Coronavirus, Il Governo non sta tutelando la salute dei detenuti


carcere foto chiavi sbarreSaranno solo tremila i beneficiari della detenzione domiciliare prevista per i carcerati dal decreto Cura Italia e “non si possono stabilire distanze di un metro in celle di 3 metri per 3 se al loro interno sono recluse 4 persone. Si azzera ogni reattiva difesa immunitaria”.

“Le pene che oltrepassano la necessità di conservare il deposito della salute pubblica sono ingiuste di lor natura”, scriveva Cesare Beccaria, ma il suo monito si è perso durante l’emergenza pandemica in atto. Le istituzioni sono immobili e il totale caos normativo di natura interpretativa e applicativa sulle misure detentive carcerarie rende tutto più complicato.

Eppure “Il diritto alla salute”, anche “intramurario”, è annoverato tra i diritti fondamentali e considerato diritto naturale, riconosciuto dalle convenzioni internazionali. La stessa “quarantena”, fu istituita a livello sovranazionale nel XIV secolo come strumento di protezione contro il dilagare della peste nera – ma è sancito soprattutto dall’articolo 32 della Costituzione Italiana.

Non sono bastate le esortazioni dell’Associazione nazionale magistrati, del Consiglio superiore della Magistratura e dello stesso Papa a convincere il governo ad affrontare con risolutiva determinazione la situazione all’interno degli istituti penitenziari. Sono delle vere e proprie bombe epidemiologiche non solo per i detenuti ma anche per i detenenti: la deflagrazione sarebbe distruttiva.

Il 15 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha redatto delle linee guida applicabili in ambiente detentivo allo scopo di prevenire la diffusione del Sars-Cov 19. Tra queste raccomandazioni innanzitutto quella di osservare la distanza fisica di un metro. Ma come si può pensare, in Italia, di poter far rispettare questa cautela? Prossemica impossibile. Ed eccolo lì, il ritorno al problema del sovraffollamento carcerario che affligge il nostro paese. Secondo i dati del 29 febbraio forniti del Ministero della Giustizia, in Italia ci sono 61.230 detenuti (di questi soltanto 41.873 risultano essere condannati in via definitiva) a fronte di una capienza pari a 50.931 posti.

L’Italia, non a caso, è stata condannata più volte, in violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dalla Corte di Strasburgo per il trattamento inumano e degradante dei detenuti, costretti a vivere in spazi angusti e in pessime condizioni igienico sanitarie. “È insopportabile che io, ogni anno, debba fare lo stesso resoconto; che nulla sia cambiato; che nonostante l’evidenza drammatica di una condizione disumana, non un passo sia stato compiuto, per rendere più degna l’esecuzione penitenziaria”, ha detto Luca Bisori, presidente della Camera penale di Firenze. Sempre L’Oms ha raccomandato misure di protezione personale quali igiene delle mani, disinfestazione degli ambienti e uso di mascherine protettive. Ma ancora una volta sembra difficile pensare che siano reperiti i dispositivi sanitari necessari per tutti coloro che ruotano attorno alle strutture carcerarie, quando mancano in molti ospedali italiani.

“Il tema della compatibilità carceraria, cioè a dire del poter scontare la propria pena in galera è uno dei nodi cruciali del sistema penitenziario italiano”, spiega l’avvocato Salvatore Staiano, esperto di diritto penale e penitenziario, convinto che si debba evitare che i detenuti vivano un situazioni di abbattimento, di afflizione psicologica dovuta all’assoluta impossibilità difensiva contro il mostro invisibile del coronavirus. “Non si possono stabilire distanze di un metro in celle di 3 metri per 3 se al loro interno sono recluse 4 persone – continua l’Avvocato Staiano -, vi consegue una assoluta destrutturazione psicologica, i detenuti si sentono abbandonati e vinti. Si azzera ogni reattiva difesa immunitaria”.

Il carcere, infatti, cagiona, depauperandolo, un indebolimento del sistema immunitario e a dimostrarlo sarebbero i dati relativi al dilagare dell’epatite C, dell’Hiv e dei problemi psichiatrici e di astinenza da sostanze stupefacenti. Il Decreto Cura Italia, che ha introdotto misure per contrastare gli effetti provocati dall’emergenza epidemiologica in atto, – viste anche le numerose rivolte scoppiate all’interno delle carceri a causa della “serrata” che aveva bloccato, per tutelare la salute dei reclusi, ogni contatto con l’esterno, vietando così ai carcerati i colloqui con i familiari -, prevede la detenzione domiciliare per chi debba scontare una pena o un residuo di pena fino a 18 mesi. Previsione, diremmo sommessamente, debole e inefficace; potendosi bene elevare la quota di pena ad anni 3 comunque restando all’interno delle previsioni “liberatorie” dello stesso ordinamento penitenziario.

Ma saranno poco meno di tremila i beneficiari di questa misura. Inoltre, tale previsione, escludendo tutti i condannati per i reati ostativi, creerebbe una discriminazione: si andrebbe a tutelare la salute solo di una categoria di detenuti; basterebbe sogliare il beneficio anche in afferenza alla peculiare elevata pericolosità del detenuto postulante. Come se non bastasse, nel nostro sistema processuale, pur essendo considerato il carcere come extrema ratio, risulta che il 30% dei detenuti sia in carcerazione preventiva e in attesa di un esito definitivo, il che non esclude vi possa essere una assoluzione.

Forse, la pandemia in atto, potrebbe incentivare l’utilizzo di misure alternative alla detenzione. Se si considerasse il coronavirus elemento oggettivo di inapplicabilità della custodia carceraria, si alleggerirebbe la pressione delle presenze non necessarie nelle case circondariali, permettendo così il mantenimento della distanza di un metro e tutelando il diritto alla salute di 61.230 detenuti e di circa 45.000 soggetti che sostengono, orbitandone all’interno, l’intero sistema penitenziario.

Laura Caroleo

linkiesta.it, 6 aprile 2020

La Giunta delle Camere Penali Italiane: “C’è un’emergenza carceri e il Governo è l’unico a negare”


unione-camere-penaliPer contrastare la diffusione del coronavirus nelle carceri italiane è necessario diminuire il numero dei detenuti nelle carceri italiane. È quello che dichiara la delibera della Giunta dell’Unione delle Cameri Penali Italiane che esorta il Governo e il Parlamento ad agire in questa direzione.

La Giunta evidenzia più volte la “posizione negazionista” assunta dal “solo Governo”, al contrario di altre istituzioni interessate come il Consiglio Superiore della Magistratura, l’Associazione Nazionale Magistrati, i Presidenti dei più importanti Tribunali di Sorveglianza, l’Università, i Sindacati, il Volontariato e dell’appello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L’esecutivo è quindi invitato ad adottare misure efficaci provenienti nei confronti della situazione emergenziale nella quale versano le carceri. Criticato anche l’intervento del Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, che “ha fornito dati che sconcertano per mancanza di logica e di concretezza di intervento, quali la scarcerazione di 200 detenuti a fronte di 6.000 che si è indicato potrebbero godere delle misure varate, rinviando con noncuranza fino al mese di maggio le possibili applicazioni”.

