Fiandaca: la riforma Bonafede cancella la prescrizione, un istituto giuridico di grande civiltà


Perché la riforma Bonafede cancella un istituto di grande civiltà. Rischio pastrocchio con i “correttivi” del Pd. Specie nell’ottica di un anziano professore di diritto penale, l’attuale conflitto politico sulla prescrizione appare sorprendente e al tempo stesso molto preoccupante.

Siamo arrivati al punto, nel nostro paese, di rischiare di stravolgere un istituto giuridico di grande civiltà perché il movimento pentastellato, in nome di presunte sue ragioni identitarie, pretende di imporne una riforma ispirata a un punitivismo smodato?

Oltretutto, questa ossessione punitiva appare politicamente opportunistica in quanto strumentalizza, per lucrare consensi elettorali, pulsioni emotive di punizione alimentate da sentimenti collettivi di paura, rabbia, frustrazione, indignazione, invidia sociale, rancore, risentimento e rivalsa diffusi in periodi di crisi e insicurezza come quello in cui viviamo.

Che l’idea grillina di bloccare in via definitiva la prescrizione dopo la sentenza di primo grado nasca, in fondo, da un avallo politico del bisogno emotivo di rendere imprescrittibile ogni illecito penale – come a volere “eternare” la riprovevolezza e la castigabilità degli autori di reato additati quali nemici del popolo – è una ipotesi esplicativa tutt’altro che azzardata o peregrina.

Come studi di filosofia e psicologia della punizione da tempo mettono in evidenza, infatti, il diritto penale e la punizione coinvolgono (anche a livello inconscio) meccanismi psichici profondi, canalizzando in forma istituzionalizzata tendenze aggressivo-ritorsive insite negli atteggiamenti punitivi declinati in chiave prevalentemente retributiva.

Se così è, fa benissimo ora il Pd a cercare di porre argine al fanatismo repressivo dei Cinque stelle. Ma, stando alle cronache giornalistiche di questi giorni, le linee ispiratrici della proposta dem non risultano ancora chiare. E incombe per di più il rischio che, nel tentativo di trovare una soluzione di compromesso col mantenimento del blocco della prescrizione così come voluto da Bonafede, ne esca fuori alla fine un complessivo pastrocchio.

Affrontare in un articolo di giornale complicate questioni tecnico-giuridiche non è, certo, possibile. Anche limitandosi all’essenziale, non si può peraltro prescindere da una premessa e da qualche rilievo di massima. Cominciando dalla premessa, va ricordato che l’istituto della prescrizione deve la sua genesi alla presa d’atto che la repressione dei reati non può costituire un obiettivo prioritario a ogni costo.

Piuttosto, sono in gioco rilevanti interessi ed esigenze concorrenti, che vengono appunto in rilievo per effetto del decorrere del tempo rispetto al reato commesso, e che vanno perciò bilanciati con l’interesse a punire. Beninteso, si tratta di preoccupazioni concorrenti che si collocano a monte del problema dell’efficiente funzionamento della macchina giudiziaria e dei tempi del processo, che occorrerebbe accorciare perché spesso in Italia troppo lunghi.

Anche se il dibattito corrente si concentra soprattutto sulle lungaggini del processo, non bisognerebbe infatti trascurare che le ragioni “classiche” della prescrizione hanno in primo luogo a che fare col diritto penale sostanziale e con gli stessi fini della pena, come ha sinora più volte riconosciuto pure la Corte costituzionale.

Il punto essenziale è questo: a misura che aumenta la distanza temporale tra il reato commesso e il momento in cui interviene la condanna, decresce la necessità pratica di punire dal duplice punto di vista della prevenzione generale e della prevenzione speciale. Ciò sia perché col passare degli anni sfuma l’allarme sociale, e viene meno il pericolo che altri siano per suggestione imitativa indotti a compiere delitti simili; sia perché col trascorrere del tempo il reo può essere diventato un’altra persona, può essersi spontaneamente ravveduto, per cui non avrebbe più senso e scopo applicargli una pena in chiave rieducativa. Si aggiunga inoltre, da un punto di vista probatorio, che quanto più un caso è lontano nel tempo, tanto più difficile ne risulta la prova nell’ambito del processo.

Questi fondamenti classici della prescrizione sono divenuti, ormai, obsoleti a causa di un riemergente retribuzionismo intransigente e rabbioso, per cui la maggioranza dei cittadini oggi esige che tutti i reati (dai più gravi ai più lievi) vengano perseguiti e sanzionati “senza se e senza ma”?

Certo è che i suddetti fondamenti stanno alla base anche del modello di disciplina della prescrizione così come previsto in origine nel nostro codice penale, e come poi riveduto (in maniera, peraltro, non poco discutibile) con la riforma Cirielli del 2005. Si tratta, invero, di un modello che riflette esigenze repressive modulate sulla differente gravità dei reati, per cui i termini prescrizionali dipendono dalle soglie di pena legislativamente riferite alle diverse figure criminose. (E va esplicitato che esso non viene abrogato dalla riforma Bonafede, che piuttosto vi si sovrappone dall’esterno con effetti – come vedremo tra poco – distorsivi).

