E’ illegittimo il divieto di scambio di oggetti di modico valore tra detenuti dello stesso gruppo di socialità al 41 bis


Cade il divieto assoluto di scambio di oggetti di modico valore, come generi alimentari o per l’igiene personale e della cella, per i detenuti sottoposti al regime del 41 bis appartenenti allo stesso “gruppo di socialità”. Il divieto legislativo, comprensibile tra detenuti assegnati a gruppi di socialità diversi, risulta invece irragionevole se esteso in modo indiscriminato anche ai componenti del medesimo gruppo. Resta fermo che l’Amministrazione Penitenziaria potrà disciplinare le modalità degli scambi nonché predeterminare eventuali limitazioni in determinati e peculiari casi, che saranno eventualmente vagliate dal magistrato di sorveglianza.

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale (Cartabia, Presidente, Zanon, Relatore) con la Sentenza n. 97 depositata oggi 22 maggio 2020, con la quale – in accoglimento delle questioni sollevate dalla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione con due Ordinanze di analogo tenore – ha dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli Artt. 3 e 27 comma 3 della Costituzione della Repubblica il divieto legislativo di scambiare oggetti tra detenuti sottoposti al regime dell’articolo 41 bis dell’Ordinamento Penitenziario appartenenti al medesimo “gruppo di socialità”.

Formati al massimo da quattro detenuti, in applicazione di una complessa serie di criteri, i gruppi di socialità servono a conciliare due esigenze potenzialmente contrapposte: da una parte, evitare che i detenuti più pericolosi possano mantenere vivi i propri collegamenti con i membri delle organizzazioni criminali di riferimento, sia reclusi in carcere che liberi (finalità essenziale del regime detentivo speciale), e, dall’altra, garantire anche a questi detenuti occasioni minimali di socialità.

La sentenza ricorda che gli appartenenti al medesimo gruppo di socialità trascorrono insieme alcune ore della giornata dentro il carcere e tra loro possono ovviamente comunicare, verbalmente e con gesti. Hanno così svariate occasioni di scambiare messaggi, non necessariamente ascoltati o conosciuti dalle autorità penitenziarie. Pertanto, la Corte ha rilevato che, se è ben comprensibile prevedere il divieto di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti assegnati a gruppi di socialità diversi, risulta invece irragionevole l’estensione indiscriminata del divieto anche ai componenti del medesimo gruppo. I quali, potendo già agevolmente comunicare in varie occasioni, non hanno di regola la necessità di ricorrere a forme nascoste o criptiche di comunicazione, come lo scambio di oggetti cui sia assegnato convenzionalmente un certo significato, da trasmettere successivamente all’esterno attraverso i colloqui con i familiari.

Così, da una parte, il divieto non serve ad accrescere le esigenze di sicurezza pubblica, dall’altra, impedisce una sia pur minima modalità di socializzazione: finisce anzi per presentarsi come regola irragionevole, in contrasto con l’Art. 3 della Costituzione, e inutilmente afflittiva, in contrasto con l’Art. 27 comma 3 della Costituzione.

Tra l’altro, forme unidirezionali di scambio di oggetti, sempre in favore di singoli detenuti, idonee a segnalare simbolicamente la loro posizione di supremazia all’interno del gruppo, ben possono essere impedite con l’applicazione delle ordinarie regole carcerarie e condurre alla tempestiva modifica della composizione del gruppo di socialità. La Corte ha precisato, infine, che a risultare costituzionalmente illegittimo, per le ragioni illustrate, è l’applicazione necessaria ex lege del divieto. Anche dopo la presente sentenza, dunque, l’Amministrazione Penitenziaria potrà disciplinare le modalità degli scambi tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo nonché predeterminare le condizioni per introdurre eventuali limitazioni in determinati e peculiari casi. L’applicazione di queste limitazioni dovrà così risultare giustificata da precise esigenze, espressamente motivate, e sotto questi profili potrà essere eventualmente controllata, in relazione al caso concreto, dal magistrato di sorveglianza.

