Isernia: l’autopsia sul detenuto De Luca, morto in cella conferma “gli hanno sfondato il cranio”


Casa Circondariale 1Si infittisce sempre di più il mistero sulla morte di Fabio De Luca, detenuto nel carcere di Isernia deceduto lo scorso novembre in seguito a gravi ferite riscontrate alla testa. Era stata effettuata l’autopsia e ora abbiamo il responso: presenta il cranio sfondato da più parti. Cosa avvenne in quella cella è un vero e proprio giallo. A essere sotto inchiesta sono due detenuti originari di Napoli che si trovavano nella cella quando la vittima fu colpita, più un terzo individuo, probabilmente un’altra persona rinchiusa nel carcere.

Il reato ipotizzato è quello di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto. La perizia, depositata già da qualche giorno, è stata letta attentamente dall’avvocato del Foro di Isernia Salvatore Galeazzo, legale della. famiglia del detenuto, il quale fornisce anche qualche dettaglio al riguardo: “Il mezzo che ha prodotto le lesioni è da ricercare in un oggetto contundente a superficie liscia, di consistenza duro-elastica, che ha attinto il capo del De Luca in più punti”.

Di cosa si sia trattato se un bastone di legno, un manganello di ferro, forse ricoperto da un telo o da un panno o cos’altro non è dato sapere e il legale non si sbilancia. Anche perché in cella non è stato trovato nulla di corrispondente alla descrizione del dottor Vecchione. Dal grave trauma cranico e dalle conseguenti lesioni cerebrali all’altezza della nuca, sarebbe poi derivata la morte per arresto cardiocircolatorio.

Cosa sia accaduto davvero al carcere, però, resta ancora un mistero fitto. Un omicidio? Ma per quale movente? Una lite tra detenuti finita male? Oppure c’è qualche altra cosa sotto? Difficile fare qualsiasi congettura, al momento. La certezza, però, è che De Luca 45 anni originario di Roma aveva il cranio sfondato in più punti per opera di qualcuno. L’uomo, secondo le ricostruzioni della Squadra Mobile di Campobasso, che indaga sul caso, si era recato in un’altra cella per prendere una gruccia quando, alla presenza di due detenuti, avrebbe battuto la testa e sarebbe finito in coma. A dare l’allarme furono proprio i due detenuti che si trovavano con De Luca.

Una vicenda simile alla storia del marchigiano Achille Mestichelli, un ascolano di 53 anni che era detenuto nel carcere di Ascoli Piceno. Il detenuto, nello scorso mese di gennaio, era stato arrestato dai carabinieri della stazione di Castel di Lama in esecuzione di una sentenza definitiva. Era stato condannato a due anni di reclusione per aver commesso un furto, episodio risalente ad alcuni anni fa. Intorno alle 21 del mese scorso i detenuti con i quali divideva la cella hanno lanciato l’allarme in quanto il loro compagno dava flebili segni di vita.

È stato prontamente soccorso e visitato dal medico di turno il quale, valutato il suo stato di salute, ha deciso che l’uomo venisse trasferito all’ospedale di Torrette, provincia di Ancona, dove poi è finito in coma irreversibile per poi morire. Per il decesso è indagato con l’accusa di omicidio preterintenzionale un compagno di cella, Mohamed Ben Alì, tunisino di 24 anni. Secondo le testimonianze degli altri detenuti rinchiusi nella stessa cella (due italiani e due tunisini), Alì avrebbe spinto Mestichelli che sarebbe caduto battendo violentemente la testa.

Damiano Aliprandi

Il Garantista, 31 marzo 2015

L’orrore è finito, oggi chiudono per sempre i Manicomi Criminali italiani


opgOggi, 31 marzo 2015 chiudono i 6 manicomi criminali italiani, luoghi che hanno lacerato le vite psichiche e fisiche di migliaia di persone.

