Carceri, i Dirigenti Penitenziari restano i superiori gerarchici dei Comandanti di Reparto della Polizia Penitenziaria


Le Commissioni Parlamentari Riunite Affari Costituzionali e Difesa della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica hanno espresso il loro parere sullo schema di Decreto Legislativo approvato dal Governo (Atto n. 119) in attuazione dell’Art. 1 della Legge n. 132/2018, relativo al riordino delle carriere delle Forze di Polizia dello Stato. Il Governo Conte, nelle Commissioni Riunite sia alla Camera che al Senato, era rappresentato dal Sottosegretario di Stato all’Interno Sen. Vito Crimi (M5S).

Ebbene, le Commissioni Parlamentari Riunite I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e degli Interni) e IV (Difesa) della Camera dei Deputati presiedute dall’On. Giuseppe Brescia (M5S), durante la seduta n. 292 del 10/12/2019, esaminato lo schema del Decreto Legislativo e considerati gli elementi emersi nel corso dell’ampio ciclo di audizioni svolto, “rilevato, con riferimento al Capo IV, afferente alla Polizia penitenziaria, come gli articoli da 29 a 33 dello schema intervengano sulla complessa materia dei rapporti tra, da un lato, vertice amministrativo del carcere e, dall’altro, polizia penitenziaria, ai cui appartenenti è giustamente riconosciuto un più visibile sviluppo di carriera; tuttavia, le nuove disposizioni il nuovo comma 1-bis dell’articolo 9 della legge n.  395 del 1990, come introdotto dall’articolo 29, comma 1, lettera c), numero 2), dello schema, non appaiono sufficientemente coordinate con i principi regolatori dell’organizzazione e della gestione degli istituti penitenziari, i quali hanno diretta derivazione dai principi costituzionali (articolo 27, terzo comma) del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e del carattere tendenzialmente rieducativo della pena; pertanto tali interventi possono trovare la loro sede propria in un eventuale ulteriore provvedimento, che affronti in modo organico la richiamata tematica” hanno espresso il loro parere favorevole, alle seguenti condizioni : “39) con riferimento alle disposizioni dello schema che intervengono sul rapporto gerarchico tra direttore del carcere e appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria e sulle relative conseguenze sui poteri disciplinari e sull’impiego dell’armamento, provveda il Governo a sopprimere l’articolo 29, comma 1, lettera c), numero 1), lettera e) e numero 2); l’articolo 30, comma 1, lettera f), l’articolo 31, comma 1, lettera a), l’articolo 32 e l’articolo 39, comma 1, lettera b), capoverso 14-octies; provveda conseguentemente il Governo a espungere altresì dal testo dello schema di decreto le modifiche apportate all’attuale assetto ordinamentale per i profili che, anche indirettamente, hanno riflessi sulle funzioni dirigenziali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 63 del 2006, conservando integralmente le competenze dei dirigenti penitenziari”.

Analogamente, le Commissioni Parlamentari Riunite I (Affari Costituzionali) e IV (Difesa) del Senato della Repubblica presiedute dalla Sen. Daniela Donno (M5S), durante la 10° seduta del 09/12/2019, esaminato lo schema del Decreto Legislativo e considerati gli elementi emersi nel corso dell’ampio ciclo di audizioni svolto, rilevato, con riferimento al Capo IV, afferente alla Polizia penitenziaria, come gli articoli da 29 a 33 dello schema intervengano sulla complessa materia dei rapporti tra vertice amministrativo del carcere e polizia penitenziaria, ai cui appartenenti è giustamente riconosciuto un più visibile sviluppo di carriera: la norma di delegazione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1) della legge 7 agosto 2015, n. 124 non prevede tuttavia alcun riferimento ad una riforma dell’ordinamento penitenziario, che potrà essere oggetto di un separato provvedimento; inoltre, dall’applicazione del modello proposto potrebbero sorgere difficoltà nella gestione degli Istituti di pena”, hanno espresso il loro parere favorevole, con le seguenti condizioni, “2) con riferimento alle disposizioni dello schema che intervengono sul rapporto gerarchico tra direttore del carcere e appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria e sulle relative conseguenze sui poteri disciplinari e sull’impiego dell’armamento, provveda il Governo a sopprimere l’articolo 29, comma 1, lettera c), numero 1) e 2); l’articolo 30, comma 1, lettera f); l’articolo 31, comma 1, lettera a) e l’articolo 32; coerentemente espungere altresì dal testo le modifiche apportate dallo schema all’attuale assetto ordinamentale nei profili che, anche  indirettamente, hanno riflessi sulle funzioni dirigenziali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 63 del 2006, conservando, ove siano state escluse nel testo del decreto, le competenze dei dirigenti penitenziari.”

La riforma all’Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria, in particolare modo quella relativa alla trasformazione della dipendenza gerarchica in funzionale dei Comandanti di Reparto che abbiano la qualifica di Primo Dirigente nei confronti dei Dirigenti Penitenziari, Direttori di Istituto, era stata pesantemente criticata da numerosi Dirigenti dell’Amministrazione Penitenziaria, dai Garanti dei Diritti dei Detenuti, dalle Camere Penali, dal Partito Radicale, dai Radicali Italiani, dall’Associazione Antigone e dal Coordinamento Nazionale dei Magistrati di Sorveglianza.

Droga, Corte Costituzionale: Sproporzionata la pena minima di 8 anni per i fatti non lievi


E’ sproporzionata la pena minima edittale di 8 anni di reclusione prevista per i reati non lievi in materia di sostanze stupefacenti. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale (Presidente Lattanzi, Relatore Cartabia) che, con la Sentenza n. 40 del 23/01/2019, depositata oggi 08/03/2019, ha dichiarato illegittimo l’Art. 73 c. 1 del Testo Unico sugli Stupefacenti (D.P.R. n. 309/1990) la’ dove prevede come pena minima edittale la reclusione di 8 anni invece che di 6. Rimane inalterata la misura massima della pena, fissata dal legislatore in 20 anni di reclusione, applicabile ai fatti più gravi.

