Spoleto, Illegittime le restrizioni per i detenuti 41 bis sui prodotti acquistabili al sopravvitto e sugli orari per cucinare


Lo scorso 9 maggio 2017 il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, Fabio Gianfilippi, con Ordinanza n. 772/2017, sollevava questione di legittimità costituzionale dell’Art. 41 bis c. 2 quater lett. f) O.P. nella parte in cui prevedeva l’assoluto divieto di cuocere i cibi per le persone detenute sottoposte al regime detentivo speciale per contrasto con gli Artt. 3 e 27 della Costituzione. Il 26 settembre 2018 la Corte Costituzionale (Presidente Giorgio Lattanzi, Redattore Nicolò Zanon), con Sentenza n. 186/2018, ha ritenuto fondata la questione sollevata dal Magistrato di Sorveglianza di Spoleto e, per l’effetto, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’Art. 41 bis c. 2 quater lett. f) O.P. Il 18 ottobre 2018 il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale, emana una Circolare, che modifica quella del 2 ottobre 2017, con la quale consente l’acquisto di un numero limitato di generi alimentari da cuocere, acquistabili al sopravvitto, affidando il compito alle Direzioni degli Istituti Penitenziari, di regolamentare il tempo in cui sarà consentito ai detenuti sottoposti al regime ex Art. 41 bis O.P. di cucinare, secondo due fasce orarie, una per il pranzo ed una per la cena, per preservare la salubrità degli ambienti, la salvaguardia dell’ordinata convivenza, il rispetto del lavoro del personale e non condizionare i tempi previsti per le attività trattamentali. Subito dopo, la Direzione della Casa di Reclusione di Spoleto (come tutti gli altri Istituti Penitenziari dotati di Sezioni 41 bis O.P.), ha adottato apposito ordine di servizio con il quale ha stabilito che le fasce orarie per cucinare siano: 11,00-14,00 per il pranzo e 16,30-19,00 per la cena.

Il 13 aprile 2019, Vincenzo Bonaddio, un detenuto calabrese ristretto nella Casa di Reclusione di Spoleto e sottoposto al regime speciale ex Art. 41 bis O.P., difeso dall’Avvocato Carmine Curatolo del Foro di Paola, ha proposto reclamo giurisdizionale ex Art. 35 bis e 69 c. 6 lett. b) O.P. al Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, lamentandosi delle limitazioni di cuocere i cibi al di fuori delle fasce orarie (11,00-14,00 e 16,30-19,00) e negli acquisti di generi alimentari al sopravvitto, suscettibili di cottura, disposte dall’Amministrazione Penitenziaria.

Il 1 luglio 2019, al termine dell’udienza, il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, Grazia Manganaro, con Ordinanza n. 1577/2019, ha ritenuto fondato il reclamo e, per l’effetto, lo ha accolto ordinando al Direttore della Casa di Reclusione di Spoleto di emettere nuovo ordine di servizio nel quale, disapplicate sul punto le circolari ministeriali contrastanti, sia consentito al detenuto reclamante di acquistare dal sopravvitto gli stessi cibi acquistabili presso le altre Sezioni dell’Istituto Penitenziario, e gli sia consentito di cucinarli senza previsione di fasce orarie particolari ad eccezione del limite già previsto della restituzione degli oggetti alle ore 20,00 e sino alle ore 7,00 di ogni giorno, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento con obbligo di informare il Magistrato di Sorveglianza dell’avvenuta ottemperanza.

Nel provvedimento, veniva precisato che la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 186/2018 aveva stabilito che la materia relativa alla limitazione della cottura dei cibi era tout court considerata al di fuori delle finalità proprie del regime differenziato, notoriamente volto ad impedire collegamenti del detenuto con posizioni di vertice in una consorteria criminale con i sodali ristretti o in libertà. Pertanto, occorreva garantire che i detenuti in regime differenziato siano sotto questo profilo particolare, assimilati in tutto ai detenuti delle Sezioni comuni e alta sicurezza. Non trovava alcuna giustificazione l’elenco dei generi alimentari da cuocersi acquistabili al sopravvitto più ristretto rispetto a quello in uso nelle Sezioni ordinarie perché discriminatorio e, allo stesso modo, essendo già prevista una fascia oraria delimitata nell’ambito della quale i ristretti in 41 bis sono dotati di strumenti per cucinare (7,00-20,00), dovendo poi restituirli, ulteriori fasce orarie prestabilite, non contemplate per i detenuti ristretti nelle Sezioni comuni o alta sicurezza dell’Istituto Penitenziario, si appalesavano analogamente discriminatorie (oltre a determinare proprio i pericoli che l’Amministrazione intenderebbe evitare in quanto i medesimi orari si sovrappongono, in tutto o in parte, con le pur limitate attività trattamentali svolte: ore all’aperto, colloquio mensile coi familiari, orari per effettuare la doccia, santa messa, di fatto limitando ulteriormente il tempo per cucinare i cibi). Inoltre, nessun problema vi era per quanto riguarda la salubrità degli ambienti, posto che i detenuti dispongono di stanze singole dotate di finestra e non disturbano, con eventuali odori o rumori, altri compagni, come invece ben può accadere, senza che perciò siano limitati i tempi in cui è possibile cucinare, in una Sezione ordinaria con stanza multipla. Per la stessa ragione, l’assenza di ulteriori fasce orarie, non sembra comportare un particolare aggravio delle attività di controllo sulla sicurezza, che si appuntano peculiarmente nella quotidiana restituzione degli oggetti atti a cucinare alle 20,00 e nella riconsegna alle 7,00 del mattino.

