziario, che potrà essere oggetto di un separato provvedimento; inoltre, dall’applicazione del modello proposto potrebbero sorgere difficoltà nella gestione degli Istituti di pena”, hanno espresso il loro parere favorevole, con le seguenti condizioni, “2) con riferimento alle disposizioni dello schema che intervengono sul rapporto gerarchico tra direttore del carcere e appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria e sulle relative conseguenze sui poteri disciplinari e sull’impiego dell’armamento, provveda il Governo a sopprimere l’articolo 29, comma 1, lettera c), numero 1) e 2); l’articolo 30, comma 1, lettera f); l’articolo 31, comma 1, lettera a) e l’articolo 32; coerentemente espungere altresì dal testo le modifiche apportate dallo schema all’attuale assetto ordinamentale nei profili che, anche  indirettamente, hanno riflessi sulle funzioni dirigenziali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 63 del 2006, conservando, ove siano state escluse nel testo del decreto, le competenze dei dirigenti penitenziari.”

La riforma all’Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria, in particolare modo quella relativa alla trasformazione della dipendenza gerarchica in funzionale dei Comandanti di Reparto che abbiano la qualifica di Primo Dirigente nei confronti dei Dirigenti Penitenziari, Direttori di Istituto, era stata pesantemente criticata da numerosi Dirigenti dell’Amministrazione Penitenziaria, dai Garanti dei Diritti dei Detenuti, dalle Camere Penali, dal Partito Radicale, dai Radicali Italiani, dall’Associazione Antigone e dal Coordinamento Nazionale dei Magistrati di Sorveglianza.

Fiandaca: la riforma Bonafede cancella la prescrizione, un istituto giuridico di grande civiltà


Perché la riforma Bonafede cancella un istituto di grande civiltà. Rischio pastrocchio con i “correttivi” del Pd. Specie nell’ottica di un anziano professore di diritto penale, l’attuale conflitto politico sulla prescrizione appare sorprendente e al tempo stesso molto preoccupante.

Siamo arrivati al punto, nel nostro paese, di rischiare di stravolgere un istituto giuridico di grande civiltà perché il movimento pentastellato, in nome di presunte sue ragioni identitarie, pretende di imporne una riforma ispirata a un punitivismo smodato?

Oltretutto, questa ossessione punitiva appare politicamente opportunistica in quanto strumentalizza, per lucrare consensi elettorali, pulsioni emotive di punizione alimentate da sentimenti collettivi di paura, rabbia, frustrazione, indignazione, invidia sociale, rancore, risentimento e rivalsa diffusi in periodi di crisi e insicurezza come quello in cui viviamo.

Che l’idea grillina di bloccare in via definitiva la prescrizione dopo la sentenza di primo grado nasca, in fondo, da un avallo politico del bisogno emotivo di rendere imprescrittibile ogni illecito penale – come a volere “eternare” la riprovevolezza e la castigabilità degli autori di reato additati quali nemici del popolo – è una ipotesi esplicativa tutt’altro che azzardata o peregrina.

Come studi di filosofia e psicologia della punizione da tempo mettono in evidenza, infatti, il diritto penale e la punizione coinvolgono (anche a livello inconscio) meccanismi psichici profondi, canalizzando in forma istituzionalizzata tendenze aggressivo-ritorsive insite negli atteggiamenti punitivi declinati in chiave prevalentemente retributiva.

Se così è, fa benissimo ora il Pd a cercare di porre argine al fanatismo repressivo dei Cinque stelle. Ma, stando alle cronache giornalistiche di questi giorni, le linee ispiratrici della proposta dem non risultano ancora chiare. E incombe per di più il rischio che, nel tentativo di trovare una soluzione di compromesso col mantenimento del blocco della prescrizione così come voluto da Bonafede, ne esca fuori alla fine un complessivo pastrocchio.

Affrontare in un articolo di giornale complicate questioni tecnico-giuridiche non è, certo, possibile. Anche limitandosi all’essenziale, non si può peraltro prescindere da una premessa e da qualche rilievo di massima. Cominciando dalla premessa, va ricordato che l’istituto della prescrizione deve la sua genesi alla presa d’atto che la repressione dei reati non può costituire un obiettivo prioritario a ogni costo.

Piuttosto, sono in gioco rilevanti interessi ed esigenze concorrenti, che vengono appunto in rilievo per effetto del decorrere del tempo rispetto al reato commesso, e che vanno perciò bilanciati con l’interesse a punire. Beninteso, si tratta di preoccupazioni concorrenti che si collocano a monte del problema dell’efficiente funzionamento della macchina giudiziaria e dei tempi del processo, che occorrerebbe accorciare perché spesso in Italia troppo lunghi.