In particolare, la Corte Costituzionale ha rilevato che la differenza di ben 4 anni tra il minimo di pena previsto per la fattispecie ordinaria (8 anni) e il massimo della pena stabilito per quella di lieve entità (4 anni) costituisce un’anomalia sanzionatoria in contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità’, ragionevolezza (Art. 3 della Costituzione), oltre che con il principio della funzione rieducativa della pena (Art. 27 della Costituzione).

Una decisione importante che arriva proprio mentre il Ministro dell’Interno Sen. Matteo Salvini (Lega Nord) con un Disegno di Legge ha proposto un’ulteriore inasprimento delle sanzioni in materia di stupefacenti (fino a 6 anni di reclusione) per i fatti di lieve entità ex Art. 73 c. 5 D.P.R. n. 309/1990.

La dichiarazione di incostituzionalità arriva dopo che la Consulta, con la Sentenza n. 179 del 2017 aveva invitato “in modo pressante” il legislatore a risanare la frattura che separa le pene per i fatti lievi e per i fatti non lievi, previste, rispettivamente, dai c. 5 e 1 dell’Art. 73 del Testo Unico. Quell’invito è rimasto però inascoltato, così la Corte ha ritenuto “ormai indifferibile” il proprio intervento per correggere “l’irragionevole sproporzione, più volte segnalata dai giudici di merito e di legittimità”. “La soluzione sanzionatoria adottata – si legge in una nota della Corte – non costituisce un’opzione costituzionalmente obbligata e quindi rimane possibile un diverso apprezzamento da parte del legislatore, nel rispetto del principio di proporzionalità”.

Sentenza n. 40 del 2019 – Corte Costituzionale    (clicca per leggere)

Diciotti, “Salvare le vite in mare è un obbligo dello Stato”. Per il Tribunale dei Ministri, Salvini deve essere processato


Salvini deve essere processato. E’ la decisione del Tribunale dei Ministri di Catania in ordine al caso Diciotti, per il quale la Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, lo scorso 29 ottobre 2018 (e, poi, successivamente, il 26 novembre 2018), aveva avanzato richiesta di archiviazione del Procedimento Penale pendente contro il Senatore Matteo Salvini, Ministro dell’Interno, per il delitto di sequestro di persona aggravato in danno dei 177 migranti a bordo della Nave Militare Italiana “Umberto Diciotti”, per infondatezza della notizia di reato.

Secondo il Procuratore della Repubblica di Catania Carmelo Zuccaro, il ritardo nello sbarco dei migranti a bordo della Diciotti fu “giustificato dalla scelta politica, non sindacabile dal giudice penale per la separazione dei poteri, di chiedere in sede Europea la distribuzione dei migranti in un caso in cui, secondo la convenzione Sar internazionale, sarebbe spettato a Malta indicare il porto sicuro”.

Una tesi che però non ha convinto il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Catania composto dai Giudici Nicola La Mantia, Sandra Levanti e Paolo Corda che, con relazione deliberata il 7 dicembre 2018 e depositata il 22 gennaio 2019, ha restituito gli atti alla Procura della Repubblica, per l’avvio della procedura prevista dall’Art. 9 della Legge Costituzionale n. 1 del 1989, ai fini del rilascio dell’autorizzazione a procedere contro il Senatore della Repubblica Matteo Salvini, in ordine al reato previsto e punito dall’Art. 605 c. 1 e 2 n. 2 e 3 del Codice Penale “per avere nella sua qualità di Ministro dell’Interno, abusando dei suoi poteri, privato della libertà personale 177 migranti di varie nazionalità giunti al Porto di Catania a bordo dell’unità navale di soccorso “U. Diciotti” della Guardia Costiera Italiana alle ore 23,49 del 20 agosto 2018. In particolare, il Sen. Matteo Salvini, nella sua qualità di Ministro, violando le Convenzioni internazionali in materia di soccorso in mare e le correlate norme di attuazione nazionali (Convenzione SAR, Risoluzione MSC 167-78, Direttiva SOP 009/15), non consentendo senza giustificato motivo al competente Dipartimento per le Libertà Civili e per l’Immigrazione – costituente articolazione del Ministero dell’Interno – di esitare tempestivamente la richiesta di POS (place of safety) presentata formalmente da IMRCC (Italian Maritime Rescue Coordination Center) alle ore 22,30 del 17 agosto 2018, bloccava la procedura di sbarco dei migranti, così determinando consapevolmente l’illegittima privazione della libertà personale di questi ultimi, costretti a rimanere in condizioni psico-fisiche critiche a bordo della nave “U. Diciotti” ormeggiata nel Porto di Catania dalle ore 23,49 del 20 agosto e fino alla tarda serata del 25 agosto, momento in cui veniva autorizzato lo sbarco. Fatto aggravato dall’essere stato commesso da un Pubblico Ufficiale e con abuso dei poteri inerenti alle funzioni esercitate, nonchè per essere stato commesso anche in danno di soggetti minori di età. Fatto commesso in Catania, dal 20 al 25 agosto 2018″. 

Per il Tribunale dei Ministri di Catania, presieduto dal Giudice La Mantia, “l’obbligo di salvare la vita in mare costituisce un preciso dovere degli Stati e prevale su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell’immigrazione irregolare. Le Convenzioni internazionali in materia, cui l’Italia ha aderito, costituiscono un limite alla potestà legislativa dello Stato e, in base agli Artt. 10, 11 e 117 della Costituzione, non possono costituire oggetto di deroga da parte di valutazioni discrezionali dell’Autorità politica (“pacta sunt servanda”), assumendo un rango gerarchico superiore rispetto alla disciplina interna (l’Art. 117 Cost. prevede che la potestà legislativa è esercitata nel rispetto, tra l’altro, dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.).

