Carlo Saturno, da 4 anni s’attende la verità per la sua morte nel Carcere di Bari


Carlo SaturnoSi attende la verità per la terribile fine del giovane ventitreenne nel carcere di Bari: chiesta per due volte l’archiviazione. Era il 30 marzo del 2011, quattro anni fa. Dopo uno scontro fisico con un agente di polizia penitenziaria, alla presenza di altri agenti e di detenuti, Carlo Saturno, un ragazzo di soli 23 anni, veniva rinchiuso in una cella di contenimento del carcere di Bari e, dopo poco meno di un’ora, veniva ritrovato soffocato con un lenzuolo legato al collo e già in condizioni disperate. Il 7 aprile Carlo moriva.

Nel 2010, era stato testimone in un processo penale a carico di agenti di polizia penitenziaria minorile imputati per lesioni, abuso dei mezzi di correzione, lesioni gravi ed altri reati. Carlo, come altri ragazzi, detenuti in quell’istituto minorile, veniva pestato, vilipeso, sbeffeggiato, costretto al silenzio, messo in celle di isolamento, legato nudo alle reti metalliche dei letti. Allora Carlo, come i suoi compagni di sventura, aveva appena 14,15 anni.

Con enorme coraggio, si era fidato della Giustizia ed aveva denunciato quei fatti. Con altrettanto coraggio, poi, si era presentato in aula ed aveva testimoniato tutto ciò che aveva subito. Ma la denuncia, sofferta, rabbiosa e solitaria di Carlo non avrebbe prodotto alcun risultato. Si sa, a volte, la giustizia si fa ancora più lenta e il processo penale, scaturito dal dolore di Carlo, nel giugno del 2011 si è prescritto.

Dal 7 aprile 2011 ad oggi la Procura di Bari ha richiesto ben due volte l’archiviazione e ben due volte è stata rigettata dal gip dietro opposizione dell’avv. Tania Rizzo, difensore dei due fratelli, Ottavio ed Anna. Necessarie nuove indagini. Imprescindibile ascoltare i testimoni, scrive il giudice nell’ordinanza con cui rigetta la seconda richiesta di archiviazione del pm Isabella Ginefra.

“Le indagini non risultano complete” afferma il gip. Tra le anomalie del tutto senza spiegazione, rileva anche la circostanza che incredibilmente un soggetto che era considerato fragile e assumeva psicofarmaci, dopo uno scontro fisico con alcuni agenti di polizia penitenziaria, era stato lasciato solo, in una cella asfittica dove, forse da solo, aveva avuto la possibilità di stringersi una corda al collo.

Agli atti del pm che chiedeva l’archiviazione, non c’erano i verbali delle sommarie informazioni rese dagli altri detenuti presenti quel giorno nel carcere di Bari, né le cartelle mediche e psichiatriche del ragazzo che ne attestavano la condizione psicologica determinata dalle violenze in passato subite, né erano state raccolte le dichiarazioni dei medici che lo avevano visitato dopo il pestaggio, né di quelli che lo avevano accompagnato in ospedale dopo il tentativo di suicidio, né della sua educatrice cui, a quanto pare, non era stato consentito di incontrarlo sebbene Carlo, dopo quanto accaduto, ne avesse chiesto la presenza perché era in stato di grande agitazione emotiva.

Una inspiegabile voragine investigativa a fronte della notizia di reato elaborata: istigazione al suicidio. Un’ipotesi, in realtà, già oltremodo circoscritta che esclude l’accertamento sulla dinamica del suicidio ed allontana il sospetto sulla eventuale responsabilità di terzi nella drammatica morte del giovane sebbene una perizia disposta dalla Procura ed eseguita dal medico legale Francesco Introna, abbia stabilito che i segni intorno al collo sarebbero compatibili sia con un salto nel vuoto che con un eventuale strangolamento da parte di altri.

Quattro anni di indagini, dunque, all’esito dei quali, tuttavia, non c’è ancora un’iscrizione nel registro degli indagati presso la Procura di Bari. Non si conoscono i nomi di coloro che picchiarono Carlo, che lo condussero a forza nella cella di isolamento, che lo lasciarono morire. È un procedimento a carico di ignoti ed ancora giace sulla scrivania del pubblico ministero. Carlo era in carcere per furto, sottoposto a pena preventiva, detenuto in custodia cautelare. Non colpevole, fino alla sentenza definitiva di condanna. Così è morto in carcere. Non colpevole, non ancora!

Ristretto come “giovane adulto”, aveva avviato le richieste per essere assegnato ad una casa famiglia al nord nella quale avrebbe potuto imparare ad occuparsi dei più bisognosi e avrebbe potuto studiare. Ma i giudici della Corte di Appello avevano rigettato la richiesta pur corredata della disponibilità piena della casa famiglia ad accoglierlo anche in carcerazione preventiva.

Extrema ratio, il carcere, quando ogni altra misura cautelare risulti inadeguata. Oggi Carlo sarebbe vivo. Ma tant’è! Da quattro anni la vita di un giovane adulto è ferma su una scrivania. Inutili i solleciti del difensore dei due fratelli: ad oggi non è pervenuta nessuna novità dalla Procura di Bari. Sospese sono le lacrime dei familiari, la loro incredulità, la loro attesa di verità, la loro speranza di giustizia.

Maria Brucale

Il Garantista, 3 febbraio 2015

Tribunale Sorveglianza di Roma “no a revoca del regime di 41 bis per Provenzano”


Aula Udienza Tribunale“Il Collegio ritiene che le restrizioni trattamentali in esame siano pienamente giustificate e funzionali rispetto alla finalità di salvaguardia dell’ordine e delle sicurezza pubblica, sussistendo il pericolo di continuità di relazioni criminali tra Bernardo Provenzano e la potente organizzazione di appartenenza, che annovera latitanti di massimo spicco (quale Matteo Messina Denaro); con la conseguenza che il regime speciale di cui all’articolo 41 bis deve essere confermato”.

Lo sostiene il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettando il reclamo proposto dai difensori di Bernardo Provenzano contro la proroga del regime di carcere duro. Il capomafia corleonese è attualmente detenuto presso il carcere milanese di Opera, nel reparto di medicina protetta dell’ospedale San Paolo e in regime di 41 bis. I giudici del Tribunale di sorveglianza prendono atto, dalla relazione del 25 novembre scorso dei sanitari del San Paolo, che “il detenuto trascorre le giornate allettato alternando periodi di sonno e vigilanza… l’atteggiamento del paziente, le condizioni neurologiche primarie e la storia clinica lasciano supporre un grave decadimento cognitivo”.

