Si occupano degli sconti di pena e dei permessi. Ma gli ultimi due decreti, cosiddetti svuota-carceri, vengono applicati in maniera diversa da città a città. E ora vengono assunte anche persone non preparate.
Il decreto legge Cancellieri, il primo inopinatamente denominato “svuota carceri”, ha dato il via ad una situazione di caos devastante negli uffici di Sorveglianza di tutta Italia. Nel decreto si stabiliva, tra le misure per mitigare l’insostenibile sovraffollamento carcerario, dopo le sonore bacchettate della Corte Europea, la concessione ai detenuti meritevoli per buona condotta, di uno sconto di pena ulteriore: non più 45 giorni ogni sei mesi, bensì 75. Nella prima stesura del decreto, il beneficio è esteso indiscriminatamente a tutti i detenuti. I ristretti per reati più gravi dovranno aver dimostrato una concreta volontà di recupero sociale.
In sede di conversione, però, lo spauracchio della sicurezza, sventolato ad arte da alcune forze politiche e dai compiacenti canali di informazione, prevale su ogni buon senso e si stabilisce per legge che se la detenzione inumana e degradante è patita da chi ha commesso reati di particolare allarme, è cosa buona e giusta.
Naturalmente, però, nella vigenza del decreto prima della conversione, una valanga di istanze raggiunge i singoli magistrati di Sorveglianza, Alcuni le decidono subito, tutte, a volte concedendo altre negando il beneficio. Altri aspettano lasciando spirare i sessanta giorni di vita del decreto e subentrare la disciplina penalizzante introdotta dalla legge di conversione e, pedissequamente rigettano le richieste dei detenuti per i reati successivamente esclusi (previsti dall’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario).
Altri ancora, pur dopo la conversione, continuano ad applicare la maggiore decurtazione di pena anche a chi espia pene per i reati non più ammessi purché abbia proposto istanza nel periodo di vigenza del decreto. Dalla valanga di istanze scaturisce una valanga dì reclami diretti stavolta al Tribunale di Sorveglianza, Il lavoro aumenta, il caos pure. Ogni collegio decidente partorisce una sua interpretazione della norma, perfino all’interno dello stesso tribunale, Tanti indirizzi giurisprudenziali quante teste. E così nessuno sa se avrà la sperata riduzione di sanzione, dipende da che giudice ti capita, dalla sua lettura della norma.
Gli uffici si ingolfano e tutte le attese e le speranze dei carcerati – richieste di permessi premio, dì permessi di necessità per far visita a un familiare morente, istanze di accesso a misure alternative, alla detenzione domiciliare, al lavoro all’esterno – rimangono sospese e dolenti per tempi via via più dilatati.
Il decreto Cancellieri non ha risolto nulla. La situazione carceraria permane drammatica. Il ministro entrante, Orlando, ha il compito di convincere l’Europa che saremo in grado di ripristinare nelle nostre prigioni la legalità attraverso una relazione programmatica che illustri soluzioni concrete e in tempi determinati. E il 30 maggio l’Europa sospende la pena nei confronti dell’Italia. Ancora un anno di tempo e la pressante richiesta di repentine misure risarcitorie in favore dei detenuti che hanno vissuto la carcerazione in spazi asfittici ed angusti, in situazioni di sostanziale brutalità assimilabili alla tortura.
È la volta del nuovo decreto “svuota carceri”, appena approvato dalla Camera e transitato al Senato. Ai detenuti che hanno subito una carcerazione in violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, spetta una riduzione pena pari a un giorno ogni dieci. Chi non è più ristretto, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, potrà chiedere “ben” 8 euro per ogni giorno di tortura.
Naturalmente le domande andranno vagliate dal Magistrato di Sorveglianza che dovrà valutare la sussistenza dei requisiti e, dunque, l’effettività di una detenzione subita in condizioni trattamentali disumane, in ambiti spaziali del tutto inadeguati con margini di discrezionalità e di interpretazione che il decreto ha lasciato del tutto aperti. È inevitabile che ne derivi la paralisi definitiva dei Tribunali e degli Uffici di Sorveglianza.
Le migliaia di richieste di graduale ritorno alla vita dei detenuti sono destinate ad attese impensabili. Il decreto prevede quale soluzione un male peggiore, la nomina veloce per i magistrati di Sorveglianza. Il Consiglio superiore della magistratura potrà attribuire le funzioni di magistrato di Sorveglianza, al termine del tirocinio, anche prima del conseguimento della prima valutazione dì professionalità.
La novità riguarda i 370 nuovi magistrati ordinari assegnati con il decreto ministeriale del 20 febbraio 2014 in casi di scopertura superiore al 20% dei posti di Magistrato di Sorveglianza in organico. In effetti, di magistrati di Sorveglianza meno formati e preparati si sentiva davvero il bisogno.
Avv. Maria Brucale
Il Garantista, 29 Luglio 2014