Il Presidente del Senato della Repubblica Maria Elisabetta Alberti Casellati, ricevuti gli atti, provvederà a trasmetterli alla Giunta per le autorizzazioni a procedere che poi dovrà relazionare all’Assemblea, la quale entro due mesi potrà negare l’autorizzazione a procedere – nel caso in cui, a maggioranza assoluta, ritenga insindacabilmente che il Ministro dell’Interno indagato abbia agito «per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante» – o concederla.

I Radicali Italiani con il Segretario Nazionale On. Riccardo Magi, Deputato di + Europa con Emma Bonino, avevano ispezionato la Nave Militare Diciotti ed all’esito, il 23 agosto 2018, presentato un dettagliato esposto denuncia alla Procura della Repubblica di Catania, chiedendo di procedere a termini di Legge contro tutti i responsabili per l’indebito trattenimento dei migranti. Anche una delegazione del Garante Nazionale dei Diritti delle persone detenute o private della libertà personale si recò nel Porto di Catania sulla Nave Militare Diciotti e, successivamente, inviò due circostanziate informative alla Procura della Repubblica di Catania ed a quella di Agrigento.

Domanda di autorizzazione a procedere contro il Sen. Matteo Salvini (clicca per leggere)

Bimbi in carcere, Lega Nord e Cinque Stelle votano contro le misure alternative per le detenute madri


La maggioranza giallo-verde, impegnata nell’esame dello schema di decreto legislativo di riforma dell’ordinamento penitenziario, ha bocciato l’ipotesi di introdurre misure alternative al carcere per le detenute madri con figli al seguito. Una scelta duramente criticata dal Pd, che accusa il governo di essere “sordo” nei confronti di questa particolare categoria di detenute, anche alla luce di recenti fatti di cronaca (come il caso della donna del carcere romano di Rebibbia che ha ucciso i suoi bambini).

“Avevamo dei principi cardine nella legge delega, che attuava il decreto legislativo predisposto dal governo Gentiloni, principi che sostenevano una riforma del sistema penitenziario più giusta e mirata”, spiega la senatrice Valeria Valente, vicepresidente del gruppo Pd.  “Quello schema prevedeva, ad esempio, per le madri detenute misure alternative al carcere fino al compimento di un anno del bambino, al fine di assicurare una maggiore tutela del rapporto con i figli piccoli. Ci è stato risposto dal governo che leggi per tutelare le madri detenute già esistono. Questo è vero, ma il punto era come potenziare quella impostazione, perché le strutture di accoglienza alternative alla prigione, come le case famiglia protette e gli Icam (istituti di custodia attenuata per detenute madri, ndr.) sono poche e non sufficienti”.

“Quanto è avvenuto stamattina in commissione è grave e preoccupante – conclude Valente – il voto di oggi testimonia una grave involuzione di cultura giuridica che, dimenticando ogni umanità e allontanandosi dalla funzione rieducativa della pena, vede M5S seguire la Lega su una strada che nulla ha a che vedere con il miglioramento nel nostro sistema penitenziario e giudiziario”.

In tutta Italia i bambini che vivono reclusi in vari istituti di pena sono 62: poco meno della metà sono figli di straniere. Si trovano in cella perché non esistono alternative familiari.

Monica Rubino

http://www.repubblica.it – 25/09/2018

 

Cosenza, 8 Parlamentari interrogano il Governo Gentiloni. L’Asp non garantisce le cure ai detenuti


La Casa Circondariale di Cosenza “Sergio Cosmai” finisce in Parlamento per colpa della condotta omissiva tenuta dai vertici dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza. Era stata una visita dei Radicali Italiani, guidati da Emilio Enzo Quintieri, a riscontrare la grave situazione esistente nell’Istituto Penitenziario, all’esito di una visita effettuata all’interno dello stesso, autorizzata dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia.

Nei giorni scorsi, il Governo Gentiloni, è stato ufficialmente investito della questione, grazie a delle Interrogazioni a risposta scritta presentate alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica da parte degli Onorevoli Serenella Fucksia, Ivana Simeoni, Laura Bignami (Senatori del Gruppo Misto) e Peppe De Cristofaro (Senatore del Gruppo di Sinistra Italiana), Michela Rostan, Carlo Galli, Giovanna Martelli e Davide Zoggia (Deputati del Gruppo Articolo 1, Movimento Democratico e Progressista). Gli atti di sindacato ispettivo sono stati presentati, a Palazzo Madama il 19 aprile durante la 808 seduta (Interrogazione n. 4/07380 a prima firma della Senatrice Fucskia) ed il 20 aprile durante la 811 seduta (Interrogazione n. 4/07403 a prima firma del Senatore De Cristofaro) ed a Palazzo Montecitorio il 20 aprile durante la 782 seduta (Interrogazione n. 4/16369 a prima firma della Deputata Michela Rostan). Tutte le Interrogazioni sono state rivolte ai Ministri della Giustizia e della Salute On. Andrea Orlando e On. Beatrice Lorenzin.