Tuttavia, secondo i giudici che hanno rigettato il reclamo, “tali condizioni non consentono di ritenere venuto meno il pericolo che il detenuto, capo indiscusso da tempo remoto dell’associazione Cosa Nostra – possa mantenere contatti con l’organizzazione criminale”. I giudici del Tribunale di sorveglianza sostengono che “invero, la valutazione dei sanitari, formulata comunque in termini supposizione circa il grave deterioramento cognitivo… indica non già la totale incapacità di attenzione e orientamento spazio temporale, bensì il degrado, tra l’altro neanche quantificato, delle funzioni attentive e cognitive, tale da non escludersi del tutto e in termini di assoluta certezza che il medesimo non possa impartire direttive di rilevanza criminale o strategiche per le attività dell’organizzazione attraverso i familiari o persone di fiducia”.

I magistrati ritengono, respingendo il reclamo, che si sia in presenza di un quadro sanitario non ostativo alla sempre possibile veicolazione all’esterno di messaggi, indicazioni, direttive criminali, che “essendo provenienti dal capo supremo di Cosa Nostra, soggetto depositario di innumerevoli segreti e conoscenze… È di tutta evidenza – scrivono nell’ordinanza di rigetto – che, anche una esternazione apparentemente frammentaria e semplice, assumerebbe una valenza estremamente significativa e pericolosa se fatta pervenire con qualunque mezzo all’interno dell’organizzazione criminale, solo sulla base della mera provenienza da Bernardo Provenzano”.

Bernardini (Radicali): conferma del 41-bis a Provenzano decisione sconcertante

“Appaiono sconcertanti le motivazioni con le quali il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha confermato il 41-bis a Bernardo Provenzano. La proroga del “carcere duro” ad un ultraottantenne incapace di intendere e di volere, alimentato artificialmente e allettato, offende l’intelligenza ed è la dimostrazione del basso livello di democraticità del nostro Stato che usa metodi peggiori di quelli delle cosche per contrastare la criminalità organizzata di stampo mafioso”.

Lo dichiara in una nota Rita Bernardini, segretaria nazionale di Radicali italiani. “In un attimo di lucidità Bernardo Provenzano potrebbe ancora impartire direttive criminali”, così i giudici motivano il loro provvedimento, palesemente dimostrando l’inefficienza di uno Stato che – denunciano i Radicali – senza la gabbia di vetro del 41-bis, non è in grado di stoppare il passaggio di un pizzino che peraltro Provenzano non è nemmeno in grado di scrivere”. “Ciò che rattrista di più è che, nonostante tutti questi magistrati ‘lottatori’, la criminalità mafiosa prospera e si diffonde in ogni angolo nel Paese – conclude Rita Bernardini – a scapito dello Stato democratico sempre più anoressico, ormai agonizzante”.

Legale: conferma 41-bis Provenzano è insulto a logica

“Di fronte ad una decisione come questa mi viene da chiedere: a chi giova una motivazione cosi’? Si puo’ dire che, se questi sono i provvedimenti, allora dovremmo stare molto attenti a tutti i rinnovi di 41 bis?”. Non usa mezzi termini l’avvocato Rosalba Di Gregorio, legale di Bernardo Provenzano, per commentare la decisione del Tribunale di sorveglianza di Roma di rigettare la richiesta di revoca del regime di carcere duro a cui è sottoposto l’anziano e malato boss corleonese. “Avevamo chiesto -aggiunge il legale- una perizia che non è stata realizzata. Avevamo inoltre chiesto di acquisire i colloqui videoregistrati, avvenuti con i parenti, al fine di verificare l’effettivo stato di Provenzano. Ricorreremo in Cassazione. Per gli insulti alla logica -conclude il legale- non occorre parlare, basta leggere il provvedimento”.

Provenzano crepi pure al 41 bis. Così ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Roma


Bernardo Provenzano arrestoPer i medici il corleonese non sa più parlare, non risponde agli stimoli, ma per i giudici è ancora in grado di fare il boss. Bernardo Provenzano deve crepare al 41 bis. Così ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Roma nel respingere il reclamo presentato dai suoi legali.

Nel chiedere la revoca del regime di detenzione speciale, ormai oltre un anno addietro, i legali avevano allegato la relazione dei sanitari che avevano in cura Provenzano: “Grave decadimento cognitivo e sindrome ipocinetica, dovuta a sindrome estrapiramidale ed agli esiti di una devastante emorragia cerebrale, neoplasia prostatica in trattamento ormono-soppressivo”. Avevano sollecitato la trattazione dell’udienza ricevendo come risposta che le condizioni di salute del soggetto non avevano rilievo per valutare la legittimità del 41 bis.

La prima udienza di trattazione, il 20 giugno scorso, veniva rinviata al 3 ottobre, poi di nuovo al 5 dicembre. Il Tribunale aveva richiesto al San Paolo di Milano, nel reparto detentivo del quale si trova Provenzano, “informazioni più dettagliate e precise in ordine alla storia clinica, alla diagnosi, alle patologie riscontrate, con indicazione di esami clinici e strumentali effettuati e relativi esiti soprattutto in merito alle patologie neurologiche”.

E le informazioni erano arrivate: “Paziente solo a tratti contattabile, non esegue gli ordini della visita; si oppone all’apertura delle palpebre. Muove spontaneamente gli arti superiori e ruota i globi oculari in tutte le direzioni. L’eloquio è incomprensibile per afonia e disartria.

Non può eseguire ordini o fornire risposte”. Nel frattempo, il Tribunale di Milano incaricava medici specialisti perché redigessero una perizia, le cui conclusioni, depositate ai Giudici di Roma, erano del seguente tenore: “Per ciò che concerne le problematiche di natura cognitiva i periti hanno ribadito la valutazione di uno stato cognitivo gravemente ed irrimediabilmente compromesso ed annotato come il paziente, all’atto della visita peritale, “è risultato risvegliabile ma sostanzialmente non contattabile, con eloquio privo di funzione comunicativa, probabilmente confabulante, incapace di eseguire ordini semplici. Tale condizione risulta di fatto evoluta in senso peggiorativo rispetto a quanto descritto nella valutazione neuropsicologica dell’aprile 2014.

Anche la collaborazione appare oggi sostanzialmente non valutabile per l’incomprensibilità della produzione verbale”. Tutti i medici e i sanitari interpellati, ritenevano che il malato fosse del tutto incompatibile con qualunque regime carcerario ed in progressivo peggioramento.

