Coronavirus, Il Governo non sta tutelando la salute dei detenuti


carcere foto chiavi sbarreSaranno solo tremila i beneficiari della detenzione domiciliare prevista per i carcerati dal decreto Cura Italia e “non si possono stabilire distanze di un metro in celle di 3 metri per 3 se al loro interno sono recluse 4 persone. Si azzera ogni reattiva difesa immunitaria”.

“Le pene che oltrepassano la necessità di conservare il deposito della salute pubblica sono ingiuste di lor natura”, scriveva Cesare Beccaria, ma il suo monito si è perso durante l’emergenza pandemica in atto. Le istituzioni sono immobili e il totale caos normativo di natura interpretativa e applicativa sulle misure detentive carcerarie rende tutto più complicato.

Eppure “Il diritto alla salute”, anche “intramurario”, è annoverato tra i diritti fondamentali e considerato diritto naturale, riconosciuto dalle convenzioni internazionali. La stessa “quarantena”, fu istituita a livello sovranazionale nel XIV secolo come strumento di protezione contro il dilagare della peste nera – ma è sancito soprattutto dall’articolo 32 della Costituzione Italiana.

Non sono bastate le esortazioni dell’Associazione nazionale magistrati, del Consiglio superiore della Magistratura e dello stesso Papa a convincere il governo ad affrontare con risolutiva determinazione la situazione all’interno degli istituti penitenziari. Sono delle vere e proprie bombe epidemiologiche non solo per i detenuti ma anche per i detenenti: la deflagrazione sarebbe distruttiva.

Il 15 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha redatto delle linee guida applicabili in ambiente detentivo allo scopo di prevenire la diffusione del Sars-Cov 19. Tra queste raccomandazioni innanzitutto quella di osservare la distanza fisica di un metro. Ma come si può pensare, in Italia, di poter far rispettare questa cautela? Prossemica impossibile. Ed eccolo lì, il ritorno al problema del sovraffollamento carcerario che affligge il nostro paese. Secondo i dati del 29 febbraio forniti del Ministero della Giustizia, in Italia ci sono 61.230 detenuti (di questi soltanto 41.873 risultano essere condannati in via definitiva) a fronte di una capienza pari a 50.931 posti.

L’Italia, non a caso, è stata condannata più volte, in violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dalla Corte di Strasburgo per il trattamento inumano e degradante dei detenuti, costretti a vivere in spazi angusti e in pessime condizioni igienico sanitarie. “È insopportabile che io, ogni anno, debba fare lo stesso resoconto; che nulla sia cambiato; che nonostante l’evidenza drammatica di una condizione disumana, non un passo sia stato compiuto, per rendere più degna l’esecuzione penitenziaria”, ha detto Luca Bisori, presidente della Camera penale di Firenze. Sempre L’Oms ha raccomandato misure di protezione personale quali igiene delle mani, disinfestazione degli ambienti e uso di mascherine protettive. Ma ancora una volta sembra difficile pensare che siano reperiti i dispositivi sanitari necessari per tutti coloro che ruotano attorno alle strutture carcerarie, quando mancano in molti ospedali italiani.

“Il tema della compatibilità carceraria, cioè a dire del poter scontare la propria pena in galera è uno dei nodi cruciali del sistema penitenziario italiano”, spiega l’avvocato Salvatore Staiano, esperto di diritto penale e penitenziario, convinto che si debba evitare che i detenuti vivano un situazioni di abbattimento, di afflizione psicologica dovuta all’assoluta impossibilità difensiva contro il mostro invisibile del coronavirus. “Non si possono stabilire distanze di un metro in celle di 3 metri per 3 se al loro interno sono recluse 4 persone – continua l’Avvocato Staiano -, vi consegue una assoluta destrutturazione psicologica, i detenuti si sentono abbandonati e vinti. Si azzera ogni reattiva difesa immunitaria”.

Il carcere, infatti, cagiona, depauperandolo, un indebolimento del sistema immunitario e a dimostrarlo sarebbero i dati relativi al dilagare dell’epatite C, dell’Hiv e dei problemi psichiatrici e di astinenza da sostanze stupefacenti. Il Decreto Cura Italia, che ha introdotto misure per contrastare gli effetti provocati dall’emergenza epidemiologica in atto, – viste anche le numerose rivolte scoppiate all’interno delle carceri a causa della “serrata” che aveva bloccato, per tutelare la salute dei reclusi, ogni contatto con l’esterno, vietando così ai carcerati i colloqui con i familiari -, prevede la detenzione domiciliare per chi debba scontare una pena o un residuo di pena fino a 18 mesi. Previsione, diremmo sommessamente, debole e inefficace; potendosi bene elevare la quota di pena ad anni 3 comunque restando all’interno delle previsioni “liberatorie” dello stesso ordinamento penitenziario.

Ma saranno poco meno di tremila i beneficiari di questa misura. Inoltre, tale previsione, escludendo tutti i condannati per i reati ostativi, creerebbe una discriminazione: si andrebbe a tutelare la salute solo di una categoria di detenuti; basterebbe sogliare il beneficio anche in afferenza alla peculiare elevata pericolosità del detenuto postulante. Come se non bastasse, nel nostro sistema processuale, pur essendo considerato il carcere come extrema ratio, risulta che il 30% dei detenuti sia in carcerazione preventiva e in attesa di un esito definitivo, il che non esclude vi possa essere una assoluzione.

Forse, la pandemia in atto, potrebbe incentivare l’utilizzo di misure alternative alla detenzione. Se si considerasse il coronavirus elemento oggettivo di inapplicabilità della custodia carceraria, si alleggerirebbe la pressione delle presenze non necessarie nelle case circondariali, permettendo così il mantenimento della distanza di un metro e tutelando il diritto alla salute di 61.230 detenuti e di circa 45.000 soggetti che sostengono, orbitandone all’interno, l’intero sistema penitenziario.

