La pena dell’ergastolo, le riflessioni di un Giudice della Corte di Assise di Appello di Catanzaro


Grazie al Dott. Fabrizio Cosentino, Consigliere della Corte di Assise di Appello di Catanzaro, per tutto quel che oggi ha scritto nel suo elaborato “Origine e giustificazione della pena dell’ergastolo”, contro la pena dell’ergastolo e di quella accessoria dell’isolamento diurno, nonché sulle recenti riforme del legislatore ed in particolare sul divieto di giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena perpetua, per il quale sono stati già promossi diversi incidenti di costituzionalità, pendenti davanti al Giudice delle Leggi.

«Oggi la pena dell’ergastolo è ancora presente nell’ordinamento italiano, anzi, in qualche modo è stata rivalutata e rafforzata, con le ipotesi di c.d. ergastolo ostativo, nonostante alcuni ordinamenti, pur espressione di società meno evolute della nostra dal punto di vista economico, ne richiedano la disapplicazione (lo ricorda la vicenda del terrorista Battisti, estradato dal Brasile, con il patto che l’ergastolo venga commutato in anni trenta di reclusione). Contro l’ergastolo militano, anzitutto, le stesse ragioni fatte valere contro la pena di morte. Non è sanzione che abbia maggior efficacia deterrente, rispetto ad una condanna a trenta anni di reclusione. È una sanzione priva di umanità, perché preclude al reo ogni speranza di redenzione e lo condanna ad una sorta di damnatio memoriae.

È una sanzione contraria al principio costituzionale dell’emenda, perché non si prevede, a priori, un preciso programma riabilitativo, mentre le pene devono per necessità costituzionale – e già in partenza – tendere alla rieducazione del condannato. È sin troppo palese che non esiste una rieducazione fine a sé stessa, dovendo necessariamente conseguire all’avvenuta risocializzazione un risultato pratico. L’odierna totale chiusura di fronte alla c.d. “grande criminalità” è in linea teorica ingiustificata, nella misura in cui concede al reo di crimini organizzati la sola alternativa della collaborazione, concetto che non combacia necessariamente con quello di pentimento. È una sanzione contraria alla Convenzione sui diritti dell’uomo, perché in contrasto con l’art. 3 del trattato («nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o a trattamenti inumani o degradanti»).

Sebbene sia sempre possibile riparare il danno di eventuali – neanche tanto infrequenti – errori giudiziari, l’ergastolo segregativo rende particolarmente doloroso riparare la ferita, spesso ad una intera vita di reclusione, attraverso il mero risarcimento pecuniario. Vale in buona misura anche per l’ergastolo l’osservazione secondo cui l’esecuzione della pena, «est irrévocable et peut etre infligée à un innocent». Per queste ragioni, si può dire che la sanzione dell’ergastolo condivide con la pena di morte l’accusa di rappresentare una pena crudele, inumana, degradante e che viola il diritto alla vita.»

Corte Costituzionale: il Magistrato di Sorveglianza può concedere la semilibertà in via provvisoria per pene fino a 4 anni


Il Magistrato di Sorveglianza può applicare, in via provvisoria, la misura della semilibertà al condannato a una pena detentiva non superiore a quattro anni, senza dover aspettare la decisione definitiva del Tribunale di Sorveglianza. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale presieduta da Marta Cartabia nella sentenza n. 74/2020 (redattore Francesco Viganò), depositata oggi, con la quale è stata ritenuta fondata una questione di legittimità costituzionale dell’Art. 50 comma 6 dell’Ordinamento Penitenziario «nella parte in cui prevede che il Magistrato di sorveglianza può applicare in via provvisoria la semilibertà solo in caso di pena detentiva non superiore a sei mesi» per violazione degli Artt. 3 comma 1 e 27 comma 3 della Costituzione, sollevata dal Magistrato di Sorveglianza di Avellino con Ordinanza del 12 marzo 2019.

La Corte ha osservato che la vigente legge sull’Ordinamento Penitenziario già consente al Magistrato di Sorveglianza di concedere in via provvisoria la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale al condannato che debba espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni. È allora irragionevole non consentirgli anche di anticipare la concessione della meno favorevole misura alternativa della semilibertà, quando il percorso rieducativo compiuto dal condannato non giustifichi ancora la sua completa uscita dal carcere, ma già consenta di ammetterlo a trascorrere parte della giornata fuori dall’Istituto Penitenziario. La necessità di attendere la decisione del Tribunale di Sorveglianza potrebbe infatti arrecare un grave pregiudizio al percorso rieducativo del condannato, soprattutto quando la sua istanza sia motivata da un’offerta di lavoro all’esterno del carcere, che normalmente ha una durata limitata nel tempo.

Per queste ragioni, la Corte Costituzionale, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’Art. 50 comma 6 dell’Ordinamento Penitenziario, nella parte in cui non consente al Magistrato di Sorveglianza di applicare in via provvisoria la semilibertà, ai sensi dell’Art. 47 comma 4 dell’Ordinamento Penitenziario, in quanto compatibile, anche nell’ipotesi prevista dal terzo periodo del comma 2 dello stesso Art. 50 (e dunque quando la pena detentiva da espiare sia superiore a 6 mesi, ma non a 4 anni).

