Giustizia un “Orlando”… poco furioso sugli errori e sugli orrori giudiziari


OrlandoLa vexata quaestio sulla giustizia, del suo senso e della sua amministrazione, è stata, senza alcun dubbio, da tempo immemore sia oggetto di una vastissima disquisizione sia un paradigma tra i più sentiti per definire la qualità della nostra stessa civiltà umana.

E quell’interrogativo che in quel breve saggio pseudo platonico Socrate rivolge ad un interlocutore anonimo domandandogli cosa sia per lui la giustizia attende, nonostante intere biblioteche siano colme e stracolme di scritti morali, filosofici e giuridici, non a caso ancora la parola decisiva o finale. Se mai ci sarà.

E proprio per ciò passando dalla teoria alla pratica, dal senso morale, filosofico e giuridico della giustizia alla sua concreta amministrazione o somministrazione, un aspetto non meno importante della stessa giustizia lo riveste un suo particolare fardello ossia “l’errore giudiziario”, che rispetto alla pretesa giustizia contiene in sé, “senza se e senza ma”, la sua chiara ed inequivocabile ingiusta essenza.

E per coloro che leggono queste preziose pagine di “Notizie Radicali” dove l’analisi circostanziata, le precise denunce di innumerevoli casi di malagiustizia sono di casa, avranno di sicuro già intuito la possibile domanda cui in primis è lecito non solo chiedere ma aspettarsi una risposta dal ministro Orlando.

Anche perché sempre da queste “Notizie Radicali” si apprende che il filo rosso che sviscera la drammatica realtà della somministrazione della giustizia alla fine conduce a delineare che l’effetto della “malagiustizia” risiede in una semplice duplice e contestuale causa: da un lato in una sua cattiva amministrazione, ossia organizzazione e dall’altro ad una de-responsabilità dei magistrati, che non ha nulla a che vedere, va detto e sottolineato, con l’indipendenza e l’autonomia costituzionalmente riconosciuta, che si traduce nella maggior parte in “errori” tanto evitabili ed inescusabili da indurre, immagino obtorto collo, il direttore Vecellio ogni qual volta si parli di quest’ultimi ad associare, in un connubio inscindibile, la stessa parola “errori” ad “orrori giudiziari”.

Ed il punto dirimente a cui si richiede attenzione ed una possibile risposta del medesimo Ministro, proprio nel momento in cui si appresta a presentare il suo progetto di riforma, alla fine è proprio qui: quell’errare humanun est del magistrato che differisce da tutti gli altri per l’assenza dalla connessa responsabilità che si stabilisce per tutti gli altri.

Perché come è pacifico e notorio per noi comuni cittadini senza toga vale una semplice regola che nessuno disconosce. E cioè che l’errare essendo una facoltà esclusiva degli uomini (perché “solo gli uomini errano”) e segno di libertà di scelta, così come tutte le altre libertà civili e democratiche che la nostra civiltà umana e giuridica conosce, l’unica e necessaria condizione conseguente è collegarla ad una concreta e personale responsabilità. Diretta responsabilità, del resto, ben nota agli stessi magistrati, che nell’esercizio della loro funzione applicano e sanzionano quotidianamente nei nostri confronti.

Ed il punto ineludibile, volente o nolente, è in ciò: statuire una congrua responsabilità diretta “all’errare humanum est” del magistrato. Responsabilità che inconfondibilmente non ha nulla a che spartire con la citata legittima autonomia e indipendenza, già doverosamente riconosciuta dal nostro ordinamento giuridico. Perché delle due l’una, pensando ad Orlando ma anche all’Anm al Csm o ad una certa concezione della giustizia: o il magistrato non è un uomo e non erra oppure gli “errori/orrori giudiziari” che la realtà ci appalesa sono frutto di un’immaginaria fantasia.

Carlo Peis

Notizie Radicali, 29 agosto 2014

L’abuso della carcerazione preventiva è uno degli scandali del sistema penale italiano


carceri-640Un limite al ricorso alla custodia cautelare in carcere è entrato definitivamente in vigore la settimana scorsa, così come le disposizioni del decreto legge sulle carceri. Modificando il codice di procedura penale, il legislatore ha vietato al giudice di utilizzare l’arresto preventivo se dovesse ritenere che, all’esito del giudizio, non possa irrogare una pena che superi i tre anni di detenzione, salvo il caso di reati di particolare allarme sociale.

