Benefici e misure extramurarie ai detenuti minori anche se non collaborano con la Giustizia, illegittima la Riforma Bonafede


I detenuti minorenni e i giovani adulti, condannati per uno dei cosiddetti reati ostativi, possono accedere ai benefici penitenziari (misure penali di comunità, permessi premio e lavoro esterno) anche se, dopo la condanna, non hanno collaborato con la Giustizia. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale (Presidente Aldo Carosi, Relatore Giuliano Amato) con la Sentenza n. 263/2019 del 05/11/2019, depositata il 06/12/2019, accogliendo la questione di legittimità costituzionale promossa dal Tribunale dei Minorenni di Reggio Calabria in funzione di Tribunale di Sorveglianza (Presidente Estensore Roberto Di Bella), con Ordinanza del 28/12/2018, relativa all’applicazione dell’Art. 4 bis c. 1 e 1 bis dell’Ordinamento Penitenziario nei confronti dei condannati minorenni e giovani adulti, cioè del meccanismo ostativo all’accesso ai benefici penitenziari ed alle altre misure alternative alla detenzione in assenza di collaborazione con la Giustizia.

Questa sentenza, che ha dichiarato illegittimo l’Art. 2 c. 3 del D. Lgs.vo n. 121/2018 («fermo quanto previsto all’articolo 1, comma 1, ai fini della concessione delle misure penali di comunità e dei permessi premio e per l’assegnazione al lavoro esterno si applica l’articolo 4-bis, commi 1 e 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni») per violazione degli Artt. 76, 27 c. 3 e 31 c. 2 della Costituzione, è la prima sul nuovo Ordinamento Penitenziario Minorile recentemente approvato su proposta del Ministro della Giustizia On. Alfonso Bonafede. Il Governo Conte, infatti, aveva fatto l’esatto contrario di quanto delegato dal Parlamento con la Legge n. 103/2017: all’Art. 1 c. 85 lett. p) n. 5 e 6 era prescritto il divieto di automatismi e la necessità di un trattamento di favore e individualizzato per i minorenni ed i giovani adulti, non la estensione delle preclusioni assolute previste per gli adulti dall’Art. 4 bis O.P., peraltro ripetutamente censurate dall’autorevole giurisprudenza del Giudice delle Leggi. Per dirla con le parole della Consulta “La disposizione censurata appare in aperta distonia non solo rispetto al senso complessivo dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di esecuzione penale minorile, ma anche con le direttive impartite dal legislatore delegante”.

Oltre all’eccesso di delega di cui all’Art. 76 Cost., la Corte Costituzionale, richiamando la precedente giurisprudenza sulla finalità rieducativa della pena e sulle implicazioni nei confronti dei minori, ha ritenuto che la disposizione censurata contrastava anche con gli Artt. 27 c. 3 e 31 c. 2 Cost., perché l’automatismo legislativo si basa su una presunzione assoluta di pericolosità che si fonda soltanto sul titolo di reato commesso e impedisce perciò alla Magistratura di Sorveglianza una valutazione individualizzata dell’idoneità della misura a conseguire le preminenti finalità di risocializzazione, che devono presiedere all’esecuzione penale minorile.

La Consulta, nella sentenza, ha richiamato la sua recente pronuncia sul cosiddetto ergastolo ostativo: “questa Corte, con sentenza n. 253 del 2019, relativa sia pure ai soli permessi premio, ha ritenuto che il meccanismo introdotto dall’art. 4-bis, anche laddove applicato nei confronti di detenuti adulti, contrasta con gli Artt. 3 e 27 Cost. sia «perché all’assolutezza della presunzione sono sottese esigenze investigative, di politica criminale e di sicurezza collettiva che incidono sull’ordinario svolgersi dell’esecuzione della pena, con conseguenze afflittive ulteriori a carico del detenuto non collaborante», sia «perché tale assolutezza impedisce di valutare il percorso carcerario del condannato, in contrasto con la funzione rieducativa della pena, intesa come recupero del reo alla vita sociale, ai sensi dell’Art. 27, terzo comma, Cost.». Nell’esecuzione della pena nei confronti dei condannati per fatti commessi da minorenni, il contrasto di questo modello decisorio con il ruolo riconosciuto alla finalità rieducativa del condannato si pone in termini ancora più gravi. Con riferimento ai soggetti minori di età, infatti, questa finalità «è da considerarsi, se non esclusiva, certamente preminente» (sentenza n. 168 del 1994).”

La Corte Costituzionale ha chiarito che “Dal superamento del meccanismo preclusivo che osta alla concessione delle misure extramurarie non deriva in ogni caso una generale fruibilità dei benefici, anche per i soggetti condannati per i reati elencati all’Art. 4 bis O.P. Al Tribunale di Sorveglianza compete, infatti, la valutazione caso per caso dell’idoneità e della meritevolezza delle misure extramurarie, secondo il progetto educativo costruito sulle esigenze del singolo. Solo attraverso il necessario vaglio giudiziale è possibile tenere conto, ai fini dell’applicazione dei benefici penitenziari, delle ragioni della mancata collaborazione, delle condotte concretamente riparative e dei progressi compiuti nell’ambito del percorso riabilitativo, secondo quanto richiesto dagli Artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost.”.

Corte Costituzionale – Sentenza n. 263/2019 (clicca per scaricare)

Permessi premio a detenuto, polemiche indegne del Consiglio Regionale e del Garante dell’Infanzia della Calabria


Leggo che il Consiglio Regionale della Calabria, nella seduta di ieri 10 ottobre, ha approvato un Ordine del Giorno di iniziativa del Consigliere Regionale Giuseppe Giudiceandrea (Democratici Progressisti), “Sulla vicenda sollevata dal padre di Fabiana Luzzi”, a quanto pare firmato da tutti i Capigruppo ed i Consiglieri Regionali presenti in Aula. In particolare, con il suddetto Ordine del Giorno, il Consiglio Regionale, ha deciso di contestare la concessione dei permessi premio a Davide Morrone, condannato per l’assassinio della giovanissima Fabiana Luzzi, di soli 16 anni, avvenuto il 24 maggio 2013 a Corigliano. “Era ciò che dovevamo al papà ed alla famiglia di Fabiana Luzzi e di tutte le donne vittime di femminicidio e violenza in Calabria” ha detto il Consigliere Regionale Giudiceandrea il quale ha riferito in Aula che l’assassino “sia uscito dal carcere ed è stato sottoposto ad una misura restrittiva meno afflittiva avendo già usufruito di ben tre permessi premio. Il fatto che in queste occasioni i genitori della 16enne che uccise, possano incontrarlo per le strade della propria città oltre ad essere assurdo, come lo trovano assurdo i familiari della giovane donna uccisa, contempla la possibilità di atti e schieramenti di affronto e violenza potenziale fra le persone, e la città di Corigliano Rossano non merita questo latente stato di tensione”.

