Bruno Bossio (Pd) : “L’ergastolo ostativo va superato modificando l’Art. 4 bis Op”


On. Enza Bruno Bossio“L’inferno della speranza. Riflessioni sull’ergastolo ostativo”. E’ stato questo il tema su cui si è dibattuto in un convegno svoltosi ieri presso la Casa di Reclusione di Opera a Milano, organizzato dalla Camera Penale “Gian Domenico Pisapia”, dal Ministero della Giustizia e dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria della Lombardia. Al convegno, che ha riunito intorno allo stesso tavolo magistrati, giuristi, accademici e rappresentanti istituzionali, ho avuto l’onore di partecipare in quanto prima firmataria di un disegno di legge sottoscritto da numerosi parlamentari del Partito Democratico, Partito Socialista e Sinistra Ecologia e Libertà, che propone la modifica dell’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario.

Il dibattito ha innanzitutto sottolineato il carattere incostituzionale dell’ergastolo ostativo
ed ha preso spunto dalla proposta di un gruppo di detenuti di Opera che individua le condotte riparatorie tese a superare la ostatività. I condannati all’ergastolo definito ostativo, in base alla normativa vigente, non possono accedere alle misure di rieducazione e di reinserimento nella società. Papa Francesco ha definito l’ergastolo ostativo una forma di “pena di morte occulta”.
L’ergastolo ostativo è una pena inflitta al 70 % degli ergastolani ai quali, dopo lunghissimi anni di detenzione e dopo la perdita di ogni contatto con il contesto criminale, è precluso l’accesso a quei benefici minimi che l’ordinamento penitenziario concede, semplicemente perché non collaboranti in processi che magari si sono già chiusi da anni. Si tratta di una realtà di dolore resa ancora più drammatica dalle criticità del sistema carcerario italiano di cui la Casa di Opera è un’eccezione positiva.

La proposta di legge affida al giudizio della magistratura di sorveglianza la valutazione della sussistenza dei requisiti che consentono l’accesso ai benefici. Ovviamente è la magistratura competente che è chiamata ad assumersi la responsabilità di riconoscere al detenuto i requisiti che escludono l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica, eversiva e l’assenza della pericolosità sociale e consentire, così, l’accesso alle misure di rieducazione e reinserimento nella società.

Con questo disegno di legge non si propone nessuno ‘sconto di pena’ per i mafiosi irriducibili, né la liberazione di ‘migliaia di pericolosi criminali’, come vanno affermando in maniera strumentale e distorcente i colleghi Giarrusso e Sarti del M5S. Se approvata, questa norma consentirà, sempre previa rigorosa valutazione della magistratura di sorveglianza, la possibilità di accesso al lavoro esterno, ai permessi premio e alle misure alternative alla detenzione.

Insomma si tratta solo di rendere la pena dell’ergastolo più compatibile con gli standards richiesti dalla nostra Carta Costituzionale e dall’Unione Europea anche al fine che, dopo un lungo periodo di detenzione, possano prevalere le esigenze umanitarie. Ritengo assai grave che da una parte si cristallizzi per sempre una pena perpetua per persone che oggi sono altra cosa rispetto al tempo del compimento del crimine e dall’altra invece possa considerarsi fatto ordinario la scarcerazione per decorrenza dei termini.

Insomma, come diceva Aldo Moro ‘la pena non è passionale e smodata vendetta privata ma risposta calibrata dell’ordinamento giuridico’. Per questo, rivolgendomi ai detenuti presenti all’incontro ho ricordato le parole di Marco Pannella (molto evocato nel convegno) “mi auguro che la vostra speranza diventi anche la nostra speranza”.

On. Enza Bruno Bossio

Deputato del Partito Democratico

18 Giugno 2016

Intervista all’On Bruno Bossio (Pd) sull’Ergastolo Ostativo e sulla sua iscrizione al Partito Radicale


radioradicale logoIntervista di Radio Radicale all’On. Enza Bruno Bossio sull’Ergastolo Ostativo e sulla sua iscrizione al Partito Radicale

L’Onorevole Enza Bruno Bossio, Deputato del Partito Democratico e membro della Commissione Bicamerale Antimafia, intervistata da Giovanna Reanda di Radio Radicale, parla delle proposte legislative fatte al Disegno di Legge del Governo, attualmente in discussione in Commissione Giustizia, tra cui quella dell’abrogazione dell’ergastolo ostativo e della revisione dell’Art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario, di cui è prima firmataria insieme a tanti altri Deputati. In conclusione, l’On. Bruno Bossio, ha annunciato la sua iscrizione al Partito Radicale.

 

Cannabis legale, le proposte dell’On. Bruno Bossio (Pd) alla bozza dell’Intergruppo


cannabis 1Non c’è nulla di “ufficiale” per il momento ma, seppur doveva rimanere “riservata”, la proposta di legge che l’Intergruppo Parlamentare sulla Cannabis ha abbozzato, è stata già resa pubblica. In verità, durante l’ultimo incontro dell’Intergruppo costituito su iniziativa del Senatore Benedetto Della Vedova, radicale del Gruppo Misto, Sottosegretario agli Affari Esteri del Governo Renzi, l’Onorevole Enza Bruno Bossio, Deputato Pd, calabrese, molto vicina alle posizioni dei Radicali, ha proposto alcune importanti modifiche al testo che, per la gran parte, riprende le proposte di legge presentate sin’ora nei due rami del Parlamento dal Movimento Cinque Stelle, da Sinistra Ecologia e Libertà e dal Partito Democratico. Inizialmente, la predetta, voleva presentare una sua proposta di legge per la revisione completa del Testo Unico sugli Stupefacenti ma, nel frattempo, essendo stato costituito l’Intergruppo ed avendovi aderito, ci ha rinunciato, impegnandosi a “migliorare” per quanto possibile il progetto di legge denominato “Norme per la legalizzaziopne della cannabis e dei suoi derivati” che verrà presentato dall’Intergruppo.