Laura Caroleo

linkiesta.it, 6 aprile 2020

Dopo 40 anni di carcere, la morte ha liberato Mario Trudu dall’ergastolo ostativo


Dopo 40 anni ininterrotti trascorsi in carcere (1979-2019), Mario Trudu, 69 anni, ergastolano ostativo condannato per due sequestri di persona, è morto all’Ospedale di Oristano.

Malato di tumore ed altro, dopo una lunga battaglia, pochi giorni fa aveva ottenuto la sospensione provvisoria della pena dal Magistrato di Sorveglianza di Cagliari. Ma non è riuscito a tornare a casa dalla sorella Raffaella che lo avrebbe ospitato, neanche per qualche ora. Né a beneficiare della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e della Corte Costituzionale che nei giorni scorsi ha dichiarato illegittimo l’ergastolo ostativo, pena senza fine.

“Signor Giudice non vi sto chiedendo di farmi uscire ma di farmi curare, sono malato” disse Mario al Magistrato di Sorveglianza. Ma il Pubblico Ministero non volle sentir ragioni: chiese il rigetto dell’istanza sostenendo che non avendo mai collaborato con la Giustizia nessun beneficio gli doveva esser concesso finché non collaborava.

Il Magistrato, alla fine, ha deciso di accogliere provvisoriamente la sua richiesta. L’udienza per la decisione definitiva si sarebbe dovuta tenere il prossimo 5 novembre. Ma Mario a quella udienza non ci andrà perché la libertà, quella eterna, l’ha ottenuta prima. E senza collaborare come pretendeva il Pubblico Ministero.

Ciao Mario, adesso goditi la libertà !

P.S. Questo è l’ergastolo ostativo, la “pena di morte mascherata” come la definisce Papa Francesco, spiegato “terra terra” a tutti coloro i quali continuano a non voler capire.

Emilio Enzo Quintieri

Niente più carcere se durante la detenzione insorge una malattia psichiatrica. Sicurezza e cura devono essere bilanciate


Lo ha stabilito la Corte costituzionale: sicurezza e cura devono essere bilanciate. Se durante la carcerazione si manifesta una grave malattia di tipo psichiatrico, il giudice potrà disporre che il detenuto venga curato fuori dal carcere e quindi potrà concedergli, anche quando la pena residua è superiore a quattro anni, la misura alternativa della detenzione domiciliare “umanitaria”, o “in deroga”, così come già accade per le gravi malattie di tipo fisico.

Lo afferma la Corte Costituzionale (Lattanzi Presidente, Cartabia Relatore) che con la sentenza n. 99 del 20 febbraio 2019, depositata il 19 aprile 2019 risolve un dubbio di costituzionalità sollevato dalla Corte di Cassazione. In particolare, spiega una nota, il giudice dovrà valutare se la malattia psichica sopravvenuta sia compatibile con la permanenza in carcere del detenuto oppure richieda il suo trasferimento in luoghi esterni (abitazione o luoghi pubblici di cura, assistenza o accoglienza) con modalità che garantiscano la salute, ma anche la sicurezza. Questa valutazione dovrà quindi tener conto di vari elementi: il quadro clinico del detenuto, la sua pericolosità, le sue condizioni sociali e familiari, le strutture e i servizi di cura offerti dal carcere, le esigenze di tutela degli altri detenuti e di tutto il personale che opera nell’istituto penitenziario, la necessità di salvaguardare la sicurezza collettiva.

Secondo la Consulta, la mancanza di qualsiasi alternativa al carcere per chi, durante la detenzione, è colpito da una grave malattia mentale, anziché fisica, crea anzitutto un vuoto di tutela effettiva del diritto fondamentale alla salute e si sostanzia in un trattamento inumano e degradante quando provoca una sofferenza così grave che, cumulata con l’ordinaria afflittività della privazione della libertà, determina un sovrappiù di pena contrario al senso di umanità e tale da pregiudicare ulteriormente la salute del detenuto.

Perciò la Corte Costituzionale ha accolto la questione sollevata dalla Corte di Cassazione e anche il “rimedio” dalla stessa individuato, vale a dire l’applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare “umanitaria”, o “in deroga” (articolo 47-ter, comma 1-ter, dell’Ordinamento Penitenziario), che è in grado di soddisfare tutti gli interessi e i valori in gioco.

Corte Costituzionale – Sentenza n. 99/2019 (clicca per scaricare) 

Cassazione, Per i detenuti in 41 bis 2 ore di “permanenza all’aperto”, oltre alle ore per la “socialità”


Finalmente è stata posta la parola “fine” ad una assurda questione riguardante i diritti dei detenuti sottoposti al regime detentivo speciale ex Art. 41 bis dell’Ordinamento Penitenziario. Infatti, la Prima Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione (Bonito Presidente, Minchella Relatore), si è definitivamente pronunciata respingendo, su conforme richiesta della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, i ricorsi proposti dal Ministro della Giustizia, dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e dalla Casa Circondariale di Sassari, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, contro le Ordinanze emesse dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari il 14/12/2017, confermatorie dei provvedimenti assunti dal Magistrato di Sorveglianza di Sassari il 19/09/2017, che in accoglimento dei reclami dei detenuti Francesco Schiavone e Francesco Pesce, aveva disapplicato i Decreti del Ministero della Giustizia – con i quali era stato loro applicato il regime detentivo speciale previsto dall’Art. 41 bis c. 2 dell’Ordinamento Penitenziario – nella misura in cui essi prevedevano una sola ora d’aria per i ristretti a quel regime, così statuendo che le ore d’aria dovessero essere due e dovessero essere separate dalla socialità.