Corte Costituzionale, Sentenza n. 74 del 2020 (clicca per leggere)

Domanda di accesso agli atti per i detenuti, decide il Magistrato di Sorveglianza e non il Tar


Spetta al Magistrato di Sorveglianza e non al Giudice Amministrativo decidere in merito all’eventuale diniego opposto dall’Amministrazione Penitenziaria alla richiesta di un detenuto di accedere agli atti amministrativi che lo riguardano. Lo ha spiegato il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Seconda Sezione (Pres. Testori, Est. Malanetto), con la Sentenza n. 1045/2019 del 07 ottobre 2019, decidendo sul ricorso proposto da un detenuto che si era visto rigettare dalla Direzione dell’Istituto Penitenziario in cui si trovava ristretto una istanza di “accesso alla posizione giuridica integrale”. Il ricorrente aveva precisato che tale documentazione gli occorreva poiché aveva intenzione di proporre un incidente di esecuzione per l’estinzione delle pene e per l’applicazione dell’istituto della continuazione.

L’Amministrazione Penitenziaria, invece, respingeva l’istanza sostenendo che la richiesta non riguardava documentazione esistente presso l’Istituto in quanto la “posizione giuridica” era una elaborazione di dati predisposta a proprio uso interno per cui non poteva essere oggetto di una istanza di accesso. Il Tar del Piemonte all’esito della Camera di Consiglio del 2 ottobre 2019, pur non ritenendo illogica la risposta dell’Amministrazione Penitenziaria non emergendo in concreto quali documenti il detenuto abbia richiesto, ha rilevato d’ufficio un difetto di giurisdizione, dichiarando il ricorso inammissibile, sussistendo la giurisdizione del Giudice Ordinario individuato nel Magistrato di Sorveglianza.

Infatti, secondo il Collegio giudicante, la peculiare posizione di restrizione carceraria che caratterizza il ricorrente, il quale chiedeva di fatto al Tar di ingerirsi nei rapporti tra il medesimo e l’Amministrazione Penitenziaria, se da un lato non comprime o estingue ex se le posizioni giuridiche soggettive di cui il detenuto resta certamente titolare, le conforma secondo una gestione compatibile con l’ambiente carcerario e la funzione rieducativa della pena. Il rapporto carcerario vede il proprio Giudice naturale nel Magistrato di Sorveglianza che, di tale rapporto, ha una necessaria gestione complessiva. Invero, con colpevole ritardo (D.L. n. 146/2013) il Legislatore è intervenuto sul combinato disposto degli Artt. 69 e 35 dell’Ordinamento Penitenziario, prevedendo un apposito rimedio giurisdizionale (Art. 35 bis) innanzi alla Magistratura di Sorveglianza relativamente ai reclami dei detenuti in generale e concernente il pregiudizio a diritti che possano loro occorrere nel contesto della detenzione. Nonostante il disposto normativo si limiti a parlare di “diritti”, sia la dottrina che la giurisprudenza, ritengono che siano giustiziabili innanzi al Magistrato di Sorveglianza tutte le posizioni giuridiche soggettive dei detenuti ed inerenti il rapporto carcerario, prescindendo dalla loro qualificazione in termini di diritti.

Pertanto, i Giudici Amministrativi, hanno denegato la propria competenza, ritenendo competente il Magistrato di Sorveglianza poiché Giudice specializzato per la gestione delle posizioni giuridiche soggettive dei detenuti in contesto di detenzione, proprio per la specifica funzione di detta Magistratura e la particolare e bilanciata valutazione che le eventuali problematiche richiedono in ottica di corretta gestione della pena. Ciò resta tanto più vero là dove la posizione giuridica soggettiva azionata è l’accesso, devoluta ad una cognizione di giurisdizione esclusiva nelle ipotesi di ordinario rapporto privato/pubblica amministrazione.

Emilio Enzo Quintieri

L’ex Pm Carofiglio : la scelta di collaborare, in un Paese civile, può essere sollecitata ma non imposta


Dopo la bocciatura di Strasburgo, mercoledì è attesa la pronuncia della Consulta sull’ergastolo ostativo che nega i benefici a chi non collabora. “Sì alla speranza dopo una lunghissima detenzione e un radicale ravvedimento. Ma l’ergastolo deve restare”.

Dice così a Repubblica Gianrico Carofiglio, romanziere ed ex pm. La Corte di Strasburgo ha bocciato l’ergastolo “duro”, detto “ostativo”, che fissa un principio, nessun beneficio a chi non collabora.

In attesa della decisione della Corte Costituzionale giuristi, opinionisti e magistrati si dividono. Lei da che parte sta?

“Non condivido l’idea di irrigidire la diversità di opinioni su un argomento così delicato. Dunque mi permetta di dire che non sto da nessuna parte o meglio, sto dalla parte della Costituzione che all’articolo 27 prevede che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

“Fine pena mai”: non è un giusto deterrente per chi ha soppresso scientemente una vita?

“Non sono favorevole all’abolizione dell’ergastolo. Ci sono reati di eccezionale gravità che richiedono pene altrettanto gravi. Deve però essere prevista la possibilità che anche i condannati all’ergastolo, dopo un lunghissimo periodo di detenzione in cui abbiano mostrato un radicale ravvedimento, possano avere una speranza”.

Strasburgo è contro una detenzione “inumana e degradante”. Ma chi è entrato a far parte di Cosa nostra, dove l’omicidio è la regola, e magari ha compiuto una strage, ha diritto a una riabilitazione?