La discrezionalità del giudice era già stata limitata nel 1995, quando le misure cautelari del carcere e degli arresti domiciliari erano stata proibite nel caso in cui il condannato avesse potuto usufruire della sospensione condizionale della pena. È una buona notizia. Ma solo in parte.

L’abuso della carcerazione preventiva è notoriamente una delle pietre dello scandalo del sistema penale italiano: al 31 luglio 2014, su 54.414 detenuti, 8.665 sono in attesa di primo giudizio (fonte ministero della Giustizia). In percentuale, il 16 per cento della popolazione carceraria è lì non perché giudicato – nemmeno provvisoriamente – colpevole di un reato, ma semplicemente in quanto sospettato di reità, benché la Costituzione riconosca il generale principio di non colpevolezza sino a condanna definitiva.

Proprio in virtù di tale principio, il codice penale prevede la possibilità di ricorrere alla custodia cautelare in carcere come estrema ratio, anche rispetto alle altre misure cautelari, e in ipotesi-limite e tassativamente indicate. Di quella tassatività, tuttavia, il giudici fanno carta straccia, interpretando in maniera lasca e disinvolta le ipotesi previste dal codice. Le modifiche al codice penale, se pure serviranno a limitare il ricorso alla carcerazione preventiva, raggiungono quell’effetto non per osservanza della ratio originale della legge. Questa, infatti, prevede che la custodia cautelare sia utilizzata in casi limite come pericolo di fuga o reiterazione del reato o inquinamento delle prove.

Le nuove disposizioni, invece, hanno previsto un divieto di ricorso in ipotesi che non hanno nulla a che vedere con i motivi per cui il giudice possa utilizzarla, ma semplicemente ne legano le mani in caso di reati puniti con pene carcerarie di minore entità. Il fatto è che per ricondurre alle intenzioni iniziali la carcerazione preventiva c’è solo un modo: responsabilizzare, anche e soprattutto attraverso la riforma del Csm, la magistratura. Solo il magistrato, caso per caso, può conoscere in concreto la predisposizione del soggetto a ripetere il reato, il pericolo che esso fugga o la possibilità che inquini le prove.

Se si è abusato della carcerazione preventiva non è perché essa potesse applicarsi anche per reati minori, quanto perché il giudice, in ogni caso, non è chiamato a rispondere dell’uso che di essa ne fa, al punto da potervi ricorrere per fini diversi da quelli originari e legati chissà a una sorta anticipazione della pena o a un modo di facilitare le indagini, anche facendo pressione sull’indagato.

Solo la piena responsabilizzazione, in primo luogo disciplinare, dell’attività del giudice potrà costituire quell’unico, vero vincolo al corretto uso dei suoi poteri di cui l’intero sistema giudiziario ha un forte bisogno.

Giorgio Alfieri

L’Opinione, 29 agosto 2014

Giustizia: una riforma che viola la Costituzione, ma qualcuno proverà a fermarla ?


giustizia2Fissare la scadenza della prescrizione alla conclusione del processo di primo grado viola due articoli della Costituzione: il 27 e il 111. Qualcuno raccoglierà firme per impedirlo?

Le indiscrezioni dicono che oggi il ministro Orlando presenterà al Consiglio dei ministri una proposta di riforma della giustizia mutilata dai veti dell’Anm (Associazione nazionale magistrati) e che di conseguenza non riforma quasi nulla: perché l’Anm è assolutamente contraria a qualunque tipo di provvedimento che non accresca ulteriormente il potere della magistratura.

È probabile che questa riforma – gentile, impalpabile – troverà robuste opposizioni in Parlamento, proprio per la sua inconsistenza, per il suo carattere di “finzione”, e non sarà approvata. Noi (noi del Garantista) avremo la soddisfazione, magra, di avere predetto il fallimento della riforma.

Il Paese pagherà lo scotto per la vigliaccheria di un ceto politico di governo impreparato e un po’ servile, che in fondo preferisce sopravvivere, seppure agli ordini della magistratura, piuttosto che dover navigare in mare aperto e affrontare i marosi dell’indipendenza. La mancata riforma della giustizia costringerà l’Italia in una condizione che ormai sta diventando di regime: dove il potere politico non è più autonomo, non è più legittimato dal voto popolare, ma è espropriato da una casta, e cioè i magistrati – per essere precisi e giusti: una parte dei magistrati – in grado di influenzare la formazione delle leggi, la gestione dell’economia, la selezione delle classi dirigenti, e naturalmente di poter esercitare la giurisdizione senza nessun controllo e limite.