Per il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, era corretta la ricostruzione dell’impianto normativo così come effettuata dal Magistrato di Sorveglianza, il quale aveva distinto la permanenza all’aperto dalla socialità: così aveva preso atto che l’Art 41 bis, lett. f), Ord. Pen. prevedeva che la permanenza all’aperto non potesse superare le due ore, ma che questo aspetto non andava confuso in modo generale con il tempo trascorso fuori dalla cella, poiché la presenza all’aria aperta aveva una finalità prettamente volta a tutelare il benessere psico-fisico, tanto che l’Art. 10 Ord. Pen. prevedeva che la permanenza all’aperto potesse essere ridotta ad un’ora soltanto per ragioni eccezionali e con provvedimento motivato; diversamente da ciò, lo spazio temporale della socialità aveva la finalità di favorire interessi culturali e relazionali; pertanto il Decreto Ministeriale errava nell’accorpare permanenza all’aperto e socialità, statuendo che entrambe non potessero avere durata superiore ad un’ora senza alcuna giustificazione in termini di ragioni di sicurezza: peraltro, si ampliava il disagio del confinamento in cella per 22 ore al giorno, per cui la socialità doveva durare un’ora e la permanenza all’aperto due ore (salve ragioni eccezionali e motivate). Pertanto, il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, nel confermare la disapplicazione dei Decreti Ministeriali applicativi del regime detentivo speciale nella parte in cui prevedevano, per i detenuti soggetti allo stesso, una sola ora d’aria riconosceva, ai detenuti reclamanti Francesco Schiavone e Francesco Pesce, il diritto di fruire di due ore d’aria giornaliere, oltre all’eventuale ora di socialità, da fruire all’interno di appositi spazi predisposti dalla Direzione dell’Istituto, osservando che “il diritto alla salute psico-fisica del detenuto non può essere irragionevolmente compromesso attraverso una ulteriore afflizione del regime detentivo, almeno in assenza di una specifica dimostrazione che la permanenza all’aria aperta per due ore potesse pregiudicare le esigenze di sicurezza ed ordine alla base del provvedimento impositivo del regime differenziato.”

La Corte Suprema di Cassazione, sulle conformi conclusioni espresse dalla Procura Generale della Repubblica, con Sentenze nr. 40760/2018 e 40761/2018 del 13/09/2018, ha rigettato i ricorsi perché infondati evidenziando la correttezza delle Ordinanze emesse dalla Magistratura di Sorveglianza di Sassari, all’esito dei precedenti gradi di giudizio. Per i Giudici della Cassazione, “la sovrapposizione della permanenza all’aria aperta e della socialità costituisce un’operazione non corretta, poiché accomuna senza ragione due differenti ipotesi, la cui unica connotazione comune (e cioè lo stare al di fuori della stanza detentiva)”. Inoltre, “la permanenza all’aria aperta risponde espressamente alla finalità di contenimento degli effetti negativi della privazione della libertà personale, tanto che sono previste le valutazioni dei servizi sanitario e psicologico e tanto che essa deve perdurare almeno due ore al giorno e che la riduzione di essa ad una sola ora al giorno è resa possibile soltanto nel rispetto della rigida condizione della sussistenza di ragioni eccezionali poste alla base di un provvedimento motivato.”. Peraltro, va anche annotato che “il comma 2 quater dell’art. 41 bis Ord. Pen., nel prevedere alla sua lettera f) che la sospensione di alcune regole del trattamento riguardi anche «la limitazione della permanenza all’aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell’articolo 10», non prevede affatto una compressione in via generale di tale permanenza all’aperto, ma rinvia alla disciplina generale (giacché è lo stesso art. 10 citato a prevedere che la permanenza all’aperto possa avvenire in gruppi). Tutto ciò non va sovrapposto alla c.d. socialità, termine che indica il tempo da trascorrere in compagnia all’infuori delle attività di lavoro o di studio: la socialità, quindi, viene fatta nelle stanze detentive, all’ora dei pasti (riunendosi in piccoli gruppi), oppure nelle apposite “salette”.

Per gli Ermellini “Si tratta, in altri termini, di due distinte situazioni che hanno differente finalità e che, anche nell’impianto normativo, non risultano fungibili tra di loro: la permanenza del detenuto all’aria aperta risponde ad esigenze igienico-sanitarie, mentre lo svolgimento delle attività in comune in ambito detentivo è valorizzata nell’ottica di una tendenziale funzione rieducativa della pena, che non può essere del tutto pretermessa neppure di fronte ai detenuti connotati da allarmante pericolosità sociale, come appunto quelli sottoposti al regime differenziato di cui all’art. 41 bis Ord. Pen. (tanto è vero che questo stesso articolo prevede soltanto che siano «adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità», ma non che la socialità sia cancellata). Così, stabilito che il tempo per le attività in comune deve essere consentito senza incidenza sul diritto a fruire delle ore di permanenza all’aperto, va osservato che, nella fattispecie, la limitazione de qua era stata disposta in assenza di ragioni eccezionali e specificate in provvedimenti, ma soltanto in attuazione di una normativa interpretata in senso ingiustificatamente restrittivo.”.

Per completezza di informazione si segnala che, recentemente, vi era stata una Ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Viterbo del 22/03/2018, che confermava l’interpretazione restrittiva della preclusione di cui al comma 2-quater lett. f) dell’Art. 41 bis dell’Ordinamento Penitenziario, così come da ultimo integrata dalla Circolare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 02/10/2017 n. 3676/6126, che stabiliva il limite massimo di due ore giornaliere di permanenza all’aperto per i detenuti sottoposti al regime detentivo. In altri termini, i detenuti, secondo il citato Magistrato, potevano usufruire di due ore giornaliere all’aria aperta, in alternativa ad un’ora massima di tempo da impiegare nelle attività ricreative/sportive, nell’accesso alla sala pittura o alla biblioteca. Ma non entrambe. Purtroppo, con il pronunciamento della Corte di Cassazione, anche il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo (ed altri che la dovessero pensare come lui), dovrà cambiare idea, non interpretando più la normativa “in senso ingiustificatamente restrittivo” così come fatto sino ad ora.