Come avviene sempre in questi casi, trattandosi di Ordinanza favorevole al detenuto, il Dipartimento l’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, ha provveduto immediatamente ad impugnarla senza darvi esecuzione (nonostante il reclamo non produca alcun effetto sospensivo ex Artt. 35 bis O.P. e 666 c.p.p.), proponendo reclamo innanzi al Tribunale di Sorveglianza di Perugia. L’11 giugno 2020, al termine dell’udienza, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, Presidente ed Estensore Nicla Flavia Restivo, con Ordinanza n. 712/2020, pronunciandosi sul reclamo proposto dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, sulle conformi conclusioni della Procura Generale della Repubblica di Perugia, lo ha ritenuto infondato ed immeritevole di accoglimento e, per l’effetto, rigettato, confermando integralmente l’Ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto.

Probabilmente, anzi sicuramente, anche il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Perugia non verrà eseguito e sarà impugnato dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, con ricorso presso la Corte di Cassazione.

Emilio Enzo Quintieri

E’ illegittimo il divieto di scambio di oggetti di modico valore tra detenuti dello stesso gruppo di socialità al 41 bis


Cade il divieto assoluto di scambio di oggetti di modico valore, come generi alimentari o per l’igiene personale e della cella, per i detenuti sottoposti al regime del 41 bis appartenenti allo stesso “gruppo di socialità”. Il divieto legislativo, comprensibile tra detenuti assegnati a gruppi di socialità diversi, risulta invece irragionevole se esteso in modo indiscriminato anche ai componenti del medesimo gruppo. Resta fermo che l’Amministrazione Penitenziaria potrà disciplinare le modalità degli scambi nonché predeterminare eventuali limitazioni in determinati e peculiari casi, che saranno eventualmente vagliate dal magistrato di sorveglianza.

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale (Cartabia, Presidente, Zanon, Relatore) con la Sentenza n. 97 depositata oggi 22 maggio 2020, con la quale – in accoglimento delle questioni sollevate dalla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione con due Ordinanze di analogo tenore – ha dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli Artt. 3 e 27 comma 3 della Costituzione della Repubblica il divieto legislativo di scambiare oggetti tra detenuti sottoposti al regime dell’articolo 41 bis dell’Ordinamento Penitenziario appartenenti al medesimo “gruppo di socialità”.

Formati al massimo da quattro detenuti, in applicazione di una complessa serie di criteri, i gruppi di socialità servono a conciliare due esigenze potenzialmente contrapposte: da una parte, evitare che i detenuti più pericolosi possano mantenere vivi i propri collegamenti con i membri delle organizzazioni criminali di riferimento, sia reclusi in carcere che liberi (finalità essenziale del regime detentivo speciale), e, dall’altra, garantire anche a questi detenuti occasioni minimali di socialità.

La sentenza ricorda che gli appartenenti al medesimo gruppo di socialità trascorrono insieme alcune ore della giornata dentro il carcere e tra loro possono ovviamente comunicare, verbalmente e con gesti. Hanno così svariate occasioni di scambiare messaggi, non necessariamente ascoltati o conosciuti dalle autorità penitenziarie. Pertanto, la Corte ha rilevato che, se è ben comprensibile prevedere il divieto di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti assegnati a gruppi di socialità diversi, risulta invece irragionevole l’estensione indiscriminata del divieto anche ai componenti del medesimo gruppo. I quali, potendo già agevolmente comunicare in varie occasioni, non hanno di regola la necessità di ricorrere a forme nascoste o criptiche di comunicazione, come lo scambio di oggetti cui sia assegnato convenzionalmente un certo significato, da trasmettere successivamente all’esterno attraverso i colloqui con i familiari.

Così, da una parte, il divieto non serve ad accrescere le esigenze di sicurezza pubblica, dall’altra, impedisce una sia pur minima modalità di socializzazione: finisce anzi per presentarsi come regola irragionevole, in contrasto con l’Art. 3 della Costituzione, e inutilmente afflittiva, in contrasto con l’Art. 27 comma 3 della Costituzione.

Tra l’altro, forme unidirezionali di scambio di oggetti, sempre in favore di singoli detenuti, idonee a segnalare simbolicamente la loro posizione di supremazia all’interno del gruppo, ben possono essere impedite con l’applicazione delle ordinarie regole carcerarie e condurre alla tempestiva modifica della composizione del gruppo di socialità. La Corte ha precisato, infine, che a risultare costituzionalmente illegittimo, per le ragioni illustrate, è l’applicazione necessaria ex lege del divieto. Anche dopo la presente sentenza, dunque, l’Amministrazione Penitenziaria potrà disciplinare le modalità degli scambi tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo nonché predeterminare le condizioni per introdurre eventuali limitazioni in determinati e peculiari casi. L’applicazione di queste limitazioni dovrà così risultare giustificata da precise esigenze, espressamente motivate, e sotto questi profili potrà essere eventualmente controllata, in relazione al caso concreto, dal magistrato di sorveglianza.

Corte Costituzionale – Sentenza n. 97 del 2020 (clicca per scaricare)

Divieto di scambio di oggetti tra detenuti al regime 41 bis, domani deciderà la Corte Costituzionale


Domani la Corte Costituzionale (Marta Cartabia Presidente – Nicolò Zanon, Relatore)  esaminerà le questioni di legittimità costituzionale dell’Articolo 41 bis comma 2 quater lett. f) dell’Ordinamento Penitenziario per contrasto con gli Articoli 3 e 27 della Costituzione della Repubblica sollevate dalla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione (Adriano Iasillo Presidente – Carlo Renoldi Relatore) con le Ordinanze n. 222 e 223 del 23 ottobre 2019. Le questioni sollevate passeranno direttamente in decisione in Camera di Consiglio, senza alcuna discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi della lettera c), punto 1, del Decreto del Presidente della Corte Costituzionale del 20 aprile 2020. La Corte di Cassazione, con due Ordinanze di analogo tenore, ha sollevato, in riferimento agli Articoli 3 e 27 della Costituzione, questioni di legittimità dell’Articolo 41 bis comma 2 quater, lett. f) dell’Ordinamento Penitenziario, nella parte in cui prevede che siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di scambiare oggetti per i detenuti in regime detentivo speciale appartenenti al medesimo gruppo di socialità.

