Burić (Segretario Coe) al Ministro Bonafede “Nessuna scarcerazione automatica per gli ergastolani ostativi”


Nel quadro della Conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa a Strasburgo, Marija Pejčinović Burić, Segretario Generale del Consiglio d’Europa (la principale organizzazione internazionale a difesa dei diritti umani e dello stato di diritto), ha incontrato il Ministro della Giustizia italiano Alfonso Bonafede.

Nell’incontro, la Buric, ha spiegato a Bonafede che : “La sentenza della Corte di Strasburgo sull’ergastolo ostativo, non significa che il detenuto deve essere rilasciato automaticamente. Spetta alle Autorità nazionali valutare caso per caso e decidere in ogni situazione come reagire e dare esecuzione alla sentenza. Capisco benissimo che la decisione della Corte sia difficile da comprendere nel Paese che ha sofferto cosi tanto a causa della mafia”, aggiungendo che l’Italia “ha il nostro pieno appoggio nella lotta alla mafia”.

Quanto a Bonafede, il Ministro ha ribadito che “la posizione dell’Italia su questa sentenza è nota a tutti, c’è una non condivisione della decisione presa dalla Corte di Strasburgo. Riguardo a quanto l’Italia farà, io non voglio scavalcare il Parlamento italiano e so che le forze politiche hanno già reso nota la loro posizione che e’ praticamente unanime” ha aggiunto il Ministro della Giustizia. “Era mio dovere incontrare il Segretario Generale del Consiglio d’Europa e farle presente la posizione dell’Italia e le preoccupazioni del Paese per questa decisione”.

Per i Prof. Galliani e Santoro: “Rivedere l’ergastolo ostativo non vuol dire rimettere i boss in libertà”


Parlano il costituzionalista Davide Galliani e il filosofo del diritto Emilio Santoro. Il 22 ottobre la sentenza della Consulta. La Cedu, Corte europea dei diritti dell’uomo, ieri ha bocciato il ricorso del governo sull’ergastolo ostativo.

Una decisione che è stata accompagnata, nei giorni precedenti, da allarmi sui “regali alla mafia” e sul rischio che “decine e decine di mafiosi possano uscire dal carcere”. Il prossimo 22 ottobre la Corte costituzionale dovrà decidere, a partire da un caso simile, sulla legittimità del 4bis rispetto però ai permessi premio (nella sentenza Viola era rispetto alla liberazione condizionale). E anche in quel caso, immaginiamo, si moltiplicherà il terrorismo psicologico. Davide Galliani, costituzionalista ed estensore di un amicus curiae nel caso Viola contro Italia alla Cedu, ci spiega perché dietro questi allarmi ci sia anche della malafede.

“Anzitutto – dice Galliani al Foglio – è interessante notare come si siano allarmati tutti quanti adesso, quando in realtà la sentenza Viola è stata depositata il 13 giugno. È passata abbastanza inosservata, ma ora che il governo ha deciso di rivolgersi alla Grande Camera, tutti hanno iniziato a dire la propria, al di là del merito. Dal punto di vista giuridico e anche per come funziona la Corte di Strasburgo, il panel di cinque giudici doveva decidere se mandare la sentenza Viola in Grande Camera o meno, non stava decidendo nel merito. Né stava mettendo in discussione, come qualcuno ha detto, il regime di 41bis”. Questa levata di scudi tardiva “dunque fa riflettere. Sono passati tre mesi, dove sono stati finora?”.

A un certo punto, però, politici e magistrati si sono svegliati. Da Luigi Di Maio ad Alfonso Bonafede, a Nino Di Matteo. Tutti a parlare di mafiosi in libertà e duro colpo allo stato da parte dell’Europa. Anche se, dice il professor Galliani, “io escluderei che tutti i politici abbiano letto veramente la sentenza Viola. Basta leggere che cosa c’è scritto nel cosiddetto Spazza-corrotti, che estende il regime ostativo anche per reati che non sono associativi. Pensi al peculato. Lei mi può spiegare che collaborazione potrà mai dare un vigile urbano che si è intascato 300 euro?

Chi ha scritto questa norma non capisce che il regime ostativo al massimo può avere un senso nei confronti di reati associativi, come la mafia. Ma come può avere senso tanto per la mafia quanto per il peculato? Mi verrebbe da dire “perdonateli perché non sanno quello che fanno”.

I magistrati invece è difficile pensare che siano ignoranti, anzi. Quindi quando parlano lo fanno, si suppone, con cognizione di causa. “Lasciamo stare la politica, ma un magistrato non può dire che la Cedu va a intaccare il carcere duro. Semplicemente non è vero, quindi se lo dice è in malafede”. Insomma, dice Galliani “è una strumentalizzazione quella cui stiamo assistendo. La sentenza Viola non riguarda il carcere duro. E non si può certo dire che chi nutre delle perplessità sull’ergastolo ostativo sarebbe un fiancheggiatore della mafia. Papa Francesco è contro l’ergastolo, dunque sarebbe colluso con la mafia?”.