Cass. Pen. Sez. I, n. 40760/2018 del 13/09/2018, Schiavone (clicca per leggere)

Cass. Pen. Sez. I, n. 40761/2018 del 13/09/2018, Pesce (clicca per leggere)

Cosenza, 57 detenuti psichiatrici senza cure ed assistenza. Radicali denunciano l’Asp


Nelle scorse settimane, una Delegazione dei Radicali Italiani integrata da Dirigenti ed Istruttori Sportivi, autorizzata dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, ha fatto visita alla Casa Circondariale di Cosenza “Sergio Cosmai”. La Delegazione, guidata da Emilio Enzo Quintieri, già membro del Comitato Nazionale, era composta da Valentina Moretti, Roberto Blasi Nevone, Adamo Guerrini e Francesca Stancati, questi ultimi due, rispettivamente, Presidente Provinciale dell’Acsi di Cosenza e Delegato Provinciale del Coni di Cosenza. A ricevere la Delegazione c’era il Direttore Filiberto Benevento, la Responsabile dell’Area Giuridico Pedagogica Bruna Scarcello ed il Comandante di Reparto Facente Funzioni della Polizia Penitenziaria, Ispettore Capo Pasquale Picarelli. Nell’Istituto di Cosenza, al momento della visita, a fronte di una capienza di 218 posti disponibili, erano presenti 272 detenuti, 50 dei quali di nazionalità straniera, aventi le seguenti posizioni giuridiche: 63 giudicabili, 51 appellanti, 18 ricorrenti e 140 definitivi di cui 2 ergastolani. Durante la visita è stato accertato che tra i 272 detenuti, vi sono 14 tossicodipendenti di cui 2 in terapia metadonica, 1 con disabilità motoria e 57 con patologie psichiatriche nonché 3 semiliberi dipendenti da datori di lavoro esterno e 2 lavoratori ex Art. 21 O.P.

Qualche giorno fa, gli esiti della visita, sono stati comunicati, al Capo dell’Amministrazione Penitenziaria Santi Consolo, al Provveditore Regionale della Calabria Cinzia Calandrino, al Magistrato di Sorveglianza di Cosenza Paola Lucente ed all’Ufficio del Garante Nazionale dei Diritti dei Detenuti presso il Ministero della Giustizia. La Delegazione, nella relazione, si è particolarmente soffermata sulla gravissima situazione riscontrata in ordine alla tutela della salute delle persone detenute con patologie psichiatriche, ristrette nell’Istituto.

Sulla questione, i Radicali Italiani, hanno effettuato puntigliosi accertamenti dai quali è emersa l’assoluta veridicità e fondatezza delle rimostranze dei detenuti. Lo stesso Direttore Benevento, non ha potuto far altro che confermare l’esistenza del problema, precisando di aver fatto tutto quel che era nelle sue possibilità, segnalando la situazione venutasi a creare agli Uffici Superiori ed alle altre Autorità competenti ivi compresa la Procura della Repubblica di Cosenza per quanto di competenza. Riferiva, altresì, di aver ripetutamente sollecitato, negli ultimi mesi, i vertici dell’Asp di Cosenza affinché nell’Istituto fosse garantita alla popolazione ristretta l’assistenza psichiatrica. Ma tutte le richieste e le sollecitazioni effettuate sono rimaste tutte inesitate. Anche quelle del Provveditorato Regionale della Calabria e dall’Ufficio di Sorveglianza di Cosenza.

Mi domando come sia possibile, dice l’esponente radicale Quintieri, che l’Asp di Cosenza abbia ridotto il monte ore per il servizio intramurario di psichiatria da 30 ore settimanali prima a 12 e poi a 6 ore alla settimana, nella Casa Circondariale di Cosenza, l’Istituto più grande della Provincia di Cosenza, ove sono presenti mediamente circa 300 detenuti, 60 dei quali affetti da patologie psichiatriche, bisognosi di cura ed assistenza continua, in misura efficace ed appropriata.

Lo scorso 20 dicembre 2016, il Direttore Generale dell’Asp di Cosenza Raffaele Mauro, rendeva noto con apposito avviso pubblico che erano disponibili i turni di attività specialistica ambulatoriale presso la Casa Circondariale di Cosenza (25 ore di psichiatria e 5 di otorinolaringoiatria) ed invitava gli Specialisti ad inviare entro il 10 gennaio 2017 la propria disponibilità al Comitato Consultivo Zonale della Provincia di Cosenza. Per la pubblicazione delle ore di specialistica ambulatoriale per garantire l’assistenza alla popolazione detenuta, i vertici dell’Asp di Cosenza, avevano finanche preteso l’autorizzazione del Commissario del Governo per la Sanità Massimo Scura che l’ha accordata.

Nonostante la disponibilità manifestata dagli Specialisti ed il notevole lasso di tempo trascorso, prosegue il capo della delegazione Quintieri, l’Asp di Cosenza, non ha assunto alcun provvedimento al riguardo, mantenendo una condotta deliberatamente omissiva comprimendo ai soggetti detenuti il diritto alla tutela della salute, tutelato dalla Costituzione. Peraltro, ultimamente, il servizio di psichiatria, viene assicurato da 5 Medici secondo un calendario prestabilito, per un turno di 3 ore, che è del tutto inefficace ed inappropriato perché non garantisce la continuità del trattamento terapeutico. L’Asp, inoltre, non ha provveduto nemmeno a sottoscrivere il Protocollo di Intesa con l’Amministrazione Penitenziaria, per la prevenzione e gestione degli eventi suicidari, nonostante la disponibilità fornita durante gli incontri del 7 maggio e l’8 settembre 2016.