“Non lo dico io, lo dice la Costituzione. Naturalmente rispetto a certi reati come quelli di mafia e di terrorismo i criteri per valutare l’eventuale ravvedimento devono essere particolarmente severi”.

Tra i diritti dei singoli e la tutela e la sicurezza della collettività non è obbligatorio scegliere la seconda?

“Attenzione: dire che si debba scegliere fra diritti dei singoli e tutela della collettività ci mette su una china pericolosissima. Alla fine di questa china ci sono i giudizi sommari senza garanzie e lo stato di polizia. Bisogna garantire la sicurezza della collettività senza violare i diritti costituzionalmente garantiti”.

Magistrati come Grasso, Scarpinato, Di Matteo, Cafiero De Raho, Roberti, Tartaglia, considerano la richiesta di Strasburgo un antistorico cedimento alla mafia. E con loro stanno i parenti delle vittime. Gli si può dar torto?

“Mi sono occupato di criminalità mafiosa, come pm, per oltre dodici anni. Su mia richiesta sono stati comminati centinaia di anni di carcere e decine di ergastoli. Si figuri se non sono sensibile al tema e alle ragioni dei familiari delle vittime. Ciò detto: la giusta, severa punizione di gravi reati non deve trasformarsi in spietata vendetta contraria al senso di umanità e alla Costituzione. Non si può negare a priori un beneficio a chi dopo aver scontato decine di anni di carcere provi di aver compiuto un proficuo percorso rieducativo e di aver troncato i collegamenti con le realtà criminose di provenienza. Bene sottolineare poi che la sussistenza di questi presupposti sarà sempre sottoposta al controllo di un Magistrato di Sorveglianza, senza la cui autorizzazione nessuno potrà ottenere benefici penitenziari”.

Ha letto le parole di Elvio Fassone su Repubblica? Dopo aver comminato un ergastolo questo giudice ritiene che a quel detenuto non si possa precludere comunque un futuro…

“Sono completamente d’accordo con Fassone. È stato uno straordinario magistrato ed è un uomo di grande cultura non solo giuridica”.

Riina chiedeva nel1993, mentre pianificava le stragi di Roma, Firenze e Milano, e dopo aver ucciso Falcone e Borsellino, che lo Stato cedesse su ergastolo e 41bis. Non basta per rendersi conto che resiste una specificità criminale italiana da cui non si può prescindere?

“Infatti di questa specificità criminale bisogna tenere conto. I criteri per l’eventuale attenuazione dell’ergastolo ostativo, devono essere particolarmente stringenti. Io credo si debba istituire, in questa materia, quello che in gergo tecnico si chiama “presunzione relativa”. Tradotto per i non addetti ai lavori: sì presume che un condannato per mafia o per terrorismo sia comunque pericoloso a meno che non venga fornita la “prova” del contrario. Il Giudice di Sorveglianza potrebbe concedere dei benefici solo dopo un lungo periodo di detenzione, in presenza di una radicale critica del passato criminale e una sicura cessazione di ogni rapporto coni contesti di provenienza”.

Perché non è sufficiente la clausola dell’articolo 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario per cui l’accesso ai benefici è possibile solo se il detenuto collabora rompendo per sempre con il suo passato?

“Perché, a tacere d’altro, ci sono molti casi, dopo anni di detenzione, in cui la collaborazione è impossibile. E perché ci sono casi in cui un soggetto ha deciso di non collaborare (e la scelta di collaborare, in un paese civile, può essere sollecitata ma non imposta) ma ha comunque cambiato vita, troncando i rapporti con l’ambiente criminale di origine”.

Ammorbidire l’ergastolo non rende inutile la spinta stessa a collaborare?

“Nessuno vuole ammorbidire l’ergastolo. Bisogna solo rendere la normativa antimafia compatibile con la Costituzione. Chi decide di collaborare seriamente lo fa per un concorso di ragioni. Anche evitare lunghissimi anni di carcere duro. E questa motivazione rimarrà del tutto integra anche dopo un eventuale intervento su questa normativa. Non dimentichiamo che tutto il discorso fatto non riguarda il 41 bis, la norma che prevede il carcere duro per i mafiosi. La norma è fondamentale per il contrasto delle mafie e rimane, giustamente, intatta e operativa”.

Liana Milella

La Repubblica, 21 ottobre 2019

Prof.ssa Pecorella (UniBicocca): il regime ostativo non risponde ad esigenze di difesa sociale


Il condannato alla pena dell’ergastolo non può mai essere privato di una prospettiva concreta ed effettiva di liberazione. La questione dell’ergastolo ostativo pone la Corte Costituzionale di fronte a un bivio, dovendo scegliere se andare alla ricerca di possibili giustificazioni sul piano teorico della presunzione assoluta di non rieducabilità di chi non collabora con la giustizia oppure valutare quella presunzione alla luce dell’esperienza concreta maturata nei ventisette anni trascorsi dalla sua introduzione.

La Corte Europea, con la sua recente sentenza nel caso Viola, ha ritenuto la disciplina italiana contraria all’art. 3 Cedu perché impedisce al detenuto di vedere riconosciuti i progressi compiuti nel suo percorso rieducativo, fino a quando non collabora con la giustizia. Smentendo quella presunzione in senso contrario, si prende atto del fatto che la mancata collaborazione non ha impedito che un percorso rieducativo sia stato intrapreso dal detenuto e si esige, anzi, che i risultati di quel percorso siano valutabili dal giudice in vista della possibile e graduale uscita dal carcere. Perché il condannato alla pena dell’ergastolo non può mai essere privato di una prospettiva concreta ed effettiva di liberazione.