Posto anche che il “Garante dei detenuti ha ineffabilmente chiarito che il c.d. isolamento all’interno delle carceri dei detenuti portatori di sintomi avviene con una media di tre persone per cella” la Giunta dichiara “che la vera ed indifferibile esigenza di prevenire ed evitare una massiva diffusione del contagio tra la popolazione carceraria può essere soddisfatta solo con una immediata e significativa diminuzione della stessa, in misura tale da eliminare il sovraffollamento rispetto ai posti disponibili e di assicurare anche all’interno degli istituti penitenziari la praticabilità delle misure di prevenzione del contagio che lo stesso Governo impone ai cittadini liberi”.

Tale misura, sottolinea il testo, è stato portato avanti all’estero e invece i provvedimenti adottati dal Governo appaiono (e tali sono ormai unanimemente giudicati) totalmente inadeguati ed addirittura paradossali, come la subordinazione della detenzione domiciliare all’applicazione di braccialetti elettronici che non sono disponibili”.

La Giunta dell’Unione delle Camere Penali chiede allora “con la massima urgenza al Governo ed al Parlamento, anche in sede di conversione in legge del decreto emanato, di adottare ben più incisivi interventi, che l’Unione delle Camere Penali Italiane è in grado di indicare (anche offrendosi per la elaborazione dei testi), ovviamente nei limiti quali-quantitativi che assicurino una applicazione a favore di persone detenute per reati di non rilevante allarme sociale, quali:

– la detenzione domiciliare, indipendentemente dalla disponibilità del braccialetto elettronico, per residui di pena inferiori a 2 anni

– la sospensione fino al 30 giugno della emissione degli ordini di carcerazione di pene fino a 4 anni divenute definitive

– la liberazione anticipata speciale, di 75 giorni a semestre, per buona condotta e l’estensione da 45 a 75 giorni per i semestri già oggetto di concessione

– la concessione di licenze speciali di 75 giorni ai detenuti semiliberi

– per i detenuti in attesa di giudizio, che rappresentano oltre un terzo della popolazione carceraria e che sono presunti innocenti dalla Costituzione, l’attribuzione al giudice competente di un termine di 5 giorni per riesaminare la situazione cautelare in funzione della concessione degli arresti domiciliari, tenendo in considerazione il pericolo alla loro salute in rapporto alla caratteristica di extrema ratio della detenzione cautelare”.

La Giunta auspica infine “un recupero di responsabilità e di umanità, non solo nei confronti della popolazione detenuta, degli agenti di custodia e di tutte le persone che operano nelle carceri, ma anche di tutti i cittadini, perché le strutture sanitarie attualmente sottoposte ad uno sforzo oltre ogni limite immaginabile, non potrebbero sopportare un ulteriore carico di pazienti, peraltro portatori di esigenze di controllo inattuabili”.

Il Riformista, 29 marzo 2020

Coronavirus, il Csm boccia il Decreto del Governo sulle Carceri perché inadeguato ed insufficiente


Consiglio Superiore della MagistraturaIl Consiglio Superiore della Magistratura, riunitosi lo scorso 26 marzo a Roma a Palazzo dei Marescialli, con pochi Consiglieri presenti e tanti da remoto, ha bocciato l’operato del Governo, per quanto concerne le misure adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid-19 negli Istituti Penitenziari della Repubblica, contenute nel Decreto Legge n. 18/2020 cd. “Decreto Cura Italia”. Il parere del Plenum del Csm è stato approvato con una maggioranza risicata (12 voti a favore, 7 contrari e 6 astensioni). Hanno votato contro, pur criticando il Decreto Legge del Governo, i Consiglieri laici della Lega Nord e del Movimento Cinque Stelle e i togati Sebastiano Ardita e Nino Di Matteo (il primo di Autonomia e Indipendenza, il secondo indipendente). si è astenuto il Gruppo di Area (Associazione dei Magistrati Progressisti) mentre tutti gli altri Consiglieri hanno votato a favore, compreso il Primo Presidente ed il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Giovanni Mammone e Giovanni Salvi.

In particolare, per quanto riguarda le misure introdotte con gli Articoli 123 e 124, incidenti sulla esecuzione della pena e valevoli dall’entrata in vigore del Decreto Legge fino al 30 giugno 2020, l’Assemblea di Palazzo dei Marescialli, si è pronunciata negativamente, bollandole come del tutto inadeguate ed insufficienti a far fronte alle esigenze di contenimento del contagio nelle carceri sovraffollate, esigenze che lo stesso legislatore ha di fatto ritenuto indifferibili. Infatti, l’aver reso l’utilizzo dei mezzi elettronici di controllo una condizione per la concreta fruizione della misura tutte le volte in cui la pena da eseguire sia superiore a sei mesi contribuirà significativamente a render l’istituito della detenzione domiciliare ‘in deroga’ inadeguato a conseguire le finalità, esplicitate nella relazione illustrativa, di una riduzione del sovraffollamento carcerario nell’ottica di contenere l’elevato rischio di un diffuso contagio all’interno degli Istituiti Penitenziari e di una migliore gestione dell’emergenza sanitaria. Inoltre, una parte numericamente non esigua della popolazione detenuta non potrà, infatti, avere accesso alla misura per l’indisponibilità di un effettivo domicilio. Per quanto concerne invece le licenze premio ai detenuti ammessi al regime di semilibertà, per limitare il rischio di contagio riducendo i loro rientri negli Istituti Penitenziari, il Governo ha previsto la possibilità che le licenze possano avere una durata superiore ai 45 giorni annui, sino al 30 giugno 2020, in deroga a quanto stabilito dall’Art. 52 dell’Ordinamento Penitenziario.

Secondo il parere del Consiglio Superiore della Magistratura, l’esigenza di assicurare negli Istituti Penitenziari la tutela del diritto alla salute dei detenuti, degli appartenenti alla Polizia Penitenziaria, degli operatori e di tutto il personale che vi opera, l’eccezionale gravità della situazione epidemiologica del paese che rende concreto il rischio di una diffusione del contagio all’interno degli Istituti di pena, la necessità di scongiurare scelte ben più radicali e drammatiche che si imporrebbero in quest’ultimo caso, rendono indifferibile l’adozione di soluzioni atte a ridurre le condizioni di sovraffollamento carcerario. In difetto di un significativo mutamento di prospettiva da parte del legislatore, la Magistratura di Sorveglianza si troverà a svolgere un difficile ruolo di supplenza, con l’assunzione di gravi responsabilità. I Giudici di Sorveglianza, infatti, dovranno ricercare soluzioni adeguate a contemperare la sicurezza collettiva con l’esigenza di garantire la massima tutela della salute dei detenuti e di tutti coloro che operano all’interno degli Istituti Penitenziari, muovendosi in un quadro normativo che non offre strumenti per risolvere il problema strutturale del sovraffollamento che, in considerazione dei gravi rischi che determina per la salute collettiva, richiede precise e urgenti scelte da parte del legislatore. Infine, in considerazione della situazione di sovraffollamento carcerario e della ratio dell’Art. 123, volto a ridurre la popolazione carceraria nella fase dell’emergenza sanitaria, si rileva l’opportunità di interventi tesi a differire l’ingresso in carcere di condannati a pene brevi per reati non gravi, per il solo periodo corrispondente alla durata dell’emergenza epidemiologica.

