L’Aquila, Si alle “riviste per adulti” ai detenuti al regime 41 bis: illegittimo il divieto del Dap


Il Magistrato di Sorveglianza di L’Aquila Dott.ssa Bianca Maria Serafini ha accolto il reclamo di un detenuto sottoposto al regime detentivo speciale 41 bis O.P. nella Casa Circondariale di L’Aquila, disponendo che “la Direzione consenta al detenuto l’acquisto di riviste per soli adulti tramite abbonamento da parte della Direzione”.

Con atto pervenuto all’Ufficio di Sorveglianza di L’Aquila il 26 gennaio 2018 un detenuto ristretto nella locale Casa Circondariale in regime di 41 bis O.P., ha formulato reclamo ai sensi dell’Art. 35 bis O.P. al Magistrato di Sorveglianza di L’Aquila avverso il rigetto da parte dell’Amministrazione Penitenziaria della sua istanza di acquisto di riviste per soli adulti. Rilevava il detenuto come l’Art. 18 comma 6 O.P., autorizza i detenuti e gli internati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all’esterno, motivo per cui del tutto illegittimo appare il rigetto non motivato dalla Direzione.

Instaurato il contraddittorio, la Direzione della Casa Circondariale di L’Aquila, ha fatto pervenire una memoria con cui ha rappresentato come l’istanza del detenuto non è stata autorizzata in quanto la nuova Circolare Dipartimentale non prevede l’acquisto di tali tipologie di riviste, l’Art. 7 della Circolare del 2 ottobre 2017 stabilisce che è consentito acquistare i generi in vendita nella dispensa del sopravvitto indicati nel mod. 72, predisposto in modo uniforme in ciascun Istituto Penitenziario, elenco modificabile solo previa comunicazione alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento, elenco che non prevede la possibilità di acquisto di riviste per adulti nè singolarmente nè tramite servizio di abbonamento da sottoscrivere per il tramite della Direzione o dell’impresa di mantenimento.

Ebbene, con Ordinanza n. 1291/2018 del 05/09/2018, depositata il 12/10/2018, irrevocabile, il Magistrato di Sorveglianza di L’Aquila, ha ritenuto che “il reclamo deve essere accolto”. La Corte di Cassazione con sentenza n. 45410/2011, nell’affrontare proprio la questione attinente a riviste per soli adulti, ha ritenuto che l’Amministrazione Penitenziaria non è tenuta ad acquistare riviste e periodici quando gli stessi non siano inclusi nell’elenco di quelli acquistabili tramite impresa e ha disposto che i detenuti possano acquistare riviste per adulti tramite abbonamento, facendosele spedire dalla casa editrice, ovvero possano farsele spedire per posta dai familiari o da altri soggetti che possono acquistarle per loro all’esterno.

“E’ vero come rilevato dalla Direzione che il mod. 72 contiene un elenco di giornali e riviste tra cui non vi sono comprese le riviste chieste dal detenuto per cui l’acquisto delle stesse non può avvenire tramite impresa di mantenimento con l’inserimento in mod. 72 non trattandosi di oggetto di indispensabile utilizzo, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nella pronuncia sopra richiamata, ma è anche vero che l’Art. 19 della Circolare DAP del 2 ottobre 2017 prevede che il detenuto/internato possa acquistare o sottoscrivere abbonamenti ai quotidiani a più ampia diffusione nazionale, per il tramite della Direzione. Il detenuto non ha richiesto l’inserimento delle riviste per soli adulti nel mod. 72 ma la possibilità di acquisto tramite abbonamento, che potrà avvenire tramite la Direzione al pari di quello per i quotidiani a più ampia diffusione nazionale, molti anche inseriti nel mod. 72. Il pericolo di inserimenti pubblicitari che possano celare messaggi in codice potrà essere scongiurato con sottoposizione a visto di controllo della stampa.”

Con l’Ordinanza in questione, il Magistrato di Sorveglianza di L’Aquila, ha ribadito che la Direzione della Casa Circondariale di L’Aquila, non può vietare ai detenuti, nemmeno a quelli sottoposti al regime detentivo speciale 41 bis O.P., di acquistare – tramite abbonamento da parte della Direzione – “riviste per soli adulti”, poiché eventuali limitazioni nell’acquisto e nella ricezione della stampa possono essere disposte, esclusivamente, nei casi tassativi stabiliti dal legislatore e cioè quelli previsti dall’Art. 18 ter O.P. per “esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell’Istituto”; esigenze e ragioni che non ricorrevano nel caso in questione, precisando che il pericolo che, tramite gli inserimenti pubblicitari, possano essere veicolati messaggi in codice ai detenuti, potrà sempre essere evitato grazie alla sottoposizione a “visto di controllo”, peraltro già imposto a tutti i detenuti sottoposti al regime speciale 41 bis O.P..

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