È vero che, in anni più recenti, sono andate affiorando preoccupazioni ancorate soprattutto al principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), con un tendenziale spostamento dell’attenzione riformatrice sul terreno processuale. Privilegiato soprattutto dai processualisti e dal mondo della prassi giudiziaria, questo tipo di approccio ha ispirato la riforma Orlando del 2017 nella parte in cui questa ha previsto tempi massimi di sospensione della prescrizione in rapporto a distinte fasi processuali (nella misura di tre anni complessivi nel periodo intercorrente tra la sentenza di primo grado e quelle dei due gradi successivi).

La riforma Bonafede approvata quest’anno, che ha invece stabilito il blocco definitivo della prescrizione dopo la sentenza di primo grado e che è destinata a entrare il vigore il 1° gennaio 2020 (quindi tra meno di un mese), è stata in realtà concepita così affrettatamente, da non lasciare tempo sufficiente per verificare i concreti effetti della ancora recente riforma Orlando. Questo non è certo un modo di legiferare razionale e responsabile. Ma l’obiezione principale è di merito più che di metodo, e fa leva sulle implicazioni gravemente distorsive del sistema penale che la concreta entrata in vigore del blocco recherebbe con sé.

Come si è infatti già rilevato in sede specialistica (alludo, in particolare, ad acuti commenti critici di Domenico Pulitanò), la eguale imprescrittibilità di reati eterogenei rispetto ai quali l’art. 157 del codice penale (destinato comunque a restare invariato) continuerebbe in linea di principio a prevedere, in ragione del corrispondente livello di gravità, tempi di prescrizione differenziati, porrebbe serissimi problemi di compatibilità costituzionale: innanzitutto, col principio di eguaglianza-ragionevolezza; e, in secondo luogo, col principio di rieducazione nelle ipotesi di condanne a parecchi anni di distanza dal reato commesso (problemi di compatibilità che sfocerebbero in ricorsi alla Corte costituzionale nei casi concreti di sentenze divenute, appunto, definitive dopo la scadenza del termine di prescrizione previsto in astratto dal diritto penale sostanziale).

Bene dunque hanno fatto le Camere penali a lanciare un allarmato appello pubblico del seguente tenore: “Il penale perpetuo, che si appresta ad entrare in vigore, appiattisce indiscriminatamente la misura del tempo dell’oblio, uniformando dopo il primo grado tanto i delitti più gravi, quanto le più bagatellari delle contravvenzioni”.

Le proposte correttive del Pd si preoccupano di rimediare in qualche modo alla irrazionalità costituzionalmente sindacabile di un tale indiscriminato appiattimento? Si legge sulla stampa che i dem intenderebbero conciliare il blocco della prescrizione voluto da Bonafede con nuove soluzioni normative finalizzate ad accorciare i tempi del processo. Ma in quali forme si pensa di potere tecnicamente tradurre questo compromesso?

Può essere ragionevole perseguire compromessi funzionali alla tenuta di questo traballante governo. Ma, se il contrasto sulla prescrizione non giustifica forse una crisi governativa, è pur vero che la complessità e la rilevanza anche costituzionale del tema non vanno sottovalutate. Il modo di affrontarlo incide infatti in ogni caso, e in misura assai rilevante, sulle libertà, i diritti e financo le prospettive esistenziali dei cittadini in carne e ossa.

Giovanni Fiandaca – Professore di Diritto Penale presso l’Università di Palermo

Il Foglio, 12 dicembre 2019

Cappato (Radicali) : Inutile inasprire le pene, rappresenta soltanto l’impotenza dello Stato


On. Marco CappatoIn un articolo sugli “Eccessi di riforma” della giustizia italiana, apparso su Il Messaggero di lunedì 25 maggio, Carlo Nordio censura l’incompetenza del legislatore. Ha ragione da vendere, Nordio: nel complesso e articolato quadro dei problemi che affliggono la giustizia nel Paese, l’incapacità professionale di chi ha la responsabilità di dettare le regole viene prima di qualsiasi valutazione politica.

Nel diritto penale sostanziale e processuale, di questi tempi l’incompetenza del legislatore si esprime in una specifica inclinazione a produrre leggi che, da un lato, inaspriscono le pene e, dall’altro, allungano i tempi della prescrizione. In realtà, chi è propenso ad attività delittuose non se ne astiene al pensiero dell’entità della pena che rischia, ma se mai a quello di una giustizia che funziona e che, anzitutto per questo, induce rispetto. L’inasprimento delle pene più che altro esprime dunque l’impotenza dello Stato che, quanto meno sarà in grado di punire, tanto più mostrerà i denti con i quali morderebbe se fosse in grado. In particolare, come ha detto e scritto Mario Baldassarri ad altro proposito, l’aumento delle pene comminabili per il reato di corruzione farà aumentare il prezzo della condotta del reo, ma non modificherà le statistiche della commissione del reato.

E l’allungamento dei tempi della prescrizione, in parte come effetto legale automatico dell’aumento delle pene, in parte per diretta disposizione, produce come unico risultato che i cittadini imputati di reati possono trovarsi a do-vere attendere tempi ancora più lunghi prima che i processi si concludano – peraltro di frequente non con la pronuncia di una sentenza definitiva, ma, come in precedenza, con il compimento della prescrizione.