Dunque, è “giusto esprimere liberamente delle perplessità di natura giuridica (come hanno fatto la Cassazione e la sorveglianza sollevando le questioni di costituzionalità, senza essere tacciati di stare, anche solo indirettamente, dalla parte della mafia. Purtroppo è questo il messaggio che sta passando”. Sono molti i messaggi sbagliati che sono emersi in questi giorni. Dal fatto che adesso “decine di mafiosi usciranno” al fatto che Strasburgo non conosce bene i problemi dell’Italia.

“Ma niente di questo è vero. Dire che “usciranno tutti i boss” non ha alcun senso. Strasburgo dice semplicemente una cosa: durante una detenzione ultradecennale – più di vent’anni, poniamo – è possibile che una persona cambi, nonostante le nostre carceri facciano schifo. Il giudice deve poter prendere atto del cambiamento, ma non è detto che apra le porte del carcere. Il carcere ostativo nega i benefici penitenziari, dal permesso premio fino alla liberazione condizionale, a meno che un condannato collabori con la giustizia. Se non collabora, è considerato socialmente pericoloso, sempre e comunque”.

La Cedu vuole semplicemente restituire al giudice la possibilità di decidere. E poi, aggiunge Galliani, “basta con la strumentalizzazione di Giovanni Falcone sul carcere ostativo, davvero insopportabile. Falcone merita di meglio. Bisogna portargli rispetto. Mentre sul 41bis sappiamo che tanto Falcone quanto Paolo Borsellino erano tendenzialmente favorevoli, sull’ergastolo ostativo non possono esserci strumentalizzazioni. E sa perché?

Perché quando è stato introdotto il regime del quale parliamo, Falcone era già morto. Quindi o qualcuno mi prova che aveva scritto qualcosa a favore del carcere ostativo, oppure, siccome non lo puoi dimostrare, vuol dire strumentalizzare il suo nome. Io lo lascerei davvero in pace. Possiamo usare altri argomenti, ma non questo”.

Per giorni, come detto, Nino Di Matteo & soci hanno lanciato allarmi sulla libera uscita dei mafiosi dal carcere grazie all’imminente decisione della Cedu. Eppure, proprio questa settimana la Cassazione ha respinto la richiesta dei legali di Giovanni Brusca di ottenere la detenzione domiciliare. Brusca continuerà dunque a scontare la sua pena nel carcere di Rebibbia. Per Emilio Santoro, filosofo del diritto, è la dimostrazione che non è vero che adesso ci sarà il via libera ai mafiosi.

“Non è che la Cedu abolisce il carcere ostativo, ma consente al magistrato di sorveglianza di valutare, dal percorso riabilitativo di un reo, se può uscire dal carcere oppure no. Nel caso di Brusca, contro il parere della Dia, la Cassazione ha stabilito per l’appunto che Brusca non può uscire dal carcere. Grazie alla Cedu torniamo semplicemente a questo: il magistrato di sorveglianza valuta se tenere un mafioso in carcere oppure no.

L’ostatività che la Cedu ha abolito impediva al magistrato di sorveglianza di valutare il detenuto. Quando Di Matteo dice che adesso i mafiosi usciranno dal carcere, significa che non ha nessuna fiducia nei confronti dei magistrati di sorveglianza”.

Adesso si attende la Corte costituzionale del 22 ottobre e “tra i giuristi è ormai pacifico ritenere illegittimo l’ergastolo ostativo, a parte qualche magistrato – come Ardita o Di Matteo – nessuno più sostiene il contrario. Quindi io penso che la Corte costituzionale non farà altro che ribadire lo stesso concetto stabilito dalla Cedu. Quello che fa la Cedu è ribadire, in linea con la giurisprudenza consolidata, che negare la possibilità di rilasciare un detenuto sottoposto a ergastolo è una forma di tortura.

Io capisco la lotta alla mafia, ma un paese civile può condurre questa lotta rimanendo in linea con gli standard europei dei diritti umani, senza ricorrere alla tortura. Un tempo ci si chiedeva se fosse giusto torturare o meno un terrorista, e si è stabilito di no. Oggi è la stessa cosa”.

La cosa assurda, dice Santoro, “è che quando c’è stata la sentenza Viola, a giugno, nessuno ha detto nulla. Nemmeno Salvini, che pure era ministro dell’Interno e di solito è il primo ad attaccare l’Europa. Abbiamo dovuto aspettare un governo, in cui ci sono anche il Pd e Leu, che brontolasse contro la riaffermazione di un principio: non si tortura nessuno, ma si valutano i comportamenti delle persone”.

“Nessuno aveva detto niente dopo la sentenza Viola, nemmeno Salvini, sempre il primo ad attaccare l’Europa. Abbiamo dovuto aspettare un governo, con il Pd e Leu, che brontolasse contro la riaffermazione di un principio: non si tortura nessuno, ma si valutano i comportamenti delle persone”.

