Calabria, sono 17 i candidati alla carica di Garante Regionale dei Diritti dei Detenuti


Consiglio Regionale della Calabria - Palazzo CampanellaFinalmente, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, accogliendo la sollecitazione di Emilio Enzo Quintieri, già Consigliere Nazionale dei Radicali Italiani (e candidato Garante Regionale dei Diritti dei Detenuti), si è riunito per la presa d’atto delle proposte di candidatura, pervenute dopo il bando pubblico del 5 giugno 2018, alla carica di Garante Regionale dei Diritti delle persone detenute o private della libertà personale, istituito con Legge Regionale n. 1 del 2018.

Sono 20 le candidature, 3 delle quali escluse, perché i candidati non sono stati ritenuti in possesso dei requisiti e dell’esperienza richiesta per lo svolgimento dell’incarico di Garante Regionale.

Tra i 17 candidati che il Consiglio Regionale della Calabria dovrà scegliere ci sono anche io, dice il radicale Quintieri. Gli altri candidati che leggo in elenco, eccetto qualcuno, non li conosco perché mai visti o sentiti nell’ambiente penitenziario. Non mi risulta che siano mai stati impegnati in Calabria od altrove per la promozione e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale o dei diritti umani più in generale.

Per il momento non aggiungo ulteriori commenti, conclude l’ex Consigliere Nazionale dei Radicali Italiani, riservandomi di accedere agli atti per valutare le posizioni degli altri candidati perché ritengo che siano in tanti quelli non idonei a ricoprire l’incarico di Garante Regionale dei Diritti dei Detenuti.

Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria

Elenco candidature a Garante Regionale dei Diritti dei Detenuti

Emma Bonino (Radicali): “Non c’è nessuna invasione di Migranti. Sono solo bugie”


emma-bonino“Ci rubano il lavoro”. “Gli diamo 35 euro al giorno per non fare niente”. “Li ospitiamo in alberghi a 5 stelle”. Fermo: “Tutto quello che sai sugli immigrati è falso!”. O almeno così sostiene un “prontuario” dei Radicali italiani, ideato da Emma Bonino, che prova a confutare punto per punto “otto grandi bugie” sui migranti.

1. Siamo di fronte a un’invasione! Il “Piccolo prontuario per un racconto (finalmente) veritiero sull’immigrazione” parte da otto affermazioni, poi tenta di smontarle utilizzando dati di varie fonti. La prima: “Siamo di fronte a un’invasione!”. La replica: ” Nell’Unione Europea, su oltre 500 milioni di residenti di ogni età (510 milioni) nel 2015, solo il 7% è costituito da immigrati (35 milioni), mentre gli autoctoni sono la stragrande maggioranza (93%, pari a 473 milioni). La quota di stranieri varia notevolmente tra i Paesi europei (il 10% in Spagna, il 9% in Germania, l’8% nel Regno Unito e in Italia, il 7% in Francia). È curioso, però, che i Paesi più ostili all’accoglienza degli immigrati sono quelli che ne hanno di meno: la Croazia, la Slovacchia e l’Ungheria, ad esempio, che ne hanno circa l’1%”.

2. Ma non c’è lavoro neanche per gli italiani, non possiamo accoglierli! La risposta dei Radicali: “Per mantenere sostanzialmente inalterata la popolazione italiana dei 15-64enni nel prossimo decennio, visto che tra il 2015 e il 2025 gli italiani diminuiranno di 1,8 milioni, è invece necessario un aumento degli immigrati di circa 1,6 milioni di persone: si tratta di un fabbisogno indispensabile per compensare la riduzione della popolazione italiana in età lavorativa”.

3. Sì, ma questi ci rubano il lavoro! La replica: “Agli immigrati sono riservati solo i lavori non qualificati, in gran parte rifiutati dagli italiani: gli stranieri non riducono l’occupazione degli italiani, ma occupano progressivamente le posizioni meno qualificate abbandonate dagli autoctoni, soprattutto nei servizi alla persona, nelle costruzioni e in agricoltura: settori in cui il lavoro è prevalentemente manuale, più pesante, con remunerazioni modeste e con contratti non stabili. Dai dati più aggiornati del 2015, infatti, emerge che oltre un terzo degli immigrati svolge lavori non qualificati (36% contro il 9% degli italiani)”.

4. Sarà, però ci tolgono risorse per il welfare. “I costi complessivi dell’immigrazione, tra welfare e settore della sicurezza, sono inferiori al 2% della spesa pubblica. Dopodiché, gli stranieri sono soprattutto contribuenti: nel 2014 i loro contributi previdenziali hanno raggiunto quota 11 miliardi, e si può calcolare che equivalgono a 640mila pensioni italiane. Col particolare che i pensionati stranieri sono solo 100mila, mentre i pensionati totali oltre 16 milioni”.

5. Comunque i rifugiati sono troppi, non c’è abbastanza spazio in Europa! “Dei 16 milioni complessivi – scrivono i Radicali – solo 1,3 milioni sono ospitati nei 28 Paesi dell’Unione europea (8,3%), tra cui l’Italia (118mila, pari allo 0,7%). I Paesi che ospitano il maggior numero di rifugiati nel 2015 sono la Turchia (2,5 milioni), il Pakistan (1,6 milioni), il Libano (1,1 milioni) e la Giordania (664 mila)”.