Quali erano i limiti dentro i quali doveva mantenersi l’ordine giudiziario e quali nuovi limiti la riforma avrebbe potuto introdurre? Il limite, per la verità, era praticamente uno solo: la prescrizione. Che risponde alle indicazioni della Cedu (Corte europea dei diritti dell’uomo) e anche della nostra Costituzione (articolo 111) e garantisce la cosiddetta “ragionevole durata del processo”. Tutti gli altri limiti, che esistono in molti altri paesi, o non ci sono mai stati o sono saltati. Non c’è la responsabilità civile dei giudice, non c’è la limitazione agli arresti preventivi, non c’è nessun argine alle intercettazioni (che in un solo giorno in Italia, sono quante ne fanno in un anno intero negli Stati Uniti d’America), né tantomeno alla loro indiscriminata e intimidatoria pubblicazione, non c’è la parità tra accusa e difesa (anche questa prevista dall’articolo 111 della Costituzione, ma inutilmente), non c’è la terzietà del giudice (cioè la separazione delle camere), eccetera eccetera.

Questa assenza di argini ha permesso e permette molti soprusi, che non sono quelli – pur reali – esercitati nei confronti di Berlusconi (che uno, al limite, potrebbe anche fregarsene…) ma sono migliaia e migliaia che si abbattono sulle spalle piccole di tanti poveri cristi. La riforma avrebbe dovuto ripristinare quei limiti o fissarne dì nuovi. Invece sorvola sulla possibilità di porre rimedio a questi guai. E per di più, a quanto dicono le indiscrezioni, attenua e quasi cancella l’unica limitazione esistente, e cioè la prescrizione. Quindi non sarà una riforma che alza l’asticella delle garanzie per l’imputato, ma invece l’abbassa. Non aumenta il grado delle libertà: si innalza il livello dell’autoritarismo, spingendo il nostro paese piuttosto che verso la modernità, verso qualcosa che un pochino assomiglia allo Stato di polizia.

La possibilità che si fissi la scadenza della prescrizione alla conclusione del processo di primo grado, per altro, rende del tutto incostituzionale questa legge. Proviamo a spiegarci bene. Cos’è la prescrizione? È una misura, prevista dal codice penale, che estingue la pena (o addirittura il reato) dopo un certo numero di anni. Gli anni necessari ad ottenere la prescrizione sono proporzionali alla gravità del reato e cioè coincidono con la pena “edittale” prevista dal codice penale, e in ogni caso sono almeno sei peri i reati più piccoli. Non c’è prescrizione per l’ergastolo, visto che l’ergastolo non è quantificabile in anni. La prescrizione interviene se, prima del tempo stabilito, non si arriva alla condanna definitiva. Nella riforma-Orlando, su richiesta dell’Anm (che di solito pubblica su Repubblica i suoi “ordini” al ministro), la prescrizione viene – diciamo così -anticipata, nel senso che scatta solo se i limiti di tempo vengono superati prima della sentenza di primo grado. Dopo la sentenza di primo grado non esiste più prescrizione e il processo d’appello, ed eventualmente di Cassazione, non ha limiti di tempo.

In questo modo si violano in modo palese, consapevole e sfacciato due articoli della Costituzione: il 27 e il 111. L’articolo 27 stabilisce che nessuno è colpevole fino a sentenza definitiva. Dunque la condizione di un imputato non cambia in nessun modo con la sentenza di primo grado, mentre la riforma ne cambia radicalmente la condizione, facendogli perdere il beneficio della prescrizione. L’articolo 111 stabilisce la ragionevole durata del processo, mentre la riforma, ponendo il limite della prescrizione al processo di primo grado (è chiaro che la magistratura tenterà di affrettare i processi di primo grado e poi non avrà più fretta per l’appello) elimina ogni possibilità di ragionevole durata. È grave se la riforma della Giustizia in modo evidente e dichiarato sfida e calpesta i principi costituzionali?

Non so se è grave, certo non è inusuale. Basta dire che da più di un decennio votiamo con una legge incostituzionale e che ora si sta valutando una legge elettorale ancor più incostituzionale della precedente. La Costituzione è considerata abbastanza un optional dal potere italiano. E non vi aspettate però che gli intellettuali – e gli attori, i cantanti, i giocatori di calcio – aderiscano in massa ad una raccolta di firme – tipo quella del “Fatto” a difesa del Senato – contro la violazione della Costituzione da parte del binomio governo-magistratura.

Piero Sansonetti

Il Garantista, 29 agosto 2014