Anche se il dibattito corrente si concentra soprattutto sulle lungaggini del processo, non bisognerebbe infatti trascurare che le ragioni “classiche” della prescrizione hanno in primo luogo a che fare col diritto penale sostanziale e con gli stessi fini della pena, come ha sinora più volte riconosciuto pure la Corte costituzionale.

Il punto essenziale è questo: a misura che aumenta la distanza temporale tra il reato commesso e il momento in cui interviene la condanna, decresce la necessità pratica di punire dal duplice punto di vista della prevenzione generale e della prevenzione speciale. Ciò sia perché col passare degli anni sfuma l’allarme sociale, e viene meno il pericolo che altri siano per suggestione imitativa indotti a compiere delitti simili; sia perché col trascorrere del tempo il reo può essere diventato un’altra persona, può essersi spontaneamente ravveduto, per cui non avrebbe più senso e scopo applicargli una pena in chiave rieducativa. Si aggiunga inoltre, da un punto di vista probatorio, che quanto più un caso è lontano nel tempo, tanto più difficile ne risulta la prova nell’ambito del processo.

Questi fondamenti classici della prescrizione sono divenuti, ormai, obsoleti a causa di un riemergente retribuzionismo intransigente e rabbioso, per cui la maggioranza dei cittadini oggi esige che tutti i reati (dai più gravi ai più lievi) vengano perseguiti e sanzionati “senza se e senza ma”?

Certo è che i suddetti fondamenti stanno alla base anche del modello di disciplina della prescrizione così come previsto in origine nel nostro codice penale, e come poi riveduto (in maniera, peraltro, non poco discutibile) con la riforma Cirielli del 2005. Si tratta, invero, di un modello che riflette esigenze repressive modulate sulla differente gravità dei reati, per cui i termini prescrizionali dipendono dalle soglie di pena legislativamente riferite alle diverse figure criminose. (E va esplicitato che esso non viene abrogato dalla riforma Bonafede, che piuttosto vi si sovrappone dall’esterno con effetti – come vedremo tra poco – distorsivi).

È vero che, in anni più recenti, sono andate affiorando preoccupazioni ancorate soprattutto al principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), con un tendenziale spostamento dell’attenzione riformatrice sul terreno processuale. Privilegiato soprattutto dai processualisti e dal mondo della prassi giudiziaria, questo tipo di approccio ha ispirato la riforma Orlando del 2017 nella parte in cui questa ha previsto tempi massimi di sospensione della prescrizione in rapporto a distinte fasi processuali (nella misura di tre anni complessivi nel periodo intercorrente tra la sentenza di primo grado e quelle dei due gradi successivi).

La riforma Bonafede approvata quest’anno, che ha invece stabilito il blocco definitivo della prescrizione dopo la sentenza di primo grado e che è destinata a entrare il vigore il 1° gennaio 2020 (quindi tra meno di un mese), è stata in realtà concepita così affrettatamente, da non lasciare tempo sufficiente per verificare i concreti effetti della ancora recente riforma Orlando. Questo non è certo un modo di legiferare razionale e responsabile. Ma l’obiezione principale è di merito più che di metodo, e fa leva sulle implicazioni gravemente distorsive del sistema penale che la concreta entrata in vigore del blocco recherebbe con sé.

Come si è infatti già rilevato in sede specialistica (alludo, in particolare, ad acuti commenti critici di Domenico Pulitanò), la eguale imprescrittibilità di reati eterogenei rispetto ai quali l’art. 157 del codice penale (destinato comunque a restare invariato) continuerebbe in linea di principio a prevedere, in ragione del corrispondente livello di gravità, tempi di prescrizione differenziati, porrebbe serissimi problemi di compatibilità costituzionale: innanzitutto, col principio di eguaglianza-ragionevolezza; e, in secondo luogo, col principio di rieducazione nelle ipotesi di condanne a parecchi anni di distanza dal reato commesso (problemi di compatibilità che sfocerebbero in ricorsi alla Corte costituzionale nei casi concreti di sentenze divenute, appunto, definitive dopo la scadenza del termine di prescrizione previsto in astratto dal diritto penale sostanziale).

Bene dunque hanno fatto le Camere penali a lanciare un allarmato appello pubblico del seguente tenore: “Il penale perpetuo, che si appresta ad entrare in vigore, appiattisce indiscriminatamente la misura del tempo dell’oblio, uniformando dopo il primo grado tanto i delitti più gravi, quanto le più bagatellari delle contravvenzioni”.

