Ergastolo ostativo, Pugiotto: Caino che si fa speranza contro ogni speranza. E’ più utile la risocializzazione che le manette


La sentenza della Corte europea dei diritti nasce dal ricorso di Marcello Viola, ergastolano ostativo ristretto a Sulmona. È grazie a lui che i giudici a Strasburgo, per la prima volta, si sono pronunciati sull’italico “fine pena mai”, condannandolo perché pena perpetua de facto non riducibile.

Pena fino alla morte, l’ergastolo ostativo è salito alla ribalta nei giorni scorsi in ragione di due decisioni. La prima, ora definitiva, è la sua condanna a Strasburgo perché nega dell’ergastolano la dignità umana, che non si acquista per meriti né si perde per demeriti.

La seconda è l’attesa sentenza della Consulta, chiamata a misurarne la conformità alla Costituzione secondo cui tutte le pene devono sempre tendere alla rieducazione e non possono mai essere inumane o degradanti. Ho riletto la (spesso sguaiatamente urlata) rassegna stampa di questi giorni, rilevandone il silenzio su un aspetto decisivo. Provo a colmare la lacuna.

La sentenza della Corte europea dei diritti nasce dal ricorso di Marcello Viola, ergastolano ostativo ristretto a Sulmona. Chiede due volte il beneficio del permesso premio, senza esito. Domanda la liberazione condizionale, senza esito. Ogni volta prospetta al suo giudice l’incostituzionalità dell’ergastolo ostativo, sempre senza esito. Ci sarà pure un giudice, si chiede testardamente, e lo trova: non a Berlino, ma a Strasburgo.

È grazie a lui che la Corte europea, per la prima volta, si è pronunciata su questo italico “fine pena mai”, condannandolo perché pena perpetua de facto non riducibile.

E se il legislatore non ne modificherà tempestivamente la disciplina, la natura strutturale del problema provocherà una slavina di ricorsi da parte degli attuali 1.255 ergastolani ostativi (il 70,1% dei 1.790 condannati a vita). Oggi, per gli ergastolani senza scampo, viola è il colore della speranza.

Anche Sebastiano Cannizzaro è un ergastolano ostativo, ristretto a L’Aquila, in galera da ventiquattro anni.

Gli è negata l’ammissione al permesso premio, prima dal magistrato e poi dal tribunale di sorveglianza. Gli stessi respingono anche l’ipotesi di un’impugnazione costituzionale della legge che vieta ogni beneficio penitenziario a chi non collabora con la giustizia. Ricorre allora in Cassazione che, finalmente, solleva la quaestio. Si deve alla sua cocciutaggine se, il 22 ottobre prossimo, la Consulta sarà chiamata a misurare la conformità dell’ergastolo ostativo alla Costituzione.

Tutto ciò ci racconta del protagonismo di Caino nel rimettere sui binari di una ritrovata legalità non solo sé stesso, ma l’intero ordinamento.

La cella di un condannato, addirittura a vita, è l’ultimo posto dove si poteva immaginare di avviare una simile rivoluzione copernicana. Invece, è proprio da lì che tutto nasce, grazie all’uso del diritto (lex) in funzione dei diritti (jura), adoperato da chi pure il diritto e i diritti ha calpestato in passato.

Non sono casi così a testimoniare la metanoia del reo? Le molteplici definizioni che la Corte costituzionale ha dato della finalità rieducativa della pena convergono, tutte, nella necessità di favorire il recupero del reo ad una vita nella società, rispettosa dell’ordinamento democratico configurato in Costituzione. Di ciò, quale segnale è più tangibile che quello di Caino che sostituisce alla violenza l’arma nonviolenta del diritto?

Si badi. La Corte europea non ha riconosciuto a Viola alcuna somma a titolo di indennizzo. E se la Consulta gli darà ragione, Cannizzaro non tornerà libero: potrà solo domandare al suo giudice se la sua condotta carceraria e l’assenza di pericolosità sociale giustificano la concessione di un permesso di qualche ora, dopo un quarto di secolo di galera. Entrambi, dunque, hanno agito non tanto per interesse individuale, ma nell’interesse generale o, perlomeno, di tutti quelli che ancora pensano che l’unica pena giusta sia quella conforme a Costituzione.

Spes contra spem, Caino che si fa speranza contro ogni speranza: questo è accaduto. È una buona notizia: a impedire la recidiva e a proteggere la società, infatti, è più utile la risocializzazione che le manette.

