Spoleto, Illegittime le restrizioni per i detenuti 41 bis sui prodotti acquistabili al sopravvitto e sugli orari per cucinare


Lo scorso 9 maggio 2017 il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, Fabio Gianfilippi, con Ordinanza n. 772/2017, sollevava questione di legittimità costituzionale dell’Art. 41 bis c. 2 quater lett. f) O.P. nella parte in cui prevedeva l’assoluto divieto di cuocere i cibi per le persone detenute sottoposte al regime detentivo speciale per contrasto con gli Artt. 3 e 27 della Costituzione. Il 26 settembre 2018 la Corte Costituzionale (Presidente Giorgio Lattanzi, Redattore Nicolò Zanon), con Sentenza n. 186/2018, ha ritenuto fondata la questione sollevata dal Magistrato di Sorveglianza di Spoleto e, per l’effetto, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’Art. 41 bis c. 2 quater lett. f) O.P. Il 18 ottobre 2018 il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale, emana una Circolare, che modifica quella del 2 ottobre 2017, con la quale consente l’acquisto di un numero limitato di generi alimentari da cuocere, acquistabili al sopravvitto, affidando il compito alle Direzioni degli Istituti Penitenziari, di regolamentare il tempo in cui sarà consentito ai detenuti sottoposti al regime ex Art. 41 bis O.P. di cucinare, secondo due fasce orarie, una per il pranzo ed una per la cena, per preservare la salubrità degli ambienti, la salvaguardia dell’ordinata convivenza, il rispetto del lavoro del personale e non condizionare i tempi previsti per le attività trattamentali. Subito dopo, la Direzione della Casa di Reclusione di Spoleto (come tutti gli altri Istituti Penitenziari dotati di Sezioni 41 bis O.P.), ha adottato apposito ordine di servizio con il quale ha stabilito che le fasce orarie per cucinare siano: 11,00-14,00 per il pranzo e 16,30-19,00 per la cena.

Il 13 aprile 2019, Vincenzo Bonaddio, un detenuto calabrese ristretto nella Casa di Reclusione di Spoleto e sottoposto al regime speciale ex Art. 41 bis O.P., difeso dall’Avvocato Carmine Curatolo del Foro di Paola, ha proposto reclamo giurisdizionale ex Art. 35 bis e 69 c. 6 lett. b) O.P. al Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, lamentandosi delle limitazioni di cuocere i cibi al di fuori delle fasce orarie (11,00-14,00 e 16,30-19,00) e negli acquisti di generi alimentari al sopravvitto, suscettibili di cottura, disposte dall’Amministrazione Penitenziaria.

Il 1 luglio 2019, al termine dell’udienza, il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, Grazia Manganaro, con Ordinanza n. 1577/2019, ha ritenuto fondato il reclamo e, per l’effetto, lo ha accolto ordinando al Direttore della Casa di Reclusione di Spoleto di emettere nuovo ordine di servizio nel quale, disapplicate sul punto le circolari ministeriali contrastanti, sia consentito al detenuto reclamante di acquistare dal sopravvitto gli stessi cibi acquistabili presso le altre Sezioni dell’Istituto Penitenziario, e gli sia consentito di cucinarli senza previsione di fasce orarie particolari ad eccezione del limite già previsto della restituzione degli oggetti alle ore 20,00 e sino alle ore 7,00 di ogni giorno, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento con obbligo di informare il Magistrato di Sorveglianza dell’avvenuta ottemperanza.

Nel provvedimento, veniva precisato che la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 186/2018 aveva stabilito che la materia relativa alla limitazione della cottura dei cibi era tout court considerata al di fuori delle finalità proprie del regime differenziato, notoriamente volto ad impedire collegamenti del detenuto con posizioni di vertice in una consorteria criminale con i sodali ristretti o in libertà. Pertanto, occorreva garantire che i detenuti in regime differenziato siano sotto questo profilo particolare, assimilati in tutto ai detenuti delle Sezioni comuni e alta sicurezza. Non trovava alcuna giustificazione l’elenco dei generi alimentari da cuocersi acquistabili al sopravvitto più ristretto rispetto a quello in uso nelle Sezioni ordinarie perché discriminatorio e, allo stesso modo, essendo già prevista una fascia oraria delimitata nell’ambito della quale i ristretti in 41 bis sono dotati di strumenti per cucinare (7,00-20,00), dovendo poi restituirli, ulteriori fasce orarie prestabilite, non contemplate per i detenuti ristretti nelle Sezioni comuni o alta sicurezza dell’Istituto Penitenziario, si appalesavano analogamente discriminatorie (oltre a determinare proprio i pericoli che l’Amministrazione intenderebbe evitare in quanto i medesimi orari si sovrappongono, in tutto o in parte, con le pur limitate attività trattamentali svolte: ore all’aperto, colloquio mensile coi familiari, orari per effettuare la doccia, santa messa, di fatto limitando ulteriormente il tempo per cucinare i cibi). Inoltre, nessun problema vi era per quanto riguarda la salubrità degli ambienti, posto che i detenuti dispongono di stanze singole dotate di finestra e non disturbano, con eventuali odori o rumori, altri compagni, come invece ben può accadere, senza che perciò siano limitati i tempi in cui è possibile cucinare, in una Sezione ordinaria con stanza multipla. Per la stessa ragione, l’assenza di ulteriori fasce orarie, non sembra comportare un particolare aggravio delle attività di controllo sulla sicurezza, che si appuntano peculiarmente nella quotidiana restituzione degli oggetti atti a cucinare alle 20,00 e nella riconsegna alle 7,00 del mattino.