In particolare, le modifiche proposte dall’On. Bruno Bossio sono quattro e riguardano i primi dei quattro articoli della bozza dell’Intergruppo. Per quanto concerne la coltivazione in forma associata di cannabis sul modello dei cannabis sociale club spagnoli (Art. 1) ha proposto di aggiungere al comma 1 ter, le seguenti parole “limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’Art. 80”. La norma, infatti, così come proposta, prevede che gli associati debbano essere maggiorenni e residenti in Italia e non debbano aver riportato condanne definitive per i reati di cui all’Art. 416 bis del Codice Penale e agli Articoli 70, 73 e 74 del Testo Unico. Ritengo doveroso – ha detto l’On. Bruno Bossio – che il divieto di coltivazione, previsto in tale articolo all comma 1 ter, fermo restando le altre ipotesi, venga circoscritto per tutti i condannati per spaccio o cessione (Art. 73), che siano stati riconosciuti responsabili per fatti di grave entità ed altro (ipotesi aggravate ai sensi dell’Art. 80. In sostanza, vanno inclusi, tra i possibili coltivatori in forma associata, quelle migliaia di cittadini sino ad oggi condannate per detenzione e/o cessione di piccole quantità di stupefacenti che, invece, attualmente, la proposta escluderebbe. E su tale modifica, pare che la maggioranza dell’Intergruppo, si sia espressa favorevolmente. Altra questione affrontata è stato il divieto assoluto di fumare i derivati della cannabis negli spazi pubblici o aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro pubblici e privati, contenuto nell’Art. 30 bis comma 2. Tale divieto, per la Parlamentare, così come proposto, è del tutto assurdo e sproporzionato. Ha proposto, infatti, di sopprimere tout court il comma 2 dell’Articolo 30 bis oppure di sostituirlo con il divieto, attualmente vigente, per quanto concerne il fumo del tabacco, lasciando in via supplementare la possibilità alle Amministrazioni e agli Enti Pubblici, nell’ambito del territorio di loro competenza, di istituire tale divieto in spazi pubblici e aperti al pubblico qualora ricorrano comprovati motivi per la salute dei non fumatori previo parere delle Autorità Sanitarie. Questa proposta, al momento, seppur condivisa da altri membri dell’Intergruppo, pare che non venga accolta e che resterà il divieto sancito nella bozza provvisoria.

Poi ha proposto alcune modifiche importantissime anche all’Articolo 3 concernente le condotte non punibili e fatti di lieve entità. Si sancisce la “non punibilità” della cessione di cannabis e dei prodotti da essa ottenuti a determinate condizioni ed entro specifici limiti. In sostanza, si depenalizza la cessione a persona maggiorenne e, comunque, la cessione che avvenga fra soggetti minori, di una modica quantità di cannabis (nei limiti consentiti), in quanto presuntivamente preordinata al consumo personale. E su questo, nulla da eccepire. Non altrettanto, però, per quel che riguarda le pene detentive e pecuniarie ipotizzate. Infatti, la Deputata calabrese, ha proposto di modificare la lettera b) al fine di ridurne sensibilmente il minimo ed il massimo edittale previsto per le c.d. “droghe pesanti” (cocaina, etc.) anziché 6 anni, 4 anni di reclusione e la multa anziché da euro 2.064 a euro 13.000, da euro 1.000 a euro 5.000 e, fermo restando le pene detentive ipotizzate per le c.d. “droghe leggere” (cannabis, etc.) da 6 mesi a 3 anni, ha proposto di ridurre quelle pecuniarie, nel minimo e nel massimo, anziché da euro 1.032 a euro 6.500, da euro 500 ad euro 2.500. Ciò, ha inteso precisare l’On. Bruno Bossio, per evitare il ripristino della possibilità, per l’Autorità Giudiziaria, di disporre la custodia in carcere anche per i fatti di lieve entità per le c.d. “droghe pesanti” e salvaguardare la possibilità di sospendere la carcerazione del condannato al momento del passaggio in giudicato della sentenza, in attesa del giudizio della Magistratura di Sorveglianza e per applicare, nella fase processuale, il nuovo istituto della sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato nonché l’istituto della non punibilità per la particolare tenuità del fatto poiché, con l’innalzamento della pena a 6 anni di reclusione, verrebbe categoricamente escluso. Salvaguardare la non punibilità per particolare tenuità del fatto va nella direzioone della riduzione del sovraffollamento carcerario e per non ingolfare i Tribunali con processi per fatti tenui e non abituali come quello della modesta detenzione e/o cessione di sostanze stupefacenti anche di tipo “non leggere”, così come la non applicabilità della carcerazione preventiva ai reati puniti con pena detentiva inferiore a 5 anni. Infine, ha proposto di aggiungere un ulteriore comma, dopo il comma 1, per abrogare i commi 1 e 2 dell’Articolo 85 del Testo Unico sugli Stupefacenti. Sono le “pene accessorie” che il Giudice può comminare ai condannati e che consistono nel divieto di espatrio e nel ritiro della patente di guida per un periodo non superiore a 3 anni. Ritengo, ha insistito la democrat, che sia giusto abrogare queste “pene accessorie” o, comunque, di non applicarle per i fatti di lieve entità, ritenendole eccessive ed inadeguate in quando riducono ed ostacolano, tra le altre cose, le opportunità di lavoro e di reinserimento sociale dei soggetti sanzionati in spregio a quanto previsto dal principio di finalizzazione della pena, più volte affermato dalla Corte Costituzionale, e perché comunque non hanno alcuna concreta efficacia nei confronti dei condannati. Il ritiro della patente di guida è un handicap assoluto o relativo, assoluto nelle attività di lavoro in cui la patente è necessaria e relativo in tutte quelle in cui l’uso della stessa è più o meno indispensabile per raggiungere il luogo di lavoro. Non disporre della patente di guida oggi è una forma di grave incapacitazione della persona. I condannati, non saranno certo “ostacolati” dal divieto di espatrio o dal ritiro della patente se intendano tornare a delinquere mentre lo saranno se intendano seguire un percorso di riabilitazione sociale e di lavoro. Su tutte queste proposte, invece, stante la loro importanza, nei prossimi giorni, ci sarà una riunione specifica. Inoltre, l’ultima modifica proposta, attiene all’Articolo 4 sugli illeciti amministrativi. E’ stato proposto di inserire la lettera e) che prevede un’aggiunta all’Articolo 75 comma 4 del Testo Unico e cioè che il termine concesso al Prefetto per l’adozione del provvedimento di convocazione della persona segnalata dalle Forze dell’Ordine per uso personale, debba essere perentorio e non più ordinatorio, in modo tale da rispettare quel tempo congruo e ragionevole (40 giorni) che la normativa vigente individua rispetto la finalità cautelare cui il provvedimento è legato. Infine, è stato proposto, di aggiungere sempre all’Articolo 75 comma 4, che la mancata presentazione al colloquio prefettizio non possa comportare automaticamnete l’irrogazione delle sanzioni se la persona convocata adduca giustificati motivi. Anche su queste ultime proposte, l’Intergruppo, farà le proprie valutazioni.