Parere del Consiglio Superiore della Magistratura sul “Decreto Cura Italia”

Emilio Enzo Quintieri

 

Sentenza Cedu sul regime 41 bis al boss Provenzano, giusta severità sì ma disumanità mai


La notizia è di quelle che di primo acchito fanno arricciare il pelo. L’Italia condannata a Strasburgo per il regime di massima sicurezza inflitto a uni dei più spietati boss mafiosi, Bernardo Provenzano… come può essere? E giù immediati commenti, irritati e sprezzanti per il nuovo colpo basso inferto al nostro Paese da un’Europa, stavolta addirittura connivente o succube di “cosa nostra”.

Forse, è il caso di fare un po’ di chiarezza. Per cominciare, la Corte europea dei diritti umani, che ha emesso la sentenza sotto accusa, non c’entra nulla con l’Unione Europea dei 28, ma è un organo di quel Consiglio d’Europa, che riunisce un numero maggiore di Stati e che trova le sue radici nei primi anni del secondo dopoguerra novecentesco.

È un tribunale di cui, nelle cause che coinvolgono l’Italia, fa parte anche un giudice italiano; come tutti i giudici può essere legittimamente criticato e lo è stato, anche su queste colonne, a esempio per certe discutibili espansioni del “diritto alla vita privata” a detrimento di altri diritti e princìpi fondamentali; ma non merita le rozze definizioni, che si sono sentite in queste ore anche da alcuni nostri ministri, come “inutile baraccone” (Salvini) o come insieme di persone “che non sanno di cosa parlano” (Di Maio). In secondo luogo, quella sentenza – pronunciata all’unanimità dalla sezione della Corte cui la causa era stata affidata – non mette affatto in discussione, sotto alcun aspetto, il regime del 41bis.

Lo ha fatto, la Corte europea, in altre occasioni, sotto aspetti più o meno marginali (e lo ha fatto anche la nostra Corte costituzionale), senza peraltro mai negare il diritto degli Stati, e in particolare dello Stato italiano, di adottare strumenti, anche duri come questo, per la difesa dalle più pericolose insidie di una criminalità organizzata priva di scrupoli e di umanità. Stavolta non si è neppure spinta a tanto.

Si è limitata a censurare il fatto che negli ultimi mesi della sua vita il boss di Corleone fosse stato tenuto in condizioni restrittive non più giustificate dal suo stato di salute fisica e psichica avendo perso finanche le più essenziali facoltà cognitive; e ha giudicato che ciò comportasse un trattamento inumano e degradante in contrasto con l’articolo 3 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo, stipulata a Roma nel 1950; contemporaneamente la sentenza ha respinto le richieste dei familiari di Zu Binnu, di estendere la condanna agli anni di detenzione precedentemente trascorsi da lui in carcere.

Si potrà discutere se, di fatto, le premesse circa le condizioni di salute della persona fossero proprio quelle; e verosimilmente ed ineccepibilmente lo potrà fare il Governo italiano contestando il verdetto davanti a quello che nell’organigramma di Strasburgo può essere considerato una sorta di organo d’appello: la Grand Chambre (la “Grande Camera”).

Ma se si grida oggi che “il 41bis non si tocca” si sbaglia obiettivo. Ciò che, in realtà, d’importante la Corte europea ci ricorda con questa sentenza è un’altra esigenza, tanto più opportunamente quanto essa torna a essere oscurata nell’imbarbarimento di questi tempi.

Ed è che neppure al peggiore dei delinquenti, una volta privato dalla natura della possibilità di nuocere, si devono infliggere sofferenze ingiustificate: ne va del senso di umanità e del riconoscimento della dignità di ogni essere umano in quanto tale. Pensare e agire altrimenti non è giustizia e non è nemmeno il modo più efficace per fare guerra alla mafia; è soltanto cedere alla logica della vendetta. E irridere chi la pensa diversamente è una vergogna.

Mario Chiavario

Avvenire, 26 ottobre 2018

41 bis per Provenzano fino alla morte: la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo condanna l’Italia


Oggi, 25 ottobre 2018, la Prima Sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo, all’unanimità, ha ritenuto che l’Italia abbia violato l’articolo 3 Cedu (divieto di tortura e di trattamenti disumani e degradanti) per aver rinnovato l’applicazione dell’articolo 41-bisord. pen. al detenuto Bernardo Provenzano nonostante le sue deteriorate condizioni di salute.

È stata invece esclusa la violazione dell’articolo 3 Cedu in relazione alle condizioni di detenzione.

Il ricorso era stato presentato dal figlio e dalla compagna del detenuto per conto dello stesso nel luglio 2013, lamentando che non aveva ricevuto cure mediche adeguate e che l’imposizione dello speciale regime carcerario – cui era soggetto nonostante le condizioni di salute – violava l’articolo 3 Cedu; sopravvenuta la morte dell’interessato nel 2016, la trattazione del ricorso è proseguita su impulso del figlio, già amministratore di sostegno del padre a partire da marzo 2014.

La sentenza ripercorre la vicenda di Provenzano: latitante per oltre 40 anni, arrestato nel 2006, sottoposto a processo per associazione mafiosa, strage, tentato omicidio aggravato, traffico di droga, sequestro di persona, possesso illegale di armi, estorsione, condannato con applicazione di plurimi ergastoli, detenuto fino al trasferimento in reparti ospedalieri protetti, in relazione alle condizioni di salute, dove è deceduto nel 2016. Il regime di detenzione era stato fissato ai sensi dell’articolo 41-bis ord. pen. (visite di familiari per massimo un’ora al mese, nessuna visita di estranei alla famiglia, divieto di uso del telefono, limitazione all’uso di danaro, alla ricezione di pacchi, alla partecipazione di attività comuni; due ore di esercizio all’aperto al giorno; controllo della corrispondenza). Vari procedimenti si erano succeduti, diretti a ottenere la revoca dello speciale regime di detenzione, a seguito del deteriorarsi delle condizioni di salute, e dell’estensione temporale del medesimo nel marzo 2014 e poi nel marzo 2016; le istanze erano tutte state respinte alla luce dei pareri negativi delle Direzioni distrettuali antimafia di Caltanissetta, Palermo e Firenze.