La Corte rimettente, anzitutto, ricorda che la disposizione censurata prevede, testualmente, l’adozione di «tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata l’assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi». Il Giudice rimettente ricorda, poi, l’interpretazione di tale disposizione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui deve ritenersi, soprattutto in considerazione dell’inserimento del segno di interpunzione della virgola fra le parole “socialità” e “scambiare”, che le varie proposizioni riferite a comportamenti dei detenuti, in ordine ai quali va perseguita la “assoluta impossibilità” di realizzazione, siano costituiti, per un verso, dalla comunicazione fra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità e, per altro verso, dallo scambio di oggetti e dalla cottura di cibi.

Ciò posto, il rimettente, affermando di condividere tale interpretazione, ritiene che il divieto di scambio di oggetti tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità determinerebbe, in violazione dell’Articolo 3 della Costituzione, una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai detenuti in regime ordinario. Tale divieto, soggiunge il rimettente a supporto della sua tesi, avrebbe esclusivamente portata afflittiva, non potendo ritenersi funzionale a rescindere i collegamenti ancora attuali sia tra i detenuti che appartengano a determinate organizzazioni criminali, sia tra gli stessi e gli altri componenti del sodalizio che si trovano in libertà. Proprio la comune appartenenza al medesimo gruppo di socialità, infatti, secondo il Giudice, consentirebbe a monte lo scambio di qualunque contenuto informativo. Ad avviso del rimettente il divieto di scambio di oggetti tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità sarebbe in contrasto anche con il principio della finalità rieducativa della pena, enunciato dall’Articolo 27, comma 3, della Costituzione, in quanto impedirebbe anche quelle forme “minime” di socialità che si estrinsecano nello scambio di oggetti di scarso valore e di immediata utilità o di generi alimentari tra persone che si frequentano “senza filtri” ogni giorno e in una prospettiva di normalità di rapporti interpersonali.

Negli anni passati, il Giudice delle Leggi, con sentenza n. 186 del 2018 (Giorgio Lattanzi, Presidente – Nicolò Zanon, Relatore) ha ritenuto fondata analoga questione di legittimità costituzionale dell’Articolo 41 bis comma 2 quater, lettera f) dell’Ordinamento Penitenziario sollevata dal Magistrato di Sorveglianza di Spoleto Fabio Gianfilippi, dichiarandone la illegittimità costituzionale nella parte in cui prevedeva, in via generale ed astratta, il divieto di cottura dei cibi, in quanto privo di ragionevole giustificazione alla luce degli obiettivi cui tendono le misure restrittive autorizzate dalla normativa in questione. Per tale ragione, molto probabilmente, la Corte Costituzionale, dichiarerà fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di Cassazione, poiché il divieto di scambio di oggetti tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità, appare assolutamente ingiustificato ed inutile oltre ad essere meramente ed ulteriormente afflittivo e quindi non funzionale alle finalità proprie del regime detentivo speciale, notoriamente volto ad impedire collegamenti dei detenuti con posizione di vertice in una consorteria criminale con i sodali ristretti o in libertà.

Detenuti ex Art. 41 bis O.P., il semplice saluto tra persone di diverso gruppo di socialità non costituisce illecito disciplinare


L’Art. 41 bis c. 2 quater lett. f) dell’Ordinamento Penitenziario prevede, tra le altre cose, «la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità» sottoposti al regime detentivo speciale ex Art. 41 bis c. 2 O.P. Sulla base di tale divieto, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia con la Circolare n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017, all’Art. 4, stabiliva che “E’ vietata ogni forma di dialogo e comunicazione tra detenuti/internati appartenenti a gruppi di socialità diversi. Eventuali violazioni saranno valutate in sede disciplinare”.

Tali indicazioni, relative al divieto di comunicazione tra persone in regime detentivo speciale non appartenenti allo stesso gruppo di socialità, come peraltro rilevato dal Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale nel Rapporto tematico sul regime detentivo speciale 2016-2018 dell’8 gennaio 2019, «sono interpretate in maniera estremamente rigida ed estensiva» nella Casa Circondariale di L’Aquila, Istituto ove sono ristretti numerosi detenuti sottoposti al predetto regime. In tale Istituto anche salutare una persona facendo seguire al saluto anche il nome di battesimo viene considerato una violazione del divieto di comunicazione da sanzionare con la sanzione della esclusione dalle attività in comune cd. isolamento. Infatti, la Direzione della Casa Circondariale di L’Aquila, il 6 novembre 2016, prima ancora della emanazione della Circolare Ministeriale del 2 ottobre 2017, aveva diffuso un avviso a tutta la popolazione detenuta ristretta presso le Sezioni 41 bis O.P. comunicando che: «Come previsto dal comma quater, lettera f, dell’Art. 41 bis della Legge n. 354 del 1975, si rammenta alla popolazione detenuta il divieto di comunicare con appartenenti ad altri gruppi di socialità anche sotto forma di semplice saluto. Si evidenzia altresì, che l’inosservanza di tale divieto comporta responsabilità disciplinare in caso di violazione.» A tal proposito, il Garante Nazionale, che ha visitato tutte le Sezioni a regime detentivo speciale tra il 2016 e il 2018, ha potuto comunque osservare che «il divieto di saluto con il nome non è applicato in tutti gli Istituti in maniera omogenea e che soltanto nell’Istituto abruzzese comporta un numero elevato di sanzioni disciplinari.»