Il legislatore sa che dell’inefficienza della giustizia spesso si avvalgono gli avvocati, contribuendo volontariamente a che il processo penale duri fino a che il reato del quale è imputato il cliente si estingua in esito al maturare del termine di prescrizione; al che il legislatore reagisce allungando il tempo a disposizione della magistratura per completare il processo prima che il termine maturi, forse pensando che la paradossale irraggiungibilità della tartaruga da parte di Achille non sia poi tanto irrealistica, se la corsa viene resa praticamente infinita.

Di nuovo, dunque, il legislatore fornisce denti da mostrare, che il magistrato potrà usare proprio sul presupposto dell’abnorme durata dei processi penali, in qualche modo confermato come normale e del quale anzi gli è implicitamente rivolto l’invito ad approfittare. Un paio di settimane addietro, nel corso di un incontro presso l’associazione radicale milanese Enzo Tortora, il parlamentare membro della Commissione giustizia Stefano Dambruoso ha diffusamente parlato, appunto, del progetto relativo all’aumento delle pene e all’allungamento dei tempi di prescrizione del reato di corruzione.

Nell’occasione, alla quale ero presente, ho esposto quanto nuovamente espongo qui, citando anche il pensiero di un bravo giudice che ho conosciuto in tempi ormai lontani, il cui assunto centrale è che, riguardo alla prescrizione del reato nel processo penale, il legislatore dovrebbe adottare una disciplina analoga a quella che vige riguardo alla prescrizione del diritto azionato nel processo civile.

In sede civile, la prescrizione di un diritto è interrotta dall’inizio di un giudizio, o dalla domanda proposta nel corso di un giudizio già iniziato, e dall’interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione che, peraltro, non corre fino al momento in cui il giudizio è definito con sentenza passata in giudicato; dunque, il trascorrere del tempo nel quale si svolge la vicenda processuale non influenza la prescrizione del diritto – salvo rimanendo il caso che il processo si estingua in esito ad abbandono per inattività delle parti, o a loro rinuncia in ragione di intervenuti accordi conciliativi, o ad altro.

In sede penale, invece, dall’interruzione la prescrizione comincia nuovamente a correre e, raggiunti determinati traguardi, si compie determinando l’estinzione del reato; indipendentemente dalla condotta sia dei giudici che degli imputati, per il solo trascorrere del tempo. C’è da chiedersi il perché delle due differenti discipline della prescrizione, quali siano gli effetti di quella in sede penale e cosa, in un’ottica riformatrice, si potrebbe ipotizzare di cambiare.

Alla prima domanda, l’usuale risposta è che il cittadino imputato non può rimanere indefinitamente in attesa di giudizio, mentre l’attore e il convenuto in sede civile se la possono vedere tra di loro, arrangiandosi in qualche modo; alla quale considerazione viene spesso aggiunto che, se venisse meno il rischio del compimento della prescrizione durante lo svolgimento del giudizio penale, verrebbe anche meno qualunque propensione dei giudici ad adoperarsi, lavorando duramente, al fine di sventarlo, con conseguente aumento dell’inefficienza del sistema giudiziario. Lode dunque al Codice Rocco del 1930, che ha dettato i principi ancora oggi vigenti in tema di prescrizione del reato – elaborati, comunque, in epoca nella quale il numero delle prescrizioni era infinitamente minore di quello odierno.

La replica viene in primo luogo dalla Carta costituzionale: il cui art. 111, nel dettare ai commi I e II che “la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge” la quale “ne assicura la ragionevole durata”, non si riferisce, come invece distintamente fanno i commi che seguono, al processo penale, ma al processo tout court e quindi non solo al processo penale, ma anche a quello civile; né tanto meno attribuisce all’imputato una tutela “privilegiata” rispetto a quella della parte di un processo civile.

Dunque, sul piano dei principi, è sensato concepire che la ragionevole durata di ogni tipo di processo (anche amministrativo, tributario, eccetera) sia regolata in modo omogeneo anche per quanto concerne la prescrizione dei diritti che in esso si facciano valere, compresi quelli dello Stato. Inoltre, a sostegno dell’opportunità di una conforme disciplina degli effetti del decorso del tempo nei vari tipi di processo, sul piano pratico non va trascurato il fatto che l’estenuante durata di un importante processo civile può rappresentare per un cittadino un problema non meno grave della perdurante pendenza di un importante processo penale e, anzi, molto più grave di quella di un processo penale per fatti di modesto rilievo o, comunque, senza carcerazione preventiva.

Né, con riferimento al preteso aumento dell’inefficienza del sistema giudiziario, sembra potersi immaginare qualcosa di peggio di una situazione come quella che si produrrebbe con l’entrata in vigore di una legge come quella allo studio sul reato di corruzione, nella quale il corso dei nuovi termini prescrizionali coprirebbe in molti casi una porzione fondamentale della vita dell’imputato, poco distinguibile da una situazione caratterizzata dall’assenza di termini.