“Estremo orrore”, li ha definiti Giorgio Napolitano e la giornata in cui gli Opg (Ospedali psichiatrici giudiziari) chiudono, arriva dopo anni di sentenze della Corte Costituzionale, dopo battaglie civili e dopo le denunce di giuristi, intellettuali, associazioni, gente comune e artisti. Anni durante i quali gli internati hanno continuato a morire, a soffrire, a perdere la loro dignità di cittadini, di esseri umani.

Amnesty International e l’Associazione Antigone, così come altre numerosissime associazioni della società civile, come il Comitato stop Opg, partiti politici e parlamentari denunciano da anni la barbarie rappresentata dall’esistenza stessa degli Opg. Tutti aspettavano questo momento affinché vengano finalmente offerti spazi e tempi migliori ai detenuti.

La vergogna della follia. “Perché la cultura occidentale ha affermato con chiarezza, a partire dal XIX secolo, ma anche già dall’età classica, che la follia era la verità denudata dell’uomo, e tuttavia l’ha posta in uno spazio neutralizzato e pallido ove era come annullata?”: questo chiede il filosofo Michel Foucault nella sua celebre Storia della Follia nell’età classica (1961). Spazio neutralizzato, annullato e pallido: ecco cosa sono stati gli Opg.

L’inciviltà degli Opg. L’idea di internare detenuti pazzi e pericolosi (non sono sinonimi) negli Opg, nasce con il Codice Penale fascista del 1930. Ma chiudere degli esseri umani in gabbie (per quanti crimini efferati possano aver commesso) e buttarne le chiavi, non è un’idea lungimirante. Eppure è stato fatto, secondo la legge di questo Stato, nei 6 Opg italiani: Montelupo Fiorentino; Aversa, provincia di Caserta; Napoli; Reggio Emilia; Barcellona Pozzo di Gotto; Messina, Castiglione delle Stiviere, provincia di Mantova, l’unico ad avere anche un reparto femminile.

Poi, nel 1978, mentre la cultura psichiatrica (e non solo quella) si andavano evolvendo, la legge Basaglia sanciva la chiusura dei manicomi, che per molti anni a venire, purtroppo, fu solo teorica. Ma gli Opg restavano tali e quali. Nel 1982, una sentenza della Corte Costituzionale stabilì che la pericolosità sociale non può essere definita come attributo naturale di una persona e di quella malattia. Deve avere, piuttosto, opportunità di cure e di emancipazione.

Ma gli Opg restavano tali e quali. Nel 2003 e nel 2004, altre 2 sentenze della Corte Costituzionale hanno dichiarato incostituzionale la non applicazione di misure alternative all’internamento in Opg, per “assicurare adeguate cure all’infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale”. Ma gli Opg restano tali e quali.

Il risveglio dello Stato. Nel 2008 il Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa visita un Opg. Dopo aver letto il rapporto del comitato, il governo italiano è costretto a giustificarsi: “La legge non prevede un limite per l’esecuzione delle misure di sicurezza temporanee”. Nel 2010, però, la commissione parlamentare d’inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del servizio sanitario nazionale effettua ripetuti sopralluoghi a sorpresa nei 6 Opg. “Le modalità di attuazione osservate negli Opg lasciano intravedere pratiche cliniche inadeguate e, in alcuni casi, lesive della dignità della persona”.

Dopo di che, i senatori di tutti i partiti politici approvano all’unanimità risoluzioni per la chiusura degli Opg, in vista di sostituirli con strutture interamente sanitarie. A luglio del 2011 la Commissione dispone la chiusura di alcuni reparti degli Opg di Montelupo Fiorentino e di Barcellona Pozzo di Gotto. A gennaio 2012 in Senato si discute il decreto ribattezzato “svuota carceri”. La legge del 14 febbraio 2012 dichiara che “A decorrere dal 31 marzo 2013, le misure di sicurezza del ricovero in Opg sono eseguite esclusivamente all’interno delle strutture sanitarie”. Poi. la prima proroga: 31 marzo 2013, poi la seconda: 31 marzo 2014. Oggi, la fine.