David Allegranti

Il Foglio, 9 ottobre 2019

Infanticidio al Carcere di Roma Rebibbia, prosciolti i vertici dell’Istituto sospesi dal Dap su disposizione di Bonafede


Non avevo alcun dubbio e lo avevo detto all’epoca dei fatti quando espressi la mia solidarietà al Direttore, al Vice Direttore ed al Vice Comandante di Reparto della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale Femminile di Roma Rebibbia, dopo la sospensione dal servizio disposta dal Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Francesco Basentini per ordine del Ministro della Giustizia On. Alfonso Bonafede.

Quel provvedimento di sospensione era incomprensibile perché non vi erano responsabilità di alcun genere né da parte dei Dirigenti Penitenziari né da parte del Funzionario del Corpo di Polizia Penitenziaria. Non sono stati loro ad applicare la custodia in carcere ad Alice Sebesta ed a consentirgli di tenere con s i sue due piccoli figli, Faith e Divine, entrambi morti dopo essere stati scaraventati dalla mamma per le scale dell’Istituto Penitenziario. La detenuta non aveva dato alcun segno di squilibrio o altro disturbo psichico; l’unica insofferenza mostrata riguardava la convivenza con le altre detenute di etnia rom.

Questa mattina il Direttore dell’Istituto Ida Del Grosso, il suo Vice Gabriella Pedote e la Vice Comandante della Polizia Penitenziaria Antonella Proietti, sono state prosciolti in sede disciplinare per tutti gli addebiti ascrittigli in ordine a quanto verificatosi il 18 settembre scorso presso la Casa Circondariale Femminile di Roma Rebibbia.

Infatti, il Consiglio di Disciplina dell’Amministrazione Penitenziaria ha appurato che quando la detenuta Sebesta arrivò nella Sezione Femminile di Rebibbia, i vertici dell’Istituto, a partire proprio dal Direttore, per ben due volte, avvertirono l’Azienda Sanitaria Locale che le condizioni della donna apparivano critiche e preoccupanti sul piano psichico.

Mi auguro che sia il Capo Dipartimento Basentini che il Ministro Bonafede facciano immediatamente le loro pubbliche scuse al Direttore, al Vice Direttore ed al Vice Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale Femminile di Roma Rebibbia, avendole illegittimamente sospese dal servizio, senza aver avuto alcuna responsabile per quanto accaduto.

Emilio Enzo Quintieri

già Consigliere Nazionale di Radicali Italiani

Caso Battisti: manca il “dolo intenzionale”, archiviazione per Salvini e Bonafede. Resta indagato Basentini


Secondo quanto trapelato, il Tribunale dei Ministri di Roma, nei giorni scorsi, in accoglimento della richiesta avanzata dalla locale Procura della Repubblica, avrebbe disposto l’archiviazione del Procedimento Penale originato da una mia denuncia, nei confronti dei Ministri dell’Interno e della Giustizia Sen. Matteo Salvini ed On. Alfonso Bonafede, per mancanza del “dolo intenzionale”, una forma di dolo più intensa rispetto a quella generica, richiesta affinché si perfezioni il reato di abuso d’ufficio ex Art. 323 del Codice Penale, per quanto concerne il video effettuato durante la traduzione del detenuto Cesare Battisti, l’ex terrorista dei pac arrestato in Bolivia nel gennaio scorso.

In effetti, il reato di abuso d’ufficio, punisce il Pubblico Ufficiale che, nello svolgimento delle proprie funzioni, intenzionalmente procura a sé stesso o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o reca ad altri un danno ingiusto in violazione di leggi o di regolamenti. Nel caso in specie, non è bastato che i due Ministri del Governo Conte, Salvini e Bonafede, con la loro condotta, abbiano violato leggi e regolamenti perché per procedere contro di loro il legislatore prevede – espressamente – che lo facciano “intenzionalmente”. E non vi sono elementi – sia secondo la Procura della Repubblica che il Tribunale dei Ministri – che possano dimostrare l’intenzione certa di cagionare un danno ingiusto al detenuto Battisti, al di là della condotta illecita posta in essere.

Presso la Procura della Repubblica di Roma, allo stato, pende un’altro fascicolo per il reato di omissione d’atti d’ufficio ex Art. 328 del Codice Penale, nei confronti del Dott. Francesco Basentini, Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia (anche lui era stato denunciato per abuso d’ufficio in concorso con i Ministri Salvini e Bonafede e con i Sottosegretari di Stato alla Giustizia Vittorio Ferraresi e Jacopo Morrone).

Basentini, quale Capo dell’Amministrazione Penitenziaria e Superiore del Gruppo Operativo Mobile della Polizia Penitenziaria che ha eseguito la traduzione del detenuto Battisti, avrebbe dovuto adottare tutte le opportune cautele per proteggere lo stesso dalla curiosità del pubblico e da ogni altra specie di pubblicità al fine di ridurne i disagi, come previsto dalla Legge Penitenziaria e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed in particolare dall’Art. 42 bis c. 1 e 4 dell’Ordinamento Penitenziario e dall’Art. 114 c. 6 bis del Codice di Procedura Penale.