Andrea Pugiotto (Professore di Diritto Costituzionale all’Università di Ferrara)

Il Manifesto, 16 ottobre 2019

Il carcere nel tempo della paura, il Giudice Maisto contesta le “linee programmatiche” del nuovo Capo del Dap


Il 5 dicembre 2018 il nuovo Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Francesco Basentini, ha inviato al personale del Dap le sue «Linee programmatiche», con una circolare in cui invita «ad adottare tutte le iniziative per garantire la tempestiva esecuzione delle disposizioni». Per fortuna nella Premessa del documento tali indicazioni sono qualificate solo come «tendenziali», perché, se invece fossero effettive, rappresenterebbero sicuramente una drammatica battuta di arresto del lungo e faticoso cammino di attuazione dell’Ordinamento penitenziario in senso costituzionale e una tragedia per gli scenari di un sistema carcerario futuro.

La Circolare restituisce un quadro eccessivamente desolante e caotico delle carceri senza tenere in nessun conto il passato più recente, caratterizzato dalla riduzione dei suicidi e degli autolesionismi, dall’adeguamento alle sentenze della Corte Edu e da tante pratiche virtuose promosse da quei territori oggi deprecati.

Il documento si presenta come il progetto di riorganizzazione, secondo criteri economici e di controllo verticistico del sistema, di una qualsiasi altra «macchina» amministrativa postmoderna e tecnologica, trascurando la specificità umana che connota «questa» amministrazione, deputata alla cura di persone in carne ed ossa, alla loro crescita responsabile ed attiva, e perciò orientata ai valori della Costituzione.
Alla programmata rigidità del sistema, monocentrico e standardizzato, non potrà che corrispondere un’inutile e dannosa inflessibilità verso i detenuti, con l’istituzione supplementare di «squadrette» di polizia penitenziaria – nuovi piccoli Gom («gruppi di intervento operativo dotati di equipaggiamento idoneo ad affrontare ogni possibile evento critico») – ed una maggiore applicazione di sanzioni disciplinari, sia con i divieti tipici del regime di sorveglianza particolare, sia con i trasferimenti da un penitenziario all’altro come strumento anomalo di punizione.

L’assetto prefigurato non è quello del carcere che rieduca, che responsabilizza per l’inserimento nel contesto sociale, perché mortifica il necessario pluralismo delle figure professionali penitenziarie. Un carcere improntato alla rigidità, con la previsione del monopolio dell’informazione attraverso la figura del Referente della comunicazione, la militarizzazione dei funzionari direttivi (copiando la legge di riforma della pubblica sicurezza del 1981), inquadrati nei ruoli della polizia penitenziaria.

Ulteriore elemento di separatezza dell’istituzione sarebbe l’implementazione della partecipazione a distanza dei detenuti alle udienze per evitarne la traduzione in nome dell’abolizione del fenomeno qualificato, erroneamente, «come tornelli o porte girevoli».

In un siffatto contesto la «popolazione detenuta», «i soggetti reclusi» verrebbero trasformati in «risorsa dell’amministrazione penitenziaria». Il presunto miglioramento della «qualità di vita» si ridurrebbe, così, alla restrizione degli spazi intramurari di libertà mediante la revisione della sorveglianza dinamica, ad una scelta «allargata» dei canali televisivi ed al massiccio aumento del lavoro di pubblica utilità non retribuito, a tutto vantaggio delle carceri e degli uffici giudiziari. Ritornerebbe così la prigione come disciplinamento dei corpi.

In una situazione di ripresa – crescente, rapida e non casuale – di quel sovraffollamento che mortifica la dignità del mondo umano delle galere, ci si limita ad evocare indefinite «soluzioni di minor impatto finanziario», dimenticando l’efficacia di una pur possibile sinergia con la Magistratura di sorveglianza per l’implementazione di quelle misure alternative alla detenzione che, comunque, rappresenterebbero una strategia diversificata del contrasto alla criminalità.

Francesco Maisto *

*Magistrato, già Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna

Il Manifesto, 2 gennaio 2019

Carceri, il Ministro della Giustizia Orlando “Stiamo trasformando tutto il sistema detentivo”


OrlandoIl ministro della Giustizia Andrea Orlando risponde alla lettera pubblicata ieri a firma di Giuseppe Battaglia sul mantenimento in carcere dei detenuti.

Non vi è dubbio che esista un principio generale che obbliga chi ha responsabilità pubblica ad adempiere a quegli atti che evitino all’amministrazione di dover rispondere di danno rispetto alla gestione delle risorse. La pur dolorosa questione, sollevata dalla lettera di Giuseppe Battaglia al “manifesto”, rientra in tali obblighi: appartiene alla correttezza amministrativa provvedere all’adeguamento di tabelle e quindi oneri dovuti, come la norma stabilisce, per il mantenimento quotidiano in carcere.