Rigettate le eccezioni preliminari del Governo, la Corte ha analizzato, alla luce dei principi convenzionali, l’assistenza medica fornita al detenuto nel corso degli anni e ha concluso (§ 140), sulla base di una valutazione complessiva dei fatti, che non è accertato che la detenzione in sé sia stata incompatibile con le sue condizioni di salute e l’età avanzata o che la sua salute e il suo benessere non siano stati adeguatamente protetti dallo Stato. Ha quindi escluso per questa parte la violazione dell’articolo 3 Cedu.

La Corte ha quindi ricordato le sue precedenti pronunce in materia di articolo 3 Cedu e regime carcerario ai sensi dell’articolo 41-bis ord. pen. (casi Enea, Argenti, Campisi c. Italia, n. 24358/02, 11 luglio 2006; Paolello c. Italy, n. 37648/02, 24 settembre 2015), ha dato atto che il Governo aveva ampiamente dimostrato che il detenuto era un capo mafia che rappresentava un grave pericolo per la società, ha considerato che le finalità dello speciale regime carcerario erano preventive e di sicurezza e non punitive; ciò nonostante, sottolineato che l’essenza della Convenzione è la protezione della dignità umana e che le sue norme devono essere interpretate in modo da rendere tale protezione effettiva, ha osservato che «assoggettare un individuo a una serie di restrizioni aggiuntive (…), imposte dalle autorità carcerarie a loro discrezione, senza fornire sufficienti e rilevanti ragioni basate su una valutazione individualizzata di necessità, minerebbe la sua dignità umana e violerebbe il diritto enunciato all’articolo 3». Poiché nell’ordine di estensione delle misure non vi è un’«autonoma valutazione da parte del Ministro della Giustizia della situazione cognitiva del ricorrente» e poiché a tale circostanza è dedicato uno «spazio limitato», afferma la Corte che «è difficile (…) accertare in che maniera e con quale approfondimento tali circostanze furono tenute in conto nel valutare la necessità dell’estensione delle restrizioni. Pertanto, la Corte non può che concludere che nella motivazione dell’ordine non vi è prova sufficiente che sia stato fatto un genuino accertamento dei mutamenti rilevanti nella situazione del ricorrente, in particolare del suo critico declino cognitivo. Tenuto conto di ciò, la Corte non è persuasa che il Governo abbia dimostrato in modo convincente che, nelle circostanze particolari del caso, l’estensione dell’applicazione del regime del 41-bis nel 2016 fosse giustificata». Di qui la condanna per violazione dell’articolo 3.

Case of Provenzano c. Italy, application n. 55080/13 (clicca per leggere)

Osservatorio Internazionale Magistratura Democratica

http://www.questionegiustizia.it – 25 ottobre 2018

Carceri, i Radicali Italiani scrivono al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa


Consiglio d'Europa 2Dopo la sentenza Torreggiani, la Corte di Strasburgo ci ha chiesto di fare passi avanti. ecco cosa manca. Riportiamo il documento inviato dai Radicali italiani al Comitato dei Ministri dei Consiglio d’Europa riguardo all’incompiuta attuazione da parte dello Stato italiano delle prescrizione imposte dalla Corte europea in seguito alla sentenza Torreggiani sul sovraffollamento delle carceri. Tali informazioni sono messe a disposizione in virtù dell’articolo 9 comma 2 del Regolamento del Comitato dei Ministri per la sorveglianza dell’esecuzione delle sentenze e dei termini di conciliazione amichevoli.

Come noto con la sentenza resa dalla Corte europea dei Diritti dell’uomo nel caso Torreggiani, i giudici di Strasburgo, con la procedura della sentenza pilota, hanno accertato il carattere strutturale della violazione dell’articolo 3 della Convenzione da parte dello Stato Italiano a causa dello strutturale sovraffollamento carcerario e perciò hanno impartito una serie di raccomandazioni ed ordini che si possono sintetizzare così. Primo: adottare misure legislative volte a ridurre il sovraffollamento strutturale e perciò a rispettare il precetto di cui all’articolo 3 della Convenzione europea.

Secondo: istituire un ricorso o un insieme di ricorsi interni effettivi idonei a prevenire i trattamenti inumani e degradanti e ad offrire una riparazione adeguata e sufficiente in caso di sovraffollamento carcerario, e ciò conformemente ai principi della Convenzione come stabiliti nella giurisprudenza della Corte. Codesto Comitato, chiamato a sorvegliare l’esecuzione delle sentenza della Corte Edu da parte degli Stati aderenti alla Cedu, nel corso del mese di maggio del 2014, decorso l’anno di tempo (dal momento in cui la sentenza è divenuta definitiva) concesso dalla Corte al fine di apprestare i rimedi voluti dai giudici di Strasburgo, ha preso atto degli interventi legislativi adottati dallo Stato Italiano per far fronte alle censure della Corte e ha rinviato di un ulteriore anno la propria valutazione definitiva, al fine di verificare l’effettività dei rimedi e più in generale l’impatto che la nuova normativa ha avuto per la risoluzione dei problemi accertati. Per il tramite delle presenti note, il Movimento Politico Radicali Italiani intende evidenziare quanto segue.

Sovraffollamento e rispetto della Convenzione europea

Lo Stato Italiano lo scorso anno ha presentato a Codesto Comitato una serie di provvedimenti legislativi, adottati o in via di adozione, finalizzati a ridurre il numero delle persone detenute. Sul punto v’è da evidenziare che se per un verso è vero che il numero complessivo della popolazione detenuta è diminuito nel corso dell’ultimo anno, per altro verso è altresì vero che il sovraffollamento carcerario persiste a tutt’oggi, attesa la capienza complessiva degli Istituti presenti sul territorio nazionale, come attestato dai dati forniti dal Ministero della Giustizia. In particolare si evidenzia come per ben 58 Istituti penitenziari si registri ad oggi ancora un sovraffollamento strutturale tra il 130% e il 200% rispetto alla capienza regolamentare degli Istituti. Il dato che precede, tra l’altro, evidenzia come sia a tutt’oggi l’intero sistema carcerario ad essere strutturalmente inadeguato a sostenere il numero della popolazione penitenziaria, residuando sacche di sovraffollamento complessivamente coinvolgenti migliaia di detenuti.

I meriti? Sono della Consulta più che del governo

Ad onore del vero occorre evidenziare come il più incisivo effetto, in termini di calo della popolazione penitenziaria, sia dovuto non all’azione di Governo e legislativa dello Stato Italiano, bensì alla dichiarazione di incostituzionalità dell’articolo 73 della legge 309 del 1990 (la cosiddetta legge Fini-Giovanardi) in materia di sostanze stupefacenti, da parte della Corte Costituzionale italiana.

