La pena dell’ergastolo, le riflessioni di un Giudice della Corte di Assise di Appello di Catanzaro


Grazie al Dott. Fabrizio Cosentino, Consigliere della Corte di Assise di Appello di Catanzaro, per tutto quel che oggi ha scritto nel suo elaborato “Origine e giustificazione della pena dell’ergastolo”, contro la pena dell’ergastolo e di quella accessoria dell’isolamento diurno, nonché sulle recenti riforme del legislatore ed in particolare sul divieto di giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena perpetua, per il quale sono stati già promossi diversi incidenti di costituzionalità, pendenti davanti al Giudice delle Leggi.

«Oggi la pena dell’ergastolo è ancora presente nell’ordinamento italiano, anzi, in qualche modo è stata rivalutata e rafforzata, con le ipotesi di c.d. ergastolo ostativo, nonostante alcuni ordinamenti, pur espressione di società meno evolute della nostra dal punto di vista economico, ne richiedano la disapplicazione (lo ricorda la vicenda del terrorista Battisti, estradato dal Brasile, con il patto che l’ergastolo venga commutato in anni trenta di reclusione). Contro l’ergastolo militano, anzitutto, le stesse ragioni fatte valere contro la pena di morte. Non è sanzione che abbia maggior efficacia deterrente, rispetto ad una condanna a trenta anni di reclusione. È una sanzione priva di umanità, perché preclude al reo ogni speranza di redenzione e lo condanna ad una sorta di damnatio memoriae.

È una sanzione contraria al principio costituzionale dell’emenda, perché non si prevede, a priori, un preciso programma riabilitativo, mentre le pene devono per necessità costituzionale – e già in partenza – tendere alla rieducazione del condannato. È sin troppo palese che non esiste una rieducazione fine a sé stessa, dovendo necessariamente conseguire all’avvenuta risocializzazione un risultato pratico. L’odierna totale chiusura di fronte alla c.d. “grande criminalità” è in linea teorica ingiustificata, nella misura in cui concede al reo di crimini organizzati la sola alternativa della collaborazione, concetto che non combacia necessariamente con quello di pentimento. È una sanzione contraria alla Convenzione sui diritti dell’uomo, perché in contrasto con l’art. 3 del trattato («nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o a trattamenti inumani o degradanti»).

Sebbene sia sempre possibile riparare il danno di eventuali – neanche tanto infrequenti – errori giudiziari, l’ergastolo segregativo rende particolarmente doloroso riparare la ferita, spesso ad una intera vita di reclusione, attraverso il mero risarcimento pecuniario. Vale in buona misura anche per l’ergastolo l’osservazione secondo cui l’esecuzione della pena, «est irrévocable et peut etre infligée à un innocent». Per queste ragioni, si può dire che la sanzione dell’ergastolo condivide con la pena di morte l’accusa di rappresentare una pena crudele, inumana, degradante e che viola il diritto alla vita.»

Quintieri (Radicali): Battisti ha diritto ad avere in cella la foto del figlio. Non esiste tale divieto


Leggo sulla stragrande maggior parte degli organi di informazione, locale e nazionale, che al detenuto Cesare Battisti, ergastolano sottoposto anche alla pena accessoria dell’isolamento diurno per 6 mesi, ristretto nella Casa di Reclusione di Oristano “Salvatore Soro”, sarebbe stato vietato dall’Amministrazione Penitenziaria di tenere con sé la foto del figlio Raul.

Tale notizia, insieme a tante altre diffuse in questi giorni, ha dell’incredibile poiché non esiste nessuna norma legislativa o regolamentare che impedisca al detenuto Battisti ed a qualsivoglia detenuto, anche in regime detentivo speciale ex Art. 41 bis O.P., di tenere con sé, nella propria camera di pernottamento, delle foto riproducenti luoghi e/o familiari, parenti ed amici. Pertanto, qualora dovesse corrispondere al vero un simile divieto, adottato dall’Amministrazione Penitenziaria, centrale o periferica, sarebbe illegittimo ed annullabile dal Magistrato di Sorveglianza di Cagliari, all’esito di reclamo giurisdizionale ex Art. 35 bis O.P.