Corte Costituzionale – Sentenza n. 97 del 2020 (clicca per scaricare)

Divieto di scambio di oggetti tra detenuti al regime 41 bis, domani deciderà la Corte Costituzionale


Domani la Corte Costituzionale (Marta Cartabia Presidente – Nicolò Zanon, Relatore)  esaminerà le questioni di legittimità costituzionale dell’Articolo 41 bis comma 2 quater lett. f) dell’Ordinamento Penitenziario per contrasto con gli Articoli 3 e 27 della Costituzione della Repubblica sollevate dalla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione (Adriano Iasillo Presidente – Carlo Renoldi Relatore) con le Ordinanze n. 222 e 223 del 23 ottobre 2019. Le questioni sollevate passeranno direttamente in decisione in Camera di Consiglio, senza alcuna discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi della lettera c), punto 1, del Decreto del Presidente della Corte Costituzionale del 20 aprile 2020. La Corte di Cassazione, con due Ordinanze di analogo tenore, ha sollevato, in riferimento agli Articoli 3 e 27 della Costituzione, questioni di legittimità dell’Articolo 41 bis comma 2 quater, lett. f) dell’Ordinamento Penitenziario, nella parte in cui prevede che siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di scambiare oggetti per i detenuti in regime detentivo speciale appartenenti al medesimo gruppo di socialità.

La Corte rimettente, anzitutto, ricorda che la disposizione censurata prevede, testualmente, l’adozione di «tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata l’assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi». Il Giudice rimettente ricorda, poi, l’interpretazione di tale disposizione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui deve ritenersi, soprattutto in considerazione dell’inserimento del segno di interpunzione della virgola fra le parole “socialità” e “scambiare”, che le varie proposizioni riferite a comportamenti dei detenuti, in ordine ai quali va perseguita la “assoluta impossibilità” di realizzazione, siano costituiti, per un verso, dalla comunicazione fra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità e, per altro verso, dallo scambio di oggetti e dalla cottura di cibi.

Ciò posto, il rimettente, affermando di condividere tale interpretazione, ritiene che il divieto di scambio di oggetti tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità determinerebbe, in violazione dell’Articolo 3 della Costituzione, una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai detenuti in regime ordinario. Tale divieto, soggiunge il rimettente a supporto della sua tesi, avrebbe esclusivamente portata afflittiva, non potendo ritenersi funzionale a rescindere i collegamenti ancora attuali sia tra i detenuti che appartengano a determinate organizzazioni criminali, sia tra gli stessi e gli altri componenti del sodalizio che si trovano in libertà. Proprio la comune appartenenza al medesimo gruppo di socialità, infatti, secondo il Giudice, consentirebbe a monte lo scambio di qualunque contenuto informativo. Ad avviso del rimettente il divieto di scambio di oggetti tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità sarebbe in contrasto anche con il principio della finalità rieducativa della pena, enunciato dall’Articolo 27, comma 3, della Costituzione, in quanto impedirebbe anche quelle forme “minime” di socialità che si estrinsecano nello scambio di oggetti di scarso valore e di immediata utilità o di generi alimentari tra persone che si frequentano “senza filtri” ogni giorno e in una prospettiva di normalità di rapporti interpersonali.

Negli anni passati, il Giudice delle Leggi, con sentenza n. 186 del 2018 (Giorgio Lattanzi, Presidente – Nicolò Zanon, Relatore) ha ritenuto fondata analoga questione di legittimità costituzionale dell’Articolo 41 bis comma 2 quater, lettera f) dell’Ordinamento Penitenziario sollevata dal Magistrato di Sorveglianza di Spoleto Fabio Gianfilippi, dichiarandone la illegittimità costituzionale nella parte in cui prevedeva, in via generale ed astratta, il divieto di cottura dei cibi, in quanto privo di ragionevole giustificazione alla luce degli obiettivi cui tendono le misure restrittive autorizzate dalla normativa in questione. Per tale ragione, molto probabilmente, la Corte Costituzionale, dichiarerà fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di Cassazione, poiché il divieto di scambio di oggetti tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità, appare assolutamente ingiustificato ed inutile oltre ad essere meramente ed ulteriormente afflittivo e quindi non funzionale alle finalità proprie del regime detentivo speciale, notoriamente volto ad impedire collegamenti dei detenuti con posizione di vertice in una consorteria criminale con i sodali ristretti o in libertà.

Detenuti ex Art. 41 bis O.P., il semplice saluto tra persone di diverso gruppo di socialità non costituisce illecito disciplinare


L’Art. 41 bis c. 2 quater lett. f) dell’Ordinamento Penitenziario prevede, tra le altre cose, «la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità» sottoposti al regime detentivo speciale ex Art. 41 bis c. 2 O.P. Sulla base di tale divieto, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia con la Circolare n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017, all’Art. 4, stabiliva che “E’ vietata ogni forma di dialogo e comunicazione tra detenuti/internati appartenenti a gruppi di socialità diversi. Eventuali violazioni saranno valutate in sede disciplinare”.