Difatti il sistema precedente, dichiarato incostituzionale, equiparava – quanto alle pene edittali relative al traffico e/o alla cessione – le droghe pesanti (per esempio eroina e cocaina) a quelle leggere (hashish e marijuana) assegnando per la cessione di tutte le sostanze stupefacenti le stesse pene edittali minime e massime che andavano dai 6 ai 20 anni di reclusione. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale numero 32 del 25.02.2014, le pene riguardanti i reati legati alle sostanze stupefacenti leggere sono passate a minimi e massimi edittali racchiusi fra i 2 e i 6 anni. Per effetto, poi, di altre decisioni della Suprema Corte di Cassazione che hanno imposto la rideterminazione della pena per le condanne relative alla cessione di sostanze stupefacenti leggere si è avuto, secondo i dati forniti dal Dap per il 2014, il più ingente calo della popolazione detenuta dall’emanazione dell’indulto del 2006: 8.913 detenuti in meno.

V’è infine da evidenziare come al calo degli indici di sovraffollamento non corrisponda affatto il rispetto del precetto di cui all’articolo 3 della Cedu. La Corte Edu, quanto all’osservanza del precetto di cui all’articolo 3 Cedu, ha più volte evidenziato il necessario rispetto di un requisito minimo consistente nella disponibilità in cella, per la persona privata della libertà, di almeno 3 mq al netto dello spazio occupato dal mobilio (letti, tavolini, ecc.).

La Corte ha chiarito che al di sotto di questo spazio minimo vitale v’è sempre la violazione dell’art. 3 Cedu, senza che vi sia la necessità di andare ad indagare altri parametri. La Corte ha però specificato che qualora lo spazio vitale garantito in detenzione sia superiore ai 3 mq – soprattutto per i casi in cui questo spazio sia comunque inferiore ai 7 mq individuati dal Comitato Europeo per la prevenzione della Tortura e dei Trattamenti Inumani e degradanti come superficie minima da garantire ad ogni persona ristretta – è necessario andare ad indagare altri fattori quali l’aria a disposizione, la luce, le condizioni igieniche della cella, le condizioni di igiene garantite al detenuto, ecc.

Ebbene, nonostante le carceri italiane non garantiscano affatto condizioni igieniche sanitarie decenti e più in generale condizioni di vivibilità appena degne per un essere umano, lo Stato Italiano sul punto è stato totalmente inerte. La circostanza appare assai grave in considerazione del fatto che lo Stato Italiano pur con la popolazione attuale complessivamente detenuta, non può garantire e non garantisce affatto almeno 7 mq per detenuto, cosicché assumono un particolare rilievo gli altri parametri individuati dalla Corte Edu che vengono però semplicemente ignorati dallo Stato Italiano, con l’effetto di determinare la persistente strutturale violazione dell’articolo 3 Cedu attraverso l’esecuzione di pene e misure cautelari tecnicamente “illegali”.

Un riscontro di quanto sopra evidenziato lo si desume dai dati sui suicidi in carcere che, in percentuale alla popolazione detenuta sono addirittura aumentati, se è vero, com’è vero, che nel 2013 sono stati 49, 44 nel 2014 e 15 nei primi 4 mesi del 2015. Riportando questi dati in termini percentuali rispetto al numero complessivo della popolazione penitenziaria si ricava un aumento dei suicidi (in carcere il numero dei suicidi è, in proporzione, venti volte superiore ai suicidi di soggetti liberi): nel 2013, 49 suicidi su una presenza media di 65.070 detenuti equivalgono ad 1 suicidio ogni 1.328 detenuti; nel 2014, 44 suicidi su una presenza media di 57.029 detenuti equivalgono ad 1 suicidio ogni 1.296 detenuti; nel 2015, 15 suicidi nei primi 4 mesi (45 nell’anno se si mantiene il macabro trend) su una presenza media di 53.998 detenuti equivalgono ad 1 suicidio ogni 1.199 detenuti. Probabilmente se il Legislatore Italiano avesse seriamente dato seguito alla sentenza Torreggiani, oltreché al messaggio formale alle Camere indirizzato l’8 ottobre 2013, ai sensi dell’articolo 87 della Costituzione, dall’allora Presidente della Repubblica on. Giorgio Napolitano, ad oggi la situazione sarebbe molto diversa.

In ordine ai rimedi preventivi

Lo Stato Italiano per far fronte alle censure sul punto della Corte Edu ha introdotto l’articolo 35 bis dell’ordinamento penitenziario, titolato “Reclamo giurisdizionale”. La censura della Corte nasceva proprio dalla constatazione dell’assenza nell’ordinamento italiano di uno strumento che permettesse al detenuto di denunciare le condizioni inumane e degradanti vissute nell’attualità nel corso della detenzione.

Occorre ricordare che lo Stato Italiano nell’ambito dell’istruttoria del caso Torreggiani, con memorie ad hoc, aveva garantito alla Corte l’esistenza nel sistema di un rimedio interno che, a giudizio dello Stato Italiano, permetteva già al detenuto di denunciare le condizioni inumane e degradanti vissute nell’attualità nel corso della detenzione. Tale rimedio era, secondo lo Stato Italiano, da individuarsi nell’articolo 35 dell’ordinamento penitenziario, titolato diritto al reclamo.

La Corte, con la sentenza Torreggiani, non accettò la prospettazione del Governo sulla base della constatata ineffettività del rimedio, incapace di porre termine ad una detenzione in atto inumana e degradante, attesa la mancata esecuzione da parte del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria degli ordini impartiti dall’Autorità Giudiziaria competente (magistrato di sorveglianza) ad esaminare il reclamo. Sennonché, occorre evidenziare la circostanza per la quale l’ineffettività del precedente rimedio dipendeva non già dalla volontà del Dap di non eseguire gli ordini impartiti dal magistrato di sorveglianza volti a far cessare la detenzione inumana e degradante, bensì dalla impossibilità, in fatto, atteso il sovraffollamento strutturale, di garantire una detenzione rispettosa del precetto di cui all’articolo 3 Cedu. In altri termini appare evidente come l’effettività del rimedio giurisdizionale dipende dalla possibilità materiale che il sistema penitenziario, amministrato dal Dap, ha di dare risposte positive rispetto all’ordine impartito dal magistrato”.

Per tutto quanto già evidenziato nel paragrafo che precede e relativo al persistente dato di sovraffollamento strutturale e alla strutturale incapacità del sistema penitenziario italiano di garantire l’esecuzione di pene e misure cautelari in carcere in linea con il dettato di cui all’articolo 3 Cedu, anche il rimedio introdotto con l’articolo 35 bis dell’ordinamento penitenziario, indipendentemente dal fatto che sia stato qualificato come rimedio giurisdizionale, si caratterizza a tutt’oggi per essere un rimedio incapace di garantire e prevenire trattamenti inumani e degradanti e perciò per essere un rimedio non effettivo.