Come avviene sempre in questi casi, trattandosi di Ordinanza favorevole al detenuto, il Dipartimento l’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, ha provveduto immediatamente ad impugnarla senza darvi esecuzione (nonostante il reclamo non produca alcun effetto sospensivo ex Artt. 35 bis O.P. e 666 c.p.p.), proponendo reclamo innanzi al Tribunale di Sorveglianza di Perugia. L’11 giugno 2020, al termine dell’udienza, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, Presidente ed Estensore Nicla Flavia Restivo, con Ordinanza n. 712/2020, pronunciandosi sul reclamo proposto dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, sulle conformi conclusioni della Procura Generale della Repubblica di Perugia, lo ha ritenuto infondato ed immeritevole di accoglimento e, per l’effetto, rigettato, confermando integralmente l’Ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto.

Probabilmente, anzi sicuramente, anche il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Perugia non verrà eseguito e sarà impugnato dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, con ricorso presso la Corte di Cassazione.

Emilio Enzo Quintieri

Carceri, illegittimo il termine di 24 ore per impugnare il rigetto del permesso premio. Reclamo consentito entro 15 giorni


Un termine di sole 24 ore per presentare reclamo contro il provvedimento sui permessi premio lede il diritto di difesa del detenuto e rappresenta un indebito ostacolo alla funzione rieducativa della pena, alla quale i permessi premio sono funzionali.

Lo ha affermato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 113/2020, depositata oggi (Presidente Marta Cartabia, Relatore Francesco Viganò), accogliendo la questione di legittimità costituzionale dell’Art. 30 bis comma 3, in relazione al successivo Art. 30 ter comma 7 dell’Ordinamento Penitenziario, per violazione degli Artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione, sollevata dalla Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, con Ordinanza del 13 novembre 2019, nella parte in cui prevedeva che il termine per proporre reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza in tema di permesso premio era pari a 24 ore, analogamente a quanto previsto per il reclamo contro i provvedimenti sui permessi di necessità previsti dall’Art. 30 dell’Ordinamento Penitenziario, legati a situazioni di imminente pericolo di vita di familiari o altri gravi eventi eccezionali, sebbene fossero diversi i presupposti e le finalità.

L’eccessiva brevità del termine era già stata portata all’esame della Consulta che, con la sentenza n. 235 del 1996, aveva rilevato l’irragionevolezza dell’identico termine per il reclamo contro due diversi tipi di permesso e tuttavia aveva ritenuto di fermarsi all’inammissibilità delle questioni prospettate, non riuscendo a rintracciare nell’ordinamento una soluzione costituzionalmente obbligata che potesse porre direttamente rimedio alla, pur riscontrata, eccessiva brevità del termine in esame.

In quell’occasione il Giudice delle Leggi aveva però invitato il legislatore a «provvedere, quanto più rapidamente, alla fissazione di un nuovo termine che contemperi la tutela del diritto di difesa con le esigenze di speditezza della procedura». Esaminando nuovamente la questione a distanza di ventiquattro anni da quel monito, rimasto inascoltato, la Corte ha ribadito la contrarietà alla Costituzione di un termine così breve, che rende assai difficile al detenuto far valere efficacemente le proprie ragioni, anche per l’oggettiva difficoltà di ottenere in così poco tempo l’assistenza tecnica di un difensore; e ha individuato nella disciplina generale del reclamo contro le decisioni del Magistrato di Sorveglianza, introdotta dal legislatore nel 2013, un preciso punto di riferimento per eliminare il vulnus riscontrato. Questa disciplina, costituita dall’Art. 35 bis comma 4 dell’Ordinamento Penitenziario, prevede oggi un termine di 15 giorni per il reclamo al Tribunale di Sorveglianza, che la Corte Costituzionale ha pertanto esteso anche al reclamo contro i provvedimenti concernenti i permessi premio proposti da parte del detenuto o del Pubblico Ministero. Resta ferma, ha precisato la Corte, la possibilità per il legislatore di individuare – nel rispetto dei principi costituzionali sopra richiamati – un altro termine, se ritenuto più congruo, per lo specifico reclamo in esame.

La Corte Costituzionale ha quindi dichiarato costituzionalmente illegittimo l’Art. 30 ter comma 7 dell’Ordinamento Penitenziario nella parte in cui prevede, mediante rinvio al precedente Art. 30 bis, che il provvedimento relativo ai permessi premio, è soggetto a reclamo al Tribunale di Sorveglianza entro 24 ore dalla sua comunicazione, anziché prevedere a tal fine il termine di 15 giorni.

Corte Costituzionale – Sentenza n. 113 del 2020 (clicca per leggere)

Divieto di scambio di oggetti tra detenuti al regime 41 bis, domani deciderà la Corte Costituzionale


Domani la Corte Costituzionale (Marta Cartabia Presidente – Nicolò Zanon, Relatore)  esaminerà le questioni di legittimità costituzionale dell’Articolo 41 bis comma 2 quater lett. f) dell’Ordinamento Penitenziario per contrasto con gli Articoli 3 e 27 della Costituzione della Repubblica sollevate dalla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione (Adriano Iasillo Presidente – Carlo Renoldi Relatore) con le Ordinanze n. 222 e 223 del 23 ottobre 2019. Le questioni sollevate passeranno direttamente in decisione in Camera di Consiglio, senza alcuna discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi della lettera c), punto 1, del Decreto del Presidente della Corte Costituzionale del 20 aprile 2020. La Corte di Cassazione, con due Ordinanze di analogo tenore, ha sollevato, in riferimento agli Articoli 3 e 27 della Costituzione, questioni di legittimità dell’Articolo 41 bis comma 2 quater, lett. f) dell’Ordinamento Penitenziario, nella parte in cui prevede che siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di scambiare oggetti per i detenuti in regime detentivo speciale appartenenti al medesimo gruppo di socialità.