Il Garante Nazionale, nel suo Rapporto, aveva sottolineato «la necessità di mantenere rigorosamente la chiara differenza tra il divieto di possibile comunicazione e il divieto di parola: l’osservata attivazione di procedimento disciplinare per chi saluti – chiamandola per nome – una persona non del proprio gruppo di socialità, sembra avvicinarsi più a questa seconda ipotesi che non al necessario controllo sulla prima.» Pertanto, aveva provveduto a raccomandare che «sia dismessa la pratica constatata in alcuni Istituti di sanzionare disciplinarmente, anche con la sospensione dalle attività comuni, le persone detenute che si limitano a salutare un’altra persona ristretta pur chiamandola per nome, a meno che non ci siano elementi fondati e specifici che portino ad attribuire a tale gesto un significato diverso dal mero saluto.» e che «le procedure disciplinari siano sempre usate come meccanismi di ultimo impiego e l’isolamento solo in casi eccezionali, così come affermato dalle Regole Penitenziarie Europee.»

Purtroppo, la Casa Circondariale di L’Aquila, nonostante i numerosi provvedimenti irrogativi della sanzione disciplinare della esclusione dalle attività in comune – su reclamo giurisdizionale dei detenuti ex Art. 35 bis e 69 c. 6 lett. a) O.P. – siano stati tutti annullati dal Magistrato di Sorveglianza di L’Aquila e nonostante le precise raccomandazioni formulate dal Garante Nazionale dei Diritti delle persone detenute o private della libertà personale, non solo non ha smesso di infliggere ai detenuti la più grave delle sanzioni disciplinari ex Art. 39 c. 1 n. 5 O.P. ma ha provveduto ad impugnare, persino innanzi alla Corte di Cassazione tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, le decisioni della Magistratura di Sorveglianza favorevoli ai detenuti, chiedendone l’annullamento per la erronea applicazione della legge. I primi ricorsi sottoposti allo scrutinio del Giudice di legittimità sono stati quelli relativi ai reclami accolti dal Magistrato di Sorveglianza di L’Aquila e poi confermati dal Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila a carico del calabrese L.F.S., ristretto nell’Area Riservata denominata “Sezione Rossa” della Casa Circondariale abruzzese. Detto detenuto era stato, ripetutamente, punito dal Consiglio di Disciplina con la sanzione della esclusione dalle attività in comune perché alcune volte aveva salutato un’altro detenuto appartenente a un diverso gruppo di socialità.

La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in merito, ha però dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia. Anche la Procura Generale della Repubblica presso detta Corte nella sua requisitoria aveva chiesto il rigetto dei ricorsi. La Cassazione, con le Sentenze n. 4378/2020 e 4379/2020 del 20 dicembre 2019, entrambe depositate il 3 febbraio 2020, ha ritenuto corrette le Ordinanze n. 2530/2018 e 2529/2018 del 14 maggio 2019 del Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila, che avevano rigettato il reclamo del Dap avverso i provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza di L’Aquila che avevano accolto i reclami avanzati dal detenuto L.F.S, poiché il divieto di comunicazione tra detenuti sottoposti al regime ex Art. 41 bis O.P. appartenenti a diversi gruppi di socialità, «serviva ad evitare uno scambio di notizie e doveva essere costituito da uno scambio di contenuti: il mero saluto era, invece, una forma espressiva neutra, da cui non poteva evincersi il tipo di informazione scambiata. Lo scambio di un mero saluto non poteva essere assimilato ad una trasmissione verbale di contenuti ed informazioni, vietata appunto dalla normativa specifica.»

Emilio Enzo Quintieri

Cass. Pen., Sez. I, Sent. n. 4378 del 2020 (clicca per scaricare)

Cass. Pen. Sez. I, Sent. n. 4379 del 2020 (clicca per scaricare)

Prof.ssa Pecorella (UniBicocca): il regime ostativo non risponde ad esigenze di difesa sociale


Il condannato alla pena dell’ergastolo non può mai essere privato di una prospettiva concreta ed effettiva di liberazione. La questione dell’ergastolo ostativo pone la Corte Costituzionale di fronte a un bivio, dovendo scegliere se andare alla ricerca di possibili giustificazioni sul piano teorico della presunzione assoluta di non rieducabilità di chi non collabora con la giustizia oppure valutare quella presunzione alla luce dell’esperienza concreta maturata nei ventisette anni trascorsi dalla sua introduzione.

La Corte Europea, con la sua recente sentenza nel caso Viola, ha ritenuto la disciplina italiana contraria all’art. 3 Cedu perché impedisce al detenuto di vedere riconosciuti i progressi compiuti nel suo percorso rieducativo, fino a quando non collabora con la giustizia. Smentendo quella presunzione in senso contrario, si prende atto del fatto che la mancata collaborazione non ha impedito che un percorso rieducativo sia stato intrapreso dal detenuto e si esige, anzi, che i risultati di quel percorso siano valutabili dal giudice in vista della possibile e graduale uscita dal carcere. Perché il condannato alla pena dell’ergastolo non può mai essere privato di una prospettiva concreta ed effettiva di liberazione.

D’altra parte, abbiamo davanti agli occhi casi di ergastolani ostativi che, senza aver collaborato con l’autorità giudiziaria, hanno potuto ottenere dei benefici penitenziari o delle misure alternative alla detenzione, avendo partecipato attivamente al programma rieducativo durante i lunghi anni trascorsi in carcere. Sono gli ergastolani usciti dal regime ostativo attraverso il riconoscimento della inesigibilità della loro collaborazione, perché tutto è stato ormai chiarito o niente sono in grado di ulteriormente chiarire.