Ma il Tribunale di Sorveglianza di Roma, dopo oltre un anno e tre rinvii istruttori ha ritenuto il detenuto ancora pericoloso. Potrebbe ancora mantenere contatti con l’organizzazione criminale! Il gravissimo e irreversibile decadimento cognitivo – attestato dai medici che lo hanno in cura e che lo hanno sottoposto a perizia – che rende l’ex boss privo di funzione comunicativa non basta. Se detenuto in condizioni di alta sicurezza, ma non più in 41 bis – sempre in un reparto di lungodegenza ospedaliera perché staccato dai macchinari che lo tengono in vita morirebbe in poche ore – potrebbe venire in contatto con un sodale

che – questo sembrano dire i giudici di sorveglianza – da un movimento dell’arcata sopracciliare potrebbe trarre un comando di mafia. Per sostenere questa incredibile tesi, il collegio di magistrati usa una relazione redatta dalla polizia penitenziaria nella quale agenti deputati al controllo del detenuto hanno affermato di avergli sentito, fino al maggio 2014, proferire alcune espressioni di senso compiuto (sebbene del tutto decontestualizzate, assi sporadiche e frammentarie e, all’evidenza, non rispondenti ad alcuna logica).

Ci si domanda come mai affermazioni del medesimo tenore non siano state fatte da alcun soggetto del personale ospedaliero e non si rinvengano nelle relazioni sanitarie. Ma il dato inquietante e decisivo è che, da allora, otto mesi e tre rinvii di udienza sono passati e nel corso di essi il quadro clinico del Provenzano è drammaticamente peggiorato.

Da molto tempo Provenzano non è un boss e non è più nemmeno un uomo se a tale concetto si correla la capacità di muoversi, di parlare, di comunicare in qualunque forma, di trasmettere emozioni. Quando il diritto muore lo Stato muore. Ogni volta che un giudice non applica la legge, che si sostituisce ad essa, la giustizia si spegne.

Non importa che a subire l’abuso sia un boss, un assassino, un pedofilo, uno stupratore. È un abuso e deve suscitare lo sdegno di chiunque si senta cittadino di un Paese che ha voluto, ha preteso, che anche la magistratura si inchini alla legge. Oggi la giustizia è morta, lo Stato di diritto è morto. In quanti lo piangono ?

Avv. Maria Brucale e Avv. Rosalba Di Gregorio

Il Garantista, 08 Gennaio 2015

Caso Cucchi : Garanzia è ricerca della verità e superamento di ogni logica corporativa


Stefano Cucchi Avv. AnselmoLa carcerazione preventiva è, nel nostro sistema processuale, l’ultima ratio, quando ogni altra misura risulti inadeguata a rispondere alle esigenze cautelari, nell’ottica della prevenzione del crimine e della sicurezza. Cominciamo da qui, con le parole rivolte da papa Francesco all’Associazione internazionale di diritto penale: la carcerazione preventiva, “quando in forma abusiva procura un anticipo della pena, previa alla condanna o come misura che si applica di fronte al sospetto più o meno fondato di un delitto”, costituisce “un’altra forma di pena illecita e occulta, al di là di ogni patina di legalità”.

E ancora: “Il sistema penale va oltre la sua funzione propriamente sanzionatoria e si pone sul terreno delle libertà e dei diritti delle persone, soprattutto di quelle più vulnerabili, in nome di una finalità preventiva la cui efficacia, fino ad ora, non si è potuta verificare, neppure per le pene più gravi, come la pena di morte”.

Stefano Cucchi è morto a 31 anni in custodia cautelare. Il 15 ottobre 2009 viene fermato dalla polizia dopo essere stato visto cedere a un uomo delle confezioni trasparenti in cambio di una banconota. Portato in caserma e perquisito, viene trovato in possesso di 12 confezioni di varia grandezza di hashish, 21 grammi in tutto, tre confezioni di cocaina, ognuna di una dose, una pasticca di un medicinale. Stefano soffriva di epilessia. Era alto 1.76 e pesava 43 chili. Viene arrestato e processato per direttissima.

Già durante il processo ha difficoltà a camminare e a parlare e mostra evidenti ematomi attorno agli occhi. Il calvario è iniziato. Dalle celle del Tribunale, al carcere di Regina Coeli, al Fatebenefratelli – dove vengono messe a referto lesioni ed ecchimosi alle gambe, al viso, all’addome, una frattura della mascella, un’emorragia alla vescica e al torace; due fratture alla colonna vertebrale – ancora al carcere e, infine, alla struttura detentiva dell’ospedale Sandro Pertini dove Stefano muore, il 22 ottobre 2009. Ha perso sei chili, è disidratato e denutrito.

Il suo corpo porta i segni orribili di un martirio. È solo. I familiari non lo hanno potuto vedere. Non hanno saputo nulla delle sue condizioni di salute. Medici e infermieri non hanno sentito il dovere di chiamarli, di avvisarli. Stefano è morto solo. I familiari hanno appreso da un ufficiale giudiziario della sua fine. Serviva il consenso per l’autopsia.

Non doveva essere arrestato Stefano. Deteneva una modesta quantità di droga, era malato e fragile o “vulnerabile” come dice papa Francesco. Ecco il primo punto dolente della tragedia di Cucchi: una persona nelle sue condizioni, per quel reato, non doveva mai entrare in carcere al di là dell’orrore che ne è seguito.

E ancora, una legislazione diversa in materia di detenzione di stupefacenti, e di hashish in particolare, una normativa nella direzione proposta con forza dai Radicali – che ne hanno fatto il centro mediatico anche del congresso a Chianciano – che ammette la cannabis per uso terapeutico (i cui effetti benefici sull’epilessia sono ormai certificati), avrebbero creato uno sbarramento normativo. Oggi Stefano sarebbe vivo.

Era epilettico e gracile. Non doveva essere arrestato. A cinque anni dalla sua morte resta lo strazio per quello che non si è fatto, che non è stato e che doveva essere. La Corte di Assise di Appello di Roma ha assolto tutti gli imputati: sei medici, tre infermieri, tre agenti della polizia penitenziaria: mancanza di prove.

Niente prova, niente condanna. Giusto, santo principio di diritto. Ma il punto è: i giudici si ricordano della necessità di una prova granitica solo quando imputati sono forze dell’ordine o appartenenti a strutture protette? E le indagini? E le escussioni testimoniali? Che reazioni hanno avuto pm e giudici davanti alla reticenza? Alla menzogna? Cucchi era in carcere. Ogni suo movimento era registrato. Il personale che lo accompagnava, spostava, dovrebbe essere noto. I medici basta che fossero presenti, ciascuno al momento del suo turno. Non si sono accorti che moriva o che si lasciava morire? Non era compito loro impedirlo? Dodici imputati sono pochi.

