D’Ascola (Senatore Ap): la “certezza della pena” appartiene al diritto penale del passato


Sen. Nico D'Ascola“Più il sistema si sbilancia nella direzione di prevedere fatti illeciti qualificati nelle forme del reato, puniti con la pena detentiva, più il problema dell’affollamento carcerario è destinato a non risolversi”. Ad affermarlo è il senatore Nico D’Ascola, responsabile giustizia Area Popolare, intervenuto al convegno sulle carceri nell’aula magna della facoltà di Architettura di Reggio Calabria.

“Reato e pena – prosegue – non costituiscono più un collegamento assolutamente indissolubile. La certezza della pena appartiene ad un diritto penale del passato, non certo ad un diritto penale del presente. Sarebbe il caso ovviamente di prenderne atto allorquando ci ricordiamo di principi fondamentali che non trovano più un corrispettivo nelle attuali esigenze di un diritto penale che ormai, perlomeno da quarant’anni, si è trasformato in questa direzione. Tra l’altro non dobbiamo dimenticare una circostanza estremamente importante, che è dimostrativa di una sorta di cortocircuito nel quale versa questa difficile e complessa disciplina.

Il punto serio della questione dovrebbe consistere nel comprendere, intanto, che l’affermazione della responsabilità penale andrebbe garantita da un sistema che, rispetto all’attuale, sia più in grado di selezionare la certa responsabilità del condannato rispetto ai casi di incerta responsabilità che dovrebbero esitare in sentenze dichiarative della non responsabilità dell’imputato”. “Quindi – conclude D’Ascola – la garanzia andrebbe certamente riferita alle fasi dell’accertamento, a pene commisurate effettivamente alla gravità del fatto e che tengano conto del principio della rieducazione”.

Paola (Cosenza), Per il Pm dare il diritto di parola ad un imputato sul giornale è favoreggiamento alla mafia


Palazzo di Giustizia di PaolaDa 17 anni scrivo sui giornali e denuncio la mafia. Mi hanno anche bruciato la macchina e minacciato. Mi è capitato poi di dare diritto di replica agli imputati. Per esempio a un certo Serpa. Perché lo ho fatto? Perché vivo – o così credo – in uno stato di diritto. Non è che se uno è accusato di un reato mafioso perde il diritto a difendersi, no? E invece un Pm, durante la requisitoria, se l’è presa con quei giornalisti che danno la parola ai boss e di conseguenza “favoreggiano la mafia…”

Il diritto di replica può essere concesso anche ad un boss di ‘ndrangheta in semilibertà o ad un presunto “capoclan” a piede libero? È una domanda, a mio avviso superflua -soprattutto se posta dal cronista di un giornale che si chiama il Garantista – che pongo a me stesso dopo aver udito la requisitoria di un pubblico ministero antimafia, svoltasi a Paola, in provincia di Cosenza, che, bontà sua, ha distribuito bacchettate a destra e a manca: ai politici, ai parlamentari e finanche – mi chiedo cosa ci sia dietro – al “solito articolista”, che avrebbe condotto una “attività di favoreggiamento” per aver offerto il diritto di replica.

In un clima di omertà e condizionamento denunciato dal pm, mi sarei atteso, dallo stesso pm, quanto meno nomi e cognomi. Tuttavia, ciò non è accaduto, ed il quesito di cui sopra lo pongo a me stesso, anche perché il sottoscritto, in diciassette anni di professione in cui ha documentato quasi quotidianamente le attività delittuose delle cosche tirreniche, nonostante le auto bruciate (la sua auto) e le tante minacce mafiose subite (“spedizioni punitive” sotto casa e proiettili inclusi), ha avuto il buon senso di far parlare, in replica, il boss della cosca Serpa, a quel tempo in semilibertà.

