Fiandaca: la riforma Bonafede cancella la prescrizione, un istituto giuridico di grande civiltà


Perché la riforma Bonafede cancella un istituto di grande civiltà. Rischio pastrocchio con i “correttivi” del Pd. Specie nell’ottica di un anziano professore di diritto penale, l’attuale conflitto politico sulla prescrizione appare sorprendente e al tempo stesso molto preoccupante.

Siamo arrivati al punto, nel nostro paese, di rischiare di stravolgere un istituto giuridico di grande civiltà perché il movimento pentastellato, in nome di presunte sue ragioni identitarie, pretende di imporne una riforma ispirata a un punitivismo smodato?

Oltretutto, questa ossessione punitiva appare politicamente opportunistica in quanto strumentalizza, per lucrare consensi elettorali, pulsioni emotive di punizione alimentate da sentimenti collettivi di paura, rabbia, frustrazione, indignazione, invidia sociale, rancore, risentimento e rivalsa diffusi in periodi di crisi e insicurezza come quello in cui viviamo.

Che l’idea grillina di bloccare in via definitiva la prescrizione dopo la sentenza di primo grado nasca, in fondo, da un avallo politico del bisogno emotivo di rendere imprescrittibile ogni illecito penale – come a volere “eternare” la riprovevolezza e la castigabilità degli autori di reato additati quali nemici del popolo – è una ipotesi esplicativa tutt’altro che azzardata o peregrina.

Come studi di filosofia e psicologia della punizione da tempo mettono in evidenza, infatti, il diritto penale e la punizione coinvolgono (anche a livello inconscio) meccanismi psichici profondi, canalizzando in forma istituzionalizzata tendenze aggressivo-ritorsive insite negli atteggiamenti punitivi declinati in chiave prevalentemente retributiva.

Se così è, fa benissimo ora il Pd a cercare di porre argine al fanatismo repressivo dei Cinque stelle. Ma, stando alle cronache giornalistiche di questi giorni, le linee ispiratrici della proposta dem non risultano ancora chiare. E incombe per di più il rischio che, nel tentativo di trovare una soluzione di compromesso col mantenimento del blocco della prescrizione così come voluto da Bonafede, ne esca fuori alla fine un complessivo pastrocchio.

Affrontare in un articolo di giornale complicate questioni tecnico-giuridiche non è, certo, possibile. Anche limitandosi all’essenziale, non si può peraltro prescindere da una premessa e da qualche rilievo di massima. Cominciando dalla premessa, va ricordato che l’istituto della prescrizione deve la sua genesi alla presa d’atto che la repressione dei reati non può costituire un obiettivo prioritario a ogni costo.

Piuttosto, sono in gioco rilevanti interessi ed esigenze concorrenti, che vengono appunto in rilievo per effetto del decorrere del tempo rispetto al reato commesso, e che vanno perciò bilanciati con l’interesse a punire. Beninteso, si tratta di preoccupazioni concorrenti che si collocano a monte del problema dell’efficiente funzionamento della macchina giudiziaria e dei tempi del processo, che occorrerebbe accorciare perché spesso in Italia troppo lunghi.

Anche se il dibattito corrente si concentra soprattutto sulle lungaggini del processo, non bisognerebbe infatti trascurare che le ragioni “classiche” della prescrizione hanno in primo luogo a che fare col diritto penale sostanziale e con gli stessi fini della pena, come ha sinora più volte riconosciuto pure la Corte costituzionale.

Il punto essenziale è questo: a misura che aumenta la distanza temporale tra il reato commesso e il momento in cui interviene la condanna, decresce la necessità pratica di punire dal duplice punto di vista della prevenzione generale e della prevenzione speciale. Ciò sia perché col passare degli anni sfuma l’allarme sociale, e viene meno il pericolo che altri siano per suggestione imitativa indotti a compiere delitti simili; sia perché col trascorrere del tempo il reo può essere diventato un’altra persona, può essersi spontaneamente ravveduto, per cui non avrebbe più senso e scopo applicargli una pena in chiave rieducativa. Si aggiunga inoltre, da un punto di vista probatorio, che quanto più un caso è lontano nel tempo, tanto più difficile ne risulta la prova nell’ambito del processo.

Questi fondamenti classici della prescrizione sono divenuti, ormai, obsoleti a causa di un riemergente retribuzionismo intransigente e rabbioso, per cui la maggioranza dei cittadini oggi esige che tutti i reati (dai più gravi ai più lievi) vengano perseguiti e sanzionati “senza se e senza ma”?

Certo è che i suddetti fondamenti stanno alla base anche del modello di disciplina della prescrizione così come previsto in origine nel nostro codice penale, e come poi riveduto (in maniera, peraltro, non poco discutibile) con la riforma Cirielli del 2005. Si tratta, invero, di un modello che riflette esigenze repressive modulate sulla differente gravità dei reati, per cui i termini prescrizionali dipendono dalle soglie di pena legislativamente riferite alle diverse figure criminose. (E va esplicitato che esso non viene abrogato dalla riforma Bonafede, che piuttosto vi si sovrappone dall’esterno con effetti – come vedremo tra poco – distorsivi).

È vero che, in anni più recenti, sono andate affiorando preoccupazioni ancorate soprattutto al principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), con un tendenziale spostamento dell’attenzione riformatrice sul terreno processuale. Privilegiato soprattutto dai processualisti e dal mondo della prassi giudiziaria, questo tipo di approccio ha ispirato la riforma Orlando del 2017 nella parte in cui questa ha previsto tempi massimi di sospensione della prescrizione in rapporto a distinte fasi processuali (nella misura di tre anni complessivi nel periodo intercorrente tra la sentenza di primo grado e quelle dei due gradi successivi).