Se ci si è risolti a provvedere ora è perché, contrariamente al passato, si è messa in campo una vasta operazione di trasformazione del sistema detentivo che, se per ora ha dato risultati solo sul piano della riduzione numerica delle presenze (si è passati da 66.000 a 52.000 detenuti) deve necessariamente nel breve periodo dare risultati anche sul piano della qualità della vita nelle strutture detentive e su quello della sensatezza del periodo trascorso all’interno di esse.

Gli Stati generali dell’esecuzione penale che ho avviato nei mesi scorsi stanno discutendo proprio di questo. Per offrire al termine delle soluzioni praticabili che diano la possibilità nel nostro Paese di un carcere, limitato ai casi che effettivamente richiedano questo tipo di sanzione, centrato sul ritorno alla società esterna dopo un percorso dignitoso e significativo, tale da ridurre il rischio di commettere nuovi reati.

Tuttavia la lettera coglie un punto di verità non eludibile: accanto al dovere di adeguare le cifre del mantenimento c’è anche quello di adeguare le retribuzioni per coloro che in carcere lavorano.

Qui si evidenzia una simmetrica mancanza del passato che deve essere risolta. E che sarebbe stata risolta in contemporanea con l’altra se non avessimo preferito però ripensare completamente il sistema del lavoro in carcere, nelle sua varie modalità.

L’apertura di un tavolo di lavoro su questo tema, l’avvio di un rapporto con le realtà imprenditoriali e il parallelo avvio di ambiti di studio in collaborazione con alcune Università ci ha portato a rinviare il mero adeguamento – che rischiava di restringere a questo un problema ben più complesso – e a proporre a breve un piano complessivo entro cui collocare il doveroso adeguamento delle retribuzioni del lavoro detentivo. Impegno che intendiamo mantenere con certezza e con rapidità.

Andrea Orlando (Ministro della Giustizia)

Il Manifesto, 29 ottobre 2015

Droghe : la Legge Fini-Giovanardi, abrogata dalla Consulta, produce ancora danni


cannabis 2Circola con insistenza nei palazzi romani la voce che presso il ministero della Salute sia al lavoro una commissione per stabilire, rispetto alle diverse sostanze, le soglie quantitative al di sotto delle quali si presume che la detenzione sia destinata ad uso personale. Questa norma era stata cancellata dalla sentenza della Corte Costituzionale (n. 32 del 12 febbraio 2014), che aveva dichiarato l’illegittimità della legge Fini-Giovanardi. Ciononostante, era stata prontamente resuscitata dal decreto legge Lorenzin del 20 marzo 2014 e convertito in legge il 16 maggio 2014 (n.79). Vale la pena ricordare che quel decreto era nato con l’intenzione di ripristinare integralmente la legge dichiarata incostituzionale e che solo l’opposizione del ministro Orlando impedì un colpo di mano per riproporre la norma chiave della Fini-Giovanardi, ovvero la classificazione delle sostanze leggere e pesanti in un’unica tabella, con la stessa elevata pena per la detenzione, da sei a venti anni di carcere.

Più volte, in questa stessa rubrica è stato sottolineato che un decreto di tal genere non era assolutamente necessario e che rispondeva solo a esigenze di mera restaurazione; semmai, la vera necessità e urgenza sarebbe stata di avere una norma governativa per ricalcolare le pene dei condannati in base ad una legge abrogata dalla Corte (vedi gli articoli di Anastasia, 19 marzo 2014, e Corleone, 25 marzo 2014).

Questo intervento, richiesto a gran voce dalle Ong, non vide mai la luce; mentre invece si reintroduceva il comma 1-bis all’art. 73, col concetto di “quantità massima detenibile”, quale “soglia” destinata a discriminare la detenzione per consumo (punibile peraltro con pesanti sanzioni amministrative) da quella per spaccio.

A suo tempo le “quantità massime detenibili” per le diverse sostanze furono stabilite con decreto ministeriale dall’allora ministro Storace, d’accordo con lo “zar” antidroga Carlo Giovanardi (decaduto insieme alla norma cancellata dalla Corte). Che oggi si voglia procedere a una nuova determinazione delle soglie, appare assurdo e preoccupante, e per diverse ragioni.

In primo luogo, la soglia quantitativa non ha mai funzionato, tanto che la famosa “dose media giornaliera” della Jervolino-Vassalli del 1990 fu cancellata dal referendum del 1993 (ripristinata nella Fini Giovanardi per puro furore ideologico di “certezza” della pena). In secondo luogo, la “soglia quantitativa” contrasta coi principi generali di penalità, perché inverte l’onere della prova sull’accusato, chiamato a fornire prove della destinazione per uso personale se detiene quantità maggiori. Ancora, ha poco senso che sulle soglie decida il ministero della Salute (seppure di concerto col ministero della Giustizia), visto che la “quantità massima detenibile” ha rilevanza penale ed è totalmente sganciata da qualsiasi riferimento al consumo e alle sue modalità (a differenza della “dose media giornaliera” suddetta).