Dove sono tutti gli altri? Tutti coloro che non potevano non vedere in che condizioni era Stefano, non sentire l’invocazione di aiuto urlata se non da lui dal suo corpo che si spegneva? Dove sono tutte le persone che nel passaggio da una all’altra struttura statale protetta avevano il dovere di custodire, preservare, proteggere Stefano? Chi ha voluto che morisse? Chi ha lasciato che morisse? Chi ha costruito – sapientemente e non – false versioni che non stavano in piedi?

Tutti assolti. Stefano è morto nelle mani dello Stato, dei medici, del personale ospedaliero. Un’azione (o un’omissione) frammentata e collettiva ha portato alla sua morte. Quanti hanno taciuto? Omesso? Nascosto le responsabilità proprie e di altri?

Quanti sono i responsabili della morte di Stefano? Non è l’assoluzione che sconcerta più di tutto. È la sotterranea, strisciante percezione che non si sia cercata la verità. Stefano Cucchi è morto. Nessuno ha visto. Nessuno ha sentito. Nessuno parla. Qualcuno lo ha preso in consegna. Qualcuno lo ha massacrato di botte. Qualcuno ne ha registrato l’ingresso in carcere, in ospedale. Qualcuno doveva curarlo ma ha lasciato che morisse. Il corpo straziato di Stefano è stato visto da tutti. Tutti assolti. Lo Stato si assolve.

Mentre Giovanardi nega perfino il pestaggio, Gianni Tonelli, segretario generale del sindacato di polizia Sap, commenta il processo per la morte di Stefano Cucchi: si dice soddisfatto: “in questo Paese bisogna finirla di scaricare sui servitori dello Stato le responsabilità dei singoli, di chi abusa di alcol e droghe, di chi vive al limite della legalità”. “Se uno ha disprezzo per la propria condizione di salute, se uno conduce una vita dissoluta, ne paga le conseguenze. Senza che siano altri, medici, infermieri o poliziotti in questo caso, ad essere puniti per colpe non proprie”. Allora Stefano è morto di overdose? Per strada? Mentre ballava ad una dissoluta festa tra amici? Si è schiantato con la macchina perché guidava ubriaco? No! È morto nelle mani dello Stato! “Quando un cittadino è nella custodia dello Stato – ricorda il Senatore Luigi Manconi – il suo corpo diventa il bene più prezioso, qualunque sia il suo curriculum criminale.

La legittimazione morale dell’azione dello Stato sta nella garanzia della sua incolumità. Stefano Cucchi, mentre era agli arresti, è stato oggetto di un pestaggio, e poi non è stato assistito adeguatamente, come ha stabilito la sentenza di primo grado, quindi lo Stato ha fallito nel suo compito principale”.

Ancora: “Non è accettabile – dice Pignatone, procuratore capo di Roma – dal punto di vista sociale e civile prima ancora che giuridico, che una persona muoia, non per cause naturali, mentre è affidata alla responsabilità degli organi dello Stato”. Promette di riaprire le indagini, Pignatone, se verranno segnalati elementi di novità. Un atteggiamento sano, di interesse alla verità che lascia uno spiraglio di speranza. Sono troppe le morti di Stato senza colpevole. Poche sono note: Dino Budroni, Michele Ferulli, Giuseppe Uva.

Uccisi ma senza assassini. Per l’omicidio di Federico Aldrovandi gli imputati sono stati condannati, omicidio colposo. Nella sentenza la descrizione di una ferocia che si fa fatica davvero a chiamare “colpa”, nella sua portata codicistica “negligenza, imprudenza o imperizia”: manganelli spezzati accanto al corpo di Federico, un corpo straziato, ammanettato a faccia in giù, a lungo, mentre moriva. Indossano ancora la divisa.

Sono ancora tutori della legge. Lungi dall’approdo a una deriva giustizialista e manettara, occorre affermare con forza il principio – un principio di garanzia e di giustizia – dell’ eguaglianza sostanziale che muore ogni volta che sotto processo ci sono “i buoni” per dogma, e farsi portatori rabbiosi dell’esigenza sempre più pressante che si sfondi un sistema corporativo e omertoso che si ripiega su sé stesso proteggendosi.

Finché non capiremo, non capiranno, che la punizione delle “mele marce” non è un segno di debolezza ma di forza, saremo sempre deboli, corrotti e colpevoli. Tutti. Ma assolti, tutti. In nome del popolo italiano.

Maria Brucale

Il Garantista, 4 novembre 2014

Flora (Camere Penali) : L’errore fatale di chi vuole militarizzare le Carceri


Tra le riforme di cui si vocifera la proposizione da parte della commissione presieduta dal pm antimafia di Reggio Calabria Nicola Gratteri, c’è n’è una segnalata nel bell’articolo di Maria Brucale sul Garantista del 16 ottobre.

Una “ipotesi di lavoro” che, sommersa dallo tsunami di altre riguardanti lo smantellamento di quel che resta del giusto processo e del diritto penale liberal democratico, è forse passata un po’ sotto traccia.

Intendo riferirmi alla “militarizzazione” degli istituti di pena, nei quali si prevede di sostituire la figura del Direttore con quella del “Commissario di Polizia penitenziaria”, con conseguente riqualificazione (?) della polizia penitenziaria in polizia tout court, che passerebbe così dal controllo del ministero della Giustizia a quello del ministero dell’Interno. Ma che male c’è – mi si obietterà? Non è forse da sempre sentita la esigenza di una semplificazione di quel frastagliato mondo di “forze dell’ordine” le cui specifiche competenze si fa sempre più fatica a comprendere.

Polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia penitenziaria, polizia municipale, polizia provinciale, guardia forestale, guardia campestre (a proposito: esiste ancora?). Che affollamento! Semplifichiamo! Certo, semplifichiamo, ma facciamo attenzione alle conseguenze delle semplificazioni. Che significa far trasmigrare la polizia penitenziaria dal controllo del ministero della Giustizia a quello dell’Interno e trasformarla in Polizia, punto? Sarebbe davvero una riforma indolore, anzi auspicabile, o non piuttosto il sintomo una pericolosa deriva autoritaria, con trasformazione degli istituti penitenziari in luoghi di contenzione, deputati a perpetuare forme di controllo sociale meramente repressivo – punitivo, iniziato magari con la vergogna della carcerazione prima del e senza processo?

