Caso Nicosia, Quintieri (Radicali): Accuse infondate, nessuno può fare visite e colloqui riservati nelle Carceri


Parlare male di qualcuno, in privato, chiunque esso sia (anche se si chiamino Falcone e Borsellino), per quanto possa essere ritenuto riprovevole e immorale, non costituisce alcun reato, tantomeno quello, gravissimo, di associazione mafiosa.

Occuparsi della tutela dei diritti dei detenuti, compresi quelli sottoposti al regime detentivo speciale ex Art. 41 bis O.P., non costituisce alcun reato.

Vantarsi con terzi di aver effettuato visite “riservate”, anche di notte, con un Parlamentare della Repubblica, negli Istituti Penitenziari, non costituisce alcun reato.

La cafonaggine, l’ignoranza e la millanteria (almeno per il momento) non sono previste e punite dal Codice Penale.

Se le accuse nei confronti di Antonello Nicosia sono solo quelle apparse in queste ore sulla stampa, sono così labili che non consentiranno, nella maniera più assoluta, di affermarne la colpevolezza all’esito di un giusto processo.

Secondo l’Ordinamento Penitenziario (Legge, Regolamento di Esecuzione, Circolari e Ordini di Servizio) le visite agli Istituti Penitenziari (qualsiasi ambiente compreso quello in cui si trovano i detenuti e gli internati, anche se isolati), sono dirette a verificare le condizioni di vita, di trattamento e di rispetto della dignità personale. Le interlocuzioni con i detenuti durante le visite (che non possono mai avere ad oggetto vicende processuali) non possono trasformarsi in veri e propri colloqui, per i quali occorre specifica ed individuale autorizzazione da parte delle Autorità competenti in considerazione della loro posizione giuridica.

Qualora nel corso della visita, si verifichino violazioni alle suddette previsioni normative (per il fatto di riferirsi od estendersi ad argomenti diversi da quelli consentiti), l’Autorità Penitenziaria che accompagna il visitatore (Direttore dell’Istituto o, spesso, il personale di Polizia Penitenziaria delegato dallo stesso) deve, dopo un primo richiamo, finalizzato a rammentare detti limiti normativi, prontamente intervenire, per interrompere immediatamente il colloquio stesso e ciò, ove la irragionevole persistenza dell’interlocutore nel suo comportamento illegittimo non consenta altra modalità di intervento, mediante il pronto allontanamento del detenuto che partecipi alle interlocuzioni non consentite, in modo da impedire che la violazione possa condurre a pregiudizi maggiori.

Nel caso in cui si ravvisino estremi di reato, l’Autorità Penitenziaria, al termine della visita, ha l’obbligo di informare immediatamente l’Autorità Giudiziaria competente, oltre alle consuete informazioni al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia ed al Magistrato di Sorveglianza competente territorialmente.

In ogni caso, le visite e le interlocuzioni non sono “riservate” (tranne quelle del Garante Nazionale in qualità di Meccanismo Nazionale di Prevenzione ai sensi dell’OPCAT), ma debbono essere sempre effettuate in lingua italiana ed alla presenza dell’Autorità Penitenziaria. Non esiste la possibilità che un visitatore si chiuda, da solo, nella cella con il detenuto (a meno che il Direttore od il personale penitenziario siano corrotti ma lo escludo nella maniera più convinta e categorica !)

Tutte le indicazioni che precedono, come disposto dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, valgono nei confronti di qualunque detenuto. Ed un attenzione peculiare deve essere riservata per quelli sottoposti al regime speciale ex Art. 41 bis O.P. Infatti, il Dap, ha dato disposizione che il rispetto delle disposizioni sopra evidenziate “sia particolarmente rigoroso” quando la interlocuzione dei visitatori si rivolga a detenuti sottoposti all’Art. 41 bis O.P.

Emilio Enzo Quintieri

già Consigliere Nazionale Radicali Italiani

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