Le proposte correttive del Pd si preoccupano di rimediare in qualche modo alla irrazionalità costituzionalmente sindacabile di un tale indiscriminato appiattimento? Si legge sulla stampa che i dem intenderebbero conciliare il blocco della prescrizione voluto da Bonafede con nuove soluzioni normative finalizzate ad accorciare i tempi del processo. Ma in quali forme si pensa di potere tecnicamente tradurre questo compromesso?

Può essere ragionevole perseguire compromessi funzionali alla tenuta di questo traballante governo. Ma, se il contrasto sulla prescrizione non giustifica forse una crisi governativa, è pur vero che la complessità e la rilevanza anche costituzionale del tema non vanno sottovalutate. Il modo di affrontarlo incide infatti in ogni caso, e in misura assai rilevante, sulle libertà, i diritti e financo le prospettive esistenziali dei cittadini in carne e ossa.

Giovanni Fiandaca – Professore di Diritto Penale presso l’Università di Palermo

Il Foglio, 12 dicembre 2019

La Corte di Strasburgo boccia l’ergastolo ostativo. Il Dap : su 1.633 ergastolani, 1.106 sono ostativi, 156 dei quali al 41 bis


Il Collegio della Grande Chambre della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo, nella sua ultima seduta del 7 ottobre, ha deciso di respingere il ricorso proposto dal Governo Italiano contro la sentenza pronunciata il 13 giugno 2019 nella causa Marcello Viola contro Italia (ricorso n. 77633/16) dalla Prima Sezione della stessa Corte, presieduta dal Presidente, il greco Linos-Alexandre Sicilianos, con la quale veniva dichiarata la illegittimità convenzionale del carcere a vita, cd. “ergastolo ostativo” con l’Art. 3 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali che proibisce, in termini assoluti, la tortura ed ogni altro trattamento o pena inumana e degradante.

Il ricorrente, Marcello Viola, di Taurianova (Reggio Calabria), condannato all’ergastolo con due anni e due mesi di isolamento diurno per diversi omicidi, associazione a delinquere di stampo mafioso, sequestro di persona, occultamento di cadavere ed altro (anche se lui si è sempre proclamato innocente), ininterrottamente detenuto dal 1996 ed attualmente ristretto presso la Casa di Reclusione di Sulmona (L’Aquila), è stato rappresentato dall’Avvocato Antonella Mascia del Foro di Verona e dagli Avvocati Barbara Randazzo e Valerio Onida del Foro di Milano. Viola, per circa 6 anni (per la precisione dal 22 luglio 2000 al 23 marzo 2006), è stato sottoposto anche al regime detentivo speciale 41 bis, poi revocato a seguito della decisione emessa dal Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila (il 14 marzo 2006). In più occasioni (nel 2011 e nel 2015) ha chiesto alla Magistratura di Sorveglianza di L’Aquila di poter fruire dei permessi premio previsti dall’Art. 30 ter dell’Ordinamento Penitenziario nonché della liberazione condizionale, istituto previsto dall’Art. 176 del Codice Penale. Ma ogni sua richiesta è stata rigettata (anche dalla Corte di Cassazione nel 2016) poiché, pur avendo espiato il quantum di pena stabilito, mantenuto regolare condotta e partecipato al trattamento rieducativo predisposto dall’Amministrazione Penitenziaria (tra l’altro si è laureato in biologia, medicina e chirurgia e, da ultimo, si è iscritto al corso di laurea in economia aziendale), non aveva mai inteso collaborare con la Giustizia ex Articolo 58 ter dell’Ordinamento Penitenziario, condizione indispensabile sia per essere ammesso ai benefici premiali che alla liberazione condizionale, secondo quanto stabilito dall’Art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario. L’ergastolano Marcello Viola, in circa 30 anni della sua carcerazione, è stato detenuto negli Istituti Penitenziari di Reggio Calabria, Vibo Valentia, Asinara, Palmi, Messina, Livorno, Novara, Torino, Ascoli Piceno, L’Aquila e Sulmona.

