Le Commissioni Parlamentari Riunite Affari Costituzionali e Difesa della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica hanno espresso il loro parere sullo schema di Decreto Legislativo approvato dal Governo (Atto n. 119) in attuazione dell’Art. 1 della Legge n. 132/2018, relativo al riordino delle carriere delle Forze di Polizia dello Stato. Il Governo Conte, nelle Commissioni Riunite sia alla Camera che al Senato, era rappresentato dal Sottosegretario di Stato all’Interno Sen. Vito Crimi (M5S).
Ebbene, le Commissioni Parlamentari Riunite I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e degli Interni) e IV (Difesa) della Camera dei Deputati presiedute dall’On. Giuseppe Brescia (M5S), durante la seduta n. 292 del 10/12/2019, esaminato lo schema del Decreto Legislativo e considerati gli elementi emersi nel corso dell’ampio ciclo di audizioni svolto, “rilevato, con riferimento al Capo IV, afferente alla Polizia penitenziaria, come gli articoli da 29 a 33 dello schema intervengano sulla complessa materia dei rapporti tra, da un lato, vertice amministrativo del carcere e, dall’altro, polizia penitenziaria, ai cui appartenenti è giustamente riconosciuto un più visibile sviluppo di carriera; tuttavia, le nuove disposizioni il nuovo comma 1-bis dell’articolo 9 della legge n. 395 del 1990, come introdotto dall’articolo 29, comma 1, lettera c), numero 2), dello schema, non appaiono sufficientemente coordinate con i principi regolatori dell’organizzazione e della gestione degli istituti penitenziari, i quali hanno diretta derivazione dai principi costituzionali (articolo 27, terzo comma) del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e del carattere tendenzialmente rieducativo della pena; pertanto tali interventi possono trovare la loro sede propria in un eventuale ulteriore provvedimento, che affronti in modo organico la richiamata tematica” hanno espresso il loro parere favorevole, alle seguenti condizioni : “39) con riferimento alle disposizioni dello schema che intervengono sul rapporto gerarchico tra direttore del carcere e appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria e sulle relative conseguenze sui poteri disciplinari e sull’impiego dell’armamento, provveda il Governo a sopprimere l’articolo 29, comma 1, lettera c), numero 1), lettera e) e numero 2); l’articolo 30, comma 1, lettera f), l’articolo 31, comma 1, lettera a), l’articolo 32 e l’articolo 39, comma 1, lettera b), capoverso 14-octies; provveda conseguentemente il Governo a espungere altresì dal testo dello schema di decreto le modifiche apportate all’attuale assetto ordinamentale per i profili che, anche indirettamente, hanno riflessi sulle funzioni dirigenziali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 63 del 2006, conservando integralmente le competenze dei dirigenti penitenziari”.
Analogamente, le Commissioni Parlamentari Riunite I (Affari Costituzionali) e IV (Difesa) del Senato della Repubblica presiedute dalla Sen. Daniela Donno (M5S), durante la 10° seduta del 09/12/2019, esaminato lo schema del Decreto Legislativo e considerati gli elementi emersi nel corso dell’ampio ciclo di audizioni svolto, “rilevato, con riferimento al Capo IV, afferente alla Polizia penitenziaria, come gli articoli da 29 a 33 dello schema intervengano sulla complessa materia dei rapporti tra vertice amministrativo del carcere e polizia penitenziaria, ai cui appartenenti è giustamente riconosciuto un più visibile sviluppo di carriera: la norma di delegazione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1) della legge 7 agosto 2015, n. 124 non prevede tuttavia alcun riferimento ad una riforma dell’ordinamento penitenziario, che potrà essere oggetto di un separato provvedimento; inoltre, dall’applicazione del modello proposto potrebbero sorgere difficoltà nella gestione degli Istituti di pena”, hanno espresso il loro parere favorevole, con le seguenti condizioni, “2) con riferimento alle disposizioni dello schema che intervengono sul rapporto gerarchico tra direttore del carcere e appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria e sulle relative conseguenze sui poteri disciplinari e sull’impiego dell’armamento, provveda il Governo a sopprimere l’articolo 29, comma 1, lettera c), numero 1) e 2); l’articolo 30, comma 1, lettera f); l’articolo 31, comma 1, lettera a) e l’articolo 32; coerentemente espungere altresì dal testo le modifiche apportate dallo schema all’attuale assetto ordinamentale nei profili che, anche indirettamente, hanno riflessi sulle funzioni dirigenziali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 63 del 2006, conservando, ove siano state escluse nel testo del decreto, le competenze dei dirigenti penitenziari.”
La riforma all’Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria, in particolare modo quella relativa alla trasformazione della dipendenza gerarchica in funzionale dei Comandanti di Reparto che abbiano la qualifica di Primo Dirigente nei confronti dei Dirigenti Penitenziari, Direttori di Istituto, era stata pesantemente criticata da numerosi Dirigenti dell’Amministrazione Penitenziaria, dai Garanti dei Diritti dei Detenuti, dalle Camere Penali, dal Partito Radicale, dai Radicali Italiani, dall’Associazione Antigone e dal Coordinamento Nazionale dei Magistrati di Sorveglianza.