L’attuale disciplina della prescrizione in sede penale, ha innegabilmente l’effetto di indurre gli imputati ad adottare una linea difensiva che spesso ha il centrale obbiettivo di fare trascorrere il tempo necessario affinché maturi la prescrizione del reato. Tale risultato è perseguibile in quanto un termine di prescrizione che possa maturare durante il processo esista, per quanto lontano: se tale termine mancasse, come manca nel diritto civile, le difese dilatorie perderebbero la loro ragione di essere.

L’assenza di un termine di prescrizione del reato che possa maturare durante il processo penale, in primo luogo, consentirebbe ai magistrati di disporre di tempo per la gestione dei processi senza essere “incalzati” dal termine di prescrizione, evidentemente ancor più che potendo contare su un termine di prescrizione di grande lontananza; in secondo luogo, l’assenza del corso della prescrizione dei reati durante i processi accelererebbe la speditezza di quelli pendenti e ne ridurrebbe notevolmente il numero.

In altri termini, se divenisse operativo il principio per cui, come il diritto fatto valere in un processo civile, anche il reato oggetto di un processo penale non si può prescrivere durante il relativo corso, avrebbe luogo senza alcun costo un importante effetto deflattivo sia delle condotte difensive dilatorie nei processi di primo grado, che della promozione dei processi di secondo grado e di legittimità avanti alla Corte di cassazione, alle quali gli imputati che mirano alla prescrizione del reato loro ascritto non avrebbero più alcun interesse.

Al che il legislatore potrebbe aggiungere la previsione di depenalizzazioni, di sanzioni alternative, di nuovi tipi di “patteggiamento” e di altri riti alternativi attuabili in qualunque stadio anche avanzato del processo, unitamente a una completa riorganizzazione dei servizi: così indicando e iniziando a percorrere una strada riformatrice ben più promettente di quella, velleitaria e inconcludente, dell’inasprimento delle pene e dell’allungamento dei termini di prescrizione.

Marco Cappato

Il Garantista, 3 giugno 2015

Giustizia: una riforma che viola la Costituzione, ma qualcuno proverà a fermarla ?


giustizia2Fissare la scadenza della prescrizione alla conclusione del processo di primo grado viola due articoli della Costituzione: il 27 e il 111. Qualcuno raccoglierà firme per impedirlo?

Le indiscrezioni dicono che oggi il ministro Orlando presenterà al Consiglio dei ministri una proposta di riforma della giustizia mutilata dai veti dell’Anm (Associazione nazionale magistrati) e che di conseguenza non riforma quasi nulla: perché l’Anm è assolutamente contraria a qualunque tipo di provvedimento che non accresca ulteriormente il potere della magistratura.

È probabile che questa riforma – gentile, impalpabile – troverà robuste opposizioni in Parlamento, proprio per la sua inconsistenza, per il suo carattere di “finzione”, e non sarà approvata. Noi (noi del Garantista) avremo la soddisfazione, magra, di avere predetto il fallimento della riforma.

Il Paese pagherà lo scotto per la vigliaccheria di un ceto politico di governo impreparato e un po’ servile, che in fondo preferisce sopravvivere, seppure agli ordini della magistratura, piuttosto che dover navigare in mare aperto e affrontare i marosi dell’indipendenza. La mancata riforma della giustizia costringerà l’Italia in una condizione che ormai sta diventando di regime: dove il potere politico non è più autonomo, non è più legittimato dal voto popolare, ma è espropriato da una casta, e cioè i magistrati – per essere precisi e giusti: una parte dei magistrati – in grado di influenzare la formazione delle leggi, la gestione dell’economia, la selezione delle classi dirigenti, e naturalmente di poter esercitare la giurisdizione senza nessun controllo e limite.

Quali erano i limiti dentro i quali doveva mantenersi l’ordine giudiziario e quali nuovi limiti la riforma avrebbe potuto introdurre? Il limite, per la verità, era praticamente uno solo: la prescrizione. Che risponde alle indicazioni della Cedu (Corte europea dei diritti dell’uomo) e anche della nostra Costituzione (articolo 111) e garantisce la cosiddetta “ragionevole durata del processo”. Tutti gli altri limiti, che esistono in molti altri paesi, o non ci sono mai stati o sono saltati. Non c’è la responsabilità civile dei giudice, non c’è la limitazione agli arresti preventivi, non c’è nessun argine alle intercettazioni (che in un solo giorno in Italia, sono quante ne fanno in un anno intero negli Stati Uniti d’America), né tantomeno alla loro indiscriminata e intimidatoria pubblicazione, non c’è la parità tra accusa e difesa (anche questa prevista dall’articolo 111 della Costituzione, ma inutilmente), non c’è la terzietà del giudice (cioè la separazione delle camere), eccetera eccetera.

Questa assenza di argini ha permesso e permette molti soprusi, che non sono quelli – pur reali – esercitati nei confronti di Berlusconi (che uno, al limite, potrebbe anche fregarsene…) ma sono migliaia e migliaia che si abbattono sulle spalle piccole di tanti poveri cristi. La riforma avrebbe dovuto ripristinare quei limiti o fissarne dì nuovi. Invece sorvola sulla possibilità di porre rimedio a questi guai. E per di più, a quanto dicono le indiscrezioni, attenua e quasi cancella l’unica limitazione esistente, e cioè la prescrizione. Quindi non sarà una riforma che alza l’asticella delle garanzie per l’imputato, ma invece l’abbassa. Non aumenta il grado delle libertà: si innalza il livello dell’autoritarismo, spingendo il nostro paese piuttosto che verso la modernità, verso qualcosa che un pochino assomiglia allo Stato di polizia.