“Benché nel rispetto della legge e della separazione dei Poteri dello Stato – ha continuato il Capogruppo di Democratici e Progressisti nel suo intervento – occorre un fermo intervento del Presidente e di tutta la Giunta, affinché anche per motivi di ordine pubblico oltre che di rispetto per le vittime di femminicidio in questo Paese, si facciano promotori di qualsiasi azione presso il Prefetto ed il Ministro di Grazia e Giustizia, affinché questa odiosa anomalia abbia fine, nel rispetto di chi ha diritto al recupero pieno al tessuto sociale dopo aver scontato la pena inflittagli dall’ordinamento giudiziario, ma anche e soprattutto della comunità di Corigliano Rossano, delle donne già vittime di violenza, di quelle che potrebbero subirla ma soprattutto alla famiglia di Fabiana Luzzi, la cui giovane vita, è bene ricordarlo ancora una volta, venne spezzata con inaudita violenza e nessuna umana pietà”.

Nei giorni precedenti anche il Garante Regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Calabria Antonio Marziale, ha ritenuto opportuno intervenire pubblicamente in merito “sui permessi premio concessi all’assassino di Fabiana Luzzi, l’adolescente arsa viva dal fidanzato, anch’egli minorenne all’epoca dei fatti. Non voglio e, d’altro canto, non potrei, entrare nelle maglie del diritto, ma penso sia psicologicamente e socialmente sbagliata la tempistica. In cinque anni un soggetto non può maturare un pentimento pieno, non può interiorizzare il crimine commesso, che è da annoverarsi fra i più cinici mai compiuti”. “Certamente i magistrati hanno applicato quanto previsto dalla legge e indubbiamente il detenuto sarà fuori dal carcere prima dei 18 anni e 7 mesi cui l’ha condannato la Corte di Cassazione. Dunque, è dovere dello Stato metterlo in condizione di rientrare nella società quanto più possibilmente ravveduto e senza rappresentare un pericolo. Temo, però – ha precisato Marziale – che la concessione di premi così ravvicinati produca effetti più nefasti che positivi e, soprattutto, fa male ad una ferita ancora non rimarginata. Occorre tempo per lenire un dolore così forte, che non passerà mai del tutto, ed occorre altresì tempo perché chi ha ucciso con tanta ferocia elabori il male fatto”. Per il Garante Regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Calabria, “è necessario che il legislatore cominci seriamente a pensare ad una revisione di tali modalità, che vanificano, così come adesso sono poste in essere, il continuo perpetuarsi di convegni e manifestazioni contro il femminicidio. Non si può chiedere alla comunità educante di fare leva sulle giovani generazioni se poi lo Stato è così tanto velocemente magnanimo contro chi uccide, minorenne o maggiorenne che sia. La prevenzione è importante, ma non più della repressione”.

Oramai è diventato di moda, cavalcare l’onda populista, facendo demagogia e disinformazione per riscuotere gli applausi del popolo sovrano, soprattutto quello analfabeta ed incivile, anche per affrontare tematiche molto particolari e delicate, come quella in questione, di cui non si conosce proprio nulla. Questa ondata di sdegno e polemica, pur comprensibile da parte dei familiari della vittima, non è invece tollerabile da parte delle Istituzioni Pubbliche ed ancor di più da parte di chi, almeno in teoria, dovrebbe essere il Garante della promozione e tutela dei diritti delle persone di minore età, tra cui quelle private della libertà personale.

Preliminarmente, ebbene chiarire che Davide Morrone, non è mai stato sottoposto ad alcuna “misura restrittiva meno afflittiva” come affermato dal Consigliere Giudiceandrea perché la sua posizione, sin dal maggio 2013, è quella di persona detenuta in regime inframurario. Quindi nessuna “attenuazione” dello status detentionis vi è mai stata sino ad oggi per il condannato che sta continuando ad espiare la giusta pena (18 anni di reclusione) che gli è stata inflitta dall’Autorità Giudiziaria competente per l’orrendo delitto di cui si è reso responsabile durante la minore età, commesso per futili motivi per contrasti sentimentali, senza alcuna premeditazione e con la diminuente del vizio parziale di mente (gli è stato riscontrato una “grave patologia psichiatrica”) che ha grandemente scemato, senza del tutto escluderla, la capacità di intendere e di volere, come sentenziato sia dalla Sezione Minorenni della Corte di Appello di Catanzaro (17/12/2014) che dalla Corte Suprema di Cassazione (01/03/2016). Morrone, già da subito, infatti, per come dimostrano le relazioni psicologiche e comportamentali degli specialisti dell’Amministrazione Penitenziaria (Istituti Penitenziari Minorili di Catanzaro e Torino), ha posto in essere “un percorso progressivamente diretto alla presa di coscienza e di sincero pentimento rispetto al delitto commesso”.

Non c’è alcuna “odiosa anomalia” (come la chiama il Consigliere Regionale Giudiceandrea) di cui debba occuparsi il Prefetto o il Ministro della Giustizia poiché l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali nonché la concessione di benefici o misure penali di comunità, spetta esclusivamente all’Autorità Giudiziaria e, nel caso specifico, alla Magistratura di Sorveglianza Minorile (e non ad altre Autorità Amministrative o Politiche).