6. Certo, e allora li ospitiamo negli alberghi. “I centri di accoglienza straordinaria sono strutture temporanee cui il ministero dell’Interno ha fatto ricorso, a partire dal 2014, in considerazione dell’aumento del flusso: le prefetture, insieme alle Regioni e agli enti locali, cercano ulteriori posti di accoglienza nei singoli territori regionali, e quando non li trovano si rivolgono anche a strutture alberghiere. Si tratta di una gestione straordinaria ed emergenziale, spesso criticata in primo luogo da chi si occupa di asilo, perché improvvisata, in molti casi non conforme agli standard minimi di accoglienza e quindi inadatta ad attuare percorsi di autonomia. Quindi sono uno scandalo non gli alberghi, ma la mala gestione e l’assenza di servizi forniti in quei centri improvvisati”.

7. E diamo loro 35 euro al giorno per non fare niente! “In Italia, nel 2014, sono stati spesi complessivamente per l’accoglienza 630 milioni di euro, e nel 2015 circa 1 miliardo e 162 milioni. Il costo medio per l’accoglienza di un richiedente asilo o rifugiato è di 35 euro al giorno (45 per i minori) che non finiscono in tasca ai migranti ma vengono erogati agli enti gestori dei centri e servono a coprire le spese di gestione e manutenzione, ma anche a pagare lo stipendio degli operatori che ci lavorano. Della somma complessiva solo 2,5 euro in media, il cosiddetto “pocket money”, è la cifra che viene data ai migranti per le piccole spese quotidiane (dalle ricariche telefoniche alle sigarette)”.

8. Sì, però i terroristi islamici stanno sfruttando i flussi migratori per fare attentati e conquistare l’Europa! “Limitando l’osservazione al terrorismo islamista, i primi 5 Paesi con la maggiore quota di morti sono l’Afghanistan (25%), l’Iraq (24%), la Nigeria (23%), la Siria (12%), il Niger (4%) e la Somalia (3%). Le vittime dell’Europa occidentale rappresentano una quota residuale, inferiore all’1%. L`Italia è terra d’immigrazione con molti cristiani ortodossi: oltre 2 milioni tra ucraini, romeni, moldavi e altre nazionalità. Seguono circa 1 milione e 700mila persone di religione musulmana (compresi gli irregolari e minori), meno di un terzo del totale degli oltre 5 milioni di stranieri in Italia. In Europa solo il 5,8 per cento della popolazione è di religione islamica”.

Wladimiro Polchi

http://www.repubblica.it – 13 Ottobre 2016

Le proposte di Radicali italiani per cambiare il racconto sull’immigrazione (clicca per leggere)

Le proposte di Radicali italiani per cambiare il racconto sull’immigrazione – Sintesi (clicca per leggere)

Sintesi delle proposte di Radicali Italiani (clicca per leggere)

 

Catanzaro, Visita dei Radicali al Carcere di Siano : situazione decisamente migliorata


Delegazione Radicale CC Catanzaro“Spes contra spem”: speranza, contro ogni speranza. Sperare e lottare anche quando le condizioni sembrano disperate. Nell’ambito dell’iniziativa “Spes contra spem”, che in Calabria ha visto alcuni militanti radicali impegnati nella visita di tutte le carceri del territorio calabrese, nella giornata di ieri abbiamo visitato, come delegazione di radicali (presenti Giuseppe Candido, Antonio Giglio – Consigliere comunale di Catanzaro, iscritto da anni al Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito – Emilio Quintieri, Rocco Ruffa) la Casa Circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro, accompagnati dal personale della polizia penitenziaria, e dalla direttrice del carcere dott.ssa Angela Paravati. Verificate, come sempre, le condizioni della struttura, e ascoltati i detenuti. Confermato, rispetto all’ultima visita (effettuata l’1 gennaio scorso) il dato positivo sul sovraffollamento. Rispetto alle condizioni rilevate durante la visita effettuata a fine marzo 2014, quando ancora le presenze (484) erano maggiori della capienza regolamentare dichiarata di 617 che, in realtà, era di 329 perché erano ancora indisponibili i 288 posti del padiglione nuovo, al momento la situazione è decisamente migliorata. Nella struttura, ieri, durante la visita, erano presenti 570 detenuti (di cui 320 comuni e 250 di alta sicurezza, 0 in regime di 41-bis), tutti uomini; un numero inferiore rispetto alla capienza regolamentare dichiarata di 627 posti; ma a questi, vanno sottratti 72 posti dell’ultimo piano del nuovo padiglione perché ancora inutilizzati. Praticamente la struttura è al completo. 136 sono i detenuti stranieri; 8 i tossicodipendenti in terapia con metadone.

Carcere Siano - reparti detentiviCi sono diverse sale attrezzate come palestra, un campo sportivo, il teatro e c’è un laboratorio dentistico con tre odontoiatri che vi lavorano a turno; per quanto riguarda le cure mediche alcuni detenuti lamentano tempi di attesa lunghi. Negativo il dato sulla quasi completa impossibilità di lavorare: solo 145 di loro possono farlo e lavorano alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria. Per tutti gli altri ci sono solo socialità, passeggio, e alcuni lavoretti interni al carcere, che li tengono “impegnati” per sei ore al giorno. Il resto del tempo i detenuti lo passano nelle celle che, ad eccezione di quelle del nuovo padiglione, sono umide, e hanno il water nello stesso angusto loculo dove c’è pure la cucina e il lavabo. Problemi di umidità anche nelle docce, che nei vecchi padiglioni sono tutte in comune.