Come è potuto accadere? Nell’unico modo che l’ordinamento penitenziario contempla sulla base:

a) di una relazione positiva dell’equipe penitenziaria che, avendo più di chiunque altro osservato l’evoluzione del condannato durante la detenzione, ha ritenuto da lui compiuta quella “presa di distanza dal suo passato criminale” necessaria, ma anche sufficiente, per poter intraprendere un graduale percorso di ritorno alla libertà; nonché

b) sulla successiva pronuncia del giudice che quella relazione ha ritenuto di poter condividere, concedendo il beneficio penitenziario richiesto.

Perché negare questo stesso percorso, lungo e faticoso, ma ricco di speranza agli ergastolani che non collaborano, pur essendo ritenuti astrattamente in grado di farlo? Si dice che serve la loro collaborazione, sia pure a distanza di tanto tempo dai fatti. Se anche questa fosse la ragione, e se anche questa ragione fosse ritenuta sufficiente a giustificare il sacrificio della funzione rieducativa della pena nei confronti di questi soggetti, dovremmo arrenderci all’evidenza dei fatti: chi non ha collaborato nella fase processuale, ricavandone sensibili benefici in termini di pena, non decide di collaborare una volta che è stato condannato, se non sono cambiate o venute meno le ragioni, qualunque esse fossero, che gli hanno impedito di farlo nel momento più vantaggioso.

E se è vero che la preoccupazione per l’incolumità dei propri familiari è la ragione principale che inibisce la scelta di collaborare, difficile è immaginare che quella preoccupazione svanisca dalla mente del condannato proprio mentre si trova in carcere, lontano da tutto e da tutti e con il solo conforto dei suoi familiari. Una condizione, si noti, che l’ergastolano ostativo condivide con le persone condannate a pena temporanea e parimenti eseguite in regime ostativo: anche ad esse è precluso, se non collaborano con la giustizia, il normale percorso rieducativo e quindi un’effettiva chance di reinserimento una volta uscite dal carcere. Perché loro, a differenza degli ergastolani, riacquistano necessariamente la libertà, una volta terminata l’esecuzione della pena. E allora, possiamo davvero continuare a credere che il regime ostativo previsto dalla legge risponda a esigenze di difesa sociale?

Claudia Pecorella Professore di Diritto Penale Università di Milano Bicocca

Il Sole 24 Ore, 21 ottobre 2019

Ergastolo ostativo, domani la Corte Costituzionale deciderà se gli automatismi sono legittimi


Domani la Corte Costituzionale deciderà sull’ergastolo ostativo, che a mafiosi e terroristi impedisce anche solo di chiedere misure alternative. C’è di nuovo chi – come e quasi più di Berlusconi nel suo ventennio – sta sfiduciando i magistrati, vuole legare le mani ai giudici, e pretende di azzerarne la discrezionalità imprigionandola nelle gabbie di inderogabili automatismi dettati da rigide presunzioni legali di immutabilità: solo che quel “qualcuno” non è più il leader politico di turno, insofferente al controllo di legalità, ma paradossalmente sono proprio i magistrati.

O, almeno, quella schiera per lo più di Pm (in carica, in pensione, datisi alla politica o prestati ad altre amministrazioni) che, meglio accolti dal circuito mediatico-sociale in virtù dei crediti acquisiti con le proprie valorose indagini, da un mese stanno (come e più di politici quali Alfonso Bonafede e Matteo Salvini) sventagliando sui giornali e in tv una formidabile contraerea preventiva all’udienza di domani dei giudici della Corte Costituzionale: chiamata dalla Cassazione a decidere la norma che a ergastolani mafiosi o terroristi impedisce (salvo collaborino o la collaborazione sia impossibile) di poter dopo molti anni anche solo domandare ai Tribunali di Sorveglianza di valutare richieste di misure alternative contrasti o meno con gli articoli 3 e 27 della Costituzione.

E cioè se far discendere dalla collaborazione con la giustizia la prova legale della cessata pericolosità sociale del condannato impedisca alla magistratura di sorveglianza di valutare in concreto l’evoluzione personale del detenuto, e vanifichi così la finalità rieducativa della pena. Tema confinante con quello affrontato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo prima il 13 giugno e poi l’8 ottobre, quando la Cedu ha ritenuto che l’ostatività dell’ergastolo, se agganciata alla mancata collaborazione, violi il divieto di “trattamenti inumani o degradanti”; che la collaborazione non sia (come peraltro sperimentato nell’opportunismo di parecchi condannati) di per sé prova automatica della cessata pericolosità; e che l’Italia debba quindi modificare la norma.

Tra le istruttive munizioni argomentative sciorinate appunto dagli scandalizzati dal verdetto della Cedu in vista di quello della Consulta, spicca l’uso cinico del morto. Non soltanto l’uso avvoltoiesco del dolore di molti parenti delle vittime, fingendo di dimenticare che altrettanti familiari spieghino invece, pur con pari dignità di sofferenza, di non sentirsi vendicati o risarciti dall’ergastolo ostativo. Ma anche l’appropriazione indebita (e talvolta usurpata) dell'”ipse dixit” di assassinati illustri, secondo diverse sfumature di strumentalità che dal “Così si cancella un caposaldo di Falcone” approdano sino al più disinvolto “Hanno riammazzato Falcone e Borsellino”, titolo di una prima pagina sotto la faccia dei giudici di Strasburgo tacciati di “non sapere cosa sia la mafia” e di “armare di nuovo i boss”.

Poi c’è il classico ricatto del “così si demolisce la lotta alla mafia” e “si esaudisce una delle richieste di Riina nel papello”, giacché la sola prospettiva teorica di poter non morire in carcere rilegittimerebbe il comando dei boss dal carcere: tesi contraddittoria in quanti, per motivare il no alla scarcerazione di Provenzano morente, argomentavano che proprio dall’ergastolo al 41 bis continuasse a esercitare il proprio ruolo.