Emilio Quintieri, Radicali Italiani

Il Garantista, 26 Giugno 2015

Carceri/Giustizia : Intervista di Radio Radicale all’On.le Enza Bruno Bossio (Pd)


Radio Radicale logoIntervista di Giovanna Reanda di Radio Radicale, all’On. Enza Bruno Bossio, Deputato del Partito Democratico, prima firmataria della proposta di Legge AC 3091 sulla revisione dell’Art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario in discussione in Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati.

Intervista di Radio Radicale all’On. Enza Bruno Bossio (Pd)

Riforma dell’Ordinamento Penitenziario. Ne discute la Commissione Giustizia di Montecitorio


Palazzo Montecitorio RomaNella giornata di ieri, la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati presieduta dall’On. Donatella Ferranti (Pd), ha continuato l’esame del Disegno di Legge C. 2798 proposto dal Governo Renzi concernente “Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all’ordinamento penitenziario per l’effettività rieducativa della pena.” e delle abbinate proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo e C. 3091 Bruno Bossio.

Quest’ultima proposta di legge, a prima firma dell’On. Enza Bruno Bossio, Deputato del Partito Democratico e membro della Commissione Bicamerale Antimafia, riguardante la revisione delle norme sul divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti e internati che non collaborano con la Giustizia, è stata abbinata ai progetti di legge in esame, poiché è oggetto della delega in materia di Ordinamento Penitenziario di cui all’Art. 26 del Disegno di Legge C. 2798.

Il Presidente Ferranti dopo aver ricordato che qualche giorno fa, si è conclusa l’indagine conoscitiva con l’audizione di giornalisti con particolare riferimento alla materia della pubblicabilità delle intercettazione, trattata dall’Articolo 25 del disegno di legge C. 2798, ha avvertito i Deputati della Commissione Giustizia che si sarebbe proceduto alla individuazione del testo base.

E’ intervenuto in merito l’On. Vittorio Ferraresi (M5S) sottolineando come le audizioni di giornalisti richieste dal suo Gruppo siano state estremamente utili, avendo evidenziato aspetti dei quali si dovrà tenere conto quando si tratterà del tema della pubblicabilità delle intercettazioni. Considerato che l’indagine conoscitiva è oramai conclusa e che sarebbe necessario acquisire le osservazioni del Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo sulle questioni che si potrebbero avere in relazione ai reati di sua competenza a seguito della modifiche all’ordinamento penitenziario previste dall’articolo 26 disegno di legge C. 2798 ha chiesto alla Presidenza se fosse possibile richiedere delle note scritte al procuratore su tali questioni.

L’On. Ferranti, Presidente e Relatore, dopo aver condiviso quanto affermato dal Deputato Ferraresi circa l’utilità delle audizioni dei giornalisti svoltasi nei giorni precedenti, lo ha rassicurato dicendogli che verrà chiesto al Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo se intenda trasmettere alla Commissione le proprie considerazioni in merito all’Articolo 26 del disegno di legge per quanto attiene alle sue competenze.

Preso atto che nessuno ha chiesto di intervenire, è stato dichiarato concluso l’esame preliminare e, l’On. Ferranti, quale relatrice, ha proposto di adottare come testo base il Disegno di Legge del Governo C. 2798. La Commissione ha accolto favorevolmente la proposta formulata dalla relatrice ed ha adottato come testo base il Disegno di Legge del Governo.

In conclusione il Presidente della Commissione Giustizia, ha fissato il termine per la presentazione, da parte dei Deputati, di emendamenti al Disegno di Legge del Governo C. 2798 per lunedì 22 giugno alle ore 12.

“La mia proposta di legge – dice l’On. Enza Bruno Bossio – punta a modificare l’art. 4 bis O.P. nella parte in cui afferma la presunzione di non rieducatività del condannato, trasformandola da assoluta in relativa. Con questa norma sarà possibile, sempre previa la valutazione della magistratura di sorveglianza, far venire meno il divieto d’accesso al lavoro esterno, ai permessi premio ed alle misure alternative alla detenzione diverse dalla liberazione anticipata in determinati casi. In tal modo, soprattutto la pena dell’ergastolo verrà finalmente resa maggiormente compatibile con gli standard richiesti dalla nostra Costituzione e dall’Unione Europea.”

Il Disegno di Legge del Governo va esattamente nella direzione indicata dalla Deputata calabrese ma, in ogni caso, in Commissione, saranno sicuramente presentati alcuni emendamenti prima che il testo base arrivi all’approvazione dell’Aula di Montecitorio.