Mario Serpa ha infatti contattato, anni addietro, il cronista perché voleva replicare a chi, come il sottoscritto, lo accusava d’aver mandato alcuni parenti – che incutevano terrore facendo il suo nome – a taglieggiare gli esercenti commerciali; anticipava telefonicamente, al giornalista, l’invio di una lettera a sua firma, concordata con l’avvocato Gino Perrotta, che il giornale pubblicò sulle pagine regionali a corredo di un altro pezzo, a dir poco “cattivo”, sempre a firma del sottoscritto, in cui si riportava il curriculum criminale dello stesso boss di Paola. Quella missiva (che non è stata sequestrata, come erroneamente riferito) è stata consegnata, dal sottoscritto, ai carabinieri, dopo essere stata pubblicata. In diciassette anni di attività, dunque, ho fatto parlare Mario Serpa e non credo d’aver “favorito” nessuno. Era un suo diritto parlare, in uno Stato di diritto e dopo centinaia di batoste a mezzo stampa. Peraltro era stato promesso dal detenuto in semilibertà, sempre al sottoscritto, l’invio di un corposo “dossier-confessione” a sua firma, da trattare – era questo l’intento – in una serie di articoli o attraverso la stesura di un libro. Una inchiesta giornalistica che mi avrebbe consentito di raccogliere una importante “verità di parte” da mettere in contrapposizione ai fatti storici ed ai fatti processuali della mala nella provincia di Cosenza.

Poi Mario Serpa venne arrestato e quel dossier venne trovato in carcere e finì – questo sì – sotto sequestro. Ho fatto parlare, poi, Nella Serpa, cugina di Mario e presunta “reggente” della cosca di Paola. Mi ha inviato delle lettere dal carcere che ho pubblicato (due, di cui una in ricordo del suo avvocato, il noto compianto penalista Enzo Lo Giudice), mentre altre tre/quattro missive (credo anche telegrammi), contenenti dure accuse e velate minacce al sottoscritto, non le ho rese note – ma consegnate (e non sequestrate) ai carabinieri quando mi è stata bruciata l’auto – solo perché di scarso interesse pubblico.

Ricordo ancora, quando lavoravo a Calabria Ora, di essere stato contattato da un “gancio” per una intervista al boss di Cetraro, Franco Muto, che poi, nonostante la mia piena disponibilità a recarmi in quel di Cetraro, dove sono sempre stato odiato per le innumerevoli pagine da me stilate contro la cosca, non venne mai rilasciata. Ricordo ancora, diversi anni or sono, di essere stato convocato dai carabinieri, su richiesta dello stesso pm, per aver ospitato sulle mie pagine la denuncia di un avvocato penalista (Gino Perrotta) a discolpa di un suo assistito, un aspirante pentito prelevato dal carcere senza autorizzazione per indurlo a contattare telefonicamente i suoi “compari” al fine di raccogliere indizi nell’ambito di indagini antimafia. In questo caso, il magistrato perse mezz’ora del suo prezioso tempo solo per pormi una domanda: “Ma lei con chi sta? Con noi o con loro?”.

Io risposi: “Io sto con me stesso. Faccio il giornalista”. Una risposta che mi portò, poco dopo, ad un’altra convocazione, questa volta in caserma a San Lucido -pare sempre su richiesta dello stesso pm – per rispondere sulla fonte di una notizia di cronaca nera apparsa sul mio giornale ed a mia firma. Chiaramente mi rifiutai di fare nomi, ma fornii ai carabinieri (me l’ero portato dietro, perché avevo previsto la mossa del “nemico”) copia di un articolo apparso il giorno prima su un giornale concorrente in cui il giornalista intimo amico di quel pm, pubblicò la stessa notizia, precedendomi, ma lui – il collega – non venne convocato da nessuno.