La Delegazione dei Radicali Italiani, visto che ogni tentativo posto in essere dalla Direzione della Casa Circondariale di Cosenza, dal Provveditorato Regionale della Calabria e dall’Ufficio di Sorveglianza di Cosenza è risultato vano, ha chiesto al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria presso il Ministero della Giustizia, di adoperarsi per sollecitare l’intervento sostitutivo della Regione Calabria e del Ministero della Salute, in luogo dell’inadempiente Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, affinché venga reso effettivo alle persone detenute, ristrette nella Casa Circondariale di Cosenza, il godimento del diritto fondamentale alla tutela della salute, al pari dei cittadini in stato di libertà, come prevede la normativa vigente in materia. In particolare, è stato chiesto, che si provveda con sollecitudine ad una migliore organizzazione del servizio di assistenza psichiatrica intramoenia, mediante implementazione del monte ore settimanale e nomina di uno o al massimo due Specialisti Psichiatri in pianta stabile ed alla stipula del Protocollo di Intesa per la prevenzione del rischio suicidario. Il Capo dell’Amministrazione Penitenziaria Santi Consolo, appena ricevuta la relazione dei Radicali Italiani, ha assicurato al Capo della delegazione Emilio Enzo Quintieri il suo personale ed immediato intervento per quanto di competenza.

Sanità Penitenziaria, il Sen. Molinari ed i Radicali accusano la Regione Calabria


Delegazione visitante il Carcere di CrotoneI detenuti e gli internati ristretti negli Istituti Penitenziari calabresi hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, di avere garantito dalla Regione Calabria, il diritto alla tutela della propria salute fisica e psichica con la erogazione di prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate. Lo sostiene l’Avvocato Francesco Molinari, Senatore della Repubblica (Gruppo Misto) e Presidente dell’Associazione Calabria Terra Libera che unitamente ad Emilio Quintieri e Valentina Moretti, esponenti dei Radicali Italiani, sta effettuando una serie di visite ispettive negli stabilimenti penitenziari calabresi per rendersi conto anche della grave compressione del diritto alla salute per i detenuti, causata dalle inadempienze della Regione Calabria. A tal proposito, proprio di recente, il Senatore Molinari, dopo una ispezione alla cittadella giudiziaria minorile di Catanzaro, aveva denunciato al Governo Renzi la mancata istituzione di Comunità Psichiatriche Minorili in Calabria.

Nei giorni scorsi, con una nuova Interrogazione a risposta scritta (Atto nr. 4-05333 del 23/02/2016) indirizzata ai Ministri della Giustizia Andrea Orlando, della Salute Beatrice Lorenzin e per gli Affari Regionali e le Autonomie Enrico Costa, firmata dai Senatori Francesco Molinari, Giuseppe Vacciano, Maria Mussini, Ivana Simeoni e Cristina De Pietro (Gruppo Misto) sono state sollevate ulteriori problematiche che, in parte, sono state già risolte come ad esempio la nomina del Commissario ad acta On. Franco Corleone per provvedere in via sostitutiva in luogo della Regione Calabria, alla realizzazione del programma approvato dal Ministro della Salute con Decreto del 09/10/2013 per l’immediata apertura delle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (Rems) di Girifalco in Provincia di Catanzaro e Santa Sofia d’Epiro in Provincia di Cosenza al fine di potervi ricoverare i pazienti aventi residenza in Calabria che, purtroppo e ancora oggi, si trovano illegittimamente internati presso gli ex Ospedali Psichiatrici Giudiziari nonché le persone sottoposte a misura di sicurezza provvisoria dall’Autorità Giudiziaria competente e quelle che, da tempo, si trovano ospitate presso le strutture sanitarie extraospedaliere di altre Regioni d’Italia. Allo stato, infatti, presso l’Opg di Barcellona Pozzo di Gotto sono ancora internati 14 calabresi (13 uomini e 1 donna) ed altri 7 pazienti calabresi sono ospitati nelle Rems delle Regioni Lazio, Campania, Basilicata e Sicilia. Per quelli “ospitati” presso la Rems di Pisticci in Provincia di Matera (4), la Regione Calabria dal 1 maggio 2015 sino ad oggi ha pagato alla Regione Basilicata circa 500 mila euro ed ogni giorno che passa sono 1.000 euro in più.

Carcere Siano - ingressoAltra problematica oggetto dell’atto di sindacato ispettivo parlamentare è quella relativa alla mancata apertura del Centro Diagnostico Terapeutico presso la Casa Circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro, che tra l’altro prevedeva che fosse ivi creata, al quarto piano, una Sezione destinata alla tutela intramuraria della salute mentale per detenuti per 8 posti ed una Sezione di Osservazione Psichiatrica per l’accertamento delle infermità psichiche per 5 posti dedicata a detenuti appartenenti al Circuito dell’Alta Sicurezza visto che quella dedicata ai detenuti del Circuito della Media Sicurezza è già attiva dal 2006 presso la Casa Circondariale “Giuseppe Panzera” di Reggio Calabria. L’Asp di Catanzaro avrebbe già posto in essere tutti gli adempimenti necessari per la ristrutturazione dei locali, l’implementazione tecnologica delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi spendendo centinaia di migliaia di euro ricevuti da specifici fondi ministeriali. Ma, ad oggi, nonostante le sollecitazioni provenienti in particolar modo dal Movimento dei Radicali Italiani, nulla è cambiato : il Centro Diagnostico Terapeutico (Cdt) annesso al Carcere di Catanzaro continua ad esser chiuso e non funzionante, unitamente alle Sezioni anzidette che avrebbero dovuto essere istituite per contribuire alla riforma epocale del superamento degli Opg. e, secondo quanto risulta all’Avv. Molinari ed ai suoi colleghi Senatori, non può essere aperto a causa della mancanza delle figure professionali specifiche (Psichiatri, Psicologi, Neurologi, Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, Educatori professionali, etc.). che dovrebbero essere reclutate tramite procedura concorsuale pubblica. Tale questione, pur rappresentata dalla Regione Calabria, non avrebbe ricevuto alcuna risposta da parte del Ministero della Salute. Dalle recenti ispezioni effettuate da Molinari e da altre visite effettuate dai Radicali, autorizzati dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, è emerso che negli Istituti Penitenziari della Calabria vi sono ristretti 513 detenuti con patologie psichiatriche.