La Corte rimettente, anzitutto, ricorda che la disposizione censurata prevede, testualmente, l’adozione di «tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata l’assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi». Il Giudice rimettente ricorda, poi, l’interpretazione di tale disposizione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui deve ritenersi, soprattutto in considerazione dell’inserimento del segno di interpunzione della virgola fra le parole “socialità” e “scambiare”, che le varie proposizioni riferite a comportamenti dei detenuti, in ordine ai quali va perseguita la “assoluta impossibilità” di realizzazione, siano costituiti, per un verso, dalla comunicazione fra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità e, per altro verso, dallo scambio di oggetti e dalla cottura di cibi.

Ciò posto, il rimettente, affermando di condividere tale interpretazione, ritiene che il divieto di scambio di oggetti tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità determinerebbe, in violazione dell’Articolo 3 della Costituzione, una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai detenuti in regime ordinario. Tale divieto, soggiunge il rimettente a supporto della sua tesi, avrebbe esclusivamente portata afflittiva, non potendo ritenersi funzionale a rescindere i collegamenti ancora attuali sia tra i detenuti che appartengano a determinate organizzazioni criminali, sia tra gli stessi e gli altri componenti del sodalizio che si trovano in libertà. Proprio la comune appartenenza al medesimo gruppo di socialità, infatti, secondo il Giudice, consentirebbe a monte lo scambio di qualunque contenuto informativo. Ad avviso del rimettente il divieto di scambio di oggetti tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità sarebbe in contrasto anche con il principio della finalità rieducativa della pena, enunciato dall’Articolo 27, comma 3, della Costituzione, in quanto impedirebbe anche quelle forme “minime” di socialità che si estrinsecano nello scambio di oggetti di scarso valore e di immediata utilità o di generi alimentari tra persone che si frequentano “senza filtri” ogni giorno e in una prospettiva di normalità di rapporti interpersonali.

Negli anni passati, il Giudice delle Leggi, con sentenza n. 186 del 2018 (Giorgio Lattanzi, Presidente – Nicolò Zanon, Relatore) ha ritenuto fondata analoga questione di legittimità costituzionale dell’Articolo 41 bis comma 2 quater, lettera f) dell’Ordinamento Penitenziario sollevata dal Magistrato di Sorveglianza di Spoleto Fabio Gianfilippi, dichiarandone la illegittimità costituzionale nella parte in cui prevedeva, in via generale ed astratta, il divieto di cottura dei cibi, in quanto privo di ragionevole giustificazione alla luce degli obiettivi cui tendono le misure restrittive autorizzate dalla normativa in questione. Per tale ragione, molto probabilmente, la Corte Costituzionale, dichiarerà fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di Cassazione, poiché il divieto di scambio di oggetti tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità, appare assolutamente ingiustificato ed inutile oltre ad essere meramente ed ulteriormente afflittivo e quindi non funzionale alle finalità proprie del regime detentivo speciale, notoriamente volto ad impedire collegamenti dei detenuti con posizione di vertice in una consorteria criminale con i sodali ristretti o in libertà.

Corte Costituzionale: il Magistrato di Sorveglianza può concedere la semilibertà in via provvisoria per pene fino a 4 anni


Il Magistrato di Sorveglianza può applicare, in via provvisoria, la misura della semilibertà al condannato a una pena detentiva non superiore a quattro anni, senza dover aspettare la decisione definitiva del Tribunale di Sorveglianza. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale presieduta da Marta Cartabia nella sentenza n. 74/2020 (redattore Francesco Viganò), depositata oggi, con la quale è stata ritenuta fondata una questione di legittimità costituzionale dell’Art. 50 comma 6 dell’Ordinamento Penitenziario «nella parte in cui prevede che il Magistrato di sorveglianza può applicare in via provvisoria la semilibertà solo in caso di pena detentiva non superiore a sei mesi» per violazione degli Artt. 3 comma 1 e 27 comma 3 della Costituzione, sollevata dal Magistrato di Sorveglianza di Avellino con Ordinanza del 12 marzo 2019.

La Corte ha osservato che la vigente legge sull’Ordinamento Penitenziario già consente al Magistrato di Sorveglianza di concedere in via provvisoria la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale al condannato che debba espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni. È allora irragionevole non consentirgli anche di anticipare la concessione della meno favorevole misura alternativa della semilibertà, quando il percorso rieducativo compiuto dal condannato non giustifichi ancora la sua completa uscita dal carcere, ma già consenta di ammetterlo a trascorrere parte della giornata fuori dall’Istituto Penitenziario. La necessità di attendere la decisione del Tribunale di Sorveglianza potrebbe infatti arrecare un grave pregiudizio al percorso rieducativo del condannato, soprattutto quando la sua istanza sia motivata da un’offerta di lavoro all’esterno del carcere, che normalmente ha una durata limitata nel tempo.