Quanto alle affermazioni del Garante Marziale che sollecita il legislatore a rivedere le modalità di concessione dei benefici ai detenuti, sicuramente non conosce che il legislatore proprio di recente, dopo un lungo e travagliato percorso – ad oltre quarant’anni di distanza dall’Ordinamento Penitenziario (Legge n. 354/1975 del 26/07/1975) e da quella disposizione transitoria dell’Art. 79 che estendeva la disciplina esecutiva prevista per gli adulti anche ai condannati minorenni – ha finalmente approvato l’Ordinamento Penitenziario Minorile con Decreto Legislativo n. 121/2018 del 02/10/2018, in attuazione dell’Art. 1 comma 81, 83 e 85 lett. p) della Legge delega n. 103/2017 del 23/06/2017, raccogliendo le sollecitazioni provenienti dalla Corte Costituzionale che già dal 1992 segnalava al Parlamento che l’assenza di ogni diversificazione nel regime trattamentale tra adulti e minorenni comprometteva «quell’esigenza di specifica individualizzazione e flessibilità del trattamento che l’evolutività della personalità del minore e la preminente funzione educativa richiedono» (Corte Costituzionale, Sentenza n. 125/1992 del 25/03/1992) nonché le indicazioni provenienti dalle fonti di diritto europeo ed internazionale relative ad una giustizia penale “a misura di minore” (Regole di Pechino del 1985, Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989, Regole dell’Avana del 1990, Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei minori del 1996, le Raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, etc.), già da tempo ratificate dall’Italia. Non si capisce, dunque, quale “revisione” il legislatore dovrebbe effettuare, visto che è stata appena varata (non è trascorso nemmeno un anno) una “legge speciale” relativa all’esecuzione penale minorile che regolamenta anche i “permessi premio” (si chiamano così perché differiscono dai “permessi di necessità” concedibili eccezionalmente per eventi luttuosi) ed in virtù della quale il detenuto Morrone, ha ottenuto la concessione dei benefici premiali !

Infatti, lo stesso, trovandosi ristretto prima in custodia cautelare e poi in espiazione di pena dal maggio 2013 ad oggi, ha “scontato” 6 anni di reclusione, ai quali vanno aggiunti i semestri per la liberazione anticipata pari ad 1 anno e 6 mesi, quindi 7 anni e 6 mesi di pena espiata rispetto ai 18 anni di reclusione che gli sono stati comminati. Orbene, l’Art. 30 ter c. 4 lett. b) dell’Ordinamento Penitenziario del 1975 prevede che al detenuto condannato ad una pena superiore a 4 anni di reclusione per poter avere accesso ai “permessi premio”, oltre ad una serie di requisiti, debba aver espiato almeno un quarto della pena (7 anni e 6 mesi sono più di un quarto di 18 anni). Qualcuno dirà (anzi lo ha già detto), ma si tratta di un omicidio per cui essendo reato ostativo (Art. 4 bis O.P.) avrebbe dovuto espiare almeno metà della pena ed invece così non è perché la “legge speciale” (Ordinamento Penitenziario Minorile del 2018) che deroga quella generale, all’Art. 2 c. 3, prevede che «Fermo quanto previsto all’Articolo 1, comma 1, ai fini della concessione delle misure penali di comunità e dei permessi premio e per l’assegnazione al lavoro esterno, si applica l’Articolo 4 bis, commi 1 e 1 bis, della Legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.» Il reato di omicidio (Art. 575 c.p.) non rientra né nel comma 1 né nel comma 1 bis ma nel comma 1 ter dell’Art. 4 bis O.P. per cui si applica, come detto, l’Art. 30 ter c. 4 lett. b) O.P. che per l’ammissione al beneficio premiale prevede l’aver espiato almeno un quarto della pena in esecuzione.

Naturalmente per poter fruire dei benefici premiali, non basta solo aver espiato la pena, occorre avere mantenuto regolare condotta, non essere socialmente pericolosi, partecipato al trattamento e che tali benefici siano inclusi nel “progetto di intervento educativo” elaborato dall’Istituto Penitenziario Minorile in cui si è ristretti, secondo il principio della personalizzazione delle prescrizioni e della flessibilità educativa, previo ascolto del condannato, utile al recupero sociale e alla prevenzione del rischio di commissione di ulteriori reati. Tale progetto viene costantemente aggiornato, considerati il grado di adesione alle opportunità offerte, l’evoluzione psicofisica e il percorso di maturazione e di responsabilizzazione, assicurando la graduale restituzione di spazi di libertà in funzione dei progressi raggiunti nel percorso di recupero. Ciò in piena linea con quanto, tra l’altro, stabilisce la Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 che riconosce al minore condannato «il diritto ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale» e prescrive da ultimo che la detenzione o l’imprigionamento devono «costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile».

Sempre con riferimento alla “tempistica” di concessione del permesso premio, sollevata dal Garante Regionale dell’Infanzia (evidentemente, per lui, sono pochi 7 anni e 6 mesi di carcerazione), mi pare doveroso evidenziare come per il condannato alla pena dell’ergastolo siano richiesti, per l’ammissione ai benefici premiali, solo 10 anni di pena espiata. Credo che, detto questo, non ci sia più bisogno di aggiungere altro al riguardo !

Emilio Enzo Quintieri

già Consigliere Nazionale Radicali Italiani

Calabria, Sub judice la nomina del Garante Regionale dei Diritti dei Detenuti. Deciderà il Tar di Reggio Calabria


Sub judice la nomina del Garante Regionale dei Diritti dei Detenuti della Calabria. L’ex Consigliere Nazionale dei Radicali Italiani, Emilio Enzo Quintieri, anch’egli candidato alla carica di Garante, difeso dall’Avvocato Fabio Spinelli del Foro di Paola, ha impugnato il Decreto n. 5 del 30 luglio 2019, con il quale il Presidente del Consiglio Regionale Nicola Irto, sostituendosi all’Assemblea Legislativa, ha nominato l’Avv. Agostino Siviglia del Foro di Reggio Calabria, Garante Regionale dei Diritti delle persone detenute e private della libertà personale. Il ricorso è stato presentato al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, al quale è stato chiesto non solo l’annullamento del Decreto perché illegittimo per vari motivi in fatto e in diritto, ma anche la sospensiva dello stesso, in attesa della definizione del giudizio. Oltre a Quintieri ed a Siviglia, in corsa per la carica di Garante, vi erano altri quindici candidati, dichiarati idonei dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale con Deliberazione del 23 ottobre 2018. Altri tre aspiranti, invece, sono stati esclusi perché privi dei requisiti stabiliti.  La Regione Calabria, una delle ultime in Italia, con Legge Regionale n. 1/2018 ha istituito il Garante Regionale dei Diritti dei Detenuti, prevedendo all’Art. 3 che, il medesimo, debba essere eletto dal Consiglio Regionale con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati e che in mancanza di raggiungimento del quorum, dalla terza votazione, l’elezione avvenga a maggioranza semplice.