D’altra parte, abbiamo davanti agli occhi casi di ergastolani ostativi che, senza aver collaborato con l’autorità giudiziaria, hanno potuto ottenere dei benefici penitenziari o delle misure alternative alla detenzione, avendo partecipato attivamente al programma rieducativo durante i lunghi anni trascorsi in carcere. Sono gli ergastolani usciti dal regime ostativo attraverso il riconoscimento della inesigibilità della loro collaborazione, perché tutto è stato ormai chiarito o niente sono in grado di ulteriormente chiarire.

Come è potuto accadere? Nell’unico modo che l’ordinamento penitenziario contempla sulla base:

a) di una relazione positiva dell’equipe penitenziaria che, avendo più di chiunque altro osservato l’evoluzione del condannato durante la detenzione, ha ritenuto da lui compiuta quella “presa di distanza dal suo passato criminale” necessaria, ma anche sufficiente, per poter intraprendere un graduale percorso di ritorno alla libertà; nonché

b) sulla successiva pronuncia del giudice che quella relazione ha ritenuto di poter condividere, concedendo il beneficio penitenziario richiesto.

Perché negare questo stesso percorso, lungo e faticoso, ma ricco di speranza agli ergastolani che non collaborano, pur essendo ritenuti astrattamente in grado di farlo? Si dice che serve la loro collaborazione, sia pure a distanza di tanto tempo dai fatti. Se anche questa fosse la ragione, e se anche questa ragione fosse ritenuta sufficiente a giustificare il sacrificio della funzione rieducativa della pena nei confronti di questi soggetti, dovremmo arrenderci all’evidenza dei fatti: chi non ha collaborato nella fase processuale, ricavandone sensibili benefici in termini di pena, non decide di collaborare una volta che è stato condannato, se non sono cambiate o venute meno le ragioni, qualunque esse fossero, che gli hanno impedito di farlo nel momento più vantaggioso.

E se è vero che la preoccupazione per l’incolumità dei propri familiari è la ragione principale che inibisce la scelta di collaborare, difficile è immaginare che quella preoccupazione svanisca dalla mente del condannato proprio mentre si trova in carcere, lontano da tutto e da tutti e con il solo conforto dei suoi familiari. Una condizione, si noti, che l’ergastolano ostativo condivide con le persone condannate a pena temporanea e parimenti eseguite in regime ostativo: anche ad esse è precluso, se non collaborano con la giustizia, il normale percorso rieducativo e quindi un’effettiva chance di reinserimento una volta uscite dal carcere. Perché loro, a differenza degli ergastolani, riacquistano necessariamente la libertà, una volta terminata l’esecuzione della pena. E allora, possiamo davvero continuare a credere che il regime ostativo previsto dalla legge risponda a esigenze di difesa sociale?

Claudia Pecorella Professore di Diritto Penale Università di Milano Bicocca

Il Sole 24 Ore, 21 ottobre 2019

Prof. Pagliano (Unicampania), Ergastolo ostativo ? Sulla sentenza Cedu Viola c. Italia “allarmismo ingiustificato”


La Cedu ha stabilito che l’ergastolo ostativo viola la Convenzione europea sui diritti umani. Il senso vero di una sentenza, fuori dagli allarmismi. La Corte europea dei diritti dell’uomo torna alla ribalta dell’opinione pubblica e della politica dai proclami allarmistici alimentati, con un po’ troppa disinvoltura, dalla consueta giostra della disinformazione.

Occorre fare un po’ di chiarezza e ragionare così su quanto accaduto con pacata serenità. Nei giorni scorsi, la Grande camera della Cedu ha respinto il ricorso presentato dall’Italia contro la sentenza del 13 giugno 2019 con la quale i giudici di Strasburgo hanno stabilito che il così detto ergastolo ostativo viola l’articolo 3 della Convenzione europea sui diritti umani. La decisione, innescata da un ricorso presentato da un affiliato alla ‘ndrangheta, tal Marcello Viola, ha prodotto un’enorme attenzione mediatica sul presupposto che la sentenza aprirà le porte del carcere di 957 persone che in Italia stanno scontando condanne all’ergastolo per reati di mafia e terrorismo.

Cerchiamo allora di capirne di più, provando a fare un po’ di chiarezza per diradare timori ingiustificati. Inevitabile partire col chiarire cosa sia l’ergastolo ostativo. Esso altro non è che la condanna al carcere a vita caratterizzato però dall’impossibilità, a differenza del regime ordinario dell’ergastolo, di poter accedere a permessi e benefici previsti invece dalla legge per i detenuti comuni, pur se appunto ergastolani semplici.

L’ergastolo ostativo preclude soprattutto l’accesso al beneficio della liberazione condizionale che il giudice può accordare dopo 26 anni considerando positivamente il percorso riabilitativo del detenuto. Nel nostro sistema, quindi, colui il quale viene condannato all’ergastolo, ovvero quella condanna che comporta il “fine pena mai”, sa che in realtà quel mai può sfumare, trasformandosi in un fine pena a termine. Mantenendo infatti una buona condotta detentiva e partecipando ai percorsi di reinserimento sociale, l’ergastolano ordinario può contare su una sorta di attenuazione di quel mai. Per una precisa scelta del legislatore, l’ergastolo ordinario può trasformarsi, evolversi, facendo lentamente dischiudere le porte del carcere.