Nell’area sanitaria sono presenti, nei vari turni di lavoro, 10 medici che garantiscono un servizio h24, con la possibilità di fare viste specialistiche con la presenza settimanale del cardiologo, dermatologo, diabetologo, infettivologo, neurologo, ortopedico, urologo, otorinolaringoiatra ed è presente il defibrillatore.   Su una pianta organica di 401 agenti di polizia penitenziaria, effettivi in servizio ce ne sono appena 293, di cui 48 impegnati nel nucleo traduzioni. E su 547 detenuti sono 7 gli educatori che lavorano nella struttura. Detenuti in attesa di giudizio: 107, di cui 66 appellanti, 45 ricorrenti, 38 in posizione mista. Zero suicidi nel 2015. Frequenti, anche se diminuiti rispetto al recente passato, gli atti di autolesionismo, 14 nel 2015; 12 i detenuti che usufruiscono di permesso premio. Siamo rimasti stupiti dallo smantellamento, avvenuto nel totale silenzio da parte del DAP, del Reparto Alta Sicurezza AS2, in cui, da anni, erano ospitati detenuti per motivi politici (Brigate Rosse, Anarchici). Nel mese di dicembre, gli 8 detenuti sono stati tradotti dalla Polizia Penitenziaria in altra Casa circondariale, fuori Regione. Negativo il fatto che non ci siano più progetti per fare lavorare i detenuti all’esterno: si ritorna, quindi, alla vecchia concezione del carcere, dove i progetti di reinserimento e di recupero – fondati su idee di civiltà, giuridica e non – sono prossimi allo zero a causa del disinteresse della maggior parte della Politica e delle amministrazioni. Il carcere viene visto come un ghetto, una struttura da isolare e dimenticare; l’argomento “carcere” e “detenuti” è malvisto anche dalla gran parte dell’opinione pubblica, che preferisce affrontare il tema parlando alla pancia dei cittadini.

Antonio Giglio e Giuseppe Candido, Militanti Radicali

Carceri, Consolo (Dap) : “Sono favorevole all’abolizione dell’ergastolo ostativo”


“Ho dato parere favorevole all’abolizione dell’ergastolo ostativo”. Lo ha detto chiaramente il Dott. Santi Consolo, Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia intervenendo al VI Congresso di “Nessuno Tocchi Caino, l’Associazione Radicale presieduta dall’Onorevole Marco Pannella, svoltosi nella Casa di Reclusione di Milano Opera ove all’interno sono reclusi il maggior numero di ergastolani (circa 150), molti dei quali ostativi cioè destinati a morire in carcere perché esclusi dalla possibilità di ottenere benefici o misure alternative alla detenzione inframuraria.

“Il titolo del congresso “spes contra spem” aiuta il cambiamento in atto – ha rilevato il Dott. Consolo – anche il Corpo di Polizia Penitenziaria ha cambiato motto, “Despondere spem, munus nostrus” – “Garantire la speranza è il nostro compito” questo è il ruolo della nostra Amministrazione. L’ergastolo ostativo prima non c’era, l’ergastolo prima con l’articolo 176 del codice penale era compatibile con l’articolo 27 della Costituzione, che parla di umanità, cioè di speranza, e se non si ha speranza come si può migliorare ? Come è successo allora tutto questo ? Perché abbiamo avuto gli anni di piombo. Da un lato ci siamo calati un un regime differenziato, il 41 bis, e dall’altro c’è stata l’incentivazione della legislazione premiale fino a prevedere, e lì c’è la violazione della Costituzione che ci porta ad essere incostituzionali, che c’è uno sbarramento all’accesso alla liberazione condizionale laddove non c’è collaborazione utile con la Giustizia. Auspico che il sistema italiano in fatto e in diritto – ha concluso il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Santi Consolo – offra la possibilità anche agli ergastolani ostativi di poter ottenere la liberazione anticipata”.

On. Bruno Bossio PdPrima del 1992, infatti, i condannati alla pena dell’ergastolo, pur sottoposti alla tortura dell’incertezza, hanno sempre avuto la speranza di non finire il resto dei loro giorni in carcere. Successivamente, invece, questa possibilità è stata del tutto abolita con l’approvazione dell’Articolo 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario. Oggi, per la maggior parte degli ergastolani (1.174 su 1.619) la pena è divenuta realmente perpetua poiché se non collaborano con la Giustizia, non potranno mai più uscire dal carcere se non con i piedi davanti. Negli scorsi mesi, proprio sull’abolizione dell’ergastolo ostativo e quindi sulla possibilità anche per questi condannati, a determinate condizioni, di poter ottenere i benefici premiali o le altre misure alternative alla detenzione previste dall’Ordinamento Penitenziario, l’Onorevole Enza Bruno Bossio, Deputato del Partito Democratico e membro della Commissione Bicamerale Antimafia, aveva presentato una proposta di legge sottoscritta da altri Deputati. Tale iniziativa legislativa venne abbinata al Disegno di Legge del Governo sulla Riforma dell’Ordinamento Penitenziario ed assorbita dallo stesso ma, praticamente, non sono state accolte le ottime osservazioni ed indicazioni in essa contenute non pervenendo al superamento degli sbarramenti preclusivi per questi particolari condannati posti dall’Art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario.