Dopo innumerevoli sollecitazioni, il 24 ottobre, la Proposta di Provvedimento Amministrativo n. 234/10 “Elezione del Garante Regionale dei Diritti delle persone detenute o private della libertà personale” veniva depositata presso la Segreteria Assemblea del Consiglio Regionale e comunicata all’Aula nella seduta del 16 novembre e rimase ferma per molti mesi fino all’11 marzo 2019 quando, per la prima volta, venne iscritta all’ordine del giorno del Consiglio Regionale. In tale seduta, però, a seguito della rivisitazione dell’ordine del giorno, non venne trattata e rinviata alla seduta del 15 aprile ma, anche in tale seduta, per altra rivisitazione dell’ordine del giorno e per la mancanza del numero legale poiché la maggioranza aveva abbandonato l’aula, venne ulteriormente rinviata alla seduta del 29 aprile. Come nelle altre occasioni, in tale seduta, vi fu una rivisitazione dell’ordine del giorno e la elezione del Garante Regionale, su proposta del Capogruppo del Pd Sebastiano Romeo, approvata dall’Aula, venne rinviata a data da destinarsi. Successivamente, nonostante vi furono altre quattro sedute dell’Assemblea Regionale (28 maggio, 17 giugno, 24 giugno e 15 luglio), la questione non venne più iscritta all’ordine del giorno, nonostante una diffida in tal senso, fatta da Quintieri, all’Ufficio di Presidenza ed alla Conferenza dei Capigruppo Consiliari. Fino a quando, lo scorso 30 luglio, il Presidente Irto, esercitando il “potere sostitutivo”, procedeva alla nomina del Garante Regionale, scegliendo l’Avv. Siviglia, peraltro in carica come Garante dei Diritti dei Detenuti del Comune di Reggio Calabria nonché Console della Repubblica di Tunisia per la Calabria, scrivendo nel provvedimento che tale potere gli era stato conferito dal Consiglio Regionale, con decisione unanime, assunta nella seduta del 29 aprile. Tale circostanza non risponde al vero poiché né nella seduta indicata né in altre, il Consiglio Regionale, si è mai pronunciato in merito, oltre al rinvio dell’elezione a data da destinarsi.

Ritengo che la nomina del Garante sia illegittima ed annullabile – dice l’ex Consigliere Nazionale dei Radicali Italiani – poiché il Presidente Irto non poteva, nella maniera più assoluta, nominare detta Autorità, spettando tale prerogativa esclusivamente in capo al Consiglio Regionale, come prevede lo Statuto Regionale, la Legge Regionale istitutiva ed il Regolamento Interno del Consiglio Regionale. Quanto al “potere sostitutivo” non poteva essere esercitato dal Presidente perché la Legge Regionale che ha istituito il Garante, non gli ha attribuito espressamente tale potere; l’Art. 113 comma 2 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale è molto chiaro e preciso prevedendo che il Presidente possa sostituirsi all’Assemblea “qualora la Legge attribuisca esplicitamente tale potere”. Ma non è solo una questione di “incompetenza relativa” e violazione e falsa applicazione delle disposizioni legislative, statali e regionali, vi sono altri motivi, tutti eccepiti nel ricorso, che rendono il decreto di nomina illegittimo: eccesso di potere e violazione di legge per difetto di motivazione e di istruttoria, violazione dei principi di legalità, trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa. La nomina del Garante, per quanto di natura fiduciaria – conclude il radicale Quintieri – non è un “atto politico” che può essere svincolato da qualsiasi obbligo di motivazione che renda conto della ragione della scelta operata che appare arbitraria, ingiusta, illogica ed irragionevole. Nel decreto impugnato non risultano esplicitate, neppure in maniera sintetica, le ragioni che hanno indotto il Presidente Irto a scegliere, tra più candidati ritenuti idonei, un aspirante all’incarico rispetto agli altri.

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Reggio Calabria, ricevuto il ricorso e l’istanza di sospensiva, ha già provveduto a fissare la Camera di Consiglio per il prossimo 2 ottobre alle ore 9, in cui il Collegio giudicante deciderà se sospendere o meno l’efficacia del provvedimento impugnato. Non è escluso che, all’esito della Camera di Consiglio, il Tribunale, trattenga la causa in decisione, pronunciando una sentenza in forma semplificata. I Giudici Amministrativi che si occuperanno del caso saranno Caterina Criscenti, Presidente e Relatore, Agata Gabriella Caudullo, Referendario ed Antonino Scianna, Referendario. Al momento si è costituito in giudizio, con una “memoria di stile”, senza alcuna critica al ricorso, il Presidente della Regione Calabria On. Mario Oliverio, difeso dall’Avvocato Angela Marafioti dell’Avvocatura Regionale di Reggio Calabria.

Calabria, Garante Regionale dei Diritti dei Detenuti, forse lunedì l’elezione in Consiglio Regionale


Probabilmente, nei prossimi giorni, salvo intoppi, sarà eletto il Garante Regionale dei Diritti dei Detenuti della Regione Calabria. Infatti, il Presidente del Consiglio Regionale Nicola Irto, per lunedì prossimo 11 marzo alle ore 10 ha convocato l’Assemblea Legislativa e, tra le altre cose, all’ordine del giorno è stata iscritta anche la “Proposta di Provvedimento Amministrativo n. 234/10 “Elezione del Garante Regionale dei Diritti delle persone detenute o private della libertà personale.”