Inoltre, dal punto di vista pratico – operativo, l’Amministrazione Penitenziaria, durante le traduzioni ha l’obbligo di proteggere i soggetti detenuti, arrestati o comunque in condizioni di restrizione della libertà personale, “al fine di tutelare più efficacemente l’inviolabile diritto di ciascun individuo al rispetto della propria dignità e della propria riservatezza come disposto dalla Circolare n. 558 del 08/04/1993 del Ministro di Grazia e Giustizia On. Giovanni Conso, a seguito delle modifiche all’Ordinamento Penitenziario introdotte dal Parlamento con l’Art. 2 della Legge n. 492 del 12/12/1992.

Secondo la Circolare del Ministro di Grazia e Giustizia (successivamente trasmessa a tutto il personale dell’Amministrazione Penitenziaria con nota Prot. n. 116242/3-891 del 07/05/1993 a firma del Vice Direttore Generale del Dipartimento per “pronta, doverosa e scrupolosa applicazione”) “.. E’ indubbio, peraltro, che la nuova normativa, proprio per la ratio che la ispira, impone a chi esegue la traduzione di operare in modo che l’attività di accompagnamento coattivo non sia, nè appaia degradante o lesiva della dignità della persona umana. Occorre evitare che si debba assistere alla divulgazione, soprattutto attraverso il mezzo televisivo, di scene raffiguranti imputati o “indagati” in manette letteralmente aggrediti da fotografi ed operatori televisivi in occasione delle loro traduzione negli Istituti Penitenziari o nelle aule di giustizia. Al riguardo, va richiamata l’attenzione degli organi responsabili della vigilanza e della custodia delle persone fermate, arrestate o comunque detenute affinché nel corso delle traduzioni provvedano alla scrupolosa osservanza delle previsioni del quarto comma dell’Art. 42 bis L. 354/1975, adottando, anche per non incorrere in condotte costituenti illecito disciplinare, ogni opportuna cautela finalizzata a proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, evitando ad essi inutili disagi. La necessità di evitare alle persone da tradurre inutili disagi si collega al principio generale, costituzionalmente garantito, secondo il quale non è consentito il ricorso a mezzi di coercizione non giustificati o non necessari nei confronti di persone sottoposte a restrizione della libertà.”

Inoltre, più recentemente, per quanto riguarda il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, la Circolare n. 3643/6093 del Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria relativa a “Modello Operativo – Traduzioni e Piantonamenti” diffusa con nota Prot. n. GDAP-0094125-2013 del 14/03/2013, ha ribadito nuovamente che “Nel corso delle traduzioni devono essere adottate tutte le opportune cautele per proteggere i detenuti o gli internati dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità al fine di ridurne i disagi, secondo l’esempio che dette il glorioso Patrono del Corpo, S. Basilide.”

Quanto al reato di omissione d’atti d’ufficio, a differenza dell’abuso d’ufficio, non occorre il “dolo intenzionale” ma esclusivamente il “dolo generico” cioè la semplice coscienza e volontà di rifiutare l’atto non ritardabile che il Pubblico Ufficiale sapeva di dover compiere.

Vedremo, più in là, come si determinerà la Procura della Repubblica di Roma in ordine a tale ulteriore accusa nei confronti del Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria o di altro personale ritenuto responsabile che sarà identificato nel corso delle attività investigative.

Video Battisti, indagato Basentini, Capo del Dap, per omissione d’atti d’ufficio


Video di Battisti, la Procura della Repubblica di Roma ha chiesto l’archiviazione per i Ministri dell’Interno e della Giustizia Sen. Matteo Salvini e On. Alfonso Bonafede perché ritiene che non vi sia il dolo intenzionale, cioè l’elemento soggettivo, richiesto dalla norma incriminatrice per la configurabilità del reato di abuso d’ufficio ex Art. 323 cp, ma prosegue l’indagine sull’operato dell’Amministrazione Penitenziaria.

Per il momento il Capo del Dipartimento Francesco Basentini, Magistrato in aspettativa, a seguito della mia denuncia, è sottoposto ad indagini preliminari per il reato di omissione d’atti d’ufficio ex Art. 328 cp in quanto Capo dell’Amministrazione e diretto Superiore Gerarchico del Gruppo Operativo Mobile della Polizia Penitenziaria che ha gestito la traduzione del detenuto Battisti, per non aver disposto le opportune cautele a tutela della dignità umana del detenuto traducendo, stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il Capo del Dap Basentini, come ho già scritto alla Procura di Roma, è stato sempre presente ai fatti – come dimostrano alcune foto in cui è perfettamente ripreso tra cui questa – peraltro non impedendo ai Ministri Salvini e Bonafede (ed altri soggetti) di fare foto e filmati al detenuto mentre veniva tradotto.

Nella denuncia, tra l’altro, ho chiesto all’Autorità Giudiziaria di accertare eventuali ulteriori responsabilità, penali e disciplinari, del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria valutando, in modo particolare, la condotta tenuta dal Responsabile del Nucleo e dal Capo Scorta.