Anche in questo caso auspichiamo uno stop da via Arenula, ma è assai preoccupante che in un momento d’inizio della discussione sulla legalizzazione della canapa, si assista a un lavorio revanscista. Piuttosto, è venuto il tempo di una radicale riforma complessiva della normativa antidroga. La Società della Ragione ha predisposto un testo condiviso da un ampio Cartello di associazioni per segnare una profonda discontinuità, a partire dall’impianto stesso della legge, centrato com’è sulla detenzione quale condotta da penalizzare.

La Conferenza governativa potrà essere l’occasione per un confronto aperto che dia al Parlamento gli elementi per una riforma che superi l’ormai insensata guerra alla droga.

Salvina Rissa

Il Manifesto, 7 ottobre 2015

Grosso (Gruppo Abele) : Il Governo resta in silenzio totale sulle Droghe da oltre un anno


Marijuana 3Sulla “questione droghe”, il governo risulta afasico. Dopo un primissimo vagito nei giorni iniziali del suo insediamento, costretto dalla abolizione per incostituzionalità della Fini-Giovanardi a ripristinare la vecchia normativa, il governo non ha più battuto un colpo, nonostante il semestre italiano di presidenza dell’Unione europea, occasione mancata per presentare la discontinuità dalla gestione Giovanardi-Serpelloni.

Il governo di larghe intese ha “incassato” la decisione della Corte Costituzionale. Nel doppio senso del termine. “Pugilisticamente”, affidando il compito di relatore del rabbercio legislativo allo stesso Giovanardi, con un’operazione incompiuta sia rispetto a vistose incoerenze normative risultanti dal nuovo testo unico, sia per la mancanza di una disposizione di legge che evitasse ai detenuti, condannati con una legge dichiarata incostituzionale, l’onere del ricorso individuale per la rideterminazione della pena.

Nello stesso tempo il governo ha incassato i benefici di una riforma extraparlamentare (la reintroduzione della distinzione tra droghe “pesanti” e “leggere”, con tutti gli effetti a cascata, in primis sul sovraffollamento carcerario) che nemmeno l’ultimo governo Prodi, nonostante le buone intenzioni, era stato in grado di portare a casa abrogando la Fini-Giovanardi.

Poi il silenzio totale per un anno intero, senza la designazione di un referente politico per il Dipartimento Anti Droga, a sostituzione e “correzione” del ruolo ricoperto troppo a lungo da Giovanardi.

La legge 309 del 90 richiede che ogni tre anni venga convocata una Conferenza nazionale per verificare e rideterminare le politiche sulle droghe: è sei anni che non viene indetta. La stessa legge prevede l’istituzione di una Consulta e di un Comitato scientifico che coadiuvi l’attività del Dipartimento: non sono mai stati nominati. Il Dipartimento ogni anno finanzia progetti a sostegno di obiettivi ritenuti prioritari o sperimentali, in collaborazione con i servizi pubblici e il privato-sociale accreditato: tutto è fermo e sono state bloccate anche le progettazioni che fruivano di una biennalità già predeterminata. L’indispensabile collaborazione con le Regioni, molto tormentata nella precedente gestione, non è stata ancora riavviata. La stessa relazione al parlamento, debito informativo che il governo ha come obbligo istituzionale, è pervenuta in ritardo e senza la tradizionale prefazione che definisce le priorità e gli orientamenti politici.

A livello internazionale, si avverte con ancora più urgenza la necessità di un riposizionamento dell’Italia rispetto alle politiche dell’Unione europea e dell’Onu.

Rompendo l’unitarietà della posizione europea, la gestione Giovanardi-Serpelloni ha schierato l’Italia contro il “pilastro” della Riduzione del danno. L’importantissima scadenza di New York dell’Assemblea Generale Onu sulle droghe (Ungass 2016), in cui si rifletterà sulla possibile revisione delle Convenzioni internazionali, necessita di un diverso ruolo dell’Italia, a favore, e non di ostacolo, alle significative innovazioni e coraggiose sperimentazioni condotte ormai in molti Paesi del vecchio e nuovo Continente.

Bisogna che il governo ri-apra con franchezza un percorso di confronto con tutto il settore: le istituzioni regionali, gli operatori del pubblico e del privato sociale, le associazioni coinvolte a vario titolo, i comitati delle famiglie, le rappresentanze dei consumatori, la società civile responsabile.