Tali indicazioni, relative al divieto di comunicazione tra persone in regime detentivo speciale non appartenenti allo stesso gruppo di socialità, come peraltro rilevato dal Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale nel Rapporto tematico sul regime detentivo speciale 2016-2018 dell’8 gennaio 2019, «sono interpretate in maniera estremamente rigida ed estensiva» nella Casa Circondariale di L’Aquila, Istituto ove sono ristretti numerosi detenuti sottoposti al predetto regime. In tale Istituto anche salutare una persona facendo seguire al saluto anche il nome di battesimo viene considerato una violazione del divieto di comunicazione da sanzionare con la sanzione della esclusione dalle attività in comune cd. isolamento. Infatti, la Direzione della Casa Circondariale di L’Aquila, il 6 novembre 2016, prima ancora della emanazione della Circolare Ministeriale del 2 ottobre 2017, aveva diffuso un avviso a tutta la popolazione detenuta ristretta presso le Sezioni 41 bis O.P. comunicando che: «Come previsto dal comma quater, lettera f, dell’Art. 41 bis della Legge n. 354 del 1975, si rammenta alla popolazione detenuta il divieto di comunicare con appartenenti ad altri gruppi di socialità anche sotto forma di semplice saluto. Si evidenzia altresì, che l’inosservanza di tale divieto comporta responsabilità disciplinare in caso di violazione.» A tal proposito, il Garante Nazionale, che ha visitato tutte le Sezioni a regime detentivo speciale tra il 2016 e il 2018, ha potuto comunque osservare che «il divieto di saluto con il nome non è applicato in tutti gli Istituti in maniera omogenea e che soltanto nell’Istituto abruzzese comporta un numero elevato di sanzioni disciplinari.»

Il Garante Nazionale, nel suo Rapporto, aveva sottolineato «la necessità di mantenere rigorosamente la chiara differenza tra il divieto di possibile comunicazione e il divieto di parola: l’osservata attivazione di procedimento disciplinare per chi saluti – chiamandola per nome – una persona non del proprio gruppo di socialità, sembra avvicinarsi più a questa seconda ipotesi che non al necessario controllo sulla prima.» Pertanto, aveva provveduto a raccomandare che «sia dismessa la pratica constatata in alcuni Istituti di sanzionare disciplinarmente, anche con la sospensione dalle attività comuni, le persone detenute che si limitano a salutare un’altra persona ristretta pur chiamandola per nome, a meno che non ci siano elementi fondati e specifici che portino ad attribuire a tale gesto un significato diverso dal mero saluto.» e che «le procedure disciplinari siano sempre usate come meccanismi di ultimo impiego e l’isolamento solo in casi eccezionali, così come affermato dalle Regole Penitenziarie Europee.»

Purtroppo, la Casa Circondariale di L’Aquila, nonostante i numerosi provvedimenti irrogativi della sanzione disciplinare della esclusione dalle attività in comune – su reclamo giurisdizionale dei detenuti ex Art. 35 bis e 69 c. 6 lett. a) O.P. – siano stati tutti annullati dal Magistrato di Sorveglianza di L’Aquila e nonostante le precise raccomandazioni formulate dal Garante Nazionale dei Diritti delle persone detenute o private della libertà personale, non solo non ha smesso di infliggere ai detenuti la più grave delle sanzioni disciplinari ex Art. 39 c. 1 n. 5 O.P. ma ha provveduto ad impugnare, persino innanzi alla Corte di Cassazione tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, le decisioni della Magistratura di Sorveglianza favorevoli ai detenuti, chiedendone l’annullamento per la erronea applicazione della legge. I primi ricorsi sottoposti allo scrutinio del Giudice di legittimità sono stati quelli relativi ai reclami accolti dal Magistrato di Sorveglianza di L’Aquila e poi confermati dal Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila a carico del calabrese L.F.S., ristretto nell’Area Riservata denominata “Sezione Rossa” della Casa Circondariale abruzzese. Detto detenuto era stato, ripetutamente, punito dal Consiglio di Disciplina con la sanzione della esclusione dalle attività in comune perché alcune volte aveva salutato un’altro detenuto appartenente a un diverso gruppo di socialità.