A questo punto, il ricorrente, atteso che l’Italia non offriva alcuna possibilità di riduzione della pena per i condannati all’ergastolo per uno dei reati di cui all’Art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario, avendo esaurito le vie giurisdizionali interne, si è rivolto alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo per lamentare che la sua detenzione era in contrasto con l’Art. 3 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali. Viola, nel suo ricorso, rappresentava alla Corte di Strasburgo che non aveva la possibilità di ottenere nemmeno la grazia, prevista dall’Art. 174 del Codice Penale, poiché il Presidente della Repubblica non ha mai utilizzato tale potere nei confronti di nessuno dei condannati all’ergastolo ostativo, circostanza che non è stata smentita in alcun modo dal Governo Italiano il quale, durante il giudizio, ha cercato di contestare le affermazioni del ricorrente sostenendo che la pena dell’ergastolo era de jure e de facto riducibile e non perpetua, come peraltro ribadito in diverse sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione italiana.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, premesso che la dignità umana, che si trova al centro stesso del sistema messo in atto dalla Convenzione, impedisce di privare una persona della sua libertà in maniera coercitiva senza operare nel contempo per il suo reinserimento e senza fornirgli una possibilità di recuperare un giorno tale libertà, ha ritenuto che la pena dell’ergastolo inflitta al ricorrente, in applicazione dell’Articolo 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario, detta «ergastolo ostativo», limiti eccessivamente la prospettiva di liberazione dell’interessato e la possibilità di un riesame della sua pena. Pertanto, tale pena perpetua, contrariamente a quanto sostenuto dal Governo Italiano, non può essere definita riducibile ai fini dell’Articolo 3 della Convenzione e, per l’effetto, rigettate le eccezioni formulate dal Governo Italiano, ha dichiarato a sei voti contro uno (quello del Giudice polacco Krzysztof Wojtyczek), cioè a larghissima maggioranza, che vi è stata violazione all’Art. 3 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali, condannando l’Italia, anche al pagamento delle spese sostenute dal ricorrente, quantificate in 6.000 euro, da versare entro tre mesi dal momento in cui la sentenza diverrà definitiva.

Secondo il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, attualmente negli Istituti Penitenziari italiani, sono ristretti 60.894 detenuti, di cui 36.903 con posizione giuridica definitiva. Tra questi, gli ergastolani “puri” (cioè quelli condannati alla pena dell’ergastolo su cui non pende alcun altro giudizio definitivo) sono 1.633, di cui 1.106 sono ergastolani “ostativi”, ai sensi dell’Art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario. Inoltre, dei 1.633 ergastolani definitivi, 773 sono in carcere da oltre 20 anni e 454 da oltre 25 anni; dei 1.106 ergastolani ostativi, 628 sono in carcere da oltre 20 anni e 375 da oltre 25 anni. Infine, gli ergastolani definitivi condannati anche per associazione a delinquere di stampo mafioso ex Art. 416 bis del Codice Penale sono 944, quelli ai quali è applicato anche il 41 bis sono 101 in carcere da oltre 20 anni e 55 in carcere da oltre 25 anni. Alla pena in concreto espiata, deve aggiungersi anche la liberazione anticipata ex Articolo 54 dell’Ordinamento Penitenziario per cui gli ergastolani ristretti da oltre 20 anni, hanno superato i 25 anni di carcerazione, mentre quelli ristretti da oltre 25 anni, hanno superato i 30 anni di reclusione.

Nelle prossime settimane e, più precisamente, il 22 ottobre 2019, a seguito di due ordinanze remissive sollevate dalla Corte di Cassazione il 20 dicembre 2018 e dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia il 28 maggio 2019, la Corte Costituzionale (Giudice Relatore Nicolò Zanon) all’esito della Udienza Pubblica in cui, tra gli altri, interverranno il Garante Nazionale dei Diritti delle persone detenute o private della libertà personale, l’Associazione Radicale Nessuno Tocchi Caino e l’Unione delle Camere Penali Italiane, si dovrà pronunciare sulla legittimità costituzionale dell’Articolo 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario ritenuto in contrasto con gli Articoli 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui esclude che il condannato all’ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’Articolo 416 bis del Codice Penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste di cui sia stato partecipe, che non abbia collaborato con la Giustizia, possa essere ammesso alla fruizione di un permesso premio.

Emilio Enzo Quintieri

Corte Edu, I sez., sent. 13 giugno 2019, Viola c. Italia (clicca per scaricare)

Comunicato della Cancelleria della Corte sulla decisione della Grande Chambre del 08 ottobre 2019 (clicca per scaricare)

Garante dei Diritti dei Detenuti, il Consiglio Regionale della Calabria audisce il Radicale Quintieri


E’ prevista per domani mattina, alle ore 11,30, presso l’Aula delle Commissioni del Consiglio Regionale della Calabria, l’audizione di Emilio Enzo Quintieri, attivista per i diritti dei detenuti del Movimento Nazionale dei Radicali Italiani. L’esponente radicale calabrese, capo della Delegazione visitante gli Istituti Penitenziari autorizzata dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, sarà audito dalla Prima Commissione Consiliare “Affari Istituzionali, Affari Generali e normativa elettorale” presieduta dal Consigliere Regionale Franco Sergio (Oliverio Presidente) e composta dai Consiglieri Regionali Michelangelo Mirabello (Partito Democratico), Arturo Bova (Democratici Progressisti), Sinibaldo Esposito (Nuovo Centro Destra), Mario Magno (Misto) e Flora Sculco (Calabria in rete). Alla seduta della Commissione è stato invitato l’Assessore alla Scuola, Lavoro, Welfare e Politiche Giovanili della Regione Calabria Federica Roccisano ed il Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali dell’Ente Regionale.

