Carceri, illegittimo il termine di 24 ore per impugnare il rigetto del permesso premio. Reclamo consentito entro 15 giorni


Un termine di sole 24 ore per presentare reclamo contro il provvedimento sui permessi premio lede il diritto di difesa del detenuto e rappresenta un indebito ostacolo alla funzione rieducativa della pena, alla quale i permessi premio sono funzionali.

Lo ha affermato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 113/2020, depositata oggi (Presidente Marta Cartabia, Relatore Francesco Viganò), accogliendo la questione di legittimità costituzionale dell’Art. 30 bis comma 3, in relazione al successivo Art. 30 ter comma 7 dell’Ordinamento Penitenziario, per violazione degli Artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione, sollevata dalla Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, con Ordinanza del 13 novembre 2019, nella parte in cui prevedeva che il termine per proporre reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza in tema di permesso premio era pari a 24 ore, analogamente a quanto previsto per il reclamo contro i provvedimenti sui permessi di necessità previsti dall’Art. 30 dell’Ordinamento Penitenziario, legati a situazioni di imminente pericolo di vita di familiari o altri gravi eventi eccezionali, sebbene fossero diversi i presupposti e le finalità.

L’eccessiva brevità del termine era già stata portata all’esame della Consulta che, con la sentenza n. 235 del 1996, aveva rilevato l’irragionevolezza dell’identico termine per il reclamo contro due diversi tipi di permesso e tuttavia aveva ritenuto di fermarsi all’inammissibilità delle questioni prospettate, non riuscendo a rintracciare nell’ordinamento una soluzione costituzionalmente obbligata che potesse porre direttamente rimedio alla, pur riscontrata, eccessiva brevità del termine in esame.

In quell’occasione il Giudice delle Leggi aveva però invitato il legislatore a «provvedere, quanto più rapidamente, alla fissazione di un nuovo termine che contemperi la tutela del diritto di difesa con le esigenze di speditezza della procedura». Esaminando nuovamente la questione a distanza di ventiquattro anni da quel monito, rimasto inascoltato, la Corte ha ribadito la contrarietà alla Costituzione di un termine così breve, che rende assai difficile al detenuto far valere efficacemente le proprie ragioni, anche per l’oggettiva difficoltà di ottenere in così poco tempo l’assistenza tecnica di un difensore; e ha individuato nella disciplina generale del reclamo contro le decisioni del Magistrato di Sorveglianza, introdotta dal legislatore nel 2013, un preciso punto di riferimento per eliminare il vulnus riscontrato. Questa disciplina, costituita dall’Art. 35 bis comma 4 dell’Ordinamento Penitenziario, prevede oggi un termine di 15 giorni per il reclamo al Tribunale di Sorveglianza, che la Corte Costituzionale ha pertanto esteso anche al reclamo contro i provvedimenti concernenti i permessi premio proposti da parte del detenuto o del Pubblico Ministero. Resta ferma, ha precisato la Corte, la possibilità per il legislatore di individuare – nel rispetto dei principi costituzionali sopra richiamati – un altro termine, se ritenuto più congruo, per lo specifico reclamo in esame.

La Corte Costituzionale ha quindi dichiarato costituzionalmente illegittimo l’Art. 30 ter comma 7 dell’Ordinamento Penitenziario nella parte in cui prevede, mediante rinvio al precedente Art. 30 bis, che il provvedimento relativo ai permessi premio, è soggetto a reclamo al Tribunale di Sorveglianza entro 24 ore dalla sua comunicazione, anziché prevedere a tal fine il termine di 15 giorni.

Corte Costituzionale – Sentenza n. 113 del 2020 (clicca per leggere)

La storia di Antonio, giovane detenuto calabrese, da quasi analfabeta a forse ragioniere, anzi a forse diplomato


Mi scrive Antonio, giovane calabrese, di Crotone, detenuto nel Carcere di Rossano (che ho incontrato durante le mie visite), da quasi analfabeta a forse ragioniere, anzi a forse diplomato!
 
<<Egregio Dott. Quintieri, salve!
sono Antonio, le invio questa mia per farle sapere che sono detenuto dal 2008; fino al 2018 sono stato nel Carcere di Catanzaro Siano, nel quale ho conseguito la licenza media. Poi mi sono iscritto all’I.T.C. che ho frequentato per il 1° e il 2° anno di continuo e ho ottenuto la promozione al 3° ma poi mi hanno trasferito nella C.R. di Rossano dalla quale le sto scrivendo.
Vorrei che sapesse che nella C.R. di Rossano non ho la possibilità di continuare il percorso iniziato, I.T.C., perché, come ben sa, non c’è l’I.T.C. ma l’I.T.I.S. e in mancanza di alternative, mi sono iscritto nuovamente. Mi creda non lo faccio con piacere, ma solo per non buttare il tempo a non fare niente, anche perché a me piace sfruttare il tempo in modo istruttivo, ovviamente per quello che si può.
A tale proposito, vorrei che lei intervenisse in mio soccorso. L’aiuto che le chiedo è di essere trasferito in un carcere dove poter continuare a frequentare l’I.T.C., cosicché io possa continuare i miei studi interrotti per via del trasferimento. Vorrei che sapesse che all’I.T.C. studiavo con piacere e motivazione ed era troppo nei miei desideri diplomarmi ragioniere.
Ora concludo ringraziando tutto lo staff dei Radicali per il sostegno ed il coraggio che ci date giorno per giorno con le visite che ci fate in varie occasioni, per come vi battete per fare riconoscere i nostri diritti e per tutta la gentilezza che avete nei nostri confronti e nei confronti di tanta gente disperata e rinchiusa in posti oscuri come questi.
Con entusiasmo e commozione.
Antonio P. – detenuto C.R. Rossano>>
 
[Nei prossimi giorni scriverò al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia – Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento ed al suo Provveditorato Regionale della Calabria – Ufficio Detenuti e Trattamento, sia per conoscere le ragioni del trasferimento di Antonio da Catanzaro a Rossano, in considerazione del fatto che le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, prevedono che non possa esserci una regressione incolpevole del trattamento penitenziario e che i detenuti che sono impegnati in attività scolastiche, non debbano essere trasferiti, e sia per chiedere il suo trasferimento in altro Istituto Penitenziario del Distretto, nel rispetto del principio di territorialità della pena, in cui sia attivo l’I.T.C. affinché possa proseguire e completare il percorso di studio, anche perché a breve nella C.R. di Rossano, salvo eventuali cambiamenti, non potrà nemmeno più praticare l’I.T.I.S. perché soppresso. Qualora l’Amministrazione Penitenziaria non dovesse provvedere con sollecitudine al trasferimento, attiveremo reclamo giurisdizionale innanzi al Magistrato di Sorveglianza di Cosenza ex Art. 35 bis e 69 O.P.]