Questi benefici, tuttavia, non si applicano a coloro i quali sono condannati per reati non comuni, ovvero quelli legati alla criminalità organizzata o al terrorismo, a meno che l’ergastolano, oltre a comportarsi bene durante la detenzione, non decida di collaborare con la giustizia ovvero dimostri che, pur volendolo fare, non può più svelare altri fatti e scenari non noti all’autorità giudiziaria.

Per dirla allora in breve, se io uccido un paio di vicini di casa e mi becco l’ergastolo, cosa di per sé già difficile (e non per la mia personalità bonaria ma per il sistema processuale in sé), posso serenamente coltivare il progetto di recuperare comunque la mia libertà. Se invece ho ucciso nella qualità di affiliato a un clan di criminalità organizzata, quella speranza sarà assai più flebile in quanto subordinata, esclusivamente, al fatto di dover collaborare a far arrestare i miei sodali e se essi sono già tutti detenuti, dovrò io dimostrare che la mia collaborazione con la giustizia non potrebbe portare alcun beneficio per queste ragioni.

Così individuato quale sia l’oggetto della sentenza e del relativo dibattito mediatico, cerchiamo ora di capire cosa ha stabilito la Corte europea, provando per quanto possibile a non indugiare in eccessivi tecnicismi.

Condannato a quattro ergastoli per omicidi plurimi, occultamento di cadavere, sequestro di persona e detenzione di armi, in base all’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario, tal Viola, affiliato alla criminalità organizzata calabrese, non aveva ottenuto accesso nel corso della sua detenzione all’assegnazione ai benefici come il lavoro all’esterno e i permessi premio e alle misure alternative alla detenzione, visto che non ha offerto alcuna collaborazione, anche quella che risulta oggettivamente irrilevante alle indagini. Ritenendo che la normativa italiana fosse violativa della Convenzione europea dei diritti dell’uomo in quanto integrante un “trattamento inumano e degradante”, il condannato ergastolano si è rivolto ai giudici di Strasburgo e questi, non proprio a sorpresa, gli hanno dato ragione. Contro questa decisione, il nostro governo ha prontamente proposto ricorso alla Grande camera, la quale, a sua volta, pochi giorni fa ha confermato quella decisione respingendo il ricorso dell’Italia.

La Grande camera della corte europea dei diritti umani, respingendo il ricorso presentato dall’Italia, ha così definitivamente confermato che l’ergastolo ostativo previsto dalle nostre leggi viola l’articolo 3 della Convenzione europea sui diritti umani. Se questo è vero, il punto è comprendere quale sia il reale effetto di questa decisione soprattutto rispetto a quanto troppo superficialmente si è da troppe voci affermato.

Procediamo con ordine. Non vi è dubbio che si tratti di una sentenza di rilievo anche perché nelle condizioni del ricorrente ci sono alcune centinaia di mafiosi, boss e gregari, condannati fra l’altro per le stragi, per terrorismo, senza evidentemente che essi abbiano mai inteso collaborare in alcun modo con la giustizia.

Tuttavia, occorre fare attenzione, e qui veniamo al punto. Per comprendere bene gli effetti di questa decisione e capire bene cosa ha scritto la Corte europea, è necessario andare oltre i facili proclami e andare a leggere nel dettaglio la motivazione della sentenza.

Ebbene, nel dettaglio, i giudici di Strasburgo hanno affermato che “lo Stato deve mettere a punto, preferibilmente su iniziativa legislativa, una riforma del regime della reclusione a vita che garantisca la possibilità di un riesame della pena”. Quanto appena riportato risulta essere cosa assai diversa dall’affermazione che si imputa alla decisione di Strasburgo ovvero di aver cancellato l’ergastolo ostativo. La Corte europea non ha quindi prescritto la cancellazione dal nostro sistema dell’ergastolo ostativo. Al contrario, la Corte chiede al nostro paese una “riforma” della normativa che introduca una possibilità da parte del giudice della sorveglianza di procedere a un “riesame” dell’ostatività dell’ergastolo, permettendogli di determinare se, durante l’esecuzione della pena stessa, il detenuto si sia evoluto e abbia fatto progressi tali da non giustificare più il suo mantenimento in detenzione, non necessariamente essendo costretto a collaborare con la giustizia. La Corte europea, inoltre, pur ammettendo che lo Stato possa pretendere la dimostrazione della dissociazione dall’ambiente mafioso, ha evidenziato che tale rottura può esprimersi anche in modo diverso dalla collaborazione con la giustizia e senza l’automatismo legislativo attualmente vigente.

Pare quindi evidente che la campagna mediatica cui abbiamo assistito in questi giorni risulta fuorviante e non corrispondente alle statuizioni contenute nella sentenza di cui ci stiamo occupando. Riformare la legge sull’ergastolo ostativo, cioè, ripetiamo, quel regime che non prevede benefici né sconti di pena per i condannati al carcere a vita, nei sensi appena chiariti, non vuol dire affatto cancellare l’istituto in questione, ma solo dare al giudice un maggiore margine di valutazione ovvero ciò che l’ordine giudiziario sempre reclama di fronte alle occasioni in cui esso viene ristretto dal legislatore.

Conseguentemente, non corrisponde affatto al vero che la decisione dei giudici di Strasburgo abbia riflessi diretti e immediati sulla situazione di 957 persone che in Italia stanno scontando condanne all’ergastolo ostativo per reati di mafia e terrorismo.