L’audizione verterà sull’esame abbinato della Proposta di Legge n. 34/10^ di iniziativa del Consigliere Nicola Irto recante: “Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale”, presentata il 13 maggio 2015, e della Proposta di Legge n. 221/10^ di iniziativa del Consigliere Franco Sergio recante: “Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale e dell’Osservatorio Regionale per le Politiche Penitenziarie”, presentata il 21 marzo 2017.

Oltre a Quintieri, già membro del Comitato Nazionale di Radicali Italiani, la Prima Commissione del Consiglio Regionale della Calabria, procederà all’audizione dell’Avvocato Gianpaolo Catanzariti del Foro di Reggio Calabria, Referente dell’Osservatorio Carcere dell’Unione Camere Penali Italiane.

La Regione Calabria insieme alla Liguria ed alla Basilicata – afferma l’esponente radicale Quintieri – è una delle pochissime Regioni d’Italia a non aver istituito il Garante dei Diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Occorre, dunque, che al più presto venga istituito questo organo di garanzia, indipendente, non giurisdizionale, che ha la funzione di vigilare su tutte le forme di privazione della libertà, dagli Istituti Penitenziari, alla custodia nei luoghi di Polizia, alla permanenza nei Centri di Identificazione ed Espulsione, alle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza, ai Trattamenti Sanitari Obbligatori. Anche perché, conclude Quintieri, sul territorio della Regione Calabria, contrariamente a quel che avviene nel resto del Paese, non vi sono nemmeno Garanti Provinciali, Comunali o Metropolitani, fatta eccezione per il Comune di Reggio Calabria ove è stato istituito nel 2006, che possano visitare, senza autorizzazione, gli Istituti Penitenziari per adulti e per minori, le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza e le strutture pubbliche e private dove si trovano le persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari nonché le camere di sicurezza delle Forze di Polizia ed ogni altro locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive e, quindi, vigilare affinché l’esecuzione della custodia delle persone detenute o private della libertà sia conforme ai principi ed alle norme nazionali ed internazionali.

Dossier – Esame abbinato Pdl 221 e 34 (clicca per leggere)

Polidoro (Camere Penali) : Orlando è l’unico Ministro ad esser impegnato sulle Carceri


avv-riccardo-polidoroNonostante non vi sia stato un concreto mutamento va riconosciuto all’attuale Guardasigilli di avere posto le basi per un possibile cambiamento culturale. Il 30 novembre, l’Osservatorio Carcere dell’Unione Camere Penali ha visitato la Casa circondariale di Sollicciano a Firenze. Tornava nell’istituto dopo esserci stato il 6 maggio 2015. Un disastro. Al peggio, è vero, non c’è mai fine.

L’Istituto fu aperto nel 1983. Progettato con velleità artistiche e con grandi ambizioni, avrebbe dovuto ricordare la forma di un giglio, simbolo della città di Firenze, ed ispirarsi all’idea del carcere città, con ampi spazi aperti destinati alle attività ricreative e trattamentali. Ma questa originaria ispirazione illuminata fu abbandonata ancor prima del collaudo, perché ritenuta incompatibile con le concrete esigenze di sicurezza.
Dopo poco più di trenta anni, oggi il muro di cinta è inagibile, vi sono infiltrazioni d’acqua dalla copertura e dappertutto. All’emergenza strutturale si aggiunge il sovraffollamento che non lascia ai detenuti quello spazio vitale e quel minimo di decenza indicato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Apprendere, dopo pochi giorni, che il Presidente del Consiglio ha rassegnato le sue dimissioni, che si è aperta un’ennesima profonda crisi istituzionale, che è stato conferito un nuovo mandato per un Governo di “scopo”, mentre in Parlamento giace la riforma dell’Ordinamento Penitenziario, lascia cadere anche quel minimo di speranza che si poteva nutrire per l’affermazione di diritti da tempo cristallizzati nella Carta Costituzionale.
Intendiamoci, non era la riforma che avrebbe potuto creare aspettative reali – da oltre 40 anni, infatti, molte delle norme in materia non vengono rispettate – ma l’impressione era che finalmente se ne parlasse in termini diversi, come se si fossero compresi valori, principi ed idee sino ad oggi del tutto trascurati.