Intervento del Dott. Santi Consolo – Capo del Dap

Legge Pinto, Cianfanelli (Radicali): “Lo Stato legifera per rendere quasi impossibili i risarcimenti”


Deborah Cianfanelli, Radicali ItalianiAncora una volta il nostro Stato non smentisce il suo oramai acquisito status di delinquente abituale a danno dei cittadini ed in costante spregio della Legge, preparandosi a nuove e certe condanne da parte della Corte europea dei Diritti dell’Uomo.

Sappiamo che l’Italia ha accumulato oltre 5.000 condanne per violazione dell’art. 6 in relazione alla durata dei processi. L’art. 6 così recita: “ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente ed imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta”.

La celere definizione dei giudizi è connaturata all’esplicazione dell’individuo nella società ed ogni ingiustificato ritardo incide pesantemente sulla qualità della vita dei cittadini in quanto determina una situazione di incertezza che la Corte di Strasburgo equipara ad un vero e proprio diniego di giustizia. La Legge Pinto nacque su sollecitazione della Corte europea quale rimedio meramente risarcitorio alla violazione dell’art. 6 da parte dello Stato italiano a danno dei cittadini.

A tale rimedio risarcitorio non sono mai conseguite, però, riforme strutturali tali da evitare la reiterazione della violazione che, ad oggi, continua a verificarsi.

Nel corso dei 14 anni di vigenza della Legge Pinto lo Stato italiano si è mostrato più preoccupato di legiferare in modo da non rendere effettivi i risarcimenti che di portare i nostri processi a tempi ragionevoli di definizione. In quest’ottica va anche l’ultima riforma proposta all’interno del disegno di Legge di Stabilità 2016 dove al titolo IX, art. 56, vengono introdotte tante e tali modifiche alla Legge Pinto da renderne molto difficile se non meramente eccezionale la possibilità di accesso e di conseguente riconoscimento del diritto ad un equo indennizzo per coloro che abbiano subito un procedimento la cui durata sia tale da essere in contrasto con l’Art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Il nostro legislatore ha finalmente preso atto dei costi causati all’intera economia nazionale da un sistema giustizia che non funziona. Solo che, ancora una volta, anziché cercare di porre in essere dei rimedi strutturali in grado di riportare il nostro sistema giustizia sui binari della legalità e del rispetto dei diritti umani fondamentali, cerca di aggirare l’ostacolo rendendo inaccessibile la strada che porta ad ottenere almeno il risarcimento del danno a fronte del diritto leso. Per i soggetti che subiscono lesioni da parte dello Stato italiano, quindi, oltre al danno anche la beffa!

Ma vediamo nei dettagli le riforme alla legge Pinto che vengono proposte dalla Legge di stabilità. Il diritto ad ottenere l’equa riparazione del danno causato dall’irragionevole durata del processo viene innanzitutto limitato ai soggetti che, nel corso del processo, abbiano esperito i “rimedi preventivi” che vengono introdotti all’art. 1 ter. Ossia: introdurre il giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione (ex 702 bis cpc); formulare richiesta di passaggio da rito ordinario a rito sommario (ex art. 183 bis) entro l’udienza di trattazione; laddove non si applichi il rito sommario di cognizione, ivi incluso l’appello, proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale ex 281 sexies cpc prima che siano decorsi i termini della ragionevole durata; nel processo penale aver depositato, a mezzo di procuratore speciale, istanza di accelerazione almeno sei mesi prima del decorso del termine ragionevole; nel processo amministrativo e nel processo davanti alla Corte dei Conti presentare istanza di prelievo sei mesi prima che siano decorsi i termini di ragionevole durata; nei giudizi davanti alla Corte di Cassazione depositare istanza di accelerazione due mesi prima dello spirare del termine ragionevole di durata; al di fuori di queste ipotesi diviene inammissibile la domanda di equa riparazione.

Inoltre vengono introdotti i casi nei quali l’indennizzo non è comunque dovuto: a favore della parte che ha agito o resistito in giudizio “consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese” e ciò anche al di fuori dei casi previsti di lite temeraria (quindi totale discrezionalità); nel caso art. 91 co 1 cpc, ossia se viene accolta la domanda nella misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa e il giudice condanna la parte che ha rifiutato immotivatamente la proposta; nel caso di cui art. 13 d. lgs 28/10 ossia quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde al contenuto della proposta e viene esclusa la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta; nei casi in cui il giudice abbia disposto d’ufficio il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione ex art. 183 bis cpc; in ogni altro caso di abuso dei tempi processuali che abbia determinato un’ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento. Questa è una vera e propria clausola di esclusione lasciata alla mera discrezionalità del giudicante.