Dunque, dopo migliaia di articoli contro le cosche del Tirreno (ospitando anche tante veline dei “buoni”), dare spazio in replica, con tre articoli, ai “cattivi”, può anche non fare piacere a tutti, ma a me interessa poco proprio perché opinione “interessata”. Mi sono sempre guardato le spalle dalla ‘ndrangheta e dalla mala-politica ed ho imparato ad essere guardingo anche verso “padroni” in cerca di “servi” e verso quei pochissimi pm che vivono di visibilità ad ogni costo. Dopotutto, se un giornalista che fa parlare un mafioso è accusato – verbalmente, e non certo sulla carta – di essere un “favoreggiatore” (opinione personale non condivisa), un magistrato che acquista consapevolmente una villa abusiva (è la motivazione di un giudice), è uno che non rispetta le regole e non è in condizioni di dare lezioni a nessuno.

P.S.: Oggi sono in vena di consigli: non dimenticate di chiedere al neo pentito Adolfo Foggetti chi è il mandante e chi l’esecutore dell’incendio della mia auto. Poi confrontate i nomi con quelli da me forniti al magistrato di Paola.

Guido Scarpino

Il Garantista, 4 febbraio 2015

 

Giustizia: “rito abbreviato”, solo se ti inginocchi al Pm puoi avere un processo rapido


toga_avvocatoTra le notizie di cronaca è frequente l’informazione che l’imputato, in carcere o agli arresti domiciliari, ha chiesto di definire il procedimento mediante il rito abbreviato. Quest’ultimo si caratterizza per il fatto che il procedimento si svolge sulla base dei risultati delle indagini del pubblico ministero e senza che la difesa possa introdurre le prove a proprio discarico.

Il rito abbreviato si risolve, in sostanza, in un giudizio sulla base dei rapporti della polizia giudiziaria, delle testimonianze raccolte dal pubblico ministero e dei risultati delle consulenze disposte da quest’ultimo. Quasi sempre, perciò, quando vi sia uno stato di detenzione, disposto dal Gip e confermato dal Tribunale del riesame, l’esito della condanna è scontato.

In un caso del genere, sulla base degli stessi atti su cui si deve formare il giudizio, sono già intervenute ben due precedenti valutazioni di colpevolezza: quella del gip che ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare e quella del Tribunale del riesame che l’ha confermata. E facile immaginare che è del tutto improbabile che il giudice dell’abbreviato giunga ad una diversa decisione alla luce delle medesime prove, Perché, allora, se l’esito del giudizio è scontato, si fa ricorso al rito abbreviato?

A leggere il codice di procedura penale la risposta potrebbe essere che in tal modo, essendo sicura la condanna, si beneficia almeno della riduzione di un terzo della pena, che è il premio concesso a chi, evitando il dibattimento, non ingolfa i tribunali. Chi è certamente colpevole e senza alcuna possibilità di scampo è logico che si rifugi nel rito abbreviato per ottenere la riduzione della pena.

È sempre così? No! Anzi, la pratica dice che molto spesso non è così. Per comprendere cosa realmente accade occorre muovere da un dato. Per chi si trova in stato di custodia preventiva i tempi di quest’ultima si allungano se, come molto spesso avviene in questi casi, l’accusa salta l’udienza preliminare e chiede il giudizio immediato. L’imputato, di conseguenza, vede dilatarsi i tempi di restrizione della libertà, con conseguenze psicologiche spesso devastanti. Il che deteriora in modo irreparabile la capacità di resistenza.

A questo si aggiunge che lo stato di detenzione, anche se domiciliare, indebolisce anche la possibilità di difendersi: alla sofferenza psicologica si aggiunge la difficoltà materiale di cercare documenti, ravvivare i ricordi, effettuare delle verifiche.

Ecco, allora, che la condanna celermente ottenuta attraverso il rito abbreviato diventa una liberazione: il Pm, soddisfatto della condanna rapidamente ottenuta, che conferma la sua visione dei fatti, consentirà benevolmente che il giudice restituisca la libertà.

Per meglio comprendere cosa realmente si verifica è utile aggiungere un altro tassello. Molto spesso, in questi casi, la custodia cautelare è giustificata con il pericolo che l’imputato possa delinquere ancora. Si tratta di vere e proprie formule di stile, in genere motivate affermando che le modalità di commissione del reato fanno presumere il rischio concreto di una reiterazione nella commissione dell’illecito. Il risultato è che la libertà personale è ostaggio dell’arbitrio e che la pena, che dovrebbe giungere al termine del processo, è scontata in anticipo.