Nonostante non vi sia stato, infatti, un concreto e sostanziale mutamento delle condizioni di detenzione e Sollicciano ne è la prova, va riconosciuto all’attuale Ministro della Giustizia di avere posto le basi per un possibile mutamento culturale in ordine alle innumerevoli problematiche che affliggono l’esecuzione penale. Un percorso difficile e lungo, appena iniziato e che aveva trovato, negli Stati Generali, la rotta da seguire.
Nessun Ministro aveva, in precedenza, dedicato tanto impegno all’impopolare tema del carcere, nel tentativo di trovare soluzioni praticabili per porre fine agli abusi che l’Europa ci ha contestato. Un solitario impegno istituzionale che aveva finalmente dato ascolto alla voce, o meglio al grido di dolore, dei radicali, delle associazioni e, fra gli addetti ai lavori, degli Avvocati che da sempre hanno denunciato la violazione di diritti fondamentali. In un recente convegno il Ministro ha manifestato la sua “frustrazione” per non vedere ancora presi in considerazione i lavori degli Stati Generali. Delusione che è anche delle oltre 200 persone che all’iniziativa hanno partecipato, mossi esclusivamente da una sana passione civile.
Cosa accadrà ora ? Il vento che spira non è favorevole. La politica internazionale sta percorrendo mari impraticabili per il debole vascello dei diritti dei detenuti, che, appena restaurato e messo a mare, rischia di naufragare ancora.

Riccardo Polidoro, Avvocato, Responsabile Osservatorio Carcere Unione Camere Penali Italiane

Il Dubbio, 15 dicembre 2016

Fatta la riforma, gabbato il Ministro. Italia resta Paese della carcerazione preventiva


arresto-manetteFin dall’inizio, uno si domanda se la vera vergogna siano i dati in sé, oppure il fatto che appena un tribunale su tre abbia deciso di rispondere al ministero della Giustizia. Perché la richiesta del ministro Andrea Orlando era sacrosanta: Orlando aveva chiesto agli uffici giudiziari di tutta Italia di raccontare come abbia funzionato la custodia cautelare nell’ultimo anno.

Non era una curiosità peregrina. Il ministro voleva sapere quali effetti avesse avuto la legge 47 del 16 aprile 2015, entrata in vigore lo scorso 8 maggio, che ha introdotto significative modifiche al codice di procedura penale rendendo più stringenti le regole che stabiliscono la custodia in carcere. Ed è la stessa legge 47 che prevede l’analisi di funzionamento, perché il governo deve presentare una relazione al Parlamento entro il 31 gennaio di ogni anno. Ebbene, a Orlando hanno (vergognosamente) risposto appena 48 uffici giudiziari su 136: prevalentemente si tratta di tribunali piccoli, l’unica eccezione la fa Napoli. E soltanto sette uffici corrispondono a direzioni distrettuali antimafia.
Passando poi ai dati, la vergogna aumenta. Sulle 12.959 misure cautelari personali disposte da questi 48 tribunali, la custodia cautelare in carcere è stata decisa in 6.016 casi: il 46 per cento del totale. Gli arresti domiciliari sono stati 3.704 (il 29 per cento dei casi), l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria ha riguardato altri 1.430 casi, l’11 per cento. Gli avvocati penalisti, associati nell’Unione delle camere penali, sono più che delusi: “Il risultato dell’indagine – protesta Beniamino Migliucci, che dell’Ucpi è presidente – è così parziale da non consentire, anche per via della natura del tutto casuale della selezione del campione, di conferire a quel dato un significato in qualche modo rappresentativo della realtà”.

Ma i penalisti correttamente lamentano che resta altissimo (nonostante il commento favorevole del ministero), il ricorso alla custodia cautelare in carcere. Del resto, che anche dopo le restrizioni della legge 47 poco meno della metà del totale delle misure porti un cittadino in cella è statistica letteralmente impensabile per gli altri paesi europei: e questo avviene nonostante il legislatore abbia sempre inteso l’adozione del carcere da parte del giudice come extrema ratio.

E il braccialetto elettronico? A leggere le tabelle del ministero, inoltre, si comprende che tra le oltre 6 mila custodie cautelari disposte in carcere quelle determinate da una condanna definitiva sono state soltanto 845, una su cinque. Quindi i detenuti che in questi ultimi mesi sono andati a occupare una cella sono in stragrande maggioranza imputati in attesa di giudizio: presunti innocenti. E sempre interpretando le tabelle si capisce che in un solo anno (con durate che non è dato conoscere) sono maturate le condizioni per quasi 200 ingiuste detenzioni presso il solo tribunale di Napoli.
In tutto questo, viene da domandarsi che fine abbia fatto il mitico “braccialetto elettronico” di cui si favoleggia da decenni. In base alle ultime statistiche, in Italia dovrebbero esisterne 2 mila, ma non si sa se vengano tutti utilizzati, né come. Aveva fatto scalpore, a metà del 2015, il caso di un detenuto: il giudice aveva ordinato di farlo uscire di prigione e dargli gli arresti domiciliari, ma la carenza di braccialetti lo aveva inesorabilmente respinto in cella. In compenso, i braccialetti costano 11 milioni di curo l’anno (5.500 euro l’uno), che vanno a sommarsi ai 110 milioni circa che dal 2001 al 2011 lo Stato aveva versato a Telecom, titolare del servizio, per la “sperimentazione” su 114 braccialetti.

