Fissare la scadenza della prescrizione alla conclusione del processo di primo grado viola due articoli della Costituzione: il 27 e il 111. Qualcuno raccoglierà firme per impedirlo?
Le indiscrezioni dicono che oggi il ministro Orlando presenterà al Consiglio dei ministri una proposta di riforma della giustizia mutilata dai veti dell’Anm (Associazione nazionale magistrati) e che di conseguenza non riforma quasi nulla: perché l’Anm è assolutamente contraria a qualunque tipo di provvedimento che non accresca ulteriormente il potere della magistratura.
È probabile che questa riforma – gentile, impalpabile – troverà robuste opposizioni in Parlamento, proprio per la sua inconsistenza, per il suo carattere di “finzione”, e non sarà approvata. Noi (noi del Garantista) avremo la soddisfazione, magra, di avere predetto il fallimento della riforma.
Il Paese pagherà lo scotto per la vigliaccheria di un ceto politico di governo impreparato e un po’ servile, che in fondo preferisce sopravvivere, seppure agli ordini della magistratura, piuttosto che dover navigare in mare aperto e affrontare i marosi dell’indipendenza. La mancata riforma della giustizia costringerà l’Italia in una condizione che ormai sta diventando di regime: dove il potere politico non è più autonomo, non è più legittimato dal voto popolare, ma è espropriato da una casta, e cioè i magistrati – per essere precisi e giusti: una parte dei magistrati – in grado di influenzare la formazione delle leggi, la gestione dell’economia, la selezione delle classi dirigenti, e naturalmente di poter esercitare la giurisdizione senza nessun controllo e limite.
Quali erano i limiti dentro i quali doveva mantenersi l’ordine giudiziario e quali nuovi limiti la riforma avrebbe potuto introdurre? Il limite, per la verità, era praticamente uno solo: la prescrizione. Che risponde alle indicazioni della Cedu (Corte europea dei diritti dell’uomo) e anche della nostra Costituzione (articolo 111) e garantisce la cosiddetta “ragionevole durata del processo”. Tutti gli altri limiti, che esistono in molti altri paesi, o non ci sono mai stati o sono saltati. Non c’è la responsabilità civile dei giudice, non c’è la limitazione agli arresti preventivi, non c’è nessun argine alle intercettazioni (che in un solo giorno in Italia, sono quante ne fanno in un anno intero negli Stati Uniti d’America), né tantomeno alla loro indiscriminata e intimidatoria pubblicazione, non c’è la parità tra accusa e difesa (anche questa prevista dall’articolo 111 della Costituzione, ma inutilmente), non c’è la terzietà del giudice (cioè la separazione delle camere), eccetera eccetera.
Questa assenza di argini ha permesso e permette molti soprusi, che non sono quelli – pur reali – esercitati nei confronti di Berlusconi (che uno, al limite, potrebbe anche fregarsene…) ma sono migliaia e migliaia che si abbattono sulle spalle piccole di tanti poveri cristi. La riforma avrebbe dovuto ripristinare quei limiti o fissarne dì nuovi. Invece sorvola sulla possibilità di porre rimedio a questi guai. E per di più, a quanto dicono le indiscrezioni, attenua e quasi cancella l’unica limitazione esistente, e cioè la prescrizione. Quindi non sarà una riforma che alza l’asticella delle garanzie per l’imputato, ma invece l’abbassa. Non aumenta il grado delle libertà: si innalza il livello dell’autoritarismo, spingendo il nostro paese piuttosto che verso la modernità, verso qualcosa che un pochino assomiglia allo Stato di polizia.
La possibilità che si fissi la scadenza della prescrizione alla conclusione del processo di primo grado, per altro, rende del tutto incostituzionale questa legge. Proviamo a spiegarci bene. Cos’è la prescrizione? È una misura, prevista dal codice penale, che estingue la pena (o addirittura il reato) dopo un certo numero di anni. Gli anni necessari ad ottenere la prescrizione sono proporzionali alla gravità del reato e cioè coincidono con la pena “edittale” prevista dal codice penale, e in ogni caso sono almeno sei peri i reati più piccoli. Non c’è prescrizione per l’ergastolo, visto che l’ergastolo non è quantificabile in anni. La prescrizione interviene se, prima del tempo stabilito, non si arriva alla condanna definitiva. Nella riforma-Orlando, su richiesta dell’Anm (che di solito pubblica su Repubblica i suoi “ordini” al ministro), la prescrizione viene – diciamo così -anticipata, nel senso che scatta solo se i limiti di tempo vengono superati prima della sentenza di primo grado. Dopo la sentenza di primo grado non esiste più prescrizione e il processo d’appello, ed eventualmente di Cassazione, non ha limiti di tempo.
In questo modo si violano in modo palese, consapevole e sfacciato due articoli della Costituzione: il 27 e il 111. L’articolo 27 stabilisce che nessuno è colpevole fino a sentenza definitiva. Dunque la condizione di un imputato non cambia in nessun modo con la sentenza di primo grado, mentre la riforma ne cambia radicalmente la condizione, facendogli perdere il beneficio della prescrizione. L’articolo 111 stabilisce la ragionevole durata del processo, mentre la riforma, ponendo il limite della prescrizione al processo di primo grado (è chiaro che la magistratura tenterà di affrettare i processi di primo grado e poi non avrà più fretta per l’appello) elimina ogni possibilità di ragionevole durata. È grave se la riforma della Giustizia in modo evidente e dichiarato sfida e calpesta i principi costituzionali?
Non so se è grave, certo non è inusuale. Basta dire che da più di un decennio votiamo con una legge incostituzionale e che ora si sta valutando una legge elettorale ancor più incostituzionale della precedente. La Costituzione è considerata abbastanza un optional dal potere italiano. E non vi aspettate però che gli intellettuali – e gli attori, i cantanti, i giocatori di calcio – aderiscano in massa ad una raccolta di firme – tipo quella del “Fatto” a difesa del Senato – contro la violazione della Costituzione da parte del binomio governo-magistratura.
Piero Sansonetti
Il Garantista, 29 agosto 2014