Il giudizio abbreviato e una condanna rapida diventano, perciò, l’unico mezzo per svincolarsi da questo arbitrio e riacquistare la libertà. Ecco, allora, che quando si legge in cronaca che Tizio, agli arresti domiciliari e sottoposto a giudizio immediato, ha fatto richiesta del rito abbreviato, bisogna chiedersi se la richiesta sia il frutto di un calcolo di convenienza o la resa ad un potere esercitato al di fuori delle regole.

Astolfo Di Amato

Il Garantista, 8 ottobre 2014

L’Unione delle Camere Penali Italiane boccia la “Riforma della Giustizia” programmata dal Governo Renzi


Avv. Valerio SpigarelliValerio Spigarelli, Presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane, boccia la proposta in 12 punti del governo Renzi: “Serve molto altro”.

“Mettiamola così: il progetto contiene alcune enunciazioni condivisibili. Ma nell’insieme è decisamente “pochino” per definirlo una vera riforma”. A Valerio Spigarelli, avvocato romano e dal 2010 presidente dell’Unione delle camere penali, basta questa breve premessa per colorare di scetticismo i 12 punti del “progetto di riforma della giustizia” presentato il 30 giugno dal Guardasigilli Andrea Orlando e sbandierato dal premier Matteo Renzi come “svolta epocale”.

Insomma, avvocato Spigarelli: ancora una volta… non arriverà la svolta?

Questa non è una riforma strutturale della giustizia. Da anni si parla di “grandi svolte”, ma qui non c’è nulla che attenga alla struttura costituzionale, al titolo IV: per esempio, non si propone nulla di veramente incisivo sul Consiglio superiore della magistratura; nulla sulla terzietà del giudice rispetto ad accusa e difesa; nulla sulla favola dell’obbligatorietà dell’azione penale.

Anzi, semmai noto che c’è una piccola marcia indietro: i “saggi”, convocati nel 2013 da Giorgio Napolitano, avevano proposto un’Alta corte di disciplina separata per tutte le magistrature, mentre al punto numero 7 della “riforma” il ministro oggi pare volerla creare esclusivamente per la magistratura amministrativa e contabile.

Però ai punti 4 e 5 si parla del Csm: si dice che la carriera dei magistrati dev’essere basata sul merito e non sulle correnti, e che nel Consiglio dev’essere separato il ruolo di chi fa le nomine delle toghe e di chi applica le sanzioni.

Non basta. Il vero problema della giustizia italiana è che la terzietà del giudice non solo non è garantita, non c’è proprio. Il giudice resta contiguo al magistrato inquirente, ne condivide la istanze volte ad affermare la pretesa punitiva dello Sato e anzi se ne fa spesso carico in prima persona. A dimostrarlo è anche l’altissimo numero di provvedimenti di custodia cautelare: l’Italia è il solo paese europeo dove i detenuti in attesa di giudizio superano il 40% del totale. E la motivazione prevalente è quella del pericolo della reiterazione del reato: proprio perché il giudice condivide in pieno l’idea che il processo sia uno strumento di difesa sociale, non di risoluzione di una singola vicenda che contrappone lo Stato a un singolo imputato.

Lei sa, vero, che gli avvocati milanesi sciopereranno giovedì 17 luglio proprio perché in udienza un giudice ha dichiarato che, se fossero continuate le convocazioni di testi della difesa a suo parere “inutili”, in caso di condanna sarebbe stato “più duro” con gli imputati?

E hanno ben ragione di protestare. Questo problema emerge con forza anche dal saggio “I diritti della difesa nel processo penale e la riforma della giustizia” (Cedam, 224 pagine, 22 euro), curato dal grande giurista bolognese Giuseppe Di Federico e sponsorizzato dall’Unione delle camere penali. Nel corso del 2013 sono stati intervistati 1.265 penalisti italiani e il libro è appena uscito. Sa che cosa racconta?