Maurizio Tortorella

Tempi, 9 settembre 2016

“Dopo 33 anni non è cambiato nulla. Il tormento di Enzo Tortora è stato inutile”


tortoraFrancesca Scopelliti ha presentato il libro con le lettere di Tortora. Trentatré anni. Tanto è trascorso dall’arresto di Enzo Tortora, ma le sue Lettere a Francesca, scritte in carcere e raccolte in un volume presentato ieri nei locali della Camera di Commercio di Roma, sono di “estrema attualità”, come ha sottolineato il presidente dell’Unione delle camere penali Beniamino Migliucci. L’autore delle missive, lette dall’attore Enzo Decaro, il celebre giornalista e presentatore televisivo, di colpo chiamato a rispondere di accuse gravissime: associazione camorristica e spaccio di droga.

La compagna, Francesca Scopelliti, ha ricordato che la loro era “una storia d’amore piuttosto recente. La separazione forzata fu ancora più dolorosa perché originata da un obbrobrio giuridico, un’infamia ingiustificata, la protervia di due magistrati della Procura di Napoli, che volevano a tutti i costi un colpevole. Più emergeva che Enzo era una persona perbene e non si trovavano riscontri, più i giudici si accanivano alla ricerca di nuovi pentiti. I media lo hanno subito condannato, ma lui è stato un grande esempio, dimettendosi da parlamentare europeo per proseguire la battaglia sulla giustizia giusta”.
Il drammatico errore giudiziario sembra però non avere insegnato nulla: “La tristezza più grande è che ci si è fermati a trent’anni fa: il sistema penale-carcerario è rimasto immutato, nessuno è corso ai ripari. I malesseri che Enzo denuncia nelle sue lettere vivono nella nostra quotidianità. Il ministro della Giustizia dovrebbe tenere conto della sua storia”.

Presenti due testimonial d’eccellenza, Giuliano Ferrara, che ha firmato anche la prefazione del volume, ed Emma Bonino, che da decenni si batte sul tema. L’ex direttore del Foglio ha evidenziato che dalle lettere emergono “amore, umanità, personalità, il rapporto con la sorella, le figlie e soprattutto la compagna. La verità è che il “pentito dire” e il partito preso si erano appropriati del meccanismo giudiziario e lo trascinavano verso il basso, dove erano schiacciati Tortora e molti altri cittadini, come i famosi omonimi, che furono arrestati e detenuti a Poggioreale, distrutti da un’indagine che ha dato luogo a un processo che definire discutibile è un eufemismo grave”.
Anche Ferrara ha acceso i riflettori sull’assenza di provvedimenti conseguenti: “Un referendum sollecitò l’introduzione della responsabilità civile dei magistrati, ma poi non si intervenne in modo significativo e non vi è stata la separazione delle carriere, per cui uomini come Falcone si erano spesi. Purtroppo tutte le classi dirigenti fanno un patto con i giudici, perché ne hanno paura. Il caso Tortora evidenziò per la prima volta l’onnipotenza della magistratura”.

“All’epoca i giornali dopo l’arresto non furono certo innocentisti – ricorda con amarezza la Bonino. I Radicali, Biagi e Sciascia le uniche voci fuori dal coro. Da allora Marco Pannella e Rita Bernardini non hanno mai interrotto una battaglia che oggi deve continuare. La conseguenza d’altronde è il disastroso stato delle carceri. Per riaffermare pienamente lo Stato di diritto attendiamo ancora le grandi riforme, come l’obbligatorietà dell’azione penale. Enzo ha insegnato ai giovani cos’è la dignità, non arrendendosi mai, neppure nei momenti di sconforto. Purtroppo abbiamo perso la memoria e la vista, guardiamo solo l’ombelico”. Migliucci ha aggiunto che il libro “non è solo una testimonianza di rabbia, dolore e sofferenza ma offre tanti spunti. Dalla separazione delle carriere al pubblico ministero collegato al giudice, dalla gestione dei pentiti alla custodia cautelare, che da “extrema ratio” si è trasformata in carcerazione preventiva. La condotta successiva a quando ha ottenuto Enzo giustizia e le sue lettere lanciano un messaggio e la speranza che il Paese possa migliorare. Questo dramma deve portare a una riflessione collettiva sulla presunzione d’innocenza, sull’esecuzione della pena e sul carcere, inteso come risocializzazione e rieducazione e non come vendetta.