Gli otto Parlamentari, dopo aver illustrato che nella Casa Circondariale di Cosenza, a fronte di una capienza regolamentare di 218 posti, sono ristretti 272 detenuti, 50 dei quali stranieri e 57 con patologie psichiatriche, hanno pesantemente stigmatizzato l’operato dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, per l’inadeguato servizio di assistenza sanitaria specialistica di tipo psichiatrico organizzato nell’Istituto e per la condotta omissiva mantenuta nonostante le reiterate sollecitazioni, tutte rimaste inevase, avanzate dal Direttore dell’Istituto Filiberto Benevento, dal Dirigente del Servizio Sanitario Penitenziario Francesco Strazzulli, dal Provveditore Regionale Reggente dell’Amministrazione Penitenziaria della Calabria Rosario Tortorella, dal Magistrato di Sorveglianza di Cosenza Paola Lucente, dal Segretario Provinciale del Sindacato Unitario dei Medici Ambulatoriali Italiani Francesco Lanzone e dal Responsabile Provinciale dell’ex Medicina Penitenziaria del medesimo Sindacato Francesco De Marco. Ed infatti a causa della cattiva organizzazione del servizio di psichiatria intramurario che ultimamente prevede solo 6 ore alla settimana, affidate anche a 5 specialisti diversi, vi è stato un crollo verticale di qualsiasi forma di prevenzione, l’inattuabilità di una effettiva presa in carico dei pazienti, la mancanza di continuità terapeutica, il mancato funzionamento dello staff multidisciplinare, nel cui ambito lo psichiatra è elemento decisivo, ed il potenziale innalzamento del livello di rischio suicidario e auto/etero aggressivo. Inoltre, tale problematica, oltre a comportare un aggravio dello stato di sofferenza dei detenuti bisognosi di cure, ha acuito maggiormente le loro problematiche tanto da creare uno stato di tensione che ha reso critico il mantenimento dell’ordine e della sicurezza intramuraria. Per questo motivo, il Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria, il Commissario Davide Pietro Romano, aveva finanche proposto lo sfollamento dell’Istituto per i detenuti con problematiche psichiatriche perché non erano gestibili appunto per carenza di psichiatra.

La riduzione del servizio di psichiatria da 30 a 6 ore settimanali e la mancata nomina in pianta stabile di uno o al massimo due specialisti, ha provocato, nei casi più gravi, il ricorso alle strutture sanitarie esterne con tempi di attesa non compatibili con le necessità del disagio psichico nella detenzione, comportando anche gravi ripercussioni per la sicurezza dovute alle traduzioni che devono essere effettuate per l’accompagnamento dei detenuti con enorme dispendio di risorse umane e finanziarie. La Direzione Generale dell’Asp di Cosenza, in numerose occasioni e sistematicamente, è stata invitata a riassegnare all’Istituto 30 ore settimanali per la branca di psichiatria ed a nominare uno o al massimo due professionisti in modo da garantire la gestione dei casi nel rispetto delle esigenze di continuità dell’assistenza sanitaria, attesa la rilevanza che la cura della salute mentale assume negli Istituti Penitenziari, in relazione alla necessità di ridurre il rischio di suicidio e prevenire gesti auto ed etero aggressivi da parte dei detenuti con problematiche psichiatriche. Ma, nonostante gli impegni, anche formalmente assunti, non ha mai provveduto a risolvere la situazione assicurando sia l’integrazione delle ore di psichiatria e sia la nomina degli specialisti, come richiesto.

Pertanto, i Senatori Fucskia, Simeoni, Bignami e De Cristofaro hanno chiesto ai Ministri della Giustizia e della Salute di sapere se siano a conoscenza dei fatti descritti e se questi corrispondano al vero, come ed entro quali tempi intendano adoperarsi, affinché alla popolazione ristretta nella Casa Circondariale di Cosenza venga finalmente reso effettivo il godimento del diritto fondamentale alla tutela della salute, al pari dei cittadini in stato di libertà, come previsto dalla normativa vigente in materia, anche al fine di eliminare tutte quelle situazioni di disagio che determinano gli “eventi critici” e se non ritengano doveroso verificare, con urgenza, anche attraverso un’ispezione ministeriale, le reali condizioni di salute delle persone detenute nella Casa Circondariale di Cosenza e se siano riscontrabili delle omissioni nella condotta tenuta dai dirigenti dell’Azienda Sanitaria Provinciale, ed eventualmente procedere nei confronti dei responsabili per quanto di competenza. Richieste, più o meno, simili quelle avanzate dai Deputati Rostan, Carlo Galli, Martelli e Zoggia che hanno chiesto al Ministro della Giustizia Orlando ed al Ministro della Salute Lorenzin, di conoscere di quali notizie dispongano in ordine ai fatti riferiti, quali iniziative intendano intraprendere affinché ai detenuti venga assicurato il godimento al diritto alla tutela della salute, al pari dei cittadini liberi, come prevede il Decreto Legislativo n. 230/1999 di riordino della Medicina Penitenziaria ed infine, se non ritengano doveroso verificare eventuali omissioni nella condotta tenuta dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e, in caso affermativo, se non ritengano opportuno procedere nei confronti dei responsabili. La risposta agli otto membri del Parlamento, previa istruttoria da parte delle competenti articolazioni dei Dicasteri della Giustizia e dalla Salute, sarà fornita dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando.

Interrogazione 4-07380 – Senato della Repubblica (clicca per leggere)

Interrogazione 4-16369 – Camera dei Deputati (clicca per leggere)

Interrogazione 4-07403 – Senato della Repubblica (clicca per leggere)

Vivere al 41-bis: due ore di “libertà” e una cella che è un bagno


Casa Circondariale L'AquilaL’indagine della Commissione per la tutela dei diritti umani del Senato e le 15 raccomandazioni dell’Europa denunciano le condizioni riservate a boss mafiosi e terroristi: un regime detentivo che coinvolge 729 persone. Ventidue ore in una cella. Con la possibilità soltanto di stare distesi a letto. Oppure seduti su una panchina inchiodata a terra. E per le restanti due ore l’unico svago è una passeggiata lungo un corridoio stretto, buio, chiuso da grate arrugginite. Il pensiero andrebbe a chissà quale Paese dove vigono pesanti violazioni dei diritti umani. E invece no.

Siamo in Italia. E le condizioni appena descritte sono tanto reali quanto inquietanti. Anche se le persone che si ritrovano a subirle sono criminali, boss mafiosi, terroristi in carcere. Antonio Iovine, per anni a capo dei Casalesi, è uno di questi. Prima che cominciasse a collaborare con la giustizia, ‘O Ninno ha vissuto a Nuoro, in una stanza stretta e buia, in cui c’era solo un letto singolo, con accanto un bagno alla turca chiuso da una bottiglia di plastica e un lavandino, un mobiletto, un televisore e un fornelletto a gas per il caffè. “Provate voi a vivere ventidue ore al giorno dentro un bagno”, ha detto Iovine ai membri della Commissione per la tutela e dei diritti umani del Senato, quando sono andati in ispezione. Oggi, Nuoro non ospita più detenuti a regime speciale. Ma in diversi penitenziari le condizioni di vita restano inumane, come emerge dal rapporto sul 41-bis realizzato dalla Commissione e di cui Linkiesta è venuta in possesso.