La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in merito, ha però dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia. Anche la Procura Generale della Repubblica presso detta Corte nella sua requisitoria aveva chiesto il rigetto dei ricorsi. La Cassazione, con le Sentenze n. 4378/2020 e 4379/2020 del 20 dicembre 2019, entrambe depositate il 3 febbraio 2020, ha ritenuto corrette le Ordinanze n. 2530/2018 e 2529/2018 del 14 maggio 2019 del Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila, che avevano rigettato il reclamo del Dap avverso i provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza di L’Aquila che avevano accolto i reclami avanzati dal detenuto L.F.S, poiché il divieto di comunicazione tra detenuti sottoposti al regime ex Art. 41 bis O.P. appartenenti a diversi gruppi di socialità, «serviva ad evitare uno scambio di notizie e doveva essere costituito da uno scambio di contenuti: il mero saluto era, invece, una forma espressiva neutra, da cui non poteva evincersi il tipo di informazione scambiata. Lo scambio di un mero saluto non poteva essere assimilato ad una trasmissione verbale di contenuti ed informazioni, vietata appunto dalla normativa specifica.»

Emilio Enzo Quintieri

Cass. Pen., Sez. I, Sent. n. 4378 del 2020 (clicca per scaricare)

Cass. Pen. Sez. I, Sent. n. 4379 del 2020 (clicca per scaricare)

Caso Nicosia, Quintieri (Radicali): Accuse infondate, nessuno può fare visite e colloqui riservati nelle Carceri


Parlare male di qualcuno, in privato, chiunque esso sia (anche se si chiamino Falcone e Borsellino), per quanto possa essere ritenuto riprovevole e immorale, non costituisce alcun reato, tantomeno quello, gravissimo, di associazione mafiosa.

Occuparsi della tutela dei diritti dei detenuti, compresi quelli sottoposti al regime detentivo speciale ex Art. 41 bis O.P., non costituisce alcun reato.

Vantarsi con terzi di aver effettuato visite “riservate”, anche di notte, con un Parlamentare della Repubblica, negli Istituti Penitenziari, non costituisce alcun reato.

La cafonaggine, l’ignoranza e la millanteria (almeno per il momento) non sono previste e punite dal Codice Penale.

Se le accuse nei confronti di Antonello Nicosia sono solo quelle apparse in queste ore sulla stampa, sono così labili che non consentiranno, nella maniera più assoluta, di affermarne la colpevolezza all’esito di un giusto processo.

Secondo l’Ordinamento Penitenziario (Legge, Regolamento di Esecuzione, Circolari e Ordini di Servizio) le visite agli Istituti Penitenziari (qualsiasi ambiente compreso quello in cui si trovano i detenuti e gli internati, anche se isolati), sono dirette a verificare le condizioni di vita, di trattamento e di rispetto della dignità personale. Le interlocuzioni con i detenuti durante le visite (che non possono mai avere ad oggetto vicende processuali) non possono trasformarsi in veri e propri colloqui, per i quali occorre specifica ed individuale autorizzazione da parte delle Autorità competenti in considerazione della loro posizione giuridica.

Qualora nel corso della visita, si verifichino violazioni alle suddette previsioni normative (per il fatto di riferirsi od estendersi ad argomenti diversi da quelli consentiti), l’Autorità Penitenziaria che accompagna il visitatore (Direttore dell’Istituto o, spesso, il personale di Polizia Penitenziaria delegato dallo stesso) deve, dopo un primo richiamo, finalizzato a rammentare detti limiti normativi, prontamente intervenire, per interrompere immediatamente il colloquio stesso e ciò, ove la irragionevole persistenza dell’interlocutore nel suo comportamento illegittimo non consenta altra modalità di intervento, mediante il pronto allontanamento del detenuto che partecipi alle interlocuzioni non consentite, in modo da impedire che la violazione possa condurre a pregiudizi maggiori.

Nel caso in cui si ravvisino estremi di reato, l’Autorità Penitenziaria, al termine della visita, ha l’obbligo di informare immediatamente l’Autorità Giudiziaria competente, oltre alle consuete informazioni al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia ed al Magistrato di Sorveglianza competente territorialmente.

In ogni caso, le visite e le interlocuzioni non sono “riservate” (tranne quelle del Garante Nazionale in qualità di Meccanismo Nazionale di Prevenzione ai sensi dell’OPCAT), ma debbono essere sempre effettuate in lingua italiana ed alla presenza dell’Autorità Penitenziaria. Non esiste la possibilità che un visitatore si chiuda, da solo, nella cella con il detenuto (a meno che il Direttore od il personale penitenziario siano corrotti ma lo escludo nella maniera più convinta e categorica !)

