Corte Costituzionale: il Magistrato di Sorveglianza può concedere la semilibertà in via provvisoria per pene fino a 4 anni


Il Magistrato di Sorveglianza può applicare, in via provvisoria, la misura della semilibertà al condannato a una pena detentiva non superiore a quattro anni, senza dover aspettare la decisione definitiva del Tribunale di Sorveglianza. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale presieduta da Marta Cartabia nella sentenza n. 74/2020 (redattore Francesco Viganò), depositata oggi, con la quale è stata ritenuta fondata una questione di legittimità costituzionale dell’Art. 50 comma 6 dell’Ordinamento Penitenziario «nella parte in cui prevede che il Magistrato di sorveglianza può applicare in via provvisoria la semilibertà solo in caso di pena detentiva non superiore a sei mesi» per violazione degli Artt. 3 comma 1 e 27 comma 3 della Costituzione, sollevata dal Magistrato di Sorveglianza di Avellino con Ordinanza del 12 marzo 2019.

La Corte ha osservato che la vigente legge sull’Ordinamento Penitenziario già consente al Magistrato di Sorveglianza di concedere in via provvisoria la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale al condannato che debba espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni. È allora irragionevole non consentirgli anche di anticipare la concessione della meno favorevole misura alternativa della semilibertà, quando il percorso rieducativo compiuto dal condannato non giustifichi ancora la sua completa uscita dal carcere, ma già consenta di ammetterlo a trascorrere parte della giornata fuori dall’Istituto Penitenziario. La necessità di attendere la decisione del Tribunale di Sorveglianza potrebbe infatti arrecare un grave pregiudizio al percorso rieducativo del condannato, soprattutto quando la sua istanza sia motivata da un’offerta di lavoro all’esterno del carcere, che normalmente ha una durata limitata nel tempo.

Per queste ragioni, la Corte Costituzionale, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’Art. 50 comma 6 dell’Ordinamento Penitenziario, nella parte in cui non consente al Magistrato di Sorveglianza di applicare in via provvisoria la semilibertà, ai sensi dell’Art. 47 comma 4 dell’Ordinamento Penitenziario, in quanto compatibile, anche nell’ipotesi prevista dal terzo periodo del comma 2 dello stesso Art. 50 (e dunque quando la pena detentiva da espiare sia superiore a 6 mesi, ma non a 4 anni).

Corte Costituzionale, Sentenza n. 74 del 2020 (clicca per leggere)

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