Leopoldo Grosso (Presidente onorario Gruppo Abele)

Il Manifesto, 8 aprile 2015

Droghe, il “buon senso” dell’Antimafia per il cambiamento di una Legge ingiusta


droghe-leggere-e1421682273611C’è antimafia e antimafia, come ricorda spesso don Ciotti. Ce n’è una che fa della legalità un feticcio intangibile e un’altra che persegue il cambiamento, anche delle leggi ingiuste. C’è quella che si affida alla tortura del 41 bis e dell’ergastolo ostativo e quella che vorrebbe si investisse su cultura, educazione, politiche sociali, responsabilità della politica.

C’è l’antimafia delle passerelle e quella del buon senso. Quest’ultima, con la recente Relazione della DNA di Franco Roberti, ha battuto un colpo. Tanto più significativo data la fonte, certo non sospetta di “permissivismo” o di “cultura dello sballo”, per usare gli epiteti con cui i tifosi della war on drugs usano stigmatizzare chi non fa della tolleranza zero verso i consumatori di sostanze una crociata.

La Relazione annuale (datata gennaio 2015 e relativa al periodo 1° luglio 2013-30 giugno 2014), nel capitolo relativo alla criminalità transnazionale e al contrasto del narcotraffico, giustamente prende le mosse dalla dimensione statistica. Va detto che i numeri di riferimento, di fonte UNODC, non sono freschissimi (2010-11, marginalmente 2012) e anche ciò è indicativo di come all’enfasi allarmistica di organismi ONU non corrisponda poi uno sforzo adeguato e tempestivo di monitoraggio, né una sufficiente esaustività: per quanto concerne le droghe sintetiche, definite «fenomeno in grande espansione che rappresenta la nuova frontiera del narcotraffico», la Relazione DNA afferma che «né l’UNODC né altri organismi internazionali dispongono di dati sicuri».

Ma, al là delle cifre e sia pure a partire da esse, la Relazione è netta nella valutazione: ritenere che il traffico di droghe «riguardi un popolo di tossicodipendenti, da un lato, e una serie di bande criminali, dall’altro, è forse il più grave errore commesso dal mondo politico che, non a caso, ha modellato tutti gli strumenti investigativi e repressivi sulla base di questo stolto presupposto». Si tratta, invece, di fenomeno che riguarda e attraversa l’intera società, la sua economia, la totalità delle categorie professionali. Dunque, ne consegue, irrisolvibile con lo strumento penale.

Per quanto riguarda l’Italia, e in specie le droghe leggere, i ricercatori della DNA scrivono di un «mercato di dimensioni gigantesche», stimato in 1,5-3 milioni di chili all’anno di cannabis venduta. Una quantità, viene sottolineato, che consentirebbe un consumo di circa 25-50 grammi pro capite, bambini compresi. Coerente la conclusione: «senza alcun pregiudizio ideologico, proibizionista o anti-proibizionista che sia, si ha il dovere di evidenziare a chi di dovere, che, oggettivamente […] si deve registrare il totale fallimento dell’azione repressiva». Nel caso si volesse continuare a fare al riguardo come le tre proverbiali scimmiette, la Relazione non si sottrae dall’indicare esplicitamente, pur nel rispetto dei ruoli, la strada: «spetterà al legislatore valutare se, in un contesto di più ampio respiro (ipotizziamo, almeno, europeo […]) sia opportuna una depenalizzazione della materia».

Inutile dire che la Relazione è rimasta sinora priva di risposte da «chi di dovere». La decennale pervicacia dell’ideologia repressiva, e del connesso grumo di interessi, che condiziona i governi di diverso colore e che ha prodotto, o tollerato, l’obbrobrio della legge incostituzionale Fini-Giovanardi, è dura da estirpare. Ma il buon senso e i fatti hanno la testa dura: il muro criminogeno del proibizionismo si sta sgretolando in più di un paese, come ha riepilogato qui Grazia Zuffa (“il manifesto”, 11 marzo 2015). Verrà il momento anche dell’Italia, dove ancora, come diceva il compianto Giancarlo Arnao, è proibito capire.

Sergio Segio

Il Manifesto, 18 Marzo 2015

Droghe: Sono migliaia i detenuti che scontano ancora le pene illegali della Fini Giovanardi


Corte di cassazione1Nel primo anniversario della sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittime le pene draconiane previste dalla Fini-Giovanardi per le droghe “leggere” (da 6 a 20 anni di reclusione) e ripristinato le più miti pene della legge precedente (da 2 a 6 anni), le Sezioni Unite della Cassazione sono chiamate a risolvere i prevedibili contrasti insorti tra pubblici ministeri e giudici, di legittimità e di merito, sulla incidenza della pronuncia della Consulta sulle condanne definitive in corso di esecuzione.