Per queste ragioni, la Corte Costituzionale, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’Art. 50 comma 6 dell’Ordinamento Penitenziario, nella parte in cui non consente al Magistrato di Sorveglianza di applicare in via provvisoria la semilibertà, ai sensi dell’Art. 47 comma 4 dell’Ordinamento Penitenziario, in quanto compatibile, anche nell’ipotesi prevista dal terzo periodo del comma 2 dello stesso Art. 50 (e dunque quando la pena detentiva da espiare sia superiore a 6 mesi, ma non a 4 anni).

Corte Costituzionale, Sentenza n. 74 del 2020 (clicca per leggere)

Detenuti ex Art. 41 bis O.P., il semplice saluto tra persone di diverso gruppo di socialità non costituisce illecito disciplinare


L’Art. 41 bis c. 2 quater lett. f) dell’Ordinamento Penitenziario prevede, tra le altre cose, «la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità» sottoposti al regime detentivo speciale ex Art. 41 bis c. 2 O.P. Sulla base di tale divieto, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia con la Circolare n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017, all’Art. 4, stabiliva che “E’ vietata ogni forma di dialogo e comunicazione tra detenuti/internati appartenenti a gruppi di socialità diversi. Eventuali violazioni saranno valutate in sede disciplinare”.

Tali indicazioni, relative al divieto di comunicazione tra persone in regime detentivo speciale non appartenenti allo stesso gruppo di socialità, come peraltro rilevato dal Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale nel Rapporto tematico sul regime detentivo speciale 2016-2018 dell’8 gennaio 2019, «sono interpretate in maniera estremamente rigida ed estensiva» nella Casa Circondariale di L’Aquila, Istituto ove sono ristretti numerosi detenuti sottoposti al predetto regime. In tale Istituto anche salutare una persona facendo seguire al saluto anche il nome di battesimo viene considerato una violazione del divieto di comunicazione da sanzionare con la sanzione della esclusione dalle attività in comune cd. isolamento. Infatti, la Direzione della Casa Circondariale di L’Aquila, il 6 novembre 2016, prima ancora della emanazione della Circolare Ministeriale del 2 ottobre 2017, aveva diffuso un avviso a tutta la popolazione detenuta ristretta presso le Sezioni 41 bis O.P. comunicando che: «Come previsto dal comma quater, lettera f, dell’Art. 41 bis della Legge n. 354 del 1975, si rammenta alla popolazione detenuta il divieto di comunicare con appartenenti ad altri gruppi di socialità anche sotto forma di semplice saluto. Si evidenzia altresì, che l’inosservanza di tale divieto comporta responsabilità disciplinare in caso di violazione.» A tal proposito, il Garante Nazionale, che ha visitato tutte le Sezioni a regime detentivo speciale tra il 2016 e il 2018, ha potuto comunque osservare che «il divieto di saluto con il nome non è applicato in tutti gli Istituti in maniera omogenea e che soltanto nell’Istituto abruzzese comporta un numero elevato di sanzioni disciplinari.»

Il Garante Nazionale, nel suo Rapporto, aveva sottolineato «la necessità di mantenere rigorosamente la chiara differenza tra il divieto di possibile comunicazione e il divieto di parola: l’osservata attivazione di procedimento disciplinare per chi saluti – chiamandola per nome – una persona non del proprio gruppo di socialità, sembra avvicinarsi più a questa seconda ipotesi che non al necessario controllo sulla prima.» Pertanto, aveva provveduto a raccomandare che «sia dismessa la pratica constatata in alcuni Istituti di sanzionare disciplinarmente, anche con la sospensione dalle attività comuni, le persone detenute che si limitano a salutare un’altra persona ristretta pur chiamandola per nome, a meno che non ci siano elementi fondati e specifici che portino ad attribuire a tale gesto un significato diverso dal mero saluto.» e che «le procedure disciplinari siano sempre usate come meccanismi di ultimo impiego e l’isolamento solo in casi eccezionali, così come affermato dalle Regole Penitenziarie Europee.»

Purtroppo, la Casa Circondariale di L’Aquila, nonostante i numerosi provvedimenti irrogativi della sanzione disciplinare della esclusione dalle attività in comune – su reclamo giurisdizionale dei detenuti ex Art. 35 bis e 69 c. 6 lett. a) O.P. – siano stati tutti annullati dal Magistrato di Sorveglianza di L’Aquila e nonostante le precise raccomandazioni formulate dal Garante Nazionale dei Diritti delle persone detenute o private della libertà personale, non solo non ha smesso di infliggere ai detenuti la più grave delle sanzioni disciplinari ex Art. 39 c. 1 n. 5 O.P. ma ha provveduto ad impugnare, persino innanzi alla Corte di Cassazione tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, le decisioni della Magistratura di Sorveglianza favorevoli ai detenuti, chiedendone l’annullamento per la erronea applicazione della legge. I primi ricorsi sottoposti allo scrutinio del Giudice di legittimità sono stati quelli relativi ai reclami accolti dal Magistrato di Sorveglianza di L’Aquila e poi confermati dal Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila a carico del calabrese L.F.S., ristretto nell’Area Riservata denominata “Sezione Rossa” della Casa Circondariale abruzzese. Detto detenuto era stato, ripetutamente, punito dal Consiglio di Disciplina con la sanzione della esclusione dalle attività in comune perché alcune volte aveva salutato un’altro detenuto appartenente a un diverso gruppo di socialità.