Occorre piuttosto che il nostro legislatore, cioè la politica, quella dei facili proclami, intervenga presto a recepire il principio affermato dalla Corte europea, evitando quindi che i predetti ergastolani possano chiedere di accedere ai benefici previsti e avanzare poi ricorso nel caso i giudici di sorveglianza dovessero negarglieli. Niente affatto scontato inoltre, come pure detto da molti con un po’ troppa leggerezza, che i boss di Cosa nostra, ‘ndrangheta e camorra, i terroristi neri e rossi, i pluriomicidi e gli stragisti potrebbero vedersi riconoscere un indennizzo da parte dello Stato.

Diverse, e senza dubbio legittime, quelle osservazioni formulate da persone altamente qualificate come il procuratore Scarpinato, che per esempio ha sostenuto che la sentenza della Corte europea contiene la pericolosa affermazione che i condannati all’ergastolo ostativo non sono liberi di collaborare con la giustizia perché ciò comporta riconoscere implicitamente che lo Stato non sarebbe in grado di tutelare chi decida di collaborare con esso. Non è questa la sede per sviscerare il tema della dissociazione e quello della collaborazione con lo Stato, ma il punto focale resta il fatto che la Corte europea non ci ha imposto di abolire un istituto importante nella lotta alla criminalità, ci ha solo segnalato la necessità di superare l’attuale automatismo fra revoca della ostatività e collaborazione.

Il pallino, dopo le scelte che farà il legislatore, resterà nelle mani del giudice, al quale esprimerei la piena fiducia nella sua capacità di valutazione caso per caso delle eventuali condizioni in presenza delle quali poter o meno revocare il regime ostativo dell’ergastolano. La severità del giudizio non viene in alcun modo messa in discussione dalla Corte europea. La guardia resta alta e il fronte della lotta alla criminalità non può essere messo in crisi da queste decisioni che invece devono essere lette nell’ottica di attribuire maggior responsabilità decisionale a chi ricopre quel ruolo di giudice e tutore della legge e che ha sempre giustamente criticato il ricorso della politica a meccanismi di presunzione in grado di restringere la piena autonomia di valutazione.

Piuttosto, il 22 ottobre sullo stesso tema si esprimerà la Corte costituzionale. Dopo aver già dichiarato costituzionale l’ergastolo ostativo in passato, la Consulta dovrà ora decidere su un altro ricorso di un condannato per associazione mafiosa. Sarà interessante verificare che posizione prenderanno i nostri giudici delle leggi e se si creerà o meno un conflitto fra le Corti, ma questo è tutto un altro scenario di cui ci dovremo occupare in altre sedi.

Ciò che tuttavia occorre qui ribadire è che la decisione della Corte europea non induce alcun automatismo nella valutazione sulla permanenza del regime ostativo che di per sé non viene minimamente messo in discussione. Si tratterà di verificare come il nostro legislatore, quindi il Parlamento, riterrà di operare. Resta in ogni caso fatta salva la discrezionalità dei giudici e nessun automatismo abolitivo si profila all’orizzonte. Ogni allarmismo sulla decisione della Corte europea appare, lo ripetiamo, del tutto ingiustificato.

Come affermato dal portavoce di Amnesty International, i sentimenti dei familiari delle vittime di crimini orribili restano al primo posto tra le nostre preoccupazioni, condividendo le legittime esigenza di sicurezza espresse da più parti. Nondimeno, i diritti umani si devono applicare a tutti, tutti, non potendo che biasimare l’idea che a determinate persone non debba trovare applicazione il criterio della rieducazione della pena. L’auspicio è che le questioni delicate come queste conoscano adeguati approfondimenti da parte dei protagonisti della nostra vita pubblica e politica prima di formulare sentenze. Contro le quali non si può, ahi noi, ricorrere neanche alla Corte europea.

Antonio Pagliano (Professore in Diritto Processuale Penale, Università della Campania)

http://www.ilsussidiario.net – 14 ottobre 2019

Ergastolo ostativo, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo condanna l’Italia


L’Italia deve rivedere la legge che regola il carcere a vita, perché viola il diritto del condannato a non essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti. Così la Corte europea dei diritti umani in una sentenza che in assenza di ricorsi sarà definitiva tra tre mesi. La decisione riguarda il caso di Marcello Viola, condannato per associazione mafiosa, omicidi e rapimenti, in prigione da inizio anni Novanta. La sentenza non implica la liberazione di Viola a cui l’Italia deve versare 6mila euro per i costi legali.

La decisione sull’Italia della Corte di Strasburgo si basa sul fatto che chi è condannato al carcere a vita (ergastolo ostativo) non può ottenere, come gli altri carcerati, alcun `beneficio´ – come per esempio i permessi d’uscita, o la riduzione della pena – a meno che non collabori con la giustizia. Nella sentenza i giudici di Strasburgo evidenziano che «la mancanza di collaborazione è equiparata ad una presunzione irrefutabile di pericolosità per la società» e questo principio fa si che i tribunali nazionali non prendano in considerazione o rifiutino le richieste dei condannati all’ergastolo ostativo. La Corte osserva che se «la collaborazione con la giustizia può offrire ai condannati all’ergastolo ostativo una strada per ottenere questi benefici», questa «strada» è però troppo stretta.