Quella che nemmeno a Sua Santità, Papa Francesco, sta tanto simpatica? Alla faccia della funzione rieducativa della pena costituzionalmente sancita? Non sono tanto bravo a nascondere dietro una ipocrita neutralità quello che penso. Il valore simbolico culturale di una simile mutazione transgenica, dagli effetti pratici devastanti, è del tutto evidente. Il carcere già adesso è tutto fuorché un luogo adatto alla risocializzazione, nonostante l’impegno individuale di Direttori, personale amministrativo, educatori, agenti e ufficiali di polizia penitenziaria.

E non parlo delle carceri sovraffollate, nonostante che sotto questo profilo vi siano stati innegabili miglioramenti. Parlo delle carceri “normali”, dove a stento si riesce a far rispettare il regolamento, dove i mezzi a disposizione sono quelli che sono (cioè pochi ), dove il personale è sottodimensionato, dove il lavoro è per lo più l’eccezione e non la regola (e quello “all’esterno”?), dove non sempre si riesce a garantire una assistenza medica e psicologica qualificata a tutti. E ciò, ripeto, nonostante l’impegno personale encomiabile di chi ci lavora. Situazione che l’Unione Camere penali ben conosce e da tempo denuncia e non si stancherà mai denunciare, grazie all’attività continua, qualificata e infaticabile dei valorosi volontari del suo “Osservatorio carcere”. E qual è la ricetta che si ipotizza per rimediare a questa indecente, intollerabile situazione?

Innanzi tutto: più carcere! Pensate un po’, a fronte di inequivoci dati statistici, disponibili a tutti, che dimostrano che la prevenzione della recidiva è assicurata maggiormente dalle misure alternative, piuttosto che dalla pena detentiva, no, si punta sempre di più sulla pena carceraria.

Più carcere e che carcere! Un carcere affidato alla polizia, magari alla stessa che (auguriamoci almeno prima o dopo e non durante) svolge anche funzioni di sicurezza pubblica e polizia giudiziaria. Un carcere, quindi, destinato a soddisfare essenzialmente, anche nell’immaginario collettivo (è questo che si vuole ?) innanzi tutto, se non esclusivamente, istanze repressivo punitive. E la rieducazione? E l’articolo 27 della Costituzione?

Già, dimenticavo, secondo una vecchia interpretazione che credevamo morta e sepolta, la Costituzione prevede solo che le pene debbano “tendere” alla rieducazione, la funzione essenziale non è mica quella! Speriamo che si tratti di voci prive di fondamento o che chi deve prendere decisioni in merito rifletta attentamente e ci ripensi. E non sia di quelli che dicono “a me non mi smuove nessuno, nemmeno il Papa”.

Giovanni Flora (Componente Giunta Unione delle Camere Penali)

Il Garantista, 27 ottobre 2014

Gratteri ha già pronta l’anti-riforma della Giustizia. Una vera e propria spada di Damocle sullo Stato di Diritto


giustizia1-640x436Gratteri ha già pronta l’anti-riforma della giustizia. Trapelano i punti cardine delle proposte della Commissione presieduta a Via Arenula dal procuratore aggiunto di Reggio Calabria. Una vera e propria spada di Damocle sullo stato di diritto.

Forse non tutti lo sanno ma il pm antimafia Nicola Gratteri presiede anche una commissione ministeriale per l’elaborazione di proposte normative in tema di lotta alla criminalità. L’Ansa ha fatto trapelare le prime indiscrezioni sulle sue proposte. I punti focali sono un concetto di giustizia come negazione del diritto di difesa, l’umiliazione del ruolo dell’avvocato difensore, l’annichilimento delle garanzie del giusto processo e della certezza della prova.

Si era detto disponibile a diventare ministro della Giustizia per il governo Renzi, il procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Nicola Gratteri, a patto di avere la libertà di realizzare le cose che aveva in testa. La nomina sembrava certa prima che Renzi salisse al Colle. Poi il nulla di fatto. Uno stop del presidente Napolitano, pare, determinato da ragioni di opportunità.

Un magistrato ancora in servizio attivo non dovrebbe rivestire incarichi politici, tanto più che al ministro della Giustizia spettano compiti vistosamente incompatibili con il ruolo di pm dell’antimafia rivestito da Gratteri, quali la firma sui decreti di applicazione e proroga dei 41 bis.

Allora la nomina del ministro Orlando con il suo passato di garantista, anti manette facili, contro l’ergastolo e l’obbligatorietà dell’azione penale. Certo è che sul fronte della garanzia dei diritti nessun passo sembra essere stato mosso. Intanto l’Ansa rende note le linee guida della riforma voluta da Gratteri.

Sì, perché il pm antimafia presiede la commissione per l’elaborazione di proposte normative in tema di lotta alla criminalità, istituita presso Palazzo Chigi. I punti focali delle proposte di modifica appaiono una stridente espressione di una impostazione del concetto di “giustizia” come negazione del diritto di difesa, umiliazione del ruolo dell’avvocato difensore, annichilimento delle garanzie del giusto processo e della certezza della prova, disattenzione alle logiche deflattive dei giudizi a vantaggio della celere definizione dei processi, superamento del principio del favor rei e perfino confusione tra i ruoli – e già ce n’è troppa – tra chi esercita l’azione penale e chi giudica.

Il primo punto riguarda la parificazione, in termini sanzionatori, del partecipe ad associazione mafiosa al partecipe ad associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Pene fino a trent’anni di reclusione – tuona Gratteri – per i mafiosi che, a suo dire, temono solo le condanne per omicidio, che possono comportare l’ergastolo, e per la droga, che comportano pene assai severe. Un aumento sanzionatorio, quello prospettato, che appare già un abominio giuridico se si pensa che la contestazione di partecipazione non viene certo mossa soltanto ai boss ma a piccoli fiancheggiatori con una capacità criminale a volte infima che sarebbe quanto meno spropositato punire con sanzioni così follemente afflittive.

Cadrebbe il divieto di re-formatio in pejus in sede di appello proposto dal solo imputato. In parole povere: oggi, se la procura non impugna la sentenza di condanna a carico dell’imputato e tacitamente si dichiara soddisfatta dell’esito del giudizio, opera un divieto per i giudici dell’appello di aggravare la condanna emessa dal primo giudice.