Tutte le indicazioni che precedono, come disposto dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, valgono nei confronti di qualunque detenuto. Ed un attenzione peculiare deve essere riservata per quelli sottoposti al regime speciale ex Art. 41 bis O.P. Infatti, il Dap, ha dato disposizione che il rispetto delle disposizioni sopra evidenziate “sia particolarmente rigoroso” quando la interlocuzione dei visitatori si rivolga a detenuti sottoposti all’Art. 41 bis O.P.

Emilio Enzo Quintieri

già Consigliere Nazionale Radicali Italiani

Franco Muto scarcerato perchè lo prevede la Legge. Quella che l’On. Magorno ha approvato


Non riesco a capire l’inopportuna ed assurda polemica montata in questi giorni da alcuni soggetti, tra i quali il Senatore del Partito Democratico ed Avvocato del Foro di Paola Ernesto Magorno, riguardo all’avvenuta scarcerazione del settantanovenne Franco Muto e la sottoposizione alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Cetraro.

Ritengo molto grave che un Parlamentare della Repubblica nonché Avvocato, commenti un provvedimento giurisdizionale, muovendo critiche del tutto infondate e fuoriluogo, nei confronti dei Magistrati che hanno legittimamente sostituito la custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, nei confronti di una persona che ne aveva diritto. Il Senatore Magorno, infatti, dovrebbe sapere che non solo Franco Muto ma tutti gli indagati ed imputati che hanno compiuto settant’anni, non possono essere sottoposti alla custodia cautelare in carcere, salvo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, come prevede l’Art. 275 comma 4 del Codice di Procedura Penale.

Dovrebbe senz’altro saperlo visto che nel 2014, quando era alla Camera dei Deputati, insieme a tutto il Gruppo Parlamentare del Partito Democratico, votò a favore della riforma del Codice di Procedura Penale in materia di misure cautelari personali in cui, tra le altre cose, si stabilì che la custodia in carcere, dovesse essere la extrema ratio, applicabile soltanto qualora ogni altra misura fosse inadeguata, imponendo al Giudice della cautela, un più gravoso onere motivazionale, soprattutto per quanto concerne l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari e non meramente concreto come in precedenza. Inoltre, il legislatore, con la riforma del 2015 (Legge n. 47/2015), ha stabilito che le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede, selezionando solo alcuni reati, talmente gravi ed allarmanti dal punto di vista sociale, (quelli previsti dagli Artt. 270, 270 bis e 416 bis del Codice Penale) che impongono l’applicazione della custodia inframuraria, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

E’ noto che il Muto, all’esito di un giudizio celebrato non con il rito abbreviato quindi allo stato degli atti ma con il rito dibattimentale, in cui sono stati sentiti dal Tribunale di Paola decine di collaboratori di giustizia, ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, testimoni, etc., sia stato assolto dal grave delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, per il quale era stato tratto in arresto, venendo condannato solo per intestazione fittizia di beni, aggravata dal metodo mafioso, alla pena di anni 7 e mesi 10 di reclusione.

Tra l’altro, proprio a seguito dell’assoluzione per mafia riportata nell’ambito dell’Operazione Frontiera, al Muto, il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, aveva revocato anticipatamente il regime detentivo speciale di cui all’Art. 41 bis comma 2 dell’Ordinamento Penitenziario a cui era sottoposto nella Casa Circondariale di Milano Opera, così come peraltro avvenuto in altri casi analoghi.

Mi sembra che il tutto sia avvenuto nel pieno e rigoroso rispetto della Legge e che non ci siano stati favoritismi o interpretazioni estensive della norma da parte dei Magistrati per far scarcerare il Muto. Oppure, secondo il Senatore ed Avvocato Magorno, bisognava tenerlo illegittimamente in carcere e magari anche al regime 41 bis, solo perché sospettato di essere un capomafia o per la sua pessima biografia penale, esponendo anche lo Stato ad ulteriori condanne da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo ?

Onorevole Magorno ma la Costituzione della Repubblica che pone il principio di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla Legge stabilito all’Art. 3 vale anche per Franco Muto oppure no?

16 settembre 2019 – http://www.cosenzachannel.it

Emilio Enzo Quintieri

già Consigliere Nazionale Radicali Italiani

L’Aquila, Si alle “riviste per adulti” ai detenuti al regime 41 bis: illegittimo il divieto del Dap


Il Magistrato di Sorveglianza di L’Aquila Dott.ssa Bianca Maria Serafini ha accolto il reclamo di un detenuto sottoposto al regime detentivo speciale 41 bis O.P. nella Casa Circondariale di L’Aquila, disponendo che “la Direzione consenta al detenuto l’acquisto di riviste per soli adulti tramite abbonamento da parte della Direzione”.