“Tutta colpa di regole restrittive – dicono alcuni parlamentari – che non hanno alcun legame con l’esigenza di evitare eventuali rapporti esterni con le criminalità”. E, in effetti, alcune restrizioni sembrano a dir poco surreali. Esattamente come per Iovine, i 729 detenuti oggi in regime speciale restano in cella per 22 ore al giorno. Senza poter far nulla. C’è chi cammina tutto il tempo, tanto da contare quante volte si faccia su e giù: 780 in un’ora. Non si possono attaccare al muro nemmeno fotografie. E pure per la biancheria ci sono precise restrizioni al numero di capi che possono essere tenuti in cella. Il motivo? Sconosciuto. Peccato però che in molti casi sia considerato insufficiente alle esigenze delle persone recluse. Potenzialmente pericolosi sono anche i sandali, dato che in alcuni penitenziari possono essere utilizzati solo a partire dal 21 giugno, anche se dovesse cominciare a far caldo molto prima. E ancora: niente detersivo in cella per lavare piatti, bicchieri e tazzine del caffè; niente abiti firmati; niente fermagli. E chi studia può sì utilizzare il computer, ma a patto che quell’ora venga sottratta a quella d’aria.
Poi c’è la privacy, completamente annientata. “Loro esistono anche nei miei sogni erotici”, dice un detenuto al 41-bis ormai da 12 anni. E ne ha ben donde. Spesso le telecamere non sono solo in cella, ma anche nei bagni. E se non ci sono telecamere, c’è sempre uno spioncino che permette agli agenti di sorvegliare in qualsiasi momento i detenuti, pure nella loro intimità. Senza parlare della perquisizione fisica, prima e dopo ogni colloquio: nonostante non ci sia alcun contatto con i familiari (c’è il vetro divisorio) e vi siano telecamere di sorveglianza, il detenuto viene fatto sempre denudare. Un uso riservato ai maschi ma anche alle nove donne recluse al 41-bis, a L’Aquila. Una di queste ha provato a denunciare la cosa, rifiutandosi di farsi visitare e presentando la richiesta al magistrato di sorveglianza di poter essere visitata senza il piantonamento. La sua richiesta è stata accolta, ma – dice la relazione – “le visite delle altre detenute continuano a svolgersi davanti ad agenti”.

E parliamo, fin qui, del trattamento “ordinario”. Perché poi ci sono le cosiddette “aree riservate”, dove l’isolamento è pressoché totale. Qui ritroviamo i capi storici delle mafie. E per consentire loro un minimo di socialità, vengono affiancati in celle vicine dalle cosiddette “dame di compagnia”, ovvero mafiosi di rango inferiore con cui sono a contatto non più di due ore al giorno. Uno di questi ha scontato fino ad oggi nove anni di pena, di cui quattro in area riservata: è uscito da lì con la pelle verde perché era sottoterra. E completamente al buio.
Una realtà, dunque, poco conosciuta e al limite (spesso infranto) del tollerabile. Tanto che anche la Corte europea dei diritti dell’uomo si è interessata alla questione, dopo una serie di denunce contro il trattamento riservato dal nostro Paese. E non è un caso che la relazione della Commissione parlamentare si concluda con ben 15 raccomandazioni. Dalla dismissione delle “aree riservate”, fino a maggiori condizioni di riservatezza per i detenuti. Ma non basta. Perché quello che si raccomanda è innanzitutto una “revisione della legislazione consolidata”. Non fosse altro che per un motivo: la detenzione al 41-bis dovrebbe essere in molti casi temporanea e rinnovata solo dopo legittime motivazioni. Peccato, però, che molto spesso questo non accada.

Ciò che desta preoccupazione, in altre parole, è l’uso automatico della proroga: “Per un considerevole numero di detenuti, l’applicazione del regime di cui all’articolo 41-bis è stato rinnovata in maniera pressoché automatica”. Con la conseguenza che i detenuti sono stati per anni soggetti a un regime detentivo alienante. Anche quando si è in età avanzata. Anche quando mancano solo pochi mesi alla scarcerazione. Come capitato a un detenuto a Milano Opera. Che si chiede: “Che senso ha?”. Nessuno. Forse nessuno.

Carmine Gazzanni

linkiesta.it, 22 aprile 2016

Calabria, In cella centinaia di malati psichiatrici, aspettando le Rems


Carcere di RossanoMolti sono ospitati illegalmente negli Opg. Ha tentato di aggredire un agente dopo aver sfondato, con la sua branda, l’ingresso della cella. Il detenuto, rinchiuso nel carcere calabrese di Rossano, è stato immobilizzato da altri agenti intervenuti in soccorso del collega. Durante la colluttazione il detenuto, però, è riuscito a ferire in modo non grave due assistenti, uno a uno zigomo e l’altro ad una gamba. Sottoposto a visita psichiatrica dallo specialista convenzionato con l’istituto, il detenuto è risultato affetto da uno scompenso psichiatrico tale da richiedere il trattamento sanitario obbligatorio.
C’è un grave problema ancora non risolto nelle carceri italiane. Oltre ai detenuti rinchiusi illegalmente negli ex ospedali psichiatrici giudiziari, perché ancora non sono state ultimate le residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems), ci sono centinaia di detenuti con problemi psichiatrici sparsi nelle galere italiane.