Petizione in sostegno alla Proposta di Legge AC 3091 dell’On. Bruno Bossio (Pd) ed altri


carcere-271Petizione in sostegno della Proposta di Legge AC 3091 dell’On. Bruno Bossio (Pd) ed altri per revisione dell’Art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario

Con la sottoscrizione della Petizione, a norma dell’Art. 50 della Costituzione, si sollecita il rapido esame della Proposta di Legge AC 3091 presentata il 4 maggio 2015 dall’On. Vincenza Bruno Bossio (Pd) ed altri, assegnata in sede referente alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati per la revisione dell’Art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario.

La proposta: “Benefici anche per gli ergastolani che non collaborano”


cella detenuti 1«Anche i detenuti ergastolani ostativi che non collaborano con la giustizia hanno diritto ai benefici e alle misure alternative alla detenzione». È destinata a far discutere la proposta di legge firmata dalla deputata del Pd e membro della Commissione antimafia Enza Bruno Bossio, che in poco più di dieci giorni ha ricevuto l’adesione di 23 parlamentari tra Partito democratico, Partito socialista e Sinistra ecologia e libertà.

L’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario, introdotto all’inizio degli anni Novanta dopo le stragi di mafia, stabilisce che i condannati per alcuni reati gravi definiti “ostativi” non possano accedere alle misure di rieducazione e reinserimento nella società in caso di mancata collaborazione con la giustizia. «Divieto che, nel caso dei condannati all’ergastolo, si traduce in una “pena di morte occulta”come l’ha definita di recente Papa Francesco», dice Emilio Quintieri, esponente dei Radicali e collaboratore di Enza Bruno Bossio.

A fine 2014 i condannati all’ergastolo in Italia erano 1.584, di cui 86 stranieri, molti dei quali reclusi da oltre 26 anni, altri da più di 30. Tra di loro, i cosiddetti “ostativi”, molti dei quali coinvolti in reati legati all’associazione mafiosa, sono circa un migliaio. «Secondo l’ordinamento penitenziario se l’ergastolano ostativo non collabora, non avrà più accesso ai permessi premio né tantomeno alla detenzione domiciliare, affidamento in prova o libertà condizionale di cui godono invece gli altri ergastolani dopo 26 anni», spiega Quintieri. Se sei condannato per un reato grave che “osta” all’accesso di alcuni benefici, puoi accedere ai benefici, ai percorsi di rieducazione e alle misure alternative al carcere solo se collabori e fai i nomi dei tuoi complici.

Nel 2008 ben 700 ergastolani ostativi chiesero al presidente della Repubblica la sostituzione della loro pena con la pena di morte. Carmelo Musumeci, ergastolano del carcere di Spoleto, la chiama “pena di morte viva”. Oltre ai boss di mafia come Totò Riina e Bernardo Provenzano, tra gli ergastolani c’è chi è in carcere dal 1979, finito dietro le sbarre all’età di 18 anni. «Va detto», ricorda Quintieri, «che molti degli ergastolani ostativi non sono dentro per omicidio. A Catanzaro, ad esempio, Giovanni Farina è recluso da 35 anni per due sequestri di persona, ma non ha mai ucciso nessuno. In molti casi tra l’altro l’associazione mafiosa è presunta, non certa. Molti ergastolani per crimini efferati riescono invece ad accedere ai benefici perché non hanno il 4 bis, anche se sono molto peggio».

La domanda che viene da porsi: perché non collaborare con la giustizia? «Molti rifiutano di collaborare», risponde Quintieri, «perché, come mi ha detto un detenuto, “sarei il mandante dell’omicidio dei miei figli e dei miei familiari”. Il problema è che il diritto al silenzio riconosciuto in fase di procedimento non viene però concesso dopo».

La proposta di legge prevede di modificare l’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario allargando i benefici anche in caso di mancata collaborazione purché ci siano i requisiti per accedere ai benefici e “siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva”, oltre che l’assenza della pericolosità sociale. «È assolutamente necessario che dopo un lungo periodo di detenzione debbano prevalere le esigenze umanitarie ponendo un limite temporale assoluto alla pena dell’ergastolo che, in caso di reato ostativo ai sensi dell’articolo 4-bis della legge n.354 del 1975, la rende ineluttabilmente perpetua», ha detto Enza Bruno Bossio in aula.

L’8 maggio la proposta di legge è stata assegnata in sede referente alla Commissione Giustizia, dove si sta discutendo il disegno di legge anticorruzione, che contiene anche misure sul sistema penitenziario in linea con quanto chiesto dalla Corte Costituzionale e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, che più volte ha condannato l’Italia. Il testo è approdato anche in Commissione affari costituzionali e affari sociali per un parere.

Il ministro della Giustizia Andrea Orlando, durante un convegno a Roma, si è dichiarato favorevole. Ma tutto andrà calibrato, soprattutto davanti a una opinione pubblica solitamente giustizialista. «Non può e non deve essere smantellato l’articolo 4 bis dell’ordinamento giudiziario», ha precisato Orlando. «La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nella decisione del 25 novembre 2014 sul caso Vasilescu contro il Belgio, ha affermato che, quando manca una prospettiva di liberazione anticipata per l’ergastolano, il trattamento è inumano e viola l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani. Se è vero che attualmente l’ordinamento contempla dei correttivi che permettono anche ai condannati all’ergastolo, a determinate condizioni, di poter uscire dal carcere e rientrare nella collettività – quali la semilibertà o la liberazione condizionale – sono moltissimi i casi di detenuti in espiazione della pena dell’ergastolo per reati ostativi; è indispensabile sul punto una adeguata riflessione, che assicuri il raccordo di tutte le istanze complessivamente coinvolte».

Lidia Baratta

http://www.linkiesta.it – 15 Maggio 2015

La proposta dell’On. Bruno Bossio (Pd) ? Una modifica costituzionalmente orientata


Alcuni detenuti sono più detenuti degli altri e non possono accedere al percorsi di rieducazione. Critico anche il Ministro della Giustizia Orlando.

L’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario stabilisce che alcune categorie di reati siano sottratte per legge alla rieducazione ed al reinserimento nella società. Ma nessuna pena può essere costituzionalmente legittima se non è proiettata al raggiungimento della libertà. Nessuna punizione può essere utile se manca lo scopo del subirla.