Neppure si teme il ridicolo di spargere terrorismo psicologico con l’allarme che “rischino di uscire mille ergastolani”. Pura mistificazione, perché la decisione della Consulta, come quella della Corte europea dei diritti dell’uomo, non solo non libererebbe i 1.106 ergastolani ostativi (sui 1.633 ergastolani definitivi), ma soprattutto consentirebbe soltanto che siano sempre e comunque i giudici dei Tribunali di Sorveglianza a poter valutare, caso per caso, il percorso rieducativo e la rescissione dei legami con la criminalità prospettati dai condannati dopo molti anni di carcere: esame individualizzato sulla scorta anche dei pareri delle Procure Antimafia, e nel quale è immaginabile che la mancata collaborazione continuerebbe a pesare in partenza come indice tendenzialmente negativo.

Ma proprio qui si coglie il nervo scoperto di una parte di magistratura che, sotto la postura muscolare che inscena, in realtà tradisce una inaspettata fragilità, cercando nelle preclusioni automatiche e nelle rigide presunzioni di permanente pericolosità una “coperta di Linus” con la quale difendersi dal rischio di dover decidere, dalla complessità di dover fare una prognosi sul cambiamento o meno di una persona in carcere, dal travaglio di doversi assumere una responsabilità.

Con l’unica attenuante, va riconosciuto, di vedersi poi pregiudizialmente massacrare dalla politica e dai mass media quella dolorosa volta (pur statisticamente infrequente) in cui a ricommettere un grave reato sia proprio un detenuto ammesso a qualche beneficio. Ma anche con l’aggravante “culturale” di alimentare inconsapevolmente, di automatismo in automatismo, quell’eterogeneo frullatore nel quale (si tratti di ostatività dell’ergastolo, di difesa “sempre” legittima in casa, o di sorteggio al Csm contro le nomine egemonizzate dalle degenerazioni correntizie) l’ingrediente-base è ormai l’abdicare alla funzione del magistrato, barattata con una qualche polizza di rassicurazione.

Luigi Ferrarella

Corriere della Sera, 21 ottobre 2019

Prof. Sergio Moccia: Lo Stato di diritto non conosce eccezione alle regole che pone. L’ergastolo ostativo è incostituzionale


La Grand Chambre della Corte europea per i diritti dell’uomo ha deciso di invitare l’Italia a modificare la legge che dispone l’ergastolo ostativo, quello, cioè, effettivamente senza fine, a meno che il recluso non decida di collaborare. In realtà la Grand Chambre ha ribadito quanto la Corte aveva già stabilito in una decisione del giugno scorso, contro cui il Governo italiano aveva presentato ricorso evidenziando, tra l’altro, la conformità della sanzione alla Costituzione italiana, stabilita nel 2003 da una decisione “tartufesca” della Corte costituzionale, che grida vendetta per la sua inconsistenza argomentativa.

In poche parole, secondo la Corte l’ammissione al beneficio è l’esito di una “libera scelta del condannato” di collaborare e quindi non viene in discussione l’art.27 c. 3 Cost.; ma la Corte non tiene conto che questa libera scelta può essere condizionata dai possibili riflessi sui familiari e del fatto che chi sia innocente, eppur condannato, non abbia alcun modo di “collaborare”, a meno di inventarsi qualcosa.

Tre, invece, gli argomenti – di ben altra consistenza, civile e giuridica – alla base della decisione della Corte europea dei Diritti umani (Cedu): in primo luogo, il contrasto con il principio di difesa della dignità umana di una norma che non consente a chi sia privato della libertà di poterla, a determinate condizioni, riacquistare; quindi, l’inconsistenza della presunzione di pericolosità a fronte della mancata collaborazione, senza considerare i progressi del singolo sulla via della legalità; ed infine il dubbio forte sulla libertà della scelta, tenuto conto delle possibili gravi conseguenze nei confronti di terzi.

Originariamente, a norma dell’art. 4-bis ord. penit., non è consentita l’applicazione dei benefici penitenziari, tra cui la liberazione anticipata, per gli “irriducibili” di mafia e terrorismo, per il solo fatto della mancata “collaborazione”. Inoltre, l’art. 41-bis ord. penit., per “gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica”, dà la facoltà di sospendere il trattamento rieducativo, ben oltre quanto richiesto da legittime esigenze di isolamento dall’esterno: il che altro non significa che l’adozione del carcere duro. Le due norme tracciano orientamenti rigoristico-deterrenti che poco hanno a che vedere con le disposizioni costituzionali in materia.

In generale, la via per ottenere i benefici per gli ergastolani è prevista valutando il percorso rieducativo e di reinserimento (formazione professionale, attività lavorativa e così via) a cui il recluso partecipa durante la permanenza in carcere. A questo punto non ha alcun fondamento razionale la presunzione assoluta secondo cui la mancata “collaborazione” sia in ogni caso ascrivibile all’assenza di progressi nella direzione della rieducazione. D’altro canto, come fa notare la Cedu, punire la mancata “collaborazione” non ha altro significato che effettuare violenza alla libertà morale del recluso, in palese violazione dell’art. 3 Cedu, che vincola anche l’Italia: norma posta a presidio della dignità umana, di cui è componente essenziale la libertà morale. A ciò si aggiunga che l’art. 27 c. 3, oltre al basilare principio di rieducazione, nella prima parte sancisce solennemente il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità.

Si replica diffusamente, anche da parte di chi dovrebbe avere contezza di Costituzione e Convenzioni, che il superamento della micidiale combinazione normativa, che dà vita all’ergastolo “ostativo duro”, sarebbe visto come un segnale di debolezza e pregiudicherebbe la lotta alle mafie, laddove la coazione a collaborare – in spregio alla normativa costituzionale e convenzionale vigente – rappresenterebbe uno strumento vincente.