Le modifiche non finiscono qui. Vengono infatti enumerate delle ipotesi nelle quali si “presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo” salva prova contraria: per quanto riguarda l’imputato quando sia intervenuta la prescrizione del reato; nel caso di parte contumace; estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti; perenzione del ricorso nel processo amministrativo; nel giudizio amministrativo mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio presupposto e nel caso di introduzione di domande nuove connesse con altre già proposte; irrisorietà della pretesa o del valore della causa valutata in relazione alle condizioni personali della parte.

Quando la parte ha conseguito dalla irragionevole durata del processo vantaggi patrimoniali uguali o maggiori rispetto alla misura dell’indennizzo altrimenti dovuto. In particolare questi ultimi punti, oltre a riconfermare una totale discrezionalità nel determinare i casi di insussistenza del pregiudizio, evidenziano la totale mancanza nel nostro legislatore del concetto di giustizia e di lesione di diritti umani riconosciuti dalla convenzione europea, che appare sussistere solo ed esclusivamente quando sia economicamente apprezzabile! Come se tutto ciò non bastasse a perpetrare la violazione dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo da parte del nostro Stato, questa proposta di riforma va altresì ad intaccare il quantum del risarcimento (per i casi meramente residuali che abbiano avuto la fortuna di riuscire a superare il percorso ad ostacoli sopra delineato).

Stabilisce infatti che: “il giudice liquida una somma di denaro non inferiore a 400,00€ e non superiore a 800,00€ per ogni anno di causa che eccede il termine ragionevole….può essere incrementata fino al 20% per gli anni successivi al terzo e fino al 40% per gli anni successivi al settimo” detta somma viene poi diminuita del 20% se le parti sono più di 10 e del 40% se sono più di 50.

Ulteriori diminuzioni sono previste in caso di integrale rigetto delle richieste di parte ricorrente. È appena il caso di ricordare che nelle liquidazioni effettuate dalla Corte di Strasburgo questa ha individuato il parametro per la quantificazione dell’indennizzo nell’importo compreso tra € 1.000,00 ed € 1.500,00 per anno. Il percorso ad ostacoli prosegue anche in riferimento alle modalità di pagamento: il creditore deve rilasciare all’amministrazione debitrice una dichiarazione (il cui modello verrà predisposto dall’amministrazione entro il 30.10.16, unitamente all’elenco della documentazione che dovrà essere prodotta dal creditore), attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per il medesimo credito, l’ammontare degli importi che l’amministrazione è tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta. Tale dichiarazione ha validità semestrale e va rinnovata. In mancanza, il pagamento non sarà emesso.

L’erogazione degli indennizzi avverrà entro sei mesi dalla data in cui sono assolti tutti gli obblighi da parte del creditore ed avverrà ove possibile per intero e comunque nei limiti delle risorse disponibili nei relativi capitoli di bilancio. Prima del decorso di questi sei mesi il creditore non potrà procedere esecutivamente né con giudizio di ottemperanza. Tutta questa manovra è paradossale e va nella direzione di una spudorata reiterazione nella violazione del diritto garantito dalla convenzione europea ad ottenere giustizia in tempi ragionevoli. Ciò che appare evidente è che la giustizia nel nostro Stato, oltre ad essere costantemente denegata, è oramai ridotta ad un concetto esistente solo in funzione del valore economico, o meglio della monetizzazione del diritto vantato, salvo oltretutto escogitare sempre nuovi elementi utili alla non corresponsione del dovuto ristoro.

Deborah Cianfanelli (Avvocato, Direzione Radicali Italiani)

http://www.radicali.it, 30 ottobre 2015

Carceri, “cattivi per sempre”, no alla rieducazione dei condannati per mafia e terrorismo


Aula della Camera dei DeputatiI mal di pancia giustizialisti tengono a freno i propositi di riforma dell’ordinamento penitenziario. Nessuno spazio per le aspirazioni di reinserimento dei condannati per mafia e terrorismo; uno sbarramento populista vuole i “cattivi” “cattivi per sempre”, in carcere fino alla morte. Viene da chiedersi quale spinta dovrebbe indurre un detenuto senza speranza al rimorso, alla rielaborazione del suo vissuto, al cambiamento; quale senso dovrebbe avere la “buona condotta in carcere”, quando ogni anelito di libertà, ogni possibilità di godere di trattamenti premiali, sono esclusi. Ma tant’è!

Eppure, la effettività rieducativa della pena è stata posta dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando, quale fulcro dei criteri della delega di governo depositata il 23 dicembre 2014. Ha ammesso, il ministro, che l’articolo 27 della Costituzione è rimasto una norma di programma mai compiutamente attuata ed ha palesato l’esigenza che il carcere, ancora un luogo carcerogeno che si traduce troppo spesso in una spinta alla recidiva, debba, invece, essere programmato quale momento costruttivo verso un concreto reinserimento del detenuto nella società civile.

Ha espresso, pertanto, la cogente esigenza di “un allineamento dell’ordinamento penitenziario agli ultimi pronunciamenti della corte costituzionale che ha più volte affermato l’illegittimità di un sistema sanzionatorio che si fondi su automatismi o preclusioni assolute”. Orlando ha sempre chiarito che massima attenzione sarebbe stata rivolta alle esigenze di sicurezza a fronte della mai sopita gravità dei fenomeni di criminalità organizzata.