Per questo è importante la proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati dall’onorevole Enza Bruno Bossio una modifica costituzionalmente orientata dell’art. 4 bis della legge penitenziaria.

Il senso della pena, della restrizione di un uomo in carcere, dell’inflizione allo stesso della privazione del bene supremo della libertà, deve essere la restituzione alla società. Il carcere non può, non deve, essere la facile soddisfazione offerta a pance dolenti per le troppe afflizioni del vivere quotidiano, il pronto ristoro per biechi populismi vendicativi, uno specchietto per allodole avvizzite dal bisogno cieco di giustizia sociale e di legalità. Il senso della pena deve essere la riabilitazione e la proiezione al ritorno alla vita. L’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario stabilisce che alcune categorie di reati – ergo, alcune categorie di persone – siano sottratte per legge alla rieducazione e al reinserimento nella società.

Per le persone condannate a pene temporanee, nega la possibilità di ripristino graduale e progressivo alla vita nella società polche preclude l’accesso ad ogni beneficio penitenziario e a qualunque alternativa alla pena detentiva. Per le persone condannate alla pena perpetua, recide definitivamente ogni speranza, toglie ogni senso al carcere che rende non proiezione alla “restituzione” ma silenziosa, inerme, indolente attesa della morte. Nessuna pena può essere costituzionalmente legittima se non è proiettata al raggiungimento della libertà.

Ministro OrlandoNessuna punizione può essere utile se manca lo scopo del subirla. L’ergastolo ostativo sottrae senso perfino al pentimento, quello dell’anima, all’analisi dei propri errori, alla rivisitazione dei propri percorsi deviati. Crea un tempo circolare destinato ad un infinito ed immutabile ripetersi. Immutabile e inutile. L’ergastolo è una pena di morte nascosta.

La sola speranza di una detenzione finalizzata al recupero del sé e, per le categorie di persone condannate per reati di cui all’art. 4 bis, la collaborazione con la giustizia. Mercanteggiare la libertà di un uomo con la sua collaborazione è, però, uno strumento pericoloso e drammaticamente dannoso: si può tradurre in delazioni del tutto fasulle che hanno il solo scopo, per chi le esprime, di conseguire la libertà.

Non solo. Il ricatto della collaborazione può essere una tragedia ulteriore per chi si trovi in carcere ingiustamente condannato. E ancora: è la negazione e la mortificazione di un diritto, quello di proclamare e difendere, anche a dispetto di una sentenza di condanna, la propria innocenza. Nessuno può essere coartato all’autoaccusa, ad affermare la propria responsabilità penale; nessuno può essere privato del diritto di professarsi innocente. È una tutela offerta dalla costituzione e racchiusa nei principi di inviolabilità del diritto di difesa e di non colpevolezza posti a presidio della libertà – da intendersi come valore assoluto e preminente – ma anche del decoro e della reputazione del soggetto nel contesto in cui il vive.

La correlazione tra aspirazione all’accesso ai benefici penitenziari e obbligatorio approdo a condotte auto ed etera accusatorie – quando non meramente debitorie – si pone in feroce contrapposizione con il diritto di qualunque soggetto, perfino condannato con sentenza definitiva, a proclamare la propria innocenza.

Nella effettività ri educati va della pena si proietta la delega di governo depositata il 23 dicembre 2014 dal ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell’interno, e con il ministro dell’economia e delle finanze.

L’art. 26 del disegno di legge elabora “Princìpi e criteri direttivi per la riforma dell’ordinamento penitenziario” e propone al legislatore “l’eliminazione dì automatismi e di preclusioni che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l’individualizzazione del trattamento rieducativo e revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell’ergastolo”, E un passo in avanti, un passo importante che risponde ad una impellente urgenza costituzionale ed a un monito europeo di rispetto dell’art. 3 della Convenzione dei Diritti dell’Uomo che vieta la tortura ed i trattamenti inumani e degradanti.

E tortura, stabilisce la Corte Europea nelle sentenze Vinter c/Regno Unito e Trabelsi c/Belgio, la pena perpetua che non contempli la possibilità di revisione del proprio percorso di vita e di conseguente aspirazione alla libertà, “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte” (art. 27, comma 3 della Costituzione). “Un articolo per lungo tempo inattuato”, afferma il ministro della giustizia, Orlando, al convegno tenutosi a Roma il 7 maggio sulla delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario e ricorda che “il tema della pena e delle condizioni della sua esecuzione rappresentano una priorità di assoluto rilievo” anche in virtù della cogente necessità di “colmare il divario tra il dettato costituzionale e il sistema penale”.

La strada intrapresa, anche a fronte delle pesanti bacchettate inflitte e promesse dalla Corte Europea, è nella direzione di un ricorso sempre minore al carcere (riforma della custodia cautelare) e nel sempre maggiore potenziamento delle misure alternative alla detenzione. La condanna di Strasburgo, sottolinea il ministro, è stata “l’occasione per l’avvio di un complesso di interventi, non in chiave meramente emergenziale e difensiva, ma per un generale ripensamento della politica della sanzione penale e della detenzione nel nostro Paese”. Un sistema, quello cui aspira il ministro Orlando, nel quale la costrizione e la privazione della libertà non costituiscano lo sbocco naturale per qualsiasi reato e che “sia pienamente finalizzato alla riabilitazione ed al recupero del condannato”.

Maggiore pena, maggiore afflizione, non equivalgono a maggior sicurezza, anzi! L’incoerenza della afflizione genera la ricaduta nel crimine e l’incancrenirsi di atteggiamenti deviati. Si impone, allora, “un allineamento dell’ordinamento penitenziario agli ultimi pronunciamenti della corte costituzionale che ha più volte affermato l’incostituzionalità di un sistema sanzionarono che si fondi su automatismi o preclusioni assolute”.