In conclusione, i Senatori Molinari, Vacciano, Mussini, Simeoni e De Pietro hanno chiesto al Governo Renzi di sapere se i Ministri siano a conoscenza dei fatti e se questi corrispondano al vero; se e quali provvedimenti intendano adottare, sollecitare e/o promuovere, affinché venga aperto al più presto il Centro Diagnostico Terapeutico presso la Casa Circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro, con la Sezione destinata alla tutela intramuraria della salute mentale e quella per l’osservazione psichiatrica per l’accertamento delle infermità psichiche dei detenuti, valutando, altresì, la richiesta di reclutamento di personale qualificato avanzata dalla Regione Calabria e concedendo la relativa autorizzazione per l’assunzione del personale; se l’istituenda Sezione destinata alla tutela intramuraria della salute mentale presso il Centro Diagnostico Terapeutico, sia sufficiente ad accogliere i numerosi detenuti affetti da problematiche di natura psichiatrica presenti in tutti gli Istituti Penitenziari della Regione Calabria e, in caso negativo, se non si ritenga opportuno istituire almeno nella Provincia di Cosenza (totalizzante 4 Istituti Penitenziari : 3 Case Circondariali ed 1 Casa di Reclusione), un analogo reparto a custodia attenuata prevalentemente sanitaria per ospitare detenuti affetti da infermità o minorazioni psichiche che, a causa delle loro condizioni, non possono essere sottoposti al regime degli istituti ordinari, ciò anche per armonizzare il principio di tutela della salute con quello della territorialità della pena così evitando l’allontanamento di tali soggetti dal nucleo familiare che, proprio nei momenti di maggior fragilità psicologica, potrebbe risultare ancor più destabilizzante e, contestualmente, per ridurre il costo e l’impiego di personale di Polizia Penitenziaria per le traduzioni che verrebbero evitate per i continui trasferimenti ristretti negli Istituti della Provincia di Cosenza presso la Casa Circondariale di Catanzaro nella quale, stando al programma della Regione Calabria, dovrebbe essere ubicata l’unica Sezione detentiva per detenuti con disturbi psichiatrici. All’Interrogazione Parlamentare è stato delegato a rispondere il Ministro della Giustizia Andrea Orlando.

Interrogazione a risposta scritta n. 4-05333 del 23/02/2016 (clicca per leggere)

Carceri, va valutata la richiesta del detenuto di essere spostato in una cella non fumatori


Corte di cassazione1Va affrontata seriamente la richiesta del detenuto di essere trasferito in una cella per non fumatori. In generale, per la Cassazione, Sentenza n. 17014/2015, tutti i reclami che lamentano la violazione di «diritti soggettivi», fa cui svetta la carenza di spazio, non possono essere liquidati con formule generiche ma esigono sempre una valutazione concreta delle condizioni della carcerazione.

Il caso
– Il Magistrato di Sorveglianza di Cosenza aveva respinto tutte le doglianze di un detenuto. Riguardo la dedotta impossibilità di utilizzare la lavanderia esterna, il giudice ha stabilito che dipendeva soltanto dall’assenza della specifica domanda. Non era vero, invece, che il farmaco richiesto non gli veniva somministrato essendo al contrario provato che ne riceveva gratuitamente uno equivalente. Mentre la cella (per sei persone) era «in linea con quanto prescritto dalla legge».

La motivazione
– Proposto ricorso, i giudici di legittimità hanno in primis chiarito che, dopo la sentenza della Consulta 26/1999, il ricorso per Cassazione avverso il rigetto dei reclami dei detenuti è sempre «ammissibile nella misura in cui si verta in tema di indebita limitazione dei diritti soggettivi». Per cui, prosegue la sentenza, mentre la questione della lavanderia esula da tale categoria, le altre doglianze meritano di essere valutate riguardando «situazioni tali da incidere sul diritto alla salute e sul diritto ad una pena detentiva in linea con il divieto di trattamenti inumani».

E se non vi è motivo di dubitare della idoneità del farmaco, con riguardo invece alla spazio intramurario «il provvedimento impugnato non affronta realmente i temi posti nei reclami». In assenza di una chiara regolamentazione normativa, infatti, la Suprema corte ricorda che il «parametro di riferimento» resta la sentenza Torreggiani emessa dalla Cedu nel 2013 dove si stabilisce che lo spazio minimo a disposizione del detenuto «non può essere inferiore a tre metri quadrati».

Ciò detto, continua la Corte, «il giudice del reclamo è chiamato ad accertare e valutare la condizione di fatto della carcerazione». Al contrario, nel caso in esame «il provvedimento si limita ad affermare che la camera detentiva è in linea con quanto prescritto dalla legge senza precisare qual è la sua superficie in rapporto al numero delle persone che la occupano». «Si tratta di risposta non adeguata», chiosano i giudici.

Infine con riferimento alla questione del fumo passivo, la Corte stabilisce che mentre la richiesta di essere messi in una cella dove si può fumare rende la doglianza inammissibile, la domanda opposta investendo un «aspetto indubbiamente correlato alla tutela del diritto alla salute» merita una risposta adeguata.

Corte di Cassazione, Sez. I, Sent. n. 17014/2015 del 23/04/2015

Roma: detenuto morì di appendicite. Il Gip: no all’archiviazione, due medici a processo


regina-coeli-carcereAntonio Tonelli, 52 anni, spirò nella sala operatoria della Nuova Itor l’8 febbraio 2010. Per tre giorni, il detenuto fu un paziente invisibile, sbalzato da un ospedale all’altro, malgrado una violenta crisi di appendicite in corso. Visitato al Centro clinico di Regina Coeli, controllato al Santo Spirito, ispezionato pure al Fatebenefratelli, morì nella sala operatoria della Nuova Itor, la sera dell’ 8 febbraio 2010, quando l’appendicite era ormai degenerata in peritonite. Per la vicenda si arrivò a un processo, ma fu il medico sbagliato a finire a giudizio. Quel chirurgo che aveva tentato il possibile quando ormai era troppo tardi.