Ma, a questo punto, visto che per esigenze di sicurezza o di ordine si possono impunemente violare norme fondamentali, viene da chiedersi perché non utilizzare mezzi più efficaci, più sbrigativi al fine di “ottimizzare” le “collaborazioni”.

Chi stabilisce qual è il limite della violazione della dignità umana? La verità è che lo stato di diritto non conosce eccezione alle regole che pone, pena la sua stessa credibilità. Insomma, si abbia il coraggio di abrogare l’art.27 c. 3 e si rinunci alla Cedu, se si vogliono perseguire in materia penale prospettive diverse dallo stato di diritto.

Il sistema penale a fondamento costituzionale ha la finalità di assicurare il singolo e la pacifica coesistenza fra i consociati, ma non di adottare qualsiasi mezzo ritenuto idoneo al suo perseguimento, altrimenti verrebbe in discussione uno dei due compiti fondamentali: la tutela del singolo. In altri termini è consentito l’intervento penale, ma sempre nel rispetto assoluto di predeterminate garanzie, dettate dalla Costituzione e dalle Convenzioni.

Ciò di cui si discute non è la convenienza dello scopo, ma la conformità dei mezzi adoperati rispetto all’assetto fondamentale dell’ordinamento giuridico.

In questa prospettiva l’intervento penale si giustifica se riesce ad armonizzare la sua necessità per il bene della società con il diritto, anch’esso da garantire, del soggetto al rispetto dell’autonomia, dunque della libertà e della dignità della sua persona.

Sergio MocciaEmerito di Diritto Penale Università degli Studi di Napoli Federico II

Il Manifesto, 18 ottobre 2019

Burić (Segretario Coe) al Ministro Bonafede “Nessuna scarcerazione automatica per gli ergastolani ostativi”


Nel quadro della Conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa a Strasburgo, Marija Pejčinović Burić, Segretario Generale del Consiglio d’Europa (la principale organizzazione internazionale a difesa dei diritti umani e dello stato di diritto), ha incontrato il Ministro della Giustizia italiano Alfonso Bonafede.

Nell’incontro, la Buric, ha spiegato a Bonafede che : “La sentenza della Corte di Strasburgo sull’ergastolo ostativo, non significa che il detenuto deve essere rilasciato automaticamente. Spetta alle Autorità nazionali valutare caso per caso e decidere in ogni situazione come reagire e dare esecuzione alla sentenza. Capisco benissimo che la decisione della Corte sia difficile da comprendere nel Paese che ha sofferto cosi tanto a causa della mafia”, aggiungendo che l’Italia “ha il nostro pieno appoggio nella lotta alla mafia”.

Quanto a Bonafede, il Ministro ha ribadito che “la posizione dell’Italia su questa sentenza è nota a tutti, c’è una non condivisione della decisione presa dalla Corte di Strasburgo. Riguardo a quanto l’Italia farà, io non voglio scavalcare il Parlamento italiano e so che le forze politiche hanno già reso nota la loro posizione che e’ praticamente unanime” ha aggiunto il Ministro della Giustizia. “Era mio dovere incontrare il Segretario Generale del Consiglio d’Europa e farle presente la posizione dell’Italia e le preoccupazioni del Paese per questa decisione”.

Zagrebelsky: Ergastolo ostativo non superabile, impedisce al Giudice di valutare la posizione del detenuto nel suo complesso


La questione sull’ergastolo ostativo riguarda il diritto a che il giudice possa prendere in esame la posizione del detenuto nel suo complesso, in tutti gli aspetti che in concreto presenta nel corso dell’esecuzione della pena. Le polemiche che hanno accompagnato la sentenza della Corte europea dei diritti umani sull'”ergastolo ostativo” possono ora essere accantonate in attesa della prossima decisione della Corte costituzionale, che deciderà se il regime di quel tipo di pena contrasti con l’art. 27 della Costituzione.

La sentenza della Corte costituzionale sarà certo accolta da critiche di un segno o dell’altro a seconda del suo tenore. Ma almeno non si potrà dire – come con leggerezza è stato fatto per la Corte europea – che la sua sentenza dimostra che quei giudici non conoscono la realtà italiana e giudicano su cose che ignorano.

Il quesito cui risponderà la Corte Costituzionale, infatti, è stato sollevato da giudici italiani, specificamente competenti nella materia. Si tratta della Corte Cassazione e del Tribunale di Sorveglianza di Perugia, per casi di diniego dei permessi premio che l’art. 30-ter dell’Ordinamento penitenziario ammette come “parte integrante del programma di trattamento”, ma che sono esclusi per i condannati per una serie di reati (di mafia e terrorismo, ma anche contro la pubblica amministrazione e altri ancora, che nulla hanno a che vedere con mafia e terrorismo), a meno che il condannato non collabori con l’autorità, ricostruendo pienamente i fatti e indicando i suoi complici.

La possibilità di ammissione a permessi premio del detenuto che se li merita, è funzionale del programma di rieducazione. Nello stesso senso si sono da tempo pronunciate sia la Corte costituzionale, che la Corte europea. L’art. 27 della Costituzione stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Il caso deciso dalla Corte europea dei diritti umani riguardava invece l’impossibilità per il condannato all’ergastolo di vedere esaminata dal giudice la sua domanda di liberazione condizionale (dopo 26 anni di detenzione) per la sola ragione, assolutamente impeditiva, che non ha collaborato con l’autorità. Assolutamente impeditiva significa che qualunque altra considerazione, relativa al caso concreto, è irrilevante.