Lo stato delle cose degli Opg. È trascorso quasi un secolo dall’apertura degli Opg in Italia. Sono morti o hanno interrotto le loro esistenze altre centinaia di migliaia di persone. I dati recenti dicono che il numero dei detenuti è diminuito, ma i ricoveri sono costanti: si è passati infatti dalle oltre 1200 persone internate nel 2012 alle 761 del 30 novembre 2014; ciò nonostante, la media di ricoveri è di 77 a trimestre, praticamente un paziente al giorno.

Attualmente, la vera follia, è che dei 750 internati, circa la metà è dichiarato “dimissibile” (cioè non socialmente pericoloso) e ricoverabile in altre strutture. Dal 31 marzo, nascono le Rems (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza): strutture sanitarie con pochi posti letto (al massimo 20) e diffuse in tutto il territorio nazionale. Ma non tutte le regioni sono pronte ad accogliere gli internati in complessi consoni.

In molte regioni le Rems non sono ancora pronte. “Il Piemonte e la Liguria – spiega Michele Miravalle, coordinatore nazionale Osservatorio sulle condizioni di detenzione dell’Associazione Antigone – hanno preferito continuare a ospitare i propri internati nell’Opg di Castiglione delle Stiviere (sostenendo i costi delle rette) invece di riaccoglierli sul territorio, come previsto dalla legge, perché non sono ancora pronti i piani per le nuove Rems, in altre (come l’Emilia Romagna) si sono individuate delle “pre-rems”, dove pare che la sicurezza degli interati sarà gestita da società di vigilanza privata. Il Governo deve continuare a monitorare e a pretendere risposte dalle Regioni inadempienti, altrimenti una battaglia apparentemente semplice, come quella di garantire a 300 persone (in un Paese di 60 milioni di abitanti) condizioni dignitose sul piano sanitario e giuridico, verrà persa”.

Lo Stato della follia. In questa vergogna senza aggettivi, nel 2010, per fornire una testimonianza visiva alle incursioni senza preavviso della Commissione Parlamentare negli Opg, Francesco Cordio viene chiamato come regista delle riprese che hanno cambiato lo stato delle cose degli Opg. L’orrore che documenta non può limitarsi a qualche immagine e nel 2013 Cordio realizza Lo Stato della follia, con le oscenità degli Opg alternate al doloroso racconto, girato in un teatro, di ex internato incolpevole dell’Opg di Aversa: l’attore Luigi Rigoni. Cordio mette a nudo la follia della società e delle istituzioni, con un documentario mirabile, girato con una fotografia livida (simile a quella “pallida” di Foucault), un montaggio rapido, uno sguardo profondo.

L’orrore delle immagini modifica lo Stato delle cose. “Nel novembre del 2010 – racconta Francesco Cordio – fui chiamato dalla Commissione d’inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del servizio sanitario nazionale a riprendere ciò che avveniva negli Opg: le immagini avrebbero impresso per sempre ciò che lo Stato nascondeva, in primis, a se stesso. Arrivato nell’Opg rimasi sconvolto. Montai un video di 34 minuti che fece il giro dei Palazzi, dal Presidente Napolitano ai ministri competenti, Alfano e Fazio, e qualcosa cominciò a scricchiolare.

Ma io sentii l’esigenza di raccontare ciò che vidi a chi i palazzi non li frequenta. Prima, con Riccardo Iacona, realizzammo un servizio per “Presa Diretta” (menzione speciale Premio Ilari Alpi 2011, ndr), che provocò un’ondata di indignazione e fece sì che nel giro di un mese 120 persone, non più pericolose o che non lo erano mai state, poterono uscire da un Opg. Poi, realizzai Lo Stato della follia. Di quest’esperienza mi sono rimasti le voci nelle orecchie, gli odori nel naso, gli sguardi negli occhi di ogni internato che ho intervistato”.