L’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario, che allo stato preclude in assoluto, a chi abbia commesso determinati reati, di accedere a qualsivoglia percorso di rieducazione – salvo che collabori con la giustizia – non può, dunque, nell’idea del ministro, esser soppresso ma sussiste la concreta esigenza che se ne rivisiti il contenuto in una proiezione di legittimità costituzionale e di aderenza agli scopi della sanzione penale.

Ecco, allora, la esplicitazione di principi e criteri direttivi della legge delega tesi a restituire un senso ed una proiezione costituzionali a qualunque carcerazione: “eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l’individualizzazione del trattamento rieducativo e revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell’ergastolo”.

Anche chi è condannato all’ergastolo ostativo (reati contemplati dall’articolo 4 bis) deve poter sperare di tornare alla vita, se è vero che nessuna carcerazione – nel rispetto della volontà dei padri costituenti e degli imperativi comunitari (Vinter c/Regno Unito) – può essere, aprioristicamente ed in astratto, sottratta alla riammissione della persona detenuta nel tessuto sociale, alla aspirazione alla libertà, alla speranza di restituzione.

Nessuna previsione, dunque, che ammetta i condannati per i più gravi reati a godere – sic! – dei benefici penitenziari, bensì l’inserimento nel quadro ordinamentale di una possibilità per i soggetti che abbiano, nel corso della carcerazione, dimostrato di avere proficuamente avviato una revisione critica del sé, di essere gradualmente restituiti alla vita. Una possibilità che sarebbe vagliata da operatori intramurari e magistrati di sorveglianza attraverso la capillare attività di verifica e di controllo svolta dagli organi investigativi, soltanto una “possibilità – per usare le parole del ministro – per chi ha sbagliato di reinserirsi positivamente nel contesto sociale, non commettendo nuovi reati”, cuore del percorso di studio e di approfondimento denominato: “Stati Generali dell’esecuzione penale”.

Le propensioni alla attuazione della Costituzione estrinsecate dal ministro Orlando, tuttavia, hanno trovato un feroce sbarramento in chi, sventolando la polverosa bandiera della paura, ha capziosamente paventato la abrogazione tacita della pena perpetua e la rimessione in libertà di soggetti pericolosi appartenenti alle consorterie mafiose. Nulla di più falso, lo si è detto. La tensione riformatrice è nel senso di lasciare aperto uno spiraglio di emenda; di consentire a ogni uomo che abbia commesso un reato, qualunque reato, di pentirsi – pentirsi nell’animo, ricrearsi, cambiare (che è cosa assai diversa dal collaborare con la giustizia) – di dare un senso ed una concretezza ad una norma – l’articolo 27 della Costituzione – che viene radicalmente svilita dalla insuperabile previsione di morte per pena connaturata all’ergastolo ostativo.

E però la paura – anche ottusa, ignorante, artificiosa, ingannevole – vince. Con una modifica della legge delega, la presidente della Commissione Giustizia, Ferranti (Pd) spazza via qualunque spinta riformatrice verso l’attuazione della Costituzione escludendo dalla revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell’ergastolo, “i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale”.

La modifica annienta il senso del progetto di cambiamento semplicemente precludendo il cambiamento. Oggi i pochi condannati all’ergastolo per reati diversi da mafia e terrorismo accedono già – in caso di positivo compimento del personale percorso di rieducazione intramuraria e di conforme valutazione da parte del tribunale di sorveglianza competente – al graduale reinserimento in società. La paura vince, la Costituzione perde.

Avv. Maria Brucale

L’Opinione, 26 settembre 2015

Milano, Cimbro (Pd); per detenuta incinta Levato trattamento crudele e degradante


On. Eleonora Cimbro PD“Trattamento crudele e degradante”. Così Eleonora Cimbro, deputata bollatese Pd definisce i giorni di carcere trascorsi nell’ultimo mese di gravidanza da Martina Levato, la studentessa universitaria condannata in primo grado a 14 anni di reclusione per l’aggressione con l’acido ai danni di Pietro Barbini, ex compagno del liceo Parini. Il 15 agosto Martina è diventata mamma, il tribunale deciderà il 30 settembre a chi sarà affidato il bambino. “Chiusa in una cella multipla a San Vittore, i servizi igienici con la turca e le temperature che hanno toccato i 40 gradi. Non le è stato concesso di trascorre quest’ultima fase della maternità in una struttura adeguata”.

Cimbro e Anna Origgi, ex colleghe del papà di Martina, Vincenzo Levato, ci mettono la faccia e si presentano davanti ai giornalisti convinte e battagliere con le foto della ragazza dell’acido in mano per mostrarla “quando era davvero lei. Prima che incontrasse Alexander Boettcher, rotonda, sorridente e solare. È questa la ragazza che abbiamo conosciuto noi”.

Senza mai abbandonare la famiglia di Martina, dopo tanti anni di stretta collaborazione, Cimbro e Origgi vogliono che di lei si abbia anche un’altra immagine “non solo quella mediatica della ragazza dell’acido”. Per lei chiedono garantismo. E per il piccolo il diritto ad avere la sua famiglia. Per questo Origgi all’indomani del parto si era fatta portavoce di una lettera aperta scritta dai professori colleghi di Vincenzo.