La riforma Bonafede approvata quest’anno, che ha invece stabilito il blocco definitivo della prescrizione dopo la sentenza di primo grado e che è destinata a entrare il vigore il 1° gennaio 2020 (quindi tra meno di un mese), è stata in realtà concepita così affrettatamente, da non lasciare tempo sufficiente per verificare i concreti effetti della ancora recente riforma Orlando. Questo non è certo un modo di legiferare razionale e responsabile. Ma l’obiezione principale è di merito più che di metodo, e fa leva sulle implicazioni gravemente distorsive del sistema penale che la concreta entrata in vigore del blocco recherebbe con sé.

Come si è infatti già rilevato in sede specialistica (alludo, in particolare, ad acuti commenti critici di Domenico Pulitanò), la eguale imprescrittibilità di reati eterogenei rispetto ai quali l’art. 157 del codice penale (destinato comunque a restare invariato) continuerebbe in linea di principio a prevedere, in ragione del corrispondente livello di gravità, tempi di prescrizione differenziati, porrebbe serissimi problemi di compatibilità costituzionale: innanzitutto, col principio di eguaglianza-ragionevolezza; e, in secondo luogo, col principio di rieducazione nelle ipotesi di condanne a parecchi anni di distanza dal reato commesso (problemi di compatibilità che sfocerebbero in ricorsi alla Corte costituzionale nei casi concreti di sentenze divenute, appunto, definitive dopo la scadenza del termine di prescrizione previsto in astratto dal diritto penale sostanziale).

Bene dunque hanno fatto le Camere penali a lanciare un allarmato appello pubblico del seguente tenore: “Il penale perpetuo, che si appresta ad entrare in vigore, appiattisce indiscriminatamente la misura del tempo dell’oblio, uniformando dopo il primo grado tanto i delitti più gravi, quanto le più bagatellari delle contravvenzioni”.

Le proposte correttive del Pd si preoccupano di rimediare in qualche modo alla irrazionalità costituzionalmente sindacabile di un tale indiscriminato appiattimento? Si legge sulla stampa che i dem intenderebbero conciliare il blocco della prescrizione voluto da Bonafede con nuove soluzioni normative finalizzate ad accorciare i tempi del processo. Ma in quali forme si pensa di potere tecnicamente tradurre questo compromesso?

Può essere ragionevole perseguire compromessi funzionali alla tenuta di questo traballante governo. Ma, se il contrasto sulla prescrizione non giustifica forse una crisi governativa, è pur vero che la complessità e la rilevanza anche costituzionale del tema non vanno sottovalutate. Il modo di affrontarlo incide infatti in ogni caso, e in misura assai rilevante, sulle libertà, i diritti e financo le prospettive esistenziali dei cittadini in carne e ossa.

Giovanni Fiandaca – Professore di Diritto Penale presso l’Università di Palermo

Il Foglio, 12 dicembre 2019

Complimenti al Prof. Mario Caterini, Direttore del Centro di Ricerca Ispa dell’Unical


Complimenti all’amico Prof. Avv. Mario Caterini per il nuovo incarico di Direttore del Centro di Ricerca Interdipartimentale e Presidente del Consiglio Scientifico dell’Istituto di Studi Penalistici “Alimena” (Ispa) dell’Università della Calabria.

La denominazione del Centro marca l’esigenza di coinvolgere nella ricerca tutti gli ambiti culturali e scientifici che gravitano intorno alla pena e più in generale alla opportunità del punire. Non solo, dunque, i profili del diritto ma anche quelli criminologici, pedagogici, filosofici, storici, psicologici, politici e sociologici, onde capire sino a dove possa spingersi la necessità del punire se non supportata da un’adeguata opera “pedagogica” di prevenzione.

Tra gli obiettivi del Centro, rientra anche quello di rendere fruibile agli studiosi l’imponente patrimonio librario della biblioteca dei giuristi Francesco (1836-1902), Bernardino (1861-1915) e Francesco (1898-1949) Alimena, insigni scienziati del diritto penale e della criminologia.

Emilio Enzo Quintieri

già Consigliere Nazionale di Radicali Italiani

Prof. Palazzo (UniFirenze): Imporre agli ergastolani di collaborare è da Stato di Polizia, non da Stato di Diritto


Ancor prima di quella collegata alla rieducazione vi è più prosaicamente l’anima utilitaristica di spingere il condannato a rendere più agevole e penetrante il compito investigativo delle autorità.

L’ergastolo ostativo, originariamente previsto per alcuni reati associativi molto gravi, è stato esteso successivamente, mediante una serie di aggiunzioni, a reati che possono non avere niente a che fare con le organizzazioni criminali.

Il punto centrale della sua disciplina (che gli è valsa la qualificazione di “ostativo”) è noto: salve le ipotesi di collaborazione impossibile (perché il condannato niente sa) o irrilevante (perché l’autorità già sa tutto), l’accesso agli istituti di progressiva risocializzazione presuppone che il condannato “collabori” – magari a distanza di anni dal fatto – con l’autorità rivelando ciò che sa, segnatamente in ordine alla partecipazione di eventuali correi.

