Nei giorni scorsi, alla Camera dei Deputati, l’On. Enza Bruno Bossio, Deputato Pd e membro della Commissione Bicamerale Antimafia, ha presentato una proposta di legge (la n. AC 3091 del 04/05/2015) per delle “Modifiche agli articoli 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in materia di revisione delle norme sul divieto di concessione dei benefìci penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia”.
L’iniziativa legislativa assunta dall’On. Bruno Bossio, basata anche sulla proposta della Commissione Palazzo istituita dall’ex Ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri, è stata condivisa anche dall’On. Walter Verini, Capogruppo del Partito Democratico in Commissione Giustizia a Palazzo Montecitorio nonché dal altri Deputati : Danilo Leva, Gea Schirò, Luigi Lacquaniti, Chiara Scuvera, Roberto Rampi, Mario Tullo, Federico Massa, Cristina Bargero, Ernesto Magorno, Romina Mura, Camilla Sgambato, Alfredo Bazoli, Vanna Iori, Edoardo Patriarca, Ernesto Preziosi (Pd), Pia Elda Locatelli (Partito Socialista Italiano), Franco Bruno (Alleanza per l’Italia) e Paola Pinna (Scelta Civica per l’Italia). E non si esclude che, nei prossimi giorni, la proposta di legge possa essere sottoscritta da altri membri del Parlamento.
Nel frattempo, tale proposta, lo scorso 8 maggio è stata assegnata alla II Commissione Giustizia, in sede referente, ed inviata per il parere alle Commissioni I Affari Costituzionali e XII Affari Sociali della Camera dei Deputati. Tra l’altro, proprio nella Commissione Giustizia presieduta dall’On. Donatella Ferranti (Pd), si sta esaminando il Disegno di Legge n. 2798 proposto dal Governo che, tra le altre cose, prevede anche una delega per la revisione delle norme dell’Ordinamento Penitenziario che prevedono l’esclusione all’accesso ai benefici penitenziari per i condannati alla pena dell’ergastolo. Dunque, l’Art. 4 bis della Legge Penitenziaria, quello che con la proposta dell’On. Bruno Bossio si intende modificare.
Il Ministro della Giustizia, On. Andrea Orlando, qualche giorno fa, intervenendo a Roma ad un Convegno promosso dal Prof. Glauco Giostra, Coordinatore del Comitato Scientifico degli Stati Generali dell’Esecuzione Penale, quanto al parametro di delega che fa riferimento alla revisione dei limiti di pena per facilitare l’accesso alle misure alternative, ha dichiarato che “si potrà dare rilievo e significato ad eventuali esperienze di conciliazione e riparazione, per anticipare ulteriormente la liberazione del condannato. Credo che ci possa essere ampia e matura condivisione, al netto di dettagli tecnici, sul terzo criterio di delega : esso prescrive l’eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscano o rendano molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l’individualizzazione del trattamento rieducativo; nonché la revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell’ergastolo. Ponendo comunque al riparo le istanze di effettività della sanzione e di sicurezza collettiva.”
“Si impone un allineamento dell’Ordinamento Penitenziario agli ultimi pronunciamenti della Corte Costituzionale – dice il Ministro – che più volte ha affermato l’incostituzionalità di un sistema sanzionatorio che si fondi irragionevolmente su automatismi o preclusioni assolute. Si tratta, dunque, di un intervento necessario, che va però calibrato con prudenza, tenendo conto che l’equilibrio tra esigenze di sicurezza e di recupero del condannato, impone un’attenta riflessione per i reati di criminalità organizzata e di terrorismo.”
“Non può e non deve essere smantellato l’Articolo 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario, per quanto sia concreta l’esigenza di una rivisitazione del suo contenuto che ne assicuri la coerenza sistematica e la ragionevolezza delle applicazioni pratiche. Il criterio di delega che incide sull’ergastolo ostativo – continua il Ministro della Giustizia Andrea Orlando – tiene conto della giurisprudenza della Cedu. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nella decisione del 25 novembre 2014 sul caso Vasilescu contro il Belgio, ha affermato che, quando manca una prospettiva di liberazione anticipata per l’ergastolano, il trattamento è inumano e viola l’Art. 3 della Convenzione. Se è vero che attualmente l’Ordinamento contempla dei correttivi che permettono anche ai condannati all’ergastolo, a determinate condizioni, di poter uscire dal carcere e rientrare nella collettività – quali la semilibertà o la liberazione condizionale – sono moltissimi i casi di detenuti in espiazione della pena dell’ergastolo per reati ostativi; è indispensabile sul punto una adeguata riflessione, che assicuri il raccordo di tutte le istanze complessivamente coinvolte.”.
Con la proposta dell’On. Bruno Bossio, viene, infatti, proposto di aggiungere alle ipotesi contemplate nell’articolo 4 bis quella secondo cui i medesimi benefìci possono essere concessi anche quando risulti che la mancata collaborazione non fa venir meno il sussistere dei requisiti, diversi dalla collaborazione medesima, che di quei benefìci permettono la concessione. Con ciò rimanendo fermo il presupposto generale per l’applicabilità del nuovo comma 1 bis, costituito dal fatto che «siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva»: presupposto attraverso il quale resta previsto, con riguardo ai condannati o internati per i delitti di cui al comma 1, un regime più rigoroso, circa la concessione dei benefìci in oggetto, rispetto ai condannati o internati per i delitti di cui al comma 1-ter, il quale richiede, per il medesimo fine, che «non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva».
