Zagrebelsky: Ergastolo ostativo non superabile, impedisce al Giudice di valutare la posizione del detenuto nel suo complesso


La questione sull’ergastolo ostativo riguarda il diritto a che il giudice possa prendere in esame la posizione del detenuto nel suo complesso, in tutti gli aspetti che in concreto presenta nel corso dell’esecuzione della pena. Le polemiche che hanno accompagnato la sentenza della Corte europea dei diritti umani sull'”ergastolo ostativo” possono ora essere accantonate in attesa della prossima decisione della Corte costituzionale, che deciderà se il regime di quel tipo di pena contrasti con l’art. 27 della Costituzione.

La sentenza della Corte costituzionale sarà certo accolta da critiche di un segno o dell’altro a seconda del suo tenore. Ma almeno non si potrà dire – come con leggerezza è stato fatto per la Corte europea – che la sua sentenza dimostra che quei giudici non conoscono la realtà italiana e giudicano su cose che ignorano.

Il quesito cui risponderà la Corte Costituzionale, infatti, è stato sollevato da giudici italiani, specificamente competenti nella materia. Si tratta della Corte Cassazione e del Tribunale di Sorveglianza di Perugia, per casi di diniego dei permessi premio che l’art. 30-ter dell’Ordinamento penitenziario ammette come “parte integrante del programma di trattamento”, ma che sono esclusi per i condannati per una serie di reati (di mafia e terrorismo, ma anche contro la pubblica amministrazione e altri ancora, che nulla hanno a che vedere con mafia e terrorismo), a meno che il condannato non collabori con l’autorità, ricostruendo pienamente i fatti e indicando i suoi complici.

La possibilità di ammissione a permessi premio del detenuto che se li merita, è funzionale del programma di rieducazione. Nello stesso senso si sono da tempo pronunciate sia la Corte costituzionale, che la Corte europea. L’art. 27 della Costituzione stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Il caso deciso dalla Corte europea dei diritti umani riguardava invece l’impossibilità per il condannato all’ergastolo di vedere esaminata dal giudice la sua domanda di liberazione condizionale (dopo 26 anni di detenzione) per la sola ragione, assolutamente impeditiva, che non ha collaborato con l’autorità. Assolutamente impeditiva significa che qualunque altra considerazione, relativa al caso concreto, è irrilevante.

La questione che la Corte Costituzionale deciderà è in sostanza la stessa affrontata dalla Corte europea, anche se le norme di riferimento (della Costituzione e della Convezione europea dei diritti umani) sono diverse. Per la Corte costituzionale si tratta del contrasto con la finalità rieducativa della pena e per la Corte europea del carattere inumano di un ergastolo che esclude il condannato dalla possibilità di accesso a quell’aspetto del trattamento rieducativo che è rappresentato dai benefici penitenziari e rende irrilevante ogni progresso che il detenuto compia, a meno che non collabori con l’autorità. È l’irrilevanza di ogni risultato del processo rieducativo, organizzato dall’amministrazione penitenziaria e cui il detenuto deve partecipare, che rende quel tipo di ergastolo “senza speranza” e quindi, secondo la giurisprudenza della Corte europea, inumano.

Nel giudizio avanti la Corte Costituzionale, come in quello della Corte europea non si tratta naturalmente di decidere se i condannati abbiano diritto ai permessi premio o alla libertà condizionale. La questione riguarda il diritto a che il giudice possa prendere in esame la posizione del detenuto nel suo complesso, in tutti gli aspetti che in concreto presenta nel corso dell’esecuzione della pena. Secondo la Corte europea la mancata collaborazione è certo un elemento rilevante, ma può essere equivoca in concreto, per esempio perché motivata dal timore di ritorsioni da parte dell’ambiente criminale cui il detenuto ha appartenuto o perché solo opportunistica.

L’inidoneità della mancata collaborazione a offrire una prova non equivoca di pericolosità e di persistente appartenenza al gruppo criminoso, in ogni caso e a prescindere dalla possibile esistenza di prove di segno diverso, è la ragione per cui la Corte europea ha ritenuta eccessiva, rispetto allo scopo legittimo di prevenzione del crimine, la condizione non superabile in alcun modo di collaborazione con l’autorità. È cioè l’esclusione della valutazione del giudice competente nella materia, che produce una non giustificata esclusione dei detenuti da momenti importanti del trattamento rieducativo e rende irrilevante ogni sviluppo della personalità, nel corso dei lunghi anni di carcere.

Dirà la Corte costituzionale se l’esclusione senza eccezione e senza valutazione giudiziaria dai benefici che sono funzionali alla rieducazione contrasta con la finalità propria di ogni pena. Per la Corte europea nei casi di ergastolo ostativo quando non vi sia stata collaborazione con l’autorità, l’inumanità di quel tipo di pena deriva dalla troppo rigida e automatica esclusione dei benefici che fanno parte del trattamento del detenuto e di ogni rilevanza di qualunque progresso rieducativo eventualmente dimostrato da fatti diversi dalla collaborazione con l’autorità.