Sulla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura della Repubblica di Roma, si dovranno pronunciare i Giudici del Tribunale dei Ministri di Roma.

Caso Battisti, il fascicolo contro Salvini e Bonafede aperto dopo la denuncia del radicale Quintieri


Sono stato io a denunciare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma i Ministri dell’Interno e della Giustizia Matteo Salvini ed Alfonso Bonafede, i Sottosegretari alla Giustizia Jacopo Morrone e Vittorio Ferraresi ed il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Francesco Basentini, per quanto accaduto all’arrivo del detenuto Cesare Battisti all’Aeroporto Militare di Roma Ciampino e poi durante la traduzione dello stesso. Lo sostiene Emilio Enzo Quintieri, già Consigliere Nazionale dei Radicali Italiani e candidato Garante Regionale dei Diritti dei Detenuti della Regione Calabria.

L’esposto, presentato il 17 gennaio scorso, nell’immediatezza dei fatti, e pervenuto alla Procura della Repubblica di Roma, il successivo 23 gennaio, ipotizzava i reati di abuso d’ufficio (per i Ministri dell’Interno e della Giustizia ed i Sottosegretari alla Giustizia) ed omissione d’atti d’ufficio (per il Capo dell’Amministrazione Penitenziaria) previsti e puniti dagli Articoli 323 e 328 del Codice Penale, in relazione a quanto stabilito dall’Art. 42 bis c. 1 e 4 dell’Ordinamento Penitenziario, dall’Art. 114 c. 6 bis del Codice di Procedura Penale, dall’Art. 45 c. 1 delle Regole Minime per il trattamento dei detenuti approvate dalle Nazioni Unite, dall’Art. 32 c. 1 delle Regole Penitenziarie Europee approvate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa e dell’Art. 73 c. 1 delle Regole sullo standard minimo per il trattamento penitenziario dei detenuti approvate dalle Nazioni Unite.

In occasione dell’arrivo dalla Bolivia dell’ex terrorista Cesare Battisti all’Aeroporto di Ciampino e poi durante la sua traduzione, il predetto è stato continuamente ripreso dai Ministri dell’Interno e della Giustizia e dai Sottosegretari alla Giustizia e le relative immagini-video sono state diffuse, condivise e pubblicate sui social network nonché sulle pagine ufficiali del Ministero della Giustizia e del Corpo di Polizia Penitenziaria, sottoponendolo al pubblico ludibrio, creandogli inutili disagi e sofferenze e violando la sua dignità umana – prosegue il radicale Quintieri.

L’Amministrazione Penitenziaria e, nella specie, il Capo del Dipartimento Francesco Basentini, primo responsabile del Gruppo Operativo Mobile della Polizia Penitenziaria, che è stato sempre presente sul posto, avrebbe dovuto adottare tutte le opportune cautele per la protezione del detenuto Battisti durante l’attività di traduzione, in ottemperanza agli obblighi imposti dalla Legge. Tali “cautele”, anche in considerazione della particolare posizione giuridica e penitenziaria nonché della caratura criminale del traducente, alla luce di quanto accaduto, non sono state disposte né risulta che sia stato impedito ai membri del Governo o ad altri soggetti di riprendere la persona traducente per evitare di essere esposte come un “trofeo di caccia” ed essere oggetto di gogna pubblica, assicurando un trattamento non contrario al senso di umanità ed evitando ogni violenza fisica e morale, nel rispetto di quanto stabilito dagli Artt. 27 c. 3 e 13 c. 4 della Costituzione nonché dell’Art. 1 c. 1 e 3 dell’Ordinamento Penitenziario e dalle altre norme internazionali vigenti. Vi erano obblighi precisi in capo all’Amministrazione Penitenziaria – conclude l’ex Consigliere Nazionale dei Radicali Italiani, in corsa per la carica di Garante Regionale dei Diritti dei Detenuti in Calabria – che sono stati disattesi, il che costituisce omissione d’atti d’ufficio. Anzi, al contrario, è stato completamente favorito e consentito ai membri del Governo (ed a chiunque altro fosse presente), di fare fotografie e filmati al detenuto, mentre era privato della libertà, di rivolgere insulti, creando pubblicità e disagi di notevole spessore.

Secondo quanto trapelato, la Procura della Repubblica di Roma, ha chiesto l’archiviazione del Procedimento Penale per assenza di dolo cioè l’elemento psicologico del reato, trasmettendo gli atti al Tribunale dei Ministri di Roma per la conseguente decisione.