«Alla Corte di Strasburgo pendono già numerosi altri ricorsi» contro il carcere a vita (ergastolo ostativo) e dopo la condanna di oggi «potrebbero arrivarne molti altri», scrivono i giudici di Strasburgo nella sentenza . Il problema messo in luce oggi, per i magistrati, «è di natura strutturale» e richiede quindi, per essere risolto, un intervento, di preferenza legislativo, delle autorità. L’Italia dovrebbe quindi agire «con una riforma della reclusione a perpetuita’ in modo da garantire la possibilità agli ergastolani di ottenere un riesame della pena». Questo, scrivono, «permetterebbe alle autorità di determinare se durante la pena già scontata il detenuto ha fatto progressi tali sul cammino della riabilitazione da renderne ingiustificabile il mantenimento in prigione».

Per l’associazione “Nessuno tocchi Caino” si tratta di un «pronunciamento storico» «Secondo la Corte – spiega una nota -, l’ergastolo ostativo è una forma di punizione perpetua incomprimibile. Con questa sentenza la CEDU svuota l’art 4 bis dell’ordinamento penitenziario, che prevede uno sbarramento automatico ai benefici penitenziari, alle misure alternative al carcere e alla liberazione condizionale in assenza di collaborazione con la giustizia. La CEDU fa cadere la collaborazione con la giustizia ex art 58 ter o.p, come unico criterio di valutazione del ravvedimento del detenuto. La Corte considera inoltre questo un problema strutturale dell’ordinamento italiano e chiede che si metta mano alla legislazione in materia». «Il successo alla Corte EDU è il preludio di quel che deve succedere alla Corte Costituzionale italiana che il 22 ottobre discuterà l’ergastolo ostativo a partire dal caso Cannizzaro, nel quale Nessuno tocchi Caino è stato ammesso come parte interveniente – spiega il segretario Sergio d’Elia -. Il pensiero non può non andare che a Marco Pannella, al suo Spes contra Spem che ci ha animati e nutriti in questi anni, e ai detenuti di Opera protagonisti del docu-film di Ambrogio Crespi `Spes contra Spem – Liberi dentro´ che contro ogni speranza sono stati speranza, con ciò liberando oltre che se stessi anche le menti dei giudici di Strasburgo».

Redazione Corriere della Sera http://www.corriere.it – 13 giugno 2019

Niente più carcere se durante la detenzione insorge una malattia psichiatrica. Sicurezza e cura devono essere bilanciate


Lo ha stabilito la Corte costituzionale: sicurezza e cura devono essere bilanciate. Se durante la carcerazione si manifesta una grave malattia di tipo psichiatrico, il giudice potrà disporre che il detenuto venga curato fuori dal carcere e quindi potrà concedergli, anche quando la pena residua è superiore a quattro anni, la misura alternativa della detenzione domiciliare “umanitaria”, o “in deroga”, così come già accade per le gravi malattie di tipo fisico.

Lo afferma la Corte Costituzionale (Lattanzi Presidente, Cartabia Relatore) che con la sentenza n. 99 del 20 febbraio 2019, depositata il 19 aprile 2019 risolve un dubbio di costituzionalità sollevato dalla Corte di Cassazione. In particolare, spiega una nota, il giudice dovrà valutare se la malattia psichica sopravvenuta sia compatibile con la permanenza in carcere del detenuto oppure richieda il suo trasferimento in luoghi esterni (abitazione o luoghi pubblici di cura, assistenza o accoglienza) con modalità che garantiscano la salute, ma anche la sicurezza. Questa valutazione dovrà quindi tener conto di vari elementi: il quadro clinico del detenuto, la sua pericolosità, le sue condizioni sociali e familiari, le strutture e i servizi di cura offerti dal carcere, le esigenze di tutela degli altri detenuti e di tutto il personale che opera nell’istituto penitenziario, la necessità di salvaguardare la sicurezza collettiva.

Secondo la Consulta, la mancanza di qualsiasi alternativa al carcere per chi, durante la detenzione, è colpito da una grave malattia mentale, anziché fisica, crea anzitutto un vuoto di tutela effettiva del diritto fondamentale alla salute e si sostanzia in un trattamento inumano e degradante quando provoca una sofferenza così grave che, cumulata con l’ordinaria afflittività della privazione della libertà, determina un sovrappiù di pena contrario al senso di umanità e tale da pregiudicare ulteriormente la salute del detenuto.

Perciò la Corte Costituzionale ha accolto la questione sollevata dalla Corte di Cassazione e anche il “rimedio” dalla stessa individuato, vale a dire l’applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare “umanitaria”, o “in deroga” (articolo 47-ter, comma 1-ter, dell’Ordinamento Penitenziario), che è in grado di soddisfare tutti gli interessi e i valori in gioco.

Corte Costituzionale – Sentenza n. 99/2019 (clicca per scaricare) 

Il carcere nel tempo della paura, il Giudice Maisto contesta le “linee programmatiche” del nuovo Capo del Dap


Il 5 dicembre 2018 il nuovo Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Francesco Basentini, ha inviato al personale del Dap le sue «Linee programmatiche», con una circolare in cui invita «ad adottare tutte le iniziative per garantire la tempestiva esecuzione delle disposizioni». Per fortuna nella Premessa del documento tali indicazioni sono qualificate solo come «tendenziali», perché, se invece fossero effettive, rappresenterebbero sicuramente una drammatica battuta di arresto del lungo e faticoso cammino di attuazione dell’Ordinamento penitenziario in senso costituzionale e una tragedia per gli scenari di un sistema carcerario futuro.