La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in merito, ha però dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia. Anche la Procura Generale della Repubblica presso detta Corte nella sua requisitoria aveva chiesto il rigetto dei ricorsi. La Cassazione, con le Sentenze n. 4378/2020 e 4379/2020 del 20 dicembre 2019, entrambe depositate il 3 febbraio 2020, ha ritenuto corrette le Ordinanze n. 2530/2018 e 2529/2018 del 14 maggio 2019 del Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila, che avevano rigettato il reclamo del Dap avverso i provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza di L’Aquila che avevano accolto i reclami avanzati dal detenuto L.F.S, poiché il divieto di comunicazione tra detenuti sottoposti al regime ex Art. 41 bis O.P. appartenenti a diversi gruppi di socialità, «serviva ad evitare uno scambio di notizie e doveva essere costituito da uno scambio di contenuti: il mero saluto era, invece, una forma espressiva neutra, da cui non poteva evincersi il tipo di informazione scambiata. Lo scambio di un mero saluto non poteva essere assimilato ad una trasmissione verbale di contenuti ed informazioni, vietata appunto dalla normativa specifica.»

Emilio Enzo Quintieri

Cass. Pen., Sez. I, Sent. n. 4378 del 2020 (clicca per scaricare)

Cass. Pen. Sez. I, Sent. n. 4379 del 2020 (clicca per scaricare)

Benefici e misure extramurarie ai detenuti minori anche se non collaborano con la Giustizia, illegittima la Riforma Bonafede


I detenuti minorenni e i giovani adulti, condannati per uno dei cosiddetti reati ostativi, possono accedere ai benefici penitenziari (misure penali di comunità, permessi premio e lavoro esterno) anche se, dopo la condanna, non hanno collaborato con la Giustizia. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale (Presidente Aldo Carosi, Relatore Giuliano Amato) con la Sentenza n. 263/2019 del 05/11/2019, depositata il 06/12/2019, accogliendo la questione di legittimità costituzionale promossa dal Tribunale dei Minorenni di Reggio Calabria in funzione di Tribunale di Sorveglianza (Presidente Estensore Roberto Di Bella), con Ordinanza del 28/12/2018, relativa all’applicazione dell’Art. 4 bis c. 1 e 1 bis dell’Ordinamento Penitenziario nei confronti dei condannati minorenni e giovani adulti, cioè del meccanismo ostativo all’accesso ai benefici penitenziari ed alle altre misure alternative alla detenzione in assenza di collaborazione con la Giustizia.

Questa sentenza, che ha dichiarato illegittimo l’Art. 2 c. 3 del D. Lgs.vo n. 121/2018 («fermo quanto previsto all’articolo 1, comma 1, ai fini della concessione delle misure penali di comunità e dei permessi premio e per l’assegnazione al lavoro esterno si applica l’articolo 4-bis, commi 1 e 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni») per violazione degli Artt. 76, 27 c. 3 e 31 c. 2 della Costituzione, è la prima sul nuovo Ordinamento Penitenziario Minorile recentemente approvato su proposta del Ministro della Giustizia On. Alfonso Bonafede. Il Governo Conte, infatti, aveva fatto l’esatto contrario di quanto delegato dal Parlamento con la Legge n. 103/2017: all’Art. 1 c. 85 lett. p) n. 5 e 6 era prescritto il divieto di automatismi e la necessità di un trattamento di favore e individualizzato per i minorenni ed i giovani adulti, non la estensione delle preclusioni assolute previste per gli adulti dall’Art. 4 bis O.P., peraltro ripetutamente censurate dall’autorevole giurisprudenza del Giudice delle Leggi. Per dirla con le parole della Consulta “La disposizione censurata appare in aperta distonia non solo rispetto al senso complessivo dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di esecuzione penale minorile, ma anche con le direttive impartite dal legislatore delegante”.

Oltre all’eccesso di delega di cui all’Art. 76 Cost., la Corte Costituzionale, richiamando la precedente giurisprudenza sulla finalità rieducativa della pena e sulle implicazioni nei confronti dei minori, ha ritenuto che la disposizione censurata contrastava anche con gli Artt. 27 c. 3 e 31 c. 2 Cost., perché l’automatismo legislativo si basa su una presunzione assoluta di pericolosità che si fonda soltanto sul titolo di reato commesso e impedisce perciò alla Magistratura di Sorveglianza una valutazione individualizzata dell’idoneità della misura a conseguire le preminenti finalità di risocializzazione, che devono presiedere all’esecuzione penale minorile.

La Consulta, nella sentenza, ha richiamato la sua recente pronuncia sul cosiddetto ergastolo ostativo: “questa Corte, con sentenza n. 253 del 2019, relativa sia pure ai soli permessi premio, ha ritenuto che il meccanismo introdotto dall’art. 4-bis, anche laddove applicato nei confronti di detenuti adulti, contrasta con gli Artt. 3 e 27 Cost. sia «perché all’assolutezza della presunzione sono sottese esigenze investigative, di politica criminale e di sicurezza collettiva che incidono sull’ordinario svolgersi dell’esecuzione della pena, con conseguenze afflittive ulteriori a carico del detenuto non collaborante», sia «perché tale assolutezza impedisce di valutare il percorso carcerario del condannato, in contrasto con la funzione rieducativa della pena, intesa come recupero del reo alla vita sociale, ai sensi dell’Art. 27, terzo comma, Cost.». Nell’esecuzione della pena nei confronti dei condannati per fatti commessi da minorenni, il contrasto di questo modello decisorio con il ruolo riconosciuto alla finalità rieducativa del condannato si pone in termini ancora più gravi. Con riferimento ai soggetti minori di età, infatti, questa finalità «è da considerarsi, se non esclusiva, certamente preminente» (sentenza n. 168 del 1994).”