E lunedì Cimbro ha presentato in Parlamento un’interrogazione. La deputata bollatese si è rivolta ai Ministri della Giustizia e dell’Interno. Troppo “forte è il clamore mediatico sul caso. Il dibattito pubblico è andato intensificandosi a seguito della preclusione, ordinata dal tribunale dei minori milanese, della possibilità per la donna di tenere con sé il figlio neonato, con un provvedimento immediatamente esecutivo della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Milano subito dopo il parto”.

Cimbro spiega che il problema non è solo il processo: “Lascia molto perplessi la decisione di dare alla madre il bambino solo un’ora al giorno, senza consentirle di allattarlo, e ancor più la sua giustificazione, evitare che si crei quel legame speciale che unisce le mamme ai loro piccoli invece di consentire che la madre si occupi del figlio per alcuni mesi, almeno tre, anche allattandolo. Non ovviamente da sola, ma affiancandola ad altre figure di accudimento”.

Nel frattempo occorrerebbe individuare in tempi rapidi a chi dare in affidamento o in adozione il neonato, eventualmente effettuando sulla madre una perizia psicologica per valutare se e secondo quali modalità possa continuare a mantenere contatti con il figlio. Il tutto in una struttura protetta, l’Icam. La battaglia potrebbe arrivare “davanti alla Corte dei diritti umani europea”.

Monica Guerci

Il Giorno, 24 settembre 2015

 

Le Nazioni Unite approvano le “Mandela Rules”, per gli standard minimi nelle Carceri


Nazioni Unite OnuSono state chiamate le “Mandela Rules”, in omaggio a Nelson Mandela, uno dei più famosi detenuti politici dei nostri tempi. Trattamento dei detenuti con disabilità, le sanzioni disciplinari e l’isolamento penitenziario, il sistema sanitario intramurario, le relazioni con l’esterno e le garanzie giurisdizionali: questi i settori in cui, grazie a uno sforzo dell’Italia a Vienna, una nuova risoluzione realizza importanti progressi rispetto alla precedente disciplina.

La risoluzione sui nuovi Standard Minimi per il trattamento penitenziario del detenuti è stata adottata dalla Commissione delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del Crimine e la Giustizia Penale. Il testo, fortemente sostenuto dall’Italia, conclude un lungo negoziato avviato nel 2010, finalizzato all’aggiornamento degli Standard Minimi che risalivano al lontano 1955. È stata inoltre sancita, per la prima volta in un documento Onu, la stretta interrelazione che esiste tra le finalità rieducative della pena, il trattamento penitenziario e la riduzione della recidiva.

In virtù del ruolo di primo piano avuto dal Sud Africa per il successo dell’iniziativa, gli Standard prenderanno ora il nome di “Mandela Rules”. Si rende così omaggio alla figura di Mandela, detenuto politico per ben 27 anni sotto il regime dell’apartheid e se ne perpetua l’eredità. Occorrerà adesso fare in modo che i nuovi princìpi e le nuove regole trovino concreta applicazione in tutti i Paesi del mondo: l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga ed il Crimine (Unodc) ha già avviato programmi di assistenza tecnica.

“Grazie anche all’impegno del nostro Paese è stato compiuto un significativo passo avanti nel riconoscimento e nella tutela dei diritti umani e della dignità dei detenuti”, sottolinea sul suo sito web la Rappresentanza Permanente italiana presso le organizzazioni internazionali di Vienna. La particolare attenzione prestata dall’Italia, il Paese di Cesare Beccaria, al tema delle carceri nella cooperazione internazionale “riflette la nostra consapevolezza che il rispetto dei diritti dell’uomo e della dignità della persona, in qualsiasi circostanza, costituiscono valori imprescindibili della democrazia”.

http://www.onuitalia.com – 23 Maggio 2015

Bruno Bossio (Pd) : “Occorre impedire che si ripeta quanto accaduto alla Diaz. Parlamento approvi subito reato di tortura”


Corte Europea Diritti dell'UomoLa Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo, con voto unanime, questa mattina ha condannato la Repubblica Italiana per violazione dell’Art. 3 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali che proibisce in termini assoluti la tortura, le pene ed i trattamenti inumani e degradanti. Pronunciandosi sul ricorso promosso dal manifestante vicentino Arnaldo Cestaro, 75 anni, che all’epoca dei fatti ne aveva 62 e che rimase vittima, insieme ad altri 87 no global, del violento pestaggio da parte delle Forze di Polizia durante l’irruzione nella sede del Genova Social Forum, i Giudici Europei hanno stabilito che quanto compiuto dalle Forze dell’Ordine italiane alla Diaz quel 21 luglio 2001 “deve essere qualificato come tortura”. Diversamente, tale irruzione, venne definita dalla Polizia di Stato come una “perquisizione ad iniziativa autonoma” finalizzata alla ricerca di armi e black bloc dopo le devastazioni avvenute in mezza Genova durante le proteste contro il G8. 