Gli appelli di giuristi e associazioni per un intervento legislativo che prevenisse tali contrasti, adottando una soluzione equa ed uniforme per tutti i condannati, sono caduti nel vuoto e così, nella latitanza della politica, sarà ancora una volta il massimo organo della giurisdizione penale che, nell’udienza di domani, dovrà dire una parola definitiva sulla sorte di migliaia di detenuti che stanno scontando pene “illegittime”.

I giudici di piazza Cavour si trovano la strada parzialmente spianata da una precedente decisione delle stesse Sezioni Unite, che, sia pure con riferimento ad una diversa vicenda, nel maggio scorso hanno spazzato via il feticcio del “giudicato”, invocato da una parte della magistratura per contrastare gli effetti delle decisioni della Consulta sulle condanne definitive.

Ma i giudici più restii a dare piena attuazione ai valori costituzionali, non potendo continuare ad invocare lo sbarramento del “giudicato”, si sono attestati su una nuova frontiera. Dicono che la decisione della Consulta vale solo per i casi in cui la condanna definitiva superi il minimo della pena prevista dalla Fini-Giovanardi, che coincide con il massimo previsto dalla ripristinata legge precedente (6 anni di reclusione). In altre parole, secondo questa giurisprudenza, può considerarsi “illegale” solo la parte di pena che superi il minimo della legge precedente, sicché, per ripristinare la legalità, basterebbe eliminare la pena eccedente.

Questo orientamento non tiene conto di un dato, ben noto a chiunque abbia una qualche conoscenza delle prassi giudiziarie. La commisurazione della pena è una scelta che i giudici compiono collocando il fatto da giudicare nella “cornice edittale” prevista dalla legge vigente e riservando il minimo ai fatti di minore gravità. È perciò evidente che il minimo della pena inflitta nel vigore della illegittima legge Fini-Giovanardi (6 anni di reclusione) potrebbe riguardare, e quasi sempre riguarda, fatti che, se giudicati secondo i parametri legali ripristinati dalla decisione della Consulta, avrebbero meritato un minimo di 2 anni o comunque una pena di gran lunga inferiore.

Perciò la giurisprudenza più attenta a dare effettiva attuazione ai valori costituzionali, ritiene che tutte le condanne in corso di espiazione inflitte nel vigore della Fini-Giovanardi per droghe leggere vadano annullate e il trattamento sanzionatorio vada rideterminato dal giudice della esecuzione sulla base delle pene previste dalle precedenti norme costituzionalmente legittime (più miti, anche se ancora troppo severe).

Sono appunto questi contrastanti orientamenti giurisprudenziali che i giudici della Cassazione dovranno risolvere nell’udienza di domani. L’auspicio è che le Sezioni Unite proseguano il percorso della ragione intrapreso nel maggio scorso, ponendo fine alla esecuzione delle pene illegittime.

Resta comunque il rammarico per tutti coloro che l’inerzia della politica ha nel frattempo condannato ad espiare, nell’ancora sovraffollate galere, una pena che per i principi costituzionali del nostro ordinamento non avrebbero dovuto espiare.

Luigi Saraceni

Il Manifesto, 25 febbraio 2015

Contro l’ergastolo, le parole di Papa Francesco. Molti Giudici sapranno ascoltarle ?


Papa FrancescoLo spettacolare discorso del Pontefice sui temi della giustizia penale ha il destino segnato. All’inizio echi sui media e plauso generale; poi i primi distinguo e i persistenti silenzi; infine la sua riduzione a profetica testimonianza.

È un dejà vu. Inviato un anno fa, il messaggio del Quirinale sulla condizione carceraria non è stato mai discusso in Senato. La Camera invece, asserendo incredibilmente che non lo si potesse dibattere in Aula, preferì discuterne i contenuti di sponda, dopo cinque mesi e due rinvii, in un emiciclo semivuoto.

Destino comune perché comune è il denominatore dei due documenti: lucidità di diagnosi, rigore nella prognosi, chiarezza nell’indicare i rimedi. Inevitabile, per la politica, la tentazione del fuggi fuggi generale.

Eppure, per la posta in gioco, l’intensa riflessione del Papa chiama all’assunzione di responsabilità tutti: chi plasma il diritto penale (il legislatore), chi gli dà forma di diritto vivente (i giudici e la dottrina giuridica), chi ne controlla la legittimità (la Consulta), chi è chiamato a informare senza cedere alle semplificazioni del populismo penale (i media). Vedremo chi sarà all’altezza della sfida.

Esserne all’altezza significa assumerla integralmente. Soprattutto nel punto di massima contraddizione: il ripudio della pena capitale e dell’ergastolo. In Italia, infatti, non c’è più la pena di morte, mentre sopravvive la pena fino alla morte.