La Corte Costituzionale ha chiarito che “Dal superamento del meccanismo preclusivo che osta alla concessione delle misure extramurarie non deriva in ogni caso una generale fruibilità dei benefici, anche per i soggetti condannati per i reati elencati all’Art. 4 bis O.P. Al Tribunale di Sorveglianza compete, infatti, la valutazione caso per caso dell’idoneità e della meritevolezza delle misure extramurarie, secondo il progetto educativo costruito sulle esigenze del singolo. Solo attraverso il necessario vaglio giudiziale è possibile tenere conto, ai fini dell’applicazione dei benefici penitenziari, delle ragioni della mancata collaborazione, delle condotte concretamente riparative e dei progressi compiuti nell’ambito del percorso riabilitativo, secondo quanto richiesto dagli Artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost.”.

Corte Costituzionale – Sentenza n. 263/2019 (clicca per scaricare)

Strasburgo, la Corte Europea respinge il ricorso dell’Italia. Definitiva la sentenza contro l’ergastolo ostativo



Sull’ergastolo “duro” ai mafiosi la Corte dei diritti umani di Strasburgo (Cedu) dà torto all’Italia e non accoglie il ricorso del governo contro la sentenza del 13 giugno che bocciava il cosiddetto “fine pena mai” in quanto – secondo la giurisprudenza della Corte – a chi è detenuto non si può togliere del tutto anche la speranza di un recupero, ma al soggetto in carcere va riconosciuta la possibilità di redimersi e di pentirsi ed avere quindi l’ultima chance di migliorare la propria condizione.
L’Italia, nel ricorso presentato a settembre aveva chiesto che il caso dell’ergastolo ostativo, previsto dall’Articolo 4bis dell’ordinamento penitenziario, fosse sottoposto al giudizio della Grand Chambre, l’organo della Cedu che affronta i casi la cui soluzione può riguardare tutti i paesi della Ue. Lì, ad esempio, fu esaminata la controversia di Berlusconi contro la legge Severino (poi archiviata a seguito della sua riabilitazione) che si riferiva al diritto alla eleggibilità di un parlamentare condannato, quindi un caso che poteva avere riflessi giuridici in tutti gli Stati dell’Unione. In questo caso invece l’Italia, nel suo ricorso, spiega la specificità criminale del nostro Paese, la pericolosità stravista delle mafie, Cosa nostra, camorra, ‘ndrangheta. Il ricorso motiva la ragione delle norme rigide sull’ergastolo spiegando che esse riguardano solo alcuni reati molto gravi – mafia, terrorismo, pedopornografia – e consentono una strategia severa contro chi, aderendo a un’organizzazione mafiosa o terroristica, si pone l’obiettivo di destabilizzare lo Stato.
Ma l’orientamento della Cedu va in tutt’altra direzione. Proprio come dimostra il caso specifico affrontato il 13 giugno e la decisione presa dalla Corte e contestata dall’Italia. Riguardava il ricorso a Strasburgo di Marcello Viola, un capocosca di Taurianova, detenuto per 4 ergastoli a seguito di omicidi, sequestri di persona, detenzione di armi. Ma per la Cedu quell’ergastolo “duro”, che la legge italiana battezza come “ostativo”, nel senso che impedisce la concessione di benefici, viola l’articolo 3 della Convenzione che vieta la tortura, le punizioni disumane e degradanti, soprattutto nega la possibilità di un percorso rieducativo. Da qui l’invito all’Italia a rivedere la legge. Un invito, si badi, che non ha carattere perentorio, non rappresenta un obbligo, ma produce però come conseguenza una serie di altri ricorsi di detenuti che lamentano condizioni disumane, tant’è che a Strasburgo ce ne sarebbero già altri 24. Inoltre anche la Corte costituzionale italiana, il 23 ottobre, dovrà trattare il caso di Sebastiano Cannizzaro, un altro detenuto per mafia, che protesta per las mancanza di permessi.
In realtà l’articolo 4bis dell’ordinamento penitenziario (unito al 58ter), più volte rivisto dall’ordinaria stesura del 1975, dà una possibilità al detenuto quando dice espressamente che i benefici – permessi premio, lavoro esterno, misure alternative al carcere, ma non la liberazione anticipata – possono essere concessi solo qualora chi sta in carcere decida di collaborare con la giustizia in modo da rompere in modo definitivo i suoi legami con l’organizzazione mafiosa. L’articolo dell’ordinamento specifica che “i benefici possono essere concessi anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata”. La ragione profonda dell’ergastolo “duro” sta proprio nel fatto che la specificità di un mafioso è quella di conservare per sempre, una volta affiliato a una famiglia criminale, il suo dovere di obbedienza.
La questione dell’ergastolo ostativo divide profondamente il mondo della cultura giuridica tra coloro che sostengono la necessità di un carcere umano – come l’ex pm di Mani Pulite Gherardo Colombo e l’ex senatore Luigi Manconi – e chi invece ritiene che aprire le maglie della carcerazione per i mafiosi significhi distruggere anni di politica contro le cosche. Sono soprattutto magistrati antimafia come Piero Grasso, Gian Carlo Caselli, Nino Di Matteo, Federico Cafiero De Raho, Sebastiano Ardita, Luca Tescaroli, a sostenere questa seconda strada. Su cui sono allineati il ministro della Giustizia Bonafede e quello degli Esteri Luigi Di Maio, i quali hanno tentato, negli ultimi giorni, di far comprendere il danno che ricadrebbe sulla lotta alla mafia se l’ergastolo ostativo viene cancellato. Tutti ricordano che Totò Riina, indiscusso capo di Cisa nostra vino alla sua morte, nel “papello” del 1993 in cui poneva le sue condizioni per negoziare con lo Stato citava espressamente l’ergastolo come misura da cancellare.