È un principio di civiltà che, nel nostro ordinamento, risponde anche alla divisione di funzioni operata dal codice di rito. È il pm che esercita l’azione penale. Se ritiene che la condanna a carico dell’accusato sia coerente all’atto di accusa che ha formulato, nessun potere è dato al magistrato giudicante di ravvisare nuovi elementi di responsabilità dai quali far scaturire inasprimenti sanzionatori. Ancora: verrebbe abrogato il rito abbreviato, la possibilità, cioè, per l’imputato di scegliere di essere giudicato con il materiale di prova raccolto nelle indagini rinunciando a un processo in aula nel quale confutare gli esiti istruttori raccolti dalla pubblica accusa con conseguente sconto di pena in caso di condanna.

Una modifica normativa del genere comporterebbe la paralisi definitiva dei tribunali. L’accesso al rito abbreviato, infatti, determina il venir meno di centinaia di udienze, di video conferenze, di traduzioni in aula di detenuti, di trasferimenti in località protette di collaboratori di giustizia, un abbattimento considerevole dei costi e dei tempi della giustizia.

La logica della cancellazione di tale rito – che peraltro santifica l’operato dei pm poiché sottopone ai magistrati che giudicano, quale prova da valutare, solo l’esito delle attività di indagine – appare del tutto incomprensibile. Non trova, peraltro, alcuna compensazione nell’ulteriore progetto di ampliare l’accesso al patteggiamento a tutti i reati. La proposta appare incoerente se si pensa che lo stesso Gratteri ha più volte parificato patteggiamento e rito abbreviato definendoli “sconti fatti alle mafie”.

Diverso sarebbe se, come sembra, l’accesso al patteggiamento venga subordinato alla confessione, sulla bontà e pienezza della quale è ipotizzabile si preveda il parere del pm e il vaglio del magistrato. Si apre la prospettiva a derive incostituzionali di coazione psicologica all’accusato che sarebbe indotto a confessare e ad indicare i corresponsabili per accedere al solo rito -abrogata la previsione dell’abbreviato – che permetta uno sconto di pena. Non è finita! Il progetto di modifica contempla l’estensione ai legali, in solido con i propri assistiti, del pagamento delle spese processuali in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

Una norma che se esistente spazzerebbe via del tutto il diritto di difesa e troncherebbe ogni anelito di giustizia inibendo di fatto gli avvocati dal prospettare questioni giuridiche talora innovative e creative per non correre il rischio di subire un danno economico. L’avvocato è per sua essenza sentinella del diritto. Studia le norme, le loro interpretazioni e implicazioni, le rapporta in aula con il caso concreto, ne osserva l’applicazione al fatto e le illogicità, le storture e le abnormità e se ne fa portavoce. È una voce di garanzia, quella dell’avvocatura, che non può, non deve essere menomata! Ancora: videoconferenze per tutti i detenuti per i reati più gravi. Nessun imputato potrebbe più essere presente in udienza.

Verrebbe meno radicalmente l’oralità del processo penale. La videoconferenza, infatti, già prevista per i soli detenuti in 41 bis, vanifica, di fatto, la possibilità di intervenire in aula in corso di giudizio. Mentre il detenuto in saletta video chiede il permesso di intervenire, o di comunicare telefonicamente con il proprio difensore in aula, il processo si svolge, va avanti e rende inutile la pretesa legittima del detenuto.

Questa follia antigiuridica, finora accettata – seppur inaccettabile – per i 41 bis in ragione del prevalere di logiche di sicurezza, dovrebbe essere estesa ad una enorme categoria di detenuti che verrebbero di fatto estromessi dalla partecipazione attiva ai processi. Verrebbe abolito l’appello incidentale, ossia l’impugnazione proposta dall’imputato per contrastare quella del pm, con vistoso detrimento del principio costituzionale del favor rei.

Sarebbe introdotta la declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni in appello per manifesta infondatezza, con un iter che in sostanza ricalcherebbe quello analogo già operante in Cassazione: soppressione, dunque, ancorata a parametri discrezionali, di un grado di giudizio di merito e insensata ed illusoria attribuzione ad un solo giudicante delle sorti dell’imputato.

L’abolizione del ricorso per Cassazione per vizio di motivazione che sottrarrebbe al giudice di legittimità il potere di annullare le sentenze illogiche o contraddittorie: una grave menomazione delle garanzie difensive se solo si pensa al frequente approdo, alla Corte di Cassazione, di sentenze di condanna che poggiano interamente sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia in relazione alle quali fondamentale appare che il giudice di legittimità preservi il compito di verifica di coerenza e logicità dell’apparato motivazionale.

La militarizzazione degli istituti penitenziari che avrebbero, come direttori, non più civili bensì commissari di polizia penitenziaria. Un controllo interno, dunque, che non sfugge alle ansie di meccanismi corporativi (un pò come il Csm che giudica i magistrati!). Una serie, dunque, di ipotesi normative nella sostanza antigiuridiche e costituzionalmente illegittime, una minaccia concreta al giusto processo, una spada di Damocle sullo stato di diritto.

Maria Brucale

Il Garantista, 16 ottobre 2014

I decreti sulle Carceri e lo “scandalo” dei Tribunali di Sorveglianza


Aula Udienza TribunaleSi occupano degli sconti di pena e dei permessi. Ma gli ultimi due decreti, cosiddetti svuota-carceri, vengono applicati in maniera diversa da città a città. E ora vengono assunte anche persone non preparate.

Il decreto legge Cancellieri, il primo inopinatamente denominato “svuota carceri”, ha dato il via ad una situazione di caos devastante negli uffici di Sorveglianza di tutta Italia. Nel decreto si stabiliva, tra le misure per mitigare l’insostenibile sovraffollamento carcerario, dopo le sonore bacchettate della Corte Europea, la concessione ai detenuti meritevoli per buona condotta, di uno sconto di pena ulteriore: non più 45 giorni ogni sei mesi, bensì 75. Nella prima stesura del decreto, il beneficio è esteso indiscriminatamente a tutti i detenuti. I ristretti per reati più gravi dovranno aver dimostrato una concreta volontà di recupero sociale.

In sede di conversione, però, lo spauracchio della sicurezza, sventolato ad arte da alcune forze politiche e dai compiacenti canali di informazione, prevale su ogni buon senso e si stabilisce per legge che se la detenzione inumana e degradante è patita da chi ha commesso reati di particolare allarme, è cosa buona e giusta.

Naturalmente, però, nella vigenza del decreto prima della conversione, una valanga di istanze raggiunge i singoli magistrati di Sorveglianza, Alcuni le decidono subito, tutte, a volte concedendo altre negando il beneficio. Altri aspettano lasciando spirare i sessanta giorni di vita del decreto e subentrare la disciplina penalizzante introdotta dalla legge di conversione e, pedissequamente rigettano le richieste dei detenuti per i reati successivamente esclusi (previsti dall’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario).