Solitamente si pensa che il requisito della collaborazione sia giustificato in ragione del fatto che senza di essa sarebbe impensabile la dissociazione del reo dall’originario ambiente criminoso e dunque impossibile un giudizio diagnostico/prognostico di cessata pericolosità. In sostanza, si collega funzionalmente la collaborazione a quella finalità rieducativa che non mancherebbe neppure nell’ergastolo in quanto, appunto, suscettibile di aperture progressive alla libertà.

A ben vedere le cose, però, il fondamento giustificativo della collaborazione come chiave di accesso ai “benefici” ha una doppia anima. Forse ancor prima di quella collegata alla rieducazione vi è più prosaicamente l’anima utilitaristica di spingere così il condannato – specie se intraneo ad organizzazioni criminose – a rendere più agevole e penetrante il compito investigativo delle autorità. Se si assume chiara consapevolezza di questa doppia anima dell’ostatività, ne discendono rilevanti conseguenze in punto di costituzionalità della preclusione. Fino a che quelle due anime vanno d’accordo, nel senso che la mancata collaborazione esprime nel caso concreto la persistenza della pericolosità ostacolando nello stesso tempo l’esauriente accertamento processuale, nulla quaestio (legitimitatis), essendo giustificata la perpetuità della pena sulla base dell’ormai consolidata giurisprudenza costituzionale e Cedu in materia di ergastolo.

Ma quando le due anime si dividono perché la mancata collaborazione non esprime la persistenza della pericolosità, essendo ad esempio motivata dalla volontà di non esporre sé o i propri congiunti a vendette o ritorsioni o essendo ispirata a ragioni morali di non nuocere ad altri, avendo però il condannato percorso positivamente il suo itinerario rieducativo, allora le cose cambiano radicalmente. È chiaro, infatti, che in tali ipotesi l’ostatività non può che fondarsi sull’esclusiva anima dell’agevolazione dell’accertamento processuale.

È come dire: tu puoi collaborare ma non lo fai, e allora non m’interessa se hai già raggiunto il risultato risocializzativo che sarebbe sufficiente ad uscire dal carcere e a rompere la perpetuità della pena. Ciò significa, in breve, che l’anima “processuale” dell’ostatività prevale su quella “rieducativa”. Ma questo bilanciamento è palesemente contrario alla Costituzione: mentre, infatti, la rieducazione è un valore espresso in Costituzione e dalla Corte costituzionale affermato in termini sempre più perentori e ricollegato dalla Corte di Strasburgo addirittura alla stessa dignità umana, l’agevolazione processuale coatta non solo non trova riconoscimento in Costituzione ma un suo sistematico uso quale strumento ormai pressoché ordinario per l’accertamento dei reati dovrebbe suscitare serissime perplessità. In fondo, si profilerebbe la trasformazione dello Stato di diritto in uno Stato di polizia, quasi esonerando l’autorità dal suo compito d’accertamento per trasferirlo coattivamente sui cittadini.

Questo è lo sfondo inquietante su cui si pone la quaestio legitimitatis dell’ergastolo ostativo. Ma non c’è nemmeno bisogno che la Corte costituzionale s’impegni expressis verbis su tale piano. Infatti, anche accreditando l’ostatività di un’anima (nobile) in funzione esclusivamente rieducativa, la preclusione si rivela chiaramente affetta da un’intrinseca irrazionalità.

Che senso ha precludere i benefici a chi rifiuta di collaborare per ragioni che non solo non siano incompatibili con la cessazione della pericolosità, ma che – tutto al contrario – possono addirittura essere espressione e conferma dell’avvenuto processo di risocializzazione? Sembra poi addirittura superfluo precisare che l’abolizione della presunzione assoluta non significherebbe rimettere tout court in libertà schiere di pericolosi mafiosi o incalliti delinquenti: è chiaro che l’ammissione ai benefici presuppone pur sempre un accertamento in concreto da parte del giudice di sorveglianza dell’assenza di pericolosità, costituendo indubbiamente la mancata collaborazione un importante indicatore negativo, ma niente di più e niente di meno di un indicatore. Se poi non ci si fidasse dei giudici, allora sarebbe un altro discorso: alla fine del quale, però, si staglierebbe nuovamente l’ombra dello Stato di polizia.

Francesco Palazzo, Emerito di Diritto Penale Università degli Studi di Firenze

Il Sole 24 Ore, 16 ottobre 2019

Prof. Pelissero (UniTorino): “si condanni alla galera e si butti via la chiave” non è compatibile con i principi fissati dalla Costituzione


Non è facile comprendere le dinamiche che sorreggono il diritto penale, specie quando si tratta di fatti lesivi di diritti fondamentali delle persone e dell’intera comunità associata; soprattutto, non è facile trasmettere le ragioni che stanno alla base di decisioni che appaiono, a prima vista, un’inaccettabile concessione in favore di chi ha commesso un reato, specie se efferato. Il fatto è che siamo tendenzialmente propensi ad identificarci con chi è vittima del reato e mai con chi ne è l’autore (salvo che l’autore sia colui che si difende da un’aggressione ingiusta, ed allora il discorso cambia completamente).

Il caso Viola deciso nel giugno di quest’anno dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, con sentenza divenuta definitiva, riguarda un condannato alla pena dell’ergastolo per reati gravi connessi alla criminalità organizzata; la vicenda giudiziaria ed il suo epilogo rappresentano un esempio emblematico della complessità delle questioni sottese alla pronuncia. È necessario provare a semplificare, senza banalizzare, il ragionamento seguito dai giudici di Strasburgo che hanno condannato l’Italia per violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti in relazione ad una specifica disciplina in tema di ergastolo.

