Con un emendamento, Ernesto Carbone, Pd, vorrebbe proporre una sconcertante novità normativa: togliere la potestà genitoriale a chi sia stato condannato per reati di mafia, di terrorismo, di riduzione in schiavitù, di traffico di sostanze stupefacenti. Chi abbia riportato una condanna definitiva per i reati menzionati, non sarebbe in grado di fare il genitore. La suggestione è forte e benpensanti, manettari, giudici senza appello potrebbero coglierla. Cattivi uomini ergo cattivi genitori. Ma le semplificazioni sono sempre subdole.
Si impone una prima riflessione. Importante, urgente, rabbiosa. Che fare di questi uomini che hanno riportato gravi condanne con sentenza definitiva? Sono pregiudicati. I loro errori devono avere un’emenda? Una speranza di perdono? Un’aspirazione di oblio? Le loro vite devono muoversi all’indietro ripercorrendo in un solco immutabile i propri passi?
Deve essere loro concesso di tornare uomini, di ricostruirsi, di essere restituiti alla società, alla libertà? C’è, ci può essere libertà con un marchio scavato e impresso per sempre nella propria esistenza che compromette ogni dignità, ogni anelito di recupero? Rieducazione e reinserimento. Povera Costituzione! Povera legge! Poveri noi!
Nel percorso di vita in carcere un detenuto è osservato, soggetto al trattamento penitenziario. Il suo comportamento è oggetto di verifica e tra i momenti salienti di tale verifica c’è il rapporto con la famiglia, la capacità di mantenere solide relazioni con i propri congiunti, di rapportarsi a loro in una prospettiva di continuità di vicinanza e di unione nella proiezione del definitivo ripristino del vivere insieme dopo la scarcerazione. Questo percorso, nella tragica eventualità del prospettato cambiamento normativo, verrebbe meno, perderebbe senso e sostanza. Un uomo, scontata la condanna che gli è stata inflitta avrebbe
perso tutto, anche la capacità di essere padre per i suoi figli. Che presa in giro la “rieducazione”, che desolante ipocrisia la tensione di qualunque carcerazione al ripristino della vita in società, al ritorno alla vita! Che uomo può diventare quello a cui è tolta perfino la possibilità di vivere i suoi affetti più cari? Non solo. La potestà genitoriale è un diritto, un diritto del genitore, un diritto del fanciullo, per Costituzione. Per l’articolo 2 della Costituzione, la Repubblica garantisce e riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
Non si può dubitare che tra i diritti inviolabili del fanciullo vi sia quello di crescere con i genitori e di essere educati da questi, e, al pari, tra quelli del genitore, la possibilità di educare e accompagnare i propri figli nella crescita. Anche dal diritto internazionale si trae conferma di tale elementare principio.
La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, attribuisce al bambino il diritto di conoscere i genitori e di essere da loro allevato, mentre il successivo art. 8 obbliga gli Stati a preservare le relazioni familiari del fanciullo, sempre fermo restando il suo interesse superiore (art. 3), a tutela del quale è possibile adottare, di volta in volta, provvedimenti di allontanamento o di ablazione della potestà genitoriale. Ma qual è l’interesse superiore del fanciullo? Può un emendamento certificarlo per legge, in modo aprioristico, ottuso, assoluto?
Il Tribunale di Milano ha sollevato in passato, nel 2012, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 569 del codice penale, nella parte in cui prevede “l’applicazione automatica della pena accessoria della perdita della potestà genitoriale a seguito della commissione del reato di cui all’art. 567 c.p.”.
Nel rimettere la questione alla Corte Costituzionale il collegio riteneva evidente che, per tutelare i preminenti interessi del minore, gli eventuali provvedimenti di sospensione o di decadenza dalla potestà genitoriale dovessero essere adottati caso per caso, all’esito di un capillare esame di tutte le peculiarità della fattispecie, al fine di stabilire se quei provvedimenti corrispondessero effettivamente nel caso concreto al preminente interesse del minore. Irragionevole dunque qualunque automatismo.
I provvedimenti di sospensione o decadenza dalla potestà genitoriale, attribuiti al tribunale per i minorenni devono, infatti, essere adottati all’esito di approfondita analisi, “solo quando vi sia la ricorrenza di un pregiudizio agito dai genitori nei confronti dei figli derivante da una mancata osservanza dei doveri nascenti dalla titolarità della potestà”.
Il pregiudizio deve essere valutato con estrema cautela perché la famiglia è la formazione per eccellenza in cui il minore svolge la sua personalità. L’istruzione, l’educazione e il mantenimento si esprimono nell’alveo della potestà genitoriale.
Il principio, pur codificato dalla legge ordinaria, ha chiara valenza costituzionale – art. 30, primo comma, Cost. “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”. Dovere e Diritto! È evidente, dunque, che la potestà genitoriale, se correttamente esercitata, risponde all’ interesse morale e materiale del minore, il quale, dunque, è inevitabilmente coinvolto da una statuizione che di quella potestà sancisca la perdita.
È possibile, e la stessa Costituzione lo prevede (art. 30, secondo comma), che uno o entrambi i genitori si rivelino incapaci di assolvere ai loro compiti, con conseguente necessità per il legislatore di disporre interventi sostitutivi. E tuttavia, proprio perché la pronunzia di decadenza dalla potestà genitoriale incide sull’interesse del minore, sulla sua vita, sulla sua formazione, sulla sua psiche, non è conforme al principio di ragionevolezza, e contrasta quindi con il dettato dell’art. 3 Cost., il disposto di una norma che, come quella posta all’attenzione della Corte Costituzionale, ignorando tale interesse, statuisce la perdita della potestà sulla base di un mero automatismo e preclude al giudice ogni possibilità di valutazione e di bilanciamento, nel caso concreto, tra l’interesse stesso e la necessità di applicare comunque la pena accessoria.
Nel caso indicato, la corte costituzionale, riteneva fondata la questione di legittimità valutando preminente l’interesse del figlio minore a vivere e a crescere nell’ambito della propria famiglia, a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione ed istruzione, un interesse complesso, articolato in diverse situazioni giuridiche, che hanno trovato riconoscimento e tutela sia nell’ordinamento internazionale sia in quello interno.
In virtù di tale preminenza, la corte costituzionale riteneva irragionevole e, quindi, in contrasto con l’art. 3 Cost., l’applicazione automatica della pena accessoria della decadenza dalla potestà genitoriale e dichiarava, conseguentemente, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 569 del codice penale, nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato, previsto dall’articolo 567, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto.
La pronuncia del giudice delle leggi afferma un principio assai importante: la potestà genitoriale non è solo diritto-dovere del genitore, ma è, ancor prima, un diritto del fanciullo. E ancora: i rapporti familiari non consentono valutazioni astratte ed aprioristiche con la cieca attribuzione ad un padre o ad una madre che abbiano commesso un reato, pur grave, della stigmate di cattivi genitori. La famiglia è prima di tutto un luogo di amore, un amore che può essere offerto e corrisposto da un pregiudicato che è ancora, è prima di tutto, un uomo.
Maria Brucale, Avvocato
Il Garantista, 31 marzo 2015
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