Lo scorso 11 febbraio, all’esito delle ultime visite effettuate in alcuni Istituti Penitenziari della Calabria, avevo nuovamente sollecitato il Presidente Irto, a convocare il Consiglio per procedere alla elezione del Garante Regionale, attese le numerose violazioni ai diritti umani fondamentali, con particolare riferimento a quello alla tutela della salute, riscontrate durante le visite.

Il Garante Regionale, a norma della Legge Regionale n. 1/2018, dovrà essere eletto dal Consiglio Regionale con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. In mancanza di raggiungimento del quorum, dalla terza votazione, l’elezione avviene a maggioranza semplice dei consiglieri assegnati. Durerà in carica 5 anni e non sarà immediatamente rieleggibile.

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria ha valutato 17 candidati idonei alla carica di Garante Regionale dei Diritti dei Detenuti, escludendo solo 3 candidature perché non in possesso dei requisiti e della esperienza richiesta dalla normativa e dal bando pubblico. Tra la rosa di candidati idonei e che i Consiglieri Regionali potranno votare ci sarò anche io.

Nelle scorse settimane 80 detenuti dell’Alta Sicurezza ristretti nella Casa di Reclusione di Rossano hanno indirizzato una petizione al Presidente del Consiglio Regionale della Calabria proprio per sostenere la mia candidatura a Garante Regionale.

Finalmente, dopo tanti anni di attesa, anche la Regione Calabria avrà un Autorità indipendente che si occuperà di promuovere e salvaguardare su tutto il territorio i diritti delle persone detenute o private della libertà personale, alla stregua di tutte le altre Regioni d’Italia.

Emilio Enzo Quintieri

già Consigliere Nazionale Radicali Italiani

candidato Garante Regionale dei Diritti dei Detenuti della Calabria

Calabria, A breve in Consiglio Regionale l’elezione del Garante dei Diritti dei Detenuti


A breve il Consiglio Regionale dovrebbe eleggere il Garante Regionale dei Diritti delle persone detenute o private della libertà personale della Calabria. Nei giorni scorsi ho chiesto notizie agli Uffici competenti del Consiglio Regionale della Calabria per conoscere lo stato e la fase del Procedimento e con una nota ufficiale del Settore Relazioni Esterne mi è stato comunicato che “l’istruttoria burocratica è stata completata e gli elenchi dei candidati sono stati inviati all’Ufficio di Presidenza per la relativa presa d’atto dei requisiti” e che “la delibera con i relativi allegati verrà pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio Regionale della Calabria e ogni candidato potrà visionare la propria posizione”. Lo afferma Emilio Enzo Quintieri, membro del Comitato Nazionale di Radicali Italiani e candidato alla carica di Garante dei Diritti dei Detenuti della Calabria, di cui è stato anche promotore.

Non c’è più tempo da perdere perché negli Istituti Penitenziari della Calabria sono in atto gravissime violazioni ai diritti delle persone ristrette che, nella maggior parte dei casi, riguardano problematiche di competenza regionale come il diritto alla tutela della salute. Proprio nelle scorse settimane, prosegue l’esponente radicale Quintieri, nell’ambito delle visite che ho effettuato negli Istituti, autorizzate dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, ho dovuto riscontrare e denunciare alle Autorità competenti la pessima organizzazione del Servizio Sanitario Penitenziario Regionale. Per tale ragione, mi auguro che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, a cui invierò un’appello, proceda con la massima sollecitudine alla “presa d’atto” delle candidature pervenute in modo tale da poter procedere alla iscrizione all’ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio Regionale per la elezione del Garante Regionale.

Attualmente, in Calabria, solo nelle dodici strutture penitenziarie per adulti, che hanno una capienza regolamentare di 2.734 posti (non tutti sono disponibili perché vi sono diverse camere inagibili), sono presenti 2.752 detenuti (58 donne di cui 1 straniera madre con 2 figli al seguito), di cui 598 stranieri (prevalentemente rumeni, marocchini, ucraini, albanesi, tunisini e nigeriani) con le seguenti posizioni giuridiche : 668 in attesa di primo giudizio, 253 appellanti, 201 ricorrenti, 1 internato e 1.573 condannati definitivi, 23 dei quali ammessi alla semilibertà. Peraltro, solo di recente, dopo circa 10 anni, il Governo ha inteso nominare un Dirigente Generale dell’Amministrazione Penitenziaria in pianta stabile come Provveditore Regionale della Calabria. L’incarico, con Decreto del Ministro della Giustizia On. Alfonso Bonafede, è stato affidato al Dott. Massimo Parisi, già Direttore della II Casa di Reclusione di Milano Bollate. Su molti aspetti, in Calabria, rispetto ad altre realtà penitenziarie, siamo all’anno zero per cui è estremamente urgente eleggere il Garante che oltre a salvaguardare i diritti dei detenuti (anche di quelli minorenni), si dovrà occupare anche di tanti altri cittadini che sono sottoposti a misure restrittive della libertà personale, come quelli agli arresti domiciliari, in affidamento in prova al servizio sociale o terapeutico o sottoposti ad altre misure alternative o di prevenzione o di sicurezza nonché a trattamento sanitario obbligatorio presso i Reparti Psichiatrici degli Ospedali civili.

La decima legislatura, conclude Emilio Enzo Quintieri, volge al termine. Erano stati presi degli impegni precisi da parte del Presidente della Giunta Regionale Mario Oliverio che, per la gran parte, non sono stati rispettati. Lo stesso Garante dei Detenuti, ancora non è stato eletto e la Calabria resta una delle poche Regioni d’Italia insieme all’Abruzzo, alla Sardegna ed alla Basilicata a non avere questa importantissima Autorità di garanzia, punto di riferimento sul territorio del Garante Nazionale dei Diritti dei Detenuti istituito presso il Ministero della Giustizia.