Battisti e la “strana” espulsione diretta dalla Bolivia per mandarlo all’ergastolo in Italia


Cesare Battisti, ex terrorista dei Pac (Proletari Armati per il Comunismo), condannato in Italia all’ergastolo per quattro omicidi avvenuti tra il 1978 ed il 1979 dei quali si è detto sempre innocente, latitante, recentemente estradato dal Brasile su richiesta dell’Italia, viene catturato dall’Interpol italiana, brasiliana e boliviana a Santa Cruz de la Sierra, la città più popolosa della Bolivia. Anziché essere arrestato e consegnato al Brasile, per la successiva estradizione in Italia è stato subito consegnato direttamente all’Italia, previa espulsione amministrativa “decisiòn administrativa” ai sensi della Ley de Migraciòn n. 370/2013 per ingresso irregolare di cittadino straniero nel territorio nazionale “ingreso irregular de persona migrante extranjera al territorio nacional” che prevede l’immediato ritorno nel Paese d’origine “inmediato retorno al pais de origen” senza possibilità di presentare alcun ricorso “contra esta decisiòn non procede recurso ulterior alguno”.

Vediamo il perché è stata adottata questa “strana” procedura …

La Costituzione della Repubblica Federale del Brasile, all’Art. 5 c. 47 n. 2, prevede, fra le altre cose, che sono vietate pene “di carattere perpetuo”, come la pena dell’ergastolo, presente nell’ordinamento giuridico italiano. Proprio per tale motivo, negli anni passati, il Brasile, per concedere l’estradizione, aveva imposto all’Italia, la condizione di non applicare al Battisti, alcuna pena perpetua. Condizione poi ufficialmente accettata dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando.

Parimenti, la Costituzione dello Stato Plurinazionale della Bolivia, all’Art. 118 c. 2, prevede che “la màxima sanciòn penal serà de treinta anòs de privaciòn de libertad, sin decrecho a indulto” cioè che la massima sanzione penale può essere di 30 anni di privazione della libertà. Anche qui, dunque, nessuna “pena perpetua” come in Brasile. Per tale ragione, qualora il Battisti, fosse stato arrestato e presentato all’Autorità Giudiziaria della Bolivia, ai fini estradizionali, all’Italia sarebbe stata imposta la stessa condizione del Brasile. Cioè quella di non applicare l’ergastolo ma 30 anni di reclusione.

Il Governo italiano (e, soprattutto, i Ministri dell’Interno Matteo Salvini e della Giustizia Alfonso Bonafede), non vedeva l’ora di riavere il Battisti “in manette per fargli scontare l’ergastolo”, per cui bisognava evitare ulteriori perdite di tempo che avrebbero potuto comportare “problemi” per quanto riguarda la sua estradizione in Italia. In particolare, in Brasile, i difensori dell’ex terrorista, privi di ogni autorità in un altro Paese, avrebbero potuto studiare un nuovo ricorso e rischiare di bloccare nuovamente tutta la procedura. In Bolivia, invece, con la procedura di estradizione, ci sarebbero stati problemi con l’ergastolo. L’unica cosa da fare era quella di farlo espellere dalla Bolivia come un semplice clandestino, perché entrato irregolarmente sul loro territorio. In tal modo, il Battisti, “l’assassino comunista” arrivando direttamente dalla Bolivia, senza transitare per il Brasile, nel giro di qualche ora, poteva giungere in Italia per essere tradotto in un Istituto Penitenziario per espiare la pena dell’ergastolo, “fino all’ultimo dei suoi giorni”.

Eppure, nelle circostanze di tempo e di luogo, il Battisti, come detto, non era un semplice straniero irregolare da espellere ma un criminale latitante, estradato dal Brasile per essere consegnato all’Italia. Andava trattato in tutt’altra maniera e seguita tutt’altra procedura. Ma il Governo boliviano guidato dal Presidente Evo Morales, politicamente molto distante da quello brasiliano di Jair Bolsonaro, ha deciso di sbarazzarsi velocemente dell’ex terrorista italiano, non cercando – in alcun modo – di complicare la vicenda, rinsaldando i rapporti di “amicizia” e di “affari” col Brasile e con l’Italia.

Cesare Battisti, appena giunto all’aeroporto militare di Ciampino in Italia, è stato ricevuto ed esposto al pubblico come un “trofeo di guerra” dai Ministri dell’Interno e della Giustizia Salvini e Bonafede, soprattutto a mezzo Social Network in diretta Facebook . Successivamente è stato preso in consegna dal Gruppo Operativo Mobile del Corpo della Polizia Penitenziaria che, unitamente alle altre Forze di Polizia, dopo una breve sosta presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia, “per ragioni di sicurezza”, sostiene il Ministro Bonafede, lo ha tradotto in Sardegna presso la Casa Circondariale di Oristano nella Sezione As2, un Reparto dell’Alta Sicurezza destinato ai detenuti condannati per terrorismo. Al Battisti, più volte definito dal Ministro Salvini “vigliacco infame assassino comunista” è stato applicato l’ergastolo con l’isolamento diurno per 6 mesi.