La possibilità che si fissi la scadenza della prescrizione alla conclusione del processo di primo grado, per altro, rende del tutto incostituzionale questa legge. Proviamo a spiegarci bene. Cos’è la prescrizione? È una misura, prevista dal codice penale, che estingue la pena (o addirittura il reato) dopo un certo numero di anni. Gli anni necessari ad ottenere la prescrizione sono proporzionali alla gravità del reato e cioè coincidono con la pena “edittale” prevista dal codice penale, e in ogni caso sono almeno sei peri i reati più piccoli. Non c’è prescrizione per l’ergastolo, visto che l’ergastolo non è quantificabile in anni. La prescrizione interviene se, prima del tempo stabilito, non si arriva alla condanna definitiva. Nella riforma-Orlando, su richiesta dell’Anm (che di solito pubblica su Repubblica i suoi “ordini” al ministro), la prescrizione viene – diciamo così -anticipata, nel senso che scatta solo se i limiti di tempo vengono superati prima della sentenza di primo grado. Dopo la sentenza di primo grado non esiste più prescrizione e il processo d’appello, ed eventualmente di Cassazione, non ha limiti di tempo.

In questo modo si violano in modo palese, consapevole e sfacciato due articoli della Costituzione: il 27 e il 111. L’articolo 27 stabilisce che nessuno è colpevole fino a sentenza definitiva. Dunque la condizione di un imputato non cambia in nessun modo con la sentenza di primo grado, mentre la riforma ne cambia radicalmente la condizione, facendogli perdere il beneficio della prescrizione. L’articolo 111 stabilisce la ragionevole durata del processo, mentre la riforma, ponendo il limite della prescrizione al processo di primo grado (è chiaro che la magistratura tenterà di affrettare i processi di primo grado e poi non avrà più fretta per l’appello) elimina ogni possibilità di ragionevole durata. È grave se la riforma della Giustizia in modo evidente e dichiarato sfida e calpesta i principi costituzionali?

Non so se è grave, certo non è inusuale. Basta dire che da più di un decennio votiamo con una legge incostituzionale e che ora si sta valutando una legge elettorale ancor più incostituzionale della precedente. La Costituzione è considerata abbastanza un optional dal potere italiano. E non vi aspettate però che gli intellettuali – e gli attori, i cantanti, i giocatori di calcio – aderiscano in massa ad una raccolta di firme – tipo quella del “Fatto” a difesa del Senato – contro la violazione della Costituzione da parte del binomio governo-magistratura.

Piero Sansonetti

Il Garantista, 29 agosto 2014

Non vi piace la prescrizione ? Basta evitare gli abusi dei Pm


toghe corteIl governo mette mano alla prescrizione, questo istituto tanto misconosciuto ed oggi bistrattato, anche perché pochi mostrano di comprenderne le ragioni profonde e giuridicamente inoppugnabili.

Il governo pensa che la prescrizione si possa allungare, accorciare, perfino congelare o sospendere come nulla fosse, trattandosi soltanto di mettersi d’accordo, a seconda di come spiri il vento del giustizialismo. Nel frattempo i diritti naturali di ogni essere umano sono dimenticati, giacciono, come una volta ebbe a notare Leonardo Sciascia, “nella valle del sonno”.

E così il governo mette mano alla prescrizione, questo istituto tanto misconosciuto ed oggi bistrattato, anche perché pochi mostrano di comprenderne le ragioni profonde e giuridicamente inoppugnabili.

Si propone ora di allungarne la durata o addirittura di congelarla per uno o due anni dopo la sentenza di primo o di secondo grado. È appena il caso di notare come questa disinvoltura che il legislatore usa nel trattare un tema delicato – sia dal punto di vista giuridico che strettamente umano – come la prescrizione, sia il segno più chiaro di una grave sindrome che sembra averlo colpito in modo evidente: la sindrome dell’onnipotenza.

Una volta si diceva che il Parlamento inglese, depositario della democrazia rappresentativa per antonomasia, poteva fare di tutto, tranne che cambiare un uomo in donna: oggi invece sembrano non esserci più limiti. Per questo la prescrizione si può allungare, accorciare, perfino congelare o sospendere come nulla fosse, trattandosi soltanto di mettersi d’accordo, ma ben sapendo che tale accordo nascerà già morto, pronto cioè ad essere sostituito da un altro e poi da un altro ancora, a seconda di come spiri il vento del giustizialismo (più o meno intenso, e da quale parte).

Nel frattempo i diritti naturali di ogni essere umano sono dimenticati, giacciono, come una volta ebbe a notare Leonardo Sciascia, “nella valle del sonno”. Ecco la cornice di fondo dentro la quale bisogna almeno comprendere un elemento che sfugge ai più e che invece è determinante per intendere davvero quale sia una delle cause – certo la più sconosciuta – della caduta in prescrizione di molti presunti reati: il comportamento di alcuni (non so esattamente quanti siano, ma non pochissimi) pubblici ministeri.