Gherardo Colombo: “Il fine pena mai è incostituzionale. Il giudice decida sugli ergastolani”


Oggi alla Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si comincerà a discutere del “Fine pena mai”: il carcere ostativo che esclude dai benefici carcerari chi si è macchiato di reati di mafia e terrorismo e non collabora con la giustizia.

Gherardo Colombo, secondo lei non c’è il rischio che molti possano tornare liberi?

“Il carcere ostativo, previsto dall’articolo 4 bis del nostro ordinamento penitenziario, impedisce al giudice di verificare caso per caso se il detenuto possa ottenere benefici. E di valutare se dopo un numero di anni (particolarmente elevato) di pena scontata possa accedere alla liberazione condizionale. Non vedo perché togliere al giudice questa funzione”.

Si applica per reati di grave allarme sociale. Il detenuto può riottenere i benefici se collabora. Non basta?

“C’è anche chi non può collaborare. Ad esempio chi è dentro da vent’anni, come fa? Oppure chi ha un figlio che vive accanto a un boss mafioso e teme vendette”.

Non è una misura voluta da Falcone contro la mafia?

“Non so quanto Falcone si sia interessato a questa legge del 1991. Ma il punto è un altro. Perché precludere al giudice la valutazione? E poi ci sono anche una serie di altri reati inclusi nell’elenco. Ad esempio la corruzione”.

Che non prevede l’ergastolo…

“Però per tutto il periodo della detenzione il condannato per corruzione non può avere permessi, né lavorare all’esterno”.

Sorprende che lo dica lei, ex membro del pool Mani Pulite, accusato di essere una “toga rossa” giustizialista…

“In realtà sono uscito dalla magistratura 12 anni fa proprio perché credo che il sistema “carcere e basta” non garantisca la sicurezza dei cittadini. Occorre un sistema complessivo che deve puntare al recupero, fondato sull’educazione e sulla prevenzione: è meglio che i reati non siano commessi piuttosto che punire la loro commissione. Invece lo sa quanti sono i detenuti all’ergastolo?”.

Quanti?

“1.790. E all’ergastolo ostativo, per quel che mi risulta, 1.255. Oltre il 70%. Tra questi ci sono i boss, ma anche i picciotti che, magari a vent’anni, hanno ucciso durante uno scontro a fuoco, e sono passati già trent’anni da allora. Potrà un giudice valutare se possono essere reinseriti nella società? Perché lo può fare per chi ha ucciso la moglie e per loro no? Bisogna far sapere come nasce questa discussione”.

Dalla sentenza di Strasburgo in favore di Marcello Viola: condannato per associazione mafiosa, sequestro di persona, omicidio e possesso illegale di armi…

“Esatto. Il 13 giugno la Corte europea dei diritti umani gli ha dato ragione. L’Italia ha impugnato di fronte alla Grande Camera. Se dovesse decidere che il ricorso non è ammissibile la sentenza diventerà definitiva. Peraltro anche la Corte Costituzionale a fine ottobre dovrà decidere sull’articolo 4 bis”.

Pensa sia incostituzionale?

“Secondo me sì. Le dico una cosa che può apparire scandalosa. Se escludiamo la pena di morte, che per fortuna non esiste più, per certi versi abbiamo reso la legge penale meno liberale di quella elaborata dai fascisti. La Costituzione afferma che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Mi pare che l’ergastolo ostativo contrasti entrambe queste statuizioni”.

Virginia Piccolillo

Corriere della Sera, 7 ottobre 2019

Niente più carcere se durante la detenzione insorge una malattia psichiatrica. Sicurezza e cura devono essere bilanciate


Lo ha stabilito la Corte costituzionale: sicurezza e cura devono essere bilanciate. Se durante la carcerazione si manifesta una grave malattia di tipo psichiatrico, il giudice potrà disporre che il detenuto venga curato fuori dal carcere e quindi potrà concedergli, anche quando la pena residua è superiore a quattro anni, la misura alternativa della detenzione domiciliare “umanitaria”, o “in deroga”, così come già accade per le gravi malattie di tipo fisico.

Lo afferma la Corte Costituzionale (Lattanzi Presidente, Cartabia Relatore) che con la sentenza n. 99 del 20 febbraio 2019, depositata il 19 aprile 2019 risolve un dubbio di costituzionalità sollevato dalla Corte di Cassazione. In particolare, spiega una nota, il giudice dovrà valutare se la malattia psichica sopravvenuta sia compatibile con la permanenza in carcere del detenuto oppure richieda il suo trasferimento in luoghi esterni (abitazione o luoghi pubblici di cura, assistenza o accoglienza) con modalità che garantiscano la salute, ma anche la sicurezza. Questa valutazione dovrà quindi tener conto di vari elementi: il quadro clinico del detenuto, la sua pericolosità, le sue condizioni sociali e familiari, le strutture e i servizi di cura offerti dal carcere, le esigenze di tutela degli altri detenuti e di tutto il personale che opera nell’istituto penitenziario, la necessità di salvaguardare la sicurezza collettiva.

Secondo la Consulta, la mancanza di qualsiasi alternativa al carcere per chi, durante la detenzione, è colpito da una grave malattia mentale, anziché fisica, crea anzitutto un vuoto di tutela effettiva del diritto fondamentale alla salute e si sostanzia in un trattamento inumano e degradante quando provoca una sofferenza così grave che, cumulata con l’ordinaria afflittività della privazione della libertà, determina un sovrappiù di pena contrario al senso di umanità e tale da pregiudicare ulteriormente la salute del detenuto.