La Circolare restituisce un quadro eccessivamente desolante e caotico delle carceri senza tenere in nessun conto il passato più recente, caratterizzato dalla riduzione dei suicidi e degli autolesionismi, dall’adeguamento alle sentenze della Corte Edu e da tante pratiche virtuose promosse da quei territori oggi deprecati.

Il documento si presenta come il progetto di riorganizzazione, secondo criteri economici e di controllo verticistico del sistema, di una qualsiasi altra «macchina» amministrativa postmoderna e tecnologica, trascurando la specificità umana che connota «questa» amministrazione, deputata alla cura di persone in carne ed ossa, alla loro crescita responsabile ed attiva, e perciò orientata ai valori della Costituzione.
Alla programmata rigidità del sistema, monocentrico e standardizzato, non potrà che corrispondere un’inutile e dannosa inflessibilità verso i detenuti, con l’istituzione supplementare di «squadrette» di polizia penitenziaria – nuovi piccoli Gom («gruppi di intervento operativo dotati di equipaggiamento idoneo ad affrontare ogni possibile evento critico») – ed una maggiore applicazione di sanzioni disciplinari, sia con i divieti tipici del regime di sorveglianza particolare, sia con i trasferimenti da un penitenziario all’altro come strumento anomalo di punizione.

L’assetto prefigurato non è quello del carcere che rieduca, che responsabilizza per l’inserimento nel contesto sociale, perché mortifica il necessario pluralismo delle figure professionali penitenziarie. Un carcere improntato alla rigidità, con la previsione del monopolio dell’informazione attraverso la figura del Referente della comunicazione, la militarizzazione dei funzionari direttivi (copiando la legge di riforma della pubblica sicurezza del 1981), inquadrati nei ruoli della polizia penitenziaria.

Ulteriore elemento di separatezza dell’istituzione sarebbe l’implementazione della partecipazione a distanza dei detenuti alle udienze per evitarne la traduzione in nome dell’abolizione del fenomeno qualificato, erroneamente, «come tornelli o porte girevoli».

In un siffatto contesto la «popolazione detenuta», «i soggetti reclusi» verrebbero trasformati in «risorsa dell’amministrazione penitenziaria». Il presunto miglioramento della «qualità di vita» si ridurrebbe, così, alla restrizione degli spazi intramurari di libertà mediante la revisione della sorveglianza dinamica, ad una scelta «allargata» dei canali televisivi ed al massiccio aumento del lavoro di pubblica utilità non retribuito, a tutto vantaggio delle carceri e degli uffici giudiziari. Ritornerebbe così la prigione come disciplinamento dei corpi.

In una situazione di ripresa – crescente, rapida e non casuale – di quel sovraffollamento che mortifica la dignità del mondo umano delle galere, ci si limita ad evocare indefinite «soluzioni di minor impatto finanziario», dimenticando l’efficacia di una pur possibile sinergia con la Magistratura di sorveglianza per l’implementazione di quelle misure alternative alla detenzione che, comunque, rappresenterebbero una strategia diversificata del contrasto alla criminalità.

Francesco Maisto *

*Magistrato, già Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna

Il Manifesto, 2 gennaio 2019

Corte Costituzionale: E’ illegittimo il divieto di cucinare in cella per i detenuti al regime 41 bis OP


Anche chi è ristretto al “carcere duro”, il regime detentivo speciale previsto dall’Art. 41 bis dell’Ordinamento Penitenziario «deve conservare la possibilità di accedere a piccoli gesti di normalità quotidiana, tanto più preziosi in quanto costituenti gli ultimi residui in cui può espandersi la sua libertà individuale». Per questi motivi, con Sentenza n. 186/2018, la Corte Costituzionale (Presidente Lattanzi, Relatore Zanon) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’Art. 41 bis c. 2 quater lett. f) O.P. per contrasto con gli Art. 3 e 27 della Costituzione della Repubblica.

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal Magistrato di Sorveglianza di Spoleto Dott. Fabio Gianfilippi con Ordinanza del 9 maggio 2017, a seguito di un reclamo proposto da un detenuto ristretto nella Casa Circondariale di Terni in regime di 41 bis O.P., nella parte in cui «impone che siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità per i detenuti in regime differenziato di cuocere cibi». Una questione che la Consulta ha ritenuto fondata perchè il divieto di cucinare i cibi in cella è «privo di ragionevole giustificazione», «incongruo e inutile alla luce degli obbiettivi cui tendono le misure restrittive autorizzate dalla disposizione in questione» e, pertanto, «in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.».

Non si tratta – si legge nella sentenza  – di «affermare, né per i detenuti comuni, né per quelli assegnati al regime differenziato, l’esistenza di un “diritto fondamentale a cuocere i cibi nella propria cella”: si tratta piuttosto di riconoscere che anche chi si trova ristretto secondo le modalità dell’art. 41 bis ordin. penit. deve conservare la possibilità di accedere a piccoli gesti di normalità quotidiana, tanto più preziosi in quanto costituenti gli ultimi residui in cui può espandersi la sua libertà individuale».

In conclusione, l’art. 41 bis, c. 2 quater, lett. f) O.P. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole «e cuocere cibi».

Corte Costituzionale, Sentenza n. 186-2018 – 41 bis OP (clicca per leggere)