Invero, il detenuto Battisti, alla stregua degli altri detenuti, ha il diritto di tenere all’interno della propria camera, la foto del figlio (e qualunque altra foto voglia), essendo espressamente consentito dal Regolamento di Esecuzione Penitenziaria (D.P.R. n. 230/2000). Infatti, a norma dell’Art. 10 comma 3, “E’ ammesso il possesso di oggetti di particolare valore morale o affettivo qualora non abbiano un consistente valore economico e non siano incompatibili con l’ordinato svolgimento della vita nell’Istituto.“.

Inoltre, la quasi totalità dei Regolamenti interni degli Istituti Penitenziari (quelli che ne sono dotati), ex Artt. 16 O.P. e 36 Reg. Es. O.P., prevedono che “Nelle camere di pernottamento, nello spazio di propria pertinenza, è consentita l’affissione di immagini, foto, scritti e disegni, purché non siano offensivi della morale, non siano pregiudizievoli per l’ordine, la disciplina o la sicurezza, non impediscano al personale di custodia di effettuare i controlli e siano realizzate in modo tale da non arrecare danno alcuno ai beni mobili ed immobili dell’Amministrazione.”

Solo per i detenuti sottoposti al regime detentivo speciale ex Art. 41 bis O.P. esiste qualche “restrizione” (peraltro assurda, in parte già disapplicata a seguito di reclami giurisdizionali) poiché “E’ consentito tenere nella propria camera immagini e simboli delle proprie confessioni religiose, nonché fotografie in numero non superiore a 30 e di dimensione non superiore a 20×30. Per ragioni connesse alla sicurezza interna, le fotografie dovranno essere appoggiate sul mobilio con modalità tali da non recare danno allo stesso. Fatto salvo che per una singola immagine o fotografia di un familiare, è vietata l’affissione alle pareti e su qualsivoglia superficie di immagini, fogli, fotografie e quant’altro possa essere ostativo allo svolgimento dei prescritti e necessari controlli da parte del personale penitenziario ovvero possa recare danno ai beni dell’Amministrazione. Ogni violazione sarà sanzionata in via disciplinare.”

Negli anni passati, la Corte Suprema di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in merito, a seguito di un reclamo proposto da un detenuto sottoposto al regime detentivo speciale ex Art. 41 bis nella Casa Circondariale di Viterbo, al quale la Direzione dell’Istituto aveva impedito di tenere,nella propria camera, una fotografia della madre deceduta, sol perché eccedente (18×15) le misure massime (10×15) stabilite dal Regolamento interno, ha stabilito che il “diritto soggettivo della persona reclusa, individuabile in quello alla cura delle relazioni affettive, da ritenersi esercitabile anche attraverso la conservazione di immagini riproducenti le persone care, specie se decedute. In simili casi, infatti, è da ritenersi che il diritto in questione comprenda quello alla conservazione dell’immagine che riproduce la persona defunta, sorta di diritto al “mantenimento della memoria” attraverso la visione dell’immagine medesima, aspetto che rientra nel mantenimento della dignità della persona. Non vi è dubbio, infatti, circa il riconoscimento e la tutela – anche nell’ambito delle leggi di Ordinamento Penitenziario, di simile posizione giuridica (diritto alla affettività nei limiti di compatibilità con la condizione), come proiezione essenziale dei diritti della persona, in quanto tale fruibile da parte del detenuto.” (Cass. Pen. Sez. I, n. 54117/2017 del 14/06/2017, dep. il 30/11/2017, Ric. Costa).

Ne consegue che, il detenuto Cesare Battisti, ha il pieno diritto – eventualmente reclamabile innanzi al Magistrato di Sorveglianza di Cagliari avente giurisdizione sull’Istituto Penitenziario di Oristano, di aver restituita la foto del figlio e di tenerla con sé, non essendoci nessuna disposizione legislativa o regolamentare, che lo proibisca. Eventuali limitazioni al godimento di tale diritto, imposte dall’Amministrazione Penitenziaria, possono essere disapplicate dal Magistrato di Sorveglianza perché in contrasto con quanto prescrive la Legge Penitenziaria e la Costituzione.