In ordine ai rimedi risarcitori

Lo Stato Italiano per far fronte alle censure sul punto della Corte Edu ha introdotto l’articolo 35 ter dell’ordinamento penitenziario, titolato “Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’articolo 3 della Cedu”. La censura della Corte nasceva proprio dalla constatazione dell’assenza nell’ordinamento italiano di uno strumento che permettesse al detenuto di essere risarcito per essere stato e/o essere sottoposto ad una detenzione in violazione dell’articolo 3 Cedu. Anche per tale strumento con la presente si denuncia la incontrovertibile ineffettività del rimedio, in particolar modo per i soggetti detenuti.

Secondo il dettato dell’articolo 35 ter dell’Ordinamento Penitenziario, in estrema sintesi: a) la persona sottoposta nell’attualità alla detenzione dovrebbe attivare il rimedio davanti al magistrato di sorveglianza; b) la persona non più in stato di detenzione dovrebbe rivolgersi al Tribunale Civile. Indipendentemente dal merito del provvedimento legislativo – a forte sospetto di incostituzionalità nel momento in cui va a pre-determinare l’entità del risarcimento nella misura di 8 euro al giorno, per tutti ed indipendentemente da una valutazione da compiersi per ciascun caso – ciò che in questa sede va sottolineato è la totale disapplicazione dell’istituto da parte della quasi totalità dei magistrati di sorveglianza.

Ad oggi, difatti, i dati forniti dall’Unione delle Camere Penali Italiane (l’organismo rappresentativo a livello nazionale degli avvocati penalisti italiani), elaborati sulla base dei dati localmente forniti dai Presidenti e dai Referenti delle Camere Penali territoriali dislocate su tutto il territorio nazionale, evidenziano il radicale fallimento del nuovo strumento. L’indagine elaborata dall’Ucpi sulle istanze depositate al 27 novembre 2014, è lapidaria: istanze iscritte 18.104, definite 7.351, pendenti 10.753. Delle definite ne sono state dichiarate inammissibili 6.395 (87%) ed accolte solo 87 (1,2%). Ciò in totale spregio delle chiare prescrizioni fornite dalla Corte Edu con la sentenza pilota Torreggiani, che aveva intimato allo Stato Italiano di apprestare rimedi risarcitori effettivi, rapidi ed efficaci.

Perché il decreto sugli “8 euro” non viene applicato

Quanto sopra, in particolar modo il clamoroso dato sulla inammissibilità dell’87% dei ricorsi, è maturato sulla base di un orientamento interpretativo sin da subito sposato dalla grande maggioranza dei magistrati di sorveglianza, che trova la sua origine in un pessimo drafting normativo. Vero è, in ogni caso, che tra più possibili interpretazioni della norma di cui al nuovo articolo 35 ter, la magistratura di sorveglianza, in modo compatto, ha scelto l’interpretazione meno garantista dei diritti dei detenuti e perciò meno in linea con quanto richiesto dalla Corte Edu. Sul punto sono state depositate due interrogazioni parlamentari, una dal Vice Presidente della Camera on. Roberto Giachetti, della maggioranza di Governo, ed un’altra dall’on. Saverio Romano, dell’opposizione.

In entrambe le interrogazioni i parlamentari interroganti hanno chiesto al Governo di intervenire con una interpretazione autentica della norma, ma il Governo, rispondendo all’atto parlamentare dell’on. Romano, per mezzo del Vice Ministro della Giustizia Enrico Costa, si è riservato di farlo in seguito.

In realtà dalla risposta del Governo si evince quale sia il maggior problema del nuovo istituto, problema espresso formalmente anche dal Conams (Coordinamento Nazionale Magistrati di Sorveglianza) con una nota inviata al Ministro della Giustizia già nel Novembre 2014.

Nella nota, i magistrati evidenziano di non essere affatto attrezzati per poter far fronte alle nuove competenze denunciando che “a causa delle incertezze e lacune del testo normativo, dei gravi contrasti giurisprudenziali, della complessità delle istruttorie e della assoluta inadeguatezza delle risorse e dei mezzi di cui dispongono gli Uffici di sorveglianza preposti, è facile prevedere che sarà molto esiguo il numero dei casi decisi e risolti secondo gli standard prescritti dalla Giustizia europea in termini di effettività, rapidità ed efficacia dei rimedi accordati”. Sono parole pesantissime poiché provengono dagli stessi soggetti chiamati nell’ordinamento Italiano ad assicurare gli standard pretesi dalla Corte Edu con la sentenza pilota Torreggiani.

Conclusioni

Alla luce di tutto quanto sopra, pertanto, appare evidente come lo sforzo compiuto dallo Stato Italiano per far fronte ai richiami della Corte Edu, e compendiatosi nei provvedimenti legislativi presentati dal Governo lo scorso anno anche a Codesto Comitato – deputato a sorvegliare sulla corretta esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo da parte degli Stati contraenti – sia risultato ad un anno di distanza del tutto inadeguato, incapace di garantire preventivamente il rispetto dell’articolo 3 Cedu, oltreché di garantire un adeguato, effettivo e rapido ristoro dei danni patiti dalle decine di migliaia di detenuti che ingiustamente sono stati sottoposti a pene, misure e trattamenti inumani e degradanti. Tanto si mette a disposizione di Codesto Comitato per le determinazioni che lo stesso vorrà assumere in relazione alle proprie competenze istituzionali.

*Documento preparato in collaborazione con Giuseppe Rossodivita, Segretario del Comitato radicale per la Giustizia “Piero Calamandrei”

Rita Bernardini, Segretaria di Radicali Italiani

Il Garantista, 8 maggio 2015

Intervista all’Avv. Giuseppe Rossodivita, Segretario del Comitato Radicale “Piero Calamandrei”

Rems, Camere Penali : il Governo intervenga subito in tutte le Regioni inadempienti


Camere PenaliApprendiamo che la Giunta Regionale toscana, dopo tanti tentennamenti, ha infine deciso di destinare gli internati toscani dell’Opg di Montelupo Fiorentino alla Casa Circondariale Mario Gozzini di Firenze che, per l’occasione, attraverso apposita operazione di maquillage, dovrebbe parzialmente trasformarsi in Rems a vigilanza rafforzata.

Avevamo denunciato nei giorni scorsi il fatto che l’Opg toscano, sebbene cancellato per legge, fosse ancora in piena attività e fosse evidentemente destinato a sopravvivere chissà per quanto tempo, vista l’incapacità della Regione di individuare soluzioni adeguate per la realizzazione delle strutture alternative previste dalla legge, miseramente documentata dalle plurime e variegate ipotesi formulate nell’arco di oltre tre anni e sempre rapidamente accantonate.

Tuttavia la scelta operata rappresenta il peggiore epilogo che potesse immaginarsi.