E il giudice lo prosciolse dalle accuse. Ora, cinque anni dopo, è il gip del tribunale di Roma, Stefano Aprile a riaprire la via della giustizia. Il gip ha infatti respinto la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura e ordinato l’imputazione coatta per omicidio colposo nei confronti di due medici del Fatebenefratelli, Andrea Colaci e Paolo Mascagni per una serie di negligenze.

“Appare evidente – scrive Aprile – che l’intervento salvavita avrebbe dovuto essere posto in essere a partire dalle 15 dell’8 febbraio se non addirittura prima. Con un’anticipazione di circa 5 ore. Tenuto conto che, come ha concluso il consulente tecnico del pm, una adeguata anticipazione dell’intervento avrebbe consentito di evitare la morte (del paziente, ndr)”. Torniamo, brevemente, a quel giorno.

Antonio Tonelli, 52 anni, in carcere per furto da un anno, altri 11 mesi da scontare, è nelle mani dei medici, in una sezione protetta del Fatebenefratelli. da due giorni combatte con una crisi violenta di appendicite, la Tac ha confermato la prima diagnosi. Lo operano d’urgenza allora? No. I due medici ignorano la procedura d’urgenza, dicono che lì non c’è posto, insistono perché sia ricoverato in un altro ospedale, “disconoscendo la prevista procedura di collocare i pazienti urgenti in astanteria o altre sale”.

La consulenza tecnica della procura avvalora l’ipotesi che, così facendo, quei medici lo abbiano condannato: “Tenuto conto che, come conclude il consulente del pubblico ministero, una adeguata anticipazione dell’intervento avrebbe consentito di evitare l’evento morte e che la dilazione temporale verificatasi appare attribuibile ai sanitari che, pur in presenza di indicazioni della direzione sanitaria in ordine all’utilizzo di posti letto di fortuna, non disponevano l’immediato atto operatorio e optavano erroneamente per il differimento dell’intervento”. Sul caso avevano presentato un’interrogazione la segretaria dei radicali Rita Bernardini e il garante dei detenuti. La Bernardini chiedeva di sapere “se nel corso della sua detenzione Antonio Fondelli avesse usufruito di tutte le cure necessarie che il suo precario stato di salute”.

Ilaria Sacchettoni

Corriere della Sera, 5 marzo 2015

Roma: detenuto morì a Rebibbia per una polmonite. Potevano salvarlo, Medici a giudizio


carcere rebibbiaPer la Procura il giovane detenuto “poteva essere salvato” i sanitari che lo dovevano curare “agirono con negligenza”. In tre visite mediche non gli avevano mai misurato la febbre, né auscultato il torace o misurato la pressione.

È così, con una polmonite non diagnosticata, che Danilo Orlandi, un detenuto di 30 anni di Primavalle con piccoli precedenti per droga, era morto dietro le sbarre di Rebibbia. In pochi giorni, dal 27 maggio al primo giugno del 2013, si era spento senza che nessuno si accorgesse dell’urgenza. Lo curavano con una aspirina. La sua morte, ha concluso ora la procura di Roma, poteva essere evitata.

Il sostituto procuratore Mario Ardigò e il procuratore aggiunto Leonardo Frisani hanno iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo il medico di reparto del G11 che lo aveva in cura e il dirigente sanitario di Rebibbia, pronti a chiederne a breve il processo.

Il giovane, che ha lasciato la moglie e una bambina di 9 anni, in quei giorni era sottoposto ad una sanzione disciplinare, non poteva partecipare alle attività in comune. Ed è proprio per questo, forse, che sarebbe stato sottoposto per tre volte a visite frettolose. Una prassi, a quanto pare, per i detenuti in punizione. Orlandi infatti sarebbe stato visitato dal medico del suo braccio, una dottoressa, sia il 27, il 28 e il 29 maggio senza che gli venisse neanche palpato l’addome.

Il medico infatti si sarebbe limitato per tutti e tre i giorni a un colloquio con lui non riuscendo, appunto, secondo i magistrati, “per negligenza a rilevare i sintomi tipici specifici di una polmonite alveolare bilaterale batterica”, una polmonite grave per cui invece si sarebbe dovuti intervenire subito con approfondimenti diagnostici e cure urgenti.

Nell’inchiesta è finito anche il dirigente sanitario della casa circondariale, in questo caso, perché non avrebbe vigilato sui medici, che per prassi, secondo i magistrati, quando “visitavano i detenuti sottoposti alla sanzione disciplinare dell’esclusione dell’attività in comune si limitavano a un colloquio anamnesico senza eseguire un esame obiettivo generale attraverso l’ispezione quanto meno del torace”. Nel diario clinico del giovane, tra l’altro è stato rilevato un buco. Nessuno infatti lo avrebbe visitato il 31 maggio, il giorno prima della morte. Proprio il giorno in cui la madre del ragazzo, Maria Brito, aveva visitato il figlio trovandolo pallido, febbricitante e debilitato. Eppure tutti i bollettini medici degli ultimi giorni di vita di Danilo avevano concluso che non ci fosse “nessun fatto acuto da riferire”.

Ad accertare le cause della morte del giovane era stata la perizia stilata dal professor Costantino Ciallella de La Sapienza. Un esame che aveva escluso l’ipotesi dell’infarto ventilato nell’ambiente carcerario. Nel diario clinico del detenuto la conferma: si parlava solo di prodotti anti-infiammatori o analgesici, al massimo un antibiotico. “Mio figlio è stato lasciato morire”. Paolo Orlandi si era sfogato pure coi magistrati “ma combatterò”. Il legale della famiglia, l’avvocato Stefano Maccioni, da parte sua, intanto è pronto a formalizzare la costituzione di parte civile.