Prot. n. 42232 del 22.10.2018 Garante dei Detenuti Calabria (clicca per leggere)

Calabria, Quintieri (Radicali): Oliverio non ha mantenuto gli impegni presi per le Carceri


La X legislatura calabrese volge al termine. Il Presidente della Regione Mario Oliverio non ha mantenuto alcun impegno con gli elettori previsti dal suo programma di candidato Presidente e nello specifico quelli riportati nella parte “Per i diritti, oltre la reclusione”, che nel 2014 ho contribuito a scrivere.

Dopo una lunga battaglia, siamo riusciti a far istituire il Garante Regionale dei Diritti dei Detenuti, ma ad oggi, nonostante il lasso di tempo trascorso (L.R. n. 1 del 29/01/2018), le ripetute sollecitazioni e le rassicurazioni pervenute, il Consiglio Regionale della Calabria non procede alla elezione del Garante Regionale tra coloro i quali hanno presentato la candidatura. Ed anche sull’approvazione della legge istitutiva, c’è da dire che è stata licenziata grazie al grande senso di responsabilità della minoranza consiliare perché su 31 Consiglieri assegnati ne erano presenti solo 19 e tra gli assenti molti erano di maggioranza tra cui lo stesso Oliverio (erano impegnati ad una riunione del Pd a Roma per le candidature alle politiche).

Manca circa un anno per la fine della legislatura e qualcuno già ripropone la sua candidatura alla carica di Presidente o di Consigliere Regionale. Per quanto mi riguarda, a livello personale, non sono disposto più a sostenere chi non ha mantenuto gli accordi scritti presi in campagna elettorale. Credo che anche a livello politico, Radicali Italiani e Più Europa, dovranno ragionare bene sull’eventuale “apparentamento” con chi in questi anni ha fatto poco e niente per non dire nulla, specialmente per quanto concerne le problematiche che ci stanno a cuore.

Emilio Enzo Quintieri

Comitato Nazionale Radicali Italiani

PROGRAMMA DEL CANDIDATO PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA

“PER I DIRITTI, OLTRE LA RECLUSIONE”

“Gli istituti penitenziari, anche quelli calabresi, sono i luoghi in cui le contraddizioni sociali sono più visibili e più acute. Luoghi di sofferenza e, in alcuni casi, di degrado e abbandono.

La Regione dovrà impegnarsi per superare le condizioni di emergenza con politiche ed interventi coordinati che promuovano un confronto anche con le direzioni degli istituti di pena e con la Magistratura di Sorveglianza, coinvolgendo i sindacati dei lavoratori penitenziari e le associazioni/organizzazioni del volontariato.

Istituiremo, presso il Consiglio Regionale della Calabria il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. La figura del Garante, nell’attuale contesto sociale e nella particolare situazione carceraria, rappresenta un elemento di garanzia e tutela per dare piena e concreta attuazione a quanto previsto dai Trattati Internazionali e  dall’Art. 27 della nostra Costituzione,“le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Il Garante, autorità la cui nomina, ad opera del Consiglio Regionale, avrà un ruolo super partes, dovrà assicurare un’analisi obiettiva della situazione carceraria, per migliorare le forme in cui si realizza l’esecuzione penale, assicurando umanità e civiltà nei luoghi deputati a rieducare, al senso e alla cultura della legalità, le persone che hanno infranto le norme, coinvolgendo in tutte le attività anche i movimenti e le associazioni politiche, culturali e cattoliche che operano nel campo della tutela e promozione dei diritti umani. Il Garante, quindi, rappresenta anche uno strumento fondamentale a tutela della sicurezza della società, cui vengono restituiti, grazie all’esercizio della funzione riabilitativa, cittadini in grado di reinserirsi socialmente nel tessuto della comunità di provenienza.

La Regione Calabria, nel rispetto delle competenze stabilite dalla Costituzione e dallo Statuto e dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale e regionaleha il dovere di tutelare il diritto alla salute dei detenuti e degli internati, ivi compresi i minori, presenti negli Istituti Penitenziari, negli Istituti Penali Minorili ed in tutte le altre strutture ubicate nel territorio regionale (Artt. 3 e 32 della Costituzione e dell’Art. 1 del D. Lgs.vo nr. 230/1999), garantendo livelli di assistenza sanitaria concernenti le prestazioni preventive, diagnostico – terapeutiche e riabilitative, analoghi o equiparabili a quelli previsti per i cittadini in stato di libertà. I questa direzione la Regione Calabria si attiverà immediatamente per l’apertura del Centro Diagnostico Terapeutico annesso alla Casa Circondariale di Catanzaro.

Al fine di favorire il rapporto tra madre e figlio minore, nel corso del processo penale e durante l’esecuzione della pena, in applicazione della Legge 62/2011 e del Decreto del Ministero della Giustizia, che riguarda le madri detenute con figli da 0 a 6 anni, istituiremo case famiglia protette nel territorio regionale per accogliere le madri condannate.

Per garantire, poi,  la sicurezza sociale, ridurre al minimo il rischio di recidiva e migliorare le condizioni di detenzione a livello regionale, la Regione Calabria, promuoverà interventi volti al reinserimento sociale dei soggetti, adulti o minori, comunque sottoposti a restrizione della libertà personale, privilegiando il lavoro quale strumento principale di risocializzazione. Si farà promotrice di idonee iniziative di sensibilizzazione verso i privati, si impegnerà per far riattivare le strutture interne (falegnamerie, fabbriche per la lavorazione dell’alluminio, etc.) in grado di far lavorare i detenuti di cui sono dotati diversi Istituti Penitenziari della Calabria (Rossano, Vibo Valentia, Catanzaro, Laureana di Borrello, etc.) e , in applicazione dei recenti interventi legislativi (D.L. nr. 78/2013 convertito in Legge nr. 94/2013), incentiverà gli Enti Locali perché si creino condizioni  per far lavorare all’esterno i detenuti, anche sotto forma di lavoro volontario e gratuito.”