Infatti, come è noto, il nuovo codice di procedura penale – ispirato al modello accusatorio – ha stabilito giustamente che il pubblico ministero possa fare indagini per non più di sei mesi, prorogabili per non più di due volte, dal giudice, e solo per ragioni particolari: si giunge così ad un termine massimo di un anno e mezzo. Inoltre la legge stabilisce che le indagini svolte dopo la scadenza di tale termine sono inutilizzabili, altrimenti quel termine resterebbe soltanto uno scherzo.

Ma da quando il termine comincia a decorrere? Da quando il pubblico ministero viene a conoscenza del nome della persona alla quale è attribuibile il reato: infatti, da tale momento egli ha l’obbligo – l’obbligo, non la facoltà – di iscrivere il nome dell’indagato sull’apposito registro: da questo preciso momento comincia a decorrere il termine.

Ma che c’entra questo bel discorso con la prescrizione? Più di quanto possa sembrare. Infatti si dà il caso che alcuni pubblici ministeri abbiano il vezzo di non iscrivere il nome della persona indagata nel registro, al preciso scopo di non far decorrere quel termine, per loro tanto fastidioso e di cui vorrebbero liberarsi. Sicché, aspetta oggi, aspetta pure domani, il tempo passa inesorabile (almeno sul tempo naturale il legislatore non può aver potere) e quando si decidono ad effettuare quella benedetta iscrizione a volte son trascorsi pure tre o quattro anni. Ciò vuol dire che ne restano due o tre per celebrare l’intero processo fino in Cassazione: la prescrizione così incombe ed ha la strada spianata.

L’effetto che ne deriva è duplice ed in entrambi i casi deteriore. O non si fa in tempo ed allora il reato addebitato va prescritto. Oppure, per evitare appunto la prescrizione, si corre da forsennati al punto da conculcare i diritti della difesa (e ti pareva).

In entrambi i casi, la responsabilità è dei pubblici ministeri, ai quali sembra importare più delle proprie indagini (cioè del segmento processuale sul quale esercitano la propria signoria) che dell’esito conclusivo del processo (in un senso o nell’altro).

E il bello è che, omettendo consapevolmente l’iscrizione del nome dell’indagato nel registro – pur conoscendolo benissimo – questi pubblici ministeri commettono non solo un illecito disciplinare (per aver trascurato l’osservanza di una precisa norma processuale), ma anche un reato: omissione di atti d’ufficio.

Ma non importa. La Cassazione, investita della questione che mi pare di puro spessore teatrale – un teatro tratto da una pagina di Hugo o di Balzac (il pubblico ministero che, per far osservare la legge, la trasgredisce lui per primo) – ha affermato più volte che va bene così: le indagini svolte in tal modo, cioè commettendo due illeciti, sono perfettamente utilizzabili, perché il pubblico ministero è “sovrano” circa gli atti da lui compiuti, circa cioè quella iscrizione. Ma allora perché meravigliarsi se poi i reati si prescrivono?

Vincenzo Vitale

Il Garantista, 8 agosto 2014

Camere Penali : Sulla responsabilità civile dei Magistrati condividiamo la politica del Governo


Giustizia3Le linee guida pubblicate dal Ministero sul tema della responsabilità civile dei magistrati vanno esattamente nella direzione auspicata dall’Unione. A questo punto la politica non deve farsi condizionare dalle solite ed interessate grida d’allarme. Le anticipazioni in tema di prescrizione e giudizio di appello, invece, ci preoccupano non poco e, se confermate, ci vedranno in prima linea contro ogni forma di arretramento.

Come penalisti italiani concordiamo con l’iniziativa del Governo, che dalle linee guida appena pubblicate sembra raccogliere alcune delle indicazioni che abbiamo sempre dato in tema di eliminazione filtro e rideterminazione delle ipotesi di responsabilità. La cosa fondamentale è ora che il Governo e le forze politiche non si facciano condizionare dalle prese di posizione ipercorporative che sono venute immediatamente dall’Anm e dai suoi corifei, e che questa riforma vada in porto nella maniera più significativa.

Questa iniziativa è il primo spiraglio che vediamo nel progressivo sviluppo del progetto di riforma, al quale si contrappongono anticipazioni di ben diverso tenore in tema di prescrizione e appello, ovviamente ancora tutte da verificare, che invece preoccupano assai l’avvocatura penale.

Il tema è sempre il medesimo: la politica deve imporre il suo primato, che si deve esercitare però sui principi propri di un sistema penale moderno e avanzato e non sul ricatto demagogico e giustizialista di chi, contro ogni evidenza statistica, strumentalizza le necessità di riforma.

L’avvocatura è pronta a fare la propria parte, anche sostenendo le iniziative positive, ma allo steso tempo dichiarando la propria determinazione incrollabile a che non ci siano arretramenti dalla strada intrapresa e a che finalmente si recepisca il monito avanzato da più parti, prima fra tutti la Presidenza della Repubblica, per la realizzazione di una vera riforma di struttura della giustizia.

http://www.camerepenali.it, 7 agosto 2014

Pare proprio che sia impossibile per l’Italia adeguarsi ai principi europei e di civiltà


cella detenuti 1….. in materia di trattamento da riservare alle persone arrestate o fermate dalla polizia. A suscitare allarme non ci sono soltanto le ricorrenti cronache giudiziarie relative a processi contro agenti accusati di avere provocato la morte di qualche giovane. Ci sono anche le sentenze delle Corti internazionali a ricordarci la situazione. Nel giro di una settimana, infatti, l’Italia ha riportato due condanne.