Altri ancora, pur dopo la conversione, continuano ad applicare la maggiore decurtazione di pena anche a chi espia pene per i reati non più ammessi purché abbia proposto istanza nel periodo di vigenza del decreto. Dalla valanga di istanze scaturisce una valanga dì reclami diretti stavolta al Tribunale di Sorveglianza, Il lavoro aumenta, il caos pure. Ogni collegio decidente partorisce una sua interpretazione della norma, perfino all’interno dello stesso tribunale, Tanti indirizzi giurisprudenziali quante teste. E così nessuno sa se avrà la sperata riduzione di sanzione, dipende da che giudice ti capita, dalla sua lettura della norma.

Gli uffici si ingolfano e tutte le attese e le speranze dei carcerati – richieste di permessi premio, dì permessi di necessità per far visita a un familiare morente, istanze di accesso a misure alternative, alla detenzione domiciliare, al lavoro all’esterno – rimangono sospese e dolenti per tempi via via più dilatati.

Il decreto Cancellieri non ha risolto nulla. La situazione carceraria permane drammatica. Il ministro entrante, Orlando, ha il compito di convincere l’Europa che saremo in grado di ripristinare nelle nostre prigioni la legalità attraverso una relazione programmatica che illustri soluzioni concrete e in tempi determinati. E il 30 maggio l’Europa sospende la pena nei confronti dell’Italia. Ancora un anno di tempo e la pressante richiesta di repentine misure risarcitorie in favore dei detenuti che hanno vissuto la carcerazione in spazi asfittici ed angusti, in situazioni di sostanziale brutalità assimilabili alla tortura.

È la volta del nuovo decreto “svuota carceri”, appena approvato dalla Camera e transitato al Senato. Ai detenuti che hanno subito una carcerazione in violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, spetta una riduzione pena pari a un giorno ogni dieci. Chi non è più ristretto, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, potrà chiedere “ben” 8 euro per ogni giorno di tortura.

Naturalmente le domande andranno vagliate dal Magistrato di Sorveglianza che dovrà valutare la sussistenza dei requisiti e, dunque, l’effettività di una detenzione subita in condizioni trattamentali disumane, in ambiti spaziali del tutto inadeguati con margini di discrezionalità e di interpretazione che il decreto ha lasciato del tutto aperti. È inevitabile che ne derivi la paralisi definitiva dei Tribunali e degli Uffici di Sorveglianza.

Le migliaia di richieste di graduale ritorno alla vita dei detenuti sono destinate ad attese impensabili. Il decreto prevede quale soluzione un male peggiore, la nomina veloce per i magistrati di Sorveglianza. Il Consiglio superiore della magistratura potrà attribuire le funzioni di magistrato di Sorveglianza, al termine del tirocinio, anche prima del conseguimento della prima valutazione dì professionalità.

La novità riguarda i 370 nuovi magistrati ordinari assegnati con il decreto ministeriale del 20 febbraio 2014 in casi di scopertura superiore al 20% dei posti di Magistrato di Sorveglianza in organico. In effetti, di magistrati di Sorveglianza meno formati e preparati si sentiva davvero il bisogno.

Avv. Maria Brucale

Il Garantista, 29 Luglio 2014

Caso Uva: sei Poliziotti e un Carabiniere a giudizio per omicidio ed altro


Tribunale di VareseAtmosfera di grande tensione ieri nell’aula del Giudice dell’udienza preliminare di Varese, Stefano Sala, nel processo che vede alla sbarra sei poliziotti ed un carabiniere accusati di omicidio preterintenzionale e reati minori ai danni di Giuseppe Uva. Il giovane, allora quarantatreenne, il 14 giugno 2008 fu fermato dai carabinieri mentre con un amico, Alberto Bigioggero, forse per aver bevuto, stava spostando una transenna. Condotto in caserma insieme all’amico, dopo tre interminabili ore, veniva trasportato nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Varese con la richiesta di trattamento sanitario obbligatorio, e lì moriva.

Bigioggero era nella stanza attigua, aveva sentito le grida di dolore di Uva,  chiamato disperato il 118, chiesto aiuto. Ma nessuno sarebbe mai arrivato. Dalla caserma avevano avvertito che era tutto a posto. Solo due ubriachi. Il corpo di Giuseppe è martoriato da botte e lividi, fratture alla colonna vertebrale, forse una sigaretta spenta sul viso e tantissimo sangue. Si apre uno scenario di violenze e di orrore. Bigioggero presenta, il giorno della morte dell’amico, un esposto nel quale denuncia l’accaduto, racconta ciò che ha sentito in quella terribile notte ma il pm Abate lo interroga solo 5 anni dopo e conclude con una richiesta di archiviazione. Un ritardo ed una negligenza che gli costeranno un’azione disciplinare avviata dall’allora Ministro Annamaria Cancellieri. Il Gip di Varese però non ci sta e costringe i pm Agostino Abate e Sara Arduini a formulare a carico di otto agenti, Paolo Righetto, Stefano Dal Bosco, Gioacchino Rubino,  Luigi Empirio, Pierfrancesco Colucci, Francesco Focarelli Barone, Bruno Belisario, Vito Capuano, un’imputazione di omicidio preterintenzionale (oltre a violenza privata, abbandono di incapace e arresto illegale). Uno dei carabinieri sceglie il rito immediato.

Una tumultuosa vicenda giudiziaria durata sei anni approda finalmente davanti al  gup Sala che dopo aver ascoltato le ragioni delle parti civili e delle difese degli imputati, all’udienza del 30 giugno scorso, ha rilevato ambiguità e contraddizioni nelle indagini spesso rivelatesi superficiali e non approfondite e ha disposto la trascrizione della telefonata depositata dalle parti civili (una conversazione tra Lucia Uva, sorella della vittima e Assunta Russo, una testimone che afferma di avere sentito le minacce rivolte a Giuseppe dai carabinieri in ospedale) e l’escussione in aula del teste Alberto Bigioggero.

Il 14 luglio, Bigioggero viene sentito per oltre cinque ore. Interrogato e compulsato dal pm, dalle difese delle parti civili e degli imputati racconta l’orrore di quella notte, espone un dolore che non lo abbandonerà mai, disvela un’impotenza che gli ha lasciato segni eterni. Non ha potuto salvare il suo amico quella notte. Lo sentiva gridare, invocare aiuto dalla stanza accanto ma non ha potuto salvarlo.