La proposta di legge, pertanto, non abroga la disposizione del comma 1 dell’articolo 4-bis, che per certe tipologie di delitto subordina, ordinariamente, l’applicabilità dei benefìci ivi previsti alla collaborazione con la giustizia, bensì intende eliminare l’attuale sussistere di casi in cui tale disposizione risulta insuperabile: ipotesi, quest’ultima, che si configura drammatica nell’eventualità (frequente per i reati di cui al citato comma 1) della condanna all’ergastolo precludendo, di fatto, al non collaborante – senza alcuna considerazione dei motivi o del contesto della mancata collaborazione – qualsiasi prospettiva di affrancamento dalla condizione detentiva o anche di uscita solo temporanea dal carcere (a parte il caso eccezionale del permesso di necessità di cui all’Art. 30 della Legge n. 354/1975). La proposta di legge, piuttosto, trasforma l’attuale previsione della mancata collaborazione come presunzione ordinariamente assoluta di insussistenza dei requisiti che consentono, di regola, l’accesso del detenuto o dell’internato ai benefìci previsti dalla Legge n. 354/1975 in una presunzione relativa e in quanto tale superabile, con adeguata motivazione, da parte del giudice: fermo restando sempre, come detto, che «siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva».
All’articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 si propone di aggiungere un nuovo comma 3-ter sancendo che le informazioni richieste dall’autorità giudiziaria agli organi preposti per l’ammissione dei condannati o degli internati ai benefìci penitenziari non debbano contenere alcun parere sulla concessione di tali benefìci ma fornire elementi conoscitivi concreti e specifici fondati su circostanze di fatto espressamente indicate che dimostrino in maniera certa la permanenza dell’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. Si ritiene opportuno, altresì, stabilire che gli eventuali pareri espressi nelle note informative non possono essere utilizzati nella motivazione della decisione. Infatti, frequentemente, per come riportato dalla giurisprudenza di legittimità, la magistratura di sorveglianza per negare la concessione dei benefìci in questione si limita a trascrivere in modo apodittico, riproducendo il contenuto generico delle informative del comitato provinciale per la sicurezza pubblica o delle Forze di polizia, senza enunciare gli elementi di fatto dai quali ha tratto il proprio convincimento afferente i collegamenti del condannato con la criminalità.
Il comma 2 dell’articolo unico della proposta di legge ha l’effetto di estendere la disposizione del comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che preclude ai condannati e agli internati, in assenza di collaborazione, anche l’accesso alla liberazione condizionale, un istituto che «rappresenta un particolare aspetto della fase esecutiva della pena restrittiva della libertà personale e si inserisce nel fine ultimo e risolutivo della pena stessa, quello, cioè, di tendere al recupero sociale del condannato. (Corte costituzionale, sentenza n. 204 del 1974). L’aggiunta, al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 2 del citato decreto-legge n. 152 del 1991, del riferimento nella sua interezza al comma 1-bis dell’articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975, pone rimedio, fra l’altro, all’inconveniente tecnico determinatosi in forza delle modifiche introdotte con il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, attraverso lo scorporo in più commi di quanto in precedenza previsto unitariamente al comma 1 dell’articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 per cui, non essendo stato richiamato, nel nuovo testo del primo periodo del comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 152 del 1991, anche il suddetto nuovo comma 1-bis dell’articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 (in quanto norma non indicante elenchi di delitti rilevanti ai fini delle ipotesi di preclusione dell’accesso alla liberazione condizionale), tale comma 1-bis non risulta più ripreso, ora, con riguardo alla liberazione condizionale (pure per la parte che non costituisce contenuto della presente proposta di legge).
La proposta sopra formulata trova la sua motivazione principale nell’insostenibilità della presunzione assoluta del mancato realizzarsi del fine rieducativo della pena, o dei progressi nella rieducazione ritenuti rilevanti dalla legge ai fini dei benefìci penitenziari, per il mero sussistere di una condotta non collaborante ai sensi dell’articolo 58-ter della legge n. 354 del 1975 da parte del detenuto che pure sia stato autore di uno dei reati particolarmente gravi di cui al comma 1 dell’articolo 4-bis della medesima legge n. 354 del 1975.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1. 1. All’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e altresì nei casi in cui risulti che la mancata collaborazione non escluda il sussistere dei presupposti, diversi dalla collaborazione medesima, che permettono la concessione dei benefìci citati»;
b) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
«3-ter. Le informazioni previste dal presente articolo non devono contenere pareri sulla concessione dei benefìci, bensì fornire elementi conoscitivi concreti e specifici fondati su circostanze di fatto espressamente indicate che dimostrino in maniera certa l’attualità di collegamenti dei condannati o internati con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. Gli eventuali pareri espressi dagli organi preposti non possono essere utilizzati nella motivazione della decisione».
2. Al comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1-bis, 2 e 3».
Proposta di Legge AC 3091 dell’On. Bruno Bossio ed altri
Intervento del Ministro della Giustizia On. Andrea Orlando
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