Orlando non reputa di poter smantellare l’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario ma ravvisa la concreta esigenza che se ne rivisiti il contenuto in una proiezione di legittimità costituzionale e di aderenza agli scopi della sanzione penale. In tale direzione si muove la proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati dall’on. Enza Bruno Bossio, deputato del Partito Democratico e membro della Commissione Bicamerale Antimafia: una modifica costituzionalmente orientata dell’Art. 4 bis della legge penitenziaria.

On. Enza Bruno BossioAl momento, oltre dall’on. Walter Verini, Capogruppo del Pd in Commissione Giustizia alla Camera, la proposta è stata sottoscritta anche da altri deputati: Danilo Leva, Gea Schirò, Luigi Lacquaniti, Chiara S cu vera, Roberto Rampi, Mario Tulio, Federico Massa, Cristina Bargero, Ernesto Magorno, Romina Mura, Camilla Sgambato, Alfredo Bazoli, Vanna lori, Edoardo Patriarca, Ernesto Preziosi (Pd), Pia Elda Locatelli (Partito Socialista Italiano), Franco Bruno (Alleanza per l’Italia) Paola Pinna (Scelta Civica per l’Italia) Daniele Farina, Celeste Costantino e Gianni Melilla, deputati di Sinistra Ecologia e Libertà.

È un progetto importante teso ad inserire nell’ordinamento meccanismi di superamento di preclusioni e sbarramenti assoluti all’accesso ai benefìci penitenziari, proiettato, conformemente agli obiettivi della delega, a restituire al carcere, senza eccezioni, una prospettiva di rieducazione, di reinserimento, di recupero sociale della persona condannata.

È una proposta che contempla, in aderenza al dato reale, possibilità per il recluso, anche diverse dalla collaborazione con la giustizia, dì dimostrare il ripudio di scelte criminali (esemplificativamente vengono indicate la dissociazione esplicita; le prese di posizione pubbliche; l’adesione fattiva a modelli sociali di legalità; l’impegno profuso per risarcire le vittime; il radicamento in diversi contesti territoriali). Una proposta che, in aderenza alla giurisprudenza della Corte Europea, è coerente al principio in virtù del quale “a tutti i detenuti, compresi gli ergastolani, deve essere offerta la possibilità di rehabilitation” (Vinter c/Regno Unito), che nessun uomo può giungere al pentimento, quello autentico, se non sarà mai perdonato; nessuna spinta positiva può esercitare una pena che non ha fine né emenda.

Avv. Maria Brucale

Il Garantista, 13 Maggio 2015

Carceri, il Ministro della Giustizia Orlando favorevole alla proposta dell’On Bruno Bossio


 

On_Vincenza_Bruno_BossioNei giorni scorsi, alla Camera dei Deputati, l’On. Enza Bruno Bossio, Deputato Pd e membro della Commissione Bicamerale Antimafia, ha presentato una proposta di legge (la n. AC 3091 del 04/05/2015) per delle “Modifiche agli articoli 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in materia di revisione delle norme sul divieto di concessione dei benefìci penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia”.

L’iniziativa legislativa assunta dall’On. Bruno Bossio, basata anche sulla proposta della Commissione Palazzo istituita dall’ex Ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri, è stata condivisa anche dall’On. Walter Verini, Capogruppo del Partito Democratico in Commissione Giustizia a Palazzo Montecitorio nonché dal altri Deputati : Danilo Leva, Gea Schirò, Luigi Lacquaniti, Chiara Scuvera, Roberto Rampi, Mario Tullo, Federico Massa, Cristina Bargero, Ernesto Magorno, Romina Mura, Camilla Sgambato, Alfredo Bazoli, Vanna Iori, Edoardo Patriarca, Ernesto Preziosi (Pd), Pia Elda Locatelli (Partito Socialista Italiano), Franco Bruno (Alleanza per l’Italia) e Paola Pinna (Scelta Civica per l’Italia). E non si esclude che, nei prossimi giorni, la proposta di legge possa essere sottoscritta da altri membri del Parlamento.

Nel frattempo, tale proposta, lo scorso 8 maggio è stata assegnata alla II Commissione Giustizia, in sede referente, ed inviata per il parere alle Commissioni I Affari Costituzionali e XII Affari Sociali della Camera dei Deputati. Tra l’altro, proprio nella Commissione Giustizia presieduta dall’On. Donatella Ferranti (Pd), si sta esaminando il Disegno di Legge n. 2798 proposto dal Governo che, tra le altre cose, prevede anche una delega per la revisione delle norme dell’Ordinamento Penitenziario che prevedono l’esclusione all’accesso ai benefici penitenziari per i condannati alla pena dell’ergastolo. Dunque, l’Art. 4 bis della Legge Penitenziaria, quello che con la proposta dell’On. Bruno Bossio si intende modificare.

Andrea OrlandoIl Ministro della Giustizia, On. Andrea Orlando, qualche giorno fa, intervenendo a Roma ad un Convegno promosso dal Prof. Glauco Giostra, Coordinatore del Comitato Scientifico degli Stati Generali dell’Esecuzione Penale, quanto al parametro di delega che fa riferimento alla revisione dei limiti di pena per facilitare l’accesso alle misure alternative, ha dichiarato che “si potrà dare rilievo e significato ad eventuali esperienze di conciliazione e riparazione, per anticipare ulteriormente la liberazione del condannato. Credo che ci possa essere ampia e matura condivisione, al netto di dettagli tecnici, sul terzo criterio di delega : esso prescrive l’eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscano o rendano molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l’individualizzazione del trattamento rieducativo; nonché la revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell’ergastolo. Ponendo comunque al riparo le istanze di effettività della sanzione e di sicurezza collettiva.”

“Si impone un allineamento dell’Ordinamento Penitenziario agli ultimi pronunciamenti della Corte Costituzionale – dice il Ministro – che più volte ha affermato l’incostituzionalità di un sistema sanzionatorio che si fondi irragionevolmente su automatismi o preclusioni assolute. Si tratta, dunque, di un intervento necessario, che va però calibrato con prudenza, tenendo conto che l’equilibrio tra esigenze di sicurezza e di recupero del condannato, impone un’attenta riflessione per i reati di criminalità organizzata e di terrorismo.”

