II Csm, in vista della prossima discussione al Senato del testo di riforma della responsabilità civile dei magistrati, ha lasciato filtrare attraverso la stampa le prime indiscrezioni sulla bozza di parere elaborata dalla sesta commissione, che sarà discussa in plenum oggi.
Vista la generale reazione negativa del mondo politico e di chiunque a vario titolo si occupi di giustizia, all’evidente ed insostenibile difesa corporativa messa in atto da palazzo dei Marescialli, il Vice Presidente Legnini è intervenuto per lamentare letture “un po’ forzate” e ribadire che la posizione ufficiale sarà resa nota solo dopo la riunione del Csm.
C’è da augurarsi che tale posizione si discosti fortemente da quella che è stata fatta filtrare alla stampa, che ha dipinto il ddl sulla responsabilità civile dei magistrati come un grave attacco alla loro indipendenza. Non è in atto alcun attacco all’ordine giudiziario e chi voglia ricondurre in questa fuorviante prospettiva il tema del risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e della responsabilità civile dei magistrati, lo fa per difendere posizioni di privilegio a scapito della tutela dei diritti dei cittadini.
Le giurisprudenza elaborata dalla Corte di Giustizia Ue espressa già a partire dal 2003 e ribadita nel 2011, a seguito della procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea, ha affermato con adamantina chiarezza che l’attività giudiziaria di interpretazione di norme giuridiche e di valutazione di fatti e prove non può essere esclusa dall’alveo della responsabilità civile dello Stato. Data la delicatezza delle funzioni giudiziarie, la violazione di legge determina la risarcibilità del danno solo qualora sia “manifesta” e l’erronea valutazione dei fatti e delle prove solo quando degeneri nel “travisamento”.
Si tratta dell’affermazione di un fondamentale principio di diritto, destinato ad operare in tutta l’Unione Europea. Allo stesso modo, gli alti magistrati europei hanno chiarito che il filtro di ammissibilità dell’azione e l’orientamento estremamente restrittivo espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, hanno reso del tutto ineffettiva la vigente disciplina sulla responsabilità civile delle toghe (nel decennio 2005/2014 vi sono state solo nove condanne a carico dello Stato, con una liquidazione media di importi pari a circa 54.000,00 euro). Posto che, col disegno di legge elaborato in materia, il Governo ha avuto cura di tradurre letteralmente nel testo normativo i passaggi fondamentali esposti dalla Corte di Giustizia, pare del tutto fuori luogo ipotizzare che qualcuno voglia attentare all’autonomia della magistratura, salvo che non si vogliano attribuire entrambi gli intendimenti direttamente alla Corte Ue.
Rendendo, invece, giustizia alla verità dei fatti, va riconosciuto il merito del Governo nell’avere avviato la riforma organica della disciplina, scelta in parte obbligata dalla procedura di infrazione avviata dalla Commissione (che ad oggi ha maturato una sanzione superiore ai trentasette milioni di euro a carico dell’Italia e costa trentaseimila euro in più ogni giorno che trascorre inutilmente), ma certamente voluta anche sotto il profilo politico. La prima contestazione della Commissione Ue risale al 10 febbraio 2009 e la successiva diffida è del 9 ottobre dello stesso anno; la condanna poi risale al 2011, tre anni orsono. Tre governi si sono succeduti prima dell’attuale senza mettere mano alla spinosa questione.
Nel merito è poi condivisibile l’opzione di rendere obbligatorio l’avvio dell’azione disciplinare in caso di accoglimento della domanda di risarcimento del danno. Questo aspetto andrebbe però ulteriormente meditato, atteso che, come è stato autorevolmente affermato anche dal Presidente della Commissione Giustizia del Senato, nel caso in cui il magistrato venga sanzionato, il provvedimento dovrebbe incidere sull’avanzamento di carriera, poiché diversamente rischierebbe di rimanere privo di effetti pratici.
È il profilo disciplinare, infatti, quello che più propriamente deve svolgere anche una funzione preventiva e rendere i magistrati, che già non lo siano, coscienziosi e responsabili nello svolgimento delle loro funzioni. Il tema dell’azione di rivalsa in sede civile da parte dello Stato nei confronti del magistrato che, con la sua condotta imperita o negligente abbia danneggiato il cittadino, è e deve restare, invece, estraneo ad ogni scopo general-preventivo. La ragione della rivalsa, il cui limite massimo complessivo (anche in caso di più soggetti danneggiati) è stato innalzato dal ddl governativo, con una scelta equilibrata e condivisibile, da un terzo alla metà dello stipendio netto annuo, va ricercata nel principio generale del neminem laedere.
Questo è posto a fondamento della disciplina della responsabilità extracontrattuale ed in base ad esso, chiunque violi il divieto di ledere l’altrui sfera giuridica è chiamato a rispondere del danno che sia conseguenza immediata e diretta della propria condotta. In via ordinaria il danno va risarcito nella sua integralità da chi ne è l’autore, la particolare delicatezza delle funzioni giudiziarie, induce poi ad introdurre eccezionali correttivi, che operino quali adeguate tutele a protezione magistrati.
Tali tutele sono, appunto, il giusto divieto di azione diretta (il danno può essere richiesto dal cittadino solo allo Stato) e l’altrettanto corretto limite nell’azione di rivalsa. Limite che, sia detto una volta per tutte, malgrado le grida di dolore che si alzano da palazzo dei Marescialli e qua e là da parte di qualche togato cui fa, evidentemente, difetto l’onestà intellettuale, è estremamente cautelativo e non comporta, né comporterà, in concreto nessun esborso, perché assicurabile con una somma irrisoria.
Per tradurre in numeri: lo stipendio annuale netto medio di un magistrato è di circa 50.000,00 euro; ciò vuol dire che, qualunque sia l’ammontare del danno che lo Stato sarà chiamato a risarcire (a uno o più persone fisiche e/o giuridiche) in ragione dell’atto o del provvedimento manifestamente erroneo, il limite complessivo dell’azione di rivalsa non potrà mediamente superare la somma 25.000,00 euro. Chiunque può comprendere quanto possa costare assicurarsi contro un rischio così irrisorio nell’ammontare e remoto nel suo verificarsi.
Resta, invece, la pressante necessità di approvare in tempi brevi la riforma della disciplina del risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio di funzioni giudiziarie e la responsabilità civile dei magistrati, sia per evitare l’aggravarsi delle sanzioni Ue, che per dotare il nostro sistema di un corpus normativo adeguato, degno di un paese civile evoluto e democratico.
Che per far ciò sia necessario vincere le resistenze corporative e le indebite pressioni della magistratura è ormai evidente a tutti, non tanto perché i magistrati vedano effettivamente messa in pericolo da questa riforma l’autonomia nell’esercizio della giurisdizione (tesi oggettivamente insostenibile), ma perché una legge che faccia sorgere loro in capo una qualche responsabilità (pur con tutte le cautele ed i correttivi di cui si è detto) è avvertita come oltraggiosa, ancor più perché li coglie in un momento di profonda crisi di identità.
Dopo un ventennio in cui sono stati identificati dall’opinione pubblica come l’unica soluzione possibile a tutti i mali del paese ed in cui, nel vuoto lasciato da un politica screditata hanno recitato, a vario titolo, ruoli che non avrebbero dovuto competergli, si trovano anch’essi messi in discussione ed il loro intoccabile operato addirittura sindacabile quale possibile fonte di danno ingiusto.
Rinaldo Romanelli (Componente Giunta Unione Camere Penali)
Il Garantista, 30 ottobre 2014