Bimbi in carcere, Lega Nord e Cinque Stelle votano contro le misure alternative per le detenute madri


La maggioranza giallo-verde, impegnata nell’esame dello schema di decreto legislativo di riforma dell’ordinamento penitenziario, ha bocciato l’ipotesi di introdurre misure alternative al carcere per le detenute madri con figli al seguito. Una scelta duramente criticata dal Pd, che accusa il governo di essere “sordo” nei confronti di questa particolare categoria di detenute, anche alla luce di recenti fatti di cronaca (come il caso della donna del carcere romano di Rebibbia che ha ucciso i suoi bambini).

“Avevamo dei principi cardine nella legge delega, che attuava il decreto legislativo predisposto dal governo Gentiloni, principi che sostenevano una riforma del sistema penitenziario più giusta e mirata”, spiega la senatrice Valeria Valente, vicepresidente del gruppo Pd.  “Quello schema prevedeva, ad esempio, per le madri detenute misure alternative al carcere fino al compimento di un anno del bambino, al fine di assicurare una maggiore tutela del rapporto con i figli piccoli. Ci è stato risposto dal governo che leggi per tutelare le madri detenute già esistono. Questo è vero, ma il punto era come potenziare quella impostazione, perché le strutture di accoglienza alternative alla prigione, come le case famiglia protette e gli Icam (istituti di custodia attenuata per detenute madri, ndr.) sono poche e non sufficienti”.

“Quanto è avvenuto stamattina in commissione è grave e preoccupante – conclude Valente – il voto di oggi testimonia una grave involuzione di cultura giuridica che, dimenticando ogni umanità e allontanandosi dalla funzione rieducativa della pena, vede M5S seguire la Lega su una strada che nulla ha a che vedere con il miglioramento nel nostro sistema penitenziario e giudiziario”.

In tutta Italia i bambini che vivono reclusi in vari istituti di pena sono 62: poco meno della metà sono figli di straniere. Si trovano in cella perché non esistono alternative familiari.

Monica Rubino

http://www.repubblica.it – 25/09/2018

 

Carcere di Rebibbia, Quintieri (Radicali) replica al Dap “Quella detenuta non poteva essere isolata”


Oggi sfogliando “La Repubblica” noto un articolo a firma della giornalista Maria Elena Vincenzi dal titolo “Bimbi uccisi dalla madre detenuta. Il Dap: “Serviva l’isolamento”. Incuriosito per la “stranezza” del titolo, ho inteso approfondire, leggendo tutto il contenuto. Ebbene, questa è la parte su cui mi sono soffermato : “… Agli atti ci sono note in cui le guardie mettono nero su bianco “un pericolo per i due piccolini”. Ce ne sono diverse. Una, in particolare, arrivata sul tavolo della direttrice Ida Del Grosso (poi sospesa), lo stesso giorno della tragedia raccontava di un ematoma sulla testa del piccolo Divine. Non forniva alcuna spiegazione sul perché di quella ferita. Ma, questa è la considerazione di via Arenula, a seguito di quella segnalazione, la madre avrebbe dovuto essere messa in isolamento. Così non è stato… “.
Francamente, non riesco a capire come sia possibile scrivere queste fesserie. E non voglio credere che a farlo, come scrive la giornalista de “La Repubblica” sia stato proprio “il Dap” cioè il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia che gestisce tutti gli Istituti Penitenziari della Repubblica Italiana.
L’Ordinamento Penitenziario (O.P.), all’Art. 33, prevede – in maniera tassativa – quali siano i casi in cui sia ammesso l’isolamento del detenuto : 1) quando è prescritto per ragioni sanitarie; 2) durante l’esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune; 3) per gli imputati durante la istruttoria se e fino a quando ciò sia dire necessario dall’Autorità Giudiziaria.
Ed il Regolamento di Esecuzione Penitenziaria (Reg. Es. O.P.), all’Art. 73, prevede che l’isolamento per “ragioni sanitarie” debba essere “prescritto dal Medico nei casi di malattia contagiosa” e conclude con un divieto categorico : “Non possono essere utilizzate sezioni o reparti di isolamento per casi diversi da quelli previsti per legge.” (per Legge si intende l’O.P.).
Inoltre, per quel che si desume dall’articolo, non era possibile contestare qualche infrazione disciplinare (tra quelle previste dall’Art. 77 del Reg. Es. O.P. perché i detenuti non possono essere puniti per fatti diversi ai sensi dell’Art. 38 O.P.) alla detenuta per cui il Direttore dell’Istituto non poteva attivare il Procedimento disciplinare e disporre, in via cautelare, l’isolamento della stessa, in attesa della convocazione del Consiglio di Disciplina, Autorità competente a deliberare la sanzione ai sensi dell’Art. 40 O.P.
Quindi, è davvero incomprensibile, come per “Il Dap: “Serviva l’isolamento”.
Per quali ragioni quella detenuta avrebbe dovuto essere posta in “isolamento” dal Direttore, dal Vice Direttore o dal Vice Comandante di Reparto della Polizia Penitenziaria, sospesi dal servizio dal Capo del Dap Francesco Basentini per ordine del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ?
Un eventuale provvedimento che disponesse l’isolamento nei confronti della detenuta, immotivato ed assunto all’infuori dei casi tassativi previsti dalla Legge, sarebbe stato illegittimo ed immediatamente annullato dal Magistrato di Sorveglianza d’ufficio o su reclamo della detenuta o del suo difensore ai sensi degli Artt. 35 bis e 69 O.P.

Emilio Enzo Quintieri

Comitato Nazionale Radicali Italiani

Cagliari, detenuto minore tenta il suicidio in cella. Salvato dal compagno e dalla Penitenziaria


cella-minori-ipmTempestivo l’intervento del compagno di detenzione e degli agenti penitenziari. Nella tarda serata di ieri, all’interno di una cella dell’Istituto Penitenziario per Minori di Quartucciu, un giovane detenuto algerino ha tentato di togliersi la vita impiccandosi rimanendo appeso per il collo fino a perdere i sensi. Il giovane è stato prima soccorso dal compagno, che è riuscito ad allentare le lenzuola ed a tenerlo sospeso, e poi dagli Agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, intervenuti tempestivamente. Il detenuto poi è stato trasportato all’ospedale cittadino per tutti gli accertamenti del caso e successivamente riaccompagnato in carcere e sottoposto a grande sorveglianza custodiale per impedire che possa reiterare l’insano gesto.