Non può e non deve essere smantellato l’Articolo 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario, per quanto sia concreta l’esigenza di una rivisitazione del suo contenuto che ne assicuri la coerenza sistematica e la ragionevolezza delle applicazioni pratiche. Il criterio di delega che incide sull’ergastolo ostativo – continua il Ministro della Giustizia Andrea Orlando – tiene conto della giurisprudenza della Cedu. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nella decisione del 25 novembre 2014 sul caso Vasilescu contro il Belgio, ha affermato che, quando manca una prospettiva di liberazione anticipata per l’ergastolano, il trattamento è inumano e viola l’Art. 3 della Convenzione. Se è vero che attualmente l’Ordinamento contempla dei correttivi che permettono anche ai condannati all’ergastolo, a determinate condizioni, di poter uscire dal carcere e rientrare nella collettività – quali la semilibertà o la liberazione condizionale – sono moltissimi i casi di detenuti in espiazione della pena dell’ergastolo per reati ostativi; è indispensabile sul punto una adeguata riflessione, che assicuri il raccordo di tutte le istanze complessivamente coinvolte.”.

Con la proposta dell’On. Bruno Bossio, viene, infatti, proposto di aggiungere alle ipotesi contemplate nell’articolo 4 bis quella secondo cui i medesimi benefìci possono essere concessi anche quando risulti che la mancata collaborazione non fa venir meno il sussistere dei requisiti, diversi dalla collaborazione medesima, che di quei benefìci permettono la concessione. Con ciò rimanendo fermo il presupposto generale per l’applicabilità del nuovo comma 1 bis, costituito dal fatto che «siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva»: presupposto attraverso il quale resta previsto, con riguardo ai condannati o internati per i delitti di cui al comma 1, un regime più rigoroso, circa la concessione dei benefìci in oggetto, rispetto ai condannati o internati per i delitti di cui al comma 1-ter, il quale richiede, per il medesimo fine, che «non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva». 
La proposta di legge, pertanto, non abroga la disposizione del comma 1 dell’articolo 4-bis, che per certe tipologie di delitto subordina, ordinariamente, l’applicabilità dei benefìci ivi previsti alla collaborazione con la giustizia, bensì intende eliminare l’attuale sussistere di casi in cui tale disposizione risulta insuperabile: ipotesi, quest’ultima, che si configura drammatica nell’eventualità (frequente per i reati di cui al citato comma 1) della condanna all’ergastolo precludendo, di fatto, al non collaborante – senza alcuna considerazione dei motivi o del contesto della mancata collaborazione – qualsiasi prospettiva di affrancamento dalla condizione detentiva o anche di uscita solo temporanea dal carcere (a parte il caso eccezionale del permesso di necessità di cui all’Art. 30 della Legge n. 354/1975). La proposta di legge, piuttosto, trasforma l’attuale previsione della mancata collaborazione come presunzione ordinariamente assoluta di insussistenza dei requisiti che consentono, di regola, l’accesso del detenuto o dell’internato ai benefìci previsti dalla Legge n. 354/1975 in una presunzione relativa e in quanto tale superabile, con adeguata motivazione, da parte del giudice: fermo restando sempre, come detto, che «siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva». 

All’articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 si propone di aggiungere un nuovo comma 3-ter sancendo che le informazioni richieste dall’autorità giudiziaria agli organi preposti per l’ammissione dei condannati o degli internati ai benefìci penitenziari non debbano contenere alcun parere sulla concessione di tali benefìci ma fornire elementi conoscitivi concreti e specifici fondati su circostanze di fatto espressamente indicate che dimostrino in maniera certa la permanenza dell’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. Si ritiene opportuno, altresì, stabilire che gli eventuali pareri espressi nelle note informative non possono essere utilizzati nella motivazione della decisione. Infatti, frequentemente, per come riportato dalla giurisprudenza di legittimità, la magistratura di sorveglianza per negare la concessione dei benefìci in questione si limita a trascrivere in modo apodittico, riproducendo il contenuto generico delle informative del comitato provinciale per la sicurezza pubblica o delle Forze di polizia, senza enunciare gli elementi di fatto dai quali ha tratto il proprio convincimento afferente i collegamenti del condannato con la criminalità.

262780_455911204467755_282597913_nIl comma 2 dell’articolo unico della proposta di legge ha l’effetto di estendere la disposizione del comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che preclude ai condannati e agli internati, in assenza di collaborazione, anche l’accesso alla liberazione condizionale, un istituto che «rappresenta un particolare aspetto della fase esecutiva della pena restrittiva della libertà personale e si inserisce nel fine ultimo e risolutivo della pena stessa, quello, cioè, di tendere al recupero sociale del condannato. (Corte costituzionale, sentenza n. 204 del 1974). L’aggiunta, al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 2 del citato decreto-legge n. 152 del 1991, del riferimento nella sua interezza al comma 1-bis dell’articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975, pone rimedio, fra l’altro, all’inconveniente tecnico determinatosi in forza delle modifiche introdotte con il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, attraverso lo scorporo in più commi di quanto in precedenza previsto unitariamente al comma 1 dell’articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 per cui, non essendo stato richiamato, nel nuovo testo del primo periodo del comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 152 del 1991, anche il suddetto nuovo comma 1-bis dell’articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 (in quanto norma non indicante elenchi di delitti rilevanti ai fini delle ipotesi di preclusione dell’accesso alla liberazione condizionale), tale comma 1-bis non risulta più ripreso, ora, con riguardo alla liberazione condizionale (pure per la parte che non costituisce contenuto della presente proposta di legge). 