Solamente nella regione Calabria risultano ristrette 600 persone con problemi psichiatrici, senza un trattamento adeguato alle loro condizioni fisiche e psichiche. E a farne le spese – oltre ai detenuti stessi che non vengono seguiti dai medici e operatori sanitari – sono i poliziotti penitenziari che fanno servizio nei reparti detentivi.
A denunciare questi fatti, lo scorso mese – su sollecitazione degli esponenti radicali calabresi Emilio Quintieri e Valentina Moretti – è stato il senatore Francesco Molinari (Gruppo Misto) e altri quattro parlamentari con una dettagliata interrogazione ai ministri della Giustizia, della Salute e per gli Affari regionali e le autonomie. Ma finora nessuna risposta nel merito. Eppure l’interrogazione parlamentare è andata molto nel dettaglio. Si denuncia la mancata apertura del centro diagnostico terapeutico presso la casa circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro.

Nella struttura si prevedeva la creazione, al quarto piano, di una sezione destinata alla tutela intramuraria della salute mentale per detenuti per otto posti e una sezione di osservazione psichiatrica per l’accertamento delle infermità psichiche per cinque posti dedicata a detenuti appartenenti al circuito dell’alta sicurezza. Ma il problema maggiore ? evidenziato sempre dall’interrogazione ? è che attraverso le recenti ispezioni di Molinari e da altre visite dei Radicali, è emerso che negli istituti penitenziari della Calabria sono ristretti almeno 513 detenuti con patologie psichiatriche.
L’emergenza psichiatrica nelle carceri potrebbe esplodere da un momento all’altro se non si intraprendono provvedimenti. Nelle carceri “normali” permangono molti detenuti con problemi psichici e non avranno mai nessuna struttura alternativa. Ma non solo.
La legge per la chiusura degli Opg contiene una norma che prevede che alcuni finiscano la pena detentiva in carcere. Quindi ne sono stati aggiunti altri a partire dell’entrata in vigore della legge approvata l’anno scorso. Tramite uno studio recente condotto dall’ agenzia regionale di Sanità della Toscana, si è scoperto un dato che desta preoccupazione: sui circa 16 mila reclusi delle carceri di Toscana Veneto, Lazio, Liguria, Umbria, ben oltre il 40% è risultato affetto da almeno una patologia psichiatrica. Questi detenuti costituiscono una miscela esplosiva in un contesto di detenzione degradante. Esiste un forte disagio perché si realizza una tortura ambientale; il carcere continua ad essere la frontiera ultima della disperazione e dei drammi umani.

Attualmente le carceri sono dei serbatoi dove la società senza eccessive remore continua a rinchiudere una marea di tossicodipendenti, di extracomunitari e di disturbati mentali. Prevalgono le persone appartenenti agli strati sociali più poveri, allevati sui marciapiedi e nei sobborghi delle città. In definitiva la carcerazione costituisce un’esperienza vitale altamente traumatizzante e può dar luogo a molteplici forme di patologia mentale prima ancora in fase di compenso. Favorisce, in sostanza, la messa in atto del meccanismo della psicosi a causa dello scompenso di un io, già prima fragile, che non riesce a mantenere più il suo precario equilibrio a causa dell’isolamento, a causa delle preoccupazioni legate all’inchiesta giudiziaria, a causa della paura. Ciò che la medicina penitenziarista riscontra con maggiore incidenza è Il disturbo post-traumatico da stress, l’attacco di panico, la sindrome da separazione con riferimento particolare ai detenuti extracomunitari, le reazioni depressive, le crisi ansiose, il disturbo bipolare, il disturbo ossessivo-compulsivo, le crisi isteriche, i disturbi di personalità (borderline e antisociale), il discontrollo degli impulsi e le reazioni auto ed eteroaggressive.

Con la chiusura dei manicomi, non sempre sono state create delle strutture alternative in grado di ospitare gli ammalati, sicché molti soggetti con disturbi psichiatrici sono rimasti senza alcun controllo o rete di protezione, con la conseguenza di finire con estrema facilità nelle maglie strette della giustizia. Talora, invece, è il carcere stesso con i suoi ritmi ossessivi e con le sue abitudini a creare vere e proprie turbe psicopatologiche che in cella acquisiscono una strutturazione solida e difficilmente curabile. Il suicidio in carcere è il gesto finale.
Il malato di mente in galera è detenuto due volte: dal carcere e dalla malattia. Nella struttura carceraria soffre le pene dell’inferno, mentre il detenuto normale dopo un certo periodo riesce in qualche modo ad adattarsi alla vita carceraria, quello malato di mente non ha questa capacità, perché la malattia di fatto rappresenta un grave ostacolo all’adattamento. Le guardie penitenziarie non hanno i titoli per poter vigilare e aiutare un detenuto psichiatrico. Ma soprattutto è difficile anche la convivenza con gli altri detenuti non affetti da quei disturbi. Gli Opg, forse, stanno chiudendo, ma ci sono tantissimi detenuti con disabilità mentale che permangono nelle carceri. Chi si occuperà di loro?

Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 22 aprile 2016

Indagine conoscitiva sul 41 bis OP della Commissione Diritti Umani del Senato


Senato della RepubblicaLa Commissione Straordinaria per la tutela e la promozione dei Diritti Umani ha svolto nel corso del 2013, 2014 e 2015 un’indagine conoscitiva sulle condizioni di applicazione del regime detentivo speciale del 41 bis, focalizzando il tema dal punto di vista del rispetto della dignità e dei diritti della persona.

Il primo capitolo riassume la storia del regime speciale e ne descrive l’evoluzione nella normativa italiana, riportando alcune delle considerazioni svolte da giuristi, magistrati e rappresentanti delle istituzioni nel corso della discussione in Commissione.

Il secondo capitolo è dedicato al regime speciale in relazione a quanto emerso nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo e nei rapporti del Comitato europeo per la prevenzione della tortura.

Il terzo capitolo fotografa la situazione attraverso i dati raccolti nel corso dell’indagine e gli elementi riscontrati nelle visite della Commissione agli istituti penitenziari dove sono reclusi i detenuti sottoposti a regime di 41-bis.