Rossano, Ergastolano vince battaglia contro il Carcere ed il Magistrato di Sorveglianza di Cosenza


Carcere di RossanoFinalmente, uno dei tanti abusi commessi nel Carcere di Rossano, in Provincia di Cosenza, grazie alla pervicace azione di denuncia di un ergastolano, è stato censurato. Nelle scorse settimane, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro (Onorati, Presidente, Cerra, Giud. Est.) ha, infatti, annullato i provvedimenti adottati dal Comandante di Reparto Facente Funzioni della Polizia Penitenziaria, poi ratificati dal Direttore dell’Istituto e infine confermati dal Magistrato di Sorveglianza di Cosenza Sergio Caliò. A darne notizia è l’esponente radicale calabrese Emilio Quintieri che unitamente all’Onorevole Enza Bruno Bossio, Deputato del Partito Democratico e membro della Commissione Bicamerale Antimafia, segue da tempo (anche) la situazione del penitenziario rossanese. Lo scorso mese di Agosto, Vincenzo Rucci, detenuto appartenente al Circuito dell’Alta Sicurezza (As3), precedentemente ristretto presso la Casa Circondariale di Catanzaro, giusta disposizione ministeriale, faceva ingresso nella Casa di Reclusione di Rossano. Essendo un ergastolano ostativo con fine pena “mai” e dovendo espiare la sanzione penale dell’isolamento diurno ancora per un anno, su disposizione del Comandante Facente Funzioni della Polizia Penitenziaria veniva allocato nel Reparto di Isolamento poiché a causa del sovraffollamento non vi era la possibilità di allocare lo stesso, da solo, in alcuna camera detentiva poichè tutte occupate da altri ergastolani e da detenuti con problematiche di carattere psichiatrico. Per tale motivo il sottufficiale della Polizia Penitenziaria chiedeva al Direttore di ratificare il provvedimento adottato in via d’urgenza e di intercedere con l’Autorità Giudiziaria affinchè la pena accessoria dell’isolamento diurno venisse temporaneamente sospesa in attesa che in quella Casa di Reclusione vi fossero le condizioni idonee per garantire al detenuto la continuazione dell’esecuzione della sanzione penale.

Il Direttore, previa ratifica e condivisione del provvedimento adottato, chiedeva ed otteneva dal Magistrato di Sorveglianza di Cosenza, con Decreto n. 3121/2014 del 13/08/2014, la sospensione dell’isolamento diurno per la restante parre di sanzione non ancora eseguita e, comunque, fino alla decisione definitiva del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro a cui venivano trasmessi gli atti. Il Magistrato di Sorveglianza accoglieva la richiesta del Direttore in virtù di quanto disposto dall’Art. 684 comma 2 del Codice di Procedura Penale.

Il detenuto Rucci, immediatamente, proponeva reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, denunciando la irritualità ed illegalità del provvedimento adottato dal Magistrato di Sorveglianza su richiesta del Direttore del Carcere in quanto la norma invocata non aveva nulla a che vedere con l’isolamento diurno ma riguardava tutt’altro per cui era inammissibile. Chiedeva, quindi, di annullare il provvedimento impugnato ripristinando immediatamente l’isolamento diurno considerando tutto il periodo trascorso come sanzione penale espiata. Il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, all’esito di una Camera di Consiglio, con Ordinanza nr. 1150/2014 del 02/10/2014, accoglieva il reclamo proposto dal detenuto Vincenzo Rucci, poiché non ricorrevano i presupposti per la sospensione dell’isolamento diurno e, pertanto, revocava con efficacia ex tunc il provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Cosenza in data 13/08/2014 ritenendo come sanzione espiata il periodo trascorso durante la sospensione illegale.

L’isolamento diurno è una vera e propria sanzione penale e non una modalità di esecuzione della pena detentiva. Non essendo, quindi, una modalità di vita o di disciplina carceraria, ma una risposta sanzionatoria per i delitti concorrenti con qello punito con l’ergastolo, il Magistrato di Sorveglianza non può disporre modalità esecutive tali da renderlo privo di contenuto effettivo. Nella fattispecie sia il Direttore del Carcere che il Magistrato di Sorveglianza – dichiara l’esponente radicale Emilio Quintieri – hanno travalicato le loro competenze occupandosi di una modalità esecutiva dell’isolamento diurno che non gli competeva. Anche in presenza di gravi ragioni ostative, ivi compreso il sovraffollamento, l’Amministrazione Penitenziaria è tenuta a dare obbligatoriamente attuazione all’esecuzione delle sanzioni penali legalmente disposte dall’Autorità Giudiziaria non essendo prevista dall’Ordinamento alcuna discrezionalità al riguardo.