“Ieri è stata salvata una vita umana. Gli interventi sono stati tempestivi, sia quello del compagno di cella che quello della polizia penitenziaria – ha detto il Segretario Generale aggiunto della Fns-Cisl Giovanni Villa. Il detenuto che ha provato a togliersi la vita pare abbia ricevuto in questi giorni delle notizie riguardanti la perdita di un familiare, forse è questo motivo che lo ha portato a compiere il gesto estremo. Il personale di Polizia Penitenziaria operante sta garantendo il servizio in modo professionale. Certo è che – spiega Villa – con detenuti a grande sorveglianza bisogna aumentare i poliziotti in servizio e quindi rinforzare l’organico. L’amministrazione ora, giustamente, provveda a premiare chi è intervenuto”.

“Bambinisenzasbarre”: la “Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti” si rinnova


bambini-senza-sbarreIl Ministro della Giustizia Andrea Orlando, la Garante Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza Filomena Albano e la presidente dell’Associazione Bambinisenzasbarre Onlus Lia Sacerdote hanno siglato lo scorso 6 settembre 2016 presso il Ministero della Giustizia il rinnovo per altri due anni del Protocollo d’Intesa Carta dei figli di genitori detenuti, avviato il 21 marzo 2014. Durante il biennio di applicazione, il protocollo è diventato un modello per la rete europea Children of prisoners Europe con la quale la onlus firmataria sta conducendo una campagna di sensibilizzazione perché venga adottata nei 21 Paesi membri della rete.

L’intesa sottoscritta oggi intende individuare nuovi strumenti di azione e rafforzare e ampliare i risultati fin qui ottenuti: la tutela dell’interesse superiore del minore, al quale deve essere garantito il mantenimento del rapporto con il genitore detenuto, in un legame affettivo continuativo, riconoscendo a quest’ultimo il diritto/dovere di esercitare il proprio ruolo genitoriale; la promozione di interventi e provvedimenti normativi che regolino questa relazione, contribuendo alla rimozione di discriminazioni e pregiudizi attraverso la creazione di un processo di integrazione socio-culturale, nella prospettiva di una società solidale e inclusiva; l’agevolazione ed il sostegno dei minori nei rapporti con il genitore detenuto, sia durante sia oltre la detenzione, cercando di evitare che eventuali ricadute negative possano incidere sul rendimento scolastico o sulla salute. Il nuovo Protocollo, tenendo conto dell’esperienza acquisita durante il biennio di applicazione, individua come necessaria l’offerta di percorsi di sostegno alla genitorialità sia alle madri sia ai padri sottoposti a restrizione della libertà personale.

L’articolo 1 detta le linee di comportamento che l’autorità giudiziaria dovrà tenere nei confronti di arrestati o fermati che siano genitori di minori: se possibile, in caso di applicazione di misura cautelare, dare priorità alla misura alternativa alla custodia in carcere; in caso di detenzione del genitore, non violare il diritto del minore a rimanere in contatto con lui; disciplinare i permessi di uscita, con particolare riguardo per le “giornate particolari” come compleanni, primi giorni di scuola, recite e diplomi, e per situazioni di emergenza, quali i ricoveri ospedalieri. L’articolo 2 individua in 12 punti una serie di azioni necessarie a proteggere il legame tra minore e genitore che garantisca da un lato lo sviluppo psico-affettivo del bambino, e dall’altro preservi il vincolo familiare, ritenuto importante anche in relazione alla prevenzione della recidiva e nel successivo reintegro sociale del detenuto. Si è ritenuto quindi fondamentale regolamentare: i tempi di visita, privilegiando i pomeriggi per non creare ostacoli alla frequentazione scolastica, che in situazioni del genere è una delle realtà del minore destinate ad essere compromesse; i luoghi, creando spazi attrezzati per il gioco, la conversazione, l’intrattenimento, i momenti di privacy. La Carta chiede comunque di accompagnare i minori con informazioni adeguate all’età e che, ove possibile, siano organizzati gruppi di esperti a sostegno, in una esperienza che potrebbe rivelarsi traumatica.

L’articolo 3 è un’ulteriore passo verso la semplificazione del rapporto figlio-genitore detenuto e impegna le parti a sviluppare linee specifiche che coadiuvino gli incontri, laddove più difficoltosi, anche utilizzando i mezzi che la nuova tecnologia mette a disposizione come conversazioni in chat o webcam. L’articolo 4 impegna il sistema penitenziario ad affrontare il tema dell’accoglienza non solo in termini strutturali, ma soprattutto culturali, attraverso una formazione adeguata del personale dell’Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità, che prepari all’accoglienza di minori e famiglie. L’articolo 5 intende assicurare ai detenuti, ai loro parenti e ai loro figli tutte le informazioni appropriate (all’età), aggiornate e pertinenti (alla fase del processo o della detenzione); offrire programmi di assistenza alla genitorialità, per aiutare allo sviluppo e al consolidamento del rapporto genitori-figli e una guida all’utilizzo dei servizi socio-educativi e sanitari messi a disposizione dagli enti locali.

L’articolo 6 regolamenta la raccolta sistematica di informazioni relative al numero di colloqui e all’età dei soggetti coinvolti. L’articolo 7, pur ribadendo l’obiettivo di evitare la permanenza in carcere dei bambini, ne regolamenta la presenza, cercando di garantire loro una quotidianità il più possibile vicina a quella dei coetanei all’esterno, anche attraverso la frequentazione di aree all’aperto, asili nido e scuole al di fuori dell’Istituto, in modo che la loro crescita non abbia a subire eccessive ripercussioni psico-fisiche.
L’articolo 8 conferma il Tavolo permanente, già istituito con il protocollo precedente, composto da rappresentanti del Ministero della Giustizia, dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e dell’Associazione Bambinisenzasbarre che, convocato ogni tre mesi, svolgerà azione di monitoraggio sull’applicazione del protocollo appena prorogato.

Protocollo d’Intesa tra l’Amministrazione Penitenziaria, l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e l’Associazione Bambinisenzasbarre (clicca per scaricare)