Perciò la Corte Costituzionale ha accolto la questione sollevata dalla Corte di Cassazione e anche il “rimedio” dalla stessa individuato, vale a dire l’applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare “umanitaria”, o “in deroga” (articolo 47-ter, comma 1-ter, dell’Ordinamento Penitenziario), che è in grado di soddisfare tutti gli interessi e i valori in gioco.

Corte Costituzionale – Sentenza n. 99/2019 (clicca per scaricare) 

L’Aquila, Si alle “riviste per adulti” ai detenuti al regime 41 bis: illegittimo il divieto del Dap


Il Magistrato di Sorveglianza di L’Aquila Dott.ssa Bianca Maria Serafini ha accolto il reclamo di un detenuto sottoposto al regime detentivo speciale 41 bis O.P. nella Casa Circondariale di L’Aquila, disponendo che “la Direzione consenta al detenuto l’acquisto di riviste per soli adulti tramite abbonamento da parte della Direzione”.

Con atto pervenuto all’Ufficio di Sorveglianza di L’Aquila il 26 gennaio 2018 un detenuto ristretto nella locale Casa Circondariale in regime di 41 bis O.P., ha formulato reclamo ai sensi dell’Art. 35 bis O.P. al Magistrato di Sorveglianza di L’Aquila avverso il rigetto da parte dell’Amministrazione Penitenziaria della sua istanza di acquisto di riviste per soli adulti. Rilevava il detenuto come l’Art. 18 comma 6 O.P., autorizza i detenuti e gli internati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all’esterno, motivo per cui del tutto illegittimo appare il rigetto non motivato dalla Direzione.

Instaurato il contraddittorio, la Direzione della Casa Circondariale di L’Aquila, ha fatto pervenire una memoria con cui ha rappresentato come l’istanza del detenuto non è stata autorizzata in quanto la nuova Circolare Dipartimentale non prevede l’acquisto di tali tipologie di riviste, l’Art. 7 della Circolare del 2 ottobre 2017 stabilisce che è consentito acquistare i generi in vendita nella dispensa del sopravvitto indicati nel mod. 72, predisposto in modo uniforme in ciascun Istituto Penitenziario, elenco modificabile solo previa comunicazione alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento, elenco che non prevede la possibilità di acquisto di riviste per adulti nè singolarmente nè tramite servizio di abbonamento da sottoscrivere per il tramite della Direzione o dell’impresa di mantenimento.

Ebbene, con Ordinanza n. 1291/2018 del 05/09/2018, depositata il 12/10/2018, irrevocabile, il Magistrato di Sorveglianza di L’Aquila, ha ritenuto che “il reclamo deve essere accolto”. La Corte di Cassazione con sentenza n. 45410/2011, nell’affrontare proprio la questione attinente a riviste per soli adulti, ha ritenuto che l’Amministrazione Penitenziaria non è tenuta ad acquistare riviste e periodici quando gli stessi non siano inclusi nell’elenco di quelli acquistabili tramite impresa e ha disposto che i detenuti possano acquistare riviste per adulti tramite abbonamento, facendosele spedire dalla casa editrice, ovvero possano farsele spedire per posta dai familiari o da altri soggetti che possono acquistarle per loro all’esterno.

“E’ vero come rilevato dalla Direzione che il mod. 72 contiene un elenco di giornali e riviste tra cui non vi sono comprese le riviste chieste dal detenuto per cui l’acquisto delle stesse non può avvenire tramite impresa di mantenimento con l’inserimento in mod. 72 non trattandosi di oggetto di indispensabile utilizzo, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nella pronuncia sopra richiamata, ma è anche vero che l’Art. 19 della Circolare DAP del 2 ottobre 2017 prevede che il detenuto/internato possa acquistare o sottoscrivere abbonamenti ai quotidiani a più ampia diffusione nazionale, per il tramite della Direzione. Il detenuto non ha richiesto l’inserimento delle riviste per soli adulti nel mod. 72 ma la possibilità di acquisto tramite abbonamento, che potrà avvenire tramite la Direzione al pari di quello per i quotidiani a più ampia diffusione nazionale, molti anche inseriti nel mod. 72. Il pericolo di inserimenti pubblicitari che possano celare messaggi in codice potrà essere scongiurato con sottoposizione a visto di controllo della stampa.”

Con l’Ordinanza in questione, il Magistrato di Sorveglianza di L’Aquila, ha ribadito che la Direzione della Casa Circondariale di L’Aquila, non può vietare ai detenuti, nemmeno a quelli sottoposti al regime detentivo speciale 41 bis O.P., di acquistare – tramite abbonamento da parte della Direzione – “riviste per soli adulti”, poiché eventuali limitazioni nell’acquisto e nella ricezione della stampa possono essere disposte, esclusivamente, nei casi tassativi stabiliti dal legislatore e cioè quelli previsti dall’Art. 18 ter O.P. per “esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell’Istituto”; esigenze e ragioni che non ricorrevano nel caso in questione, precisando che il pericolo che, tramite gli inserimenti pubblicitari, possano essere veicolati messaggi in codice ai detenuti, potrà sempre essere evitato grazie alla sottoposizione a “visto di controllo”, peraltro già imposto a tutti i detenuti sottoposti al regime speciale 41 bis O.P..