La questione che la Corte Costituzionale deciderà è in sostanza la stessa affrontata dalla Corte europea, anche se le norme di riferimento (della Costituzione e della Convezione europea dei diritti umani) sono diverse. Per la Corte costituzionale si tratta del contrasto con la finalità rieducativa della pena e per la Corte europea del carattere inumano di un ergastolo che esclude il condannato dalla possibilità di accesso a quell’aspetto del trattamento rieducativo che è rappresentato dai benefici penitenziari e rende irrilevante ogni progresso che il detenuto compia, a meno che non collabori con l’autorità. È l’irrilevanza di ogni risultato del processo rieducativo, organizzato dall’amministrazione penitenziaria e cui il detenuto deve partecipare, che rende quel tipo di ergastolo “senza speranza” e quindi, secondo la giurisprudenza della Corte europea, inumano.

Nel giudizio avanti la Corte Costituzionale, come in quello della Corte europea non si tratta naturalmente di decidere se i condannati abbiano diritto ai permessi premio o alla libertà condizionale. La questione riguarda il diritto a che il giudice possa prendere in esame la posizione del detenuto nel suo complesso, in tutti gli aspetti che in concreto presenta nel corso dell’esecuzione della pena. Secondo la Corte europea la mancata collaborazione è certo un elemento rilevante, ma può essere equivoca in concreto, per esempio perché motivata dal timore di ritorsioni da parte dell’ambiente criminale cui il detenuto ha appartenuto o perché solo opportunistica.

L’inidoneità della mancata collaborazione a offrire una prova non equivoca di pericolosità e di persistente appartenenza al gruppo criminoso, in ogni caso e a prescindere dalla possibile esistenza di prove di segno diverso, è la ragione per cui la Corte europea ha ritenuta eccessiva, rispetto allo scopo legittimo di prevenzione del crimine, la condizione non superabile in alcun modo di collaborazione con l’autorità. È cioè l’esclusione della valutazione del giudice competente nella materia, che produce una non giustificata esclusione dei detenuti da momenti importanti del trattamento rieducativo e rende irrilevante ogni sviluppo della personalità, nel corso dei lunghi anni di carcere.

Dirà la Corte costituzionale se l’esclusione senza eccezione e senza valutazione giudiziaria dai benefici che sono funzionali alla rieducazione contrasta con la finalità propria di ogni pena. Per la Corte europea nei casi di ergastolo ostativo quando non vi sia stata collaborazione con l’autorità, l’inumanità di quel tipo di pena deriva dalla troppo rigida e automatica esclusione dei benefici che fanno parte del trattamento del detenuto e di ogni rilevanza di qualunque progresso rieducativo eventualmente dimostrato da fatti diversi dalla collaborazione con l’autorità.

Vladimiro Zagrebelsky

Magistrato, già Giudice presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

Il Sole 24 Ore, 15 ottobre 2019

Attacco “radicale” al Senatore Magorno: «Sull’ergastolo ostativo ha cambiato idea… »


Nella vita si può (e per certi aspetti si deve) cambiare idea ma è possibile farlo in modo “evolutivo” verso sponde diametralmente opposte a quelle per cui ci si è battuti e ci si è spesi mettendoci la faccia? Si possono scrivere battaglie ideologiche fondanti un giorno con la mano sinistra e qualche giorno più in là con quella destra? Il dibattito è eternamente aperto ma in politica è più complesso uscirne. Resta traccia e ti rinfacciano tutto. Tant’è che poi la domanda di cui sopra torna a galla: si può voltar faccia in materie “essenziali”? Se lo chiede, e lo chiede soprattutto al senatore renziano Ernesto Magorno, il militante e dirigente radicale Emilio Quintieri.

Materia pesante e compromettente, al centro del dibattito. Trattasi dell’ergastolo ostativo, sentenza storica e recente della Corte di Strasburgo che ha mandato su tutte le furie una importante fetta di inquisitori, a partire dal procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri. Ma che ha visto anche il coinvolgimento mediatico di una parte politica del campo, divisa tra le bottiglie di spumante dei garantisti e “premialisti” etici da un lato e i duri dall’altro. Tra questi ultimi, tra quelli cioè che senza appello hanno condannato (sulla linea di Gratteri) la sentenza della Corte di Strasburgo (a proposito dell’ergastolo ostativo) anche il “nostro” senatore Ernesto Magorno, ovviamente renziano per chi non ne avesse contezza. Che assume una posizione ferma e rigida a proposito della materia così delicata in termini di diritti essenziali e primordiali da garantire anche in presenza di crimini e criminali conclamati. Questo per dire che il dibattito è e resta aperto ma che per Magorno, paradossalmente, aperto non era per niente qualche tempo fa.

E già perché proprio Emilio Quintieri ricorda in un lungo post di qualche giorno fa che il Magorno di oggi è lo stesso di quello di qualche tempo fa che, coinvolto sul punto esattamente opposto a quello per cui ora si batte, aveva messo la sua firma d’appartenenza. Sì, è proprio così. Quintieri ricorda che proprio lui nel 2015 ha interpellato e coinvolto Magorno (ottenendone la partecipazione) in una proposta di legge (prima firmataria Bruno Bossio) che andava esattamente nella direzione che oggi la Corte di Strasburgo ha “bendetto” e che fa infuriare il Magorno di oggi. Anche la battaglia del Magorno di ieri è alla base dell’incazzatura del Magorno di oggi. Nel 2015 protagonista del testo di legge che oggi maledice come concetto, dopo la sentenza del Tribunale europeo. Al punto che Quintieri, dopo aver riproposto il testo di legge del 2015 sull’ergastolo ostativo nel suo post conclude cosi, «certo che la coerenza è cosa completamente sconosciuta all’onorevole Magorno… ».

Redazione Il Fatto di Calabria – 11 ottobre 2019

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