L’ergastolo per essere compatibile con i principi costituzionali deve sempre assicurare al condannato effettive possibilità di interruzione della detenzione: la logica semplificatoria “si condanni alla galera e si butti via la chiave” non è compatibile con i principi fissati dalla Costituzione (le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, art. 27 comma 3) e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (divieti di trattamenti inumani e degradanti, art. 3): ogni detenuto ha diritto al riesame della sua personalità in corso di detenzione, perché ogni personalità non è statica, ma è destinata a mutare nel tempo in ragione delle esperienze vissute, tanto più dopo anni di vita in carcere.

Una volta che l’autorità giudiziaria abbia accertato le condizioni per ritenere il detenuto rieducato e privo di collegamenti con la criminalità organizzata, il mantenimento in carcere non avrebbe altro significato che quello di barbara ed inefficace vessazione. Per questa ragione anche l’ergastolano può accedere alle misure alternative alla detenzione e alla liberazione condizionale, sebbene con limitazioni temporali ben più gravose di quelle riservate agli altri detenuti.

Se non che la recrudescenza della criminalità organizzata all’inizio degli anni Novanta del secolo scorso, ha indotto il legislatore a condizionare, per i condannati a reati connessi a tale forma di criminalità, l’accesso ai benefici penitenziari alla collaborazione con l’autorità giudiziaria. La collaborazione è divenuta, dunque, condizione necessaria per vedere effettivamente interrotta la pena detentiva e inevitabilmente per i condannati alla pena dell’ergastolo la mancanza di collaborazione con l’autorità giudiziaria rende l’ergastolo pena destinata a non finire effettivamente mai (c.d. ergastolo ostativo).

Nella sentenza Viola contro Italia la Corte europea dei diritti dell’uomo rompe l’equazione “rieducazione-collaborazione”: vi possono essere, infatti, casi nei quali la collaborazione c’è, ma manca la rieducazione, perché il detenuto si decide a chiamate di correità semplicemente per beneficiare del premio della collaborazione; oppure vi possono essere situazioni – e sono le più – nelle quali la mancata collaborazione dipende dalla volontà di non voler far ricadere sui propri famigliari gli effetti di faide incrociate o di non voler coinvolgere altri nelle vicende giudiziarie. La Corte lacera il velo ipocrita di una rieducazione necessariamente condizionata alla collaborazione: la preclusione nell’accesso ai benefici penitenziari si traduce in un trattamento inumano e degradante.

Alla luce di questa pronuncia, credo che la Corte Costituzionale non possa che accogliere la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Cassazione in relazione all’impossibilità di accedere ai permessi premio per i condannati all’ergastolo per reati aggravati dal metodo o dalla finalità mafiosa. D’altra parte è la stessa sentenza Viola a richiamare nelle sue argomentazioni i più recenti orientamenti della Corte Costituzionale che hanno ribadito la costante centralità della funzione rieducativa della pena in fase esecutiva, con accenti molto critici sulla disciplina delle preclusioni nell’accesso ai benefici penitenziari.

Si tratta, sia chiaro, di una questione che non investe complessivamente la disciplina dell’ergastolo ostativo, perché interessa solo la concessione dei permessi premio (il vero banco di prova sarebbe l’accesso alla liberazione condizionale, l’unico istituto che consente all’ergastolano di uscire definitivamente dal carcere). Non di meno l’attesa pronuncia della Corte Costituzionale costituirà un banco di prova sulla tenuta dell’intera disciplina dell’ergastolo ostativo: quale senso, infatti, avrebbe ammettere gli ergastolani ai permessi premio, se fosse poi loro precluso l’accesso a misure che garantiscono più ampi spazi di libertà?

Sarà poi responsabilità del legislatore affrontare la revisione della disciplina dell’ergastolo ostativo, senza che ciò implichi l’abolizione della pena dell’ergastolo o l’apertura delle porte del carcere per tutti gli ergastolani (questo sì sarebbe un messaggio distorto, perché la sentenza della Corte europea non ha questo effetto). Ci sono ampi margini per formulare una nuova disciplina che assicuri il rispetto della dignità del detenuto, senza che questo implichi il mancato rispetto per le vittime dei reati ed il sacrificio delle esigenze di prevenzione della criminalità. La pena non può solo guardare al passato (il fatto commesso), ma deve guardare al futuro, sempre.

Marco PelisseroProfessore di Diritto Penale Università di Torino

Il Sole 24 Ore, 21 ottobre 2019

Prof.ssa Pecorella (UniBicocca): il regime ostativo non risponde ad esigenze di difesa sociale


Il condannato alla pena dell’ergastolo non può mai essere privato di una prospettiva concreta ed effettiva di liberazione. La questione dell’ergastolo ostativo pone la Corte Costituzionale di fronte a un bivio, dovendo scegliere se andare alla ricerca di possibili giustificazioni sul piano teorico della presunzione assoluta di non rieducabilità di chi non collabora con la giustizia oppure valutare quella presunzione alla luce dell’esperienza concreta maturata nei ventisette anni trascorsi dalla sua introduzione.