Il pm Felice Isnardi, che aveva avocato a sé le indagini ravvisandone incongruenze ed inefficienze, ha infine chiesto che si proceda solo per il reato di abuso di autorità su arrestati, e non per omicidio preterintenzionale, arresto illegale e abbandono di incapace. I difensori della parte civile hanno chiesto a gran voce che ci sia un processo!!!

Dopo tre ore di camera di consiglio, il Giudice ha deciso: tutti gli imputati a giudizio! Il 20 ottobre la prima udienza.

Dopo sei lunghissimi anni, la famiglia di Uva aspetta ancora giustizia e pretende che venga punito chi ha tolto il sorriso a Giuseppe. C’è ancora tempo per sperare, dunque, che si pervenga ad una verità accettabile, che spieghi lividi, sangue, fratture, lesioni.

Avv. Maria Brucale

Il Garantista, 22 Luglio 2014

Concorso esterno in Associazione mafiosa. Un reato che non esiste nel Codice Penale


Magistrati1Dubai ha detto di no. Matacena non sarà estradato in Italia per espiare la condanna per concorso esterno in associazione mafiosa che la Corte di Cassazione aveva ridotto da cinque a tre anni di reclusione.

Le vicinanze alla ‘ndrangheta ritenute in sentenza, esauritesi come comprovato dai Giudici di legittimità nell’anno 1998, non sono titolo di reato a Dubai e, nel rispetto dei trattati internazionali, l’estradizione non può essere concessa. E’ la dimostrazione, afferma Matacena : “che negli Emirati Arabi vengono rispettati i diritti del cittadino”.

Il tema è di ampio respiro e ripropone l’annosa questione sull’esistenza del reato di concorso esterno in associazione mafiosa, della sua tipicità, della possibilità di inalvearlo in una ipotesi normativa specifica che indichi, nel rispetto del principio di tassatività della norma penale, quali condotte, come connotate, da quale volontà sostenute, portino alla condanna.

Il concorrente esterno, infatti, è nel nostro ordinamento figura di mera matrice giurisprudenziale ovvero creata non dal legislatore ma dai giudici per rispondere all’esigenza di punire efficacemente l’operato di chi agisce appannaggio di una associazione malavitosa senza entrare appieno nei meccanismi partecipativi di essa; di chi si muove in un’area grigia e sfumata in modo fattivo e finalisticamente orientato alla vita del sodalizio ma senza farne parte.

E, tuttavia, la zona grigia per la sua indefinita ampiezza svela l’iniquità di un meccanismo che vuole a parametro di punibilità un reato che non è norma che, in sostanza, non esiste. La creazione, infatti, applica le norme sul concorso di persone nel reato, all’art. 416 bis del codice penale (associazione mafiosa). Non partecipazione, dunque, per il concorrente esterno, ma mero concorso nel reato.

Appare evidente come si tratti di un escamotage di “giustizia” che sfugge a qualsiasi controllo di specificità e consente di assoggettare a sanzioni gravi condotte sfaccettate ed ampie al punto da lasciare alle forbici della libera interpretazione del giudice una smisurata apertura. A chi giudica è dato, infatti, rinvenire nelle strette maglie residue tra partecipazione piena e favoreggiamento al consesso sodale, ipotesi di azione punibile a cavallo tra l’ una e l’ altra e modulare di conseguenza il rigore sanzionatorio.

In realtà, le differenze di condotta, a volte sfumate, tra l’essere un componente di un consesso mafioso – colui che non solo è, ma fa parte dell’associazione, come specificano le Sezioni Unite della Suprema Corte – il cui agire è dinamico e funzionale alla vitalità del sodalizio; e l’essere un mero favoreggiatore, ossia offrire un contributo anche occasionale ma determinante quale aiuto al raggiungimento delle finalità, generali o settoriali, dell’associazione, trovano adeguata risposta nel codice penale e nella discrezionalità dei magistrati di applicare le pene dal massimo al minimo della previsione edittale.

In ultima analisi, dunque, non solo il concorso esterno in associazione mafiosa è reato inesistente, non tipico e, di conseguenza in conflitto con il principio di tassatività che deve regolare la materia penale, ma non appare neppure necessario un intervento riformatore stante l’assenza di vuoti normativi non colmabili con il libero, a volte troppo, convincimento del giudice.

Maria Brucale, Avvocato del Foro di Roma

Il Garantista della Calabria, 14 Luglio 2014

Cucchi, Uva, Ferrulli, Moretti, vittime di Stato ? No, hanno diffamato le Forze dell’Ordine !


ViaLaDivisaIlaria Cucchi, Lucia Uva, Domenica Ferrulli, Patrizia Moretti. Cosa hanno in comune queste donne? L’orrore negli occhi, lo strazio nel cuore, un dolore eterno e inconsolabile per aver perso atrocemente un proprio familiare mentre era nelle mani dei tutori dell’ordine ? No.

Sono indagate. Hanno offeso l’onore e il decoro delle forze di polizia. Hanno chiesto verità e giustizia. Hanno pianto e gridato con tutta la loro forza il loro bisogno di risposte. Non hanno accettato che le persone che amavano siano morte, nelle mani dello stato. Non potevano.

Stefano Cucchi. Deceduto all’ospedale Sandro Pertini, a Roma. Malnutrizione. Gli occhi fuori dalle orbite, le ferite, le costole rotte, l’abbandono a sé stesso. Malnutrizione.

Giuseppe Uva, infarto. Tumefazioni, ferite, fratture, sangue, grida di dolore nella notte. Infarto.

Michele Ferrulli. Infarto. Morto durante l’arresto ad opera di quattro poliziotti, ammanettato a faccia in giù, gridando aiuto. Infarto.

Federico Aldrovandi. Ucciso, per negligenza imprudenza ed imperizia, ammanettato a faccia in giù, anche lui, a lungo. Mentre moriva. Accanto al suo corpo insanguinato, i manganelli spezzati dalla violenza con cui era stato colpito. Omicidio colposo.

I poliziotti che hanno ucciso Federico, dovranno risarcire i danni delle parti civili con un quinto del loro stipendio. Sì, uno stipendio che percepiscono ancora. Una divisa che indossano ancora mentre sul web un comitato spontaneo si estende all’infinito e grida con Ilaria, con Lucia, con Domenica, con Patrizia: Via la divisa !

Maccari, segretario del Coisp, ha già querelato Ilaria, ora perseguirà Patrizia, una donna assetata a suo dire, solo di vendetta, per averlo definito, dopo queste esternazioni, uno stalker, un torturatore morale. Il corpo di Federico, è ancora sull’asfalto. Accanto, i manganelli.

Avv. Maria Brucale