Un disastro?

Che nel 72,9% dei casi il giudice accoglie “sempre o quasi sempre” una richiesta d’intercettazione avanzata dal pm, e un altro 26% dice che questo accade “di frequente”. Che il giudice è “più sensibile alle sollecitazioni del pm rispetto a quelle del difensore”: per gli avvocati è così nel 58 per cento dei processi “ordinari” e la quota sale al 71 nei procedimenti “rilevanti”, quelli più importanti e più seguiti dai mass media. Ne esce che l’iscrizione ritardata nel registro degli indagati è una pratica lamentata dal 65,9 per cento degli avvocati. Si scopre che molti di loro denunciano di essere non soltanto intercettati mentre parlano con i loro clienti (e questo accade “sempre” o “di frequente” nel 28,9 per cento dei casi, e “a volte” nel 42,2 per cento), ma che l’intercettazione, pur se totalmente illegale, viene perfino trascritta ed utilizzata negli atti. Si scopre che il 92,1 per cento degli intervistati sostiene che, nell’esame in aula dei testimoni, il giudice pone “domande suggestive”: una pratica espressamente vietata dal codice di procedura penale a tutela del diritto di difesa.

E quali sono le soluzioni che proponete voi avvocati penalisti?

Separare le carriere. E separare il Csm: due Consigli che decidono su carriere in modo separato per giudici e magistrati inquirenti. Poi un’Alta corte di disciplina, competente sulle violazioni disciplinari dei magistrati e anche degli avvocati in grado di appello. E perché non una Scuola superiore delle tre professioni giudiziarie, dopo la laurea? Alla fine, chi ne esce sceglie se fare il pm, il giudice o l’avvocato. Servirebbe anche per dare una qualche ventilazione alla magistratura e creare una comune cultura delle regole.

Altri elementi di debolezza della proposta in 12 punti del governo?

Al punto 9 leggo: “accelerazione del processo penale e riforma della prescrizione”. Ecco: chi non è d’accordo con lo slogan sui tempi? Ma il problema è proprio questo: in questi 12 punti io vedo soltanto slogan, se non battute. Il punto è che per tanti anni abbiamo avuto un premier che faceva battute e poi, purtroppo, non faceva le riforme che vagheggiava. Quello era l’originale: non vorrei che Renzi fosse l’imitazione. Slogan per intercettare la voglia di cambiamento e poi nessun atto concreto Ma torniamo al processo penale e alla prescrizione: lei sa dov’è che si prescrivono, soprattutto, i processi italiani?

Dove: in primo grado? In Corte d’appello?

Sorpresa. Nelle indagini preliminari: il 60% delle prescrizioni avviene lì, quando il fascicolo è ancora sul tavolo del pm! Il problema è che la stessa obbligatorietà dell’azione penale è una favola: a Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino, i procuratori hanno stabilito regole discrezionali per la gestione dell’arretrato, con canali preferenziali per questo o per quel tipo di reati. Ma perché ogni Procura deve andare per la sua strada? Non sarebbe meglio che la fosse la politica a indicare i reati da perseguire in modo prioritario, assumendosene la responsabilità in modo trasparente, davanti agli elettori?

Poi, a complicare ancora le cose e a garantire la prescrizione, c’è la lentezza della burocrazia tribunalizia…

Già. Lei sa a Roma quanto ci mette in media un fascicolo a passare dal Tribunale alla Corte d’appello?

No, quanto?

Sono appena 50 metri a separare i due uffici: ma la durata media per la trasmissione degli atti è 8 mesi. La prescrizione avviene nell’8% dei casi per “colpa” dell’avvocato o dell’imputato, ma nel restante 92% dei casi arriva per défaillance dello Stato. Per questo servirebbe davvero una riforma, non banali enunciazioni di principio.