La Corte Europea, con la sua recente sentenza nel caso Viola, ha ritenuto la disciplina italiana contraria all’art. 3 Cedu perché impedisce al detenuto di vedere riconosciuti i progressi compiuti nel suo percorso rieducativo, fino a quando non collabora con la giustizia. Smentendo quella presunzione in senso contrario, si prende atto del fatto che la mancata collaborazione non ha impedito che un percorso rieducativo sia stato intrapreso dal detenuto e si esige, anzi, che i risultati di quel percorso siano valutabili dal giudice in vista della possibile e graduale uscita dal carcere. Perché il condannato alla pena dell’ergastolo non può mai essere privato di una prospettiva concreta ed effettiva di liberazione.

D’altra parte, abbiamo davanti agli occhi casi di ergastolani ostativi che, senza aver collaborato con l’autorità giudiziaria, hanno potuto ottenere dei benefici penitenziari o delle misure alternative alla detenzione, avendo partecipato attivamente al programma rieducativo durante i lunghi anni trascorsi in carcere. Sono gli ergastolani usciti dal regime ostativo attraverso il riconoscimento della inesigibilità della loro collaborazione, perché tutto è stato ormai chiarito o niente sono in grado di ulteriormente chiarire.

Come è potuto accadere? Nell’unico modo che l’ordinamento penitenziario contempla sulla base:

a) di una relazione positiva dell’equipe penitenziaria che, avendo più di chiunque altro osservato l’evoluzione del condannato durante la detenzione, ha ritenuto da lui compiuta quella “presa di distanza dal suo passato criminale” necessaria, ma anche sufficiente, per poter intraprendere un graduale percorso di ritorno alla libertà; nonché

b) sulla successiva pronuncia del giudice che quella relazione ha ritenuto di poter condividere, concedendo il beneficio penitenziario richiesto.

Perché negare questo stesso percorso, lungo e faticoso, ma ricco di speranza agli ergastolani che non collaborano, pur essendo ritenuti astrattamente in grado di farlo? Si dice che serve la loro collaborazione, sia pure a distanza di tanto tempo dai fatti. Se anche questa fosse la ragione, e se anche questa ragione fosse ritenuta sufficiente a giustificare il sacrificio della funzione rieducativa della pena nei confronti di questi soggetti, dovremmo arrenderci all’evidenza dei fatti: chi non ha collaborato nella fase processuale, ricavandone sensibili benefici in termini di pena, non decide di collaborare una volta che è stato condannato, se non sono cambiate o venute meno le ragioni, qualunque esse fossero, che gli hanno impedito di farlo nel momento più vantaggioso.

E se è vero che la preoccupazione per l’incolumità dei propri familiari è la ragione principale che inibisce la scelta di collaborare, difficile è immaginare che quella preoccupazione svanisca dalla mente del condannato proprio mentre si trova in carcere, lontano da tutto e da tutti e con il solo conforto dei suoi familiari. Una condizione, si noti, che l’ergastolano ostativo condivide con le persone condannate a pena temporanea e parimenti eseguite in regime ostativo: anche ad esse è precluso, se non collaborano con la giustizia, il normale percorso rieducativo e quindi un’effettiva chance di reinserimento una volta uscite dal carcere. Perché loro, a differenza degli ergastolani, riacquistano necessariamente la libertà, una volta terminata l’esecuzione della pena. E allora, possiamo davvero continuare a credere che il regime ostativo previsto dalla legge risponda a esigenze di difesa sociale?

Claudia Pecorella Professore di Diritto Penale Università di Milano Bicocca

Il Sole 24 Ore, 21 ottobre 2019

Quale senso ha l’ergastolo ? Lectio Magistralis del Prof. Sergio Moccia nel Carcere di Rossano


Quale senso ha l’ergastolo ? Se ne discuterà giovedì 16 maggio 2019 dalle ore 10,00 in poi presso il Teatro della Casa di Reclusione di Rossano. La Lectio Magistralis del Prof. Sergio Moccia, Emerito di Diritto Penale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, è stata organizzata dal Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche (Discag) unitamente al Dipartimento di Culture, Educazione e Società (Dices) dell’Università della Calabria (Unical), in collaborazione con il Polo Universitario Penitenziario (Pup), la Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari (Cnupp) e la Direzione della Casa di Reclusione di Rossano.

Alla Lectio Magistralis del Prof. Moccia, porteranno i saluti il Prof. Pietro Fantozzi, Delegato del Rettore Polo Universitario Penitenziario dell’Unical, la Dott.ssa Maria Luisa Mendicino, Direttore in missione della Casa di Reclusione di Rossano e la Dott.ssa Antonietta Dodaro, Magistrato di Sorveglianza di Cosenza. I lavori, che saranno introdotti e coordinati dal Prof. Mario Caterini, Docente di Diritto Penale Unical. vedranno la partecipazione e l’intervento della Prof.ssa Franca Garreffa, Aggregato di Sociologia Giuridica dell’Unical, della Prof.ssa Rossella Marzullo, Aggregato di Pedagogia Generale dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (Unirc), del Prof. Sabato Romano, Aggregato di Diritto Penale dell’Unical e del Prof. Giuseppe Spadafora, Ordinario di Pedagogia Speciale Unical.

E’ prevista, altresì, la partecipazione dei detenuti ristretti nella Casa di Reclusione di Rossano e degli Studenti di Giurisprudenza del Corso di Diritto Penale 1 dell’Università della Calabria. Gli altri interessati a partecipare, al fine di poter ottenere l’autorizzazione all’accesso nell’Istituto Penitenziario, da parte dell’Ufficio di Sorveglianza di Cosenza, debbono accreditarsi, entro e non oltre il 28 aprile 2019, inviando una mail alla Referente Unical Annarita Apolito : annarita.apolito@unical.it.