Quel nesso sbagliato fra follia e delinquenza. “La chiusura degli Opg è un atto da tempo necessario – osserva Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia – Nella maggior parte dei casi, il trattamento inflitto ai detenuti in queste strutture è contrario alla dignità umana e in violazione degli standard internazionali in materia di reclusione di soggetti psichiatrici o presunti tali. Gli Opg italiani hanno consolidato la pericolosa e infondata idea che vi fosse un legame tra follia e delinquenza e che la società potesse sentirsi al riparo dall’una e dall’altra attraverso la sedazione e la contenzione dei corpi dei detenuti. Le storie individuali di queste persone, rivelate dall’indagine parlamentare del 2011 e portate sullo schermo dal documentario Lo Stato della follia, hanno dimostrato invece che, nella maggior parte dei casi, non si trattava di soggetti socialmente pericolosi, ma anzi dimissibili, se solo fossero esistite strutture che avrebbero potuto prenderle in carico.

Marta Rizzo

La Repubblica, 31 marzo 2015

“Togliete i bambini ai condannati per mafia”, la proposta choc dell’On. Carbone (Pd)


Ernesto Carbone, Deputato PdCon un emendamento, Ernesto Carbone, Pd, vorrebbe proporre una sconcertante novità normativa: togliere la potestà genitoriale a chi sia stato condannato per reati di mafia, di terrorismo, di riduzione in schiavitù, di traffico di sostanze stupefacenti. Chi abbia riportato una condanna definitiva per i reati menzionati, non sarebbe in grado di fare il genitore. La suggestione è forte e benpensanti, manettari, giudici senza appello potrebbero coglierla. Cattivi uomini ergo cattivi genitori. Ma le semplificazioni sono sempre subdole.

Si impone una prima riflessione. Importante, urgente, rabbiosa. Che fare di questi uomini che hanno riportato gravi condanne con sentenza definitiva? Sono pregiudicati. I loro errori devono avere un’emenda? Una speranza di perdono? Un’aspirazione di oblio? Le loro vite devono muoversi all’indietro ripercorrendo in un solco immutabile i propri passi?

Deve essere loro concesso di tornare uomini, di ricostruirsi, di essere restituiti alla società, alla libertà? C’è, ci può essere libertà con un marchio scavato e impresso per sempre nella propria esistenza che compromette ogni dignità, ogni anelito di recupero? Rieducazione e reinserimento. Povera Costituzione! Povera legge! Poveri noi!

Nel percorso di vita in carcere un detenuto è osservato, soggetto al trattamento penitenziario. Il suo comportamento è oggetto di verifica e tra i momenti salienti di tale verifica c’è il rapporto con la famiglia, la capacità di mantenere solide relazioni con i propri congiunti, di rapportarsi a loro in una prospettiva di continuità di vicinanza e di unione nella proiezione del definitivo ripristino del vivere insieme dopo la scarcerazione. Questo percorso, nella tragica eventualità del prospettato cambiamento normativo, verrebbe meno, perderebbe senso e sostanza. Un uomo, scontata la condanna che gli è stata inflitta avrebbe

perso tutto, anche la capacità di essere padre per i suoi figli. Che presa in giro la “rieducazione”, che desolante ipocrisia la tensione di qualunque carcerazione al ripristino della vita in società, al ritorno alla vita! Che uomo può diventare quello a cui è tolta perfino la possibilità di vivere i suoi affetti più cari? Non solo. La potestà genitoriale è un diritto, un diritto del genitore, un diritto del fanciullo, per Costituzione. Per l’articolo 2 della Costituzione, la Repubblica garantisce e riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Non si può dubitare che tra i diritti inviolabili del fanciullo vi sia quello di crescere con i genitori e di essere educati da questi, e, al pari, tra quelli del genitore, la possibilità di educare e accompagnare i propri figli nella crescita. Anche dal diritto internazionale si trae conferma di tale elementare principio.

La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, attribuisce al bambino il diritto di conoscere i genitori e di essere da loro allevato, mentre il successivo art. 8 obbliga gli Stati a preservare le relazioni familiari del fanciullo, sempre fermo restando il suo interesse superiore (art. 3), a tutela del quale è possibile adottare, di volta in volta, provvedimenti di allontanamento o di ablazione della potestà genitoriale. Ma qual è l’interesse superiore del fanciullo? Può un emendamento certificarlo per legge, in modo aprioristico, ottuso, assoluto?