La proposta sopra formulata trova la sua motivazione principale nell’insostenibilità della presunzione assoluta del mancato realizzarsi del fine rieducativo della pena, o dei progressi nella rieducazione ritenuti rilevanti dalla legge ai fini dei benefìci penitenziari, per il mero sussistere di una condotta non collaborante ai sensi dell’articolo 58-ter della legge n. 354 del 1975 da parte del detenuto che pure sia stato autore di uno dei reati particolarmente gravi di cui al comma 1 dell’articolo 4-bis della medesima legge n. 354 del 1975.

     PROPOSTA DI LEGGE

 Art. 1.      1. All’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e altresì nei casi in cui risulti che la mancata collaborazione non escluda il sussistere dei presupposti, diversi dalla collaborazione medesima, che permettono la concessione dei benefìci citati»;

          b) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
      «3-ter. Le informazioni previste dal presente articolo non devono contenere pareri sulla concessione dei benefìci, bensì fornire elementi conoscitivi concreti e specifici fondati su circostanze di fatto espressamente indicate che dimostrino in maniera certa l’attualità di collegamenti dei condannati o internati con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. Gli eventuali pareri espressi dagli organi preposti non possono essere utilizzati nella motivazione della decisione».

      2. Al comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1-bis, 2 e 3».

Proposta di Legge AC 3091 dell’On. Bruno Bossio ed altri

Intervento del Ministro della Giustizia On. Andrea Orlando

 

 

 

Bruno Bossio (Pd) : La Legge Penitenziaria va cambiata. No all’ergastolo ostativo !


On. Bruno Bossio PdLa mia proposta di legge va a modificare quelle norme dell’Ordinamento Penitenziario (Art. 4 bis) che prevedono il divieto di concessione di ogni beneficio e misura alternativa alla detenzione ai condannati per taluni delitti definiti “ostativi” per il solo fatto della loro mancata “collaborazione”. In particolare, questo divieto, nel caso dei condannati all’ergastolo, si traduce in una vera e propria “pena di morte occulta” come recentemente l’ha definita Papa Francesco.

Infatti, oggi, gli ergastolani ristretti nelle nostre Carceri sono 1.584, molti di loro reclusi da oltre 26 anni, senza liberazione condizionale, altri da più di 30 anni, durata massima stabilita per le pene detentive. Tra questi, quelli “ostativi”, sono circa 1.000 ed il loro “fine pena”, come si evince dai rispettivi certificati di detenzione, è il 31/12/9999, una data fissata tra circa 8 mila anni. Per loro, se non “collaborano”, le porte del carcere non si apriranno mai più. Anche se questa “collaborazione” non potrà più avvenire poiché il detenuto non è più in grado di esprimerla o perché non può farlo avendo paura di ritorsioni nei confronti dei propri familiari da parte dei suoi vecchi sodali. Questo tipo di pena trasforma il reo in vittima: l’uomo e la sua dignità vengono totalmente annullati ed è chiaramente in contrasto con il principio costituzionale della rieducazione del condannato a cui la pena deve tendere e con quanto prescrive la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo. Da qui la mia proposta di legge per la revisione delle norme”.

Lo dichiara l’Onorevole Enza Bruno Bossio, Deputato del Partito Democratico e membro della Commissione Bicamerale Antimafia, prima firmataria della coraggiosa proposta di legge A.C. n. 3091 che reca “Modifiche agli articoli 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in materia di revisione delle norme sul divieto di concessione dei benefìci penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia” , iniziativa che riprende per la gran parte la proposta avanzata dalla Commissione Ministeriale istituita dall’ex Ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri e presieduta dal Prof. Francesco Palazzo, Ordinario di Diritto Penale all’Università degli Studi di Firenze.

La proposta, oltre all’On. Bruno Bossio, è stata condivisa e sottoscritta dall’On. Walter Verini, Capogruppo del Partito Democratico in Commissione Giustizia a Montecitorio e dai Deputati Roberto Rampi, Luigi Lacquaniti, Danilo Leva, Chiara Scuvera, Camilla Sgambato, Ernesto Magorno, Gea Schirò, Federico Massa, Cristina Bargero, Romina Mura e Alfredo Bazoli del Partito Democratico, Pia Locatelli del Partito Socialista Italiano, Paola Pinna di Scelta Civica per l’Italia e Franco Bruno di Alleanza per l’Italia.

“Con questa norma sarà possibile – prosegue l’On. Bruno Bossio – far venir meno il divieto d’accesso al lavoro esterno, ai permessi premio e alle misure alternative alla detenzione diverse dalla liberazione anticipata anche quando risulti che la mancata collaborazione del condannato non faccia venir meno il sussistere dei requisiti, diversi dalla collaborazione medesima, che di quei benefici permettono la concessione, ai sensi dell’Ordinamento Penitenziario”. Infatti, per la concessione dei benefici e delle misure alternative alla detenzione in carcere vengono richieste informazioni a diversi Uffici Giudiziari e di Polizia circa il mantenimento di collegamenti, da parte dei condannati, con la criminalità organizzata. Ebbene, nella maggior parte dei casi, le note informative si limitano a riferire i fatti precedenti alla carcerazione ed alle condanne, vecchi di decenni, esprimendo sempre parere negativo per l’accoglimento delle istanze formulate alla Magistratura di Sorveglianza.

Questa proposta, invece, prevede che non si debbano esprimere pareri ma fornire elementi conoscitivi concreti e specifici fondati su circostanze di fatto espressamente indicate che dimostrino in maniera certa l’attualità di tali collegamenti e che gli eventuali pareri espressi non possano essere utilizzati nella motivazione delle decisioni giurisdizionali. “In tal modo soprattutto la pena dell’ergastolo verrà finalmente resa maggiormente compatibile con gli standard richiesti dalla nostra Costituzione e dal diritto dell’Unione Europea ribadendo il principio secondo il quale, dopo un lungo periodo di detenzione, debbano prevalere le esigenze umanitarie”, conclude l’On. Bruno Bossio.

Scheda Lavori Progetto di Legge On. Bruno Bossio (Pd)

Intervista di Radio Radicale all’On. Bruno Bossio