Calabria, A breve in Consiglio Regionale l’elezione del Garante dei Diritti dei Detenuti


A breve il Consiglio Regionale dovrebbe eleggere il Garante Regionale dei Diritti delle persone detenute o private della libertà personale della Calabria. Nei giorni scorsi ho chiesto notizie agli Uffici competenti del Consiglio Regionale della Calabria per conoscere lo stato e la fase del Procedimento e con una nota ufficiale del Settore Relazioni Esterne mi è stato comunicato che “l’istruttoria burocratica è stata completata e gli elenchi dei candidati sono stati inviati all’Ufficio di Presidenza per la relativa presa d’atto dei requisiti” e che “la delibera con i relativi allegati verrà pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio Regionale della Calabria e ogni candidato potrà visionare la propria posizione”. Lo afferma Emilio Enzo Quintieri, membro del Comitato Nazionale di Radicali Italiani e candidato alla carica di Garante dei Diritti dei Detenuti della Calabria, di cui è stato anche promotore.

Non c’è più tempo da perdere perché negli Istituti Penitenziari della Calabria sono in atto gravissime violazioni ai diritti delle persone ristrette che, nella maggior parte dei casi, riguardano problematiche di competenza regionale come il diritto alla tutela della salute. Proprio nelle scorse settimane, prosegue l’esponente radicale Quintieri, nell’ambito delle visite che ho effettuato negli Istituti, autorizzate dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, ho dovuto riscontrare e denunciare alle Autorità competenti la pessima organizzazione del Servizio Sanitario Penitenziario Regionale. Per tale ragione, mi auguro che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, a cui invierò un’appello, proceda con la massima sollecitudine alla “presa d’atto” delle candidature pervenute in modo tale da poter procedere alla iscrizione all’ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio Regionale per la elezione del Garante Regionale.

Attualmente, in Calabria, solo nelle dodici strutture penitenziarie per adulti, che hanno una capienza regolamentare di 2.734 posti (non tutti sono disponibili perché vi sono diverse camere inagibili), sono presenti 2.752 detenuti (58 donne di cui 1 straniera madre con 2 figli al seguito), di cui 598 stranieri (prevalentemente rumeni, marocchini, ucraini, albanesi, tunisini e nigeriani) con le seguenti posizioni giuridiche : 668 in attesa di primo giudizio, 253 appellanti, 201 ricorrenti, 1 internato e 1.573 condannati definitivi, 23 dei quali ammessi alla semilibertà. Peraltro, solo di recente, dopo circa 10 anni, il Governo ha inteso nominare un Dirigente Generale dell’Amministrazione Penitenziaria in pianta stabile come Provveditore Regionale della Calabria. L’incarico, con Decreto del Ministro della Giustizia On. Alfonso Bonafede, è stato affidato al Dott. Massimo Parisi, già Direttore della II Casa di Reclusione di Milano Bollate. Su molti aspetti, in Calabria, rispetto ad altre realtà penitenziarie, siamo all’anno zero per cui è estremamente urgente eleggere il Garante che oltre a salvaguardare i diritti dei detenuti (anche di quelli minorenni), si dovrà occupare anche di tanti altri cittadini che sono sottoposti a misure restrittive della libertà personale, come quelli agli arresti domiciliari, in affidamento in prova al servizio sociale o terapeutico o sottoposti ad altre misure alternative o di prevenzione o di sicurezza nonché a trattamento sanitario obbligatorio presso i Reparti Psichiatrici degli Ospedali civili.

La decima legislatura, conclude Emilio Enzo Quintieri, volge al termine. Erano stati presi degli impegni precisi da parte del Presidente della Giunta Regionale Mario Oliverio che, per la gran parte, non sono stati rispettati. Lo stesso Garante dei Detenuti, ancora non è stato eletto e la Calabria resta una delle poche Regioni d’Italia insieme all’Abruzzo, alla Sardegna ed alla Basilicata a non avere questa importantissima Autorità di garanzia, punto di riferimento sul territorio del Garante Nazionale dei Diritti dei Detenuti istituito presso il Ministero della Giustizia.

Prot. n. 42232 del 22.10.2018 Garante dei Detenuti Calabria (clicca per leggere)

Carcere di Rebibbia, Quintieri (Radicali) replica al Dap “Quella detenuta non poteva essere isolata”