Ha ragione Francesco: “L’ergastolo è una pena di morte nascosta”. Quanti sanno, infatti, che in Italia esistono non uno ma più ergastoli (comune, con isolamento diurno, ostativo)? Quanti sanno che, oggi, gli ergastolani sono 1.576? Molti reclusi da oltre 26 anni, senza liberazione condizionale; altri da più di 30 anni, durata massima per le pene detentive. Quanto a quelli ostativi (1.162, la stragrande maggioranza), sono ergastolani senza scampo: per essi le porte del carcere non si apriranno mai.

Dobbiamo forse attenderne la morte, per riconoscere che tutte queste persone scontano una pena senza fine? Nel frattempo, su di loro ci si accanisce. Leggi recenti negano agli ergastolani il beneficio della liberazione anticipata speciale, la durata massima dell’internamento in ospedale psichiatrico giudiziario, finanche il rimedio risarcitorio per detenzione inumana. Come se la loro colpa fosse uno stigma irredimibile, quando invece per Costituzione tutte le pene “devono tendere” alla risocializzazione del reo.

La pena di morte, “in tutte le sue forme” viene collegata dal Papa “con l’ergastolo”, entrambe abolite in Vaticano nel 2013. Altrettanta coerenza è pretesa dalla Costituzione. Il suo art. 27, 4° comma, rifiuta sanzioni irrimediabili: la pena di morte è vietata perché condannare un innocente è sempre possibile. L’ergastolo, al contrario, è un atto di fede cieca verso un’infallibilità giudiziaria che la Costituzione esclude.

La fallacia normativistica di un ordinamento a prova di errore si spinge, con l’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, al paradosso kafkiano: se condannati all’ergastolo ostativo, auguratevi di essere davvero colpevoli, perché solo il colpevole può utilmente collaborare con la giustizia (guadagnando così una possibile libertà). Ma se malauguratamente foste innocenti, peggio per voi: dovrete rassegnarvi a morire murati vivi.

Quarant’anni fa la Consulta liquidò il problema della costituzionalità dell’ergastolo con una motivazione più breve di questo articolo. Da allora mai più un tribunale ha risollevato la questione. Molti giudici, commossi e ammirati, avranno letto le parole del Papa contro il “fine pena mai”. Sapranno anche ascoltarle?

Andrea Pugiotto

Il Manifesto, 29 ottobre 2014

Corleone : Le Carceri sono senza Capo e senza il Garante Nazionale. Il Governo provveda con urgenza


Franco CorleoneAncora non è stato nominato il capo del Dap. Per la prima volta nella storia delle galere italiane si assisterà a un Ferragosto privo del vertice responsabile. Tra ferie dei provveditori e dei direttori, del personale civile e della polizia penitenziaria assisteremo alla novità degli istituti governati dai detenuti. Purtroppo non si tratterà di una felice autogestione ma la certificazione dello stato di abbandono.

Nemmeno l’ultimo Consiglio dei ministri prima della pausa estiva ha provveduto alla nomina del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Sono passati più di due mesi dalla non riconferma di Giovanni Tamburino e in questo periodo sono circolate le voci più disparate, dalle più inverosimili e pericolose ad alcune estremamente suggestive.

Questo tempo non è stato però utilizzato per una discussione pubblica su che tipo di gestione delle carceri sarebbe necessaria dopo la conclusione non definitiva seguita alla condanna della Corte europea dei diritti umani. Il decreto con le misure compensative non sana totalmente la situazione e l’Italia continua a essere un paese sorvegliato speciale ancora per un anno.

È un vero peccato che il ministro Orlando non abbia delineato un identikit del nuovo capo del Dap che segnasse una netta discontinuità e consentisse di avanzare candidature connotate da storie e programmi alternativi.

I garanti hanno chiesto senza esito un incontro con il ministro proprio per un confronto sul vertice del Dap, sulla nomina del garante nazionale dei detenuti, sulla riforma del carcere.

Pare invece che come in un gioco dell’oca si sia tornati alla casella iniziale, ma ciò che appare allucinante è che per la prima volta nella storia delle carceri italiane si assisterà a un ferragosto privo del vertice responsabile. Tra ferie dei provveditori e dei direttori, del personale civile e della polizia penitenziaria assisteremo alla novità degli istituti governati dai detenuti. Purtroppo non si tratterà di una felice autogestione ma la certificazione dello stato di abbandono delle galere. Per fortuna il numero dei detenuti è sceso a quota 54.100 e il rischio di rivolte (grazie anche al meccanismo premiale) è pari a zero; l’unico pericolo è che si verifichi qualche suicidio che comunque non farebbe notizia né susciterebbe scandalo.