Locandina Lectio Magistralis CR Rossano del 16/05/2019  (clicca per scaricare)

Visita di Radicali e Unical al Carcere di Rossano: presenti 212 detenuti, 13 per terrorismo internazionale


Nei giorni scorsi si sono concluse le visite programmate dai Radicali Italiani agli Istituti Penitenziari della Provincia di Cosenza, alle quali hanno preso parte gli Studenti di Giurisprudenza dell’Università della Calabria che seguono il corso di Diritto Penale tenuto dal Prof. Mario Caterini, anch’esso presente all’iniziativa.

Dopo aver visitato le Case Circondariali di Castrovillari, Cosenza e Paola, la Delegazione visitante, guidata dagli esponenti radicali Emilio Enzo Quintieri e Valentina Anna Moretti, autorizzata dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, ha fatto visita alla Casa di Reclusione di Rossano, diretta dal Dirigente Giuseppe Carrà, ove è stata accolta dal Comandante di Reparto F.F. della Polizia Penitenziaria, Ispettore Capo Pierangelo Bennardo, dal Responsabile dell’Ufficio Matricola Sovrintendente Damiano Cadicamo e dal Capo dell’Area Giuridico Pedagogica Rita Giglio.

Nell’Istituto di Rossano, al momento della visita, erano presenti 212 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 206 posti (6 in esubero). La maggior parte dei detenuti (121) appartiene al Circuito Penitenziario dell’Alta Sicurezza (118 As3 Criminalità Organizzata e 13 As2 Terrorismo Internazionale di matrice islamica) mentre gli altri (80) appartengono al Circuito della Media Sicurezza. Gli stranieri presenti sono 53 dei quali 19 Alta Sicurezza (6 As3 e 13 As2) e 34 Media Sicurezza. Per quanto concerne le posizioni giuridiche della popolazione detenuta, essendo Rossano una Casa di Reclusione, ospita prevalentemente condannati a pene superiori ai 5 anni: 6 sono i giudicabili, tutti As2; 2 gli appellanti, 1 As2 e 1 Media Sicurezza; 4 i ricorrenti, 3 As2 e 1 Media Sicurezza e 199 i definitivi, 118 As3, 3 As2 e 78 Media Sicurezza. Tra i definitivi vi sono 27 ergastolani, 24 dei quali ostativi. Vi è anche un detenuto ammesso alla semilibertà e altri 4 sono quelli che lavorano all’esterno secondo quanto previsto dall’Art. 21 della Legge Penitenziaria. 84 sono i detenuti che lavorano nell’Istituto alle dipendenze dell’Amministrazione Penitenziaria.

Per quanto concerne le ulteriori “caratteristiche” delle persone detenute, è stata rilevata la presenza di 25 tossicodipendenti, 12 Alta Sicurezza e 13 Media Sicurezza, 1 dei quali in terapia metadonica, di 1 sieropositivo ed 80 con patologie psichiatriche. Non vi sono, invece, detenuti con disabilità motorie.

Relativamente agli “eventi critici” sino ad ora non si registrano suicidi, decessi per cause naturali, atti di autolesionismo o tentati suicidi, eccetto 3 aggressioni al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria, per futili motivi, verificatisi di recente ad opera di S.C., 35 anni, originario di Taranto, detenuto con problemi di tossicodipendenza, giunto nell’Istituto nei giorni precedenti e con fine pena fissato al 12 agosto prossimo. Per questi motivi, al momento della visita, il detenuto si trovava in isolamento, in via cautelare, in attesa della decisione del Consiglio di Disciplina.

La Delegazione, accompagnata dal personale dell’Amministrazione Penitenziaria, ha visitato tutto l’Istituto non rilevando particolari problematiche, se non quelle già note quali la carenza di personale del Corpo di Polizia Penitenziaria e l’assenza da un po’ di tempo del Funzionario Comandante di Reparto, la difficile ricezione dei canali televisivi nelle camere dei detenuti, l’inadeguatezza del campo sportivo ed il mancato inizio dei lavori di rifacimento dello stesso e la mancata attuazione della custodia aperta, c.d. “sorveglianza dinamica”, per entrambi i Circuiti Penitenziari. Le criticità rilevate saranno segnalate dai Radicali Italiani ai vertici apicali del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, alla Magistratura di Sorveglianza competente ed al Garante Nazionale dei Diritti dei Detenuti presso il Ministero della Giustizia.

Paola, Radicali e Studenti Unical visitano l’Istituto Penitenziario. Martedì visita al Carcere di Rossano


Questa mattina una Delegazione composta da Radicali Italiani e Studenti del Corso di Diritto Penale dell’Università della Calabria, ha fatto visita alla Casa Circondariale di Paola.

La Delegazione, che è stata autorizzata dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, è stata ricevuta dal Direttore dell’Istituto Caterina Arrotta, dal Comandante di Reparto della Polizia Penitenziaria, Commissario Maria Molinaro e dagli Ispettori Capo Attilio Lo Bianco ed Ercole Vanzillotta, sottufficiali in forza al Reparto di Paola.

Per i Radicali Italiani c’erano Emilio Enzo Quintieri e Valentina Anna Moretti mentre gli Studenti dell’Unical erano accompagnati dal Prof. Mario Caterini, Docente di Diritto Penale, che ha fortemente voluto far conoscere la realtà carceraria degli Istituti esistenti nella Provincia di Cosenza.

