Oggi sfogliando “La Repubblica” noto un articolo a firma della giornalista Maria Elena Vincenzi dal titolo “Bimbi uccisi dalla madre detenuta. Il Dap: “Serviva l’isolamento”. Incuriosito per la “stranezza” del titolo, ho inteso approfondire, leggendo tutto il contenuto. Ebbene, questa è la parte su cui mi sono soffermato : “… Agli atti ci sono note in cui le guardie mettono nero su bianco “un pericolo per i due piccolini”. Ce ne sono diverse. Una, in particolare, arrivata sul tavolo della direttrice Ida Del Grosso (poi sospesa), lo stesso giorno della tragedia raccontava di un ematoma sulla testa del piccolo Divine. Non forniva alcuna spiegazione sul perché di quella ferita. Ma, questa è la considerazione di via Arenula, a seguito di quella segnalazione, la madre avrebbe dovuto essere messa in isolamento. Così non è stato… “.
Francamente, non riesco a capire come sia possibile scrivere queste fesserie. E non voglio credere che a farlo, come scrive la giornalista de “La Repubblica” sia stato proprio “il Dap” cioè il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia che gestisce tutti gli Istituti Penitenziari della Repubblica Italiana.
L’Ordinamento Penitenziario (O.P.), all’Art. 33, prevede – in maniera tassativa – quali siano i casi in cui sia ammesso l’isolamento del detenuto : 1) quando è prescritto per ragioni sanitarie; 2) durante l’esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune; 3) per gli imputati durante la istruttoria se e fino a quando ciò sia dire necessario dall’Autorità Giudiziaria.
Ed il Regolamento di Esecuzione Penitenziaria (Reg. Es. O.P.), all’Art. 73, prevede che l’isolamento per “ragioni sanitarie” debba essere “prescritto dal Medico nei casi di malattia contagiosa” e conclude con un divieto categorico : “Non possono essere utilizzate sezioni o reparti di isolamento per casi diversi da quelli previsti per legge.” (per Legge si intende l’O.P.).
Inoltre, per quel che si desume dall’articolo, non era possibile contestare qualche infrazione disciplinare (tra quelle previste dall’Art. 77 del Reg. Es. O.P. perché i detenuti non possono essere puniti per fatti diversi ai sensi dell’Art. 38 O.P.) alla detenuta per cui il Direttore dell’Istituto non poteva attivare il Procedimento disciplinare e disporre, in via cautelare, l’isolamento della stessa, in attesa della convocazione del Consiglio di Disciplina, Autorità competente a deliberare la sanzione ai sensi dell’Art. 40 O.P.
Quindi, è davvero incomprensibile, come per “Il Dap: “Serviva l’isolamento”.
Per quali ragioni quella detenuta avrebbe dovuto essere posta in “isolamento” dal Direttore, dal Vice Direttore o dal Vice Comandante di Reparto della Polizia Penitenziaria, sospesi dal servizio dal Capo del Dap Francesco Basentini per ordine del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ?
Un eventuale provvedimento che disponesse l’isolamento nei confronti della detenuta, immotivato ed assunto all’infuori dei casi tassativi previsti dalla Legge, sarebbe stato illegittimo ed immediatamente annullato dal Magistrato di Sorveglianza d’ufficio o su reclamo della detenuta o del suo difensore ai sensi degli Artt. 35 bis e 69 O.P.
Emilio Enzo Quintieri
Comitato Nazionale Radicali Italiani