L’uomo, il 21 luglio 2001, era il più anziano dei manifestanti presenti nella scuola Diaz a Genova. Gli ruppero un braccio, una gamba e dieci costole durante i pestaggi. Nel ricorso l’uomo afferma che quella notte fu brutalmente picchiato dalle forze dell’ordine tanto da dover essere operato e da subire ancora oggi ripercussioni per alcune delle percosse subite. Cestaro sostiene che le persone colpevoli di quanto ha subito sarebbero dovute essere punite adeguatamente ma che questo non è mai accaduto perché le leggi italiane non prevedono il reato di tortura o reati altrettanto gravi. 

La Corte di Strasburgo, presieduta dal Giudice finlandese Paivi Hirvela, gli ha dato ragione ed hanno deciso all’unanimità che l’Italia (anche) in quella occasione ha violato l’Art. 3 della Convenzione che recita “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti” ed ha altresì condannato perché non ha una legislazione adeguata che punisca il reato di tortura. Infatti, nella sentenza, i Giudici sono andati oltre, affermando che se i responsabili non sono stati mai puniti è soprattutto a causa dell’inadeguatezza delle leggi italiane, che quindi devono essere cambiate. La mancata identificazione degli autori materiali dei maltrattamenti dipende, secondo la Corte, “in parte dalla difficoltà oggettiva della procura a procedere a identificazioni certe, ma al tempo stesso dalla mancanza di cooperazione da parte della polizia”. Nella sentenza si legge anche che la mancanza di determinati reati non permette allo Stato di prevenire efficacemente il ripetersi di possibili violenze da parte delle forze dell’ordine. In particolare per quanto riguarda il caso di Cestaro, “aggredito da parte di alcuni agenti a calci e a colpi di manganello”, la Corte sottolinea “l’assenza di ogni nesso di causalità” fra la condotta dell’uomo e l’utilizzo della forza da parte della polizia nel corso dell’irruzione nella scuola. E i maltrattamenti “sono stati inflitti in maniera totalmente gratuita” e sono qualificabili come “tortura”. L’azione avviata da Cestaro assume particolare rilevanza poiché è destinata a fare da precedente per un gruppo di ricorsi pendenti. L’Italia dovrà versare a Cestaro un risarcimento di 45mila euro. 

On. Enza Bruno Bossio - PDL’aspetto più rilevante è il fatto che la Corte ha condannato il nostro Paese perché non ha una legislazione adeguata a punire il reato di tortura dice la calabrese Enza Bruno Bossio, Deputato del Partito Democratico e membro della Commissione Bicamerale Antimafia. Credo che il Parlamento debba farsi promotore di un’iniziativa in grado di sanare questo vulnus quanto prima perché quello che è successo alla Diaz ha rappresentato una pagina vergognosa per il nostro Paese. Occorre impedire – conclude l’On. Bruno Bossio – che si ripeta ed è per questo necessario dare vita a un provvedimento che preveda pene certe per il reato di tortura. 

 
Sentenza Cestaro contro Italia – CEDU

Bruno Bossio e Magorno (Pd) difendono i Giovani Avvocati. Chiesta l’abrogazione dell’Art. 21 della Riforma Forense


Avvocati togheLa riforma della professione forense varata dal governo Monti lede il diritto degli avvocati di esercitare “la professione in piena libertà autonomia e indipendenza”, come recita il codice deontologico. Per questo ho aderito alla manifestazione nazionale degli avvocati che si è svolta oggi a Roma in piazza Cavour.
Mobilitazione nata all’insegna dell’hashtag #iononmicancello alla quale si sono unite anche le partite IVA iscritte agli ordini professionali e i freelance rientranti nella gestione separata dell’Inps e che chiede con forza una riforma degli ammortizzatori sociali, un sistema previdenziale equo, solidale e proporzionato al reddito e l’equità fiscale per gli iscritti all’ordine degli avvocati.
Proprio gli avvocati, in particolare i più giovani, rischiano infatti la cancellazione dall’albo e, quindi, la disoccupazione, in virtù di una norma illiberale, e cioè lo schema di decreto ministeriale (Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione) che attua l’articolo 21, comma 1, della riforma forense.
La norma, attualmente all’esame dei consigli forensi e degli ordini, vincola l’iscrizione all’albo degli avvocati ai requisiti di “abitualità, effettività, continuità e prevalenza”.
Si tratta di condizioni di difficile interpretazione e applicazione in una professione che, per sua natura, deve restare libera e indipendente da condizionamenti politici o economici, pena gravi ripercussioni sulla domanda di giustizia e sulla difesa dei diritti dei cittadini.
Come essere imparziali nella difesa del cittadino se proprio la norma impone condizionamenti economici in assenza dei quali il professionista potrà essere cancellato dall’albo? Come potranno gli avvocati che si occupano di cause sensibili, come quelle che hanno a che fare coi diritti umani, non vedere penalizzato il loro lavoro – prestato gratuitamente – da tale normativa?
Di qui la proposta di legge, proposta insieme al collega Ernesto Magorno che chiede l’abrogazione dell’articolo 21 della riforma forense.
Questa PDL deve essere immediatamente calendarizzata e discussa in Commissione Giustizia e in Aula al fine di pervenire alla sua approvazione e tutelare così le migliaia di difensori dei cittadini che rischiano la cancellazione dall’albo professionale.

On. Enza Bruno Bossio

Deputato del Partito Democratico

Proposta di Legge On. Magorno ed altri – Camera dei Deputati