Intanto la magistratura associata è comunque sul piede di guerra: ma la politica ce la farà mai a varare una riforma della giustizia veramente autonoma?

Per troppi anni la politica ha affidato le chiavi di ogni riforma in materia all’ordine giudiziario: è ovvio che quell’ordine apre e chiude le porte a seconda delle proprie convenienze. Oggi che la sinistra è al governo, però, il problema emerge. Lo stesso Giovanni Fiandaca, il giurista siciliano che il Pd ha candidato alle ultime elezioni europee (e che ora potrebbe andare al Csm, ndr) dice che vorrebbe un paese dove chi fa le leggi fa le leggi, e chi fa il giudice si limita ad applicarle. Ecco, io spero che la politica riaffermi il suo primato, uscendo dalla tutela dell’ordine giudiziario. Ma deve fare meglio di così. Molto, molto meglio.

Maurizio Tortorella

Panorama, 15 luglio 2014

Giustizia: “messa alla prova” per i processi in corso e ok alla separazione dei procedimenti


Palazzo di Giustizia CataniaLa messa alla prova è retroattiva e si applica ai processi in corso. Inoltre è possibile chiedere la separazione dei procedimenti per potere usufruire del benefìcio per alcuni dei reati per i quali si stava invece procedendo in maniera cumulativa.

L’importante precisazione, in una delle primissime applicazioni della legge n. 67 del 2014, arriva dal tribunale di Torino con ordinanza del 21 maggio 2014.

Il tribunale ritiene così che l’istituto della messa alla prova, dal momento che ha come effetto, in caso di esito positivo, l’estinzione del reato, ha natura anche sostanziale riguardando il trattamento sanzionatorio. In questa prospettiva, anche alla luce della giurisprudenza internazionale sul diritto alla retroattività delle misure più favorevoli con il limite della ragionevolezza, va affrontato il nodo dell’applicazione per i giudizi in corso.

Una possibilità che, secondo i giudici torinesi, deve essere concessa agli imputati anche ammettendoli alla separazione dei procedimenti. È vero che la Corte di cassazione la esclude nel caso del patteggiamento parziale in caso di giudizio oggettivamente cumulativo, ma si tratta di una situazione diversa da quella prevista dalla messa alla prova: nel patteggiamento parziale si dà comunque corso all’applicazione della pena, anche se ridotta come contropartita dell’accettazione di una rinuncia al contraddittorio in una prospettiva di deflazione processuale. Per quanto riguarda invece la messa alla prova, non esiste solo un’esigenza di riduzione processuale, ma anche di risocializzazione dell’autore del reato oltre che di rinuncia alla pretesa punitiva da parte dello Stato in caso di esito positivo. In questa prospettiva allora, “si ritiene sia diritto dell’imputato, anche in assenza di un concreto beneficio deflattivo per il sistema giudiziario, quello di vedere estinto uno dei reati a lui contestati”.

Il tribunale di Torino si occupa poi di due ulteriori problemi: la previsione di soglie di decadenza per la formulazione della richiesta (soglie già superate nel caso esaminato) e la mancata previsione di una disciplina transitoria. L’ordinanza chiarisce così che il diritto di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova deve trovare applicazione, sulla base dell’articolo 2 del Codice penale, anche ai fatti precedenti e per i procedimenti pendenti. Ancora, in assenza di norme transitorie, devono valere i principi generali e quindi l’applicabilità dell’istituto di favore anche ai processi in corso.

Dal momento poi che effettivamente le soglie sono state superate e quindi la richiesta teoricamente non sarebbe più possibile, allora il diritto dell’imputato va garantito, a giudizio del tribunale torinese, attraverso l’istituto processuale della restituzione nel termine, secondo la disciplina dell’articolo 175 del Codice di procedura penale. Il rispetto del termine infatti non è stato possibile per cause di forza maggiora e l’imputato ha esercitato il diritto alla prima occasione possibile.

di Giovanni Negri

Il Sole 24 Ore, 7 giugno 2014