Entrambe dinanzi alla Corte europea dei diritti umani: una per i maltrattamenti inflitti dalle forze dell’ordine a una persona in stato di arresto (sentenza 24 giugno 2014, Alberti contro Italia), e un’altra, otto giorni dopo, per i maltrattamenti a molti detenuti nel carcere di Sassari (sentenza Saba contro Italia).

Non si tratta di sentenze che stabiliscono nuovi principi di diritto. Entrambe costituiscono semplici conferme della giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti (art. 3 della Convenzione). Esse meritano tuttavia attenzione perché ricordano, una volta ancora, che in Italia le violenze fisiche e morali perpetrate dalle forze dell’ordine sulle persone in Stato di privazione della libertà personale rimangono prive di adeguate sanzioni. Il caso Saba, in particolare, è esemplare.

I fatti risalgono all’aprile del 2000, quando alcuni detenuti del carcere di Sassari denunciarono le violenze di ogni genere subite da parte della polizia penitenziaria in occasione di una perquisizione della struttura (agenti di altri stabilimenti vennero inviati a Sassari per rafforzare la guarnigione locale).

Dopo vari tentativi di insabbiamento o di minimizzazione da parte di alcune pubbliche autorità, grazie all’opera di un coraggioso pubblico ministero, Mariano Brianda, si aprirono le indagini che portarono alla richiesta di rinvio a giudizio per novanta persone tra agenti ed altri membri dell’amministrazione penitenziaria in relazione ai delitti di violenza privata, lesioni personali aggravate ed abuso d’ufficio, commessi nei confronti di un centinaio di detenuti.

Dei sessantuno imputati che scelsero il rito abbreviato solo dodici furono condannati, con pene da quattro mesi a un anno e mezzo di reclusione, tutte sospese, per i delitti di violenza privata aggravata e abuso di autorità contro arrestati o detenuti (art. 608 del codice penale). In appello le condanne divennero definitive per nove di loro, ad alcuni dei quali vennero altresì applicate lievi sanzioni disciplinari.

Quanto agli altri ventinove imputati, soltanto in nove vennero rinviati a giudizio, mentre per venti fu pronunciata sentenza di non luogo a procedere. Pur ritenendo accertato che si fosse verificato un episodio violenza inumana e gratuita, nel corso del quale i detenuti erano stati costretti a denudarsi, insultati, minacciati e in taluni casi anche picchiati (sono queste le parole dei giudici), il Tribunale prosciolse tutti gli imputati: due di loro per carenza di prove, gli altri sette per sopravvenuta prescrizione dei reati.

Oltre al rammarico per la gravità dei fatti e per la cattiva fama che il nostro paese si va costruendo a livello internazionale, ciò che colpisce è la modestia delle conseguenze che subiscono coloro che quella cattiva fama determinano.

La prescrizione è la regina delle ciambelle di salvataggio. Ma l’assenza nel nostro ordinamento del reato di tortura (la cui introduzione, prevista da convenzioni sottoscritte dall’Italia, è stata più volte sollecitata anche da organismi internazionali), determina per coloro che sono riconosciuti colpevoli l’inflizione di pene modestissime, di regola sospese. E le misure disciplinari che conseguono a condanne simboliche sono altrettanto simboliche. Ciò induce a pensare che siano forti in molti ambienti i sentimenti di solidarietà verso coloro che violano le regole a danno delle persone detenute. Infatti, sono trascorsi più di dieci anni dai fatti di Sassari, ma la situazione, anche normativa, non si è modificata.

Giovanni Palombarini (Magistratura Democratica)

La Provincia Pavese, 26 luglio 2014

Carceri/Giustizia: le Camere Penali Italiane pronte a protestare contro il Governo


regina-coeli-carcereIl decreto legge che prevede risarcimenti per i reclusi ristretti nelle carceri in condizioni inumane “produrrà effetti opposti, addirittura ingiuriosi, nei confronti della collettività detenuta, se non sarà modificato in fase di conversione”.

L’allarme viene dall’Unione delle Camere Penali. “Se già è avvilente pensare di fissare nell’irrisoria cifra di 8 euro al giorno o di un giorno di sconto per ogni dieci di detenzione il risarcimento per essere stati ammassati come rifiuti umani in quelle discariche sociali che sono le carceri italiane, diventa intollerabile l’idea che questo possa essere il prezzo anche di atti classificabili come tortura”, affermano i penalisti, sottolineando la loro opposizione.

Su questo gli avvocati sono pronti alla protesta “più ferma”, ed è quello che faranno anche “se, come già sta avvenendo per quanto riguarda la marcia indietro sulla custodia cautelare con la modifica della norma che voleva finalmente marcare una inversione di tendenza inibendo il carcere, e solo il carcere, di fronte a pene suscettibili di futura sospensione in sede esecutiva, si tradurranno in iniziative concrete i propositi di riforma dell’appello e della prescrizione”.