Ci si chiede come possa una Rems, che dovrebbe essere una struttura sanitaria e non penitenziaria, un luogo di cura e di assistenza e non di detenzione, come vuole la legge, essere ospitata dalla sezione di un carcere; come si possa immaginare di dare attuazione ad una legge che, con enorme progresso di civiltà, sancisce la chiusura degli Opg, trasferendo in malati in un carcere.

Il caso, inoltre, rappresenta un ulteriore campanello di allarme se si considera che già la Lombardia aveva deciso di trasformare in Rems a vigilanza rafforzata l’Opg di Castiglione delle Stiviere, con un’operazione che assomiglia molto ad un cambio di etichetta, e che il Piemonte e la Liguria avevano deciso di destinare i propri malati a quella struttura.

Non vorremmo – ma abbiamo motivo di temerlo – che una riforma di portata storica, grazie a scelte di questo tipo, si trasformasse in un’operazione gattopardesca.

Sono molte le Regioni che non sono pronte a rispettare il dettato normativo, nonostante il lunghissimo tempo avuto a disposizione. Gravissime inadempienze sulla pelle di persone che, invece, avrebbero bisogno di maggiori attenzioni, perché alle loro problematiche spesso si aggiunge l’abbandono da parte delle famiglie.

Chiediamo dunque al Governo di non ratificare la decisione della Regione Toscana, d’intervenire immediatamente in tutte le Regioni inadempienti e di nominare un commissario ad acta, come previsto dalla legge, per procedere rapidamente all’individuazione di soluzioni alternative per i malati di quelle regioni in cui non sono state ancora approntate soluzioni idonee, auspicabilmente rivalutando anche quelle che non sono in linea con l’ispirazione del percorso riformatore culminato nella Legge 81/2014.

La Giunta dell’Unione delle Camere Penali

http://www.camerepenali.it, 8 aprile 2015

Camere Penali : Il Governo rispetti il termine per la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari


OPG Napoli Secondigliano“Ancora una volta sono rimasti tristemente inascoltati gli alti richiami rivolti sia dal Presidente della Repubblica e, solo alcuni giorni fa, dal Santo Padre, i quali auspicavano che si procedesse nel più breve tempo possibile alla chiusura degli Opg, luoghi in cui la reclusione è una forma di tortura e dove gli internati si trovano a scontare veri e propri ergastoli bianchi”.

L’Unione delle Camere Penali protesta per l’ulteriore rinvio della chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari e chiede al governo di assicurare il rispetto della scadenza del 31 marzo 2015. Il caso nasce dopo che in una relazione i ministri della Salute e della Giustizia hanno definito “irrealistico” il rispetto del termine per l'”impossibilità” che le Regioni concludano in tempo utile l’opera di riconversione delle strutture con la realizzazione delle Rems (residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza).

Di fatto, rilevano i penalisti, il Governo “ammette che poco o nulla in questi mesi è stato fatto dalle Regioni per realizzare le nuove strutture che garantissero ai malati psichiatrici una degenza nel pieno rispetto della loro dignità”. L’Ucpi chiede perciò all’esecutivo non solo di riferire sulle “attività di controllo ed impulso svolte nei riguardi delle Regioni in questi mesi, in attuazione di quanto previsto dalla risoluzione delle Commissione Igiene e sanità del Senato”, ma anche a “provvedere, in applicazione di quanto statuito dall’art. 120 della Costituzione, in via sostitutiva, al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, al fine di assicurare il rispetto della scadenza del 31 marzo 2015”. Perché “la tutela della salute e della dignità umana non possono e non debbono essere vittime degli inammissibili ed ingiustificabili ritardi della politica”.

Ospedali Psichiatrici Giudiziari….. la tortura continua. Chiesta una nuova proroga


OPGLa relazione sugli Opg dei ministri Lorenzin e Orlando, dice che è “irrealistico pensare di eliminare le strutture” a breve. Si prospetta quindi un’ulteriore proroga per la chiusura definitiva degli Ospedali psichiatrici giudiziari (Opg).

Secondo la relazione sul Programma di superamento degli opg trasmessa al Parlamento dai ministri della Salute, Beatrice Lorenzin, e della Giustizia, Andrea Orlando, aggiornata al 30 settembre, sarebbe irrealistico pensare di chiudere le strutture entro il 15 marzo del 2015, come previsto dall’ultimo decreto legge.

“Nonostante il differimento al 31 marzo 2015 del termine per la chiusura degli Opg, sulla base dei dati in possesso del ministero della Salute – si legge nella relazione – appare non realistico che lo Regioni riescono a realizzare e riconvertire le strutture entro la predetta data. In caso di mancato rispetto dell’anzidetta data, ovvero in caso di mancato completamento delle strutture nel termine previsto dai programmi regionali, è ferma intenzione dei ministri attivare la procedura che consente al governo di provvedere in via sostitutiva. È quindi di nuovo auspicabile un ulteriore differimento del termine di chiusura degli Opg”.

Inizialmente dovevano essere 38 i milioni predisposti dallo Stato affinché le Regioni presentassero i programmi di conversione degli Ospedali psichiatrici giudiziari in strutture sanitarie alternative. Oggi, secondo l’ultimo aggiornamento del ministero della Salute e del ministero della Giustizia, la spesa è salita a 88,5 milioni di euro. I costi, dunque, continuano incredibilmente a lievitare. Tutta colpa della lentezza della macchina burocratica regionale che è da anni che dovrebbe chiudere quelli che Amnesty International ha definito “luoghi di tortura”, senza però ancora riuscirci. La vicenda è drammatica perché ci sono stati rinvii su rinvii.

Dapprima si pensava al 31 marzo 2013 come termine ultimo concesso alle Regioni per presentare appunto il programma di conversione. Ma non era stato sufficiente. E allora si va di proroga in proroga, Fino all’ultimo decreto firmato dal governo che ha posticipato il termine al 31 marzo 2015. L ‘ultima proroga aveva sollevato reazioni, in particolare quella del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che nel firmare il decreto legge aveva espresso “estremo rammarico, per non essere state in grado le Regioni di dare attuazione concreta a quella norma ispirata a elementari criteri di civiltà e di rispetto della dignità di persone deboli”.

Il Capo dello Stato aveva comunque “accolto con sollievo interventi previsti nel decreto legge per evitare ulteriori slittamenti e inadempienze, nonché per mantenere il ricovero in ospedale giudiziario soltanto quando non sia possibile assicurare altrimenti cure adeguate alla persona internata e fare fronte alla sua pericolosità sociale”. Il decreto legge del marzo scorso, infatti, prescrive che “il giudice disponga nei confronti dell’infermo o del seminfermo di monto l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dal ricovero in Opg o in una casa di cura e di custodia, a eccezione dei casi in cui emergano elementi dai quali risulti che, ogni altra misura diversa dal ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario non sia idonea ad assicurare cure adeguate e a fare fronte alla sua pericolosità sociale”.