Con atto pervenuto all’Ufficio di Sorveglianza di L’Aquila il 26 gennaio 2018 un detenuto ristretto nella locale Casa Circondariale in regime di 41 bis O.P., ha formulato reclamo ai sensi dell’Art. 35 bis O.P. al Magistrato di Sorveglianza di L’Aquila avverso il rigetto da parte dell’Amministrazione Penitenziaria della sua istanza di acquisto di riviste per soli adulti. Rilevava il detenuto come l’Art. 18 comma 6 O.P., autorizza i detenuti e gli internati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all’esterno, motivo per cui del tutto illegittimo appare il rigetto non motivato dalla Direzione.

Instaurato il contraddittorio, la Direzione della Casa Circondariale di L’Aquila, ha fatto pervenire una memoria con cui ha rappresentato come l’istanza del detenuto non è stata autorizzata in quanto la nuova Circolare Dipartimentale non prevede l’acquisto di tali tipologie di riviste, l’Art. 7 della Circolare del 2 ottobre 2017 stabilisce che è consentito acquistare i generi in vendita nella dispensa del sopravvitto indicati nel mod. 72, predisposto in modo uniforme in ciascun Istituto Penitenziario, elenco modificabile solo previa comunicazione alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento, elenco che non prevede la possibilità di acquisto di riviste per adulti nè singolarmente nè tramite servizio di abbonamento da sottoscrivere per il tramite della Direzione o dell’impresa di mantenimento.

Ebbene, con Ordinanza n. 1291/2018 del 05/09/2018, depositata il 12/10/2018, irrevocabile, il Magistrato di Sorveglianza di L’Aquila, ha ritenuto che “il reclamo deve essere accolto”. La Corte di Cassazione con sentenza n. 45410/2011, nell’affrontare proprio la questione attinente a riviste per soli adulti, ha ritenuto che l’Amministrazione Penitenziaria non è tenuta ad acquistare riviste e periodici quando gli stessi non siano inclusi nell’elenco di quelli acquistabili tramite impresa e ha disposto che i detenuti possano acquistare riviste per adulti tramite abbonamento, facendosele spedire dalla casa editrice, ovvero possano farsele spedire per posta dai familiari o da altri soggetti che possono acquistarle per loro all’esterno.

“E’ vero come rilevato dalla Direzione che il mod. 72 contiene un elenco di giornali e riviste tra cui non vi sono comprese le riviste chieste dal detenuto per cui l’acquisto delle stesse non può avvenire tramite impresa di mantenimento con l’inserimento in mod. 72 non trattandosi di oggetto di indispensabile utilizzo, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nella pronuncia sopra richiamata, ma è anche vero che l’Art. 19 della Circolare DAP del 2 ottobre 2017 prevede che il detenuto/internato possa acquistare o sottoscrivere abbonamenti ai quotidiani a più ampia diffusione nazionale, per il tramite della Direzione. Il detenuto non ha richiesto l’inserimento delle riviste per soli adulti nel mod. 72 ma la possibilità di acquisto tramite abbonamento, che potrà avvenire tramite la Direzione al pari di quello per i quotidiani a più ampia diffusione nazionale, molti anche inseriti nel mod. 72. Il pericolo di inserimenti pubblicitari che possano celare messaggi in codice potrà essere scongiurato con sottoposizione a visto di controllo della stampa.”

Con l’Ordinanza in questione, il Magistrato di Sorveglianza di L’Aquila, ha ribadito che la Direzione della Casa Circondariale di L’Aquila, non può vietare ai detenuti, nemmeno a quelli sottoposti al regime detentivo speciale 41 bis O.P., di acquistare – tramite abbonamento da parte della Direzione – “riviste per soli adulti”, poiché eventuali limitazioni nell’acquisto e nella ricezione della stampa possono essere disposte, esclusivamente, nei casi tassativi stabiliti dal legislatore e cioè quelli previsti dall’Art. 18 ter O.P. per “esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell’Istituto”; esigenze e ragioni che non ricorrevano nel caso in questione, precisando che il pericolo che, tramite gli inserimenti pubblicitari, possano essere veicolati messaggi in codice ai detenuti, potrà sempre essere evitato grazie alla sottoposizione a “visto di controllo”, peraltro già imposto a tutti i detenuti sottoposti al regime speciale 41 bis O.P..