Il Tribunale di Milano ha sollevato in passato, nel 2012, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 569 del codice penale, nella parte in cui prevede “l’applicazione automatica della pena accessoria della perdita della potestà genitoriale a seguito della commissione del reato di cui all’art. 567 c.p.”.

Nel rimettere la questione alla Corte Costituzionale il collegio riteneva evidente che, per tutelare i preminenti interessi del minore, gli eventuali provvedimenti di sospensione o di decadenza dalla potestà genitoriale dovessero essere adottati caso per caso, all’esito di un capillare esame di tutte le peculiarità della fattispecie, al fine di stabilire se quei provvedimenti corrispondessero effettivamente nel caso concreto al preminente interesse del minore. Irragionevole dunque qualunque automatismo.

I provvedimenti di sospensione o decadenza dalla potestà genitoriale, attribuiti al tribunale per i minorenni devono, infatti, essere adottati all’esito di approfondita analisi, “solo quando vi sia la ricorrenza di un pregiudizio agito dai genitori nei confronti dei figli derivante da una mancata osservanza dei doveri nascenti dalla titolarità della potestà”.

Il pregiudizio deve essere valutato con estrema cautela perché la famiglia è la formazione per eccellenza in cui il minore svolge la sua personalità. L’istruzione, l’educazione e il mantenimento si esprimono nell’alveo della potestà genitoriale.

Il principio, pur codificato dalla legge ordinaria, ha chiara valenza costituzionale – art. 30, primo comma, Cost. “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”. Dovere e Diritto! È evidente, dunque, che la potestà genitoriale, se correttamente esercitata, risponde all’ interesse morale e materiale del minore, il quale, dunque, è inevitabilmente coinvolto da una statuizione che di quella potestà sancisca la perdita.

È possibile, e la stessa Costituzione lo prevede (art. 30, secondo comma), che uno o entrambi i genitori si rivelino incapaci di assolvere ai loro compiti, con conseguente necessità per il legislatore di disporre interventi sostitutivi. E tuttavia, proprio perché la pronunzia di decadenza dalla potestà genitoriale incide sull’interesse del minore, sulla sua vita, sulla sua formazione, sulla sua psiche, non è conforme al principio di ragionevolezza, e contrasta quindi con il dettato dell’art. 3 Cost., il disposto di una norma che, come quella posta all’attenzione della Corte Costituzionale, ignorando tale interesse, statuisce la perdita della potestà sulla base di un mero automatismo e preclude al giudice ogni possibilità di valutazione e di bilanciamento, nel caso concreto, tra l’interesse stesso e la necessità di applicare comunque la pena accessoria.

Nel caso indicato, la corte costituzionale, riteneva fondata la questione di legittimità valutando preminente l’interesse del figlio minore a vivere e a crescere nell’ambito della propria famiglia, a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione ed istruzione, un interesse complesso, articolato in diverse situazioni giuridiche, che hanno trovato riconoscimento e tutela sia nell’ordinamento internazionale sia in quello interno.

In virtù di tale preminenza, la corte costituzionale riteneva irragionevole e, quindi, in contrasto con l’art. 3 Cost., l’applicazione automatica della pena accessoria della decadenza dalla potestà genitoriale e dichiarava, conseguentemente, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 569 del codice penale, nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato, previsto dall’articolo 567, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto.

La pronuncia del giudice delle leggi afferma un principio assai importante: la potestà genitoriale non è solo diritto-dovere del genitore, ma è, ancor prima, un diritto del fanciullo. E ancora: i rapporti familiari non consentono valutazioni astratte ed aprioristiche con la cieca attribuzione ad un padre o ad una madre che abbiano commesso un reato, pur grave, della stigmate di cattivi genitori. La famiglia è prima di tutto un luogo di amore, un amore che può essere offerto e corrisposto da un pregiudicato che è ancora, è prima di tutto, un uomo.

Maria Brucale, Avvocato

Il Garantista, 31 marzo 2015