La nuova proroga che secondo la relazione ministeriale si renderà necessaria, “tuttavia dovrebbe essere accompagnata dalla previsione di misure normative finalizzate a consentire la realizzazione e riconversione delle anzidette strutture entro tempi certi; a tal fine si ritengono tuttora valide le proposte formulate nella precedente Relazione inviata al Parlamento: misure normative volte a semplificare e razionalizzare le procedure amministrative; possibilità di avvalersi del silenzio-assenso per le autorizzazioni amministrative richieste a livello locale”.

Con la nuova relazione trasmessa al Governo, quindi, si apprende che passera ancora molto tempo affinché gli Opg chiudano definitivamente. Se si considera che attualmente la regione Piemonte ha già previsto che dovranno passare altri 24 mesi per la realizzazione della struttura sanitaria alternativa, si arriverà dunque a fine 2016. Ancora peggio per la struttura sanitaria di Abruzzo e Molise: sono stati stimati 2 anni e 9 mesi. Si arriverà, in questo caso, all’estate del 2017. Nel frattempo gli internati continuano a vivere negli opg. Abbandonati e prigionieri.

Damiano Aliprandi

Il Garantista, 1 novembre 2014

Magistrati che sbagliano e celle-loculi… in un anno quasi nulla è cambiato


Innocenti dietro le sbarre, rinchiusi per un errore dei giudici. I primi spesso orfani di risarcimento dopo l’ingiustizia subita. I secondi impuniti nella maggior parte dei casi, malgrado la vittoria di un referendum che chiedeva fossero considerati direttamente responsabili dei loro sbagli. E comunque tutti, vittime del sistema giudiziario e “sicuri” colpevoli, costretti a subire la stessa barbara sorte in carceri sovraffollate, in celle che assomigliano a loculi.

Era il quadro che abbiamo dipinto oltre un anno fa sulle colonne de “Il Tempo”. Sono trascorsi tredici mesi. Poco o nulla è cambiato. Il ddl sulla Giustizia che contiene una nuova normativa sulla responsabilità civile dei magistrati è fermo in Senato e può contare sulla strenua opposizione di Anm (l’associazione delle toghe) e Csm (il loro organo di autogoverno). E le patrie galere? Sono sempre strapiene, anche se un po’ meno.

Responsabilità civile

In realtà il ddl non prevede che sia diretta, ma solo che la rivalsa dello Stato sui magistrati che hanno sbagliato passi da un terzo alla metà. Inoltre stabilisce che venga eliminato il “filtro” in base al quale lo Stato deve affidare ai giudici l’ammissibilità della richiesta di rimborso per errore giudiziario o per ingiusta detenzione. Nel 2013 scrivemmo che, negli ultimi 22 anni, oltre 22 mila persone avevano avuto un rimborso per questo. Ma, considerando che le domande rigettate si aggiravano su due terzi del totale, si arrivava per difetto a circa 50 mila, 50 mila innocenti in galera, appunto. Il tutto per una spesa pubblica di circa 600 milioni di euro.

Facendo un paragone fra l’anno scorso e quello in corso, sembrerebbe che i giudici sbaglino meno. Se, infatti, nel 2013 i risarcimenti per le ingiuste detenzioni erano stati 1368 e per gli errori giudiziari 25, nei primi dieci mesi del 2014 siamo a 431 ingiuste detenzioni e a 9 errori (fonte il sito “Errorigiudiziari.com). La spesa è stata rispettivamente di 37 e di 16 milioni di euro. Ma la statistica inganna, come insegna Trilussa. E anche in questo caso la parola magica è “ammissibilità”: dal ministero dell’Economia spiegano che la spending review ha colpito anche in questo settore e che la Cassazione è oggi di manica molto più stretta nel valutare l’ammissibilità della domanda di risarcimento. Non ci sono meno errori, ci sono meno soldi per le vittime degli errori e più richieste gettate nel cestino.

Sovraffollamento

Il 28 maggio è scaduto l'”ultimatum” della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ci ha condannato per le condizioni disumane delle prigioni. Noi siamo corsi ai ripari con provvedimenti come il decreto “svuota carceri”, il perfezionamento di accordi e procedure per l’espulsione degli stranieri in cella, il ripristino della vecchia legge sulla droga, le misure alternative. E siamo stati promossi. Per ora. Ma non del tutto a ragione. Al 31 luglio 2013 dietro le sbarre c’erano 64.873 persone su una capienza regolamentare di circa 47.459. Il 30 settembre i detenuti erano 54.195 su 49.347 posti. Ma i radicali, da sempre impegnati sul fronte carceri, spiegano che dalla capienza regolamentare bisogna sottrarre 6.000 unità a causa di sezioni chiuse, inagibili o inutilizzate. Quindi arriviamo a 43mila posti.

Insomma, se dodici mesi orsono, prima della verifica Ue, eravamo fuorilegge per 17.414 detenuti in più, adesso lo siamo “solo” per 4.848. Una bella consolazione. Ma non basta. Grazie alla possibilità che i carcerati hanno di uscire dalla cella oltre che per la classica ora d’aria e a causa dello scarso numero dei sorveglianti, sono aumentate le aggressioni agli agenti della penitenziaria: per il sindacato Sappe, del 70 per cento da quando c’è questa “vigilanza dinamica”. E sono aumentati i suicidi degli agenti, che sono già 10 contro gli 8 di tutto il 2013. Quelli dei detenuti sono scesi ma soprattutto per il calo della popolazione carceraria. E anche lo sfruttamento dei 2000 “braccialetti elettronici”, prima non impiegati, non ha risolto il problema, poiché per il Sappe ne occorrerebbero almeno il triplo.

L’interrogazione

Il vicepresidente della Camera Roberto Giachetti il 14 ottobre ha rivolto al Governo un’interrogazione con cui segnalava che “alcuni magistrati di sorveglianza” stanno “rigettando” le richieste di risarcimento dei detenuti ristretti in condizioni che violavano l’articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, quello utilizzata dalla Corte Ue per bacchettarci.

Anche in questo caso, il motivo è “una ritenuta inammissibilità dei reclami” per le detenzioni pregresse” o quelle che “si protraggono in diversi istituti”. Insomma, il detenuto deve sperare che la richiesta arrivi al magistrato prima del suo trasferimento in un’altra prigione e, nel secondo caso, dovrebbe adire al giudice civile”.

Cosa, quest’ultima, praticamente impossibile nelle sue condizioni. Giachetti, poi, fa notare che la Corte non faceva solo riferimento allo spazio a disposizione dei carcerati, ma anche alla “possibilità di usare i servizi igienici in modo riservato, l’aerazione disponibile, l’accesso alla luce naturale e all’aria, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle esigenze sanitarie di base”. Un altro punto, infine, è se la superficie “vitale” (3 metri quadri) debba o meno comprendere gli arredi. E il Governo che ha risposto? Non ha risposto.

Maurizio Gallo

Il Tempo, 27 ottobre 2014