Nel quarto capitolo, alla luce dei risultati dell’indagine, si propongono una serie di raccomandazioni e alcune misure concrete attuabili a breve termine, per assicurare alle persone sottoposte al carcere duro il rispetto delle garanzie previste dalle norme nazionali e internazionali.

Rapporto sul 41 bis della Commissione Straordinaria Diritti Umani del Senato della Repubblica (clicca per leggere)

Sen. Ichino (Pd) : Ergastolo e recupero, il bisogno di attuare la finalità della pena


Sen. Pietro IchinoLa condanna al carcere a vita e la rieducazione del detenuto potrebbero essere in antitesi. Dopo il libro del magistrato Elvio Fassone, “Fine pena: ora”, recensito su queste pagine da Corrado Stajano a fine gennaio, sul tema dell’ergastolo ostativo ne esce ora un altro, questa volta scritto da un condannato a quella pena, Carmelo Musumeci, insieme al costituzionalista Andrea Pugiotto (Gli ergastolani senza scampo, Editoriale Scientifica, 2016, pp. 216, € 16.40).

La parte scritta dall’ergastolano consiste nella descrizione esistenziale di un giorno di pena, minuto per minuto, in cinque capitoli: alba, mattino, pomeriggio, sera, notte. Di un solo giorno, perché ne basta uno per dar conto degli altri diecimila precedenti o successivi. Con una avvertenza iniziale che dice tutto: chi è all’ergastolo ostativo può pensare soltanto al passato o al presente; non al futuro, perché per lui non c’è un futuro che non sia identico al presente. Nella seconda parte, Andrea Pugiotto spiega l’ergastolo ostativo dissezionandone con grande finezza la ratio e spiegandone i profili di contrasto con l’articolo 27 della Costituzione: la pena non può essere disumana e deve tendere alla rieducazione del condannato.

Si coniuga così per la prima volta, che io sappia, e molto efficacemente, l’opera dello studioso che sta fuori del sistema penitenziario con la testimonianza personale di chi è dentro, “l’ergastolano senza scampo”. Chi lo ha incontrato sa che, dopo un quarto di secolo di carcere duro, Carmelo Musumeci è ora una persona colta, pienamente recuperata alla convivenza civile, il cui destino di non uscire mai più di prigione stride violentemente con quanto detta la Costituzione.
Anche qui, come nel racconto di Fassone, siamo di fronte al pieno raggiungimento dell’obiettivo posto dalla Costituzione: il recupero del condannato. E anche qui, se la pena consegue questo obiettivo, essa non può al tempo stesso recidere ferocemente ogni speranza di ricucitura del rapporto tra il condannato stesso e i suoi simili che hanno la ventura di essere rimasti “fuori”. Tra i due racconti c’è però una differenza: mentre nel libro di Fassone la narrazione parte dall’inizio della vicenda, cioè dai crimini per i quali il magistrato ha irrogato l’ergastolo, conducendo il lettore lungo il percorso della conversione del condannato, il racconto di Musumeci sulla prima parte della vicenda tace. E invece, almeno in un libro come questo, darne conto è indispensabile.
Parlarne è indispensabile perché significa andare al nocciolo della vicenda, a quella rinascita della persona che segna il raggiungimento di entrambe le finalità della pena previste dalla Costituzione: il recupero del reo ai valori della convivenza civile e la protezione di altre persone contro il ripetersi del suo comportamento criminale.

Certo, residua una terza finalità della pena: la deterrenza, cioè il disincentivo efficace e proporzionato contro i possibili comportamenti criminali di altri individui. Ma è evidente l’impossibilità logica che l’esecuzione di una pena resti immutabile nel suo contenuto e nel suo rigore quando ben due delle sue tre funzioni siano state pienamente adempiute. Dunque, per l’efficacia della giusta battaglia di Carmelo Musumeci e di Andrea Pugiotto in difesa del “diritto a un futuro” dell’ergastolano redento, è essenziale dar conto non soltanto del suo tempo presente, ma anche del suo passato: precisamente dar conto di come nel corso dell’esecuzione della pena si è prodotta la sua redenzione. Anche perché il darne conto comporta il riconoscimento – necessario affinché la battaglia sia vincente – di una funzione positiva che la pena ha svolto, almeno in quella fase passata.

Parlarne è indispensabile anche perché non si può dimenticare che una parte della durezza della pena – la parte prevista dal tristemente famoso articolo 41-bis della legge penitenziaria – non ha una funzione punitiva, ma costituisce una misura di sicurezza: quando a essa ci si oppone occorre dunque sempre spiegare quando e come sia venuta meno l’esigenza di sicurezza per la quale quella misura è stata adottata. Quando il detenuto in regime di 41-bis denuncia la lastra di vetro che impedisce a sua moglie e ai figli di accarezzarlo, il pensiero non può non andare ad altri coniugi e altri figli, ai quali accarezzare il proprio congiunto è impedito da una lastra di marmo: il 41-bis è lì per evitare in modo efficace che altre lastre di marmo si aggiungano, a separare altre persone dal mondo a cui hanno appartenuto. Non si può dimenticare che alla durezza di queste misure si è arrivati negli anni 80 per interrompere la serie tragica degli assassini compiuti dalle Brigate Rosse e in un secondo tempo quella degli assassini compiuti dalle organizzazioni mafiose.
Ma – e su questo Musumeci e Pugiotto hanno pienamente ragione – non si può dimenticare neppure che nella maggior parte dei 700 casi in cui il 41bis oggi si applica, per il modo e il tempo in cui si applica, quel regime è con tutta evidenza incongruo rispetto all’esigenza di sicurezza che dovrebbe giustificarlo.

Pietro Ichino – Senatore della Repubblica (Pd)

Corriere della Sera, 15 marzo 2016

Lavoro in carcere: i detenuti fanno causa allo Stato che li paga poco… e vincono sempre!