Nel Carcere di Paola, al momento della visita, erano presenti 196 detenuti, 91 dei quali stranieri, a fronte di una capienza di 182 posti (14 in esubero), con le seguenti posizioni giuridiche: 15 giudicabili, 16 appellanti, 17 ricorrenti e 148 definitivi di cui 5 ergastolani. 2 detenuti si trovavano in permesso premio ex Art. 30 ter O.P. concesso dal Magistrato di Sorveglianza Paola Lucente ed 1 detenuto lavora in Art. 21 O.P. 82 sono le persone detenute alle dipendenze dell’Amministrazione Penitenziaria, un numero abbastanza elevato rispetto alle altre Carceri calabresi.

Tra la popolazione ristretta vi sono 24 tossicodipendenti, di cui 5 in terapia metadonica, 40 con patologie psichiatriche e 1 con disabilità motorie. Nel corso del 2017 si sono verificati 2 tentati suicidi, 5 atti di autolesionismo e 3 aggressioni nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria.

La Delegazione ha visitato tutto lo stabilimento penitenziario, dagli Uffici, ai locali in comune, alle sale colloquio, agli spazi esterni, alle camere di pernottamento, intrattenendo anche colloqui diretti con i detenuti e gli Operatori per rendersi conto delle condizioni di vita detentiva e chiedere notizie sulla conduzione e gestione dell’Istituto. Sono stati visitati tutti e 5 i Reparti detentivi (2 Sezioni Circondariali e 3 Sezioni di Reclusione) nonché il Padiglione a custodia attenuata, separato dal resto dell’Istituto, in cui sono presenti 34 detenuti rispetto ad una capienza di 48 posti, con un trattamento differenziato rispetto al resto della popolazione detenuta.

Come al solito abbiamo trovato un clima abbastanza sereno, commenta il radicale Quintieri, e questo ci fa molto piacere. A Paola, così come in tanti altri posti, il personale penitenziario opera con molta professionalità e tantissima umanità, cercando di fare il possibile nonostante la cronica carenza di organico. A seguito delle nostre continue sollecitazioni ai vertici dell’Amministrazione Penitenziaria centrale e periferica, conclude l’esponente radicale, si sta procedendo ad una revisione dell’organizzazione custodiale dell’Istituto, per passare dal modello operativo tradizionale della custodia chiusa a quello moderno che prevede la custodia aperta, c.d. “sorveglianza dinamica”. Manterremo alta la vigilanza affinché, al più presto, si concludano le procedure per l’attivazione della sorveglianza dinamica in maniera tale da adeguarsi al resto degli altri penitenziari d’Italia.

Martedì 23 dalle ore 9,30 in poi, una delegazione di Radicali Italiani e dell’Università della Calabria, farà visita anche alla Casa di Reclusione di Rossano.

Radicali e Giuristi dell’Unical visitano la Casa Circondariale di Castrovillari. Domani visita al Carcere di Cosenza


Questa mattina una Delegazione di Studenti di Giurisprudenza dell’Università della Calabria che seguono il Corso di Diritto Penale del Prof. Mario Caterini, hanno fatto ingresso nella Casa Circondariale di Castrovillari “Rosetta Sisca” per una visita congiunta ai Radicali Italiani, autorizzata dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia.

La Delegazione visitante era composta da Emilio Enzo Quintieri e Valentina Anna Moretti, esponenti dei Radicali Italiani, dal Prof. Mario Caterini, Docente di Diritto Penale dell’Università della Calabria e dai suoi Studenti Lucrezia Apa, Tiziana Bonanni, Giorgia Braganò, Fabio Carchidi, Federica D’Ippolito, Morena Gallo, Armando Gorgoglione, Antonia Levato ed Alessandra Pirillo.

Ad accogliere gli ospiti il Comandante di Reparto della Polizia Penitenziaria, Commissario Leonardo Gagliardi, il Vice Commissario Soccorsa Irianni, il Capo dell’Area Giuridico Pedagogica Maria Pia Patrizia Barbaro ed il Dirigente Penitenziario Maria Luisa Mendicino, Direttore della Casa Circondariale di Castrovillari.

Nell’Istituto, al momento della visita, erano presenti 142 detenuti di cui 18 donne, 32 dei quali stranieri di cui 4 donne, a fronte di una capienza regolamentare di 122 posti (20 in esubero) con le seguenti posizioni giuridiche: 30 giudicabili, 16 appellanti, 8 ricorrenti e 79 definitivi. 4 i detenuti ammessi al regime di semilibertà che fruiscono regolarmente di licenza. Vi erano anche 3 detenuti (1 donna) in permesso premio concesso dal Magistrato di Sorveglianza di Cosenza Silvana Ferriero.

All’interno della Casa Circondariale di Castrovillari, inoltre, sono presenti 15 detenuti tossicodipendenti, 40 con patologie psichiatriche ed 1 con disabilità motorie. 35 sono quelli che lavorano alle dipendenze dell’Amministrazione Penitenziaria, 11 quelli addetti ai lavori all’esterno e 2 assunti alle dipendenze dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza per le pulizie dei locali dell’Area Sanitaria. Nel corso del 2017 non vi sono stati suicidi ma solo un decesso di un detenuto per cause naturali. Si sono però verificati 4 atti di autolesionismo e 2 tentati suicidi. Non vi è stata alcuna aggressione nei confronti del personale dell’Amministrazione Penitenziaria.