Oggi sfogliando “La Repubblica” noto un articolo a firma della giornalista Maria Elena Vincenzi dal titolo “Bimbi uccisi dalla madre detenuta. Il Dap: “Serviva l’isolamento”. Incuriosito per la “stranezza” del titolo, ho inteso approfondire, leggendo tutto il contenuto. Ebbene, questa è la parte su cui mi sono soffermato : “… Agli atti ci sono note in cui le guardie mettono nero su bianco “un pericolo per i due piccolini”. Ce ne sono diverse. Una, in particolare, arrivata sul tavolo della direttrice Ida Del Grosso (poi sospesa), lo stesso giorno della tragedia raccontava di un ematoma sulla testa del piccolo Divine. Non forniva alcuna spiegazione sul perché di quella ferita. Ma, questa è la considerazione di via Arenula, a seguito di quella segnalazione, la madre avrebbe dovuto essere messa in isolamento. Così non è stato… “.
Francamente, non riesco a capire come sia possibile scrivere queste fesserie. E non voglio credere che a farlo, come scrive la giornalista de “La Repubblica” sia stato proprio “il Dap” cioè il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia che gestisce tutti gli Istituti Penitenziari della Repubblica Italiana.
L’Ordinamento Penitenziario (O.P.), all’Art. 33, prevede – in maniera tassativa – quali siano i casi in cui sia ammesso l’isolamento del detenuto : 1) quando è prescritto per ragioni sanitarie; 2) durante l’esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune; 3) per gli imputati durante la istruttoria se e fino a quando ciò sia dire necessario dall’Autorità Giudiziaria.
Ed il Regolamento di Esecuzione Penitenziaria (Reg. Es. O.P.), all’Art. 73, prevede che l’isolamento per “ragioni sanitarie” debba essere “prescritto dal Medico nei casi di malattia contagiosa” e conclude con un divieto categorico : “Non possono essere utilizzate sezioni o reparti di isolamento per casi diversi da quelli previsti per legge.” (per Legge si intende l’O.P.).
Inoltre, per quel che si desume dall’articolo, non era possibile contestare qualche infrazione disciplinare (tra quelle previste dall’Art. 77 del Reg. Es. O.P. perché i detenuti non possono essere puniti per fatti diversi ai sensi dell’Art. 38 O.P.) alla detenuta per cui il Direttore dell’Istituto non poteva attivare il Procedimento disciplinare e disporre, in via cautelare, l’isolamento della stessa, in attesa della convocazione del Consiglio di Disciplina, Autorità competente a deliberare la sanzione ai sensi dell’Art. 40 O.P.
Quindi, è davvero incomprensibile, come per “Il Dap: “Serviva l’isolamento”.
Per quali ragioni quella detenuta avrebbe dovuto essere posta in “isolamento” dal Direttore, dal Vice Direttore o dal Vice Comandante di Reparto della Polizia Penitenziaria, sospesi dal servizio dal Capo del Dap Francesco Basentini per ordine del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ?
Un eventuale provvedimento che disponesse l’isolamento nei confronti della detenuta, immotivato ed assunto all’infuori dei casi tassativi previsti dalla Legge, sarebbe stato illegittimo ed immediatamente annullato dal Magistrato di Sorveglianza d’ufficio o su reclamo della detenuta o del suo difensore ai sensi degli Artt. 35 bis e 69 O.P.

Emilio Enzo Quintieri

Comitato Nazionale Radicali Italiani

Quintieri (Radicali): Solidarietà a Direttore, Vice Direttore e Vice Comandante del Carcere di Roma Rebibbia


Ritengo doveroso esprimere la mia solidarietà al Direttore della Casa Circondariale Femminile di Roma Rebibbia Ida Del Grosso, al suo Vice Gabriella Pedote ed al Vice Comandante di Reparto della Polizia Penitenziaria Antonella Proietti. Il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Francesco Basentini, su disposizione del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ha disposto la loro sospensione dal servizio a seguito della tragedia avvenuta ieri nella Sezione Nido del Carcere Femminile di Rebibbia.

Non comprendo per quali ragioni siano stati intrapresi questi provvedimenti atteso che, per quanto accaduto, non vi sono responsabilità né da parte dei Dirigenti Penitenziari né da parte del Funzionario del Corpo di Polizia Penitenziaria. Non sono stati loro ad applicare la custodia cautelare in carcere ad Alice Sebesta ed a consentirgli di tenere con sé anche i suoi due piccoli figli, Faith di appena 6 mesi, morta sul colpo, e Divine di 1 anno e 7 mesi, per il quale i sanitari hanno decretato la morte celebrale. Non è colpa loro se nella Città di Roma e dintorni non esista un Istituto a custodia attenuata per detenute madri (Icam). Per la mancata realizzazione di queste strutture sono responsabili, in maniera esclusiva, il Ministero della Giustizia ed il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Non il personale penitenziario che opera negli Istituti che, ogni giorno, nonostante le numerose difficoltà e spesso anche con enormi sacrifici personali, cerca di assolvere il proprio mandato, nel migliore dei modi, per assicurare un trattamento conforme al senso di umanità, come prevede la Costituzione e la Legge Penitenziaria. Inoltre il personale sospeso dal servizio non poteva immaginare che la detenuta, appena rientrata dal cortile, anziché allattare i suoi figli, li avrebbe lanciati dalle scale atteso che in tutto il periodo trascorso in Istituto non aveva dato alcun segno di squilibrio o altro disturbo psichico. L’unica insofferenza mostrata riguardava la convivenza con le altre detenute di etnia rom.

Mi auguro che i provvedimenti di sospensione dal servizio, assolutamente ingiusti e fuori luogo, vengano subito revocati con le dovute scuse, da parte del Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e da parte del Ministro della Giustizia, al Direttore, al Vice Direttore ed al Vice Comandante della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale Femminile di Roma Rebibbia.

Emilio Enzo Quintieri

Comitato Nazionale Radicali Italiani