Adelaide Pierucci

Il Messaggero, 26 febbraio 2015

Reggio Calabria, Caso Jerinò : Bruno Bossio (PD) chiede spiegazioni al Governo sulla morte del detenuto


Roberto JerinòUna Interrogazione Parlamentare a risposta in Commissione ai Ministri della Giustizia e della Salute, Andrea Orlando e Beatrice Lorenzin, è stata presentata dall’Onorevole Enza Bruno Bossio, Deputato del Partito Democratico e membro della Commissione Bicamerale Antimafia. La Parlamentare calabrese, che da tempo si occupa anche della tutela dei diritti umani fondamentali all’interno degli stabilimenti penitenziari, su sollecitazione di Emilio Quintieri, esponente del Partito Radicale, ha chiesto al Governo di chiarire le circostanze della morte del detenuto Roberto Jerinò, deceduto lo scorso 23 dicembre 2014 presso l’Ospedale Riuniti di Reggio Calabria. Il 60enne, di Gioiosa Ionica, Comune della Provincia di Reggio Calabria, si trovava in custodia cautelare presso la Casa Circondariale “Arghillà” di Reggio Calabria, dopo essere stato ristretto per un qualche tempo presso la Casa Circondariale di Paola, in Provincia di Cosenza.

L’On. Bruno Bossio, nella sua interrogazione (la nr. 5/04649 del 05/02/2014), riferisce quanto trapelato in merito agli ultimi momenti di vita del detenuto e narrato su “Il Garantista” lo scorso 6 gennaio 2015 ritenendo che “a giudizio dell’interrogante, i fatti esposti nel presente atto di sindacato ispettivo richiedono doverosi accertamenti dal momento che il signor Roberto Jerinò era affidato alla custodia dello Stato”. In merito, c’è da dire, che a seguito di una denuncia dei familiari dell’uomo, il Sostituto Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria Dott. Giovanni Calamita, ha aperto un fascicolo attualmente contro ignoti per accertare se ci siano eventuali responsabilità da parte del personale dell’Amministrazione Penitenziaria che lo aveva in custodia o dei Sanitari Penitenziari ed Ospedalieri che lo avevano in cura. Sul corpo di Jerinò, su disposizione del Magistrato, è stata eseguito anche l’esame necroscopico. Nei prossimi giorni, secondo quanto riferisce il radicale Quintieri, i congiunti del defunto che sono rappresentati e difesi dall’Avvocato Caterina Fuda del Foro di Reggio Calabria, saranno sentiti come persone informate sui fatti, presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria.

On. Enza Bruno BossioL’Onorevole Enza Bruno Bossio, nello specifico, ha chiesto ai Ministri della Giustizia e della Salute, se e di quali informazioni disponga il Governo in ordine ai fatti descritti; se e quali problemi di salute presentasse il detenuto Roberto Jerinò all’atto della visita obbligatoria di primo ingresso presso la Casa Circondariale di Paola e poi presso quella di “Arghillà” di Reggio Calabria ricavabili dal suo diario clinico e quali motivi abbiano determinato il trasferimento dello stesso dallo stabilimento penitenziario di Paola a quello di “Arghillà” di Reggio Calabria; se e come sia stata prestata l’assistenza sanitaria al detenuto durante la sua restrizione carceraria chiarendo cosa gli era stato diagnosticato ed a quali trattamenti terapeutici fosse sottoposto visto che, in pochissimo tempo, le sue condizioni si sono irrimediabilmente compromesse; quando, da chi e per quali ragioni il detenuto sia stato trasferito presso l’Ospedale Riuniti di Reggio Calabria specificando se il ricovero, in considerazione della gravità del quadro patologico, avrebbe potuto effettuarsi prima che le condizioni del signor Jerinò peggiorassero in modo fatale come è avvenuto; se siano noti i motivi per i quali sia stato negao al detenuto, da parte dell’Autorità Giudiziaria competente, di ottenere la concessione degli arresti domiciliari presso la propria abitazione e di quali elementi disponga il Governo circa la dinamica del decesso e le relative cause e se siano state ravvisate eventuali responsabilità del personale operante presso l’Amministrazione Penitenziaria. Inoltre, l’attenzione della Deputata democratica, si è focalizzata anche sulla struttura carceraria. Ed infatti, sono state chieste delucidazioni, su quali fossero le condizioni della Casa Circondariale “Arghillà” di Reggio Calabria all’epoca dei fatti (Dicembre 2014) facendo riferimento alla capienza regolamentare, a quanti detenuti vi fossero ristretti, quanti tra questi fossero tossicodipendenti e quanti affetti da gravi disturbi mentali o altri gravi patologie e se si fosse in grado di riuscire a garantire, in maniera sufficiente ed adeguata, non soltanto la sorveglianza dei detenuti ma anche l’assistenza sanitaria ed il sostegno educativo e psicologico nei loro confronti; se alla data odierna, si trovino ristretti in detto Istituto in custodia cautelare o in espiazione di pena detenuti con gravi problemi di salute e se risulti se siano state presentate dagli stessi alle Autorità Giudiziarie competenti istanze di concessione degli arresti domiciliari o di sospensione o differimento della esecuzione della pena ed, in caso affermativo, quali siano gli esiti delle stesse; se il predetto Istituto Penitenziario sia stato ispezionato dalla competente Azienda Sanitaria Provinciale ed, in caso affermativo, a quando risalgano le visite e cosa sia scritto nelle rispettive relazioni inoltrate ai Ministri interrogati, agli uffici regionali ed al Magistrato di Sorveglianza in merito allo stato igienico sanitario dell’istituto, all’adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive disposte dal servizio sanitario penitenziario ed alle condizioni igieniche e sanitarie dei detenuti ai sensi dell’articolo 11 commi 12 e 13 dell’Ordinamento penitenziario approvato con legge n. 354 del 1975 ed infine, se e con che frequenza il Magistrato di Sorveglianza competente abbia visitato, negli ultimi anni, i locali dove si trovano ristretti i detenuti ai sensi dell’articolo 75, comma 1, del regolamento di esecuzione penitenziaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000 e se abbia mai prospettato al Ministro della Giustizia eventuali problemi, disservizi o violazioni dei diritti dei detenuti nell’ambito della sua attività di vigilanza ai sensi dell’articolo 69 del citato Ordinamento Penitenziario.

Interrogazione a risposta in Commissione n. 5-04649

Emilio Quintieri