Il rischio è che passi la convinzione che l’emergenza sia superata e che si possa tornare al tran tran dell’ordinaria amministrazione. Non può essere così, perché migliaia di detenuti, tremila a detta del ministro Orlando, molte di più secondo la valutazione delle associazione che hanno redatto il “Quinto Libro Bianco” sugli effetti della Fini-Giovanardi, stanno scontando una pena illegittima a dispetto della sentenza delle sezioni unite della Cassazione. Non può essere così perché molti istituti sono ben oltre la capienza regolamentare (finalmente siamo riusciti a far eliminare dai documenti dell’amministrazione la finzione della capienza tollerabile) e soprattutto perché in troppe carceri non sono ancora adottate le prescrizioni individuate dalla Commissione Palma per rispettare i principi costituzionali e le norme del Regolamento penitenziario del 2000.

Molte questioni essenziali per il rispetto dei diritti umani sono ancora aperte. Dalla chiusura non più procrastinabile degli Opg al riconoscimento del diritto alla affettività e alla previsione del reato di tortura. Per non dire dell’esecuzione penale esterna senza uomini e mezzi su cui si stanno scaricando non solo le alternative alla detenzione, ma anche la nuova messa alla prova per gli adulti. È davvero ora di mettere in cantiere una Conferenza nazionale sul carcere, sul suo fallimento come strumento riabilitativo e sul senso della pena. Idee, parole e pratiche si rivelano ormai consunte e davvero l’appuntamento con un nuovo Codice Penale che superi il Codice Rocco non può essere eluso. Il 21 novembre a Firenze l’Ufficio del garante della Regione Toscana organizzerà su questi temi un seminario internazionale. Può essere l’inizio di una riflessione. Ma sono urgenti e indifferibile le scelte che finora sono mancate e che tardano incomprensibilmente.

Franco Corleone (Garante dei detenuti della Toscana)

Il Manifesto, 13 agosto 2014

Carceri, Gonnella (Antigone): All’Amministrazione Penitenziaria serve un capo competente


Ministero Giustizia DAPVa a tutti ricordato che il sistema penitenziario italiano è ancora sotto osservazione europea. Nel giugno del 2015 il Consiglio d’Europa dovrà valutare la tenuta delle riforme, verificare se le condizioni di vita nelle carceri sono umane o disumane, accettabili o degradate. Dovrà esprimersi sullo stato dei diritti umani nelle prigioni del nostro Paese. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a una decrescita della popolazione detenuta.

Nonostante questo il tasso di affollamento è ancora alto. La qualità della vita negli istituti penitenziari è migliorata ma integrità psico-fisica, salute, lavoro, istruzione, affettività sono ancora diritti quotidianamente a rischio. Un processo di riforme nel segno delle garanzie, affinché abbia una qualche chance di riuscita, richiede volontà politica ferma e capacità di resistere alle pressioni dei media, degli umori delle piazza nonché delle micro-corporazioni interne al sistema carcerario. Le riforme le fanno le persone. È questa una fase cruciale. Bisognerà consolidare un percorso, dimostrare che si crede nei diritti; basta poco perché si torni nella melma.

In questo momento, per l’appunto decisivo per il sistema delle pene in Italia, l’amministrazione penitenziaria (Dap) non ha un capo. A fine maggio 2014, in concomitanza con la scadenza imposta dalla Corte europea con la sentenza Torreggiani, non è stato confermato ai vertici del Dap il giudice Giovanni Tamburino. Da allora non c’è stata la nomina del nuovo capo. Ogni tanto radio carcere rumoreggia su qualche nome. Tutti rigorosamente magistrati, spesso pm.

Si sentono anche impropri ragionamenti intorno a chi spetterebbe la nomina tra le correnti della magistratura. Noi vorremmo invece un altro metodo, dove il capo sia scelto in base al mandato politico e culturale deciso. Se il mandato è quello di garantire il rispetto delle regole europee in materia di umanità del trattamento penitenziario, di modificare prassi sclerotizzate, di modernizzare il sistema, la via non può essere quella di affidarsi a un investigatore o a un giudice con esperienza procedimentale.

Ci vorrà qualcuno che per storia e competenza risponda a quel mandato. Che sia un esperto penitenziario, un direttore di carcere, un umanista, un manager o un giudice poco importa. L’importante è che sappia e voglia perseguire gli obiettivi riformatori nel nome della dignità umana. Gli stessi che devono essere alla base della nomina del garante nazionale delle persone detenute. La legge c’è da sei mesi, il Garante non è mai stato nominato. A ottobre saremo sotto il giudizio del Consiglio dei Diritti Umani dell’Onu. Non è bello a 11 anni dalla firma del protocollo alla Convenzione sulla tortura che lo prevedeva essere ancora sul banco dei negligenti.

Patrizio Gonnella (Presidente Nazionale Antigone Onlus)

Il Manifesto, 10 luglio 2014