Casa Circondariale 1Da 23 anni la cosiddetta “mercede”, cioè la retribuzione di chi lavora per l’amministrazione penitenziaria, non viene adeguata ai livelli previsti dalla legge perché non ci sono i soldi: è ferma a circa 2,5 euro l’ora. Innumerevoli i ricorsi. Il ministero della Giustizia sta cercando una via di uscita, ma le soluzioni che vuole proporre rischiano di essere incostituzionali.

“Innumerevoli ricorsi” ai giudici del lavoro, davanti ai quali “l’amministrazione è, naturalmente, sempre soccombente”. Cioè perde. E deve mettere mano al portafogli, con esborsi fino a 20mila euro per ogni singolo caso. È il risultato dell’inadempienza dello Stato, che da 23 anni “per carenza di risorse economiche” non adegua ai livelli previsti dalla legge la retribuzione dei detenuti che lavorano alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria. I quali ricevono in media 2,5 euro l’ora. A mettere nero su bianco il paradosso, senza nascondere che “l’esponenziale aumento del contenzioso rende sempre più problematico un intervento teso a sanare la situazione”, è lo stesso ministero della Giustizia, nella relazione presentata al Senato dal titolare Andrea Orlando lo scorso 19 gennaio e firmata da Santi Consolo, capo del Dap. Via Arenula sta cercando di trovare una via di uscita, ma le “pezze” che vuole proporre sono peggiori del buco: rischiano di essere incostituzionali.

La “mercede” al palo dal 1994 – I detenuti che lavorano nelle carceri per distribuire i pasti, come impiegati nell’ufficio spesa o come addetti alle pulizie sono più di 10mila (altri 1.400 lavorano per soggetti esterni all’amministrazione, tra cui le cooperative sociali). In base all’articolo 22 dell’ordinamento penitenziario la loro paga, la cosiddetta “mercede”, non deve essere inferiore ai due terzi della retribuzione stabilita per gli altri lavoratori della stessa categoria dal contratto collettivo nazionale in vigore. Peccato che la Commissione ministeriale responsabile di disporre gli adeguamenti non lo faccia dal 1994 perché non ci sono i soldi. Per le mercedi vengono stanziati tra i 50 e i 60 milioni l’anno, a seconda delle presenze di detenuti, ma sempre stando alla relazione in caso di adeguamento servirebbero 50 milioni in più. Così con il passare degli anni la distanza tra i compensi di chi è “fuori” e chi è “dentro” si è allargata sempre di più. A questo va aggiunto che da agosto dello scorso anno la mercede ha subito una contrazione reale a causa dell’aumento, in alcuni casi del cento per cento, della quota di mantenimento, la cifra che ogni detenuto paga per i servizi che riceve in carcere.

La denuncia di Carte Bollate – Le tabelle con la retribuzione netta intascata dai detenuti sono state rese pubbliche da Carte Bollate, il magazine edito dai carcerati del penitenziario in provincia di Milano. “Da noi dipendono tutti i servizi: il funzionamento dei laboratori, le cucine, la distribuzione delle vivande, gli sportelli giuridici e sociali, le cooperative, le biblioteche, la distribuzione della spesa – si legge nel bimestrale – Tutto nelle case di detenzione funziona grazie al lavoro dei detenuti”. Le paghe nette? Da fame: uno scopino riceve 2,23 euro all’ora, uno spesino si ferma a 2,12 e un jolly arriva a 2,33. I più fortunati sono gli scrivani: due euro e settantaquattro centesimi. Notare che questi sono i nomi con cui il gergo ministeriale indica gli addetti alla distribuzione del vitto, all’ufficio e alla tabella spesa, ai quali è concessa una “mercede” in cambio del loro lavoro utile a portare avanti le strutture.

“Budget insufficiente incide su qualità della vita” – La gravità della situazione viene evidenziata dalla relazione presentata al Senato dal ministro Orlando lo scorso 19 gennaio. Il documento è firmato da Santi Consolo, il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. La fotografia è deprimente e inequivocabile: “Non vi è dubbio che nel corso degli ultimi anni le inadeguate risorse finanziarie non hanno consentito l’affermazione di una cultura del lavoro all’interno degli istituti penitenziari”, scrive Consolo. Il budget per la remunerazione dei detenuti nelle attività quotidiane “sebbene incrementato” di recente è “ancora insufficiente” e “incide negativamente sulla qualità della vita”. La retribuzione dei detenuti non viene aggiornata dal 1993 “per carenze di risorse economiche”. Ma la beffa è che quello che lo Stato non paga deve poi versarlo a seguito delle sempre più frequenti cause presentate dagli ex detenuti. Il “mancato aumento delle mercede”, prosegue il documento, ha infatti innescato un “proliferare di ricorsi ai giudici del lavoro” davanti ai quali “l’amministrazione è, naturalmente, soccombente” con “ulteriori aggravi per la finanza pubblica”. Oltre a pagare le differenze retributive modulate sugli anni, lo Stato versa infatti “anche gli interessi e le relative spese di giudizio”.

Osservatorio Antigone: “Mai perso una causa” – Accade sempre più spesso, conferma a ilfattoquotidiano.it l’avvocatessa Simona Filippi, difensore civico dell’Osservatorio Antigone: “Assieme ad alcuni colleghi abbiamo aperto un fronte giuridico e politico da circa quattro anni. In circa quaranta cause intentate non ho mai ricevuto un rigetto”. Le sentenze dei giudici sono univoche e danno ragione agli ex detenuti corrispondendo risarcimenti che variano dai 2mila ai 20mila euro, a seconda del monte ore lavorato. “Visto che le retribuzioni sono ferme dal 1993 – si chiede Filippi – e che la legge prevede la facoltà, in realtà sempre applicata, di abbattere di un terzo i minimi dal contratto nazionale, perché quando è aumentato il mantenimento non è stata tolta la riduzione?”.

Andrea Tundo

Il Fatto Quotidiano, 11 marzo 2016