Temi che saranno sostenuti dagli avvocati penalisti, mentre l’assenza della politica oggi è colpevole e imbarazzante”. Ha fatto discutere, in particolare, la mancata concessione di una sala in Senato, giustificata dall’assenza di “finalità istituzionali”. “Spero non sia stata dettata dal passato di magistrato del presidente Grasso. Sarebbe un’ulteriore ferita” ha commentato con amarezza la Scopelliti. Ad attenuare il caso la lettera inviata dall’ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano: “Enzo Tortora ha subito torti e sofferenze. Indagini e sanzioni penali non sono state fondate su basi probatorie adeguate. Problemi di sistema e di clima che restano ancora aperti”.

Francesco Straface

Il Dubbio, 18 giugno 2016

Visita dei Radicali e della Camera Penale al Carcere di Paola la vigilia di Pasqua


Carcere di Paola 1Anche quest’anno, durante la vigilia di Pasqua, una delegazione dei Radicali Italiani e della Camera Penale di Paola aderente all’Unione delle Camere Penali Italiane, si recherà in visita alla Casa Circondariale di Paola, in Provincia di Cosenza, per verificare che le condizioni di vita ed il trattamento dei detenuti nonché la conduzione del suddetto Istituto Penitenziario siano conformi ai principi sanciti dalla Costituzione e dalla Legge Penitenziaria.

La delegazione, autorizzata dal Vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia Massimo De Pascalis – su richiesta del Senatore della Repubblica Francesco Molinari – sarà guidata da Emilio Enzo Quintieri, esponente dei Radicali Italiani il quale sarà accompagnato da Valentina Anna Moretti, esponente dei Radicali Italiani e candidata al Consiglio Comunale di Cosenza, dall’avvocato Sabrina Mannarino, Tesoriere della locale Camera Penale e dagli avvocati Carmine Curatolo e Salvatore Carnevale del Foro di Paola.

Nella Casa Circondariale di Paola, secondo gli ultimi dati diffusi nelle scorse settimane dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, vi sarebbero ristretti 178 detenuti, 46 dei quali stranieri, tutti appartenenti al Circuito della Media Sicurezza, a fronte di una capienza regolamentare di 182 posti detentivi. Lo scorso anno, invece, durante la vigilia di Pasqua, durante una ispezione fatta dai Parlamentari Enza Bruno Bossio (Pd) e Francesco Molinari (Misto), accompagnati dal radicale Quintieri e dall’avvocato Mannarino, erano presenti 194 persone detenute (12 in esubero), 34 delle quali straniere.

I Radicali ed i Penalisti faranno ingresso nello stabilimento penitenziario intorno alle ore 15 e visiteranno con attenzione tutti i Reparti detentivi, compreso quello di Isolamento nonchè il Padiglione adibito a custodia attenuata in cui vi sono allocati detenuti a basso indice di pericolosità e con fine pena a breve termine. La delegazione sarà accompagnata dal personale del Reparto di Polizia Penitenziaria diretto dal Comandante, Commissario Maria Molinaro.

Il giorno seguente, domenica di Pasqua, alla stessa ora, gli esponenti radicali Emilio Enzo Quintieri e Valentina Anna Moretti, entreranno nella Casa Circondariale “Sergio Cosmai” di Cosenza, Istituto eccellentemente guidato dal Direttore Filiberto Benevento. Anche in questa circostanza, i rappresentanti radicali, saranno accompagnati dagli uomini del Vice Commissario Davide Pietro Romano, Comandante di Reparto della Polizia Penitenziaria di Cosenza. Nel Carcere di Cosenza, a fronte di una capienza regolamentare di 218 posti, sono ospitate 209 persone, 25 delle quali di nazionalità straniera, appartenenti ai Circuiti Penitenziaria dell’Alta e della Media Sicurezza.

Ulteriori visite saranno effettuate nei giorni successivi ed allo stesso orario negli altri Istituti Penitenziari della Calabria e, più precisamente, martedì 29 nella Casa Circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro, giovedì 31 nella Casa di Reclusione di Rossano e sabato 2 aprile nella Casa Circondariale “Rosetta Sisca” di Castrovillari. Faranno parte della delegazione anche Shyama Soodevi Bokkory, Presidente dell’Associazione Alone Cosenza Onlus e Mediatrice Culturale volontaria alla Casa Circondariale di Paola e Marco Calabretta, Laureando in Giurisprudenza all’Università della Calabria.