La Delegazione ha molto apprezzato la disponibilità dei vertici della Casa Circondariale di Castrovillari: il Commissario Gagliardi ed il Vice Commissario Irianni hanno illustrato la situazione dell’Istituto ed i compiti e le funzioni che assolve il Corpo di Polizia Penitenziaria per il mantenimento della sicurezza intramuraria e per l’osservazione e trattamento mentre la Barbaro si è soffermata molto sul trattamento rieducativo spiegando l’attività svolta nell’Istituto propedeutica alla concessione dei benefici premiali e delle misure alternative alla detenzione previste dalla Legge Penitenziaria. Il Direttore Mendicino ha invece ringraziato la Delegazione per la gradita visita alla Casa Circondariale, complimentandosi con il Prof. Caterini per l’iniziativa portata avanti con i Radicali Italiani. Lunedì 15 maggio, tra l’altro, proprio grazie ai Radicali, dopo l’approvazione del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Calabria, sarà stipulato un Protocollo di Intesa con la Confagricoltura di Cosenza presieduta da Fulvia Michela Caligiuri, per l’apertura di uno Sportello di Assistenza Fiscale e di Patronato all’interno dell’Istituto, a disposizione dei detenuti, del personale in servizio e delle rispettive famiglie.

Domani mattina, altra Delegazione di Studenti dell’Università della Calabria, con i radicali Quintieri e Moretti ed il Prof. Caterini, visiterà la Casa Circondariale di Cosenza “Sergio Cosmai” e sarà accolta dal Direttore dell’Istituto Filiberto Benevento, dal Comandante di Reparto della Polizia Penitenziaria, Commissario Davide Pietro Romano e dal Capo dell’Area Giuridico Pedagogica Brunella Scarcello.

Carceri, Quintieri (Radicali): Finalmente anche la Calabria avrà il suo Provveditore Regionale


Finalmente, dopo circa sei lunghi anni e le nostre continue sollecitazioni unitamente a quelle delle Organizzazioni Sindacali del Corpo di Polizia Penitenziaria, la Regione Calabria avrà un Provveditore Regionale delle Carceri in pianta stabile. Ed infatti, la competente Direzione Generale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, nei giorni scorsi, ha avviato le procedure per assegnare, in via definitiva, un Dirigente Generale Penitenziario, con incarico di Provveditore, al Provveditorato Regionale per la Calabria con sede in Catanzaro. Lo rivela Emilio Enzo Quintieri, esponente dei Radicali Italiani e capo della Delegazione visitante gli Istituti Penitenziari calabresi. Attualmente alla guida del Provveditorato Regionale, Ufficio periferico del Ministero della Giustizia, vi è la Dott.ssa Cinzia Calandrino, Dirigente Generale Penitenziario con incarico di Provveditore Reggente, già titolare del Provveditorato Regionale per il Lazio, l’Abruzzo ed il Molise. E’ stato già emanato apposito interpello rivolto ai Dirigenti Generali Penitenziari – prosegue il radicale Quintieri – i quali potranno presentare domanda entro il prossimo 22 maggio, indirizzandola al Capo di Gabinetto Reggente del Ministro della Giustizia Dott.ssa Elisabetta Maria Cesqui. L’incarico di Provveditore, che dovrebbe avere durata triennale, sarà conferito con Decreto del Ministro della Giustizia On. Andrea Orlando.

Per quanto mi riguarda, sino ad ora, la Calabria non è stata tenuta in debita considerazione dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e non solo con riferimento alla mancata nomina del Provveditore in pianta stabile, ma anche per quanto concerne la ridefinizione del circuito detentivo regionale, attraverso una più razionale distribuzione della popolazione detenuta e dell’organizzazione custodiale degli Istituti Penitenziari, ferma ancora a quella tradizionale, ormai quasi sparita in tutte le Carceri della Repubblica. Occorre, infine, una urgente rimodulazione delle piante organiche di tutti gli Istituti Penitenziari della Calabria, al fine di renderle maggiormente rispondenti alle mutate o nuove esigenze ed agli effettivi carichi di lavoro. In modo particolare al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria che in alcune sedi, come ad esempio la Casa di Reclusione di Rossano che ospita 210 detenuti a fronte di una capienza di 206 posti, è particolarmente carente specie nei ruoli intermedi (Ispettori e Sovrintendenti). In questo Istituto, in cui peraltro è presente anche un Reparto di Alta Sicurezza ove sono ristretti detenuti imputato o condannati per terrorismo internazionale di matrice islamica, praticamente non vi sono più sottufficiali nelle ore pomeridiane e notturne. Dovrebbero esserci 14 Ispettori ma c’è ne sono 5 di cui 1 Vice Comandante di Reparto e Coordinatore del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti. I Sovrintendenti, invece, non esistono più. La pianta organica ne prevede 16 ma in servizio c’è ne soltanto 1, peraltro distaccato dalla Casa Circondariale di Parma. Gli altri due che risultano assegnati sono da tempo in congedo per malattia e prossimi alla quiescenza. Nei prossimi giorni, conclude Emilio Enzo Quintieri dei Radicali Italiani, effettueremo ulteriori visite ispettive in tutti gli Istituti Penitenziari della Provincia di Cosenza (martedì 9 a Castrovillari, mercoledì 10 a Cosenza, martedì 16 a Paola e martedì 23 a Rossano). A tutte le visite, oltre alla collega radicale Valentina Anna Moretti, sarà presente anche una nutrita delegazione di Studenti di Giurisprudenza accompagnati dal Prof. Mario Caterini, Docente di Diritto Penale dell’Università della Calabria.