“La politica – ammonisce l’Ucpi – dovrebbe imparare almeno dalla cronaca: se le proposte di abrogare, o comunque ridimensionare, l’appello e di bloccare la prescrizione al primo grado di giudizio fossero già state attuate, tutte le affermazioni di questi giorni sulla bontà del nostro sistema giudiziario sarebbero rimaste nell’armadio della demagogia, perché il processo in appello a Berlusconi non sarebbe stato celebrato. Riformare il sistema – concludono i penalisti – significa farlo progredire non riportarlo all’Ottocento”.

Doc 86 – UCPI_Oss. Carcere – La tortura no

Giustizia: “Processatemi, non voglio la prescrizione.” Quintieri sarà giudicato venerdì dal Tribunale di Paola


Palazzo di Giustizia di PaolaVolge al termine il processo penale che vede, ancora una volta, sul banco degli imputati l’ecologista radicale Emilio Quintieri con l’accusa di aver calunniato il Sindaco del Comune di Cetraro Giuseppe Aieta. Un reato grave quello di cui all’Art. 368 del Codice Penale che prevede la condanna alla reclusione da 2 a 6 anni. I fatti si riferiscono all’estate del 2007 quando l’ex Consigliere Nazionale dei Vas presentò una denuncia alla Procura della Repubblica di Paola contro il primo cittadino cetrarese ritenendolo colpevole di “condotta omissiva” per non avergli fornito risposta ad un atto di diffida relativo alla vendita dei prodotti della pesca e per la mancata regolamentazione di tale attività in tutto il territorio comunale come espressamente richiesto.

Per il Sindaco tutto si risolse positivamente con l’archiviazione della denuncia su richiesta del Pubblico Ministero Eugenio Facciolla che la ritenne infondata. Quintieri, invece, venne iscritto nel Registro degli Indagati perché ritenuto responsabile di calunnia ai danni del Sindaco ed all’esito delle Indagini Preliminari il Sostituto Procuratore chiese ed ottenne il suo rinvio a giudizio dinanzi al Giudice Monocratico del Tribunale di Paola.

Dopo circa 7 anni, anche grazie anche alle continue sollecitazioni di Quintieri, difeso di fiducia dall’Avvocato Sabrina Mannarino del Foro di Paola, si è giunti alla fine. Nella scorsa Udienza, tenutasi venerdì scorso, l’imputato ha espresso nuovamente il consenso al Giudice Monocratico Antonietta Dodaro per non rinnovare l’istruttoria dibattimentale ed ha persino rinunciato a far sentire tutti gli altri testimoni a discarico che erano stati ammessi (Militari dei Nas di Cosenza e della Guardia Costiera di Cetraro, Medici Veterinari dell’Azienda Sanitaria Provinciale, Pescatori, Politici, etc.). Il tutto, per evitare di allungare ulteriormente i tempi, visto che la prescrizione è imminente (mancano solo 6 mesi) e Quintieri desidera un assoluzione con formula ampia perché si ritiene non colpevole del reato ascrittogli.

Durante il dibattimento, su richiesta del Pm, sono stati sentiti alcuni Ufficiali di Polizia Giudiziaria ed il Sindaco di Cetraro Giuseppe Aieta mentre su richiesta della difesa sono stati escussi il Coordinatore Regionale dei Vas Calabria Carmine Quintiero e l’Ispettore Capo del Corpo Forestale dello Stato Romeo Borgia. Nel giudizio si è costituito parte civile il Comune di Cetraro, rappresentato e difeso dall’Avvocato Maria Teresa Iannuzzi del Foro di Paola, che ha chiesto all’ambientalista un risarcimento per danni morali quantificato, per il momento, in 20 mila euro.

Nella prossima ed ultima udienza, prima della discussione finale, sarà esaminato dalle parti l’ex Consigliere Nazionale dei Vas Emilio Quintieri che chiarirà con dovizia di particolari ed in maniera definitiva, la sua posizione personale consegnando anche una corposa memoria difensiva con la quale evidenzia la corretta dinamica dei fatti e la completa insussistenza del delitto di calunnia.

“Ancora una volta, contrariamente a quanto fanno tutti gli altri imputati in Italia – dichiara l’ecologista radicale Emilio Quintieri – invece di approfittare della prescrizione che sarebbe maturata tra pochissimi mesi, ho insistito anche nell’ultima Udienza visto che il difensore di parte civile ha chiesto al Giudice un rinvio, affinché il processo venisse definito rapidamente e prima che il decorso del tempo estinguesse il reato. In uno Stato di Diritto dovrebbe essere il Pm a provare la colpevolezza dell’imputato e non quest’ultimo a dover dimostrare la propria innocenza. Solo qualche giorno fa – conclude l’esponente politico – il Collegio Penale del Tribunale di Paola ha depositato le motivazioni dell’ennesima sentenza assolutoria pronunciata nei miei confronti e non perché i fatti contestati non l’avessi commessi o non costituissero reato ma perché erano inesistenti del tutto. Il solito Pm che, in questi anni, mi ha trascinato inutilmente in giudizio, creandomi ingenti danni, dovrebbe essere punito.”

Cetraro lì 11 Giugno 2014