Vladimiro Zagrebelsky

Magistrato, già Giudice presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

Il Sole 24 Ore, 15 ottobre 2019

Zagrebelsky (ex Giudice Cedu): disinformazione grave sulla sentenza di Strasburgo contro l’ergastolo ostativo


Ogni discussione tra tesi contrapposte richiede il rispetto per i fatti. E ciò che è mancato nel caso della recente sentenza della Corte europea dei diritti umani, da parte di diversi commentatori, anche specialisti della materia, che sembra non abbiano letto la sentenza.

Il risultato è disinformazione grave, che getta allarme in materia di lotta alla mafia (“La mafia ringrazia”) e delegittima il sistema di protezione europea dei diritti umani (“Quei giudici non sanno cosa sia la mafia”).

Va dunque innanzitutto precisato che la sentenza non riguarda il regime dell’art. 41 bis della legge penitenziaria, che tra l’altro esclude i detenuti cui viene applicato da contatti con l’esterno, contatti con altri detenuti, ecc. allo scopo di interrompere le loro comunicazioni con gli ambienti criminosi da cui provengono. Anzi, la Corte europea, proprio perché avvertita della natura della mafia, ha più volte dichiarato che quel regime restrittivo non è inumano ed è giustificato dallo scopo di prevenzione del crimine.

Il ricorso di un ergastolano in carcere da vent’anni perché condannato per gravi reati di mafia ha dato occasione alla Corte europea di esaminare la legge penitenziaria del 1975 e i suoi articoli 4bis e 58-ter introdotti nel 1992. Tali norme riguardano tutti i condannati a pena detentiva, anche diversa dall’ergastolo, per una serie eterogenea di reati (da quelli associativi di stampo mafioso o terroristico o relativi agli stupefacenti, a molti altri come per esempio quelli contro la pubblica amministrazione, o di violenza sessuale, ecc.).

Quei condannati nel corso della detenzione sono esclusi dalla possibilità di accesso a benefici penitenziari, come i permessi di uscire, il lavoro all’esterno del carcere, la liberazione condizionale (per gli ergastolani dopo 26 anni di detenzione) e le misure alternative alla detenzione, salvo che collaborino con le autorità per la ricostruzione dei fatti e l’identificazione di altri responsabili. Si tratta di una condizione rigida, che non consente al Tribunale di Sorveglianza di valutare complessivamente l’esito del percorso rieducativo che il detenuto ha compiuto in carcere e quindi concedere o negare benefici.

La Corte ha ritenuto che il rifiuto di collaborazione è certo significativo, tuttavia in concreto può non essere sintomo inequivoco di perdurante affiliazione all’associazione criminosa, ma essere invece effetto della paura di ritorsioni che potrebbero subire anche i famigliari e che viceversa una collaborazione potrebbe essere puramente opportunistica e non escludere la pericolosità del condannato. La mancanza della possibilità di accertamento da parte del giudice è la ragione della valutazione negativa della Corte europea.

L’adeguamento della legge italiana alla sentenza europea potrà semplicemente porre fine all’automatismo e rimettere il giudizio al Tribunale di Sorveglianza. Fine dell’automatismo, come ha precisato la Corte, non significa affatto ammissione del detenuto ai benefici. Nello stesso senso d’altra parte si era già espressa anni orsono una commissione di studio del Ministero della giustizia. Nulla di drammatico dunque. Semplicemente un adeguamento alle legislazioni presenti negli altri Paesi europei.

Da anni ormai la Corte europea, sulla base dell’orientamento prevalente in Europa di dare spazio alla finalità della pena e promuovere la risocializzazione del detenuto, ha sanzionato quei sistemi che, con esclusioni automatiche come quella italiana, negavano ogni rilevanza ai progressi compiuti dal condannato nel corso degli anni di carcere.

E quei sistemi si sono adeguati senza drammi. Il caso più evidente è la pena dell’ergastolo, ma il principio riguarda tutte le pene detentive. Non è solo la Convenzione europea dei diritti umani, ma prima ancora la Costituzione che stabilisce che le pene devono tendere alla rieducazione del reo. Di tutti i rei. La concessione o la negazione dei benefici sono strumenti efficaci di accompagnamento del processo di rieducazione.

Negare rilevanza al complessivo atteggiamento del detenuto nel corso dell’esecuzione della pena, o vincolarla a condizioni rigide e automatiche, impedisce l’opera di rieducazione. Se non serve a niente, a che pro impegnarsi? Lo hanno affermato sia la Corte europea, sia in passato anche la Corte costituzionale, che a sua volta prossimamente dovrà valutare la costituzionalità delle norme che la Corte europea ha ritenuto in contrasto con la Convenzione europea dei diritti umani.

Vladimiro Zagrebelsky (Magistrato, già Giudice della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo)

La Stampa, 10 ottobre 2019